CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” Struttura Complessa Gestione Tecnica Xxx XXXX Xxxxxx, 000 – Xx Xxxxxx
Leasing in costruendo ex art. 160 bis del D.Lgs 163/06 finalizzata alla progettazione definitiva ed esecutiva ed i lavori di ristrutturazione funzionale e normativa del fabbricato di via XXIV Maggio n. 139 da destinare a Palazzo della salute del Distretto 18 ASL5 Spezzino
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
La Spezia, Luglio 2013 13a_pre01_csa_a.doc
INDICE
CAPO I° 4
DISPOSIZIONI GENERALI 4
PREMESSE 4
Art.1. Definizioni 4
Art. 2. Riferimenti normativi 6
Art. 3. Oggetto dell’appalto 7
Art. 4. Soggetto appaltatore 8
Art.5. Predisposizione progetti 8
Art.6. Esecuzione dei lavori 8
Art. 7. Finanziamento 9
Art. 8. Qualificazione del Soggetto Realizzatore 10
Art. 9. Durata dell’appalto 11
Art. 10. Modalita’ di perfezionamento del Contratto di leasing 11
Art.11. Procedura di Gara 13
Art. 12. Descrizione dell’intervento e obblighi vari 13
Art.13. Luogo di esecuzione dell’appalto e vincoli particolari 14
Art. 14. Pagamenti al Soggetto Realizzatore, ai Tecnici ed altri Soggetti 15
Art. 15. Conto finale 15
Art. 16. Collaudo 16
Art. 17. Documenti che fanno parte dei contratti 16
Art. 18. Cauzione 16
Art. 19. Assicurazioni 17
CAPO II° 18
DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 18
Art. 20. Organizzazione del cantiere 18
Art. 21. Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 18
Art. 22. Direzione del cantiere 20
Art. 23. Condotta dei Lavori 21
Art. 24. Consegna e inizio dei lavori 22
Art.25. Termini per l'ultimazione dei lavori 23
Art.26. Sospensioni e proroghe 24
Art.27. Penali in caso di ritardo 25
Art.28. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 26
Art.29. Variazione dei lavori 27
Art.30. Varianti per errori od omissioni progettuali 28
Art.31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 28
Art.32. Ultimazione dei lavori 28
Art.33. Accesso di altre Ditte al cantiere e presa in consegna dei lavori ultimati 29
Art.34. Collaudo dei lavori 29
CAPO III° 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
Art.35. Norme di sicurezza generali 30
Art.36. Sicurezza sul luogo di lavoro 30
Art.37. Piani di sicurezza 30
Art.38. Piano operativo di sicurezza 31
Art.39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 32
CAPO IV° 32
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 32
Art. 40. Disciplina del subappalto e distacco manodopera 32
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto 35
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori 35
Art.43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 35
Art.44. Riserve e Controversie 37
Art.45. Risoluzione del Contratto 38
CAPO V° 41
ONERI DA PORRE A CARICO DEL SOGGETTO REALIZZATORE DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTATORE MANDATARIO 41
Art.46. Oneri e obblighi da porre a carico del Soggetto Realizzatore 41
Art.47. Obblighi speciali da porre a carico del Soggetto Realizzatore 43
Art.48. Custodia del cantiere 44
Art.49. Danni da forza maggiore 44
Art.50. Spese contrattuali, imposte, tasse 44
CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSE:
Art.1. Definizioni
Per facilitare la lettura e la comprensione del presente Capitolato vengono riportate qui di seguito le definizioni dei principali termini utilizzati:
Autorizzazioni | Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici o privati e di Amministrazioni ed Organi pubblici necessari per la progettazione, l'esecuzione e l'agibilità delle opere, per la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio delle stesse. |
Capitolato prestazionale | L’elaborato contenente le specifiche tecniche dell'intervento posto a base di Gara |
Codice | D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i, |
Soggetto Appaltante e Aggiudicatore | Azienda Sanitaria Locale N° 5 “Spezzino”. |
Soggetto Appaltatore o Aggiudicatario | L’associazione temporanea costituita dal Soggetto Finanziatore e dal Soggetto Realizzatore. |
Soggetto Finanziatore | Il Soggetto che provvederà a Garantire alla Stazione Appaltante il finanziamento, responsabile in relazione alle proprie specifiche obbligazioni assunte. |
Soggetto Realizzatore | Il Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal bando di Xxxx che si impegna ad eseguire le prestazioni relative alla progettazione e alla costruzione dell'intervento, ed alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria ventennale, responsabile in relazione alle proprie specifiche obbligazioni assunte. |
Progettista | Il Soggetto deputato alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, qualora il Soggetto Realizzatore non abbia i requisiti richiesti ex art. 90 Dg.vo n. 163/2006. |
Contratto | Il Contratto stipulato tra il Soggetto risultato Aggiudicatario e la Stazione Appaltante, con cui si regoleranno gli aspetti tecnici e finanziari oggetto della presente Gara. |
Direzione dei Lavori | L'ufficio designato dal Soggetto Aggiudicatario, in accordo con il Soggetto Aggiudicatore, di esplicare direttamente i compiti di ingerenza, vigilanza, e cooperazione nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006, del Regolamento e del presente atto. |
Edificio | L'immobile costituito da una Palazzina con porzione di aree esterne |
Intervento di ristrutturazione | Il complesso delle opere che il Soggetto Realizzatore si obbliga ad eseguire in relazione al contenuto dei documenti forniti in sede di Gara. |
Offerta | L'insieme dei documenti presentati dal Soggetto Aggiudicatario in sede di Gara. |
Progetto Preliminare | L'elaborato progettuale delle opere, posto a base di Gara. |
Progetto Offerto (o anche “Progetto Offerta”) | L'elaborato progettuale delle Opere predisposto dal Concorrente, facente parte dell’offerta tecnica della Gara, da trasformare in progetto definitivo dopo l’aggiudicazione dell’appalto. |
Progetto Definitivo | L'elaborato progettuale delle Opere predisposto dal Soggetto Aggiudicatario, da perfezionare con i Sanitari ed i tecnici della ASL 5, e da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti e dell'Amministrazione, che valuterà il rispetto delle esigenze normative e prestazionali. |
Progetto Esecutivo | L'elaborato progettuale delle Opere predisposto dal Soggetto Aggiudicatario, redatto sulla base del progetto definitivo precedentemente approvato dall'Amministrazione e dagli Enti competenti. |
Regolamento | D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni". |
Responsabile del procedimento (RUP) | Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'Amministrazione, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento. |
Art. 2. Riferimenti normativi
1. Premessa
II rispetto della normativa, di seguito riportata a titolo indicativo e non esaustivo, costituisce requisito vincolante per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione e di esecuzione delle opere da parte del Progettista e del Soggetto Realizzatore dei lavori, nonché della loro direzione da parte della Direzione dei Lavori e del Collaudo da parte del Collaudatore incaricato dalla A.S.L.5.
2. Lavori pubblici
o D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
o D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207- "Regolamento di attuazione del X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
o D.P.R. 25/01/00 n. 34 - "'Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici
o Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
o D.L. 09.04.2008 n°81 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Antincendio.
o D.M. 30 novembre 1989 n°13 - "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione Incendi"
o D.P.R. 21 aprile 1993 n°246 - "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE, prodotti da costruzione"
o D.P.R. 1 agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,”
o D.M. Interno 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”, per estensione.
E’ richiesta inoltre l’applicazione di tutte le Norme Tecniche emanate da Enti e Associazioni aventi titolo (ISPESL), e tutte le norme UNI e CEI relative a materiali, apparecchiature, modalità di esecuzione delle opere relative a questo progetto.
