SCHEMA ACCORDO QUADRO
SCHEMA ACCORDO QUADRO
con 5 operatori economici per l’esecuzione del servizio di conduzione, ma- nutenzione e gestione della contabilizzazione del calore sugli impianti cen- tralizzati a gas metano, installati negli edifici posti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti, in gestione Casalp – durata 30 mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione del servizio– Finanziamento: fondi bilancio Casalp.
Con la presente scrittura privata in modalità elettronica da valere ad ogni ef- fetto di legge, in data
TRA
LA SOCIETA’ “CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.” con sede in Livor-
no, Viale I. Nievo n. 57/61 codice fiscale 01461610493, con capitale sociale di € 6.000.000,00 interamente versato, legalmente rappresentata ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazio- ne n. 4 del 06/08/2019, dall’Arch. XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a
il (C.F. ), domicilia-
to per la carica in Livorno presso la sede legale della Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
E
L’IMPRESA con sede in
, codice fiscale legalmente rappresentata dal Sig. nato a , il
(C.F. ), nella sua qualità di legale rappresentante ed eletti- vamente domiciliato per gli effetti del presente contratto presso gli Uffici Comu- nali – Xxxxxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx, ai sensi del Capitolato Generale di Appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP. (DPR 145/2000 e s.m.i.).
PREMESSO
– ATER in dipendenza di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n. 77 del 3 Novembre 1998: “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche, nonché in dipendenza delle deliberazioni n. 109 del 26 giugno 2003 e n. 20 del 18 febbraio 2004 del Consiglio Regionale della Toscana, delle deliberazioni della Giunta Regiona- le Toscana n. 1094 del 27 ottobre 2003 (revocata con successiva delibera- zione n. 1401 del 29 dicembre 2003) e 226 del 15/3/2004;
- che con atto in data 19 Marzo 2004 ricevuto dal notaio Cocchini – di Livor- no è stata costituita tra tutti i Comuni della Provincia di Livorno la società “CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A” con sede in Livorno Viale Xxxxxxxx Xxxxx n. 57/61 la quale ha acquisito personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Livorno a partire dal primo aprile 2004;
- che in data 28/12/2015, Casa Livorno e Provincia S.p.a. ed il LODE livornese hanno siglato il contratto di servizio per la gestione delle attività di E.R.P. e per l’effettuazione di eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione urbanisti- ca, commissionati dai Comuni facenti parte del LODE;
- che con Decisione n.
/AA del
/ /2022, è stata tra l’altro, disposta l’indi-
zione dell’esperimento della gara di appalto mediante procedura aperta, ai sen- si dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto suddetto, per la stipula di un accor- do quadro, ai sensi dell’art. 54 del decreto suddetto, con n. 5 operatori econo- mici per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione del-
la contabilizzazione del calore sugli impianti centralizzati a gas metano, installati negli edifici posti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti, in gestione Casalp – du- rata 30 mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione del servizio;
- che con bando di gara del / /2022 – trasmesso alla G.U.U.E. in pari data e
pubblicato oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data /
/2022 al n. V Serie Speciale, nell’Albo Pretorio dei Comuni della provincia
di Livorno, nel sito istituzionale della Società, nonché per estratto su due quotidia- ni a maggior diffusione locale e due a maggior diffusione nazionale, sul sito dell’Osservatorio Regionale e sulla Piattaforma START – è stata indetta per il
giorno / /2022 la procedura aperta suddetta;
- che nei tempi e nei modi indicati nel bando di gara e relativo disciplinare, n.
operatori economici hanno presentato offerta e ne sono stati ammessi n. ,
come risulta dalla Decisione n.
/AA in data
/ /2022;
- che la gara è stata espletata con il criterio dell’offerta economicamente più van- taggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- che la proposta di aggiudicazione è stata fatta a favore dei primi n. 5 operatori economici e precisamente:
1° AGGIUDICATARIO – ribasso del
Importo totale €
di cui €
per costo della sicurezza;
2° AGGIUDICATARIO – ribasso del
Importo totale €
di cui €
per costo della sicurezza;
3° AGGIUDICATARIO – ribasso del
Importo totale € di cui € per costo della sicurezza;
4° AGGIUDICATARIO – ribasso del
Importo totale € di cui € per costo della sicurezza;
5° AGGIUDICATARIO – ribasso del
Importo totale €
di cui €
per costo della sicurezza;
- che con Decisione n.
/AA del
/ /2022, la stazione appaltante ha ap-
provato la proposta di aggiudicazione formulata in data / /2022;
- che con Decisione n.
/AA del
/ /2022, previa verifica del possesso
dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione è divenuta efficace.
TUTTO CIO' PREMESSO:
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) - OGGETTO E CONTENUTO DELL’APPALTO
1. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche minime degli interventi e dei prezzi che saranno praticati ed applicati, nei rapporti tra stazione appal- tante ed il fornitore, in occasione dello svolgimento del servizio delle attività di tipo ordinario (conferito con la sottoscrizione del verbale di consegna, per le attività di cui agli articoli 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.4 del CSA) e dell’esecuzio- ne dei lavori relativi alle attività di tipo straordinario (articolo 2.2.3 del CSA) conferite con singoli incarichi di lavoro, attuativi dell’Accordo stesso, ed im- pegna il fornitore a sottoscrivere con la stazione appaltante uno o più inca- richi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. Gli eventuali contratti/affidamenti attuativi hanno come finalità quella di con- sentire l’esecuzione del conduzione, manutenzione e gestione della contabi- lizzazione del calore sugli impianti centralizzati a gas metano, installati negli edifici posti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti, in gestione Casalp. Le spe- cifiche tecniche relative allo svolgimento del servizio sono indicate nel capitola-
to speciale di appalto. Le specifiche tecniche di ciascun intervento attuativo dell’Accordo saranno indicate di volta in volta dal Direttore dei Lavori.
3. Il Fornitore a sua volta si impegna a svolgere il servizio per le attività di tipo ordinario e ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti ri- sultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con orga- nizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio.
4. Gli affidamenti attuativi del presente Accordo non prevederanno ulteriori confronti concorrenziali, ma saranno affidati direttamente secondo le modalità dettagliate nel disciplinare di gara e nel CSA ai quali integralmente ci si richiama.
5. La stipula del presente Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso la stazione appaltante. La decisione della stazione appaltante di addivenire o meno all’affidamento di incarichi attuativi dell’Accordo, sarà di carattere discrezionale ed eventualmente verrà adottata sulla base di insindacabile valutazione dei propri fabbisogni. Il Fornitore non potrà preten- dere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di incarichi attuativi.
6. Parimenti, il presente Accordo non costituisce né rappresenta l’attribuzione del servizio, per la parte relativa alle attività di tipo ordinario e dei lavori per la parte relativa alle attività di tipo straordinario, in via di esclusiva in favore del Fornitore. Anche nel corso della validità dell’Accordo stesso, la stazione appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all’affi- damento di parte delle prestazioni del presente Accordo, anche in favore di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
L’impresa con sede in , quale aggiudicata- ria dell’appalto, con il presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad ese-
guire ed a far eseguire le opere indicate nelle premesse e specificate nel “Ca- pitolato Speciale di Appalto redatto da Casalp (richiamato nel Disciplinare di gara e facente parte integrante del presente accordo, approvato e sottoscritto dalle parti) impegnandosi alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le di- sposizioni in essi contenuti.
Formano pure parte integrante del presente accordo, per quanto non vengano materialmente allegati, l’Offerta tecnica presentata dall’impresa aggiu- dicataria, in conformità della quale il servizio dovrà essere svolto, l’Elenco Prez- zi Unitari per opere di Manutenzione Ordinaria redatto ed adottato da Casalp (valido dal 01/05/2021), il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici ap- provato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, il D. Lgs. 50/2016, il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e il D.L. 77/2021 con- vertito in Legge n. 108/2021, come se fossero qui integralmente trascritti.
