Common use of Risoluzione Clause in Contracts

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto con una comunicazione scritta qualora l’altra parte si renda inadempiente rispetto al presente Contratto e sia trascorso un periodo di tempo non inferiore a trenta (30) giorni dalla notifica per iscritto della causa dell’inadempimento senza che detto inadempimento sia stato sanato. Nell’ipotesi di qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione anche volontaria di una delle parti, l’altra avrà diritto di recedere dal Responsabile dell'esecuzione presente Contratto a mezzo raccomandata a/r con effetto immediato. Tutte le clausole del presente Contratto che, per loro natura, devono essere eseguite anche dopo la cessazione a qualunque titolo del contratto a mezzo stesso resteranno in vigore anche dopo tale data e saranno applicate agli eredi e agli aventi causa di comunicazione ciascuna parte. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra HPE e il Cliente in relazione all’oggetto cui il Contratto si riferisce e abroga e sostituisce ogni precedente comunicazione, dichiarazione, accordo o clausola disposta dal Cliente. Il Contratto potrà essere modificato mediante consenso delle parti espresso in forma scritta, inoltrata a mezzo PEC, . Il Contratto è regolato dalla legge del Paese in cui faranno fede ha la propria sede principale d’affari la società HPE o l’Affiliata HPE che accetta l’Ordine, con esclusione dei principi di conflitto in materia di legge applicabile. La competenza giurisdizionale per ogni controversia relativa ai singoli Ordini esecutivi del presente Contratto è deferita esclusivamente la data e ora di trasmissione al Tribunale del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso luogo in cui sia rilevata una situazione ha la propria sede principale d’affari l’Affiliata HPE che accetta l’Ordine; fermo restando il diritto di grave inadempimentociascuna società HPE o Affiliata HPE di agire nel Paese in cui è situata la sede principale dell’Affiliata del Cliente che ha emesso l’Ordine. È esclusa l’applicazione al presente Contratto della Convenzione nelle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980. Le controversie azionate negli Stati Uniti saranno regolate dalle leggi dello stato della California, il Politecnico con esclusione dei principi di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata conflitto in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme materia di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artapplicabile. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.Nome CLIENTE Nome Azienda Indirizzo Telefono/Fax P.IVA/Fax (Timbro)

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECdi raccomandata a/r, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il dell’ impresa. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di MilanoMilano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, in qualità di committentea spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art1463 c.c.). 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodefinitiva.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di ritardo della consegna superiore ai 30 giorni solari; - In caso di ritardo superiore ai 20 giorni solari per la rimozione e sostituzione di materiali che risultino difettosi o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara difformi - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e si riserva con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite diritto della Committente al risarcimento di ogni e nei limiti dell’utilità ricevutaqualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificato.i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattocontratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che il contratto di Accordo Quadro si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Mancata risposta entro i termini previsti a garantire 3 richieste di Contratto Attuativo; - 3 gravi inadempienze contrattuali; - 3 ritardi nel termine dei lavori superiori al doppio del tempo richiesto nei singoli appalti specifici; - quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; - quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; - irreperibilità totale; - mancato rispetto della programmazione; - qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto; - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. Per i singoli contratti attuativi, potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento), rispettivamente, del valore del Contratto attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima; - in caso di risoluzione anche di uno solo contratto attuativo, la Stazione appaltante si riserva di risolvere Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno; - nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara degli Appalti Specifici il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato contratto e dalla legislazione vigente. - ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme nel contratto o nel verbale di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità avvio anticipato del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano- tutti i casi previsti dai c.1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016; - comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in qualità di committenteaccertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, si riserva che comprometta la facoltà di disporre la risoluzione del contrattobuona riuscita dei servizi; - ritardo nell’esecuzione delle attività, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle tempistiche previste dal singolo Contratto Attuativo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti attuazione della procedura di cui all’art. 80 108 c.4 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti D.Lgs.50/2016; - mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla Committente anche a seguito di integrità il Politecnico richiamo formale; - mancata compilazione dei documenti di Milano si riserva la facoltà legge; - grave danneggiamento beni di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento proprietà della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattocommittente; - danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività. Il Politecnico di Milano può potrà inoltre risolvere il procedere a risoluzione del contratto nei in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si riservatrovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di risoluzioneesito positivo dell’informativa antimafia richiesta, la facoltà fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di interpellare Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il secondo classificatoregolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 3 contestazioni di inadeguatezza del personale, per assenza dei requisiti richiesti o per comportamenti scorretti; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara diffida formale da parte del Politecnico; - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatoregolamenti; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di MilanoAl verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione. Ogni Il contratto potrà essere risolto a giudizio della ASL ove ricorrano speciali motivi di inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione dell’Impresa previsti dalla normativa vigente. La ASL. avrà la facoltà, previa comunicazione scritta all’Impresa, di risolvere il contratto a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all’Impresa, salva l'applicazione di penali nelle seguenti ipotesi: - in caso di cessione del contratto o di subappalto, anche parziale, da parte dell’Impresa; - in caso di fallimento dell’Impresa; - in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità; - in caso di mancata comunicazione di cessione dell’Impresa; - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate all’Impresa. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie all’Impresa per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza della ASL , a cura e responsabilità dell’Impresa stessa. L’Impresa riconosce fin d’ora il diritto della ASL , ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere “ipso iure” il corso dell’intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata lettera A.R. al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data dall’Impresa medesima. In caso di fallimento dell’Impresa, tale comunicazione interrompe senz’altro il contratto dal giorno della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità notifica e la continuità liquidazione dei crediti dell’Impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, . Per qualsiasi ragione si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.l’Impresa, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di oltre alla immediata perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oa titolo di penale, in alternativa, l’applicazione sarà tenuta al rigoroso risarcimento di una penale in misura non inferiore al 10 tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali la ASL. dovrà andare incontro per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data Contratto e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato normativa vigente e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento l’applicazione delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. È espressamente inteso che in caso 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di perdita legge da parte dell’Appaltatore; - mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore; - accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei requisiti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di integrità il Politecnico un importo complessivo di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso penalità applicate pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo pattuito contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - esito positivo, successivamente alla stipula del contratto, degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente; - sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore; - irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001; - mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con riferimento alle la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni già eseguite contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti dell’utilità ricevutasecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. In caso Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della cauzione definitiva risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove richiesta onecessario, ad escutere la cauzione. Resta, in alternativaogni caso, l’applicazione fermo il diritto della Committente di una penale applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in misura danno delle attività contrattuali non inferiore al 10 per cento del valore eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaL’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in caso tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di risoluzionemezzi, la facoltà di interpellare il secondo classificatomateriali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - • uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché • sospensione del rispetto dei contratti collettivi di lavoroservizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione del contratto, dell’Azienda, per cessione di ramo di attività oppure nel caso di attività; • concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’ impresa; Il Politecnico di MilanoOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committenteil Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti 1463 c.c.). La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’artall’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECPEC , diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • verificarsi per tre volte e adempimenti previsti senza adeguate motivazioni, nell’arco di un periodo temporale annuale, di ritardo nella consegna del materiale librario ordinato, qualora il ritardo si protragga per oltre 15 (quindici) giorni a partire dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoconcesso per la normale evasione degli ordini; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattodell’ impresa. Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.polimi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentol’impresa si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorequest’ultima può assegnare all’impresa, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, diffida ad adempiere entro il un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettosenza che l’inadempimento sia cessato, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattol’Amministrazione contraente ha la facoltà, ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contrattocontratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c., nei nelle seguenti casisituazioni: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - accertata inadempienza accertata rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoropersonale; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in capitolatopartecipazione, cessione anche parziale del contratto; - reiterate e gravi violazioni qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle norme dichiarazioni presentate dall’impresa nel corso della procedura di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziogara di cui alle premesse; - reiterate situazioni perdita, da parte dell’impresa dei requisiti di mancato rispetto delle modalità partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziomisure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; nel caso in cui sia emerso che il l’impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi - applicazione di penali per un ammontare pari penalità superiori al 10% dell’ammontare dell’affidamento dell’importo del contratto; - violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 9; - mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo dei crediti in violazione delle disposizioni di attività oppure nel caso legge; - casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche; - altri casi previsti dalla normativa vigente. In tutti i casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso fermo restando il diritto al risarcimento del dell’ulteriore danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano Gli effetti della risoluzione non si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento estenderanno alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso di risoluzione si applica quanto previsto nell’art. 108 del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odecreto legislativo 18 aprile 2016, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificaton. 50.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno l’obbligo di risolvere l’Accordo quadro e i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del contratto a mezzo D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno la facoltà di comunicazione scrittarisolvere l’Accordo Quadro e i Contratti Derivati nei casi seguenti : - quando sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, inoltrata a mezzo PECche proponga lo scioglimento, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il suddetto termine il Politecnico di Milanoconcordato con i creditori, qualora non riceva giustificazioni oppureovvero, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel nel caso in cui sia rilevata una situazione venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario; - quando il Concessionario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dei servizi. - quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - in caso di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio; - stato in caso di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa gravi e lo svolgimento ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere costituire un pericolo grave ed immediato per la qualità, la regolarità salute e la continuità del serviziol’incolumità dei lavoratori; - reiterate situazioni in caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o violazioni degli inadempimenti nell'esecuzione del servizioin materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi relativi al subappalto; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendain ogni caso in cui, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione successivamente alla stipula del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 intervengano a carico del C.C.concessionario situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, in caso motivi di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Concessionario tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali. Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all’artai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Committenti espletano la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso procedura di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 dalla normativa vigente, se espressamente indicate o, negli altri casi, mediante lettera di contestazione, inviata via pec al Concessionario, del D.Lgs.50/2016Responsabile del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore. L’amministrazione si riservaQualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Concessionario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, in caso le Amministrazioni Committenti adottano i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione al Concessionario. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Le Amministrazioni Committenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione e devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, le singole Aziende Sanitarie hanno la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare, le Aziende Sanitarie hanno la facoltà di risolvere il contratto: ⮚ allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECappalto; ⮚ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; ⮚ qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; ⮚ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati dalle Aziende Sanitarie; ⮚ per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della delle Aziende Sanitarie umbre; ⮚ qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; ⮚ in caso di mancato superamento del periodo di prova di cui faranno fede esclusivamente all’art.11; ⮚ in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. Le Aziende Sanitarie hanno altresì la data e ora facoltà di trasmissione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Politecnico codice civile, nonché di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso procedere nei confronti del Fornitore per il suddetto termine il Politecnico di Milanorisarcimento dell’ulteriore danno, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici 15 giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto, qualora: ⮚ in caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle strumentazioni dichiarati in offerta per il lotto N.1 e N.2; ⮚ il Fornitore non provvederà all’adempimento nel esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ⮚ il Fornitore non si conformi entro un termine predetto, si procederà alla risoluzione ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto porre rimedio a garantire uno negligenze o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del serviziocontratto di appalto nei termini prescritti; - stato ⮚ il Fornitore si renda colpevole di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento ⮚ il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali strumentazioni della fornitura e generali di cui al presente capitolatodei consumabili; - esecuzione del servizio con personale ⮚ il Fornitore non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti intervenga nei tempi previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità mancata risoluzione del servizioguasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - reiterate situazioni ⮚ una o più apparecchiature presentino continui difetti di mancato rispetto funzionamento. La risoluzione del contratto per una delle modalità suindicate cause verrà disposta, con motivazione, dall’Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione tale atto, l’Azienda Sanitaria: • comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del serviziocontratto a mezzo PEC; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda• incamererà il deposito cauzionale definitivo, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento ponendo a carico dell’impresadella ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere prosecuzione della fornitura ai sensi degli artdell’art.110 del D.Lgs. 1453 e 1454 del C.C., n.50/2016. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in caso danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso legge per i fatti che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva hanno motivato la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: umbriasalute.com

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Oltre a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunequanto è genericamente previsto dall'art. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 1453 c.c. Il Politecnico per i casi di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento inadempimento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni ed alle altre cause di mancato rispetto delle modalità risoluzione per inadempimento previste negli atti della documentazione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.gara, in caso di inadempimento dell’appaltatore dell'aggiudicatario anche di ad uno solo degli obblighi previsti dal assunti con la presente contrattoconvenzione, salvo in con l'offerta economica, nonché con ogni caso altro documento di gara, la stazione appaltante, mediante inoltro di lettera a firma del dirigente competente per materia, inviata per posta elettronica certifica o per raccomandata A/R, assegnerà all'aggiudicatario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 8 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, la convenzione si intenderà risolta. La stazione appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. È espressamente inteso In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'aggiudicatario. Oltre che in caso nell'ipotesi di perdita dei requisiti reiterato inadempimento manifestatosi nelle forme di cui all’artal precedente comma, la stazione appaltante, con lettera a firma del dirigente competente per materia, spedita per posta elettronica certifica o in raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'aggiudicatario, può dichiarare di avere per risolto il rapporto di servizio, secondo le modalità di cui al comma precedente, per effetto della contestazione di un solo episodio di inadempimento, se l'inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante stessa all'attuazione dei lavori cui l'incarico è riferito, ed è tale da menomare la fiducia della stazione appaltante stessa nell'esattezza e tempestività dell'adempimento per la restante parte dell'incarico. 80 Resta anche in tal caso salva l'azione della stazione appaltante per il riconoscimento del D. Lgsdiritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno determinato la risoluzione ai sensi dei commi precedenti. n. 50/2016 e In ogni caso, il rapporto contrattuale potrà essere dichiarato risolto di diritto dalla stazione appaltante, oltre che nei casi previsti dai patti dalla presente convenzione e dagli altri atti della documentazione di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ogara, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 anche per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.i seguenti motivi:

