Rinnovo e proroga Clausole campione

Rinnovo e proroga. 1. Le borse di studio sono rinnovabili o prorogabili una sola volta secondo le modalità previste all’art. 12 del vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream.
Rinnovo e proroga. 1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
Rinnovo e proroga. 1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.
Rinnovo e proroga. 1. Le concessioni, le autorizzazioni permanenti e le autorizzazioni pubblicitarie non si rinnovano/prorogano tacitamente. La domanda di rinnovo/proroga sono presentate alla Città metropolitana almeno 60 giorni prima della scadenza e devono contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
Rinnovo e proroga. 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 147 della legge 24 dicembre 2012, non è mai ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo.
Rinnovo e proroga. Il diritto di superficie potrà essere rinnovato, ai sensi degli artt.10 e 11 del Regolamento, alla sca- denza per ulteriori 40 (quaranta) anni, previa una valutazione sull’attività svolta e previa la deter- minazione di un nuovo corrispettivo, calcolato in relazione al valore di surrogazione del terreno e degli impianti e fabbricati esistenti nello stato in cui si troveranno nel momento del rinnovo, valutato con riguardo alla tipologia, alla vetustà, all’ ob- solescenza tipologica e allo stato di conservazione, il tutto decurtato del mancato godimento degli inve- stimenti effettuati dal Superficiario ed in rapporto al periodo di ammortamento medio oltre la scadenza. Il superficiario ha facoltà di chiedere la proroga dell’assegnazione entro il termine di scadenza, nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento; l’Amministrazione potrà accordarla, per una sola volta e per un periodo di norma di 15 anni, salvo ragioni di pubblico interesse e salvo che sussista un giudizio non positivo circa la cor- rettezza della Parte superficiaria nell’esecuzione della presente convenzione. In tal caso il corrispettivo è determinato in rela- zione alla durata della proroga ed al valore di sur- rogazione delle aree e/o delle opere di urbanizza- zione esistenti e del valore di ristrutturazione dei fabbricati e impianti, determinato sulla base del costo di ricostruzione (da ridursi in rapporto allo stato di conservazione, di manutenzione e di obsole- scenza tipologica), da calcolarsi sulla base dello stato di fatto presente alla data di costituzione del diritto di superficie, nonché al valore residuo delle opere realizzate con contributo del Comune per le quote non ancora ammortizzate. La mancata condivisione da parte del superficiario del corrispettivo determina l’impossibilità di far luogo a rinnovo e a proroga.
Rinnovo e proroga. 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. L'eventuale proroga dell'incarico è permessa in via eccezionale solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore e previa attestazione del dirigente che si avvale della collaborazione dell’interesse al completamento dell’incarico. In ogni caso resta fermo che anche in caso di proroga nulla sarà dovuto al collaboratore oltre al compenso originariamente pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Rinnovo e proroga. 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dall’art.1 comma 147 della Legge 24 dicembre 2012.
Rinnovo e proroga. In caso di rinnovo, ovvero di proroga del rapporto, la Commissione deve procedere alle seguenti valutazioni: • è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di più progetti o programmi di lavoro tra il medesimo committente e collaboratore. Tuttavia, la reiterazione dei contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi - e soprattutto se avviati senza soluzione di continuità tra loro - potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto. In questo caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti fornita dalle parti - ed in particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti - sia particolarmente rigorosa; • il contratto a progetto può essere prorogato dalle parti quando tale proroga si renda necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si è concluso nei tempi originariamente previsti. Non può essere certificato una contratto che preveda una proroga incondizionata del rapporto di lavoro, poiché la proroga modifica uno degli elementi oggetto della certificazione. Per prorogare una contratto oggetto di certificazione è necessario che le parti, quindici giorni prima della scadenza contrattuale, trasmettano alla Commissione una espressa richiesta adeguatamente motivata. La Commissione potrà estendere la certificazione per la maggiore durata richiesta dalle parti anche senza una ulteriore audizione. In ogni caso, il nuovo provvedimento di certificazione o di diniego deve essere emesso prima della scadenza originaria del contratto. Nel caso in cui un contratto oggetto di certificazione venga prorogato dalle parti autonomamente (ossia, senza la sopra indicata procedura agevolata di certificazione) cessano gli effetti della certificazione sul contratto medesimo. E’ evidente la legittimità della proroga del contratto quando il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine originario stabilito dal contratto. Né possono negarsi proroghe del contratto aventi ad oggetto un progetto nuovo od affine, purché comprovate esigenze effettive lo giustifichino. Più problematica la possibilità di concedere proroghe prive di adeguate obiettive giustificazioni (da negare tout court) o per un progetto identico a quello originario. Il collaboratore non offre le proprie energie lavorative, come nel lavoro subordinato, ma svolge un...
Rinnovo e proroga. 1. I contratti hanno termini e durata certi. È nulla la clausola che dispone il rinnovo tacito del contratto.