Responsabilità in materia di sicurezza Clausole campione

Responsabilità in materia di sicurezza. Il gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune. Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
Responsabilità in materia di sicurezza. Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. L’affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Comune è pertanto esonerato: • da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; • da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno della struttura.
Responsabilità in materia di sicurezza. Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. L’affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modifiche, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.
Responsabilità in materia di sicurezza. In merito al D.Lgs. 81/2008 sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, si precisa che, in caso di presenza di più imprese e/o artigiani nello stesso cantiere, sarà onere e cura dell’Impresa appaltatrice reperire i relativi i Piani operativi di sicurezza (POS) dei vari artigiani e comunicare alla Committenza il nominativo del professionista scelto per la realizzazione di apposito Piano di Coordinamento della sicurezza a carico della Committenza per la comunicazione di notifica preliminare, cosi come richiesto dalle attuali normative. L’appaltatore dichiara di disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idoneo all’esecuzione delle opere e di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro a cui è tenuto, secondo il D.P.R. 164/56 e il D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/2008. Dichiara inoltre di adottare nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile e/o amministrativo, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia il Committente che la D.L.
Responsabilità in materia di sicurezza. L’appaltatore dichiara di disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idoneo all’esecuzione delle opere e di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro a cui è tenuto, secondo il D.Lgs. 81/2008 e correlati. L’appaltatore Dichiara inoltre di adottare nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e all’ambiente. Sarà cura del Committente e/o della Direzione Lavori la richiesta di tutta la documentazione che riterrà più opportuna in relazione alla tipologia di opera e della forma di Impresa dell’Appaltatore. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile e/o amministrativo, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia il Committente che la D.L.
Responsabilità in materia di sicurezza. L’esecutore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al D.lgs. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. L’esecutore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale della S.A., utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando la S.A. da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. La SDS è pertanto sollevata: • da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
Responsabilità in materia di sicurezza. Le ditte saranno responsabili, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell’installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione. L’aggiudicataria sarà poi tenuta a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico, che dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il verbale di collaudo, predisposto dalla Ditta in tre copie, due delle quali saranno trattenute dall’Amministrazione, dovrà contenere la descrizione dettagliata della strumentazione messa a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, dal responsabile della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 11 comma 3. Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione per il service dovrà essere ritirata a cura e spese dell’aggiudicataria.
Responsabilità in materia di sicurezza. L'appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Appaltatore.
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto attuatore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. Il soggetto attuatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando la Zona Sociale n. 4 da ogni responsabilità conseguente, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto attuatore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere ai beneficiari del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari.