ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI Clausole campione

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. Nell’esecuzione delle opere, l’Impresa dovrà seguire le istruzioni che verranno impartite dalla D.L., senza che ciò costituisca menomazione delle sue responsabilità rispetto ai materiali adoperati ed alla buona esecuzione dei lavori stessi. I lavori dovranno essere condotti con solerzia, con mezzi adeguati alla loro importanza ed al tempo assegnato. I locali, comunque interessati dallo svolgimento dei lavori, dovranno, al termine degli stessi, risultare puliti e sgombri da attrezzi, materiali, e rifiuti di qualsiasi genere. L’impresa è obbligata a condurre il proprio appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dall’Istituto ad altre Ditte. L’impresa, su ordinazione della D.L., dovrà fornire alle ditte suddette, per conto dell’Istituto, materiali e manodopera ai prezzi previsti dal contratto; dovrà inoltre dare, in uso gratuito, i mezzi provvisionali e gli impianti già esistenti in cantiere. Dovendosi eseguire lavori in edifici abitati ed aperti al pubblico, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai regolamenti interni di questi e dovrà condurre i lavori in modo da non arrecare disturbo alle attività ivi esercitate di qualsiasi natura esse siano. Prima di eseguire i lavori all’interno dei locali arredati, la Ditta dovrà curare la protezione e lo spostamento dei mobili ed arredi, smontare le apparecchiature (frutti, cornici, lampadari, ecc.) per consentire una perfetta esecuzione del lavoro; ad ultimazione degli stessi, la Ditta dovrà ripristinare lo stato originario o variato come da indicazione della D.L., previa perfetta pulizia del locale, eliminando ogni traccia di sporco dovuto all’esecuzione dei lavori. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per spostamenti e pulizia finale. La sorveglianza, che potrà essere anche saltuaria, effettuata dal personale dell’▇▇▇.▇▇, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere secondo le prescrizioni. L’Appaltatore, inoltre, ha l’obbligo di osservare rigorosamente le buone regole dell’arte e di adoperare materiali di ottima qualità rimanendo in ogni caso l’unico responsabile anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate alla D.L. al momento dell’esecuzione. L’▇▇▇.▇▇ si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento anche posteriore all’esecuzione delle opere. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel ...
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti di richiesta di speciali compensi.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. In ogni caso dovrà essere rispettato l’originario cronoprogramma dei lavori che potrà essere suscettibile di variazione da parte dell’Appaltatore secondo quanto previsto dall’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione. È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste. In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi. Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08 e successivo D.Lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un cong...
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune di Carmignano. E’ fatto comunque specifico obbligo all’APPALTATORE , di sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori ed alla conferma del Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni solari dalla data di consegna dei lavori, un dettagliato programma esecutivo della prestazione, fermo restando il diritto del Comune di Carmignano di richiedere varianti nella programmazione dei lavori, qualora i medesimi non risultassero conformi al regolare sviluppo generale atteso. Il Comune di Carmignano si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 nei casi contemplati.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo. Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore. Art.1 Oggetto dell'appalto 4 Art.2 Corrispettivo dell'appalto 5