Spese di istruttoria Clausole campione

Spese di istruttoria. Per atti pubblici rogati dal Segretario comunale o scritture private autenticate nell’interesse dell’ente aventi natura immobiliare (acquisizione di aree, costituzione di diritto di superficie, vincoli o servitù ecc.) saranno applicate spese di istruttoria a titolo di rimborso per distacco del personale, spese vive di ricerca, visura, accesso, trascrizione, voltura, ecc.. A tal fine la Giunta comunale adotta i necessari criteri con apposita deliberazione.
Spese di istruttoria. Spese di istruttoria parametrate sull’importo della garanzia rilasciata: IMPORTO GARANZIA SPESE ISTRUTTORIA Fino a 10 mila euro compreso 50 euro Da 10 mila euro a 50 mila euro compreso 100 euro Da 50 mila a 100 mila euro compreso 200 euro Da 100 mila a 200 mila euro compreso 300 euro Sopra i 200 mila euro 400 euro • Spese di istruttoria per richieste di moratoria/allungamento/piani di rientro/svincolo di garanti: importo fisso pari a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato, in via anticipata per l’intero importo al momento dell’erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario Finanziario. Nel caso di ritiro della domanda già deliberata positivamente da parte del Confidi, l’importo a titolo di spese istruttoria, va versato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.
Spese di istruttoria. 1. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo annuo presunto (da un minimo di 120 ad un massimo di 500 € IVA esclusa), calcolato in base ai volumi, alla qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della richiesta; competono al richiedente anche le somme eventualmente dovute all’A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il rilascio del relativo parere preventivo.
Spese di istruttoria. 1. Con la domanda di occupazione il richiedente che sia operatore economico od organizzatore di mostra-mercato è tenuto a corrispondere contestualmente le spese di istruttoria e gli eventuali diritti di segreteria. Qualora la domanda non sia integrata con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria entro 3 giorni dal ricevimento del sollecito, sarà archiviata senza ulteriori provvedimenti. Gli importi versati a titolo di spese di istruttoria non sono comunque rimborsabili.
Spese di istruttoria. Vedi allegato 1 Allegato 1 dall’impresa nei periodi di riferimento sotto indicati, è la seguente: Anno d’imposta precedente Anno d’imposta corrente Costi sostenuti per trasporti fatti eseguire da imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi e di altri modi di trasporto Volume d’affari a fini IVA I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso. Allegato 2 Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) sotto la propria responsabilità Per le imprese edili: I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).