Common use of SICUREZZA DEI LAVORI Clause in Contracts

SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di coordinamento; - Sicurezza allegati al progetto (di cui al D. Leg.vo 81/08) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D. Leg.vo 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamentocoordinamento o del Piano Generale di Sicurezza. La Stazione Appaltanteappaltante, prima della data fissata per acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la consegna dei lavorivalidità, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al ha facoltà di adeguare il Piano Operativo di Sicurezza per a quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezzasegnalato dall’Impresa. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008D. Leg.vo 81/08 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D. Leg.vo 81/08), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D. Leg.vo 81/08 in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per esso, in forza delle competenze attribuitegli il sig. Provveditore alle OO.PP. Lazio – Abruzzo - Sardegna; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008) è il sig. (RUP); - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgsdall’art. 90, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al Piano progettazione è il sig. Geom. Xxxxxxx Xxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Sicurezza esecuzione è il sig. (da nominare); - di aver preso visione del piano di sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facente facenti parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. L’Appaltatore 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 assommano all’importo di Euro 30.000,00 (trentamila). L’impresa è altresì obbligatoobbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazionidalle vigenti norme, ad di inserire nelle eventuali “"proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza": - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: ; - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del lavori dovrà presentare il Piano Operativo di sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza se presente. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteNei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008), copia della comunicazione alla ASL AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente lavori nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è il Dirigente dell'Ufficio INPDAP che affida i lavori; - che il Responsabile dei Lavori è il suddetto Dirigente dell'ufficio INPDAP che affida i lavori; Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la nomina dei Coordinatori della Sicurezzaprevenzione e la protezione dai rischi; - • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descrittolavoro e, in quanto facente caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. • Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del progettocontratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 art. 5 e 26, comma 8, 6 del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.D.P.R. 222/2003:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di coordinamento; - Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano dei piani di sicurezza e coordinamentosopra menzionati. La Stazione Appaltanteappaltante, prima della data fissata per acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la consegna dei lavorivalidità, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al ha facoltà di adeguare il Piano Operativo di Sicurezza per a quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezzasegnalato dall’Impresa. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D. Leg.vo 494/96 in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è Publiacqua S.p.A e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. .............................; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D. Leg.vo 494/96) è il sig ; - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgsdall’art. 81/2008 3 del D. Leg.vo 494/96 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al Piano progettazione è il sig ; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Sicurezza esecuzione è il sig. ; - di aver preso visione del piano di sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facente facenti parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. L’Appaltatore 31, comma 2, Legge 109/94 modificato con Legge n. 415/98, assommano all’importo di Euro 3.900,00 L’impresa è altresì obbligatoobbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, ad di inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: ; - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, L’Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto ed al contratto di coordinamento; - appalto(di cui all’ art. 100 del D.Leg.vo 9 aprile 2008, n.81) nonché il piano Piano operativo di sicurezza sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza e coordinamentosopra menzionato. La Stazione Appaltanteappaltante, prima della data fissata per acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la consegna dei lavorivalidità, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al ha facoltà di adeguare il Piano Operativo di Sicurezza per a quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavorisegnalato dall’Impresa. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ È altresì previsto che prima della data dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessolavoratori. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ È compito e onere dell’Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008X.X.xx 9 aprile 2008, n.81: - consegnare prima dell’inizio dei lavori il Piano di sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che a loro volta trasmetterranno all’appaltatore il proprio Piano operativo di sicurezza per l’inoltro successivo al Coordinatore della sicurezza in esecuzione, -consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi ( redatto ai sensi dell’art. 28del predetto X.Xxx.vo 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.Xxx.vo 81/2008 in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appaltol’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato l’esecuzione ed a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I tale scopo dovrà produrre attestazione che i lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatostati adeguatamente informati ed istruiti.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, nonché ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si precisa che: - L’Istituto committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza; - L’Istituto committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile in caso di sinistro occorso a propri dipendenti per inosservanza della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Per evidenti ragioni di sicurezza, in nessun caso il numero degli operai presenti in cantiere potrà essere minore di due. Nel caso in cui l'opera, per durata e numero di addetti previsti, rientri nei casi di cui alla direttiva cantieri mobili, si fa riferimento alla specifica normativa oltre che alla ulteriore legislazione vigente in materia di piani di sicurezza. L’Istituto appaltante ha designato il professionista xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in forza alla Direzione Regionale INPS- Coordinamento Attività Tecnico Edilizia- Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- Xxxxxx, quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute. Il progettista ha redatto: • il piano di sicurezza e di coordinamento dai contenuti di cui all’art.100 del D.Lgs. 163/2006n 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatoreche viene allegato alla lettera di xxxxxx e forma parte integrante del contratto di appalto; • un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, del quale si allegano alla lettera di invito le sole schede generali (le schede di dettaglio saranno consegnate alla ditta aggiudicataria all’atto della aggiudicazione). Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima della consegna dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documentiall’Istituto appaltante: - eventuali proposte integrative del Piano sopra citato piano di sicurezza e di coordinamento; , nonché del fascicolo, come detto all’art.131 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In particolare l’appaltatore, valutate le fasi di lavorazione inserite nel piano e per ciascuna fase le fonti di rischio considerate, deve provvedere all’integrazione di quanto ritenuto necessario. Inoltre, l’appaltatore deve altresì valutare, confermando e integrando, la proposta di gestione nel tempo delle attività, considerato il proprio programma per lo sviluppo dei lavori di cui al precedente art. 2.9. - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’art.131 comma 2 lettera c) della norma di riferimento. La Stazione AppaltanteI contenuti del piano operativo devono prevedere, prima della data fissata ai sensi delle vigenti norme, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la consegna durata dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel lavoratori, a perfetta integrazione del piano stessodi sicurezza e di coordinamento redatto dalla committenza. Il Piano piano operativo contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Particolare attenzione la ditta aggiudicataria deve fare alle modalità di attuazione delle valutazioni del rumore causato, negli ambienti di lavoro dell’Istituto, da particolari lavorazioni effettuate dall’appaltatore. Altrettanto rilievo deve essere data alla normativa in materia di rischio da vibrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. 19 agosto 2005 n.187 "Attuazione della Sicurezzadirettiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni". L’appaltatore deve, così eventualmente integratoaltresì, dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi legislativi in materia di impiego dei ponteggi Inoltre il piano operativo deve prevedere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione della sicurezza a carico della ditta aggiudicataria e delle ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea d’impresa. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la sicurezza valuta i contenuti di quanto sopra e concorda con la ditta appaltatrice tutte le modifiche e le integrazioni da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento. All’appaltatore resta, comunque, per patto esplicito, affidato ogni onere, obbligo e responsabilità nei riguardi di tutte le fasi della realizzazione dell'appalto e in particolare della predisposizione, attuazione e controllo di esecuzione dei documenti relativi alla sicurezza previsti dalle norme di legge per gli appalti pubblici. Gli oneri ed i costi relativi all’attuazione del piano operativo di sicurezza e delle integrazioni al piano di sicurezza di progetto sono stati valutati e quantificati all’interno dell’importo indicato nel bando di gara e pertanto, in relazione ad essi, nessun altro compenso dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresiriconosciuto alla Ditta per qualsiasi causa. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/200881/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, sia per primo soccorso sia per incendio, e possibilmente nel verbale del medico competente. Dovrà comunicare il nominativo del responsabile dei lavoratori (RSL) e altresì consegnare copia degli attestati di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente partecipazione ai corsi di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 formazione obbligatoria per la nomina dei Coordinatori tutte le figure della Sicurezza; - di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamentosicurezza, come sopra descritto, in quanto facente parte del progettoindividuate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni131, comma 2 della norma di riferimento, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: i dati relativi all'impresa esecutrice - il numero Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza). i dati relativi al singolo cantiere - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le conseguenti attrezzature fisse autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o mobili procedure di cui sarà dotato il sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere quali: spogliatoi- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, servizi igienicida portare a conoscenza del medico competente. - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, eventuali attrezzature d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso ecc.; soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - le previsioni Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di disinfestazione periodicasicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, ove necessario; attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti quali- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: caschi - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, cuffieantincendio, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazionievacuazione e primo soccorso; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso rappresentanti dei lavori, sia per l’illuminazione che lavoratori; lavoratori entrati per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene Modalità di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi informazione dei relativi numeri lavoratori sui contenuti dei piani di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o sicurezza - Modalità di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione del piano di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per leggesicurezza operativo; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed e ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Tutti i documenti relativi alla sicurezza e di coordinamento sopra definiti costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Il piano (o i piani) dovranno redatti dall’impresa appaltatrice devono comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi ai disposti di cui all’art.131 della norma di riferimento. In particolare il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani e dei documenti sulla sicurezza di cui al presente articolo, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Qualora si rendesse necessario da parte del coordinatore per l’esecuzione sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice, secondo i disposti della normativa vigente in materia di sicurezza, si precisa: - che dette sospensioni costituiscono, comunque, periodo contrattuale e non saranno scomputate ai fini del calcolo della durata complessiva dell’appalto; - che l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso per il verificarsi di dette sospensioni e/o qualora la ditta appaltatrice non provveda con ogni cura e urgenza ad attuare quanto prescritto dal coordinatore per l’esecuzione. Per ogni giorno di sospensione di cui al sopra citato paragrafo, si stabilisce, comunque, una penale di € 100,00 (cento/00). Resta inteso che è L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18Dette consultazioni, comma 1nonché eventuali proposte fatte al riguardo dal R.L.S. dovranno risultare dalla redazione di appositi verbali, lettera ufirmati per accettazione dalle figure coinvolte e cointeressate. La documentazione sarà consegnata per gli adempimenti di competenza al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza. Tutte le parti coinvolte (impresa appaltatrice – imprese in associazione- imprese subappaltatrici- lavoratori autonomi- direttore dei lavori- coordinatore per l’esecuzione), 20ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, comma 3 e 26dovranno prestare particolare attenzione al coordinamento delle varie attività, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUPalla cooperazione, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatoalla reciproca informazione.