Risoluzione per giusta causa Clausole campione

Risoluzione per giusta causa a) Motivi per la risoluzione. Entrambe le Parti (“Parte non Inadempiente”) possono terminare questo Contratto se l'altra Parte (“Parte Inadempiente”) (i) diventa insolvente o (ii) viola un obbligo materiale per il quale il Contratto non fornisce un rimedio esclusivo, e non pone rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dalla Parte non Inadempiente, o, se non è possibile porre rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, non intraprende il rimedio della violazione entro trenta (30) giorni o non si adopera diligentemente per porvi rimedio il prima possibile.
Risoluzione per giusta causa. Senza pregiudicare alcun altro diritto o rimedio a sua disposizione, ciascuna Parte può recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta all'altra con dieci (10) giorni lavorativi se:
Risoluzione per giusta causa. La violazione degli obblighi di pagamento o l’uso non autorizzato della tecnologia ADChange o del Servizio sarà considerato una violazione materiale del presente Contratto. ADChange, a sua unica discrezione, può terminare la licenza, l’account o l’utilizzo del Servizio in caso di violazione o comunque non rispetto del presente Contratto. Inoltre, ADChange può recedere a sua unica discrezione da una licenza gratuita in qualsiasi momento. L’utente accetta e riconosce che ADChange non ha l’obbligo di conservare i dati del cliente e può cancellare tali dati dei clienti in caso di violazione del presente Contratto, incluso ma non limitato al mancato pagamento degli importi in sospeso, e tale violazione non sia stato sanata entro 30 giorni dalla notifica tramite il Servizio di tale violazione.
Risoluzione per giusta causa. Se la Banca e il Cliente hanno concordato un termine o una diversa clausola di risoluzione per un particolare tipo di rapporto bancario, tale rapporto può essere risolto senza preavviso solo se vi siano ragionevoli motivi che rendono inaccettabile per il Cliente la sua continuazione, anche dopo aver preso in considerazione le legittime preoccupazioni della Banca Resta impregiudicato il diritto di recesso previsto dalla legge.
Risoluzione per giusta causa. Ciascuna delle parti è legittimata alla risoluzione per giusta causa:
Risoluzione per giusta causa. Se un inadempimento contrattuale non viene sanato entro 30 giorni (o 10 giorni in caso di mancato pagamento o immediatamente in caso di violazione dei termini dei Termini di Terzi in seguito al ricevimento della comunicazione dello stesso), la Parte non inadempiente può recedere dal Contratto previa notifica alla Parte inadempiente. La Parte non inadempiente ha il diritto di esigere dalla Parte inadempiente i ragionevoli costi e spese legali, incluse le spese di riscossione. I risarcimenti di cui al presente Articolo 11.7.2 saranno aggiuntivi e non sostitutivi di tutti i rimedi disponibili di diritto o secondo i principi di equità favore della Parte non inadempiente, nel rispetto dei limiti previsti dal Contratto.
Risoluzione per giusta causa. 18.1 Il contratto tra le Parti può essere risolto per giusta causa, con effetto immediato. Il diritto dell’Acquirente di risoluzione come stabilito nelle sezioni 621 e 649 del Codice Civile tedesco (BGB) resta impregiudicato.
Risoluzione per giusta causa. 11.1 Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile senza l’osservanza di alcun termine di preavviso mediante comunicazione all’altra Parte da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o PEC nei seguenti casi:
Risoluzione per giusta causa. 14.1 L’Affiliante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza la necessità di alcuna pronuncia giurisdizionale e salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni subiti, tramite semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Affiliato con un preavviso di giorni 7 (sette) al verificarsi dei seguenti eventi: - trasferimento della sede specificata nel contratto, senza il consenso dell’Affiliante; - cessione di azienda e/o ramo di azienda che interessi l’attività oggetto del presente contratto, senza il consenso dell’Affiliante; - fusione, trasformazione, cessione o modifica della forma societaria della società affiliante; - fusione, trasformazione, cessione o modifica della forma societaria della società affiliata; - mutamento di uno dei gerenti o principali responsabili della gestione, senza preventiva consultazione dell’Affiliante; - dichiarazione di fallimento dell’Affiliato e/o sussistenza a suo carico di altra procedura concorsuale; - stato d’insolvenza dell’Affiliato identificato da protesti, concordati stragiudiziali o avvio di procedura esecutiva; - morte, scomparsa o sopraggiunta incapacità dell’Affiliato; -cessazione dell’attività commerciale da parte dell’Affiliato.
Risoluzione per giusta causa. La risoluzione del contratto di lavoro può legittim am ente avvenire senza preavviso e senza alcuna indennità, quando la p arte recedente possa invocare una giusta causa a carico dell’a ltra; giusta causa, legittim ante l’impossibilità di una pro­ secuzione, anche temporanea, del rapporto, e collegata soprat­ tutto con l’accennato generico carattere fiduciario del rapporto di lavoro. M entre alcune legislazioni si xxx xxxxx a dichiarazioni comprensive1 (in questo senso: legge peruviana, art. 2; legge belga, art. 14; legge ungherese, art. 11; legge cilena, art. 9; legge del Lussemburgo, art. 16; legge del Venezuela, art. 27; legge lettone, art. 2193; legge federale svizzera, art. 352; cod. civ. tedesco, art. 628; legge del Venezuela, art. 27; legge greca 11 marzo 1920, art. 5); altre specificano quali siano, tanto le giuste cause a carico del datore di lavoro (1), quanto quelle a carico del lavoratore (2) (legge lituana, art. 70; legge del­ l ’E quatore, artt. 15-16; legge austriaca, parr. 25-27; legge turca, artt. 15-16; legge estone, parr. 17-18; legge polacca, a r t i­ coli 17-18; legge cecoslovacca, parr. 33-34; legge boliviana, art. 16; legge finlandese, artt. 30-31;» legge cinese, artt. 36-37; legge bulgara, artt. 65-66). / Alcune tra queste leggi dispongono poi che la giusta causa debba essere fatta valere entro un breve termine, a ' decorrere dal giorno in cui essq, è venuta a conoscenza della parte inte­ ressata : questo term ine è fissato a 7 giorni dalla legge. polacca (art. 19), dalla legge estone (par. 18) e dalla legge turca (art. 17). La legge spagnola (art. 37) e la legge cecoslovacca (par. 7) hanno anche precisato gli effetti di una giusta causa di risoluzione in tronco, che sia venuta a conoscenza di una delle p arti nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l’inizio della pre­ stazione del lavoro.