PIANO DELLA SICUREZZA Clausole campione

PIANO DELLA SICUREZZA. Per l’appalto in oggetto la Committente, in ottemperanza al D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., ha stimato i costi di attuazione della sicurezza nell’importo complessivo di € 566,20 (diconsi Euro cinquecentosessantasei/20). Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza del “Piano della sicurezza” che costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del PSC da parte dell’Appaltatore costituiranno, previa formale costituzione in mora da parte della Committente, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall’art. 108 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. E’ facoltà dell’Appaltatore presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al “Piano di Sicurezza e coordinamento”, ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiunto a suo esclusivo carico. L’Appaltatore si assume la responsabilità per le integrazioni apportate su sua proposta. L’Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del “Piano di sicurezza e coordinamento” di progetto. Tale piano operativo, redatto ai sensi dell’art.89 del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l’Appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l’attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà l’idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il “Piano di sicurezza e coordinamento”. Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora essi non abbiano conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i su...
PIANO DELLA SICUREZZA. Documento, Previsto dall’art. 16, punto e del DM 2/11/2005, che definisce le adeguate misure adottate per garantire l’integrità, la sicurezza e la continuità del servizio di posta elettronica certificata. Il Piano della sicurezza è riservato e depositato presso AgID.
PIANO DELLA SICUREZZA. Il concessionario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08. Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze; oltre all’individuazione dei rischi di interferenza.
PIANO DELLA SICUREZZA. 12) PIANO DI MANUTENZIONE; Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: • il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); • il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; • le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; • delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); • le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescrittto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
PIANO DELLA SICUREZZA. L’Impresa appaltatrice si assume l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori. Inoltre si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatole nell’assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute. Resta inteso che l’impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. L’Impresa dovrà pertanto consegnare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio documento di valutazione del rischio. Dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. Il P.O.S. dovrà essere conforme al disposto di cui al D.P.R. n. 222/03 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della Legge n. 109/94. L’Impresa appaltatrice si assume l’obbligo dell’osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze (visitatori, parenti, ecc.) e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti. L’Impresa appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale. L’Impresa appaltatrice darà immediata comunicazione al Responsabile del Settore LL.PP. di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.
PIANO DELLA SICUREZZA. 1. Per i lavori da eseguirsi in economia (sia per cottimi fiduciari che in amministrazione diretta) dovrà essere rispettato quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.
PIANO DELLA SICUREZZA. L'Impresa s'impegna a ottemperare a tutti gIi obbIighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni IegisIative e regoIamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza suI Iavoro, nonché prevenzione e discipIina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i reIativi oneri. L'Impresa s'impegna in particoIare a rispettare e fare rispettare aI proprio personaIe Ie norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gIi adempimenti riguardanti I'appIicazione deI Decreto LegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché deIIa Legge 123 deI 3 agosto 2007 e deIIa Legge RegionaIe di Regione Liguria n. 30/2007, manIevando iI Committente da ogni responsabiIità aI riguardo sia diretta che indiretta. L'Impresa entro trenta giorni daII'inizio deIIe attività, deve redigere Ia ReIazione suIIa VaIutazione dei Rischi per Ia Sicurezza e Ia SaIute durante iI Iavoro ai sensi deI X.Xxx. 81/2008 articoIi. 28 e 29 e consegnarne copia aI Comune.
PIANO DELLA SICUREZZA. Il Concessionario è tenuto a concordare con il Concedente, prima della firma del contratto di concessione, un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgersi nell’ambito della concessione stessa, ai sensi del D. Lgs 81 (2008 e s.m.i.). Il Concessionario assume contrattualmente la qualifica di Responsabile dei Lavori a sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81. Il Concessionario designa pertanto il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l’esecuzione. Il piano deve contenere: l’individuazione di misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per i lavoratori e per gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità); l’indicazione del personale preposto alla sicurezza ed alla gestione delle emergenze. Il Piano sarà allegato al contratto di concessione e ne costituirà parte integrante e sostanziale.
PIANO DELLA SICUREZZA. 12) PIANO DI MANUTENZIONE;
PIANO DELLA SICUREZZA. Il documento dovrà essere consegnato nella fase di presa in carico e dovrà essere aggiornato nel corso del contratto qualora si presentino variazioni tecnologiche significative e/o modifiche all’architettura di sicurezza che potrebbero incidere sulla capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza o portare alla modifica del livello di sicurezza complessivo ovvero aggiornamenti delle prescrizioni minime di sicurezza nel rispetto della normativa di riferimento ovvero a seguito dei risultati delle attività di audit. Il documento deve contestualizzare e dettagliare l’approccio metodologico e l’organizzativo che il Fornitore intende adottare per la gestione della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo il documento dovrà contenere le seguenti sezioni e informazioni: - Obiettivi, - Politiche di sicurezza, - Sistema ISMS adottato, - Organizzazione, - Inventario e classificazione delle informazioni, - Gestione delle risorse umane, - Gestione della sicurezza fisica e ambientale, - Gestione delle Operazioni e delle Comunicazioni, - Controllo accessi, - Acquisizione di sistemi, sviluppo e manutenzione, - Gestione degli incidenti di Sicurezza, - Business Continuity Management, - Compliance e audit, - Attività di sviluppo e manutenzione, - Asset Inventory, - Analisi dei rischi, - Piano di gestione dei rischi.