Common use of Sanzioni Clause in Contracts

Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.

Appears in 2 contracts

Samples: www.srrcataniametropolitana.it, www.comunemascalucia.it

Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato Nel caso di mancato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento di ritardato versamento dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione si applicano applicheranno le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli all’art. 63 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, come modificato dall’art. 42 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380. Le parti convengono inoltre di stabilire le seguenti sanzioni: ⮚ in caso di inosservanza del progetto relativo alle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momentoprivati stipulanti, qualora se ne ravvisi la necessità il Comune non abbia autorizzato le varianti ovvero in caso di insoddisfacente funzionamento delle opere stesse: versamento dell’importo necessario al ripristino o alla sistemazione delle opere e l'opportunità, decidere della parte di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento esse eseguita in difformità e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, non funzionante; ⮚ nel caso di più violazioni inosservanza dei disposti termini di inizio dei lavori relativi alle urbanizzazioni: versamento dell’1% del l’importo delle opere di urbanizzazione da realizzare direttamente come definito agli artt. , per ogni mese o frazione di mese di ritardo; ⮚ nel caso di inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori relativi alle urbanizzazioni il Comune, con comunicazione notificata, inviterà il privato stipulante a concludere i lavori entro trenta giorni. Per la ritardata ultimazione si applicherà una sanzione pari al 5%, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, dell’importo delle opere di urbanizzazione previste in realizzazione e non ancora realizzate, sino ad un ritardo massimo di mesi quattro. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvederà direttamente, nei tempi e modalità compatibili con la propria programmazione, all’esecuzione dei lavori necessari a spese del privato stipulante, avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui all’art. ; in tal caso verrà applicata una sanzione pari al presente articolo20% delle spese sostenute dal Comune per l’effettuazione dell’intervento sostitutivo. ⮚ nel caso di inosservanza dell’obbligo di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree in carico ai privati stipulanti, la somma delle sanzioni amministrative previste il Comune, con specifica comunicazione, inviterà il privato stipulante ad effettuare gli interventi entro un massimo di giorni dieci; oltre tale termine verrà applicata una sanzione pari ad Euro 50,00 per ogni singola infrazione commessa. In giorno di ritardo rispetto alla richiesta di intervento; nel caso di recidivareiterata inosservanza dell’obbligo, la oltre alla sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessitàcui sopra, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o l’Amministrazione Comunale può effettuare l’intervento sostitutivo addebitando il costo al privato stipulante, maggiorato del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali20 %.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.chieri.to.it

Sanzioni. Salvo che Confermato il fatto sia regime sanzionatorio così come previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativodal D.Lgs. n.167/2011. In particolare, per le violazioni alle disposizioni in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Localedatore di lavoro, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamereegli sia esclusivamente responsabile, e tutte le altre apparecchiature correlateche sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto di apprendistato, ad aprire i sacchetti il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltrecento, con apposito provvedimentoesclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personalipolitiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 196/2003124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Saranno predisposti cartelli Ricordiamo a tal fine che avvertono ed indicano con la presenza dell'impianto circolare n.5/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito al personale ispettivo le concrete modalità per utilizzare tale strumento, al fine di videoregistrazioneconsentire un uniforme comportamento sul territorio. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo Per le violazioni di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitariominore rilevanza, nelle sue varie fasiinvece, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano vengono riproposte le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessapecuniarie da 100 a 600 euro. In caso di recidivarecidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Il decreto legislativo n. 81/2015 interviene per la regolazione del lavoro accessorio al Capo VI, articoli da 48 a 50, su espressa delega contenuta nell’art. 1, comma 7 della legge. n. 183/2014 ed in particolare della lettera h) che prevede, “tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti possibilità di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzateestendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le procedure attività lavorative discontinue e le leggi vigenti. Fatta occasionali nei diversi settori produttivi fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato la piena tracciabilità dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalibuoni lavoro acquistati [...].

