Personale incaricato di posizioni organizzative Clausole campione
Personale incaricato di posizioni organizzative. 1. Le risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.
2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000.
Personale incaricato di posizioni organizzative. Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione Art. 10 Compensi per ferie non godute
Personale incaricato di posizioni organizzative. Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione
Personale incaricato di posizioni organizzative. 1. Le risorse previste dall'art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribu- zione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.
2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇'▇▇▇. ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇.▇.▇▇▇▇, in particolare per la parte re- lativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della re- sponsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000.
Personale incaricato di posizioni organizzative. 1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