4. Efficienza energetica
o Legge 09/01/1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
o D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
o Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
5. Normativa costruzioni
o D. M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni”.
Art. 3. Oggetto dell’appalto
L’oggetto della procedura consiste in:
Servizi di ingegneria ovvero esecuzione diretta in sede di Gara, o tramite progettisti dotati dei requisiti, di un progetto, quale offerta tecnica, sviluppato sulla base del progetto preliminare posto a base di gara; trasformazione dopo l’aggiudicazione, tramite esecuzione diretta o tramite progettisti dotati dei requisiti, del progetto offerto in progetto definitivo, con sviluppo di tutti gli elementi occorrenti per l’approvazione dell’intervento in sede di Conferenza dei Servizi o in sede comunale e presso i vari enti di controllo; contestuale e successivo sviluppo del progetto esecutivo; sviluppo, tramite Coordinatore in fase di progettazione dotato dei i requisiti, del Piano di sicurezza e coordinamento relativo agli apprestamenti da mettere in atto per la sicurezza dei lavori di ristrutturazione e manutenzione; Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione e manutenzione, Management e Direzione tecnica del cantiere.
Esecuzione delle opere ovvero installazione del cantiere e realizzazione delle opere di ristrutturazione funzionale e normativa dell’edificio nelle fasi ottimali previste nell’Offerta, per consentirne l’utilizzo parziale in sicurezza anche durante i lavori. Xxxxxxx previste opere strutturali, architettoniche, impianti generali e di piano, opere di finiture esterne ed interne, opere complementari.
Servizi di locazione finanziaria finanziamento della totalità dei costi riferiti alla realizzazione dell’intervento comprendente i servizi tecnici, le opere di ristrutturazione, i servizi vari, le ulteriori opere impreviste o oggetto di miglioria, le spese per imposte, tasse e contributi vari e successivo obbligo, da parte della Stazione Appaltante, della corresponsione di canoni periodici con cadenza semestrale anticipata, dopo l’approvazione del collaudo dell’opera e delle forniture.
Art. 4. Soggetto appaltatore
Con la procedura di Gara in oggetto, sarà selezionato un Soggetto avente le caratteristiche previste dall’art. 160 bis del D.Lgs 163/06.
Nel caso di ATI (comma 3 dell’art. 160 bis del D.Lgs 163/06), queste dovranno essere costituite da due o più Soggetti, comprendenti uno o più intermediari bancari o finanziari per il finanziamento dell’importo complessivo dell’intervento e da uno o più Soggetti realizzatori.
Il Soggetto o l’ATI selezionata dovranno provvedere al finanziamento complessivo dell’iniziativa ed all’insieme dei lavori e servizi necessari per consegnare alla Stazione Appaltante l’opera come richiesta da progetto, nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato e dal contratto, mantenendone la funzionalità per tutta la durata contrattuale.
Art.5. Predisposizione progetti
Il progetto offerto è oggetto di Gara, in quanto dovrà essere presentato quale offerta tecnica della presente procedura aperta e dovrà sviluppare il progetto preliminare già approvato.
Il progetto offerto dal soggetto Aggiudicatario dovrà essere trasformato in definitivo con successivo livello di approfondimento, anche per tener conto di eventuali prescrizioni e/o modifiche introdotte dalla stazione appaltante. Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati grafici e tecnici e tutte le relazioni di cui alla vigente normativa occorrenti ad ottenere, in sede di conferenza di servizi, le autorizzazioni, nulla-osta, pareri da parte degli Enti interessati ed infine il permesso di costruire. Il progetto definitivo dovrà essere redatto nel termine massimo di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto nel tempo massimo di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data della notifica formale di approvazione prestazionale del progetto definitivo da parte della A.S.L. 5. pur in assenza del parere degli Enti. In funzione delle prescrizioni eventuali dovrà essere rivisto per l’approvazione definitiva.
Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai documenti indicati dalla vigente normativa.
Art.6. Esecuzione dei lavori
La Stazione Appaltante ha stimato che il periodo intercorrente tra la aggiudicazione e l’avvio dei lavori è pari a 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi, utili per la trasformazione del progetto offerto in progetto definitivo (30 gg.), per la predisposizione del progetto esecutivo (30 gg.), per l’acquisizione dei pareri degli Enti e per l’eventuale perfezionamento del progetto esecutivo, e per la relativa approvazione. Per la realizzazione di lavori interni, dovrà essere predisposta una SCIA, in modo da accelerare l’inizio delle lavorazioni.
L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 280 giorni dalla data di consegna, salvo offerta migliorativa.
Art. 7. Finanziamento
Il finanziamento della totalità dei costi riferiti alla realizzazione dell’intervento, tramite ricorso al procedura di leasing finanziario ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgsl. n. 163/2006, è stato calcolato in via preliminare secondo la seguente tabella riepilogativa, salvo adeguamento della stessa a seguito dell’offerta migliorativa dell’aggiudicatario:
Voce | Importo | |
A1) Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso | 3.345.000,00 | |
A2) Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase progettazione, soggette a ribasso | 180.000,00 | |
A) Totale soggetto a ribasso | 3.525.000,00 | |
B) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso a corpo | 60.000,00 | |
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | ||
C1 | Somme per lavori in economia a disposizione della Stazione Appaltante, (rifiniture, sgombero materiali, facchinaggio, etc) | 80.000,00 |
C2 | Eventuali rilievi accertamenti ed indagini | 20.000,00 |
C3 | Allacciamenti a pubblici servizi | 30.000,00 |
C4 | Imprevisti | 68.179,65 |
C5 | Spese tecniche di direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | 170.000,00 |
C6 | Spese per progetto preliminare e supporto al RUP | 35.934,80 |
C7 | Spese notarili per cessione diritti di superficie | 6.000,00 |
C8 | Spese ex art. 92 d.lgs. 163/06 | 15.000,00 |
C9 | Spese per pubblicità | 8.000,00 |
C10 | Spese per pratiche catastali e per acquisizione autorizzazioni Enti di controllo | 16.000,00 |
Voce | Importo | |
C11 | Collaudi statici, tecnico funzionali e tecnico-amministrativi | 15.000,00 |
C12 | Assicurazioni | 15.000,00 |
C13 | Contributo Inarcassa (4% di A2 + C5 + C11) | 16.037,39 |
C14 | I.V.A. (21% di C6 + Inarcassa C6) | 7.848,16 |
C15 | Imposte e tasse pari al 4% dell’importo del valore del diritto di superficie | 32.000,00 |
C) Totale somme a disposizione | 535.000,00 | |
TOTALE | 4.120.000,00 |
Art. 8. Qualificazione del Soggetto Realizzatore
Categoria, descrizione, tipologia, classe, qualificazione e importi sono definiti nella seguente tabella:
Sigla Cat. | Descrizione | Classe | Qualif. Obblig. | IMPORTO | |
OG1 | Lavori edili e strutturali | Prevalente | IV | SI | 1.680.000,00 |
OS4 | Impianti elevatori | Scorporabile Subappaltabile | II | SI | 180.000,00 |
OS3 | Impianti idrico- sanitari | Scorporabile Subappaltabile | I | SI | 95.000,00 |
OS28 | Impianti termici e di condizionamento | Scorporabile Subappaltabile nel limite del 30% | III | SI | 600.000,00 |
OS30 | Impianti elettrici e speciali | Scorporabile subappaltabile nel limite del 30% | III | SI | 790.000,00 |
TOTALE LAVORI | 3.345.000,00 |
Art. 9. Durata dell’appalto
I termini di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 280, che tiene conto dei periodi stimati per il trasloco delle Attività della Azienda Sanitaria dalle porzioni di edificio da ristrutturare in quelle già ristrutturate. Sono stati previsti complessivamente trenta giorni per due spostamenti che avverranno nel corso dei lavori. Lo spostamento, atto a consentire la liberazione delle aree oggetto della prima fase di ristrutturazione, potrà avvenire durante i giorni previsti per la progettazione e per l’acquisizione delle autorizzazioni degli Enti. Mentre la A.S.L. 5 trasferirà le sue attività, i lavori potranno proseguire in altre zone, nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed agibilità dei locali previo accordo con il Coordinatore per la sicurezza.
Art. 10. Modalita’ di perfezionamento del Contratto di leasing
Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, trascorsi i termini di Legge, il Soggetto Aggiudicatore sottoscriverà il Contratto con l’A.T.I. risultata Aggiudicataria e procederà con l’Atto di cessione del diritto di superficie.
Dopo la stipula dell’Atto, il Soggetto Realizzatore procederà ad effettuare la progettazione e la ristrutturazione nei tempi indicati nel Cronoprogramma.
Ceduto il diritto di superficie, l’Azienda Sanitaria 5 “Spezzino, nel corso dei lavori potrà continuare, senza alcun onere, ad occupare le aree non oggetto di lavorazioni, fermo restando l’apprestamento di regole di sicurezza per separare i percorsi. Quando la ristrutturazione impatterà in modo inaccettabile con i lavori, l’Amministrazione si impegna a liberare tutti i locali. Poiché i piani, quarto e quinto saranno completamente liberi dall’inizio dei lavori, è richiesto che i primi interventi avvengano in dette aree, oltre che nel terreno circostante l’edificio e sui tetti per la predisposizione degli impianti.
Il Soggetto Aggiudicatario, all’atto della aggiudicazione definitiva, comunicherà immediatamente alla Stazione Appaltatrice i nominativi dei Tecnici incaricati della Direzione dei Lavori, del Coordinamento della Sicurezza nella fase di esecuzione, della Direzione del Cantiere e del Responsabile del cantiere, ai quali affiderà i compiti specifici previsti dal Regolamento LL.PP. e dal D.Lgs. n. 81/2008. La Stazione Appaltante verificherà i il possesso dei titoli dei Tecnici proposti e comunicherà il proprio assenso o dissenso sui nominativi proposti. Detti Tecnici saranno coordinati dal R.U.P. che vaglierà ed approverà ogni documento da essi redatto entro sette giorni dalla presentazione, comunicando eventuali modifiche richieste sugli atti presentati a cui i Tecnici dovranno apportare le modifiche necessarie. Il R.U.P. resta la figura cui compete l’alta sorveglianza di tutta la procedura tecnica ed amministrativa ed a cui spetterà la sottoscrizione di tutti i Certificati di pagamento che gli sottoporrà la Direzione Lavori in bozza insieme agli Stati di Avanzamento Lavori, e l’inoltro dei medesimi al soggetto finanziatore per i relativi pagamenti.
In caso di migliorie richieste in corso d’opera dalla Stazione Appaltante, di cui agli artt. 114 e 132 del D. Lgs. n. 163/06, la Direzione lavori ne informerà per iscritto il
R.U.P. che provvederà ad autorizzare in tal senso il Soggetto Finanziatore, il quale provvederà a corrispondere i relativi oneri (già previsti nel Quadro Economico) al Soggetto Realizzatore. Qualora le migliori richieste eccedano le somme previste nel
Q.E.R., il R.U.P. provvederà ad adeguare detto quadro fino ad un massimo del 20% rispetto a quello di appalto.
Al termine dei lavori, l’opera sarà collaudata ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. n. 163/06 alla presenza anche di un rappresentante dell’Aggiudicatario; una volta redatto il Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo, l’opera verrà interamente consegnata in uso alla Stazione Appaltante; da questo momento decorrerà il Contratto di locazione finanziaria e sorgerà per la Stazione Appaltante l’obbligo della corresponsione di n. 40 canoni periodici con cadenza semestrale anticipata.
Al momento della consegna in uso, il Soggetto Finanziatore provvederà alla rideterminazione del corrispettivo della locazione finanziaria, tenendo conto di eventuali costi definitivi sopportati e preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante, inclusi quelli riguardanti le eventuali varianti in corso d’opera e tutti gli eventuali oneri conseguenti alla gestione dell’appalto da parte della Stazione Appaltante.
Ad avvenuto pagamento di tutti i canoni periodici e della maxirata finale pari al 10% dell’importo finanziato da parte della Stazione Appaltante, potrà avvenire la restituzione del diritto di superficie che costituirà nuovo Atto.
L’opera sarà garantita dalle coperture assicurative previste dall’art. 129 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e precisamente:
➢ una polizza di assicurazione per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell’art. 129, comma 1 D.Lgs. n. 163/06, per una somma assicurata pari all’importo delle opere da realizzare, che preveda anche una Garanzia di Responsabilità Civile per eventuali danni a terzi, sino alla data di emissione del Certificato di collaudo, con un massimale pari ad
€ 3.000.000,00=;
➢ una polizza assicurativa pari alla durata del Contratto di leasing, da stipularsi successivamente al collaudo, con un limite di indennizzo uguale al valore massimo del fabbricato come risultato dal collaudo stesso e contestualmente all’avvio del leasing, per tutti i danni all’immobile e/o alle attività in esso svolte conseguenti ai guasti ed alla deperibilità di tutti i componenti impiegati nella ristrutturazione;
➢ una polizza per responsabilità civile verso terzi da stipulare alla data di emissione del certificato di collaudo e di pari durata, con un massimale minimo di € 3.000.000,00=;
➢ una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 D.Lgs. 163/06, per il Progettista con i seguenti massimali: € 2.500.000,00=.
In caso di ritardato pagamento di uno o più canoni di locazione finanziaria, la Stazione Appaltante riconoscerà al Soggetto Finanziatore gli interessi di mora calcolati secondo le vigenti normative.
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e delle sue parti, connesse alla completa fruibilità del fabbricato per tutto il periodo contrattuale della locazione finanziaria, saranno compensate con il canone ad hoc determinato.
Sono stati stimati per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il fabbricato, lordi € 450.000,00 più IVA, per tutta la durata ventennale del leasing, Detto importo sarà soggetto al medesimo ribasso dei lavori. Per la manutenzione ventennale, compresa nel contratto trilaterale, il soggetto Realizzatore fatturerà il canone risultante dall’importo netto, scalettato di quinquennio in quinquennio nel modo seguente. Il soggetto Realizzatore avrà la piena responsabilità della manutenzione, rispondendone con la polizza di cui al successivo Art. 19.
Detto importo lordo sarà corrisposto con rate semestrali posticipate nel modo seguente:
- primi 5 anni: € 2.250,00 lordi/semestre per un totale di € 22.500,00
- per i successivi 5 anni: € 5.750,00 lordi/semestre per un totale di € 57.500,00
- per i successivi 5 anni: € 16.875,00 lordi/semestre per un totale di € 168.750,00
- per gli ultimi 5 anni: € 20.125,00 lordi/semestre per un totale di € € 201.250
Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma precedente dovrà essere svolto direttamente dall’A.T.I. Aggiudicataria, attraverso il soggetto Realizzatore, ovvero affidato in subappalto nella misura massima del 30% ad altri soggetti selezionati dall’Aggiudicatario, purché in possesso dei requisiti di carattere generale ex. Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di idonea capacità tecnico organizzativa, fermo restando che la responsabilità del corretto svolgimento del servizio resterà in capo all’Aggiudicatario.
Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e delle sue parti è regolato dal disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato per costituirne parte integrante.
Nel periodo di esecuzione dei lavori, il Soggetto Finanziatore provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Soggetto Realizzatore, in base ai SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori) redatti dalla Direzione Lavori.
Art.11. Procedura di Gara
La Gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, commi 3 e 5 ed art. 160-bis del D.Lgs. 163/06 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto medesimo, come dettagliatamente specificato nel bando e nel disciplinare di Gara.
Art. 12. Descrizione dell’intervento e obblighi vari
L’appalto è riservato ai Soggetti previsti dall’art. 160 bis del D.Lgs 163/06.
Nel caso di ATI (comma 3 dell’art. 160 bis del D.Lgs 163/06), queste dovranno essere costituite o costituende tra due o più Soggetti, comprendenti uno o più intermediari bancari o finanziari per il finanziamento dell’importo complessivo dell’intervento (suddiviso nelle voci indicate nella tabella riepilogativa - quadro economico - di cui al precedente art. 7), a mezzo locazione finanziaria e da uno o più Soggetti Realizzatori, per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori indicati nel progetto preliminare e nei documenti di Xxxx.
Il Soggetto Appaltante A.S.L. 5 si farà carico delle spese notarili, assicurative, periziali, etc. inserite all’interno del Quadro Economico, che entreranno a far parte dell’importo da finanziare, e di tutte le formalità burocratiche del caso.
La ristrutturazione verrà realizzata dal Soggetto Realizzatore facente parte dell’ATI aggiudicataria. Il corrispettivo per la realizzazione delle opere, dei servizi tecnici, dei servizi di altro genere, dei costi assicurativi, e di eventuali diritti per allacciamenti spettanti ai relativi soggetti verrà corrisposto direttamente dal Soggetto Finanziatore, alla quale il Soggetto Realizzatore, gli Enti ed i Consulenti fattureranno direttamente. I pagamenti dovranno essere preventivamente autorizzati dal R.U.P. Il Soggetto Realizzatore potrà avvalersi del subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06. Ogni impresa o artigiano presenti in cantiere prima di iniziare ogni lavorazione dovrà consegnare il proprio P.O.S. al Soggetto realizzatore che lo visterà per accettazione riconoscendone l’integrazione col proprio e provvederà a consegnarlo al Coordinatore per la Sicurezza, detenendone nel contempo una copia in cantiere, sottoscritta dalle parti. Sul giornale di cantiere, giornalmente, dovranno essere indicati i nominativi di tutti gli operai presenti con l’indicazione della ditta di appartenenza. Eventuali presenti non indicati saranno allontanati e si procederà alle verifiche ed ai provvedimenti del caso.
Analogamente il corrispettivo della manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo, per tutta la durata della locazione finanziaria, verrà corrisposto direttamente al Soggetto Realizzatore prestatore del servizio.
Il Contratto verrà stipulato in forma unica tra il Soggetto Aggiudicatore ed il Soggetto risultato Aggiudicatario.
Il Soggetto Realizzatore dei lavori ed i Tecnici Progettisti, i Coordinatori della Sicurezza, il Direttori dei Lavori ed il soggetto prestatore dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo non pretenderanno alcun compenso dal Soggetto Aggiudicatore; quest’ultimo resta infatti estraneo agli accordi tra il Soggetto Mandatario dell’ATI Aggiudicataria (con il quale ha stipulato il contratto) e le altre Parti fornitrici di lavori o servizi, salvo l’Alta Sorveglianza tecnica da parte del R.U.P.
Art.13. Luogo di esecuzione dell’appalto e vincoli particolari
L’appalto dovrà eseguirsi in Xx Xxxxxx, Xxx XXXX Xxxxxx, 000.
L’esecuzione dell’appalto dovrà essere compatibile con la prosecuzione delle funzioni ed attività sanitarie che hanno sede nell’edificio, secondo quanto determinato in sede di Gara.
Il Soggetto Aggiudicatore non potrà avanzare riserve, richieste o pretese di qualsiasi natura e tipo a fronte degli eventuali maggiori oneri conseguenti alla necessità di rispettare la presente prescrizione.
L’Azienda Sanitaria 5 Spezzino, sottoscriverà una dichiarazione di manleva per l’utilizzo di eventuali parti di fabbricato o di impianti che prima della ristrutturazione, non fossero adeguati alle normative di sicurezza.
L’Azienda Sanitaria 5 Spezzino renderà disponibili per i lavori le aree da ristrutturare entro la data prevista per iniziare i lavori.
Alla ultimazione delle opere di ristrutturazione in porzioni di fabbricato che eventualmente dovessero essere utilizzate prima del Collaudo generale, seguirà un collaudo tecnico parziale delle aree ristrutturate, con verbale di consegna provvisoria, prima della loro occupazione da parte della Azienda Sanitaria 5 Spezzino.
Art. 14. Pagamenti al Soggetto Realizzatore, ai Tecnici ed altri Soggetti
Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento degli importi dei lavori o dei servizi per stati di avanzamento, a fronte di certificati di pagamento emessi dal RUP e regolari fatture emesse dai Soggetti interessati.
Il Soggetto Finanziatore provvederà, in analogia a quanto previsto per i SAL e il Conto finale, al pagamento di parcelle agli eventuali professionisti incaricati dei relativi servizi e di tutte le altre spese effettuate, a seguito del nulla osta da parte del RUP della Stazione Appaltante.
Il Soggetto Finanziatore, provvederà, inoltre, al pagamento o al rimborso alla ASL
5 “Spezzino” delle eventuali spese già sostenute o a quelle derivanti ex-art. 92 D.Lgs. 163/2006, a fronte di apposita documentazione trasmessa dal RUP, dalla quale si evinca l’importo singolarmente dovuto e quello complessivo, nel termine di 30 gg. dalla richiesta di pagamento.
Il Soggetto Realizzatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo gli accordi instaurati tra questi ed il soggetto Finanziatore, notificati alla stazione appaltante e al Direttore dei lavori per tramite del R.U.P. In ogni caso i pagamenti in acconto potranno avvenire ogni qual volta il credito del soggetto Realizzatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga non meno della cifra di Euro 350.000,00 (Trecentocinquantamila/00 Euro).
Prima dell’avvio dei lavori, sarà validato il Progetto Esecutivo che dovrà contenere un riepilogo contabile in cifre e percentuali delle principali categorie di lavori, articolato per fasi di lavoro, che sarà base per la determinazione del SAL maturato.
Tale elaborato sarà costruito su un diagramma di GANTT delle principali fasi di cantiere.
La validazione del progetto sarà finalizzata alla verifica quantitativa e qualitativa dei documenti tecnico-amministrativi presentati ed al rispetto delle caratteristiche prestazionali dell’opera richieste dal Committente, fermo restando che la verifica effettuata non solleva il progettista e l’A.T.I. dalla responsabilità per eventuali incompletezze, mancato rispetto delle normative o delle prescrizioni o errori progettuali, che restano completamente a carico dell’Appaltatore.
Il certificato di pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
Art. 15. Conto finale
Il conto finale sarà compilato dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 16. Collaudo
Il Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori avrà inizio alla data di ultimazione dei lavori e dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La ASL 5 “Spezzino” provvederà direttamente e tempestivamente alla nomina del Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo.
Resta in ogni caso ferma l’applicabilità della disciplina in tema di consegna anticipata alla Stazione Appaltante di opere già eseguite.
Art. 17. Documenti che fanno parte dei contratti
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante stipulerà il Contratto di leasing, del quale faranno parte l’offerta economica, il Progetto Offerto, nonché gli eventuali chiarimenti richiesti in sede di Gara e le relative risposte dell’Ente.
La sottoscrizione del contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. Il Raggruppamento aggiudicatario non dovrà essere stato oggetto di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per il caso di contrasti, è stabilita la seguente gerarchia tra i suddetti documenti:
a) Norme locali e nazionali
b) Bando e disciplinare di Gara
c) Capitolato Prestazionale
d) Capitolato Speciale d’appalto
e) Offerta e relativi documenti allegati.
Art. 18. Cauzione
E' richiesta la prestazione di cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi e per gli effetti dell'art.75, commi 1 e 2 DLgs 163/06 e s.m.i.
Ad aggiudicazione definitiva, dovrà essere presentata una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo da finanziare.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della decadenza di cui agli artt. 1944 e 1957 cod. civ., dovrà essere “a prima richiesta”, obbligando l’istituto o la compagnia a versare alla Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta effettuata con lettera raccomandata a.r. qualsiasi importo fino alla concorrenza del massimale garantito, senza possibilità di sollevare eccezione o riserva alcuna, neppure in ordine al pagamento del premio. La fidejussione, inoltre, dovrà obbligare l’istituto di credito o la compagnia assicuratrice verso la Stazione Appaltante fino a che quest’ultima non avrà consentito a liberarlo(la) dopo il buon fine del collaudo, con la restituzione
della fidejussione o della polizza o con conforme annotazione in calce a detti documenti.
Analoga fidejussione dovrà essere rilasciata dal soggetto incaricato della manutenzione post collaudo pari al 10% dell'importo complessivo del contratto.
Art. 19. Assicurazioni
Comma 1 - Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, il Soggetto Realizzatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del Regolamento, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo
2.3 del D.M. 12.03.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Comma 2 - La copertura delle predette Xxxxxxxx assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Comma 3 - La polizza di assicurazione per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell’art. 129, comma 1 D.Lgs. n. 163/06, per una somma assicurata pari all’importo delle opere da realizzare, deve prevedere anche una Garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con un massimale pari ad € 3.000.000,00=.
Comma 4 - La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
➢ danni a cose dovuti a vibrazioni;
➢ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
➢ danni a cavi e condutture sotterranee.
Comma 5 - Inoltre, il Soggetto Realizzatore dovrà stipulare anche le seguenti polizze:
➢ una polizza assicurativa pari la durata del Contratto di leasing, da stipularsi successivamente al collaudo con un limite di indennizzo uguale al valore massimo del fabbricato come risultato dal collaudo stesso e contestualmente all’avvio del leasing, a garanzia del contratto di manutenzione e per tutti i danni all’immobile e/o alle attività in esso svolte conseguenti ai guasti ed alla deperibilità di tutti i componenti impiegati nella costruzione;
➢ una polizza per responsabilità civile verso terzi da stipulare alla data di emissione del certificato di collaudo e di pari durata, con un massimale minimo di € 3.000.000,00=.
Il Progettista ha, invece, l’obbligo di stipulare la seguente polizza:
➢ una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 D.Lgs. 163/06, per il Progettista.
CAPO II°
DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 20. Organizzazione del cantiere
Il Soggetto Realizzatore sarà responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e avrà obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
Il Soggetto Realizzatore assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la Direzione del Cantiere.
Il Direttore di Cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.
Il Direttore dei lavori dovrà ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
A coloro che sono deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza sarà consentito il libero accesso al cantiere e ad ogni parte degli interventi oggetto di esecuzione delle opere.
Art. 21. Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a selezionare idonee figure professionali per istituire l'ufficio della Direzione Lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Tali professionisti dovranno essere individuati fra soggetti esterni e indipendenti da ambedue le parti (Stazione appaltante e Soggetto Aggiudicatario) di fiducia di entrambi, e la nomina dovrà essere approvata anche dalla Stazione appaltante.
Altresì dovrà essere negoziato ed approvato da entrambe le parti il disciplinare tecnico regolante i compiti e le responsabilità dei tecnici nominati nei confronti della Stazione appaltante e del Soggetto Finanziatore, fermi restando i compiti attribuiti a dette figure dal presente capitolato e dalle norme richiamate al precedente art. 2
Il Direttore dei lavori curerà che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al Progetto e al Contratto.
Eventuali carenze prestazionali resteranno comunque a carico del Soggetto realizzatore.
Il Direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori avrà il compito dell'accettazione dei materiali, fermo restando che eventuali carenze prestazionali dei materiali resteranno comunque a carico del Soggetto realizzatore.
Al Direttore dei lavori faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal Regolamento, nonché i seguenti:
(a) verificare la possibilità di dare effettivo avvio ai lavori, eseguendo un accurato sopralluogo nelle aree oggetto dei lavori congiuntamente al Soggetto Realizzatore, sottoscrivendone apposito verbale;
(b) verificare l’attuazione del progetto offerta per quanto attiene all’installazione del cantiere;
(c) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del Soggetto Realizzatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
(d) verificare la regolarità tecnica dell’appalto, ivi compresa l’idoneità dei materiali impiegati e loro lavorazioni;
(e) approvare i S.A.L.
Al Direttore dei lavori sono inoltre attribuite le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri. Nell'eventualità che il Direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, sarà prevista in cantiere la presenza di almeno un Direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
Le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di sicurezza in fase di progettazione previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) la verifica dell'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto con i Soggetti realizzatori;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti .effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131 del Codice.
Art. 22. Direzione del cantiere
Il Soggetto Realizzatore nominerà per proprio conto ed a proprie spese un Direttore del cantiere ed un Capo cantiere e designerà le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori, comunicandone, per iscritto, i nominativi al D.L. all'atto della consegna dei lavori.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.
Il Capo cantiere dovrà a sua volta essere un tecnico di provata esperienza e dotato dei titoli richiesti per l’attività svolta e dovrà essere sempre presente. In caso di assenza, dovrà delegare un sostituto dotato dei medesimi titoli che si assumerà le medesime responsabilità.
Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dal Soggetto Realizzatore dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente disciplinare.
II Direttore di cantiere sarà responsabile:
➢ dell’ esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai documenti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori nel corso dei lavori;
➢ della conduzione dei lavori per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese, inclusi eventuali appaltatori e subappaltatori, impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nella presente convenzione in materia di sub contratti e di eventuali cottimi fiduciari.
Il Direttore di cantiere dovrà Garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato dal Capo cantiere che, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno, lo sostituirà in caso di assenza. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il Direttore del cantiere dovrà curare:
a) che il Piano di sicurezza e coordinamento sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni; in caso d'accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di cantiere e' tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b) che da parte del Soggetto Realizzatore non si dia in alcun modo corso a subappalti o cottimi ad imprese non in regola con la disciplina antimafia e non segnalate alla Stazione Appaltante;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga del Soggetto Realizzatore o dei subappaltatori o dei cottimisti segnalati all'Amministrazione, curando tutti gli adempimenti relativi al controllo del personale impiegato in cantiere;
d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta (scritta) da parte della
D.L. di sua tempestiva sostituzione, che sarà automatica in caso di violazioni a quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
Art. 23. Condotta dei Lavori
Nella esecuzione delle opere, il Soggetto Realizzatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti contrattuali e seguire, se impartite, le istruzioni della D.L. senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date al Soggetto Realizzatore per iscritto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante del Soggetto Realizzatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti ad uso sanitario, dovranno essere eseguiti dal Soggetto Realizzatore rispettando gli ordini di servizio della Direzione Lavori; i lavori dovranno essere, inoltre, condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli stessi.
