Sospensione e revoca dell’autorizzazione Clausole campione

Sospensione e revoca dell’autorizzazione. 66 Art. 50 Spese di istruttoria e di controllo 68 CAPO VIII SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI 69 Art. 51 Disciplina dei conferimenti 69 Art. 52 Richiesta di somministrazione 70
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del d. lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per verificare la regolarità e la correttezza del servizio prestato dal titolare dell'autorizzazione. Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità nella gestione del servizio,inadempimento agli oneri e impegni derivanti dall'autorizzazione o un cattivo stato di manutenzione o decoro del veicolo, l'Amministrazione Comunale provvede a notificare le relative contestazioni al titolare dell'autorizzazione con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 assegnando, nel caso di irregolarità sanabile, un termine per adempiere. Nel caso in cui il titolare non provveda a sanare le irregolarità entro il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione fino al corretto ripristino del servizio, previa avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione può essere revocata, previa avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che per sopravvenuto interesse pubblico, nel caso in cui:
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. 1. Il Consorzio nel caso in cui accerti:
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. 1. Il Sindaco può sospendere l'autorizzazione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti nella stessa previsti, e contestualmente notifica all'estetista apposita diffida a rimuovere, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della sospensione le cause che l'hanno motivata.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. 33 SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 34
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. La Banca d’Italia può in ogni momento sospendere o revocare l’autorizzazione ad acquisire partecipazioni qualificate al capitale di un istituto qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste in questo Capitolo con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione. La sospensione può essere disposta dalla Banca d’Italia quando sia accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessari per l’acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato. Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d’Italia ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la trasmissione alla Banca d’Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all’istituto partecipato.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. L.R. 30-7-1996 n. 22
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Art. 42 Decadenza dell’autorizzazione