Appears in 1 contract

Samples: www.labormarche.it

Sanzioni. Salvo Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando costituiscano violazione alle norme statali e regionali vigenti, sono sanzionate ai sensi delle medesime normative. La realizzazione delle fognature interne alle proprietà in difformità al progetto approvato costituisce violazione alle norme edilizie ed è assoggettabile alle sanzioni previste dalle stesse. Il personale del Gestore del servizio è tenuto a segnalare le eventuali difformità rilevate al Comune. Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di far disporre, attraverso ordinanza comunale, la demolizione e/o la ricostruzione delle opere realizzate in difformità al progetto approvato. Resta fermo quanto previsto dall’art. 650 c.p. per l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come reato o non costituisca più grave illecito amministrativoreato. Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all’obbligo del risarcimento, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa2043 c.c. In caso di recidivaaccertamento di illeciti amministrativi, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione all’irrogazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) pecuniarie previste dal D. Lgs 152/2006 e dal presente regolamento provvede il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghiComune, anche procedendo alla rimozionesu conforme segnalazione del Gestore del servizio o di ARPA, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del medesimo D. Lgs 152/2006 e della delibera Giunta Regionale 1053/2003 e s.m.i.. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano oggetto di specifica previsione, e quando non costituiscano reato ovvero siano sanzionate da leggi od atti aventi valore di legge e regolamenti, saranno soggette a sanzioni amministrative negli importi determinati dalle singole amministrazioni comunali in accordo con l’Agenzia di ambito. In tutti i casi in cui sia stata constatata un’azione o un’omissione in violazione alle norme del presente Regolamento, il Comune può parimenti ordinare al responsabile dell’infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative in violazione alle norme del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalie del D. Lgs 152/2006, sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

Appears in 1 contract

Samples: www.cadf.it

Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento Regolamento sono punite punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’artprefissati, fissata in conformità all’art. 7-bis bis, comma 1, del D.Lgsd.lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, 18.8.2000 n. 3267. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamentoRegolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, applicarsi per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o preposti alla verifica del Comune per rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla agenti della Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzateil personale di vigilanza ed ispettivo dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A.T.. Le sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 24.11.1989 n. 689, competono al Sindaco. conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento o da altri atti conseguenti € 25,00 - € 500,00 Intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti € 25,00 - € 500,00 esporre o ritirare i contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento € 25,00 - € 500,00 utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore € 25,00 - € 500,00 manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento € 25,00 - € 500,00 conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati € 50,00 - € 250,00 conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le procedure istruzioni del Gestore ma anche il conferimento di materiali non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità € 25,00 ed - 250,00) il trasgressore è 500,00 conferimento surriscaldati di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o € 25,00 - € 500,00 abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in ogni caso tenuto aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, comprese rive dei corsi d’acqua e canali Si applicano gli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private € 25,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori € 25,00 - € 500,00 effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al ripristino dello stato servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate € 25,00 - € 500,00 asportare le frazioni dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata € 25,00 - € 500,00 esercitare attività di smaltimento dei rifiutirifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune € 25,00 - € 500,00 smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche) € 25,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. Il verbale 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 Incendiare rifiuti € 25,00 - € 500,00 insudiciamento del suolo pubblico € 25,00 - € 500,00 Abbandono di accertamento della violazione contiene l’intimazione deiezioni degli animali € 25,00 - € 500,00 Abbandono o il conferimento di animali morti € 25,00 - € 500,00 danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al trasgressore ad effettuare il ripristinoservizio di gestione integrata dei rifiuti € 25,00 - € 500,00 conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non residenti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio € 25,00 - € 500,00 danneggiare , imbrattare, omettere la riconsegna dei contenitori € 25,00 - € 500,00 utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dall’art. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate 75 del presente Regolamento € 25,00 - € 500,00 violazioni previste agli artt. 68 e 71 del presente regolamento € 25,00 - € 500,00 introdurre qualsiasi materiale o rifiuti nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche € 25,00 - € 500,00 Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo € 103,00 - € 619,00 Immissione di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. € 103,00 - € 619,00 ALLEGATO: TABELLA 1‌ I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunaliD. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Tabella 1.1.1 Del. Interministeriale 27 luglio 1984 imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 200101 contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili) 150102 150104 150105 150107 200102 xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets 150101 150102 150103 200101 200138 200139 accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva 150105 150106 200101 200139 frammenti e manufatti di vimini e di sughero 200138 paglia e prodotti di paglia 200138 ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta 200110 200111 feltri e tessuti non tessuti 200111 pelle e similpelle 200110 scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili 200108 200302 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) 200108 200201 200302 Personal computer, accessori per l’informatica, stampanti laser o a getto d’inchiostro 200136 Arredi da ufficio dismessi fuori uso (mobili, tavoli, scrivanie, sedie, poltrone) 200307 200138 200139 200140

