Indipendenza Clausole campione

Indipendenza. Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all’attività del soggetto che intende concorrere alla gara d’appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.
Indipendenza. Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; – il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
Indipendenza. L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
Indipendenza. 1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Indipendenza. 9.1. La Disposizione o l’Ordine è una decisione autonoma del Cliente, che deve prendere a sua discrezione e sotto la sua responsabilità, salvo diversa disposizione nel Contratto con XTB.
Indipendenza. BlendIT ed il Cliente si danno reciprocamente atto tra di loro non vi sono rapporti di dipendenza, joint venture o di agenzia. Xxxxxxxx parte sarà responsabile dell’adempimento delle obbligazioni relative al trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti inclusi gli oneri relativi. I partner commerciali di BlendIT, ivi incluse società terze rispetto a BlendIT sono a tutti gli effetti soggetti indipendenti da BlendIT e in nessun modo potranno essere considerati collaboratori o agenti della stessa. BlendIT pertanto non sarà responsabile né vincolata a qualsiasi atto o fatto posto in essere da tali soggetti, a meno che questi ultimi (i) forniscano servizi in qualità di subfornitori di BlendIT in base ad un espresso incarico e (ii) nella misura e nei limiti in cui BlendIT sarebbe responsabile per l’operato dei propri dipendenti.
Indipendenza. 26.1 CENTRALERISK s.p.a. e il Cliente dichiarano espressamente e riconoscono di essere contraenti indipendenti e, pertanto, con la sottoscrizione di ciascun Contratto, non intendono costituire, né costituiranno, alcuna associazione, joint venture o società, nemmeno di fatto, né alcun rapporto di lavoro subordinato. I dipendenti, i collaboratori, i consulenti e gli amministratori di una Parte non sono e non potranno essere considerati quali dipendenti, collaboratori, consulenti o amministratori dell’altra Parte.
Indipendenza. Il Dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio.
Indipendenza. L’arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
Indipendenza. Conformemente all'articolo 108 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.