GRUPPI DI MISURA Clausole campione

GRUPPI DI MISURA. Il Distributore Locale comunica al Fornitore la portata, il numero, l’ubicazione e il tipo dei gruppi di misura e controllo, eventualmente integrati con idonee apparecchiature per la rettifica dei volumi registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, in mancanza di dette apparecchiature, sarà applicato un fattore di correzione “C” ai volumi di gas registrati. Su richiesta del Cliente saranno messi a disposizione i dati ed i documenti necessari per i controlli che lo stesso riterrà opportuno compiere e nell’eventualità verranno eseguite congiuntamente le necessarie verifiche. Resteranno a carico del Cliente le spese per l’adattamento dei propri apparecchi ed installazioni. Nei casi di proprietà recintate, il Cliente dovrà predisporre un idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via, nel quale il Distributore Locale installerà i gruppi di misura. Il Cliente risponde a tutti gli effetti e per ogni conseguenza della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del Distributore Locale installati presso di lui e gli è fatto divieto di spostarli, ma- nometterli od occultarli. Le Parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risulterà uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato. Qualora le indicazioni del gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il risultato della verifica. In caso di mancata opposizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevi- mento della comunicazione, il Fornitore accrediterà o addebiterà in bolletta le somme rical- colate. Qualora l’intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente funzionante, il Fornitore addebiterà il costo sostenuto per la verifica, ove applicato dal Di- stributore Locale, come previsto dalla regolazione vigente. Il Cliente dovrà comunque ga- rantire l’accessibilità al gruppo di misura per ogni azione che il Distributore Locale dovrà effettuare sul medesimo, tra cui letture, manutenzione e problemi legati alla sicurezza. Il Cliente garantisce la non manomettibilità del gruppo di misura.
GRUPPI DI MISURA. I Gruppi di Misura (di seguito “GDM”) che verranno utilizzati per la misurazione della o delle forniture oggetto del presente contratto saranno quelli attualmente esistenti presso il PDR e/o il POD, di proprietà dell’impresa di distribuzione. Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere che il GDM sia corredato di idoneo correttore omologato, con oneri e spese a suo carico.
GRUPPI DI MISURA. La Società, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i POD del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dalla Società o da società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto.
GRUPPI DI MISURA. I GDM che verranno utilizzati per la misurazione della fornitura oggetto del Contratto saranno quelli attualmente esistenti presso i PDR e/o i PDP e di proprietà di terzi, quali il Distributore. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDP.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).