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.empoli.fi.it

Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal al presente regolamento regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono punite con il pagamento le seguenti sanzioni amministrative: Violazione Sanzione Minima (€) Sanzione Massima (€) Riferimento Abbandono di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito rifuti all’esterno o all’interno del punto di minimi raccolta 200 1.200 Art. 9 comma 1 Violazioni alle norme di conferimento 100 600 Art. 9 comma 2 Art. 11 “Disposizioni transitorie e massimi prefissati finali” Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, deve intendersi abrogata ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale contrastante con quelle del presente Regolamento. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7-bis 198, comma 2, del D.Lgs. 267/2000152/2006 e succ. mod. e int., introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsirimanda, per quanto non contemplato alle disposizioni di legge nello stesso decreto e a qualsiasi altra norma vigente o futura in materia di gestione dei rifiuti urbani, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le singole violazioniapprovazioni di legge e la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’unione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ad opera del Comando ai sensi di Polizia Localequanto stabilito dal vigente Statuto. L’unione dei comuni potrà nel futuro modificare o estendere, degli agenti del Corpo Forestale a seguito di mutate esigenze organizzative, tecniche o a seguito successive normative, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate. Le tipologie e i limiti per il conferimento dei rifiuti urbani nel Centro di Raccolta Intercomunale sono fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale dello Stato o della Polizia Provincialestesso. Di seguito sono elencati i rifiuti conferibili al Centro di Raccolta, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comuneidentificati tramite i loro rispettivi CER. In particolareLimiti quantitativi massimi per il conferimento: Rifiuti urbani e assimilati conferibili in CdR Descrizione rifiuto Codice CER Tipo di Contenitore/ Attrezzatura Quantità giorno 1 rifiuti ingombranti 20 03 07 Container Scarrabile 2mc 2 rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) 20 02 01 A terra su vasca in CLS 6mc 3 legno trattato con sostanze non pericolose 20 01 38 Container Scarrabile 4mc 4 vetro / imballaggi dimensioni in vetro di grandi 20 01 15 01 07 02 Navetta scarrabile 0,5mc 5 metallo 20 01 40 Container Scarrabile 1mc 6 plastica – imballaggi di plastica 20 01 39 15 01 02 Navetta Scarrabile 1mc 7 carta e cartone 20 01 01 Navetta cassonetto Scarrabile/ 1mc 8 RAEE 1 Apparecchiature refrigeranti, per i casi es. Frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento 20 01 23 Container Coperto da Telo 1 pezzi 9 RAEE 2 Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc. 20 01 36 Container Aperto 1 pezzi 10 RAEE 3 TV e monitor, per es. televisori, monitor di abbandono computer 20 01 35 Cesta-pellet tettoia sotto 3 pezzi – negozianti max 5 pezzi con delega 11 RAEE 4 PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere 20 01 36 Cesta-pellet tettoia sotto 10 pezzi 12 RAEE 5 Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri. 20 01 21 Contenitori 5 tubi neon 20 lampadine 13 rifiuti al suolo o misti dell'attività di deposito incontrollato degli stessicostruzione e demolizioni, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti non contenenti sostanze pericolose (da piccoli interventi eseguiti da utenze domestiche) 17 09 04 17 01 07 Navetta Scarrabile 0,5mc 2 carriole 14 oli e grassi commestibili 20 01 25 Fusto sotto tettoia 5 litri 15 oli e grassi diversi da quelli di cui al presente articoloalla voce precedente (ad esempio oli minerali esausti) 20 01 26* Fusto sotto tettoia 5 litri 16 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva16 06 02* e 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche) 20 01 33* Contenitori sotto tettoia 2 pezzi 17 vernici, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque inchiostri, adesivi e resine 20 01 27* 20 01 28 Contenitori sotto tettoia 25 litri 18 pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 16 01 03 all'aperto 4 pezzi 19 rifiuti urbani non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.specificati altrimenti – cartucce toner esaurite 20 03 99 Contenitori dentro guardiola 5 pezzi