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Samples: Verbale Di Gara

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di gara ritardo superiore ai 15 giorni solari per la scadenza del termine approvazione data evento - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificato.i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui di cui articoli 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. 36/23, legge D.lgs 159/2011 nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto 3 ritardi superiori a garantire uno 45 minuti di ritardo nell’avvio di interventi “emergenza”; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - 3 ritardi superiori a 90 minuti nell’avvio di interventi di urgenza; - irreperibilità totale; - mancato intervento nel luogo indicato nell’avvio di interventi di emergenza - Quando l’Appaltatore abbia ricevuto dieci richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; - frode Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato contratto e dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme nel contratto o nel verbale di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità avvio anticipato del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico - Tutti i casi previsti dall’art. 122 del D.lgs 36/2023; - Mancata compilazione dei documenti di Milano, in qualità legge; - Grave danneggiamento beni di proprietà della committente, si riserva ; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di disporre proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso in cui le verifiche antimafia effettuate anche successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per le motivazioni sopra riportate, in caso il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotutti i danni, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere dovrà sostenere per il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutarimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della per inadempimento, sarà incamerata la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoprestata dall’impresa.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Nel caso di risoluzione del contratto si fa riferimento all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Concedente può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: − il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; − con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); − l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; − l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Concedente deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: − nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; − nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; − nel caso di violazione dei codici di comportamento di cui al DPR 62/2013 o di cui al codice speciale di comportamento per i dipendenti del comune di Lavagna, i cui obblighi devono intendersi automaticamente estesi all’Affidatario e/o ai suo soci, associati, dipendenti o collaboratori. L’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie A e B di proprietà del Comune verranno intestate all’Affidatario che potrà a sua volta valersi del disposto di cui all’articolo precedente. Eventuali altre autorizzazioni di monopolio e/o di edicola dovranno parimenti essere intestate all’Affidatario. Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, accertato mancato pagamento delle utenze ovvero dei fornitori, il concedente sospenderà il pagamento del dovuto sino all’adempimento di quelle prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente. Il Comune di Lavagna si riserva di contestare gli adempimenti a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata/pec. A seguito di due contestazioni scritte, inoltrata prive di motivate giustificazioni, il Comune di Lavagna è legittimato ad avviare la revoca della concessione. A tale riguardo il concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedei propri funzionari così come dettagliato nel successivo articolo. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, L'amministrazione a mezzo PECpropri funzionari o incaricati autorizzati potrà accedere liberamente all'impianto in qualunque tempo, diffida ad adempiere entro il termine senza obbligo di quindici giorni preavviso, allo scopo di accertare: − l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste dal Capitolato, dal Contratto e dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata proposta formulata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioofferta tecnica; - stato − la regolare effettuazione delle operazioni di inosservanza dell’Affidatario riguardo ordinaria manutenzione atte a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia ed adeguarlo alle prescrizioni di leggi e lo svolgimento del contrattoregolamenti; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione di interventi di manutenzione. A tale scopo deve essere consegnata copia di tutte le chiavi dell'impianto in due esemplari (una copia sarà a disposizione del Settore Ambiente e Servizi Sociali – Ufficio Demanio, Porto e Patrimonio ed una copia del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale). A seguito di ispezioni e controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o reiterate irregolarità situazioni di pericolo, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti per garantire la sicurezza. Nelle more dell'esecuzione dei lavori e per tutti i casi di emergenza è facoltà dell'amministrazione interdire l'accesso agli utenti senza che l’Affidatario possa pretendere alcun risarcimento. Gli incaricati delle verifiche e delle ispezioni redigono apposito verbale in cui vengono poste in evidenza le carenze, le negligenze e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che si reputano necessarie per la prosecuzione della gestione. Copia del verbale viene trasmessa all’Affidatario, il quale può formulare le proprie osservazioni. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’Affidatario, i quali possono essere chiamati a controfirmare il verbale di verifica. In caso di inadempimento, da parte dell’Affidatario, degli obblighi prescritti nel presente contratto e nel Capitolato, e sempre salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penalità: − mancata o inadempimenti nell'esecuzione del servizioinsufficiente esecuzione dei servizi di pulizia: € 100,00 (cento euro/00) per ogni episodio; - − mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza o alla guardiania, ritardo nell’effettuare segnalazioni dovute in base al presente contratto: €.500,00 (cinquecento euro/00) per ogni episodio; − applicazione di n.3 comunicazioni formali tariffe diverse da quelle stabilite: €.1’000,00 (mille euro/00) per ogni violazione, fermo l’obbligo di grave inadempienzarestituire quanto indebitamente percepito; - applicazione − interruzioni del servizio imputabili a mancata manutenzione, pulizia: €.500,00 (cinquecento euro/00) per ogni interruzione; − mancata e/o ritardata comunicazione di penali sostituzione dei Responsabili della conduzione degli impianti: €.1'000,00 (mille euro/00) per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel ogni violazione. In caso di concordato preventivoreiterazione delle predette infrazioni le corrispondenti penalità saranno applicate in misura doppia. Salva l’applicazione delle penalità di cui sopra, di fallimentononché le ulteriori conseguenze, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre la risoluzione provvedere, direttamente o tramite ditta specializzata, agli adempimenti trascurati e/o omessi dall’Affidatario, ponendo a carico di quest’ultimo il relativo onere finanziario. L’importo delle penalità di cui al presente articolo sarà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione in occasione del contrattopagamento della prima rata semestrale successiva all’accertamento delle inadempienze, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artle quali saranno rilevate dal Comune, se possibile alla presenza di incaricati del Concessionario, ed a questi contestate per iscritto all’Affidatario stesso. 1453 e 1454 del C.C., in Nel caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo reiterazione plurima degli obblighi previsti dal presente contrattoinadempimenti, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodanno dell’Affidatario.

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Samples: www.comune.lavagna.ge.it

Risoluzione. Ogni inadempienza Il franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC, con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa: - nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione qui previsti; - nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del contratto franchisee ovvero nel caso di cessione a mezzo qualsiasi titolo o di comunicazione scrittaaffitto dell'esercizio, inoltrata salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il franchisor ed il terzo acquirente o locatario; - nel caso di assoggettamento del franchisee a mezzo PEC, fallimento o ad altra procedura concorsuale o nel caso in cui faranno fede esclusivamente la data l’attività del franchisee venga a cessare; - nel caso in cui il comportamento del franchisee o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e ora al buon nome del franchisor; - nel caso di trasmissione non osservanza di qualsiasi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del Politecnico presente contratto - nel caso di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunerevoca delle autorizzazioni e/o concessioni amministrative relative all’attività. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoil franchisee non riesca a reperire le necessarie autorizzazioni per l’avvio dell’attività, nonostante il suo diligente impegno in tal senso, il Politecnico presente contratto sarà risolto di Milano invierà all’appaltatorediritto senza ulteriori obblighi o responsabilità a carico delle parti. Nel caso il franchisee sia costituito in forma societaria, a mezzo PECogni significativo mutamento dell'assetto proprietario o gestionale potrà costituire, diffida ad adempiere entro il termine in difetto di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoprevio consenso del Franchisor, si procederà alla causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso ogni caso, al verificarsi di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta otali eventi è fatto obbligo al franchisee di darne, in alternativaentro 15 giorni, l’applicazione comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC al franchisor che, entro 30 giorni dalla data di una penale in misura non inferiore ricevimento, comunicherà al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e franchisee, con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016stesse modalità, se intende valersi della clausola risolutiva o proseguire il rapporto. L’amministrazione si riservaPer qualsiasi causa il presente contratto venga a cessare, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.franchisee deve immediatamente provvedere a:

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Samples: Contratto Tipo

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECdi raccomandata a/r, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere e/o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara mezzi non opportunamente autorizzati allo specifico trasporto; - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento dell’affidamento; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadel impresa; Il - anche una sola grave non conformità legislativa in materia ambientale (ad es. conferimento dei rifiuti ad impianto non autorizzato); - anche un solo caso di abbandono dei rifiuti. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di MilanoMilano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, in qualità di committentea spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto1463 c.c.). Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a mezzo presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento di comunicazione scrittaesecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, inoltrata a mezzo PECgià in precedenza richiamati. L’Appaltatore è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. Del d.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ogni caso, l’AC senza bisogno di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto assegnare previamente alcun termine il Politecnico di Milanoper l’adempimento, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., salva la facoltà della AC di applicare le penali nei casi nel presente schema di contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi: - rifiuto • mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a garantire uno o più servizi previsti dal perseguire le finalità previste salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede schema di gara - frode nella esecuzione contratto; • interruzione non motivata del servizioservizio salvo che per cause di forza maggiore; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo • mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; • mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato; • gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili; • gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; • mancata sostituzione del personale docente ed esecutore nei termini previsti nel capitolato speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni • violazione ripetuta delle norme di leggesicurezza e prevenzione; • mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto; • violazione delle norme relative al divieto di sub-appalto; • Mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale, regolamento salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • cessione parziale o totale del contratto a terzi; • mancato adempimento delle eventuali disposizioni impartite dall’AC in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità tossinfezioni del personale impiegato nel servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto • l’importo complessivo delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione penali applicate nel corso del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari contratto sia superiore al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo netto contrattuale; • non sussistenza ovvero il venir meno di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita alcuno dei requisiti di cui all’art. 80 minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016 presente Contratto e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva per lo svolgimento delle attività ivi previste • mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.piena tracciabilità delle operazioni

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del contratto a mezzo codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di trasmissione risoluzione per inadempienza degli ETS il Comune di Sacile liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedanno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner; - interruzione non motivata delle attività; - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Progetto esecutivo - quando gli ETS partner si rendano colpevoli di frode; - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative; La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di per accertata inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali degli obblighi di cui al presente capitolato“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Sacile; - esecuzione per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Sacile e dalla Cabina di Regia del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprogetto. - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, cancellazione dell’ETS partner dall'Albo delle associazioni di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro volontariato o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del contratto, previa diffida ad adempiere Terzo Settore ai sensi degli artdel D. Lgs. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in 117/2017 o comunque nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artpartecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione. 80 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Comune di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oSacile, in alternativaforma di comunicazione a mezzo PEC, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatovolersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

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Samples: Convenzione Per l'Attivazione Di Interventi E Servizi Per L’accoglienza Scolastica Oppure Convenzione Per l'Attivazione Di Interventi E Servizi Per Il Progetto Giovani E I Centri Estivi

Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento della Ditta, anche ad uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo assunti con il presente atto e relativi allegati, nonché offerti in sede di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentogara, il Politecnico Comune provvederà ad inviare formale diffida con una delle modalità di Milano invierà all’appaltatorecui all’art. 21 (comunicazioni) assegnando un congruo tempo non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento), a mezzo PECper adempiere. Decorso tale termine qualora l’inadempimento perduri il contratto si risolverà, diffida ad adempiere entro e qualora l’inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo, il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, contratto si procederà alla risoluzione risolverà di diritto del contratto, ai sensi dell’artex art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere .. In ogni caso, il contratto, contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta tramite PEC o fax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi: ⮚ sospensione del Codice Civileservizio da parte della ditta, nei seguenti casi: - rifiuto qualunque ne sia la causa e la durata (La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, da parte del Comune, di una preventiva diffida a garantire uno ripristinare il servizio); ⮚ nel caso in cui siano state rilevate contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dal Comune; ⮚ revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza; ⮚ fallimento o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede concordato fallimentare; ⮚ subappalto o cessione totale o parziale; ⮚ mancata copertura assicurativa dei rischi di gara - frode nella esecuzione cui all’art. 6 durante la vigenza del serviziocontratto o sua eventuale proroga; - stato ⮚ accertamento di inosservanza dell’Affidatario riguardo a false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la P.A.; ⮚ In tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme casi di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno ad adempiere ai sensi degli artopera di terzi con spese a carico della Ditta. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà del Comune di compensare l’eventuale credito della Ditta con il credito per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione. Ogni inadempienza La Stazione Appaltante PUO’ risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte, così come indicato dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato: a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe dovuto richiedere una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016; b) se, con riferimento alle modificazioni di cui al sopra citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016 e smi. La Stazione Appaltante DEVE risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi. Il contratto sarà, inoltre, risolto qualora si verifichino le condizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016: comma 3: “quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”; comma 4: “qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”; Il contratto è risolto di diritto qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dello importo contrattuale e in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal stabiliti dalla legge n. 136 del 13/08/2010. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile dell'esecuzione del contratto Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a mezzo di comunicazione scrittaformulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, inoltrata assegnando un termine non superiore a mezzo PEC15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il RUP acquisisce e valuta le controdeduzioni, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso ovvero scaduto il suddetto termine il Politecnico di Milanosenza che l’appaltatore abbia risposto, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà propone alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 al di fuori di quanto previsto al comma 3 del C.C.succitato articolo, in caso di inadempimento l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. È espressamente inteso che in Nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artrisoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 80 Il Responsabile del Procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odi cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, in alternativané ad indennizzi di sorta, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatopurché tempestivamente notificate.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del Il contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione è risolto di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casic.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: - rifiuto a garantire uno riscontrata non veridicità totale o più servizi previsti dal presente Capitolato parziale delle dichiarazioni e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio dei contenuti della propria impresa e lo svolgimento documentazione dell’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; - revocamalafede, decadenzafrode o negligenza nell’esecuzione del servizio, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione che fanno venir meno del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatorapporto fiduciario; - inadempienza accertata alle norme disposizioni normative in materia di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato di gara in capitolatocapo all’aggiudicatario; - reiterate e gravi violazioni delle norme arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di leggeforza maggiore, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità di tutto o parte del servizioservizio oggetto del contratto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizionon eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienzaesecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; - applicazione mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento richiesta dell’Amministrazione; - cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato. - esecuzione di attività oppure nel caso transazioni di concordato preventivo, pagamento senza avvalersi di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro conto corrente dedicato bancario o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere postale ai sensi degli artdell’art. 1453 e 1454 del C.C.15 ex L. n. 136/2010. Qualora l’Amministrazione accerti la sussistenza di tali ipotesi, in caso il contratto sarà risolto di inadempimento dell’appaltatore anche diritto con effetto immediato a seguito di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoapposita comunicazione via PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Fuori dai casi indicati, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e si riserva ss. c.c., al verificarsi di inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore e successivo contradditorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, anche per il pagamento caso di ritardo grave ai sensi dell’art. precedente. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in tal caso conseguenza della risoluzione anticipata del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite contratto e nei limiti dell’utilità ricevutadi intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti. In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante dispone, con preavviso di venti giorni da parte del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. All’aggiudicatario sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno in cui si procederà all’incameramento ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento a pieno titolo della cauzione definitiva ove richiesta oprestata. L’Amministrazione potrà provvedere all’affidamento dello stesso servizio al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, rivalendosi sull’appaltatore dell’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello derivante da esatto adempimento. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in alternativaattesa di quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaonde procedere, in caso di risoluzioneconseguentemente, la facoltà di interpellare il secondo classificatoall’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Con Unico Operatore Per L’affidamento Della Fornitura E Posa in Opera Di (Lotto Aggiudicato) Per Ufficio a Ridotto Impatto Ambientale Per I Centri Per L’impiego Dell’aspal, Durata 36 Mesi. Lotto 1 O Lotto 2

Risoluzione. Ogni Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile dell'esecuzione del contratto procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanotermine, l’amministrazione, qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, contratto nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno • frode nell’esecuzione del contratto • mancato allestimento della sede provvisoria o più servizi previsti definitiva • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - affidato in concessione • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, infortuni e la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché • interruzione totale del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - anche non consecutivi nel corso della concessione • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità quali a titolo esemplificativo e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di non esaustivo: mancato rispetto delle modalità disposizioni di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione cui al presente capitolato e di n.3 comunicazioni formali quanto offerto in sede di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendaofferta tecnica, per cessione ramo di attività oppure nel mancata reintegrazione della cauzione definiva in caso di parziale escussione, inosservanza delle norme tributarie e relativi regolamenti, tardivo reiterato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, mancata presentazione delle rendicontazioni contabili • cessione del contratto a terzi • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione • concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi: • cancellazione del concessionario dall’Albo di cui all’articolo 53 del D.lgs 446/97 istituito con DM del Ministero delle Finanze 289/2000; Il Politecnico • inottemperanza agli obblighi di Milanotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, in qualità di committenten. 136 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per le motivazioni sopra riportate, in caso l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotutti i danni, salvo in ogni caso diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione. Ogni inadempienza Il mancato adempimento da parte del Cliente, ovvero, dell’Utilizzatore anche di una sola delle previsioni contenute agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione artt.: 2 (Oggetto); 5 (Requisiti hardware e software); 7 (Corrispettivi del contratto Servizio), 8 (Accesso al Servizio), 11 (Divieti) e 15 (Responsabilità del Cliente) delle presenti Condizioni generali di Contratto, nonché di quanto previsto nel Manuale operativo, darà facoltà a Namirial di considerare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento da parte del Cliente di una comunicazione, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o via PEC, in cui faranno fede esclusivamente contenente la data contestazione dell’inadempienza e ora l’intendimento di trasmissione avvalersi della risoluzione stessa. Dal momento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data ricevimento della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazionicomunicazione, il Cliente avrà 48 (quarantotto) ore di tempo per scaricare dalle proprie caselle tutti i documenti ivi contenuti; decorso il suddetto termine il Politecnico detto periodo, le caselle saranno definitivamente disattivate. In caso di Milanomancato pagamento dei corrispettivi spettanti a Namirial o alla LRA incaricata della distribuzione del Servizio, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato attivazione ovvero di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti rinnovo delle caselle PEC entro i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocatermini contrattualmente stabiliti, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, il Gestore si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contrattosospendere il Servizio reso (bloccando i messaggi della/e casella/e PEC assegnata/e al Cliente, sia in entrata che in uscita), sino a un massimo di 30 (trenta) giorni, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.comunicazione scritta, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoprocedendo successivamente alla risoluzione, salvo ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che al Cliente non spetterà in ogni caso il alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di sorta da parte del dannoGestore. È espressamente inteso In caso di assoggettamento di una delle parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'altra parte avrà diritto di recedere senza alcun preavviso e onere dal presente Contratto. Le eventuali differenti condizioni di risoluzione apposte da Namirial sul Modulo di richiesta prevalgono sulle condizioni standard previste nel presente articolo. Art. 17 Cessazione del Servizio Il Cliente prende atto che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso recesso o di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione Contratto non sarà più possibile accedere alle caselle di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoposta elettronica certificata decorse 48 (quarantotto) ore dalla relativa comunicazione di recesso o risoluzione. Il Politecnico Cliente, pertanto, si impegna ad informare l’Utilizzatore di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaquanto sopra, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatosollevando Namirial da qualsiasi responsabilità derivante dal suddetto mancato accesso.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Posta Elettronica Certificata “Sicurezza Postale®“

Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione assunti con la stipula del contratto a mezzo singolo Contratto di comunicazione scrittaServizio, inoltrata a mezzo PECl’Amministrazione Procedente, in cui faranno fede esclusivamente anche sulla base di una relazione fornita dalle Amministrazioni Beneficiarie ha la data e ora facoltà di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata comunicare al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreFornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattoadempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.ccod. Il Politecnico di Milano civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Procedente ha inoltre la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi di: - applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Procedente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Servizio, ovvero - negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, - in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali; L’Amministrazione Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contrattodi diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. La risoluzione di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato anche un solo contratto di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio servizio determina la risoluzione anche della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte convenzione/patto di accreditamento. Salvo non sia disposto diversamente da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuniparte dell’Amministrazione Procedente, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di lavoroServizio; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore la Convenzione, tuttavia, continuerà a 10 giorni rispetto al termine indicato regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggedata precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere fatta salva la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà legittimazione di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoanch’essi.