La sorveglianza di RUP e D.L., non esonera il Soggetto Realizzatore da responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La Stazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche successivo all’ esecuzione delle opere.
Il Soggetto Realizzatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.
Il Soggetto Realizzatore risponderà dell'idoneità del Direttore del Cantiere, dei dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere gradito alla D.L., che può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
In corso d'opera, il personale del Soggetto Realizzatore deputato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio eletto in convenzione.
L'eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla D.L., dovrà essere affidata a personale dotato dei requisiti di legge.
Il Soggetto Realizzatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori di cui all'appalto potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.
Art. 24. Consegna e inizio dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, dopo la verifica formale della sussistenza delle condizioni per l’impianto del cantiere e in seguito alla consegna delle aree, risultante da apposito verbale, da effettuarsi da parte del Direttore dei lavori, previa convocazione del Soggetto Realizzatore.
Se nel giorno fissato e comunicato, il Soggetto Realizzatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto, è richiesto al Soggetto Finanziatore di provvedere immediatamente, anche provvedendo alla sostituzione del Soggetto Realizzatore.
Il Soggetto Realizzatore deve trasmettere al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta Denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
e) elenco dei dispositivi di protezione individuali fomiti ai lavoratori;
f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
l) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
m) copia del registro infortuni;
n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta;
o) cronoprogramma dei lavori.
Alcuni lavori potranno essere anticipati prima dell’approvazione del progetto esecutivo, presentando in tal senso una SCIA in Comune, precisando che trattasi di lavori preparatori ed eseguibili con detto titolo autorizzativo. Tutte le pratiche dovranno essere sottoscritte dai progettisti incaricati e sono compensate nell’ambito del prezzo offerto.
Art.25. Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per redigere il progetto definitivo ed esecutivo e per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato al massimo in giorni 280 (duecentoottanta) naturali consecutivi, ripartiti secondo il cronoprogramma allegato ai documenti di gara.
I giorni massimi concessi per ciascuna attività saranno poi eventualmente ridotti proporzionalmente in base all'offerta presentata dall’ATI aggiudicataria in sede di Gara.
I nuovi termini proposti saranno quindi quelli contrattuali e la decorrenza avverrà dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori, ed in caso di inosservanza del soggetto realizzatore provvederà a sostituirlo.
Il Soggetto Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'ultimazione, da applicarsi nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento, salvo maggiori danni.
La quantificazione della penale si opererà nelle forme di legge, mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità ci si rivarrà sulla cauzione definitiva.
Art.26. Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre “circostanze speciali” impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Realizzatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito Verbale. Sono definite “circostanze speciali” le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, tenendo conto che tutti i rischi di costruzione sono a carico dell’Appaltatore. In ogni caso, eventuali maggiori costi per opere suppletive o per varianti, e per ritardi conseguenti, non attribuibili all’Ente appaltante non comporteranno variazioni di costo dei canoni o modifica del tempo contrattuale concesso per l’ultimazione dei lavori.
Il Soggetto Realizzatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale il Soggetto Realizzatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, da Esso scelte per subappalti e forniture. Analogamente, non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture scelte dall’Ente, a meno che lo stesso Xxxxxxxx Realizzatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali di sospensione lavori, ordinate con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Realizzatore, controfirmati da quest’ultimo e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con annotazione sul verbale.
Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel Giornale dei lavori.
Art.27. Penali in caso di ritardo
In caso di ritardo si applicano le seguenti penali:
a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 per mille sull'importo contrattuale dei lavori;
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’ultimazione della progettazione definitiva ed esecutiva e nell’inizio dei lavori rispetto alle scadenze fissate dal cronoprogramma;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate per ogni categoria di lavoro nel cronoprogramma dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora il Soggetto Realizzatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle norme che disciplinano:
a) la sicurezza dei lavoratori e dei terzi
b) la produzione di rumori oltre la soglia ammessa ed al di fuori degli orari stabiliti, polveri, vibrazioni dannose, ecc.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del Contratto qualora il soggetto finanziatore non sostituisca il soggetto realizzatore entro 15 giorni dalla comunicazione del R.U.P.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
L’importo complessivo delle penali contabilizzate ed applicate, come risultante dal conto finale e dal certificato di collaudo, determinando la riduzione dell’importo a credito dei lavori realizzati, comporta la conseguente riduzione della somma da finanziare di cui al precedente art. 7, quindi la rideterminazione del canone “principale” della locazione finanziaria.
Inoltre, per i giorni di ritardo nell’esecuzione del contratto che hanno determinato le penali di cui ai commi precedenti, imputabili a cause dell’Aggiudicatario , eccedenti i termini di cui al precedente articolo 25, non verranno riconosciuti gli interessi di prefinanziamento per tutte le spese anticipate dal soggetto Finanziatore nel periodo antecedente la data di redazione del collaudo tecnico-amministrativo e consegna in uso dell’opera alla stazione appaltante, quelle per il pagamento dei servizi tecnici di progettazione e quelli per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e spese tecniche connesse di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza. Parimenti non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo relativo all’occupazione parziale del fabbricato da parte dell’Ente Appaltante nel corso dei lavori di ristrutturazione.
Detti interessi ed oneri aggiuntivi di occupazione non potranno quindi essere computati nella determinazione dei canoni di locazione.
Art.28. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
Prima dell'inizio dei lavori, il Soggetto Realizzatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, coerente con il cronoprogramma presentato all’atto della Gara d’appalto.
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.
Tale cronoprogramma economico deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori del Soggetto Realizzatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri Soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative del Soggetto Realizzatore, e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento.
Art.29. Variazione dei lavori
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti o migliorie che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune per proprie esigenze, senza che per ciò il Soggetto Realizzatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di legge. Il Direttore dei Lavori recepirà le esigenze dell’Amministrazione ed elaborerà dette varianti sottoponendo al Soggetto realizzatore i relativi compensi, calcolandoli coi prezzi contrattuali.
Non saranno riconosciuti compensi dovuti a varianti migliorative al progetto esecutivo e a prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, per le quali non siano stati accettati i maggiori o minori compensi da parte del soggetto Realizzatore e senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori validato dalla Stazione Appaltante.
Qualunque reclamo o riserva che il Soggetto Realizzatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
Quindi sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.
Salvo il caso di cui al comma 4, sarà sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
La variante comprenderà e comporterà, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
Art.30. Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo ed esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parie, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario dei lavori, la Stazione Appaltante potrà chiedere al Soggetto Aggiudicatario mandatario dell’ATI la risoluzione del contratto con il Soggetto Realizzatore, se progettista, e la sua immediata sostituzione con altro Soggetto avente i medesimi requisiti richiesti per questi dal bando di gara. In ogni caso la responsabilità ed i maggiori oneri per la realizzazione dell’intervento, nessuno escluso, ricadono sul Soggetto Aggiudicatario. La progettazione delle varianti per errori od omissioni sarà a carico del Soggetto realizzatore, mentre l’adeguamento del Piano di sicurezza sarà a carico del Coordinatore in fase di progettazione.
Art.31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni saranno valutate coi prezzi netti di appalto, derivabili dal computo metrico estimativo redatto in sede di Gara e allegato all’offerta, nel quale i lavori dovranno essere stati computati e valutati col Prezziario Regionale vigente all’atto dell’offerta, applicando ai prezzi lo sconto di gara. Per lavori non compresi in quelli elencati in sede di Gara, saranno utilizzati altri prezzi del medesimo Prezziario Regionale o in via ultimativa, qualora i prezzi non fossero presenti nel Prezziario, mediante regolari analisi di mercato; in ogni caso, su detti prezzi, sarà applicato il medesimo sconto praticato dal Soggetto Aggiudicatario in sede di offerta.
