Mandati Energia Elettrica Clausole campione

Mandati Energia Elettrica. In relazione ai Punti di Fornitura oggetto del Contratto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell’art. 1705 c.c., per la conclusione dei contratti per il Trasporto e per il Dispacciamento e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Xxxxx S.p.A. e con il Distributore competente. Inoltre, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell’art. 1704 c.c., per la conclusione del contratto di Connessione con il Distributore competente. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell’espletamento dei mandati di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di ettetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.
Mandati Energia Elettrica. Per l’Energia Elettrica prelevata presso i siti oggetto del Contratto, il Cliente, in relazione a quanto previsto dalle Delibere AEEG 333/07 e 111/06 ed eventuali successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), conferisce mandato al Fornitore, ai sensi dell’art. 1705 c.c. per la stipula dei contratti per il trasporto, il dispacciamento, il bilanciamento e, se contemplato, lo scambio dell’energia prelevata, e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Xxxxx S.p.A. e con il Distributore competente, restando a tal fine il Fornitore fin d’ora autorizzato ad xxxx- xxxxx, ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sostituto del mandatario”) anche di altra società. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell’espletamento del mandato di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342c.c. Il Fornitore, per l’esecuzione delle attività inerenti il mandato, fatture- rà al Cliente il corrispettivo previsto al successive punto 4.2 e richiederà il rimborso dei corrispettivi e degli altri oneri da corrispondere a Terna S.p.A. e al Distributore competente per l’erogazione dei servizi compresi nel mandato, nonchè il rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente finale che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere in relazione all’erogazione degli stessi servizi. Altresì il Cliente concede la facoltà irrevocabile a CAST ENERGIE di avvalersi di soggetti terzi per il trasporto ed il dispacciamento riconoscendone ed approvandone fin d’ora i relativi oneri. Poiché ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto il Cliente è tenuto ad accettare il “Contratto per il Servizio di Connessione” predisposto dal Distributore e stante la necessità di un tempestivo esercizio del recesso nei confronti del precedente fornitore, il Cliente conferisce mandato a CAST ENERGIE per le attività di seguito specificate:
Mandati Energia Elettrica. Con la sottoscrizione della presente Proposta il Cliente autorizza Invent o altra società da questo individuata, relativamente al Punto di prelievo sopra indicato, ad acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto. Il Cliente conferisce a Invent S.r.l. o ad altra società da questo individuata: - mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore Locale, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione; - mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A., il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento della fornitura elettrica; - mandato irrevocabile con rappresentanza per la stipula in nome e per conto del Cliente, con il Distributore Locale del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (ad es. aumenti di potenza, spostamenti del gruppo di misura, ecc.) richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario per l’attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga altresì il Cliente a corrispondere a Invent gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Invent ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Invent, la documentazione eventualmente necessaria per la corretta esecuzione del contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).