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’artCon la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, L'appaltatore si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del Piano le integrazioni al piano generale di sicurezza e di coordinamento; - coordinamento o un piano sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome sicurezza. ======================================================= L’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e relative responsabilità nell’organizzazione s.m. e 105 del cantiere e nell’esecuzione Codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%. Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei lavorirequisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa. L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da considerare come piano complementare parte di dettaglio del Piano quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza e coordinamentoprevisti dalla normativa vigente nonché ============================================== Ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni 103 del D.Lgs. 81/2008n. 50/2016 l’Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischianche preesistenti, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, e possibilmente che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell’Impresa, da ritenersi compensato nel verbale di consegnacorrispettivo del contratto, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavorol’accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioèdi legge di polizze relative: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.============================================

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - s.m.i.) le eventuali proposte integrative del di integrazione al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteCoordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.LgsX.Xxx. 81/20089 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è il Comune di Sciacca e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx Dirigente del IV° Settore LL.PP.; - che il Responsabile Unico del Procedimento, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Geom. Xxxxxxx Xxxxxx; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è il sig. Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Geom.Xxx Xxxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi costi, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: • segnalare al Committente o al Responsabile Unico del procedimento, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • proporre, ove ne ricorrano le circostanze, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile Unico del procedimento non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, eccs.m.i., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza redigere e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.consegnare:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di coordinamento; - cui all’art. 89 comma 1 lettera h del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) nonché il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamentoCoordinamento. La Stazione Appaltanteappaltante, prima della data fissata per acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la consegna dei lavorivalidità, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al ha facoltà di adeguare il Piano Operativo di Sicurezza per a quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezzasegnalato dall’Appaltatore stesso. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni dell’art 15 del D.Lgs. Decreto Legislativo 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenzadell’ emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, lavoro in cui si colloca l’appalto e cioèin altre parole: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate il committente è………. - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal D.Lgssuddetto Committente è il sig. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; …………………………. - di dare completa valenza al Piano aver preso visione del piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo anche dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero Anagrafica dell’impresa esecutrice Rappresentante legale (datore di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi lavoro) Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili per l’attuazione delle misure di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoisicurezza, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro che l’Impresa intende mettere Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell’impresa Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a disposizione sorveglianza sanitaria) Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere Nominativo del rappresentante dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che lavoratori per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene sicurezza (specificare se trattasi di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri rappresentante aziendale di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo cantiere o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione bacino, segnalare il caso in cantierecui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia rappresentante di sicurezza e bacino è sufficiente indicare il bacino di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera uappartenenza), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza e coordinamentosopra menzionato. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della Prima dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/200881/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/200881/2008 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è il Comune di Serrenti e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxx. Xxxxxxx Xxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, è l'xxx. Xxxxxxx Xxxxxx; - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è l'xxx. Xxxxxxx Xxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'xxx. Xxxxxxx Xxxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta; Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. • Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, obbligato ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “Piano di Sicurezza Sostitutivo” e nel “piano operativo Piano Operativo di sicurezzaSicurezza: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del di ciascun lavoro dovrà presentare il Piano Operativo di sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza e coordinamentosicurezza. La Stazione AppaltanteInoltre, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, l’Appaltatore dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono quanto prescritto dall'art. 26 e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresidagli artt. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori 81/08 e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. ss.mm.ii.. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezzail committente è il Comune di Castelvetrano; - che il Responsabile dei Lavori, nell'ambito di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamentoapplicazione del D. Lgs. 50/2016, come sopra descritto, in quanto facente parte è il Responsabile Unico del progetto. Procedimento; L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs97 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, 81/08 ed a predisporre il “Piano Operativo di Sicurezza” secondo quanto indicato nell'allegato XV al medesimo decreto ed in particolare ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo indicare: - I dati relativi all'impresa esecutrice; - Anagrafica dell'impresa esecutrice; - Rappresentante legale (datore di lavoro); - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza”: , accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro; - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa; - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria); - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere; - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il numero caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di operai nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza); - I dati relativi al singolo cantiere; - Ubicazione del cantiere; - Direttore tecnico del cantiere o altri responsabile dei lavori dell'impresa; - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere; - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera); - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse competenza dell'appaltatore; - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC); - Eventuali indicazioni e/o mobili procedure di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoisicurezza, servizi igienici, eventuali attrezzature in merito all'uso di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni; - le fonti Indicazioni sulla natura di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavoririschi di tipo professionale, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere quali sono esposti i lavori ed alle condizioni presumibili lavoratori nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersispecifiche lavorazioni del cantiere; - i mezzi, i macchinari e Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare lavorazioni previste in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi da portare a conoscenza del medico competente; - Indicazioni sulla gestione dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo rifiuti prodotti e/o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione gestiti in cantiere; - dichiarazione Indicazioni sul livello di mettere esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere; - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza; - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi; - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere; - Organizzazione e viabilità del cantiere; - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa; - Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo; - Elenco sommario dei DPI messi a disposizione le attrezzature dei lavoratori e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza loro modalità di gas in fogne o cunicoli, ecc.utilizzo; - le opere provvisionali necessarie Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti; - Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per l’esecuzione la prima volta nel settore dopo l'1/1/97; - modalità di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di relazione descrittiva ed ove occorra sicurezza; - modalità di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche revisione del piano di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per leggesicurezza operativo; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. - L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii. nonché il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano dei piani di sicurezza sopra menzionati. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Leg.vo 494/96,la Legge 123/97 ed il D.l.vo.81/2008 e coordinamentos.m.i. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà è tenuto comunque a presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome sostitutivo e/o integrativo del Piano di Sicurezza e relative responsabilità nell’organizzazione Coordinamento o del cantiere e nell’esecuzione dei lavoriPiano Generale di Sicurezza, che sarà parte integrante del Contratto. Ogni osservazione presentata dalla La Stazione Appaltanteappaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, cheove ne ravvisi la validità, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando ha facoltà di adeguare il relativo Piano di SicurezzaSicurezza e Coordinamento a quanto segnalato dall’Impresa. E’ altresì previsto che ,prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008D.Leg.vo 81/08 e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, Rischi copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.Xxx.vo 494/96 in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Xxxxxxx –Napoli - e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, é il Direttore Generale pro tempore; - che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, incaricato dall’Appaltatore, (ai sensi degli articoli 31, 32, 33 e 34 del D.lgs. n. 81/2008) è ; - che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008) è ……………………………………..; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgsdall’art. 90 del del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è il xxxx.xxx. Gianfrancesco Ventimiglia; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il dott.xxx.Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri di sicurezza soggettivi ed oggettivi, non soggetti a ribasso d’asta - ai sensi dell’art. L’Appaltatore 131, del D.L.vo 163/2006, assommano all’importo di € 52.528,34 L’impresa è altresì obbligatoobbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. dal D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali le “proposte integrative” e o nel “piano di sicurezza sostitutivo” o nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali quali: casserature, sbadacchiaturesbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore l’Impresa intenda apportare modifiche alle lavorazioni nonché alle loro fasi attuative ed alle misure previste in caso di interferenze fra più lavorazioni o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista Progettista del pianoPiano Operativo Sicurezza, che assumono, di conseguenza: ; - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste nel P.O.S. alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori lavoratori per la sicurezza sicurezza: il piano (o i piani) operativo di sicurezza (POS) ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, anche secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato della Sicurezza in cantiere una apposita tessera fase di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatoEsecuzione.