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Samples: www.fondazionebbo.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. in tutte le ipotesi previste in Contratto e qualora: risulti che l’Appaltatore ha eseguito i Servizi utilizzando materiali preventivamente rifiutati dalla Committente; l’Appaltatore ceda a terzi il Contratto o i crediti a qualunque titolo derivanti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECContratto, in assenza dell'autorizzazione della Committente o violi le ulteriori previsioni di cui faranno fede esclusivamente la data all’art. 34. “Divieto di cessione del Contratto e ora di trasmissione cessione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariocredito”; entro 3 l’Appaltatore ritardi a pagare per oltre 30 giorni dalla data scadenza il proprio personale e/o propri subappaltatori; l’Appaltatore non fornisca la prova della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanostipulazione delle Polizze e dei premi pagati entro i termini stabiliti dall'art. 23. “Copertura Assicurativa”, qualora non riceva giustificazioni oppurecomma 1, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel ovvero – nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoo più delle Polizze fosse inadeguata, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreannullata, dichiarata nulla, risolta o, comunque, divenga per qualunque motivo inefficace – non provveda a mezzo PECsostituirla, diffida ad adempiere entro il termine stabilito nel medesimo articolo, con una nuova e adeguata polizza assicurativa; la/e Fideiussione/i siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci e l’Appaltatore non provveda a sostituirle con nuove garanzie bancarie/assicurative dello stesso contenuto rilasciate da primari istituti bancari/assicurativi di quindici giorni dalla ricezionegradimento della Committente; l’Appaltatore venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire le attività oggetto di Appalto; l’Appaltatore violi quanto previsto negli artt. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento 6. “Durata dei Servizi e termini di realizzazione dell’Appalto e Consegna aree”, 5. “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, 7. “Trasporti”, 17. “Garanzie”, 22. “Variazioni ai Servizi e nuovi prezzi”, 24. “Fideiussioni”. 25. “Subappalto”, 30. “Penali”, 33. “Brevetti, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate”, 35. “Trasparenza dei prezzi” del Contratto; l’Appaltatore violi anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 27. “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 28. “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 29. “Sicurezza e Ambiente” del Contratto. Restano salve le previsioni di cui all’art. 1454 e seguenti cod. civ.. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel termine predettocaso in cui, si procederà successivamente alla risoluzione conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattocontraente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artcod. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattociv., salvo in ogni caso ed impregiudicato il diritto al risarcimento del dannodanno della Committente. È espressamente inteso Si conviene inoltre che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nell’ipotesi in cui entro 45 giorni dalla Data di efficacia dello stesso, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente: comunicazione, conforme al modulo allegato, attestante il numero del conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 13 agosto 2010 n. 136, nonché le generalità e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutacodice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo; copia della Fideiussione richiesta ai sensi dell’articolo 24. “Fideiussioni”. In ogni caso i documenti di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e, qualsivoglia loro modifica o variazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il diritto al maggior danno. Nel caso di risoluzione del contratto Contratto, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento della parte dei Servizi effettivamente e correttamente eseguita, salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento dei Servizi, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempimento dell'Appaltatore. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento applica l’art. 108 del valore del contrattoD.Lgs. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificaton. 50/2016.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del recedere dal contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arta seguito del conferimento dell'incarico in argomento, anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 15 giorni, nel caso in cui l'incaricato non ottemperi agli adempimenti previsti dal relativo contratto, su motivata richiesta della Capo Area Servizi alla Cittadinanza. 1453 e 1454 del C.C., Il contratto è revocabile in qualsiasi momento in caso di inadempimento dell’appaltatore grave impedimento che renda non proseguibile il rapporto instaurato con il professionista senza che la persona incaricata possa accampare diritti o pretese di sorta, fatta eccezione per il compenso pattuito per le prestazioni rese. L'Amministrazione Comunale si riversa la facoltà di revocare l'incarico anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita violazione del Codice di Comportamento nazionale dei requisiti dipendenti pubblici e del Codice di cui all’artcomportamento del Comune di Russi. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di recedere dal contratto in argomento, anche prima della scadenza, per motivate esigenze organizzative, con preavviso di almeno 15 giorni. Lo stesso preavviso pari ad almeno 15 giorni dovrà essere rispettato dall'incaricato, nel caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal relativo contratto. In questo ultimo caso spetta all'incarico il compenso economico per la facoltà di risolvere il contratto prestazione già fornita e si riserva il pagamento determinato in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutarelazione al risultato utile derivato. In caso di risoluzione del prestazioni inadeguate o inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a contestarle tempestivamente al professionista, il quale dovrà uniformarsi alle condizioni previste dal contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione nel termine perentorio fissato dal Comune di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoRussi.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario Il Contraente può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., : - in caso di inadempimento dell’appaltatore anche vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di uno solo altro veicolo previa consegna di copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita; In tal caso la compagnia provvede alla restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita. Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che stessi documenti; - in caso di perdita dei requisiti furto o rapina, previa consegna di cui all’artcopia della relativa denuncia nonché distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oil Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, in alternativaal netto di imposte e oneri parafiscali, l’applicazione dal giorno successivo alla data di una penale in misura non inferiore al 10 per cento denuncia di furto del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, veicolo; - in caso di risoluzionedemolizione, previa a) consegna della copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; b) distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio; - in caso di distruzione o esportazione definitiva, previa a) consegna dell’attestato del P.R.A. che certifica la facoltà restituzione della carta di interpellare circolazione e della targa; b) distruzione del Certificato e Carta Verde; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il secondo classificatoContraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio. Qualsiasi persona giuridica e/o persona fisica che sia in possesso di un attestato di rischio precedente almeno di 5 anni con assenza di sinistri. Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del contratto Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a mezzo adempiere di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di trasmissione risoluzione per inadempienza degli ETS il Comune di Sacile liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedanno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecivile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner; - interruzione non motivata delle attività; - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto esecutivo - quando gli ETS partner si rendano colpevoli di frode; - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative; La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di per accertata inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali degli obblighi di cui al presente capitolato“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Sacile; - esecuzione per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal SSC e dalla Cabina di Regia del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprogetto. - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, cancellazione dell’ETS partner dall'Albo delle associazioni di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro volontariato o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del contratto, previa diffida ad adempiere Terzo Settore ai sensi degli artdel D. Lgs. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in 117/2017 o comunque nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artpartecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione. 80 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Comune di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oSacile, in alternativaforma di comunicazione a mezzo PEC, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatovolersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

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Samples: Convenzione Tra

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Non prevista. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □NO Valori di riscatto e riduzione Riscatto totale Possibile a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto a mezzo Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il valore di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECriscatto è pari alla somma di quanto indicato ai seguenti punti 1 e 2: 1. il capitale assicurato relativo alla Gestione Separata, in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente, eventualmente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione prevista il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui faranno fede esclusivamente perviene alla Società la richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto; e 2. il controvalore in Euro del capitale espresso in quote di ciascuno dei Fondi Interni selezionati dal Contraente, calcolato in base al valore unitario delle quote di ciascun fondo rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data e ora alla data di trasmissione del Politecnico ricevimento, da parte della Società, della richiesta di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneriscatto sottoscritta dall’avente diritto. Nel caso in cui la richiesta sia rilevata una situazione formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di grave inadempimento, il Politecnico firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, documenti in formato elettronico ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei casi giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dai patti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Ai fini della determinazione dei controvalori in Euro, i capitali espressi in quote di integrità ciascun Fondo Interno vengono decurtati delle quote prelevate dalla Società per l’eventuale costo relativo all’opzione “LOSS PROTECTION”, limitatamente al periodo trascorso dalla data di decorrenza o dalla precedente ricorrenza annuale del Contratto alla data di calcolo del valore di riscatto. Per il Politecnico Fondo Interno CREDITRAS PROTETTO 80 TREND il valore di Milano si riserva riscatto totale è dato dal numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il maggiore tra: 1. il valore unitario delle quote del Fondo Interno rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto; e 2. il valore protetto pari all’80% del più alto valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data di inizio operatività del fondo medesimo (27 gennaio 2020). L’eventuale differenza positiva tra il valore protetto di cui al punto 2., e il valore unitario definito al punto 1. viene corrisposta alla Società da UniCredit Bank AG, società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Sul valore di riscatto possono essere applicate delle penali determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella “Costi per riscatto” all’interno della Sezione “Quali costi devo sostenere?”. La liquidazione del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto. Riscatto parziale Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha la facoltà di risolvere chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che l’importo lordo riscattato ed il contratto complessivo capitale residuo non risultino inferiori a 2.500,00 euro. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale, fatto salvo l’ulteriore addebito di una commissione pari a 20,00 euro prelevata in maniera proporzionale alla composizione percentuale di investimento sulla Gestione Separata e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutasu ciascun Fondo Interno risultante alla data di operazione di riscatto. In caso di risoluzione riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il complessivo capitale residuo. Non sarà possibile effettuare riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoContratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico

Risoluzione. Ogni Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del contratto procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanotermine, l’amministrazione, qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, contratto nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziodell’appalto; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto✓ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione ✓ manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoappaltato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, infortuni e la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 ✓ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoanche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appalto; ✓ cessione del servizioContratto, al di fuori delle ipotesi previste ✓ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario; Il Politecnico ✓ inottemperanza agli obblighi di Milanotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, in qualità di committenten. 136; ✓ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si riserva la facoltà di disporre la verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per le motivazioni sopra riportate, in caso l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotutti i danni, salvo in ogni caso diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto L’Acquirente potrà risolvere l’Accordo a mezzo di comunicazione sua discrezione, in toto o in parte, in qualsiasi momento dandone preavviso in forma scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora elettronica o telegrafica di trasmissione del Politecnico cinque (5) giorni al Venditore. Al ricevimento della notifica di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentorisoluzione, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreVenditore dovrà immediatamente eseguire le istruzioni contenute nello stesso e, a mezzo PECove necessario, diffida si impegna a: (i) adoperarsi al meglio delle proprie possibilità per interrompere l’evasione dell’Ordine, secondo le modalità indicate nella notifica, riducendo al minimo i costi e gli oneri correlati, (ii) proteggere, conservare e consegnare, secondo le istruzioni dell’Acquirente, qualsiasi proprietà dell’Acquirente correlata all’Ordine e (iii) continuare ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezionequalsiasi parte dell’Ordine non soggetta a risoluzione da parte dell’Acquirente. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà In seguito alla risoluzione di diritto del contrattovolontaria dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto Venditore potrebbe avere a garantire uno magazzino o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede articoli, completi o incompleti, oppure materie prime, semilavorati o Merci complete da utilizzare per l’evasione dell’Ordine. Per quanto riguarda le Merci complete, l’Acquirente dovrà richiedere la consegna di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro tutte o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva parte delle Merci complete effettuando il pagamento in tal caso base al prezzo indicato nell’Ordine oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’Ordine e il prezzo di mercato (se inferiore) alla data di risoluzione. Per quanto attiene alle Merci incomplete, ai materiali grezzi o semilavorati, l’Acquirente dovrà richiedere al Venditore la consegna, totale o parziale, di tali Merci in cambio del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso pagamento di risoluzione una quota parziale del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore per le Merci adeguatamente imputabili all’Ordine una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento, scontato del valore di mercato delle Merci o, in alternativase più elevato, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore di scarto delle Merci in quello stadio di completamento. Relativamente alle Merci per le quali il Venditore ha emesso un Ordine fisso, l’Acquirente potrà scegliere se accettare la cessione dei diritti del contratto. Il Politecnico Venditore previsti dall’ordine oppure pagare l’eventuale costo di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, regolamento o svincolo dagli obblighi previsti dall’ordine in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatocapo al Venditore.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a mezzo regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di comunicazione scrittafuori dei precedenti casi, inoltrata l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a mezzo PECdieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in cui faranno fede esclusivamente la data contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ora di trasmissione ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanoprocedimento. Sulla base del processo verbale, qualora non riceva giustificazioni oppurel'inadempimento permanga, ricevutelela stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, non le ritenga validel'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’artfatto salvo quanto disposto dall'art. 1454 c.c108, comma 8 D.Lgs. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratton. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei le seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.fattispecie:

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli Salvo i casi di forza maggiore, Aeroporti di Puglia avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'appaltatrice, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: - sospensione del servizio per fatto imputabile all'appaltatrice; - recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, con l’applicazione di almeno 6 (sei) penalità nel corso dello stesso anno; - per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della appaltatrice; - inosservanza degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; - mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative; - mancata stipula o reintegro della fideiussione definitiva; - in caso di cessione anche parziale del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora o subappalto non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoautorizzati, il Politecnico contratto si intenderà risolto di Milano invierà all’appaltatorediritto, a mezzo PECai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Inoltre, diffida ad adempiere entro il termine Aeroporti di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà Puglia avrà la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contrattocontratto stesso, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell’assuntrice, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali. Il Politecnico Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'appaltatrice, oltre ad incorrere nella perdita del garanzia fideiussoria, sarà tenuta al completo risarcimento di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa danni, diretti e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento indiretti nonché al rimborso delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme maggiori spese che Aeroporti di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’AziendaPuglia, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivoconto della Regione Puglia, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso dovrà comunque affrontare per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Generali Di Contratto

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioQualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - stato -Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di Contratto Attuativo; - Stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocaRevoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione Esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; contrattualizzato - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché Sospensione del rispetto dei contratti collettivi di lavoroservizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione Applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento leggi e/o regolamenti; - cessione dell’AziendaInadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, per cessione ramo di attività oppure nel la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di concordato mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, etc.

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scrittaattinenti alla sicurezza sul lavoro, inoltrata a mezzo PECil responsabile unico della procedura propone alla stazione appaltante, in cui faranno fede esclusivamente la data relazione allo stato della prestazione e ora alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l’opportunità di trasmissione procedere alla risoluzione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunepresente atto. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentorisoluzione, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorel'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico In caso di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 comportamenti dell'appaltatore che si concretizzano in grave inadempimento alle obbligazioni del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali atto tale da compromettere la qualitàbuona riuscita della prestazione assunta, il responsabile unico della procedura redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente che devono essere accreditate Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie contro deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la regolarità e stazione appaltante dispone la continuità risoluzione del servizio; - reiterate situazioni di mancato presente atto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione alle previsioni del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per “progetto esecutivo”, viene assegnato all’appaltatore un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendatermine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni solari, per cessione ramo compiere le prestazioni in ritardo, e vengono inoltre date le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di attività oppure nel caso di concordato preventivoricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanoil responsabile della procedura verifica, in qualità contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di committentedue testimoni, si riserva gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la facoltà stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto. Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.dispone, in caso con preavviso di inadempimento dell’appaltatore anche 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle consistenza delle prestazioni già eseguite eseguite, e nei limiti dell’utilità ricevutala relativa presa in consegna. In caso di risoluzione Contestualmente all’avvio del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso procedimento di risoluzione, la facoltà stazione appaltante provvede alla nomina dell’organo di interpellare verifica di conformità, ancorché il secondo classificato.presente atto preveda la disciplina di attestazione della regolare esecuzione. Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante delibera la risoluzione del presente atto. Contestualmente all’avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla verifica per accertare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione. Ogni inadempienza Salvo i casi di forza maggiore, ADP avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata della Ditta, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali della ADP, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: - inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010; in particolare qualora le transazioni oggetto del contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010; - in tutti i casi in cui nei contratti con i sub appaltatori e sub contraenti delle filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto la Ditta appaltatrice in relazione ai lavori, servizi o forniture di cui al contratto, non sia stata inserita idonea clausola relativa agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; - sospensione del servizio per fatto imputabile alla Ditta; - recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, con l’applicazione di almeno 6 (sei) penalità nel corso dello stesso anno; - per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Ditta appaltatrice; - inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; - in caso di cessione anche parziale del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora o subappalto non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoautorizzati, il Politecnico contratto si intenderà risolto di Milano invierà all’appaltatorediritto, a mezzo PECai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Inoltre, diffida ad adempiere entro il termine ADP avrà la facoltà di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà procedere alla risoluzione di diritto del contrattocontratto stesso, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell’assuntrice, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali. Il Politecnico Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di Milano ha inoltre facoltà penale, sarà tenuta al completo risarcimento di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che ADP dovrà comunque affrontare per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocail rimanente periodo contrattuale. In tutti i casi previsti nel presente articolo, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva ADP avrà la facoltà di disporre la risoluzione del contrattoaggiudicare il servizio, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.mediante formale provvedimento di aggiudicazione, alla ditta collocata al posto immediatamente successivo in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatograduatoria.

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Samples: www.aeroportidipuglia.it

Risoluzione. Ogni inadempienza Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile e dall’art. 108 – commi 1 e 2 – del D.Lgs 50/2016, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto assunti per un periodo temporale superiore a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni continuativi. Il suddetto termine decorre a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni partire dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico con la quale Comune di MilanoVicenza contesta l’inadempimento. Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi: - violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto; - frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio; - abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo; - impiego di personale non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, sufficiente o non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneidoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario - ogni altra inadempienza qui non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi: . - rifiuto Violazione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede qualsiasi titolo degli obblighi di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali comportamento di cui adl DPR 62/2013 e al codice di comportamento del comune di Vicenza per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato; - esecuzione capitolato sono pubblicati e consultabile sul sito internet del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme comune di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e Vicenza. Per le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oapplicano le disposizioni di cui all’art. 108, in alternativa, l’applicazione comma 3 e segg. del Dlgs 50/2016. Nel caso di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore risoluzione anticipata del contratto. Il Politecnico , il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzionetutti gli obblighi, la facoltà continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all’individuazione da parte del Comune di interpellare il secondo classificatoVicenza di un nuovo affidatario del medesimo.

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Samples: www.comune.vicenza.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a mezzo regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di comunicazione scrittafuori dei precedenti casi, inoltrata l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a mezzo PECdieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in cui faranno fede esclusivamente la data contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ora di trasmissione ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanoprocedimento. Sulla base del processo verbale, qualora non riceva giustificazioni oppurel'inadempimento permanga, ricevutelela stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, non le ritenga validel'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’artfatto salvo quanto disposto dall'art. 1454 c.c108, comma 8, del D.Lgs. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratton. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei le seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.fattispecie:

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo A prescindere da quanto sopra previsto, ognuna delle Parti ha il diritto di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre dichiarare la risoluzione del contrattocontratto nell’eventualità che l’altra Parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso fermo restando che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà prima di risolvere il contratto e la Parte non inadempiente deve contestare per iscritto l’avvenuto inadempimento all’altra Parte, intimandole di porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora. Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l’inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il Contratto verrà risolto di diritto qualora dalle verifiche prefettizie o anche successivamente alle stesse risultino sussistere, nei confronti del Fornitore, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. L’Acquirente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora non risultassero, a seguito di verifica, confermati i requisiti generali e i requisiti tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara. Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo all’Acquirente la qualifica di Acquirente Xxxxxx, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale. Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Fornitore il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutacontratto di dispacciamento. In caso di L’Acquirente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoex art.1456 c.c. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.seguenti casi:

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Samples: www.aslnuoro.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione L'Amministrazione comunale, previa instaurazione del contratto a mezzo di comunicazione scrittacontraddittorio con il Concessionario, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artrapporto contrattuale a norma dell'art. 1456 176 del Codice Civile, D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: - rifiuto  gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non risulti idoneo a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato le responsabilità gestionali affidate e dall’offerta tecnica presentata in sede il livello di gara - frode nella esecuzione efficacia e di efficienza del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti  mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento l'avvio dell'esecuzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze  interruzione non motivata o autorizzazioni prescritte da norme abbandono della gestione del Teatro;  violazione dell'obbligo di legge speciali permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;  accertate e generali gravi violazioni agli obblighi di cui al presente capitolatoCapitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle  inosservanze delle norme di legge sulla prevenzione degli infortunirelative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;  violazione ripetuta di leggi, inerenti la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi la salute nei luoghi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro disposizioni o di pignoramento regole interne, rivolte a carico dell’impresatutelare la sicurezza dei lavoratori; Il Politecnico  ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di Milano, in qualità due penalità per lo stesso tipo di committente, si riserva la facoltà infrazione;  gravi danni prodotti ai locali o agli arredi di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaproprietà dell'Amministrazione comunale. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oa titolo di risarcimento del danno, in alternativa, l’applicazione fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoprocedere ad un nuovo affidamento. Il Politecnico corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiari non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatototale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto a mezzo i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di contratto o grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali irregolarità tale da compromettere la qualitàesecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la regolarità e la continuità stazione appaltante su proposta del servizio; - reiterate situazioni responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di mancato fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendatermine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per cessione ramo compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di attività oppure nel caso di concordato preventivoricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanoil responsabile dell'esecuzione verifica, in qualità contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di committentedue testimoni, si riserva gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la facoltà di disporre stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatol'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato contratto e dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme nel contratto o nel verbale di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità avvio anticipato del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di MilanoAl verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancato rispetto delle urgenze di intervento in caso di guasto; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Mancata redazione e consegna delle schede nei termini previsti; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub- fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificato.i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentola ditta si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorequest’ultima può assegnare alla ditta, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, diffida ad adempiere entro il un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettosenza che l’inadempimento sia cessato, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattol’Amministrazione contraente ha la facoltà, ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contrattocontratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c., nei nelle seguenti casisituazioni: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - accertata inadempienza accertata rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoropersonale; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in capitolatopartecipazione, cessione anche parziale del contratto; - reiterate e gravi violazioni qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle norme dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziogara di cui alle premesse; - reiterate situazioni perdita, da parte della ditta dei requisiti di mancato rispetto delle modalità partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziomisure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienzanel caso in cui sia emerso che la ditta non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi; - applicazione di penali per un ammontare pari penalità superiori al 10% dell’ammontare dell’affidamento dell’importo del contratto; - violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 11; - mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo dei crediti in violazione delle disposizioni di attività oppure nel caso legge; - casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche; - altri casi previsti dalla normativa vigente. In tutti i casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso fermo restando il diritto al risarcimento del dell’ulteriore danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano Gli effetti della risoluzione non si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento estenderanno alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso di risoluzione si applica quanto previsto nell’art. 108 del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odecreto legislativo 18 aprile 2016, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificaton. 50.

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Samples: www.giustizia.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto , ai sensi e si riserva per gli effetti dell'Art. 1456 c.c. oltreché nelle fattispecie previste nei precedenti articoli anche nell'ipotesi di grave violazione delle norme e degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: - inadempienze agli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione dell'appalto secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il pagamento in tal caso profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del corrispettivo pattuito lavoro che negli interventi previsti; - subappalto di servizi non autorizzato; - violazioni ripetute delle norme di sicurezza e prevenzione; - interruzione non motivata del servizio, anche per un solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutagiorno; - mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex X.Xxx 26 maggio 1997, n. 155; - impiego di personale non dipendente dell'Impresa affidataria. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto e ad incamerare la cauzione versata dall'Impresa affidataria, salva l'azione di risarcimento danni. L'appalto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in intenderà revocato nel caso di risoluzioneavvio di procedure concorsuali nei confronti dell'Impresa affidataria. Anche in tal caso, l'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare la facoltà cauzione versata, salvo l'azione di interpellare il secondo classificatorisarcimento danni.

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Samples: trasparenza.comune.frosinone.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo La Committente avrà il diritto di comunicazione scrittarisolvere l’Ordine di acquisto e/o il Contratto, inoltrata a mezzo PECsenza pagare al Fornitore alcuna penalità, nel caso in cui faranno fede esclusivamente la data il Fornitore risulti inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni generali di acquisto e/o speciali di cui all’Ordine e ora tale inadempienza non è sanata nel termine di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 30 giorni dalla data dal ricevimento della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunerelativa contestazione scritta. Nel caso in cui sia rilevata il Fornitore risulti inadempiente a una situazione qualsiasi delle obbligazioni di grave inadempimentocui agli artt. 2, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18 e 20, la Committente si riserva, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro propria discrezione il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattodi: a. risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in qualsiasi momento con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, l’Ordine di acquisto e/o il Contratto cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato danno; b. assegnare al Fornitore un termine di 30 giorni per eliminare gli inadempimenti riscontrati e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento conformarsi alle previsioni delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e Condizioni generali di acquisto, fermo restando che, nel caso in cui al presente capitolato; - esecuzione l’inadempimento persista anche oltre la scadenza del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunipredetto termine, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi Committente potrà risolvere di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme diritto con effetto immediato l’Ordine di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali acquisto e/o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, il Contratto cui si riserva riferisce l’inadempimento. La Committente avrà la facoltà di disporre la risoluzione del contrattorecedere dall’Ordine di acquisto e/o dal Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.con effetto immediato mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore con lettera raccomandata a/r, in caso di inadempimento dell’appaltatore fallimento, concordato o altra procedura concorsuale, di scioglimento o liquidazione della società Fornitrice, ovvero di trasferimento a terzi, anche per via di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattofusione o scissione, salvo del controllo diretto o indiretto del Fornitore, nonché in ogni caso in cui il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaFornitore risultasse insolvente. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in ogni caso di risoluzione, la facoltà Committente avrà diritto al rimborso di interpellare il secondo classificatotutte le spese, incluse quelle derivanti dall’acquisto invoicing indicated the relative Purchase Order and / or Contract. 17. Payment The terms and methods of payment are exclusively those reported within the corresponding Purchase Order. 18. Assignment of the Supplier credits The Supplier shall not under any circumstances assign or transfer to third parties, in whole or in part, credits arising from the Purchase Order. 19.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data Ai sensi e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunic.c., la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso contratto, oltre che al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli specifici del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In Codice, anche nelle seguenti fattispecie: - nel caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ofrode, in alternativaa qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto; - nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio; - nel caso di subappalto non autorizzato; - nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’Art.3 della Legge 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni. - perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; - procedimenti penali a carico dei soggetti apicali dell’Appaltatore dai quali emergano gravi fatti tali da determinare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore In tali ipotesi la Stazione Appaltante dovrà dare comunicazione all’Appaltatore dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il Politecnico mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’ a proporre domanda di Milano può inoltre risolvere risoluzione in via ordinaria. L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti. Entro il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016termine di ulteriori trenta giorni la Stazione Appaltante comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva. L’amministrazione si riserva, in caso di Avvenuta la risoluzione, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. In ogni caso, nell’ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente riferibile ad una Impresa mandante, l’Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l’effetto risolutivo parziale e l’applicazione delle sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del Raggruppamento. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. La Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque la Stazione Appaltante avrà facoltà di interpellare differire il secondo classificatopagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire l’Impresa mandataria qualora ricorrano le condizioni di legge.

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Risoluzione. Ogni Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del contratto procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanotermine, l’amministrazione, qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, contratto nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziodell’appalto; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoappaltato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, infortuni e la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoanche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del servizioContratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario; Il Politecnico • inottemperanza agli obblighi di Milanotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, in qualità n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di committentedecadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per le motivazioni sopra riportate, in caso l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotutti i danni, salvo in ogni caso diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente comportano la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.): • ritardo nell’esecuzione delle attività ricomprese nell’appalto di oltre 30 gg. rispetto ai termini previsti dall’art. 9. Tempistica; • esito negativo della verifica di conformità. XXXXX ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocaincamerare definitivamente la cauzione, decadenzae/o, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali fatta salva la penale di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme , applicare una penale equivalente, nonché di legge sulla prevenzione degli infortuniprocedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi qualora: • in caso di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato cessazione dell’attività oppure in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; Il Politecnico • si manifesti qualunque altra forma di Milanoincapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; • fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in qualità cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di committente, si riserva partecipazione alla gara; • l’aggiudicatario ceda il contratto; • l’aggiudicatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell’ARPAT. XXXXX ha altresì la facoltà di disporre risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la risoluzione cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contrattoFornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere ai sensi degli entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: • l’aggiudicatario procuri un ritardo nell’assistenza (art. 1453 5) che si protragga di oltre 15 giorni; • l’aggiudicatario procuri un mancato aggiornamento normativo oltre i 15 giorni dall’entrata in vigore della norma; • l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; • l’aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; • l’aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e 1454 per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; • l’aggiudicatario sospenda l’esecuzione del C.C.contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; • l’aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da XXXXX; • l’aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; • l’aggiudicatario non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni ad ARPAT; • qualora le transazioni relative al presente appalto, in caso qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti pagamento di cui all’art. 80 del D. Lgs3 della L. 136/2010. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di integrità inadempimento, superino il Politecnico 10% dell’importo di Milano aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaex art. 1456 C.C.ed addebitare i costi per l’espletamento di una nuova gara all’aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento per una delle su indicate cause l’ARPAT metterà a carico dell’aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione definitiva ove richiesta oa titolo di penale, in alternativasarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, l’applicazione di una diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’ARPAT per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale in misura non inferiore al 10 dell’aggiudicatario per cento il fatto che ha determinato la risoluzione. L’aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzioneimpossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, la facoltà di interpellare il secondo classificato1256, 1463 cod. civ).

