Obbligazioni del comodatario Clausole campione

Obbligazioni del comodatario. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Obbligazioni del comodatario. L’Ente comodatario non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quelli sopra indicati. Non potrà concedere l'immobile in subcomodato o in locazione senza il consenso del comodante. L'Università degli Studi di Foggia si impegna a provvedere a proprie spese ai lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessari.
Obbligazioni del comodatario. Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quello di cui al sopraesteso articolo 1. Non potrà concedere l'immobile in subcontratto o in locazione, senza il consenso del comodante. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso in cui il comodatario sia costituito da una sola ditta e questa venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica l’immobile dovrà essere restituito al comodante a meno che la nuova Ditta si assuma, con dichiarazione scritta, tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal contratto sottoscritto dalla Ditta precedente. Nel caso in cui il comodatario sia costituito da due ditte e una di queste cessi la propria attività l’immobile resta affidato all’altra ditta per intero; la Ditta si assumerà di conseguenza tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal contratto sottoscritto. Nel caso in cui una delle due ditte venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui una delle due Ditte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica l’immobile resta affidato all’altra ditta che avrà facoltà di decidere se gestire da sola l’intera area o permettere alla nuova di assumersi, con dichiarazione scritta, tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal contratto sottoscritto dalla Ditta precedente. In ogni caso non potrà essere concessa proroga al termine di scadenza del contratto fissato precedentemente e resta a carico delle ditte comodatarie l’eventuale modifica dei cartelli pubblicitari. Al comodatario è vietato effettuare addizioni e modifiche sull'immobile, salvo quanto qui pattuito o esplicitamente autorizzato per iscritto dal Comune, in caso contrario il comodante potrà, a sua scelta, o ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso, ovvero chiedere la rimessione in pristino. L'immobile dovrà essere restituito, al termine del comodato, nello stato di manutenzione di cui al successivo articolo 4. Il rischio del perimento, totale o parziale, dell'immobile è a carico del comodatario, anche se dovuto a causa allo stesso non imputabile; ai fini di cui all'articolo 1806 del codice civile, le parti dichiarano di stimare l'immobile stesso in euro . Rimane a carico del comodatario la responsabilità ex articolo 2053 del codice civ...
Obbligazioni del comodatario. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire l’immobile con la dovuta diligenza e mantenerlo in stato di servire all’uso convenuto. Si applicano gli articoli 1804, 1805 e 1807 del codice civile.
Obbligazioni del comodatario. Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l’Autovettura con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Comodatario si obbliga, inoltre, a farsi carico di tutti le spese riguardanti l’ordinaria manutenzione dell’Autovettura.
Obbligazioni del comodatario. Il Comodatario si obbliga a:
Obbligazioni del comodatario. Il comodatario dichiara di aver esaminato il locale oggetto della locazione e di averlo trovato adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi opera, obbligandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il normale deterioramento connesso ad uso diligente e conforme alla sua destinazione. Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato del contratto. Il Comodatario non potrà concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del Comodante.
Obbligazioni del comodatario. Per quanto attiene i locali destinati ai servizi distrettuali di cardiologia, oculistica, neurologia e reumatologia, il comodatario dichiara di aver esaminato il locale oggetto della locazione e di averlo trovato adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi opera, obbligandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il normale deterioramento connesso ad uso diligente e conforme alla sua destinazione. Per quanto attiene i locali adibiti a servizi veterinari, la medesima dichiarazione verrà rilasciata all’esito dei lavori di ristrutturazione di cui alla nota RSPP prot. n. 16705 del 4.04.2014. Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato del contratto. Il Comodatario non potrà concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del Comodante.
Obbligazioni del comodatario. La posizione del comodatario è stata definita da autorevole dottrina come detenzione qualificata. 12 In virtù del contratto di comodato, infatti, il comodatario diviene titolare di un diritto personale di godimento sul bene, avente come contenuto l’uso del bene per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Nonostante il codice, nel definire il contratto in esame, faccia riferimento al concetto di uso (“se ne serva”, art. 1803 c.c.), che normalmente ha un significato più ristretto di quello di godimento, la prevalente dottrina ritiene che i comodatario possa essere autorizzato ad appropriarsi dei frutti prodotti dal bene.13 Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 comma 1 c.c.). L’obbligo di custodia consiste nell’attività di vigilanza sulla cosa, diretta non solo a prevenire l’eventuale deterioramento della cosa, ma anche a salvaguardare l’integrità della posizione soggettiva che il comodante vanta rispetto a quest’ultima. In questa situazione passiva si inscrive il dovere di informare il comodante delle eventuali molestie provenienti da terzi che allegano diritti sul bene comodato. Tale obbligo non si estingue con la cessazione del contratto, ma persiste fino all’effettiva consegna al comodante. La conservazione, invece, è diretta al mantenimento del bene nella sua originaria consistenza, salva ovviamente l’usura derivante dall’uso che il comodante è stato abilitato a farne (art. 1807 c.c.). L’inadempimento di tali obblighi di conservazione e custodia dà al comodante il diritto di chiedere l’immediata restituzione oltre all’eventuale risarcimento dei danni. Nel caso in cui il comodatario vìoli gli obblighi in esame, il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione della cosa, a cui potrà essere accompagnato l’esperimento di un’azione risarcitoria.

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.