Alla formazione di nuovi prezzi si procede mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri del Regolamento.
Art.32. Ultimazione dei lavori
Al termine dei lavori e in seguito al rilascio di un collaudo tecnico delle opere eseguite rilasciato da Professionista Abilitato di fiducia dell’Impresa, l Direttore dei lavori redigerà, entro 5 giorni dal ricevimento del suddetto collaudo tecnico, il certificato di ultimazione parziale, facendo decorrere da tale data il tempo consentito alla ASL per effettuare il Collaudo finale.
In sede di accertamento in corso d’opera, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati dal Direttore lavori o dal Collaudatore e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il Soggetto Realizzatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante; in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, salvo eventuali vizi occulti, e decorre immediatamente la manutenzione ordinaria e straordinaria ventennale.
Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del Regolamento.
Art.33. Accesso di altre Ditte al cantiere e presa in consegna dei lavori ultimati
E’ fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di consentire ed agevolare con ogni mezzo l’ingresso al cantiere delle forniture e delle attrezzature che la Stazione Appaltante acquisterà con separate gare, anche in fasi diverse.
Tale clausola è introdotta per consentire il montaggio, avviamento e collaudo di ogni componente, anche alle maestranze di altre Ditte. Quanto sopra, previa sottoscrizione di specifici progetti di sicurezza sul luogo di lavoro, a sensi della specifiche normativa vigente.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalesse di tale facoltà, che viene comunicata al Soggetto Realizzatore per iscritto, lo stesso non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza del Soggetto Realizzatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Art.34. Collaudo dei lavori
Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sarà effettuato da parte di un Tecnico Abilitato nominato dalla Stazione Appaltante, che rilascerà, a meno di nomina di altro tecnico, anche il collaudo statico delle strutture. Durante l'esecuzione dei lavori il Collaudatore in corso d’opera effettuerà operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel Contratto.
Il collaudo sarà ultimato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Soggetto Realizzatore, e dalla avvenuta consegna al Collaudatore - da effettuarsi a cura del Soggetto Realizzatore e del Direttore dei lavori - di tutta la documentazione di rito. Al termine delle operazioni di collaudo, il Collaudatore provvederà a trasmettere il Certificato di collaudo - per l'accettazione di competenza – al Soggetto Realizzatore e, successivamente, il certificato sarà trasmesso alla Stazione Appaltante per l'approvazione di competenza.
Il certificato di collaudo consentirà di procedere alla decorrenza dei canoni di locazione.
CAPO III°
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.35. Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ventennali devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il Soggetto Realizzatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
Il Soggetto Realizzatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Il Soggetto Realizzatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Ogni inadempienza del Soggetto realizzatore riscontrata dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza, dal RUP, o da Enti di controllo dovrà essere immediatamente eliminata. Qualora ciò non avvenisse, il Soggetto Realizzatore dovrà essere immediatamente sostituito dal Soggetto Finanziatore su richiesta dell’Ente, formalizzata dal X.X.X.
Xxx.00. Sicurezza sul luogo di lavoro
Il Soggetto Realizzatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Il Soggetto Realizzatore è obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art.37. Piani di sicurezza
Il Soggetto Realizzatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza. Il suddetto obbligo è esteso, altresì, alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
Il Soggetto Realizzatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Il Soggetto Realizzatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per il Soggetto Realizzatore .
Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dal Soggetto Realizzatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del Soggetto Realizzatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico del Soggetto Realizzatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte del Soggetto Realizzatore sono intese ad integrare il Piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
Art.38. Piano operativo di sicurezza
Il Soggetto Realizzatore, prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se separatamente nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera e) del Codice dei contratti, dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 il Soggetto Realizzatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 41, comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dal Soggetto Realizzatore.
Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Art.39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Il Soggetto Realizzatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
Il Soggetto Realizzatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Soggetto Realizzatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
Ai sensi dell'ari. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, il Soggetto Realizzatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO IV°
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 40. Disciplina del subappalto e distacco manodopera
Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le qui seguito specificate:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffìdati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni che superino sia il 15% dell'importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 euro.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che il Soggetto Realizzatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che il Soggetto Realizzatore provveda al deposito di copia del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
c1) che il Soggetto Realizzatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
c2) che il Soggetto Realizzatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente normativa; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso
D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta del Soggetto Realizzatore, accompagnata da parere favorevole del Soggetto Finanziatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono pari a 15 giorni.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell'alt. 118 comma 4 del Codice dei contratti il Soggetto Realizzatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Soggetto Realizzatore, dell'osservanza delle norme anzidetto nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite del Soggetto Realizzatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
e) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il Soggetto Realizzatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
f) Il Soggetto Realizzatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di Garanzia effettuate. Qualora il Soggetto Realizzatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo rilascio dell’autorizzazione al pagamento a favore del Soggetto Realizzatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
Ai fini del presente articolo, è considerato subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del Contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
Qualora il Soggetto Realizzatore intenda avvalersi della fattispecie definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- di avere in essere con la società distaccante un Contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei Soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il Contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal Contratto, tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione, deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al Soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto
Il Soggetto Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'alt. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43.
II subappalto non autorizzato comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori
Il pagamento diretto dei subappaltatori per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del Contratto di subappalto è regolato dalla vigente normativa.
Il soggetto Realizzatore sarà tenuto a trasmettere al R.U.P. le quietanze di avvenuto pagamento dei subappaltatori, secondo le prescrizioni di legge.
Art.43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Il Soggetto Realizzatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano il Soggetto Realizzatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidetto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Soggetto Realizzatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica al Soggetto Realizzatore l'inadempienza accertata e procede ad ordinare al Direttore dei lavori l’applicazione di una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Soggetto Realizzatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, il Soggetto Realizzatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Soggetto Realizzatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può autorizzare il Soggetto Finanziatore al pagamento diretto dei lavoratori per le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto Realizzatore in esecuzione del Contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte del Soggetto Realizzatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
In ogni momento, il Direttore dei lavori e, per il suo tramite, il R.U.P. possono richiedere al Soggetto Realizzatore ed ai subappaltatori copia del Libro Unico del lavoro, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione del Soggetto Realizzatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, il Soggetto Realizzatore è obbligato a fornire a ciascun Soggetto occupato in cantiere un’ apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Soggetto Realizzatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Soggetto Realizzatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti Soggetti devono provvedere in proprio.
Art.44. Riserve e Controversie
Ogni controversia sarà essere trattata dal Direttore dei Lavori per l’immediata risoluzione. Le riserve che non fosse possibile risolvere immediatamente, o tramite procedura di accordo bonario, saranno risolte in sede di collaudo.
Ogni conseguente riconoscimento economico, o ogni decurtazione effettuata per penali, saranno verbalizzati dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. e trasmesso al Soggetto Finanziatore che provvederà a tenerne conto nella rideterminazione finale del canone.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Soggetto Realizzatore, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità ovvero, in mancanza, nel Giornale di cantiere all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, in particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Soggetto Realizzatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il Soggetto Realizzatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'alt. 240, del D.Lgs. 163/2006 (accordo bonario).
Ove il Soggetto Realizzatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie, il Soggetto Realizzatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante per tramite del Direttore dei Lavori o del RUP.
