COPERTURA Clausole campione

COPERTURA. Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
COPERTURA. La garanzia assicurativa concessa ad un Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
COPERTURA. La garanzia assicurativa concessa con riferimento all’Assicurato a Credemassicurazioni che fornisce la specifica copertura, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza. Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx.
COPERTURA. Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
COPERTURA. Le persone indicate nell’art. 1 sono pure assicurate per i danni materiali che possono subire le loro armi, i loro indumenti e gli oggetti del loro equipaggiamento personale per il tiro.
COPERTURA. Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COPERTURA. Nel caso in cui si verifichi un Incidente Assicurato, l’Assicuratore pagherà i Xxxxx e le Spese ragionevolmente sostenuti per la difesa dell’Assicurato in un’azione legale (anche penale) a Suo carico, che non è coperta da una polizza di responsabilità civile. Inoltre l’Assicurato sarà coperto per i costi sostenuti dagli avversari nelle cause civili, qualora l’Assicurato sia stato condannato a pagarli per ordine del tribunale o in base al Nostro accordo. L’Assicuratore pagherà i Costi e le Spese a carico di un Rappresentante designato dall’Assicuratore. Il limite massimo che l’Assicuratore pagherà per tutte le richieste di indennizzo che derivano da uno o più eventi che insorgano allo stesso tempo o dalla stessa causa, è stabilito nel Certificato Assicurativo o quanto sia stato convenuto dall’Assicuratore. Gli Assicuratori non saranno responsabili per:
COPERTURA. La Copertura assicurativa concessa all’Assicurato dalla Società in forza della quale la stessa è obbligata – alle condizioni previste dalla legge e dal Contratto di Assicurazione - al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
COPERTURA. Verificatosi un danno soggetto a indennizzo relativamente alle voci Edifici e/o Contenuto (contenuto pertinente all’attività, magazzino merci e scorte) afferente alle assicurazioni contro l'incendio, alle estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l’incendio (extended coverage), alle assicurazioni contro i danni da acqua condotta e alle assicurazioni contro gli eventi atmosferici, l’Assicuratore corrisponde un indennizzo supplementare per l’interruzione d'esercizio e/o i costi maggiori secondo la percentuale della prestazione per danno materiale indicata in polizza. Nel caso di danni elettrici l’Assicuratore non riconosce alcun indennizzo supplementare.
COPERTURA. 5.2.2.1 Ad estensione dell’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), ovvero con riferimento alle Condizioni supplementari di assicurazione contro l’incendio per le imprese, per danno materiale s’intende anche il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di una cosa utile all’esercizio a seguito di - acqua condotta ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB) - tempeste, grandine, sovraccarico di neve, frane in roccia, caduta massi e movimenti franosi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)