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Samples: Progetto Esecutivo Di Adeguamento Laboratorio Produzione Radiofarmaci E Medicina Nucleare Da Realizzarsi Al Piano Primo Seminterrato S1 Dell’istituto Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori

SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del lavori dovrà presentare il Piano Operativo di sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresisicurezza. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Direttore alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiXxxxxx (se redatto ai sensi del predetto D.Lgs 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezzail committente è il Comune di Ragusa; - di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamentoche il Responsabile dei Lavori, come sopra descrittoeventualmente incaricato dal suddetto Committente, in quanto facente parte (ai sensi del progettoD.Lgs 81/2008) è “ “. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, come recepito dalla L.R. 7/2003 ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero I dati relativi all'impresa esecutrice - Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza) - i dati relativi al singolo cantiere - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le conseguenti attrezzature fisse autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o mobili procedure di cui sarà dotato il sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere quali: spogliatoi- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, servizi igienicida portare a conoscenza del medico competente - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, eventuali attrezzature d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso ecc.; soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - le previsioni Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di disinfestazione periodicasicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, ove necessario; attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti quali- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: caschi - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, cuffieantincendio, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazionievacuazione e primo soccorso; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso rappresentanti dei lavori, sia per l’illuminazione che lavoratori; lavoratori entrati per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene Modalità di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi informazione dei relativi numeri lavoratori sui contenuti dei piani di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o sicurezza - Modalità di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione del piano di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; sicurezza operativo - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. - L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - s.m.i.) le eventuali proposte integrative del di integrazione al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamentoCoordinamento. La Stazione AppaltanteNei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.LgsX.Xxx. 81/20089 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è IL COMUNE DI MINTURNO e per esso in forza delle competenze attribuitegli il RUP GEOM. XXXXXXX XX XXXXXX; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il RUP XXXXXXX XX XXXXXX; - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano $MANUAL$ nelle soglie fissate dal dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., assommano all’importo di Euro $MANUAL$ Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, eccs.m.i., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza redigere e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.consegnare:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, nonché ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si precisa che: - L’Istituto committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza; - L’Istituto committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile in caso di sinistro occorso a propri dipendenti per inosservanza della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui l'opera, per durata e numero di addetti previsti, rientri nei casi di cui alla direttiva cantieri mobili, si fa riferimento alla specifica normativa oltre che alla ulteriore legislazione vigente in materia di piani di sicurezza. L’Istituto appaltante ha designato il professionista xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in forza alla Direzione Regionale INPS- Area Professionale Tecnico Edilizia- xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- Xxxxxx, quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute. Il progettista ha redatto: • il piano di sicurezza e di coordinamento dai contenuti di cui all’art.100 del D.Lgs. 163/2006n 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatoreche viene allegato alla lettera di xxxxxx e forma parte integrante del contratto di appalto; • un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, del quale si allegano alla lettera di invito le sole schede generali (le schede di dettaglio saranno consegnate alla ditta aggiudicataria all’atto della aggiudicazione). Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima della consegna dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documentiall’Istituto appaltante: - eventuali proposte integrative del Piano sopra citato piano di sicurezza e di coordinamento; , nonché del fascicolo, come detto all’art.131 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In particolare l’appaltatore, valutate le fasi di lavorazione inserite nel piano e per ciascuna fase le fonti di rischio considerate, deve provvedere all’integrazione di quanto ritenuto necessario. Inoltre, l’appaltatore deve altresì valutare, confermando e integrando, la proposta di gestione nel tempo delle attività, considerato il proprio programma per lo sviluppo dei lavori di cui al precedente art. 2.9. - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’art.131 comma 2 lettera c) della norma di riferimento. La Stazione AppaltanteI contenuti del piano operativo devono prevedere, prima della data fissata ai sensi delle vigenti norme, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la consegna durata dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel lavoratori, a perfetta integrazione del piano stessodi sicurezza e di coordinamento redatto dalla committenza. Il Piano piano operativo contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Particolare attenzione la ditta aggiudicataria deve fare alle modalità di attuazione delle valutazioni del rumore causato, negli ambienti di lavoro dell’Istituto, da particolari lavorazioni effettuate dall’appaltatore. Altrettanto rilievo deve essere data alla normativa in materia di rischio da vibrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. 19 agosto 2005 n.187 "Attuazione della Sicurezzadirettiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni". L’appaltatore deve, così eventualmente integratoaltresì, dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi legislativi in materia di impiego dei ponteggi Inoltre il piano operativo deve prevedere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione della sicurezza a carico della ditta aggiudicataria e delle ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea d’impresa. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la sicurezza valuta i contenuti di quanto sopra e concorda con la ditta appaltatrice tutte le modifiche e le integrazioni da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento. All’appaltatore resta, comunque, per patto esplicito, affidato ogni onere, obbligo e responsabilità nei riguardi di tutte le fasi della realizzazione dell'appalto ed in particolare della predisposizione, attuazione e controllo di esecuzione dei documenti relativi alla sicurezza previsti dalle norme di legge per gli appalti pubblici. Gli oneri ed i costi relativi all’attuazione del piano operativo di sicurezza e delle integrazioni al piano di sicurezza di progetto sono stati valutati e quantificati all’interno dell’importo indicato nel bando di gara e pertanto, in relazione ad essi, nessun altro compenso dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresiriconosciuto alla Ditta per qualsiasi causa. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/200881/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, sia per primo soccorso sia per incendio, e possibilmente nel verbale del medico competente. Dovrà comunicare il nominativo del responsabile dei lavoratori (RSL) ed altresì consegnare copia degli attestati di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente partecipazione ai corsi di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 formazione obbligatoria per la nomina dei Coordinatori tutte le figure della Sicurezza; - di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamentosicurezza, come sopra descritto, in quanto facente parte del progettoindividuate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni131, comma 2 della norma di riferimento, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza). - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le conseguenti attrezzature fisse autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o mobili procedure di cui sarà dotato il sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere quali: spogliatoi- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, servizi igienicida portare a conoscenza del medico competente - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, eventuali attrezzature d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso ecc.; soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - le previsioni Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di disinfestazione periodicasicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, ove necessario; attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti quali- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: caschi - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, cuffieantincendio, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazionievacuazione e primo soccorso; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso rappresentanti dei lavori, sia per l’illuminazione che lavoratori; lavoratori entrati per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene Modalità di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi informazione dei relativi numeri lavoratori sui contenuti dei piani di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o sicurezza - Modalità di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione del piano di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per leggesicurezza operativo; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno redatti dall’impresa appaltatrice devono comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi ai disposti di cui all’art.131 della norma di riferimento. In particolare il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani e dei documenti sulla sicurezza di cui al presente articolo, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Qualora si rendesse necessario da parte del coordinatore per l’esecuzione sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice, secondo i disposti della normativa vigente in materia di sicurezza, si precisa: - che dette sospensioni costituiscono, comunque, periodo contrattuale e non saranno scomputate ai fini del calcolo della durata complessiva dell’appalto; - che l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso per il verificarsi di dette sospensioni e/o qualora la ditta appaltatrice non provveda con ogni cura ed urgenza ad attuare quanto prescritto dal coordinatore per l’esecuzione. Per ogni giorno di sospensione di cui al sopra citato paragrafo, si stabilisce, comunque, una penale di € 100,00 (cento/00). Resta inteso che è L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18Dette consultazioni, comma 1nonché eventuali proposte fatte al riguardo dal R.L.S. dovranno risultare dalla redazione di appositi verbali, lettera ufirmati per accettazione dalle figure coinvolte e cointeressate. La documentazione sarà consegnata per gli adempimenti di competenza al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza. Tutte le parti coinvolte (impresa appaltatrice – imprese in associazione- imprese subappaltatrici- lavoratori autonomi- direttore dei lavori- coordinatore per l’esecuzione), 20ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, comma 3 e 26dovranno prestare particolare attenzione al coordinamento delle varie attività, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUPalla cooperazione, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatoalla reciproca informazione.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di coordinamento; - cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteNei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano possono presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/200881/2008e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto X.Xxx. 81/2008e s.m.i.), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/200881/2008 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l' Ente di Gestione dei Sacri Monti e per esso in forza delle competenze attribuitegli la dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è il RUP arch. Xxxxxxx Xxxxxx; - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è il l'arch. Xxxxxxx Xxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'arch. Xxxxxxx Xxxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta assommano all’importo di Euro 11.538,37; Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. • Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 art. 5 e 26, comma 8, 6 del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.D.P.R. 222/2003:

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di coordinamento; - cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteNei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è L'Ente Foreste della Sardegna e per esso in forza delle competenze attribuitegli il direttore del Servizio Territoriale di Lanusei; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è il Dr. Xxx Xxxxxxx , in qualità di RUP; - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dal dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è l’Ingegner Xxxxxxxx Xxxxxxx - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’Ingegner Xxxxxxxx Xxxxxxx - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. • Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 art. 5 e 26, comma 8, 6 del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.D.P.R. 222/2003:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del Piano I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di sicurezza e tutte le norme vigenti in materia di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli concernono e che riguardano le proprie maestranzeappositi piani per la riduzione del rumore, mezzi d’opera in relazione al personale ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori o prestazioni specialistiche qualora sia in essi compresidifetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo. In particolare l’Appaltatore dovràL’Appaltatore è obbligato a consegnare all’Amministrazione appaltante, nell’ottemperare alle prescrizioni il documento dei rischi di cui all’artt. 17 e 28, 2° comma, del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare recante altresì notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al Direttore dei Lavori rispetto degli obblighi assicurativi e al Coordinatore per la sicurezza previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in fase vigore. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di esecuzione copia del proprio Documento tutela di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenzacui all’art. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi 15 del D.Lgs. 81/2008di cui sopra, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L’appaltatore dovrà essere in cui possesso dell’idoneità tecnico-professionale, così come definita dall’art. 89, comma1, lettera L) del D. Lgs. 81 del 2008. Essendo ipotizzata allo stato attuale una sola impresa in cantiere per l'esecuzione dei sondaggi e una entità di uomini-giorno inferiore a 200, per il prelievo dei campioni e per le altre attività di cantiere accessorie, non si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza al è reso necessario predisporre un Piano di Sicurezza e Coordinamento; qualora tali condizioni dovessero mutare sarà compito della stazione Appaltante redigere detto elaborato L'appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato ed è tenuto a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo conforme ai contenuti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come sopra descrittodispone la Circ. Min. LL.PP. 1 Giugno 1990 n.1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,0 di altezza in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligatocui devono essere indicati la Stazione Appaltante, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzil'oggetto dell'appalto, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantierenominativi dell'Impresa, specificandodel Progettista, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricoladella D.L., i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere eventuali imprese subappaltatrici e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); cottimisti nonché tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatolocali.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai L'AppaItatore, prima deIIa consegna dei Iavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. daIIa data fissata per Ia consegna medesima, dovrà presentare aI Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi dell’artdeII'art. 131 del 100 deI D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere 81 deI 9 apriIe 2008 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali s.m.i.) Ie eventuaIi proposte integrative del di integrazione aI Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento aIIegato aI progetto. L'AppaItatore dovrà redigere iI Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Xxxxxxxxx, in riferimento aI singoIo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare compIementare di dettaglio del dettagIio deI piano di sicurezza sopra menzionato. L'AppaItatore, neI caso in cui i Iavori in oggetto non rientrino neII'ambito di appIicazione deI TitoIo IV “Cantieri temporanei o mobiIi” X.Xxx. 81 deI 9 apriIe 2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Sostitutivo deI Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessoCoordinamento. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Nei casi in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza al è prevista Ia redazione deI Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descrittoprima deII'inizio dei Iavori ovvero in corso d'opera, in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligatoIe imprese esecutrici possono presentare, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 per mezzo deII'impresa affidataria, aI Coordinatore per I'esecuzione dei Iavori, proposte di modificazioni o integrazioni aI Piano di Sicurezza e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero Coordinamento Ioro trasmesso aI fine di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavoriadeguarne i contenuti aIIe tecnoIogie proprie deII'AppaItatore, sia per l’illuminazione che garantire iI rispetto deIIe norme per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari Ia prevenzione degIi infortuni e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi Ia tuteIa deIIa saIute dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, eccIavoratori eventuaImente disattese neI piano stesso.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - s.m.i.) le eventuali proposte integrative del di integrazione al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteCoordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio l’esecuzione dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ove previsto ai sensi del D.Lgsdell'art. 81/200892 D.Lgs 9 aprile 2008, in cui si colloca l’appalto n. 81 e cioès.m.i.: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza al lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e CoordinamentoCoordinamento di cui all'art. 100, come sopra descrittoD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in quanto facente relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte del progettodelle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. L’Appaltatore è altresì obbligatoIl Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’artinoltre, ai sensi dell’art. 131 92 D.Lgs. 163/2006 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”s.m.i. a: - il numero di operai • segnalare al Committente o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso al responsabile dei lavori, sia per l’illuminazione che per previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • proporre, ove ne ricorrano le circostanze, la forza motrice per macchinarisospensione dei lavori, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne risoluzione del contratto. Nel caso in cui la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo Stazione Appaltante o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura il responsabile dei lavori da eseguire non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersiimminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che i quali assumono, di conseguenzaconseguenza rispettivamente: - Il il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale l’esecuzione dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatolavori.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali proposte integrative del osservazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di coordinamento; - Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Leg.vo 494/96, è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione sostitutivo del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o del Piano Generale di coordinamento al fine Sicurezza. La Stazione appaltante, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire adeguare il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessoPiano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008D.Leg.vo 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Leg.vo 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente ovvero nel verbale di consegna, l’Appaltatore l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.Leg.vo 494/96 in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Dr. Ottavio Filograna; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Leg.vo 494/96) è il sig. Dr. Ottavio Filograna; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgsdall’art. 81/2008 3 del D.Leg.vo 494/96 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al Piano progettazione è il Geom. Teodoro Antonacci; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Sicurezza e Coordinamentoesecuzione è il Geom. Teodoro Antonacci; - di aver adeguato le proprie offerte, come sopra descrittotenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, Legge 109/94 modificato con Legge n. 415/98, assommano all’importo di € 14.500,00 assoggettata a variazione in quanto facente parte del progettofunzione dell'effettivo costo da sostenere. L’Appaltatore L’impresa è altresì obbligatoobbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, ad di inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali quali: casserature, sbadacchiaturesbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: ; - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - s.m.i.) le eventuali proposte integrative del di integrazione al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamentoCoordinamento. La Stazione AppaltanteNei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.LgsX.Xxx. 81/20089 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è Comune di Seui e per esso in forza delle competenze attribuitegli il arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dal dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è l'arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., assommano all’importo di Euro $MANUAL$ Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, eccs.m.i., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza redigere e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.consegnare:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori essendo superiore a 200 uomini/giorni, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006D. LGS 12/04/2006, l’Appaltatoren. 163, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del il Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni coordinamento sostitutivo al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine previsto ai sensi del D.Lgs Governo 09 aprile 2008, n. 81. La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire adeguare il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008Governo 09 aprile 2008, n. 81, consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è ................... e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. ; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, è il sig ; - che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 X.Xxx Governo 09 aprile 2008, n. 81 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; I dati relativi all'impresa esecutrice - Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di dare completa valenza al Piano lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi , accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza). i dati relativi al singolo cantiere - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le conseguenti attrezzature fisse autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o mobili procedure di cui sarà dotato il sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere quali: spogliatoi- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, servizi igienicida portare a conoscenza del medico competente - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, eventuali attrezzature d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso ecc.; soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - le previsioni Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di disinfestazione periodicasicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, ove necessario; attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti quali- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: caschi - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, cuffieantincendio, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazionievacuazione e primo soccorso; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso rappresentanti dei lavori, sia per l’illuminazione che lavoratori; lavoratori entrati per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene Modalità di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi informazione dei relativi numeri lavoratori sui contenuti dei piani di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o sicurezza - Modalità di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione del piano di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto sicurezza operativo. Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL'Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori e, deve redigere in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - s.m.i.) le eventuali proposte integrative del di integrazione al Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di sicurezza Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteCoordinamento, prima della data fissata per la consegna dell'inizio dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavorilavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore in fase di esecuzione per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell’Appaltatore dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.LgsX.Xxx. 81/20089 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto l'appalto e cioè: - che il committente dei lavori è il Comune di Viterbo e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, l'arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'arch. Xxxxxxx Xxx in qualità di RUP del Procedimento; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di dare completa valenza al progettazione è l'arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è ; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, Coordinamento in quanto facente parte del progettoprogetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano ad Euro 4.539,11 . L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo Nella fase di sicurezza”: - realizzazione dell'opera il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinariove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, mezzi d’opera ed attrezzaturen. 81 e s.m.i.: - verificherà, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersiprevisto; - i mezziverificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il Piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, i macchinari in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare imprese presenti a vario titolo in cantiere, specificandola cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, ove prescritto gli estremi espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei relativi numeri di matricolalavori, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normativeprevia contestazione scritta, le modalità di messa a terra previste inadempienze da parte delle imprese e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantieredei lavoratori autonomi; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare proporrà la rispondenza alle norme sospensione dei lavori, l'allontanamento delle messe a terra realizzate, imprese o la presenza di gas risoluzione del contratto. Nel caso in fogne cui la Stazione Appaltante o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura il Responsabile dei lavori da eseguire non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersiimminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appaltodell'appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale l'esecuzione dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatolavori.

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Samples: Contratto D’appalto

SICUREZZA DEI LAVORI. Ai L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’artdell’articolo 100 del d.lgs. 131 n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del D.LgsCSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. 163/2006, l’AppaltatoreL'Appaltatore, prima della consegna dei lavorilavori dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, deve redigere n. 81 e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - s.m.i.) le eventuali proposte integrative del di integrazione al Piano di sicurezza Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere e nell’esecuzione dei lavoriinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e coordinamento. La Stazione Appaltanteconsegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne lavori per i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessoquali esso è redatto. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell’Appaltatore dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovràAi sensi dell’articolo 90, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavoricomma 9, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - di dare completa valenza dell’allegato XVII al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, in quanto facente parte del progetto. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera prima della redazione del verbale di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.recapiti:

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SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’artLa Stazione Appaltate dovrà rendere disponibile prima della stipula del contratto il DUVRI relativo alla struttura ove debbono eseguirsi i lavori. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del lavori dovrà presentare il Piano Operativo di sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza se presente. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di sicurezza Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento. La Stazione AppaltanteNei casi in cui sia prevista, prima della data fissata per dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al redazione del Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavoriCoordinamento, le imprese esecutrici possano possono presentare al Coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresadell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione RischiRischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008), copia della comunicazione alla ASL AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente lavori nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è il Dirigente dell'Ufficio INPDAP che affida i lavori; - che il Responsabile dei Lavori è il suddetto Dirigente dell'ufficio INPDAP che affida i lavori; Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la nomina dei Coordinatori della Sicurezzaprevenzione e la protezione dai rischi; - • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descrittolavoro e, in quanto facente caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. • Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del progettocontratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 art. 5 e 26, comma 8, 6 del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.D.P.R. 222/2003:

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