Le disposizioni di cui al Regolamento contenente il Capitolato Generale d’appalto sopracitato, si sostituiscono in diritto alle eventuali clausole difformi del presente atto. ART. 2) – VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO PER
IL SINGOLO OPERATORE
Il valore massimo stimato delle prestazioni, comprensivi degli oneri per la sicurezza, che potrà essere affidato all’operatore firmatario del presente
accordo quadro,
graduato, è di €
(Euro
) oltre IVA. L’importo è indicato in xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx solo fine di determinare il massimo spendibile nell’arco di durata dell’Accordo, ma è suscettibile di modifiche in relazione alle effettive esigenze della stazione appaltante e disponibilità economiche, con la precisazione che agli effettivi impegni finanziari e contabili si provve-
derà ogniqualvolta si ricorrerà in concreto all’affidamento dei singoli incarichi attuativi. La stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità né al- cun obbligo sulle quantità relative alle prestazioni richieste al Fornitore. Le eventuali variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione saranno disciplina- te secondo quanto previsto dalla L. 25/2022 (c.d. "Decreto Sostegni-ter).
ART. 3) - CAUZIONE
L’Operatore economico, a garanzia degli obblighi nascenti con il presente contratto ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante
presentazione di polizza fidejussoria n. emessa in data /
/2022 dalla Compagnia , a ,
per l'importo di €
(Euro
) calcolata ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, allegata in originale agli atti della So- cietà Appaltante.
ART. 4) – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI/SERVIZI
Il presente Accordo ha la durata di 30 mesi (a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio) o comunque sarà da ritenersi il termine scaduto al raggiungimento di incarichi di lavoro attuativi dell’Accordo, per un importo pari all’importo contrattuale.
ART. 5) LIQUIDAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI
Il corrispettivo dell’appalto relativo al servizio di reperibilità, pari a 1/30 dell’importo contrattuale, è liquidato al Fornitore in corso d’opera men- silmente, in funzione degli impianti in esercizio, previa verifica dell’effettiva prestazione svolta e ritenuta idonea per quantità e risultato. Il corrispettivo dell’appalto relativo al servizio di contabilizzazione del calore avverrà me- diante la presentazione della fattura mensile d’importo definito sulla base de-
gli impianti in esercizio e delle letture effettivamente svolte ed accettate del Direttore per l’esecuzione del servizio, nel rigoroso rispetto di quanto riporta- to al paragrafo 2.2.4. del capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso offerto. Il corrispettivo dell’appalto relativo a tutti gli altri tipi di intervento è li- quidato al Fornitore sulla base dei singoli rapporti di lavoro. In seguito alla registrazione di ciascun rapporto di lavoro verrà emessa specifica congruità prezzi necessaria per l’emissione del documento contabile inerente i lavori contabilizzati da trasmettere alla Stazione Appaltante. La stazione appaltan- te provvederà al pagamento delle fatture entro i successivi 30 giorni. Le fat- ture relative ai pagamenti in oggetto saranno intestate con le modalità indi- cate da CASALP. La società provvederà al pagamento con i fondi di Bilan- cio. La Stazione appaltante provvederà inoltre ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva del subappal- tatore o cottimista mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). A tal fine l’appaltatore richiede che i pagamenti all’Impre- sa vengano effettuati mediante bonifico emesso a favore della stessa presso la
Banca – Filiale di
– IBAN
, conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., come da dichiarazione agli atti della Società, dalla quale si evincono altresì le generalità e il codice fi- scale delle persone delegate ad operare su di esso. Sempre ai sensi della leg- ge suddetta, così come indicato dall’art. 3, comma 5, si dà atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è derivato dal CIG origina- rio della gara generale dell’Accordo Quadro 935422028B, mentre il CUP è
C79I22000390005.
L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 suddetta e
s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie”.
Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. qualora l’appal- tatore effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello stru- mento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
L’appaltatore si impegna a dare immediatamente comunicazione alla Stazio- ne Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato- re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente accordo è stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal fornitore, pertanto la prestazione si intenderà da non remunerare (o se già remunerata, sarà considerata indebito arricchimento con conseguente richiesta di risarcimento del danno) qualora emerga che l’accordo sia stato sottoscritto a causa delle dichiara- zioni del fornitore che hanno indotto in errore la stazione appaltante.
ART. 6) – MODALITA’ GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Lo svolgimento del servizio ordinario nonchè i lavori straordinari conferiti me- diante i singoli incarichi attuativi, saranno prestati nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato speciale di appalto, dal presente Accordo, delle prescrizioni normative in materia e dell'offerta tecnica presentata. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’effettuazione degli interventi, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del-
la Stazione appaltante e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tem- pi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel pre- sente Accordo, nel Capitolato, negli incarichi attuativi e nei loro eventuali allegati e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo. Le prestazioni con- trattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali nonché nei singoli ordini di lavoro attuativi dell’Accordo.
ART. 7 – STIPULA ED ESECUZIONE DEGLI INCARICHI ATTUATIVI
L’attività di tipo ordinario (art. da 5.1 a 5.4 del capitolato speciale di appalto) verrà assegnata mediante sottoscrizione del verbale di consegna.
L’affidamento dei singoli incarichi attuativi al Fornitore, relativamente alle attività di tipo straordinario (art. 6 del capitolato speciale di appalto), avverrà diret- tamente, senza un nuovo confronto competitivo e secondo le modalità esplicate nel capitolato speciale di appalto. I lavori che formano oggetto dell’incarico attuati- vo dell’Accordo saranno individuati in modo specifico in ordini di servizio del Re- sponsabile del procedimento o del Direttore dei lavori mediante apposito atto, co- sì come previsto nel Capitolato speciale di appalto. Il Fornitore si obbliga esplicita- mente:
- a far accedere i dipendenti della Società Appaltante all'uopo incaricati, in qualunque momento al cantiere, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, la Società Appaltante potrà prendere immediato possesso del cantiere e procedere all'inventario della consistenza dello stesso, in- viando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a
mezzo telegramma, con anticipo di almeno 24 ore.
- alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venis- sero eventualmente emanate durante l’esecuzione dei lavori, in materia:
- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;
- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel lavoro oggetto del presente accordo, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute di garanzia, si proce- derà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere cor- risposte in base agli stati di avanzamento dei lavori nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obbli- ghi. Sulle somme eventualmente detratte dall’Amministrazione appaltante, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.
- ad accettare ed a rispettare, per l'intera durata dell'Accordo, il Modello Organiz- zativo Gestionale (MOG) Integrato con le misure di prevenzione della corruzio- ne, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26/04/2022 e pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxx.xx - Società Trasparente - Altri contenu- ti - prevenzione della corruzione;
- ad accettare ed a rispettare, per l’intera durata dell’accordo il Protocollo di legali- tà di cui alla delibera Giunta del Comune di Livorno n. 552 del 22/09/2017.
Ai fini dell'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, si intendono qui riportate le clausole della circola- re 22/06/67 n. 163 del Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale per l'A.N.C. e per i contratti - Divisione XXXII.
ART. 8) – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTI
Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
L’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cotti- mista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contrat- to lo consente. Ci si richiama comunque integralmente a quanto previsto nell’art.
4.6 del Capitolato speciale di appalto.
ART. 9) – RESPONSABILITA’
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appal- tante medesima. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione
e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La stazione appaltante sa- rà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’impresa ap- paltatrice causati da personale dipendente. A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’orario in cui si valute- rà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella sti- ma. Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’impresa. L’impresa è responsabile dell’esatto adempimento dell’Accordo e dei singoli incarichi attuativi e della perfet- ta esecuzione dei lavori connessi, di conseguenza risponde nei confronti della stazione appaltante e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. È fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere la stazione appaltante indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati. ART. 10) – PENALITA’
La stazione appaltante ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione dei la- vori in ogni fase, senza che a seguito di ciò l’impresa possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. Se nel corso dello svolgimento del contratto si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, la stazione appaltante si riserva la fa- coltà di richiedere all’impresa il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile del procedimento. Il mancato rispetto dei termini temporali as- segnati per l’esecuzione di ogni incarico attuativo del presente Accordo, determi- nerà l’applicazione di una penale stabilita nella misura dell’0,5‰ dell’importo del
contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con i limiti previsti dalla normativa vigente, con riferimento all’intero importo attribuito all’impresa nell’ambito del presente Accordo e secondo quanto stabilito nell’art. 5.6 del Capi- tolato speciale di appalto.
ART. 11) - POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, per l’intera durata dei lavo- ri, la polizza assicurativa in corso di validità, così come previsto dall’art. 7.5 del capitolato speciale di appalto, a garanzia di eventuali danni che potessero es- sere arrecati durante lo svolgimento del servizio stesso tenendo indenne la Società appaltante da tutti i rischi di esecuzione.
ART. 12) – RECESSO
Il recesso dal contratto è disciplinato ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. Trattandosi di accordo quadro non spetta all’impresa alcuna som- ma a titolo di mancato guadagno restando a discrezione della stazione ap- paltante decidere o meno in qualsiasi momento di dare esecuzione al con- tratto in base al proprio fabbisogno.
ART. 13) – RISOLUZIONE
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la sta- zione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa con riserva di risarcimento del danno, qua- lora i lavori non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffida- ta per scritto ai sensi dell’articolo 1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda nel termine assegnato a sanare le inadempienze con- trattuali. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il con- tratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., a tutto rischio e danno
dell’impresa, nei seguenti casi: a) non si dia inizio alla erogazione dei lavori nonostante accordi intercorsi con il Direttore dei lavori; b) mancata esecuzione del contratto; c) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi con- trattuali; d) perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti; e) sospensione o interruzione dei lavori da parte dell’impresa per motivi non dipendenti da cau- se di forza maggiore; f) grave inadempimento contributivo e/o retributivo nei confronti del proprio personale; g) per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole, di provvedere alla loro eliminazione. Inoltre in caso di frode, ces- sione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all’impresa il risarci- mento dei danni subiti. La risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa che, ricevutala, deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. L’impresa non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e deve rispondere dei danni derivanti alla stazione appaltante dalla risoluzione del contratto.
ART. 14) – CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 34 del D.M. 19/4/2000 n. 145, è esclusa la competenza arbi- trale. Foro esclusivo competente per eventuali controversie è quello di Livorno. ART. 15) – AGEVOLAZIONI FISCALI
Il servizio di cui sopra, relativamente al presente accordo, gode delle age- volazioni fiscali e tributarie previste dalle vigenti disposizioni di legge sui La- vori Pubblici. Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai
sensi del DPR 634/72 e s.m.i.
ART. 16) - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente accordo, istruttoria pratica, registrazione, bol- li, copie, etc. sono a carico dei Fornitori.
ART. 17) INFORMATIVA DLGS. 196/2003 E ART.13 REGOLAMENTO UE 679/2016
Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e prassi applicativa e Regolamento Ue 679/2016), che i dati forniti dalle imprese appaltatrici sono raccolti, pubblicati e conservati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla stipula e gestione del accordo. Sono garantiti i diritti dei soggetti interessati, in parti- colare secondo quanto sancito dagli artt. 12-23 del Regolamento suddetto, che potranno essere esercitati contattando il titolare del trattamento tramite il referente interno alla mail xxxxxxx@xxxxxx.xx.
L’IMPRESA firmato digitalmente CASALP S.P.A. firmato digitalmente
Il soggetto appaltatore, dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente accordo. In particolare, con riferi- mento all’art. 1341, 1342 c.c., dichiara espressamente di accettare quelle ri- portate ai seguenti articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, L’IMPRESA firmato digitalmente CASALP S.P.A. firmato digitalmente