Appears in 1 contract

Samples: www.comunediruda.it

Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla L’inosservanza delle disposizioni di legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potràun inquadramento contrattuale non corretto potrebbe comportare, in qualunque momentosede di controllo, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunitàcontestazione di pesanti sanzioni. Nel caso si dovesse riscontrare il superamento di uno dei due limiti fissati dall’ art. 61, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personalico. 2, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003276/2003, e non risultasse che il lavoratore abbia svolto una o più prestazioni di lavoro autonomo ai sensi degli artt. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano 2222 e seguenti del codice civile, troverebbe applicazione la normativa prevista dagli artt. 61 e seguenti del medesimo decreto (contratti a progetto). In tale circostanza, quindi, non essendo dimostrabile la presenza dell'impianto di videoregistrazioneuno specifico progetto, si potrebbe incorrere nella sanzione prevista dall’art. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo 69, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale “i rapporti di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitariocollaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento programma di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito lavoro o fase di minimi e massimi prefissati esso ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/200061, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamentoco. 1, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. È da applicarsisegnalare che la suddetta norma, in sede giurisprudenziale, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti. Secondo alcuni pronunciamenti (Trib. Pisa 17 novembre 2008), ci si ritroverebbe di fronte ad una presunzione relativa di subordinazione, con conseguente facoltà, per le singole violazioniil committente, di provare il contrario (Trib. Milano 8 gennaio 2007). Secondo un altro indirizzo (Trib. Brescia 4 aprile 2008), si sarebbe in presenza, invece, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comuneuna presunzione assoluta. In particolarealtre parole, si tratterebbe di una previsione sanzionatoria che il giudice sarebbe chiamato ad applicare in modo automatico, una volta riscontrata la mancanza del progetto. In ogni caso, ove il rapporto di collaborazione venisse riqualificato in rapporto di lavoro subordinato, si incorrerebbe in altre conseguenti sanzioni, tra cui quelle previste per l’invio di una comunicazione non corretta al centro per l’impiego, per la mancata consegna della dichiarazione di assunzione, ecc., oltre all’avvio del recupero contributivo in base ai minimali previsti per i casi di abbandono di rifiuti lavoratori dipendenti, e nel non fosse stata effettuata la comunicazione preventiva al suolo o di deposito incontrollato degli stessicentro per l’impiego, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.sussisterebbe

Appears in 1 contract

Samples: gesuelebellini.it

Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale Ferma restando l’autonoma competenza sanzonatoria degli organi dello Stato o e della Polizia ProvincialeRegione, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunaleil Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro 103,29 ed un massimo di €. I soggetti di cui 309,88 per ogni capo irregolarmente immesso al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettronichepascolo. Il Comune, fotograficheinoltre, videocameresporgerà denuncia all’autorità giudiziaria, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, volte in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi cui nel comportamento o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso nelle infrazioni dei fidataci ravviserà estremi del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003reato. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto applicate, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative: - Violazione art. 5.2 da € 25,82 al € 51,65 a capo - Violazione art. 5.3 da € 129,12 ad € 774,69 oltre all’obbligo di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto provvedere al ripristino dello stato dei luoghiluoghi con oneri a carico del fidatario. - Violazione art. 5.4 da € 129,12 ad € 774,69 oltre all’obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del fidatario. - Violazione art. 8.2 da € 25.82 ad € 51,65 a capo - Violazione art. 8.5 da € 103,29 ad € 309,88 a capo - Violazione art. 8.7 da € 129,12 ad € 774,69 Per ogni altra violazione di divieti od obblighi previsti nel presente Regolamento sarà applicata la sanzione da € 25,00 ad e 500,00. Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso periodo di affidamento, comportano la sospensione dalla fida pascolo per un periodo di tre anni. Inoltre si procederà alla revoca della licenza nel caso di cessione ad altri del diritto di concessione o di inosservanza delle norme antincendio. L’accertamento di tali violazioni comporterà altresì la sospensione dalla fida pascolo per un periodo di cinque anni dalla data dello stesso. In caso di revoca della licenza NON SI PROCEDERA’ al rimborso del canone versato. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche procedendo alla rimozionedi natura Regolamentari che disciplinano l’uso dei pascoli, all’avvio la conservazione e recupero la salvaguardia del patrimonio forestale e allo smaltimento dei rifiutila tutela dell’ambiente. Il verbale presente Regolamento si compone di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare n. 14 articoli ed entra in vigore il ripristinoprimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pubblicazione di 15 gg. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi all’albo pretorio comunale e sul sito internet del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalicomune di Xxxxxx. Ogni precedente norma Regolamentare disciplinante la Fida pascolo nel territorio di Xxxxxx è abrogata.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.lauria.pz.it