Le riserve del Soggetto Realizzatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
Art.45. Risoluzione del Contratto
Seppure le prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto siano molteplici (servizi finanziari, servizi tecnici di progettazione e coordinamento sicurezza, esecuzione dei lavori, prestazione di servizi manutentivi e facility management post collaudo) ed eterogenee (svolte da soggetti preposti ad attività economiche differenziate), la Stazione Appaltante che ha espletato un’unica gara per la scelta contestuale dei soggetti contraenti ed ha ricevuto un’offerta unitaria e inscindibile, stipula un unico e altrettanto inscindibile contratto. Contratti separati sono previsti con la Direzione Lavori, con fornitori dell’Ente e con i Collaudatori. Pertanto, l’Aggiudicatario, nelle sue diverse componenti, deve essere pienamente operante non soltanto al momento della presentazione dell’offerta e della conseguente aggiudicazione, bensì anche nella fase successiva di svolgimento del contratto, attraverso il quale si realizza ed anche si gestisce il bene da mettere a disposizione del Soggetto Aggiudicatore.
Per le motivazioni di cui sopra ed in linea con quanto stabilito all’art. 160-bis, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, quando uno dei Soggetti componenti del Soggetto Aggiudicatario è inadempiente verso le obbligazioni del contratto, l’Altro o gli Altri sono obbligati a sostituirlo con Xxxxxxxx in possesso di analoghi requisiti per questi richiesti dal bando di gara.
Quando, a seguito dell’inadempimento di una delle parti, la parte o le parti “in bonis” non provvedano alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e continui decorrenti dalla richiesta della Stazione Appaltante, la stessa pronuncia la risoluzione in danno del contratto, con risarcimento dei danni diretti e indiretti e delle maggiori spese occorrenti per l’affidamento a terzi delle prestazioni del rimanente periodo contrattuale.
Di seguito si riporta la casistica degli inadempimenti che danno luogo al dovere di sostituzione di una delle Parti costituenti il Soggetto Aggiudicatario e, in mancanza, alla risoluzione contrattuale per fatto del Soggetto Aggiudicatario
1) In relazione al Soggetto Realizzatore
La Stazione Appaltante chiederà al Soggetto Finanziatore dell’ATI la risoluzione del Contratto col Soggetto Realizzatore e la sua sostituzione qualora nei confronti del Soggetto Realizzatore stesso sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
La Stazione Appaltante chiederà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle nonne previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Soggetto Realizzatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o dei Piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato speciale, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008.
m) ove il Soggetto Realizzatore provveda direttamente alla progettazione, avendone la necessaria qualificazione, per gravi ritardi nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo non imputabili alla Stazione Appaltante che possano determinare il non rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
n) nel caso di cui al precedente articolo 30.
Il Contratto dovrà essere altresì risolto e la sostituzione effettuata in caso di perdita da parte del Soggetto Realizzatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Nei casi di risoluzione del Contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante sarà fatta al Soggetto Realizzatore dal Soggetto Appaltatore, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata si farà luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e il Soggetto Realizzatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del Contratto o in caso di fallimento del Soggetto Realizzatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti dal Soggetto Finanziatore, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo come importo base da corrispondere al nuovo Soggetto Realizzatore, suscettibile di ribasso da parte di quest’ultimo, l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dal Soggetto Realizzatore inadempiente medesimo.
b) ponendo a carico del Soggetto Realizzatore inadempiente, quindi all’ Aggiudicatario Mandatario dell’ATI:
b1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto offerto dal nuovo Soggetto Realizzatore per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione in origine al Soggetto Realizzatore inadempiente;
b2) gli eventuali maggiori costi per il completamento dei lavori, per maggiori spese tecniche, per le pratiche o per eventuali ritardi e conseguenti oneri finanziari, ivi compresi gli interessi di prefinanziamento e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
2) In relazione al Soggetto progettista dell’opera, ove diverso dal Soggetto Realizzatore
La Stazione Appaltante chiederà di risolvere il Contratto con il Soggetto Progettista e la sua sostituzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) per gravi ritardi nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo non imputabili alla Stazione appaltante che possano determinare il non rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
b) nel caso di cui al precedente articolo 30
Nei casi di cui sopra sono imputabili al Soggetto Progettista inadempiente, quindi all’ATI, tutti i maggiori costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare come determinati ai sensi del Regolamento e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
3) In relazione al Soggetto esecutore dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo
La Stazione Appaltante chiederà di risolvere il Contratto con il Soggetto prestatore dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la sua sostituzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso di gravi e reiterati inadempimenti rispetto alle condizioni di svolgimento dei servizi stabilite nel disciplinare tecnico di cui al precedente art. 10, tali da compromettere la piena e corretta fruibilità dell’opera da parte dell’Ente.
In tal caso, oltre alle penali per inadempimento contrattuale previste nel richiamato disciplinare tecnico, la mancata sostituzione del Soggetto prestatore dei servizi nel termine perentorio di cui sopra darà luogo alla sospensione del pagamento dei canoni di manutenzione, con rivalsa sulla polizza assicurativa citata all’Art. 19, comma 5.1.
4) In relazione al Soggetto Finanziatore
La Stazione appaltante potrà richiedere al Soggetto Realizzatore di risolvere il contratto con il Soggetto Finanziatore e la sua sostituzione nel caso di fallimento di quest’ultimo, o comunque ove si rendesse inadempiente o impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni del contratto ad esso afferenti.
Gli inadempimenti contrattuali riconducibili al Soggetto Finanziatore riguardano in particolare il mancato pagamento dei lavori e dei servizi di cui al precedente art. 14
CAPO V°
ONERI DA PORRE A CARICO DEL SOGGETTO REALIZZATORE DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTATORE MANDATARIO
Art.46. Oneri e obblighi da porre a carico del Soggetto Realizzatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, dovranno essere posti a carico dal Soggetto Appaltatore Mandatario al Soggetto Realizzatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere, in ogni caso il Soggetto Realizzatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni del Soggetto realizzatore a termini di Contratto;
d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo ed armatura in ferro certificato per ogni giorno di getto, datato e conservato e risultante da specifico certificato attestato dalla D.L.;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di Contratto al Soggetto Realizzatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal Soggetto Realizzatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Xxxxxxxx Realizzatore;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il Soggetto Realizzatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
o) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato per l’esecuzione dei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio;
q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico del Soggetto Realizzatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) la pulizia finale dell’edificio ad ultimazione lavori, comprensiva di asportazione di polveri e materiali di risulta, lavaggio meccanico delle pavimentazioni, stesura (ove richiesto) di film polimerico di protezione delle pavimentazioni in materiale resiliente e successiva lucidatura, detersione e sanificazione dei servizi igienici, detersione interna ed esterna di vetri ed infissi, detersione di porte e superfici lavabili, pulizie di ripristino post installazione arredi. Compresi gli oneri relativi al personale, macchine, materiali, prodotti.
r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico del Soggetto Realizzatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
Art.47. Obblighi speciali da porre a carico del Soggetto Realizzatore
Il Soggetto Realizzatore dovrà inoltre essere obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori;
e) a consegnare all'inizio dei lavori alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura del Soggetto Realizzatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere.
Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., il Soggetto Realizzatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art.48. Custodia del cantiere
Dovrà essere a carico e a cura del Soggetto Realizzatore, la custodia e la tutela e la segregazione del cantiere o delle parti in cui si svolgono i lavori, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art.49. Danni da forza maggiore
Non dovrà essere accordato al Soggetto Realizzatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di legge. La segnalazione deve essere effettuata dal Soggetto Realizzatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.
Art.50. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono poste a carico del Soggetto Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
Sono altresì a carico del Soggetto Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
A carico del Soggetto Appaltatore dovranno restare, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.