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione assunti con la stipula del contratto a mezzo singolo Contratto di comunicazione scrittaServizio, inoltrata a mezzo PECl’Ente Procedente, in cui faranno fede esclusivamente anche sulla base di una relazione fornita dalle Amministrazioni ha la data e ora facoltà di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata comunicare al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreFornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattoadempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.ccod. Il Politecnico di Milano civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Ente Procedente ha inoltre la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi di: • applicazione di penali da parte dell’Ente Porcedente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Servizio, ovvero • negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione • in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali. L’Ente Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contrattodi diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. La risoluzione di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato anche un solo contratto di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio servizio determina la risoluzione anche della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte convenzione/patto di accreditamento. Salvo non sia disposto diversamente da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuniparte dell’Ente Procedente, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di lavoroServizio; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore la Convenzione, tuttavia, continuerà a 10 giorni rispetto al termine indicato regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggedata precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere fatta salva la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà legittimazione di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoanch’essi.

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Samples: Contratto Di Servizio, L’ente Procedente, Anche Sulla Base Di Una Relazione Fornita Dalle Amministrazioni Ha

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs. 50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di gara ritardo superiore ai 15 giorni solari per la scadenza del termine approvazione data evento - frode nella esecuzione Frode nell’esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatocontratto e dalla legislazione vigente; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs. 50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs. 50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse all’avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservarisoluzione di cui ai punti precedenti, in caso di risoluzione, la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente, all’immediata consegna, nello stato in cui si trovano, degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Responsabile dell'esecuzione Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del contratto a mezzo di comunicazione scrittadanno, inoltrata a mezzo PECla Committente potrà, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanoprevia dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione risolvere di diritto del contrattoil Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei nelle seguenti casiipotesi: - rifiuto frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a garantire uno giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziolegge da parte dell’Appaltatore; - stato mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattocasi di forza maggiore; - revocaaccertamento, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione successivamente alla stipula del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche della sussistenza di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso dei motivi di perdita dei requisiti esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di integrità il Politecnico un importo complessivo di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso penalità applicate pari al 10% del corrispettivo pattuito contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con riferimento alle la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni già eseguite contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti dell’utilità ricevutasecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. In caso Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della cauzione definitiva risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove richiesta onecessario, ad escutere la cauzione. Resta, in alternativaogni caso, l’applicazione fermo il diritto della Committente di una penale applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in misura danno delle attività contrattuali non inferiore al 10 per cento del valore eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaL’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in caso tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di risoluzionemezzi, la facoltà di interpellare il secondo classificatomateriali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quale Sub Responsabile Del Trattamento Dei Dati

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel nel caso in cui sia rilevata una situazione l’ammontare complessivo delle penali superi l’ammontare del 10% dell’importo complessi- vo del Contratto, ovvero nel caso di grave inadempimentogravi inadempienze agli obblighi contrat- tuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Ente avrà facoltà di incamerare la garanzia di cui al precedente art. 12, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezionediritto al risarcimento all’eventuale mag- giore danno. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, In ogni caso si procederà alla risoluzione conviene che l’Ente potrà risolvere di diritto del contratto, il presente Con- tratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione dell’appalto o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziogenerale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento dell’appalto; - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di cui all’art. 80 legge nei confronti del D. Lgs. pro- prio personale; - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il ter- mine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; - subappalto non autorizzato; - sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche ammini- strazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; - gravi violazioni della legge 6/11/2012 n. 50/2016 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio- ne; - violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento del personale delle pubbliche amministrazioni, per quanto applicabile, e alle norme in materia di anticorruzione; - nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto dall’art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoprestazio- nale.

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Samples: Contratto Per L’acquisizione Servizi Complementari Al Contratto

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 del contratto a mezzo di comunicazione scrittaD.Lgs. 50/2016, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano sta- zione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’artdell’articolo 1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa con riserva di risarcimento del danno, qua- lora i lavori non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffida- ta per scritto ai sensi dell’articolo 1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda nel termine assegnato a sanare le inadempienze con- trattuali. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il con- tratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civilec.c., a tutto rischio e danno dell’impresa, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella a) non si dia inizio alla erogazione dei lavori nonostante accordi intercorsi con il Direttore dei lavori; b) mancata esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocac) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi con- trattuali; d) perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti; e) sospensione o interruzione dei lavori da parte dell’impresa per motivi non dipendenti da cau- se di forza maggiore; f) grave inadempimento contributivo e/o retributivo nei confronti del proprio personale; g) per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, decadenzain un tempo ragionevole, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali provvedere alla loro eliminazione. Inoltre in caso di cui al presente capitolato; - esecuzione frode, ces- sione del servizio con personale contratto, subappalto non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, regolamento il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all’impresa il risarci- mento dei danni subiti. La risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa che, ricevutala, deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. L’impresa non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità prestazioni ad altra impresa e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la deve rispondere dei danni derivanti alla stazione appaltante dalla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: casalp.portaleamministrazionetrasparente.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto 1. L’ARDISS, oltre a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunequanto previsto dall'art. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 1453 c.c. Il Politecnico per i casi di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento inadempimento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e si riserva per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Gestore, salvo in ogni caso il pagamento diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Gestore: - violi in tal caso maniera grave e ripetuta le norme igienico-sanitarie;----------------------- - somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta;------------------------------------- - causi danni da intossicazione alimentare dovuti a dolo o colpa grave;-------------- - interrompa il servizio fuori dai casi ammessi dal capitolato tecnico per causa a sé imputabile; - ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;--------------------------- - violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 servizio oggetto dell’appalto; - produca danni ad impianti ed attrezzature dell’ARDISS o ai locali ovvero utilizzi i locali per cento del valore del un uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzionedolo o colpa grave; - incorra nell’ipotesi di grave recidiva nelle inadempienze di cui all’articolo 15, comma 4, del presente contratto; - incorra nell’applicazione di penali oltre la facoltà misura massima stabilita all’articolo 16, comma 4, del presente contratto; - non provveda, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a reintegrare la garanzia per l’importo escusso dall’ARDISS;--------------------------------------- - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Gestore di interpellare il secondo classificatoun provvedimento interdittivo antimafia;------------- - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al Gestore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.

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Samples: Contratto

Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario assunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dal Responsabile dell'esecuzione Comm ittente per l’adempimento a seguito di appo- sita diffida scritta e comunque non inferiore a 15 giorni, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto Contratto, incamerando la cauzione, ove prevista e non ancora restituita, oppure appli- cando una penale equivalente, o di procedere all'esecuzione in danno, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento delleventuale maggior da nno. In caso di risoluzione, allorquando i lavori vengano portati a mezzo di comunicazione termine dal Committente, sono a carico dell’Appaltatore i maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto. In particolare, fermo restando l’onere della diffida scritta, inoltrata il Committente ha diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto qualora: ▪ sussista un ritardo superiore a mezzo PEC60 giorni dalla data contrattualmente prevista per il raggiungimento del TU dei lavori; ▪ il Committente ravvisi con ragionevole evidenza durante l’esecuzione delle attività previste nel Contratto che l’Appaltatore non possa raggiung ere il TU alla data contrattualmente stabilita e si profili la sussistenza di quanto indicato al punto precedente. In tal caso, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione previa richiesta scritta del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’AffidatarioCommittente, l’Appaltatore deve: ◦ quantificare l’ammontare massimo del ritardo; ◦ presentare entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico richiesta scritta del Committente un Piano di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso recupero in cui sia rilevata una situazione pianifica e produce quan to necessario (piani di grave inadempimentointervento, ecc.) per ri- condurre il Politecnico ritardo massimo rispetto alle date dei TU contrattualmente previste a meno di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine 60 giorni. A partire dall’eventuale comunicazione di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno recesso o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, l’Appaltatore deve fornire la facoltà ragionevole assistenza richiesta dal Committente per iscritt o e a fronte di interpellare un compenso preventivamente concordato tra le Parti, affinché le attività continuino senza interruzioni e ne sia facilitato il secondo classificatotrasferimento al C mmittente o a chi sia stato designato dal C ommittente. 28.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornit Ra, Servizi E Lavori Cgf‐proc‐01 Rev. Agosto 2015 Indice1. Validità Dei Termini Delle Condizioni Generali Di Fornitura, Servizi E Lavori 32. Ordine Di Precedenza 33. Ordine D’acquisto 3 3.1. Emissione 3 3.2. Modifiche D’ordine 34. Definizioni 35. Programma Cronologico 4 5.1.

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECPEC , diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • verificarsi per tre volte e adempimenti previsti senza adeguate motivazioni, nell’arco di un periodo temporale annuale, di ritardo nella consegna del materiale librario ordinato, qualora il ritardo si protragga per oltre 15 (quindici) giorni a partire dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoconcesso per la normale evasione degli ordini; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattodell’ impresa. Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il servizio ad altro gestore, a mezzo spese di comunicazione scrittaquello inadempiente, inoltrata a mezzo PECtrattenendo la cauzione definitiva quale penale, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora fatto salvo il risarcimento di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoulteriori danni, il Politecnico rimborso di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro eventuali spese ed il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, minor guadagno derivante ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileI POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL dall’inadempimento de quo, nei seguenti casi: - rifiuto violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede seguito di gara - frode nella esecuzione del serviziotre diffide formali consecutive da parte dei I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del contrattoconcessionario del servizio affidato; - revocaricorso al sub-appalto o cessione del contratto da parte del gestore, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatoin mancanza dei requisiti previsti dalla legge; - esecuzione fallimento del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatogestore; - inadempienza accertata alle norme cambio di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto destinazione d’uso dei contratti collettivi locali senza l’autorizzazione di lavoroI POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatomancato pagamento di due rate mensili della quota fissa del canone o mancato pagamento della quota percentuale del canone entro le scadenze contrattualmente previste; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita venir meno dei requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di cui all’art. 80 alimenti e bevande e/o dei requisiti per la sottoscrizione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto. Il Politecnico contratto si intenderà risolto “ipso jure”, a solo giudizio di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL con le modalità previste dall’art.108 semplice comunicazione scritta via pec, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del D.Lgs.50/2016gestore. L’amministrazione si riserva, In tal caso I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL valuteranno se procedere all’affidamento al concorrente posto nella posizione successiva in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatograduatoria.

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Samples: www.ipomeriggi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre L’Ente avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilesenza obbligo di messa in mora o di altra formalità, per fatto o causa dell’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penalità e delle ammende, nei seguenti casicasi di: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato • ritardo superiore a 10 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell’assunzione dell’appalto, rispetto al termine indicato in capitolatonel contratto d’appalto. • inosservanza divieto di subappalto; - reiterate • cessione totale o parziale dell’appalto; • gravi e gravi ripetute violazioni delle norme misure di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziosicurezza; - reiterate situazioni di • frode; • mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto nel presente capitolato speciale; • mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle modalità operazioni costituisce causa di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo ; • violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento materia di tutela dei lavoratori; • perdita del danno. È espressamente inteso che in caso possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia; • la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti s.m.i., autocertificati in sede di integrità il Politecnico presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva; • mancata comunicazione di Milano si riserva la facoltà fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di risolvere il contratto cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e si riserva il pagamento s.m.i., autocertificati in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite sede di presentazione dell’offerta e nei limiti dell’utilità ricevuta. comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva; In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza della fornitura effettuata ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, l’Amministrazione procederà a diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida, nonché l’avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodanno dell’Appaltatore.

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Samples: www.enpaia.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel rispetto di quanto revisto dall’articolo 31 del Capitolato.---------------- In tutti gli altri casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione procede alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandoli un termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati. Il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione ai sensi degli articoli 1453 e si riserva il pagamento in tal caso 1454 del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutacodice civile. In caso ---- Nei casi di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della per inadempimento dell'Associazione affidataria nulla sarà dovuta alla stessa. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti del Concessionario o sulla cauzione definitiva ove richiesta osopra richiamata. --- Qualora il Concessionario ometta di eseguire, in alternativaanche parzialmente, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento le prestazioni oggetto del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e presente atto con le modalità ed entro i termini previsti ed il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, il Comune stesso procede d'ufficio a sanare le inadempienze contestate ordinando ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune, anche mediante escussione totale o parziale della cauzione presentata.------------- Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'articolo 176, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti”. La concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall’art.108 dall'articolo 176, comma 1, del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.citato Xxxxxx dei contratti.- -

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Samples: Convenzione

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data i motivi individuati ai commi 1 e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi 2 dell’art. 1454 c.c108 del D.Lgs. Il Politecnico n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno contratto o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali grave irregolarità tale da compromettere la qualitàesecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la regolarità e la continuità stazione appaltante su proposta del servizio; - reiterate situazioni responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di mancato fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendatermine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per cessione ramo compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di attività oppure nel caso di concordato preventivoricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanoil responsabile dell’esecuzione verifica, in qualità contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di committentedue testimoni, si riserva gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la facoltà di disporre stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatol'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Cliente ha inoltre facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileex art.1456 c.c., nei previa dichiarazione da comunicarsi a ESCo con raccomandata A/R scritta, per i seguenti casimotivi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione • Interruzione del servizio con personale protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche non regolarmente assunto consecutivi nell’arco dell’intera durata contrattuale, o contrattualizzato3 giorni consecutivi; - • Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico; • Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoromaestranze; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi • Gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, contrattuali che compromettano la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni • Mancata realizzazione delle opere entro l’inizio della seconda stagione di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione riscaldamento successiva alla stipula del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del dannoassenza di comprovati ritardi derivanti da impedimenti di natura giuridica o amministrativa. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la XXXx ha facoltà di risolvere di diritto il contratto contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Cliente con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi: • Dichiarazioni false o mendaci sui consumi storici di combustibile, di cui all’Allegato 8 – Dichiarazione dei consumi storici per riscaldamento e si riserva il acqua calda sanitaria” e all’Allegato 9 – “Dichiarazione dei consumi storici di energia elettrica”; • Mancato pagamento in tal caso del alle rispettive scadenze di due fatture consecutive; • Alterazione, modifiche, manomissioni delle apparecchiature di misura e di regolazione installate presso l’impianto; • Cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti vandalici e/o dolosi, eventi fortuiti e/o accidentali, calamità naturali, guerre sommosse o scioperi, contingentamento dei combustibili o interruzione dei trasporti). • A seguito di un andamento anomalo ed ingiustificato dei consumi comprovato da una Relazione tecnica effettuata da una società terza, nominata congiuntamente o disgiuntamente da entrambi le parti. Ad eccezione della risoluzione per cause di forza maggiore, ESCo avrà diritto ad un corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore pari al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto corrispettivo previsto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorecesso.

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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico Con Garanzia Di Risultato E Finanziamento Tramite Terzi

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - • uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché • sospensione del rispetto dei contratti collettivi di lavoroservizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione del contratto, dell’Azienda, per cessione di ramo di attività oppure nel caso di attività; • concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’ impresa; Il Politecnico di MilanoOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committenteil Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto1463 c.c.). Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 000xxx c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. . L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire alla Convenzione “Reti locali 5” o ad altre convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi e dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e smi: • mancato rispetto delle disposizioni relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010; • violazione delle norme in materia di cessione del contratto e di subappalto; • cessazione delle attività, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, stati di morato- ria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento disposti a mezzo carico della aggiudicataria; • violazione delle norme del D.Lgs. n.159/2011 s.m.i.; • quando nel corso dell’esecuzione del servizio, dopo tre formali richiami, la ditta non ri- spetti le prescrizioni fornite dall’Azienda, e le inadempienze ripetute nel tempo e contestate ai sensi di comunicazione scritta, inoltrata quanto indicato al punto precedente fossero tali da non ottenere il servizio ri - chiesto; La risoluzione si verificherà di diritto a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni decorrere dalla data di ricevimento, da parte della suddetta ditta, della comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico con la quale l’A.R.N.A.S. formalizzerà di Milanoavvalersi della clausola risolutiva espressa. L'Amministrazione ha altresì facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, previa diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione15 giorni, qualora: • si verifichino gravi e ripetute inadempienze che non consentano il rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione dell’inventario e per la certificazione del bilancio; • l'esecuzione del servizio non sia stata effettuata con le modalità e nei termini previsti; • la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza; • la ditta aggiudicataria non impieghi personale con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti anche in materia di contrattazione collettiva; • la ditta aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stessa. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione • Rimane in ogni caso la facoltà dell’A.R.N.A.S. di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà riservarsi di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio contratto qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo massimo della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato penale superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendadell’importo contrattuale. Per quelle infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di l’A.R.N.A.S.potrà procedere alla risoluzione del contratto si procederà all’incameramento con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito con raccomandata A/R indirizzata alla aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. • In tutte le ipotesi indicate l’A.R.N.A.S.incamererà l’intero importo della cauzione definitiva ove richiesta ocauzione, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 fatto salvo il risarcimento per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatomaggior danno subito.

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Samples: www.arnascivico.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Qualora il servizio divenisse insoddisfacente, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni, le Amministrazioni comunali si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno alla Ditta Aggiudicataria, comunicando a mezzo quest’ultima le ragioni tramite Raccomandata A/R e senza ulteriori formalità. In tal caso, le Amministrazioni comunali incamera la cauzione, con salvezza del risarcimento di comunicazione scrittatutti i danni subiti e subendi. Le parti convengono che, inoltrata oltre a mezzo PECquanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in cui faranno fede esclusivamente costituiscono motivo per la data e ora di trasmissione risoluzione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave contratto per inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileC.C., nei le seguenti casifattispecie: - rifiuto mancata assunzione del servizio alla data stabilita _ inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato; _ apertura di una procedura di fallimento a garantire uno carico dell’Azienda Appaltatrice; _ messa in liquidazione o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede altri casi di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di cessione dell’attività ad altri _inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali relative al personale dipendente e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto mancata applicazione dei contratti collettivi di lavorocollettivi; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere _ ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la qualità, la regolarità e la continuità prosecuzione dell’affidamento compreso quanto previsto all'art. 6 del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artCapitolato speciale. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte delle Amministrazioni comunali con Raccomandata A/R, con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatosubendi.

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Samples: www.comune.volterra.pi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - in caso di ritardo superiore ai 5 giorni solari; - In caso di 3 ritardi nell’arco di 30 giorni; - 3 contestazioni formali per grave inadempienza - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara diffida formale da parte del Politecnico; - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di MilanoAl verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Struttura può richiedere la risoluzione dell’accordo contrattuale in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima di tre mesi, né essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di mancato rispetto delle disposizioni del contratto presente accordo contrattuale e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a mezzo di comunicazione scrittacontestare per iscritto le inadempienze stesse, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione con fissazione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettofissato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano l’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contrattol’ accordo contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casicostituiscono causa di risoluzione dell’ accordo contrattuale: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara delle condizioni normative e contrattuali; - frode nella esecuzione interruzione non motivata del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattola stipula dell’accordo contrattuale; - revocacessione dell’accordo contrattuale, decadenzasalvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, annullamento delle eventuali licenze sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o autorizzazioni prescritte da norme applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di legge speciali e generali cui al successivo art. 3, comma 12; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 13; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 16; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente capitolato; - esecuzione articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunierogato fino al giorno della risoluzione, la sicurezza sul lavoro e dedotte le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggespese sostenute, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva riservandosi la facoltà di disporre applicare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti penale di cui all’art. 80 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del D. LgsCodice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. n. 50/2016 L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 cui la stessa incorra a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti determinanti la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: Accordo Contrattuale Per L’attività Di Riabilitazione in Piscina E Prestazioni Percorso 2 DGRT 723/2011 Presso La Struttura Privata Accreditata Vital Center

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattocontratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che il contratto di Accordo Quadro si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Mancata risposta entro i termini previsti a garantire uno 3 richieste di Contratto Attuativo; - 3 ritardi superiori a 3 giorni nell’avvio di interventi “urgenti”; - 3 ritardi nel termine dei servizi superiori al 50% del tempo richiesto nei singoli appalti specifici; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio del DEC, eseguiti a regola d’arte; - Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; - frode Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto. - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza accertata Gravi o ripetute inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato contratto e dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatonel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio dei singoli contratti attuativi; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico - Mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla Committente anche a seguito di Milanorichiamo formale; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Grave danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; In attuazione del DEC95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., qualsiasi momento in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento decisione da parte del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto e si riserva il potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoeseguite. Il Politecnico di Milano può potrà inoltre risolvere il procedere a risoluzione del contratto nei in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si riservatrovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di risoluzioneesito positivo dell’informativa antimafia richiesta, la facoltà fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di interpellare Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il secondo classificatoregolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per Servizi Di Manutenzione Del Verde E Giardinaggio Politecnico Di Milano

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora l’ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro dell’Amministrazone all’Affidatario. Entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso . Decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanol’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni scelte ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano l’Amministrazione invierà all’appaltatore, a mezzo PECdi raccomandata a/r, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L’Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle delle norme di legge sulla su prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - − sospensione del servizio senza giustificato motivo; − ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore superiori a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di per fallimento, di per stato di moratoria e di per conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanodell’ impresa. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committentel’Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art1463). 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodefinitiva.

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Samples: web.units.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal L’Azienda sanitaria si riserva di risolvere la convenzione con effetti nei confronti del Tesoriere / Xxxxxxxx contestato, ai sensi dell’art. 1456 e ss. del cod. civ., qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all’aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penalità. Si applica l’art.108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECprocedimento aziendale, in cui faranno fede esclusivamente coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale da presentare a ESTAR. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, la data e ora di trasmissione convenzione cesserà la sua efficacia, ai sensi dell’art. 1453 del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanocod.civ., qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici 15 giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, decorso inutilmente il quale la convenzione si procederà alla risoluzione intende risolta di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilediritto, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede caso di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato cessazione dell’attività oppure in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato / Xxxxxxxx, o prosegua la propria attività sotto la direzione di moratoria e un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di conseguenti atti incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del servizio; • ritiro/decadenza dell’autorizzazione a svolgere l’attività, ai sensi del D.Lgs. 385/93; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Tesoriere / Cassiere, ivi compresa la violazione di sequestro diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Tesoriere / Cassiere nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del servizio; • il Tesoriere / Cassiere ceda il contratto; • il Tesoriere / Cassiere subappalti il contratto; • in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. ESTAR, o l’Azienda sanitaria nei limiti delle autorizzazioni di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanocui alla convenzione, in qualità di committente, si riserva hanno altresì la facoltà di disporre risolvere la risoluzione Convenzione ai sensi dell’art. 1454 del contrattocod. civ., previa diffida scritta ad adempiere ai sensi degli art. 1453 entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale la convenzione si intende risolta di diritto, qualora: • il Tesoriere / Cassiere non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nella Convenzione; • il Tesoriere / Xxxxxxxx non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni della convenzione; • il Tesoriere / Xxxxxxxx non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; • il Tesoriere / Xxxxxxxx non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio nei termini prescritti; • il Tesoriere / Cassiere si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo per mancato rispetto degli obblighi previsti dal e delle condizioni previste nella convenzione, dopo l’applicazione delle penalità; • il Tesoriere / Xxxxxxxx sospenda l’esecuzione del servizio per motivi imputabili al Tesoriere / Cassiere medesimo; • il Tesoriere / Cassiere rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ESTAR e/o dall’Azienda sanitaria. • il Tesoriere / Xxxxxxxx non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente contrattocapitolato e della convenzione in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del servizio; • si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso l’Azienda sanitaria ha la piena facoltà di considerare la convenzione risolta di diritto per colpa del Tesoriere / Cassiere); • si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione della convenzione quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, salvo in ogni caso il risarcimento violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti servizio, frode o altro; • si verifichi la fattispecie di cui all’art. 80 6, comma 8, del D. LgsDPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. DPR 207/2011; In caso di risoluzione della Convenzione per una delle su indicate cause ESTAR si riserva di richiedere il risarcimento del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta omaggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto al Tesoriere / Cassiere inadempiente. L’esecuzione in alternativa, l’applicazione di una danno non esime il Tesoriere / Cassiere dalla responsabilità civile e penale in misura non inferiore al 10 cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti che hanno motivato la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: Convenzione

Risoluzione. Ogni Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e/o compenso per l'impresa, nel caso di: sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione nei confronti della P.A. • reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti del contratto a mezzo personale dipendente e di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, tutti i soggetti coinvolti nell'affidamento; • in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Comune l'affidatario non dia sicuro affidamento nella erogazione dei servizi. • eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; • inadempimento obblighi di tracciabilità finanziaria; • cessione del contratto; • sub appalto non conforme a quanto previsto dall’art. 26 • per mancata presentazione delle garanzie di cui sia rilevata una situazione all’ art. 20 La facoltà di grave inadempimentorisoluzione ipso jure è esercitata dal Comune previa contestazione del fatto e richiesta di controdeduzioni da riscontrare nel termine assegnato. Qualora entro detto termine le controdeduzioni non pervengano o non siano ritenute accoglibili, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, Comune provvederà a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattodichiarare con proprio atto, ai sensi dell’artdell'art. 1454 1456, comma 2, c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artsenza che l’affidatario abbia nulla a pretendere. 1453 La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e 1454 del C.C.non esimono l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il Comune è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Il Comune potrà recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, per motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 6 mesi ovvero con decorrenza anche immediata per motivi di ordine pubblico. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento calamità naturali e utilizzare l’impianto per necessità del dannocaso. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva Con la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare l'appalto a terzi in danno all’affidatario collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria, approvata con formale provvedimento di aggiudicazione della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoprocedura.

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Samples: trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata l’impresa affidataria rifiuti di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violi in modo grave l’adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, l’Amministrazione potrà risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, ponendo le maggiori spese a carico della stessa, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’impresa, nel caso dovessero verificarsi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa affidataria nonostante diffide formali dell’Amministrazione; - mancata erogazione di un servizio qualitativamente apprezzabile o incapacità nell’utilizzare in maniera efficace la banca dati provinciale SINTESI, - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall’impresa di uno o più servizi affidati; - effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti; - fallimento dell'Affidatario; - violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Responsabile dell’Ufficio Disabili: tra esse vanno annoverate anche l’insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Affidatario per un reato contro la Pubblica Amministrazione. Qualora si verifichi una situazione delle cause di grave inadempimentorisoluzione previste al comma precedente l’Amministrazione, il Politecnico prima di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre esercitare la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artprovvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all’affidatario di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni oggetto degli addebiti contestati. 1456 Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto. La risoluzione del Codice Civilecontratto sarà disposta dall’Amministrazione mediante apposito provvedimento. Nel caso di risoluzione del contratto, nei seguenti casil’Amministrazione: - rifiuto si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e al rimborso delle eventuali spese sostenute a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziocausa della risoluzione stessa; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti incamererà la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell’azione per l'esercizio della propria impresa il risarcimento dei maggiori danni e lo svolgimento del contrattoper il rimborso delle maggiori spese; - revocapotrà avvalersi di altro operatore fintanto che non sarà possibile provvedere in altro modo. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’affidatario, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali non potranno essere intesi come rinuncia dell’Amministrazione ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artarticolo. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di A seguito della risoluzione del contratto si procederà all’incameramento l’affidatario avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all’effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli servizi resi sino al momento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatofatta salva l’applicazione delle penali e l’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione committente.

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Samples: www.provincia.mantova.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni gravi inadempienze relative all’igiene dei locali e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoalla salubrità degli alimenti; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadel impresa; Il Politecnico di MilanoOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. L’Affidatario può chiedere la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oin caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento secondo le disposizioni del valore del contrattoCodice Civile (art. 1463 c.c.). Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei casi e con contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le modalità previste dall’art.108 dichiarazioni di cui all’Allegato 1 del D.Lgs.50/2016Disciplinare di gara – Dichiarazione requisiti generali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzionetal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: www.polimi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Struttura può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima di tre mesi, né essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di mancato rispetto delle disposizioni del contratto presente accordo contrattuale e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a mezzo di comunicazione scrittacontestare per iscritto le inadempienze stesse, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione con fissazione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettofissato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano l’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contrattol’ accordo contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casicostituiscono causa di risoluzione dell’ accordo contrattuale: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara delle condizioni normative e contrattuali; - frode nella esecuzione interruzione non motivata del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattola stipula dell’accordo contrattuale; - revocacessione dell’accordo contrattuale, decadenzasalvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, annullamento delle eventuali licenze sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o autorizzazioni prescritte da norme applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di legge speciali e generali cui al successivo art. 3, comma 12; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 13; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 16; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente capitolato; - esecuzione articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunierogato fino al giorno della risoluzione, la sicurezza sul lavoro e dedotte le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggespese sostenute, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva riservandosi la facoltà di disporre applicare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti penale di cui all’art. 80 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del D. LgsCodice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. n. 50/2016 L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 cui la stessa incorra a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti determinanti la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl 11 Empoli E Istituto Di Radiologia Ed Ecografia Mostardini SRL Per L’attivita’ Ambulatoriale Di Specialistica Diagnostica E Strumentale – Periodo 1.1.2015 – 31.12.2017

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire all'Appaltatore venga meno uno o più servizi dei requisiti generali e speciali previsti dal presente Capitolato bando e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committentedalla vigente normativa, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione avvalersi delle seguenti cause risolutive anche ai sensi dell'Art.1456 c.c.: ⬧ nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate; ⬧ nel caso previsto dal Cap. 20 del presente CSA; ⬧ nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artcosì come indicato al Cap. 1453 e 1454 2 del C.C., in presente C.S.A.; ⬧ nel caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattodi natura contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio; ⬧ nel caso di perdita dei requisiti subappalto non autorizzato; ⬧ nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui all’artne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. 80 del D. LgsIl mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne' a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di integrità contraddittorio personale fra le parti. Entro il Politecnico termine di Milano ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva. Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. In ogni caso, nell'ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente riferibile ad una Impresa mandante, l'Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di risolvere il contratto autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l'effetto risolutivo parziale e l'applicazione delle sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del Raggruppamento. L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in tal caso base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, operare la facoltà di interpellare il secondo classificatocompensazione tra i due importi.