Sanzioni. Salvo che La legge n. 388/2000 prevede, infatti, un differente sistema di gradazione delle sanzioni civi- li volte a punire il fatto sia previsto dalla legge come reato mancato versamento di contributi o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgspre- mi. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a Per stabilire la proprietà degli stessitipologia di sanzione e l’entita` della stessa assume rilevante importanza la distinzione tra evasione ed omissione contributiva. InoltreL’evasione contributiva viene ad intervenire nelle fattispecie piu` gravi, con apposito provvedimentoovvero, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi quando ci troviamo dinanzi ad un com- portamento finalizzato ad oc- cultare l’esistenza del rapporto di lavoro. In dette fattispecie la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento normativa prevede l’applica- zione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito civile del 30% dell’importo dovuto e non corrisposto, applicato in ragione d’anno, con una so- glia minima di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’artsanzione pari ad euro 3.000. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, La semplice omissione contributiva viene invece riscontrata in tutti quei casi in cui vi sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando mancati o tardivi pagamenti comunque risultanti dalle scritture obbli- gatorie o rapporti di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di lavoro la cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessaesistenza e` comunque rile- vabile dalle scritture obbliga- torie. In caso di recidiva, omissione contribu- tiva la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicatacivile applica- ta e` molto meno elevata rispet- to alla evasione ed e` pari al tasso ufficiale di sconto au- mentata di una percentuale pa- ri al 5,5%. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse La giurisprudenza ha teso, si- no ad oggi, ad escludere fatti- specie piu` gravi nei casi eccezionali e in cui dal contegno del datore di urgente necessitàlavoro non si riscontri un com- portamento doloso volto ad occultare fraudolentemente il rapporto di lavoro. La recente giurisprudenza ha ritenuto di escludere la presen- za di un comportamento dolo- so in tutti i casi in cui la sussi- stenza del rapporto di lavoro, anche se qualificato erronea- mente, e` comunque rinvenibile dalle scritture obbligatorie, uniformandosi, cos`ı, al dettato dell’art. 116 della legge n. 388/2000. In particolare il Tribunale di Milano, gia` piu` volte, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzatee` pro- nunciato sul versante contribu- tivo escludendo l’applicazio- ne, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione da parte dell’Inps, delle sanzioni previste per evasione contributiva, nei casi di errata qualificazione del rapporto di lavoro (comunque comprese fra € 25,00 subordinato/autono- mo). La giurisprudenza ambrosiana ritiene, infatti, applicabile la fattispecie piu` grave della eva- sione contributiva nei soli casi di ‘‘lavoro nero’’, ovvero, co- me specificato nelle sentenze, quando la presenza del lavora- tore non risulta da alcuna scrit- tura obbligatoria (1). La posizione assunta dal Tribu- nale di Milano si rifa`, in verita`, al contenuto stesso dell’art. 116, comma 15 della legge n. 388/2000 il quale modificando un precedente indirizzo norma- tivo ritiene sussistente la fatti- specie piu` grave solo ‘‘in caso di comportamento doloso del datore di lavoro che occulta fraudolentemente il rapporto di lavoro in essere’’. Prima della emanazione della legge n. 388/2000 veniva ap- plicato dagli Enti previdenziali un criterio di distinzione tra omissione ed € 250,00evasione contri- butiva molto piu` rigido. Infatti, l’Inps per escludere la fattispecie della evasione con- tributiva riteneva che non fos- se sufficiente che la presenza del rapporto in contestazione risultasse semplicemente da una scrittura obbligatoria, ma richiedeva che dalle scritture obbligatorie risultasse in modo evidente e completo il debito contributivo e che l’obbligo contributivo risultasse sia dal libro paga che dal DM10. L’Ente, ante riforma, sostan- zialmente riteneva rientranti nella semplice omissione con- tributiva esclusivamente i casi di mancato versamento, per mancanza di fondi, ma in pre- senza di tutte le denuncie ob- bligatorie in grado di determi- nare l’esistenza e l’ammontare del debito contributivo, mentre faceva rientrare nella evasione contributiva tutte le altre fatti- specie, ivi compresa l’errata qualificazione del rapporto. A questa posizione rigida del- l’ente si affiancavano discor- danti posizioni giurispruden- ziali interpretative della nor- mativa antecedente alla ema- nazione della legge n. 388/ 2000. Infatti, l’interpretazione della previgente normativa (ovvero l’art. 1, comma 217, della leg- ge n. 662/1996) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghiaveva portato due diversi indirizzi della Cas- sazione, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.uno che vedeva la fat- Nota:

