RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Clausole campione

RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente • Consultazioni dei portatori di interessi • Assunzione e uso di perizie • Valutazione d'impatto • Efficienza normativa e semplificazione • Diritti fondamentali
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Consultazioni dei portatori di interessi • Assunzione e uso di perizie • Valutazione d'impatto • Diritti fondamentali
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Il comitato misto istituito per monitorare l'attuazione dell'accordo è stato convocato tre volte (5 ottobre 2015, 19 ottobre 2016 e 27 novembre 2017), riconoscendone l'attuazione complessivamente positiva e individuando nel contempo possibili margini di miglioramento in alcuni aspetti della procedura di trattamento delle domande di visto. In particolare, il comitato misto ha raccomandato che entrambe le parti intensifichino gli sforzi al fine di informare in modo adeguato ed esauriente i richiedenti in merito ai requisiti e all'ambito di applicazione per la richiesta e l'ottenimento di un visto Schengen. Il numero di domande di visto presentate presso i consolati degli Stati membri a Capo Verde è aumentato costantemente dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel 2014 sono state presentate 14 694 domande di visto. Nel 2018 la cifra è aumentata fino a raggiungere 20 158 domande nel 2018 (+37,2 %). Sebbene in misura inferiore, anche il numero di visti rilasciati è aumentato, passando da 11 370 nel 2014 a 13 343 nel 2018 (+17,3 %). Il tasso di rifiuto dei visti nel 2018 è stato pari al 33,5 %. Gli Stati membri che rilasciano visti a Capo Verde (ossia Spagna e Portogallo, quest'ultimo in rappresentanza di 19 Stati membri presso il Centro comune per i visti di Praia) si riuniscono periodicamente nell'ambito del gruppo di cooperazione locale Schengen a Praia, le cui riunioni sono presiedute dalla delegazione dell'UE a Capo Verde. Il gruppo di cooperazione locale Schengen ha contribuito alla verifica della buona attuazione globale dell'accordo, nonché delle disposizioni applicabili del codice dei visti. Nel contempo sono state riscontrate numerose difficoltà nel trattamento delle domande di visto presentate da cittadini di Capo Verde, in particolare per quanto riguarda le prove documentali che giustificano lo scopo del viaggio e/o l'appartenenza a una delle categorie agevolate di richiedenti individuate dall'accordo vigente. Il Gruppo "Visti" del Consiglio ha discusso lo stato di avanzamento dell'attuazione dell'accordo cinque volte (il 26 ottobre 2015, il 27 ottobre 2016, l'11 dicembre 2017, il 20 maggio 2019 e il 10 luglio 2019). Nel corso dell'ultima riunione la Commissione ha informato gli Stati membri dei colloqui esplorativi intrapresi con le autorità di Capo Verde in merito a un'eventuale modifica dell'accordo e del suo ambito di applicazione.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Consultazione dei portatori di interessi
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Consultazione dei portatori di interessi Procedura di consauzlitone È stata elaborata una strategia di ampia consultazione per garantire una vasta partecipazi durante tutto il ciclo politico dell'iniziativa. La strategia si è basata su una combinazione consultazioni pubbliche mirate. La Commissione hapodsastiobillaità di esprimersi a tutte le - Consultazione pubblica: una consultazione pubblica via intern2etsaeptteimrtan1e ha ottenuto 189 risposte da parte di tutte le categorie di portatori di interessi di tutta l'UE. - Consultazioni mirate: è stato creato un gruppo di consultazione dei portatori di interes composto da 22 organizzazioni rappresentavnatistuangaamma di interessi. Il gruppo si è riunito 7 volte. Da giugno ad agosto 2015 sono state inoltre effettuate interviste approfondite con le impre al fine di raccogliere dati sui costi legati al diritto contrattuale incontrati dalle imprese quan vendono all'estero.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. La presente proposta fa parte del pacchetto di misure volte a contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia di Covid-19 e si configura come misura di crisi.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO. Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente15 La direttiva sulla tassazione dell'energia ha inizialmente fornito un contributo complessivamente positivo al suo obiettivo principale di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, evitando la doppia imposizione o qualsiasi distorsione degli scambi e della concorrenza tra fonti di energia e tra consumatori e fornitori di energia. Tuttavia, dato che le tecnologie, nonché le aliquote d'imposta e i mercati dell'energia nazionali si sono evoluti negli ultimi 15 anni, la direttiva sulla tassazione dell'energia nella sua forma attuale non fornisce più lo stesso contributo positivo. Inoltre il quadro legislativo dell'UE e gli obiettivi strategici si sono sviluppati in maniera significativa dall'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia nel 2003, circostanza questa che ha fatto emergere alcune questioni di pertinenza e coerenza. Di conseguenza il valore aggiunto europeo complessivo della direttiva sulla tassazione dell'energia si è eroso significativamente nel corso del tempo, in particolare in ragione della mancanza di indicizzazione delle aliquote minime e dell'uso esteso e altamente divergente delle esenzioni fiscali facoltative da parte degli Stati membri nonché del contesto politico mutevole. La presente direttiva sulla tassazione dell'energia contribuisce soltanto in misura molto limitata agli obiettivi più ampi in materia di politica economica, sociale e ambientale dell'UE. La direttiva sulla tassazione dell'energia è coerente almeno in parte con gli sforzi politici volti a promuovere l'uso di energie rinnovabili e una maggiore efficienza energetica, ma è meno coerente per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri gas, nonché la diversificazione energetica oppure l'indipendenza e la sicurezza energetiche. I principali motivi individuati per tale mancanza di coerenza comprendono la mancata considerazione del contenuto energetico e delle emissioni di CO2 dei prodotti energetici e dell'elettricità, livelli minimi di tassazione (troppo) bassi e esenzioni (troppo) numerose. Per i medesimi motivi, la direttiva sulla tassazione dell'energia non contribuisce alla decarbonizzazione dei trasporti e alla riduzione delle emissioni di inquinamento atmosferico. Di conseguenza il contributo della direttiva sulla tassazione dell'energia al conseguimento degli obiettivi fissati in accordi internazionali quali l'accordo di Parigi del 2015 ...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.