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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Quinquennale Di Manutenzione Del Patrimonio Verde Comunale. Cig.5237361704

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Fatto salvo quanto previsto dall’art.1456 del Codice Civile, sono causa di risoluzione espressa del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data i motivi individuati ai commi 1 e ora di trasmissione 2 dell’art. 108 del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoD.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione, qualora l’Aggiudicatario reiteratamente non riceva giustificazioni oppureesegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattopotrà risolvere, ai sensi dell’artdi legge, il contratto per inadempimento. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contrattoContratto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice CivileC.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’Aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno − interruzione, abbandono o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziomancata effettuazione continuativa della prestazione senza giustificato motivo; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione − ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali per un ammontare pari complessivamente superiori al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendanetto contrattuale, per cessione ramo come disciplinato al precedente articolo 15; − mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa; − cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto; − frode o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di e delle prestazioni contrattuali; − fallimento o procedura concorsuale dell’Aggiudicatario; − perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; − per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della prestazione. Nei casi di risoluzione l’Amministrazione procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici. In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti 50/2016. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di integrità il Politecnico di Milano si riserva liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le attività ad altra impresa, salva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso cui all’art. 110 comma 1 del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaD.lgs. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o50/2016, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoi soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’appalto.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e si riserva costituzione in mora della controparte, a mezzo lettera pec e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni. Il direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il pagamento in tal caso cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite procedimento. Acquisite e nei limiti dell’utilità ricevutavalutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento ai sensi dell’articolo 108 del Codice. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ove di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideuissoria assicurativa/bancaria emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta oscritta, in alternativacon rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, l’applicazione ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattocui all’art.1957 Codice Civile. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in In caso di risoluzioneescussione totale o parziale della garanzia, la facoltà Contraente ha l’obbligo di interpellare reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il secondo classificatotermine di 15 giorni. Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Struttura può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclsioni di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del contratto servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a mezzo di comunicazione scrittacontestare per iscritto le inadempienze stesse, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione con fissazione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettofissato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano l’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contrattola convenzione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casicostituiscono causa di risoluzione della convenzione: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara delle condizioni normative e contrattuali; - frode nella esecuzione interruzione non motivata del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti perdita dei requisiti previsti per l'esercizio la stipula della propria impresa e lo svolgimento del contrattoconvenzione; - revocacessione della convenzione, decadenzasalvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, annullamento delle eventuali licenze sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o autorizzazioni prescritte da norme applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di legge speciali cui al successivo art. 3, comma 9; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 10; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 17; tale violazione sarà motivo e generali di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente capitolato; - esecuzione articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunierogato fino al giorno della risoluzione, la sicurezza sul lavoro e dedotte le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggespese sostenute, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva riservandosi la facoltà di disporre applicare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti penale di cui all’art. 80 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del D. LgsCodice Etico che abbia provocato una lesione alla immagine ed onorabilità dell’Azienda. n. 50/2016 L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 cui la stessa incorra a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti determinanti la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl 11 Empoli E Istituto Di Ricerche Cliniche Ecomedica

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di Ferma restando qualunque disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, il/i Sottoscrittore[i] potrà/potranno risolvere il presente Contratto, con una semplice comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECall'Emittente, in qualsiasi momento prima del pagamento dei proventi netti della sottoscrizione dei Titoli, (i) qualora una delle condizioni sospensive di cui faranno fede esclusivamente all'Articolo 6 del presente Contratto non sia stata soddisfatta alla o prima della Data di Regolamento e indipendentemente dal fatto che il mancato soddisfacimento di una condizione sospensiva sia, o non sia, sotto il controllo dell'Emittente o possa essere sotto il controllo dell'Emittente oppure (ii) qualora l'Emittente non adempia a uno qualunque dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, oppure (iii) qualora ritenga/ritengano, previa consultazione con l'Emittente, se fattibile tenuto conto delle circostanze, che la situazione finanziaria, politica o economica nazionale o internazionale, ovvero il regolamento del controllo dei cambi, abbiano subito un cambiamento tale da pregiudicare, o che sia suscettibile di pregiudicare, sostanzialmente l'emissione dei Titoli o la loro negoziazione sul mercato secondario. Non appena sia stata data tale comunicazione, le parti del presente Contratto saranno sollevate da tutti gli obblighi rispettivi loro spettanti in forza del presente Contratto (eccettuate eventuali responsabilità originate ai sensi degli Articoli 3, 4 e 5(B) e salvo quanto altrimenti specificamente previsto ed esclusa qualunque responsabilità emersa prima della o in relazione a tale risoluzione). [[Il/Ogni] Sottoscrittore può, fatte salve le disposizioni degli Articoli L. 511-33 e L. 511-34 del Codice Monetario e Finanziario francese, a seconda del caso, comunicare a qualunque fornitore nazionale o internazionale di servizi di codifica da esso incaricato di fornire servizi di codifica e identificazione in relazione ai Titoli e/o all'Emittente le seguenti informazioni necessarie a tale fornitore di servizi: - la denominazione della società dell'Emittente (e del garante, se del caso), - il paese di registrazione dell'Emittente, - la data di regolamento dei Titoli e ora le eventuali modifiche alle Condizioni, - il formato dei Titoli dell'operazione, - il nome del(degli) arranger e/o dell'/degli agente(i) collocatore(i), - altre informazioni sull'Emittente (data di trasmissione costituzione, tipo di società secondo l'INSEE [Istituto nazionale francese di statistica e studi economici], settore di attività, fatturato e profilo di credito), - l'importo e la valuta, - la data di scadenza, - il tasso d’interesse, - lo status, - le principali condizioni legali, - nonché qualunque altra informazione concordata tra il Sottoscrittore in questione e l'Emittente.]] 15 15 Nell'ambito del Politecnico lavoro del Charter, i partecipanti al mercato Euro PP hanno sottolineato l'esigenza di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario organizzare un certo grado di trasparenza delle operazioni Euro PP. Oltre a evitare le comunicazioni casuali osservabili su alcuni mercati dei collocamenti privati, la trasparenza favorisce il mercato e offre riferimenti per la strutturazione e la determinazione dei prezzi di nuove operazioni e facilita anche la vigilanza da parte delle autorità di stabilità finanziaria. In ogni caso, un Emittente può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso - in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio funzione della propria impresa situazione e lo svolgimento del contratto; dei propri vincoli specifici - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze scegliere di mantenere la riservatezza di tutti o autorizzazioni prescritte alcuni dei termini dell'operazione e di rifiutare questa clausola di comunicazione. Salvo eccezioni (es. la pubblicazione di un comunicato stampa da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuniparte dell'Emittente), la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché comunicazione da parte dell'arranger (o del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure Sottoscrittore principale nel caso di concordato preventivoEuro PP senza un arranger, oppure dell'Emittente stesso) delle informazioni autorizzate non deve avvenire prima della data di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoregolamento Euro PP.

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Samples: Contratto Di Sottoscrizione

Risoluzione. Ogni Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del contratto procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanotermine, la Stazione Appaltante, qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, contratto nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione dell’appalto;  mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;  manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - stato  l’importo complessivo delle penali superi il 10% del valore della fornitura totale;  mancata visita in cantiere per più di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattocinque volte complessive; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, infortuni e la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10  interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 45 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoanche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appalto;  cessione del servizioContratto, al di fuori delle ipotesi previste; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione  utilizzo del serviziopersonale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario; Il Politecnico  inottemperanza agli obblighi di Milanotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, in qualità di committenten. 136;  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si riserva verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la facoltà di disporre la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per le motivazioni sopra riportate, in caso l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotutti i danni, salvo in ogni caso diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a mezzo regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di comunicazione scrittafuori dei precedenti casi, inoltrata l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a mezzo PECdieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in cui faranno fede esclusivamente la data contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con ’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ora di trasmissione ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanoprocedimento. Sulla base del processo verbale, qualora non riceva giustificazioni oppurel'inadempimento permanga, ricevutelela stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, non le ritenga validel'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’artfatto salvo quanto disposto dall'art. 1454 c.c108, comma 8, del D.Lgs. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratton. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei le seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.fattispecie:

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del assunti con il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso che si protragga oltre il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevuteletermine, non le ritenga valideinferiore a 15 (quindici) giorni, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreche verrà assegnato, a mezzo PECP.E.C. dall' Amministrazione per porre fine all'inadempimento, diffida ad adempiere quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC nei seguenti casi: • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto; • mancata reintegrazione della garanzia di esecuzione, eventualmente escussa in tutto o in parte, entro il termine di quindici 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettodal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; • mancata copertura assicurativa per rischio resposabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al successivo articolo 29 "Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile"; • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattoautore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico del precedente articolo 18 "Brevetti industriali e diritti d'autore"; • in caso di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento concorrenza delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare importo pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda(dieci percento) del corrispettivo totale, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria secondo quanto stabilito al precedente articolo 17 "Inadempimenti e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresapenalità"; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche violazione dei doveri di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotrasparenza, salvo di cui al successivo art. 31 "Trasparenza"; • in ogni altro caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso derivante da disposizioni di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatolegge.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario assunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dal Responsabile dell'esecuzione Committente per l’adempimento a seguito di apposita diffida scritta e comunque non inferiore a 15 giorni, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto Contratto, incamerando la cauzione, ove prevista e non ancora restituita, oppure applicando una penale equivalente, o di procedere all'esecuzione in danno, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione, allorquando i lavori vengano portati a mezzo di comunicazione termine dal Committente, sono a carico dell’Appaltatore i maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto. In particolare, fermo restando l’onere della diffida scritta, inoltrata il Committente ha diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto qualora: ▪ sussista un ritardo superiore a mezzo PEC60 giorni dalla data contrattualmente prevista per il raggiungimento del TU dei lavori; ▪ il Committente ravvisi con ragionevole evidenza durante l’esecuzione delle attività previste nel Contratto che l’Appaltatore non possa raggiungere il TU alla data contrattualmente stabilita e si profili la sussistenza di quanto indicato al punto precedente. In tal caso, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione previa richiesta scritta del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’AffidatarioCommittente, l’Appaltatore deve: ◦ quantificare l’ammontare massimo del ritardo; ◦ presentare entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico richiesta scritta del Committente un Piano di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso recupero in cui sia rilevata una situazione pianifica e produce quanto necessario (piani di grave inadempimentointervento, ecc.) per ricondurre il Politecnico ritardo massimo rispetto alle date dei TU contrattualmente previste a meno di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine 60 giorni. A partire dall’eventuale comunicazione di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno recesso o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, l’Appaltatore deve fornire la facoltà ragionevole assistenza richiesta dal Committente per iscritto e a fronte di interpellare un compenso preventivamente concordato tra le Parti, affinché le attività continuino senza interruzioni e ne sia facilitato il secondo classificatotrasferimento al Committente o a chi sia stato designato dal Committente. 28.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura, Servizi E Lavori CGF Proc 01 Rev. 2020 Indice

Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di comunicazione scrittalettera raccomandata a.r. dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, inoltrata a mezzo PECquest’ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la cauzione, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ove essa non sia stata ancora restituita, o di trasmissione applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso Fornitore per il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunerisarcimento dell’ulteriore danno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoIn ogni caso, si procederà alla risoluzione conviene che l’Amministrazione potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: - rifiuto • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a garantire uno o più servizi previsti dal perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca• mancata reintegrazione della garanzia di esecuzione, decadenzaeventualmente escussa in tutto o in parte, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da norme di legge speciali e generali parte dell’Amministrazione; • mancata copertura assicurativa per rischio responsabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al presente capitolatosuccessivo articolo 29 “Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile”; - esecuzione • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprecedente articolo 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - inadempienza accertata alle norme • in caso di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie concorrenza delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare importo pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda(dieci percento) del corrispettivo totale, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria secondo quanto stabilito al precedente articolo 17 “Inadempimenti e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresapenalità”; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche violazione dei doveri di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotrasparenza, salvo di cui al successivo art. 30 “Trasparenza”; • in ogni altro caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso derivante da disposizioni di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatolegge.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Trasmissione, Elaborazione E Diffusione Del Segnale Audio Video Originato Dagli Ippodromi Italiani Ed Esteri Cig 3914058ed3. Tra A.s.s.i. Agenzia Per Lo Sviluppo Del Settore Ippico – Agenzia Di Diritto Pubblico – Attualmente in Gestione Temporanea – Sotto La Direzione Del Ministero Delle Politiche Agricole, Alimentari E Forestali a Seguito Della Sua Soppressione Ad Opera Della Legge N. 135/2012 Che Ha Convertito, Con Modificazioni, Il d.l. N. 97/2012, Avente Sede Legale E Domiciliata Ai Fini Del Presente Atto in Roma, via Cristoforo Colombo N. 283/A, in Persona Del Dirigente Delegato Francesco Ruffo Scaletta (Nel Seguito Per Brevità Anche “a.s.s.i.” O “Amministrazione”) Giusti Poteri Allo Stesso Conferiti Dal Decreto Del Ministro Delle Politiche Agricole, Alimentari E Forestali N. 15760 Del 17 Agosto 2012 E Da Determinazione N. 274 Del 5 Dicembre 2012

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi La presente convenzione può essere risolta da ambo le parti per gravi inadempienze contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione da contestare per iscritto con lettera Raccomandata R.R. e/o per l’avvio del contratto a mezzo servizio da parte dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Asolano - ASPA Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di comunicazione scrittaCeresara Per l’Associazione “La Sorgente” IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO relazione sulla valutazione del rischio biologicocorrelato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 Rev. 2 del 20/08/2020 In ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19”, inoltrata a mezzo PECla Direzione comunale rende noto che tutti gli automezzi impiegati per il trasporto di persone sono sottoposti alle procedure di pulizia e sanificazione previste dalle norme per il trasporto e la logistica. Tali norme prevedono: - una capienza massima di due persone all’interno dell’auto, in cui faranno fede esclusivamente mantenendo la data e ora distanza di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariosicurezza (il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore destro) e, se possibile, tenendo aperto il finestrino; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso - il suddetto termine il Politecnico di Milanolavaggio corretto delle mani dopo aver guidato ed essere stati dentro un autoveicolo, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentosenza toccarsi mai gli occhi, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato naso e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziola bocca; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo l’utilizzo obbligatorio delle mascherine se si è insieme a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattopersone che non convivono nella stessa abitazione o che hanno sintomi respiratori; - revocache i gestori assicurino la pulizia dei veicoli prima e dopo il trasporto di ogni utente utilizzando prodotti disinfettanti riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità per le superfici toccate più di frequente (es. volante, decadenzaleva del cambio, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatodisplay, manopole, pulsanti, ecc.); - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto il controllo frequente dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità filtri dell’aria condizionata e la continuità del servizio; - reiterate situazioni sanificazione di mancato rispetto delle modalità bocchette e tubi di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoimmissione d’aria nell’abitacolo.

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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Ceresara E L’associazione La Sorgente Di Ceresara

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artrapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 1453 In tema di risoluzione del contratto si richiama e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del dannosi applica l'art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere la Lettera Contratto con l’affidatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il rapporto contrattuale, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: obblighi e condizioni contrattuali; possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Documento; n. X/1751 del 17 giugno 2019; dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente. La risoluzione della lettera Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dai patti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’affidatario in forma scritta l’intenzione di integrità valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c. Nei casi summenzionati il Politecnico di Milano si riserva Responsabile del Procedimento, su iniziativa del DEC, nominato dall’Agenzia, formulerà la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ocontestazione degli addebiti all'affidatario, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura assegnando un termine non inferiore al 10 a quindici giorni per cento la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del valore Responsabile del Procedimento, di concerto con il DEC, dichiara risolto il contratto. Il Politecnico Nei casi sopra previsti, l’affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di Milano può inoltre risolvere penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti e indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.

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Samples: Patto Di Integrita’ in Materia Di Contratti Pubblici Della Regione Lombardia E Degli Enti Del Sistema Regionale Di Cui All’all. A1 Alla l.r. 27 Dicembre 2006

Risoluzione. Ogni inadempienza In caso di gravi inadempimenti, da parte del Fornitore, agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario e alle condizioni previsti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto presente Capitolato, dalla lettera di invito e dal Contratto, l’Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’uopo, al Fornitore, un termine non inferiore a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida. L’Amministrazione potrà risolvere il contratto, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ossequio all’articolo 1456 c.c.: ⬝ dopo tre contestazioni di trasmissione del Politecnico inadempimento contrattuale, ovvero a seguito di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariouna violazione grave; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel ⬝ nel caso in cui sia rilevata il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dal Fornitore arrechi danni agli utenti del servizio; - in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; - nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una situazione sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 19; - nell’eventualità in cui il Fornitore non rispetti gli orari di erogazione del servizio ovvero non fornisca le prestazioni richieste dall’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “caratteristiche del servizio”; - nel caso di grave inadempimentodanno arrecato all’immagine dell’Amministrazione; - qualora il Fornitore non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 9 e, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorelimitatamente alla cauzione definitiva, a mezzo PEC, diffida ad adempiere quanto disposto dal disciplinare; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di quindici 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti lavorativi dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio ricevimento della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte relativa richiesta da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaparte dell’Amministrazione. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oper i motivi in precedenza indicati, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore spetta al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi Fornitore alcun indennizzo e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la l’Amministrazione avrà facoltà di interpellare incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il secondo classificatorisarcimento del maggior danno.

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Samples: www.mef.gov.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, le risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Agenzia, l’Azienda avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a mezzo titolo di comunicazione scrittapenale per l’inadempimento, inoltrata a mezzo PEC, salvo in cui faranno fede esclusivamente ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. L’Azienda si riserva la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre ) notificati per iscritto della seguente tipologia: - per mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati; - omessa sostituzione del Codice Civileprestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato ove espressamente richiesto; - ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato. L’Azienda inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno □.sopravvenuto stato fallimentare (o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede altra procedura concorsuale); □.subappalto o cessione di gara - frode nella esecuzione contratto; □.perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca□.negligenza, decadenza, annullamento delle eventuali licenze dolo e/o autorizzazioni prescritte inadempimento da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, parte dell’Agenzia che renda impossibile la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità prestazione del servizio; - reiterate situazioni □.ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’Agenzia per motivi non dipendenti da causa di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaforza maggiore. In caso di risoluzione del contratto si l’Azienda procederà all’incameramento all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odefinitiva, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi fatti salvi i danni e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatospese.

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Samples: www.aslsanluri.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data codice civile (art. 1453 e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuness. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno .) o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole altre disposizioni contrattuali, tali da compromettere la qualitàe salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, GS RAIL si riserva la facoltà di disporre dichiarare la risoluzione di tutto o parte del contrattopresente Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti per gli effetti di cui all’art. 80 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi: - violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti della IF e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; - gravi violazioni di legge; - mancato pagamento da parte della IF di almeno 2 ratei trimestrali di corrispettivo anche non consecutivi; - subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del D. Lgspresente Contratto; - mutamento d’uso dello Spazio/degli Spazi; - violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23 e 24 del presente Contratto; - cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa ferroviaria; - sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico della IF, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.23l/2001 e s.m.i. n. 50/2016 In tutti i casi di risoluzione l’IF dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, liberi da persone e nei casi previsti dai patti cose, lo Spazio/gli Spazi oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di integrità il Politecnico GS RAIL di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutavolersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatopresente Contratto.

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Samples: Contratto Per La Messa in Disponibilità Di Spazi Funzionali All’installazione Di Emettitrici Automatiche Di Bigliettazione Ferroviaria

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del contratto a mezzo di comunicazione scrittaD.Lgs. n. 50/2016 e s.m., inoltrata a mezzo PECl’Azienda USL della Romagna può risolvere, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Capitolato lettera; - qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e dall’offerta tecnica presentata previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - in sede caso di gara violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - frode per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; - frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione del serviziodegli obblighi e condizioni contrattuali; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato cessazione dell'attività oppure in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell'aggiudicatario; Il Politecnico di Milano, - qualora il fornitore ceda in qualità di committente, subappalto le forniture senza la preventiva approvazione; - qualora durante l’esecuzione del contratto si riserva la facoltà di disporre la risoluzione verifichino uno o più episodi definibili “incidente” o “mancato incidente” attribuibili a difettosa produzione del contrattobene consegnato oppure qualora da parte dei Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero della Salute, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 valutazione da parte dell’Azienda della gravità dell’incidente o mancato incidente e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal dei danni o possibili danni conseguenti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; - per qualsiasi altra causa prevista nel presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaDocumento. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente e di applicare, altresì, la penale prevista al precedente articolo. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con comunicazione via PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura questo non inferiore al 10 per cento del valore del contrattosia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, la facoltà . Analoga procedura verrà seguita nel caso di interpellare il secondo classificatodisdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione. Ogni inadempienza agli L’inosservanza degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione concernenti il personale e indicati all’art. 4 determina l’immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, a mezzo tutto rischio e danno dell’assuntrice con riserva altresì di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanorisarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non riceva giustificazioni oppurevenga effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, ricevutelediffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non le ritenga valideprovveda, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici tre giorni dalla ricezionerelativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoIn particolare, si procederà alla il Comune di Cormano può richiedere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del servizioCodice civile; - stato per motivi di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattopubblico interesse; - revocain caso di frode, decadenzagrave negligenza o contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali - in caso di cessione dell’azienda, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunicessazione dell’attività, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., - in caso di inadempimento dell’appaltatore anche cessione del contratto; - nei casi di uno solo morte dell’aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell’aggiudicazione; - nel caso in cui nell’esecuzione del servizio non vengono rispettate le modalità operative previste dal Capitolato Tecnico; - in caso di violazione degli obblighi previsti dal nel presente contrattoCapitolato speciale. Xxx l’Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, salvo in ogni caso dovrà contestare per iscritto alla controparte, fermo restando il risarcimento del dannotermine di 10 giorni per le contro-deduzioni. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’artDecorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ocauzione, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere salvo il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorisarcimento dei maggiori danni.

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Samples: www.comune.cormano.mi.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ferme restando le disposizioni in materia di risoluzione contenute nel presente Contratto e fatte salve le disposizioni inderogabili legge che non sono modificabili contrattualmente, il Cliente non è autorizzato a recedere da un Servizio Modulare prima dello scadere del contratto a mezzo Periodo di comunicazione scrittavalidità del Servizio in Abbonamento. Dell può cancellare un Servizio Modulare in qualunque momento durante il Periodo di validità del Servizio in Abbonamento, inoltrata a mezzo PECper qualunque delle seguenti ragioni: • nel caso il Cliente non provveda al pagamento del prezzo totale del Servizio o dei Servizi Modulari in conformità ai termini indicati in fattura; • nel caso il Cliente e/o l‟Utente Finale MSR rifiuti di collaborare con l'analista di supporto o con il tecnico operante on-site; o • qualora il Cliente non si attenga all‟osservanza di tutti i termini e condizioni stipulati nel presente Contratto. • Nel caso di violazione da parte dell‟Utente Finale MSR dei termini del Contratto di Licenza per il Rivenditore di Servizi Modulari e della Politica di Utilizzo Accettabile. Qualora Dell cancelli un Servizio Modulare, in cui faranno fede esclusivamente invierà al Cliente e all‟Utente Finale MSR un avviso scritto di cancellazione all'indirizzo indicato nella fattura del Cliente. Detto avviso riporterà il motivo della cancellazione e la data e ora di trasmissione del Politecnico decorrenza della medesima, che non potrà avere luogo prima di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 dieci (10) giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico in cui Dell notifica l'avviso di Milanocancellazione al Cliente e all‟Utente Finale MSR, qualora a meno che la legge applicabile non riceva giustificazioni oppure, ricevutelestabilisca disposizioni inderogabili di diverso tenore in materia di recesso, non le ritenga validemodificabili contrattualmente. NEL CASO DI CANCELLAZIONE DI QUESTO SERVIZIO MODULARE DA PARTE DI DELL,AI SENSI DEL PRESENTE PARAGRAFO 5, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoIL CLIENTE O L‟UTENTE FINALE MSR NON AVRÀ DIRITTO AD OTTENERE ALCUN RIMBORSO DEI CANONI CORRISPOSTI O DOVUTI A DELL.

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Samples: Contratto Per Channel Partner Dell

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del contratto a mezzo Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di trasmissione risoluzione per inadempienza degli ETS il Comune di Sacile liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedanno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner; - interruzione non motivata delle attività; - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Progetto esecutivo - quando gli ETS partner si rendano colpevoli di frode; - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative; La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di per accertata inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali degli obblighi di cui al presente capitolato“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Sacile; - esecuzione per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Sacile e dalla Cabina di Regia del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprogetto. - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, cancellazione dell’ETS partner dall'Albo delle associazioni di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro volontariato o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del contratto, previa diffida ad adempiere Terzo Settore ai sensi degli artdel D. Lgs. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in 117/2017 o comunque nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artpartecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione. 80 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Comune di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oSacile, in alternativaforma di comunicazione a mezzo PEC, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatovolersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

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Samples: Convenzione Tra

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Se le prestazioni dedotte in contratto non saranno adempiute nel rispetto del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentomedesimo, il Politecnico Comune avrà la facoltà di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere fissare un termine entro il quale l’esecutore dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta; in caso di mancato rispetto del termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoassegnato, il contratto si procederà alla risoluzione intenderà risolto di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto., salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso E' causa di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabile al seguente link e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000- codicecomportamento.pdf. Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della cauzione definitiva ove richiesta opubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Per accettazione mediante apposizione di firma digitale (se disponibile): Vicenza, data della firma per l’associazione Cuori in alternativaArya La copia della presente lettera-contratto che viene sottoscritta dalle parti, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi del commercio, dovrà essere restituita, firmata digitalmente (se disponibile; altrimenti “per cento del valore esteso”) dal legale rappresentante della ditta/società, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali integrante il perfezionamento del contratto. Il Politecnico Si rammenta inoltre che per l’assolvimento dell’imposta di Milano può inoltre risolvere bollo di € 16,00, si dovrà trascrivere sul presente contratto il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario o con apposizione di specifica marca sul presente contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016prima della firma digitale. L’amministrazione si riservaIn alternativa il Comune di Vicenza, in caso accordo con la Regione Veneto ed il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sviluppato il relativo sistema di risoluzione, incasso per i pagamenti in forma digitale nel proprio sito istituzionale attraverso la facoltà piattaforma PagoPa – MyPay che è accessibile mediante il collegamento di interpellare il secondo classificatoseguito riportato: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx (voce “contratti”).

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Samples: www.comune.vicenza.it

Risoluzione. Ogni inadempienza agli Troveranno applicazione gli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a mezzo norma dell’art. 1456 del C.C. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di comunicazione scrittavolersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: - subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, inoltrata a mezzo PECeventualmente escussa, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti consecutivi dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti nel caso in cui vengano applicate penali per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento un valore superiore al 10% del valore del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei casi previsti dai patti documenti di integrità il Politecnico cui alla presente procedura; - per fallimento del soggetto selezionato; - mancato rispetto del divieto di Milano cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165; - violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; - mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata In caso di risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si riserva impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutarecupero dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta orivarrà sulla garanzia definitiva, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere fatti salvi il contratto nei casi risarcimento dei danni e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodelle spese a favore dell’Amministrazione e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del contratto a mezzo di comunicazione scrittaD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario l’Azienda Sanitaria contraente può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno − qualora per due eventi consecutivi, vengano contestate all’aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penali; − qualora si verifichino le condizioni previste al paragrafo “Penali” del presente documento; − violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; − acquisizione di nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o più servizi previsti dal parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata sulla base del Capitolato Tecnico e quindi delle valutazioni precedentemente assunte; − qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato documento; − qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; − inosservanza delle norme in materia di lavoro e dall’offerta tecnica presentata previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; − in sede caso di gara - frode violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. − per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; − frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione del serviziodegli obblighi e condizioni contrattuali; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato − cessazione dell'attività oppure in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell'aggiudicatario; Il Politecnico di Milano, − qualora il fornitore ceda in qualità di committente, si riserva subappalto le forniture senza la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., preventiva approvazione; − nel caso in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso cui l’aggiudicatario non superi positivamente il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento collaudo definitivo; − mancata reintegrazione della cauzione definitiva ove richiesta o, eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; − mancata stipula di xxxxxxx assicurativa in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 ordine alle coperture assicurative richieste; − per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoqualsiasi altra causa prevista nel presente Documento e/o suoi allegati.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoesecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato o nel presente contratto o di prestazione del servizio insufficiente, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procederà a fissare all’aggiudicatario un termine per le controdeduzioni e per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, il contratto deve intendersi automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni - mancato rispetto del termine previsto per la consegna dell’allestimento completo e funzionante; - frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali - violazione dell’obbligo di riservatezza; - cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto; - sospensione nell’erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, nei seguenti casi: - rifiuto con effetto immediato a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede seguito della comunicazione dell’Amministrazione di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato volersi avvalere della clausola risolutiva. Trovano applicazione le cause di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali risoluzione di cui al presente capitolato; - esecuzione all’articolo 108, commi 1 e 2, del servizio D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con personale non regolarmente assunto funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di legge cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. L’accertata e grave violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 (che si estende ai collaboratori della società aggiudicataria sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi base di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre quanto previsto nell’art. 6) comporterà la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del presente contratto si procederà all’incameramento sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il compenso dovuto in misura proporzionale per le prestazioni effettivamente rese, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione definitiva ove richiesta oprestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, in alternativasenza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, l’applicazione di sarà applicata una penale in misura non inferiore di equivalente importo, che sarà comunicata all’aggiudicatario con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorisarcimento dell’ulteriore danno.

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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà L’ASP potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 e per gli effetti dell’art.1456 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilemediante dichiarazione stragiudiziale in- timata alla Società a mezzo P.E.C., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioreiterazione grave delle inadempienze; - stato quando le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti cui al contratto oggetto del presente appalto non siano effettuate nel ri- spetto delle norme relative alla tracciabilità del flussi finanziari; - nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali comminate nel corso dello svolgimento dell’appalto superi il 10% dell’importo contrattuale; - per l'esercizio mancata reintegrazione della propria impresa e lo svolgimento cauzione definitiva, eventual- mente escussa, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla richiesta dell’ASP; - in caso di cessione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e per gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al paga- mento delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. Il contratto cesserà la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; sua efficacia nei seguenti casi: - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività cessazione dell’attività oppure nel in caso di concordato preventivopreventivo senza continuità aziendale, di fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadello appaltatore, o che lo stesso prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fi- duciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; Il Politecnico - allorché si manifesti qualunque altra forma di Milanoincapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - ricorso al subappalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risul- tino positivi; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell’appaltatore. L’ASP ha, in qualità di committentealtresì, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere, decorso inutilmente il termi- ne di 15 giorni, qualora la Società: - non esegua il servizio contrattualizzato in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ASP di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattualistiche compro- mettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e si riserva il pagamento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; - sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stessa o rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall’ASP; Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L’esecuzione in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite danno non esime la Società dalla responsabilità civile e nei limiti dell’utilità ricevutapenale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso Nei casi di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento per frode, grave negligenza e ina- dempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sotto- scritte, cessazione di attività; ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell’ASP; mancata reintegrazione della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore a seguito dei prelevamenti operati dall’ASP per fatti connessi con l'esecu- zione del contratto; qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso i- nadempimento venga reiterato più volte l’ASP ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del valore servizio, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Il Politecnico L'affi- damento a terzi viene notificato alla Società inadempiente con lettera rac- comandata con ricevuta di Milano può inoltre risolvere il ritorno, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadem- piente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASP rispetto a quelle previste dal contratto nei casi e risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incame- rata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto al- l'impresa, disposto con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016provvedimento dell'organo competente. L’amministrazione si riserva, in Nel caso di risoluzioneminore spesa, la facoltà di interpellare il secondo classificato.nulla compete alla Società inadempiente. ART. 11 -

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