Definizione di Società di Gestione del Fondo

Società di Gestione del Fondo. Non applicabile
Società di Gestione del Fondo. BlackRock Fund Advisors (BFA) Percentuale Massima del Fondo: Non applicabile Livello Massimo di Volatilità: Non applicabile Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: Non applicabile Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera: il prezzo di chiusura ufficiale dell'ETF alla Data di Valutazione, come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.

Examples of Società di Gestione del Fondo in a sentence

  • Eventuali modifiche relative alla commissione dovranno essere segnalate nei rapporti finanziari periodici del Fondo e della Società di Gestione del Fondo.

  • Il valore Netto d'Inventario delle Quote verrà calcolato almeno due volte al mese, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo per ogni singolo Comparto e Categoria di Quote del Fondo ( la « Data di Valutazione »).

  • I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.

  • La Banca Depositaria può disporre delle attività del Fondo o effettuare pagamenti in favore di terzi per conto del Fondo unicamente in conformità con le norme vigenti e secondo le istruzioni del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.

  • Gli avvisi destinati ai Possessori di Quote vengono inviati per posta ai comproprietari nominativi ; in caso d'emissione di Quote al portatore, gli avvisi verranno pubblicati in un quotidiano diffuso in Lussemburgo e saranno, inoltre, disponibili presso la sede della Società di Gestione del Fondo e della banca Depositaria.

  • Essa potrà, sotto la propria responsabilità e previo accordo del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, affidare la custodia dei valori mobiliari a delle centrali di valori mobiliari e ad altre banche o istituti di deposito di valori mobiliari, senza che ciò abbia, tuttavia, una qualunque incidenza sulla sua responsabilità.

  • In particolare, la Banca Depositaria è incaricata dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo di pagare i valori mobiliari acquistati all'atto della consegna degli stessi, di consegnare, contro incasso del relativo prezzo, i valori mobiliari venduti, d'incassare i dividendi e gli interessi generati dai valori indivisi e di esercitare i diritti di sottoscrizione e d'attribuzione derivanti dagli stessi.

  • Per quanto possibile, i redditi degli investimenti, gli interessi dovuti, le spese e gli altri oneri (comprese le spese amministrative e le spese di gestione dovute alla Società di Gestione del Fondo) verranno valutati a scadenza giornaliera, e verrà tenuto conto degli eventuali impegni del Fondo in funzione della valutazione che ne verrà fatta.

  • L'Agente incaricato della Registrazione e del Trasferimento, potrà richiedere, per conto della Società di Gestione del Fondo, in qualunque momento un complemento di documentazione concernente una determinata domanda di sottoscrizione.

  • La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata.

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  • Finalità della gestione la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Tecnica di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società seleziona gli OICR oggetto dell’attività di investimento tramite una accurata combinazione di analisi di tipo quantitativo e qualitativo. Lo screening quantitativo si avvale di strumenti proprietari sviluppati internamente che consentono di analizzare la performance di un OICR in relazione alle sue politiche di investimento, al suo processo di investimento e sulla base dello stile gestionale adottato. Viene verificata la consistenza della performance generata per determinare la ripetibilità della stessa. L’analisi qualitativa si focalizza sugli elementi che non sono ricompresi in una pura analisi numerica come l’esperienza del team di investimento e degli strumenti a supporto della gestione. Si procede quindi alla determinazione dell’Asset Allocation di portafoglio sulla base dei limiti di investimento e di considerazioni macroeconomiche, selezionando gli OICR più opportuni sulla base delle risultanze delle analisi quanti-qualitative di cui sopra.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Informazioni Riservate si intendono le informazioni che non siano di dominio pubblico e che vengano divulgate da o per conto di una Parte ai sensi del o in riferimento al presente Accordo e che siano considerate riservate al momento della divulgazione o che dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate o di proprietà in virtù della natura delle informazioni stesse e/o delle circostanze all’atto della divulgazione. Le Informazioni Riservate non comprendono informazioni che, ed esclusivamente nella misura in cui (i) sono di pubblico dominio per causa diversa dalla divulgazione a opera della Parte destinataria o qualsivoglia dei rispettivi rappresentanti; (ii) erano state rese note alla Parte destinataria in via non confidenziale prima della data di divulgazione da fonte diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti; (iii) sono sviluppate indipendentemente dalla Parte destinataria senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte divulgatrice; (iv) diventano lecitamente note alla Parte destinataria in via non confidenziale per mezzo di una fonte (diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti) cui non è fatto divieto di divulgare dette informazioni alla Parte destinataria ai sensi di alcun obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altra natura oppure (v) sono state divulgate dalla Parte divulgatrice a terzi senza obbligo di riservatezza. In qualsivoglia controversia riguardante l'applicabilità delle presenti esclusioni, l’onere della prova sarà a carico della Parte destinataria e tale prova sarà chiara e convincente.

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 10.2.2009.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Stile di gestione Attivo Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

  • Sede di lavoro la sede dell’ufficio presso i locali dell'Amministrazione a cui il dipendente è assegnato;

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  • Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Ubicazione Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo per l'applicazione dell'art. 94 DPR 309/90 nei confronti della persona tossico/alcoldipendente tra Regione Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, le Aziende USL della Toscana, l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione schema Protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione e la trasformazione digitale nel territorio toscano Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, la società Distilleria Deta s.r.l., l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti e i Comuni di Barberino Tavarnelle, Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la tutela occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle Terme di Casciana, Chianciano Terme e Montecatini Terme Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione Protocollo d' Intesa per l'istituzione del Tavolo Giovani del progetto "Giovanisì" Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Calcinaia e società Xxxxxxxxxx.xx S.r.l. per lo sviluppo delle attività ed il consolidamento della presenza della Xxxxxxxxxx.xx S.r.l in Toscana. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Protocollo d'intesa per la valorizzazione di beni comuni come strumento per la promozione della coesione sociale e della cittadinanza attiva tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comuni Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Coreglia Antelminelli e la società ICT Spa per lo sviluppo ed il consolidamento delle attività delle INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA - approvazione schema.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Autorizzazione designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;