Rimborso del Sinistro Clausole campione

Rimborso del Sinistro. Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di me- rito, alla scadenza del Contratto al quale è stato attribuito il Xxxxx e comunque entro nove mesi successivi il Contra- ente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compa- gnia nell’ultimo Periodo di Osservazione prima della sca- denza del Contratto. Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il Contraente ha cambiato Com- pagnia, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l’accesso agli atti, direttamente presso la Compagnia che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di in- formazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamen- te alla Compagnia. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Con- tratto: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Ri- schio.
Rimborso del Sinistro. Per evitare o ridurre l’evoluzione in Malus della classe di merito, alla scadenza del Contratto e comunque entro nove mesi successivi il Contraente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di Osservazione prima della scadenza del Contratto. Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarci- mento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla Compagnia. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Contratto: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Rischio.
Rimborso del Sinistro. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e / o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella di riferimento, offrendo alla società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
Rimborso del Sinistro. Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio, se previste, conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento. In caso di Sinistro liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (“Risarcimento Diretto”), il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. In caso di Furto (o Appropriazione indebita), demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, vendita o consegna in conto vendita, il Proprietario o i soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del L’Assicurazione non è operante e quindi la Compagnia non effettuerà alcun Risarcimento: Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare Risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:
Rimborso del Sinistro. Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio, se previste, conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento. In caso di Sinistro liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (“Risarcimento Diretto”), il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. In caso di Furto (o Appropriazione indebita), demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, vendita o consegna in conto vendita, il Proprietario o i soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà della Classe di merito indicata nell’Attestato di Rischio o sul precedente contratto temporaneo, a condizione che la stipulazione della Polizza, o l’Inclusione del veicolo per le Polizze a Libro Matricola, avvenga entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto o entro 18 mesi se il contratto precedente era temporaneo. Nel caso in cui la stipulazione della Polizza avvenga invece successivamente verrà assegnata la classe CU come di seguito indicato: • classe CU 14 per tutte le forme tariffarie; • senza applicazione di pejus per la forma tariffaria Tariffa Fissa; • classe NCD 03 per la forma tariffaria NCD/Malus e per la forma tariffaria NCD/Franchigia.
Rimborso del Sinistro. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio, qualora previste, conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo o di nuovo contrat- to, il rimborso dei sinistri da essa liquidati a titolo definitivo rien- tranti nel Periodo di osservazione di riferimento. Nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° feb- braio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (“Risarcimento Diretto”), il rimborso dello stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: