Rilevazione dei consumi Clausole campione

Rilevazione dei consumi. La quantificazione dei consumi di Energia Elettrica avviene sulla base della lettura del Contatore Elettrico rilevata da parte del Distributore Elettrico Locale. Il Cliente può effettuare l’autolettura nel solo caso di PDP in bassa tensione così come definito nell’ex. art. 1), comma 4), DPCM 11 maggio 2004 “Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” di Tema Spa. Il Distributore Elettrico Locale è tenuto, in base all’art. 18 del TIV, ad effettuare almeno un tentativo di lettura rilevata del Contatore Elettrico all’anno. Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura rilevata del Contatore Elettrico Locale. Il Cliente dichiara di autorizzare il Distributore Elettrico Locale e ForGreen ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del Gruppo di Misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore Elettrico Locale l’accesso anche agli impianti a valle del Gruppo di Misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del Distributore Elettrico Locale ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorita’. Le parti sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i Gruppi di Misura e loro sigillatura e/o integrità. Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del Gruppo di Misura da parte del Cliente, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal Distributore Elettrico Locale e/o dal Trasportatore saranno a carico del Cliente. In mancanza di lettura rilevata dal Distributore Elettrico Locale o di autoletture ove previste, i consumi verranno stimati da ForGreen in relazione:
Rilevazione dei consumi. 14.1 La rilevazione dei dati di consumo avviene mediante telelettura. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è mensile.
Rilevazione dei consumi. 1. La lettura dei contatori viene effettuata dal Gestore ad intervalli regolari, almeno una volta all’anno. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.
Rilevazione dei consumi. 1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, due volte l’anno, ovvero mediante comunicazione dell’utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Ogni ulteriore richiesta di rilevazione dei consumi proveniente dall’utente sarà addebitata per l’importo previsto dalla Tabella Unica dei Costi. Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate anomalie, queste saranno comunicate formalmente all’utente.
Rilevazione dei consumi. 1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.
Rilevazione dei consumi. SMAT è tenuta a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
Rilevazione dei consumi. 11.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi presso i PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.
Rilevazione dei consumi. 9.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dallʼAEEG, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale.
Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
Rilevazione dei consumi. 13.1 I distributori locali competenti sono i soggetti responsabili del servizio di misura ai sensi delle previsioni normative vigenti.