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Mancata Comparizione Al Tentativo Di Conciliazione Ex

Sanzioni. Salvo Per i casi di esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi irrigui (articoli 5 e 10), la citata Disciplina non entra nel dettaglio delle metodologie di stima, in quanto richiama il documento esito dei lavori del Tavolo permanente istituito al MIPAAF che in merito fornisce dettagliate indicazioni applicative; pertanto, il fatto sia citato documento "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" costituisce Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. In data 13 dicembre 2016 l'Autorità di bacino del Po, con nota prot. n. 7006, ha espresso parere favorevole con raccomandazioni in ordine: - all'individuazione dei corpi idrici naturali superficiali e sotterranei caratterizzati da deficit idrico; - nonché alle caratteristiche tecniche e di compatibilità dei dati sui misuratori strategici. In data 15 dicembre 2016 l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, con nota prot. n. 3617, e l'Autorità di bacino dell'Adige, con nota prot. n. 2813, si sono espresse congiuntamente con parere favorevole, con prescrizioni relative a quanto specificato nella disciplina regionale in argomento, in merito a: - la stima per la quantificazione dei volumi irrigui prelevati o utilizzati; - la individuazione dei misuratori strategici; - le modalità di registrazione e di periodica trasmissione dei dati relativi ai misuratori strategici; - i termini per l'adeguamento agli obblighi di misura; - la frequenza di registrazione dei dati dei prelievi per usi plurimi. Il parere espresso congiuntamente dalle Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige si conclude "evidenziando che le attività di monitoraggio dei volumi irrigui siano sinergiche alle funzionalità dell'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici ed alla Cabina di regia": a tal proposito, si precisa che all'interno dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici è prevista l'istituzione dell'Osservatorio/Cabina di regia per la gestione delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i Soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del Distretto, al fine di fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. All'Osservatorio la Regione del Veneto ha aderito volontariamente sottoscrivendo il relativo Protocollo d'Intesa. Con il presente provvedimento, in recepimento alle indicazioni del decreto MIPAAF 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", e preso atto dei pareri delle competenti Autorità di bacino, si intende dare adempimento puntuale a quanto previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativodall'art. 2 del citato decreto MIPAAF, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la disciplina regionale per le violazioni alle disposizioni la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale recepisce i contenuti del documento predisposto dal Tavolo permanente istituito al MIPAAF "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgsprovvedimento. 152/200 Il relatore conclude la propria relazione e successive modificazionipropone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia LocaleUDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in forma associata ordine alla compatibilità con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti la vigente legislazione statale e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamereregionale, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere grado di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante pregiudicare l'approvazione del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.atto;

Appears in 1 contract

Samples: sigrian.crea.gov.it

Sanzioni. Salvo che [1] In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art.24, il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, Consiglio Federale applica la sanzione dell’ammonizione con diffida e l’ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 società di Lega A e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti da un minimo di cui al precedente paragrafo sono autorizzati Euro 12.000,00 ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere un massimo di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, Euro 36.000,00 per le singole violazioni, ad opera del Comando società di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessaLegadue. In caso di recidivarecidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura massima sopra stabilita. In caso di gravi o ripetute violazioni, il Consiglio Federale può deliberare, la sanzione verrà calcolata con decurtazione di punti in classifica da un minimo di due a un massimo di dieci punti, da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento. Le medesime sanzioni si applicano, fatto salvo il disposto del successivo comma 3, anche in caso di non rispondenza nella documentazione inviata dei dati contenuti nei prospetti di cui all’art.24 paragrafi C e D rispetto agli esiti delle verifiche, anche successive, disposte dalla Com.Te.C. [2] In caso di ritardo per oltre sette giorni o di omessa trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art.24, ovvero nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli disposti dalla Com.Te.C., il Consiglio Federale applica la sanzione ridotta triplicatadell’ammenda nella misura massima sopra stabilita, dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica, da scontarsi come disposto al comma precedente, e ordina che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori. Nei confronti Tale ultimo provvedimento è però revocato, su istanza della società, previo invio dei documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di chiunque cui al successivo comma 3. [3] In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento e/o del Rapporto patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori nelle misure previste, a seguito di segnalazione della Com.Te.C., il Consiglio Federale dispone che la società non ottemperi possa effettuare operazioni di acquisizione del diritto alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali prestazioni dei giocatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura in contratti di cessione di giocatori con altre società affiliate alla F.I.P., precedentemente o contestualmente depositati ovvero in versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibili all’uopo effettuati. Allo stesso tempo, la Com.Te.C. invita la società a riequilibrare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito. la situazione patrimoniale mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di urgente necessitàcongruità dell’organo di controllo. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nei termini fissati dal Consiglio Federale, si applicano le norme vigenti in materiaquest’ultimo applica alla società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1, nonché dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica da scontare come disposto al comma 1. Sono fatti salvi [4] Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori di cui al comma precedente è revocato, su istanza della società al Consiglio Federale, quando i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subitipredetti rapporti vengono ristabiliti nelle misure minime previste. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate [5] I provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunaliarticolo sono comunicati alla società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega di appartenenza della società. [6] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento.

Appears in 1 contract

Samples: www.fip.it

Sanzioni. Salvo L’Attuatore riconosce che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativoin caso di inadempienza delle norme espresse agli art. 5 e 7 nel presente atto per la realizzazione del parcheggio di uso pubblico, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti salvo comprovate cause di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamereforza maggiore, e tutte le altre apparecchiature correlatel’inottemperanza alla conseguente diffida comunale ad adempiere agli obblighi sottoscritti comporterà l’incameramento della fidejussione indicata all’art.10 della presente Convenzione, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali, a titolo di penale e la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione al Piano Integrato di Intervento: in tale evenienza risulterà altresì sospesa l’efficacia delle concessioni edilizie in corso e risulterà impedito il rilascio di altri permessi di costruire oltre al pagamento della sopra citata penale. L’autorizzazione al Piano Piano Integrato di Intervento riacquisterà efficacia solo con l’ottemperanza alla diffida ad adempiere, ovvero nel caso che il Comune vi abbia già provveduto d’ufficio, con il rimborso al Comune medesimo delle spese sostenute e con la presentazione di nuova garanzia finanziaria. Qualora l’Attuatore, o suoi aventi causa, non provveda alla realizzazione dell’attrezzatura di uso pubblico oggetto della concessione del diritto di superficie di mq 1.920 ovvero nel caso della costruzione di opere diverse non riconducibili all’utilità pubblica, oltre alla escussione della garanzia finanziaria il Comune di Saronno considererà il fatto violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione e ciò comporterà l’applicazione di ulteriori sanzioni in materia di abusivismo edilizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.saronno.va.it