Responsabilità del comodatario Clausole campione

Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presente contratto. ART. 9 –
Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’X.X.Xx comodatario è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario dà atto che il valore dell’OBU al momento dell’installazione ammonta a € 195. In qualsivoglia caso di perdita o distruzione dell’OBU installato, anche per causa non imputabile al Comodatario, questo ne è direttamente responsabile e, pertanto, deve versare al Comodante la somma suindicata.
Responsabilità del comodatario. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del Comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili. Il comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il comodatario nulla potrà pretendere per eventuali danni alla sua persona, suoi famigliari ed eventuali dipendenti nonché a propri animali e cose in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario è custode dell’appezzamento di terreno assegnatogli e della relativa porzione di capanno ivi insistente ed è personalmente e direttamente responsabile verso il comodante e verso terzi dei danni causati per sua colpa derivanti da ogni suo abuso o trascuratezza nell’attività di coltivazione e nell’utilizzo delle parti comuni. L’Amministrazione Comunale di Milano e l’Associazione Italia Nostra declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone e cose all’interno degli orti comunali e delle parti comuni e, in relazione all’attività svolta da parte dei comodatari e all’uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione. Il comodatario si impegna a versare all’ Associazione Italia Nostra CFU, anticipatamente, entro l’11 novembre di ogni anno, la somma annuale di Euro a titolo di parziale contributo alle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa degli orti urbani. L’importo del contributo spese potrà essere aggiornato di triennio in triennio. Il responsabile del CFU o un suo designato ha il diritto di richiedere in ogni momento al comodatario l’esibizione del tesserino di identificazione personale e della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo spese annuale. Il mancato pagamento del contributo entro il termine previsto potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento del comodatario. Il responsabile del CFU, o un suo designato ha sempre diritto di accedere all’orto e al capanno concessi in comodato per verificare la correttezza della sua tenuta e il rispetto del presente contratto e del regolamento da parte del comodatario. Ove necessario il responsabile del CFU, o un suo designato avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di intervenire per ripristinare le condizioni di pulizia e decoro della particella ortiva. A tale scopo, una copia della chiave dei cancelli di accesso alle particelle individuali è depositata presso la Xxxxxxx Xxx Xxxxxx, xxxx xxx XXX.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato. Il comodatario assume, di fronte al comodante, la piena responsabilità di tutti i danni arrecati ai locali e alle strutture in essi contenute anche da parte di terzi, nel corso dell’attività svolta nell’ambito degli stessi, e si obbliga a rispondere dei danni e a eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. Il comodatario assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse al servizio sia nell'unità concessa in uso, sia al di fuori della stessa e per qualsiasi azione o intervento che sia causa di danno alla funzionalità dei locali e delle attrezzature in essi contenute. Al comodatario è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando il comodante, per qualsiasi fatto avvenuto durante e dopo l’erogazione dei servizi da parte del comodatario medesimo, e per danni a cose o persone in dipendenza dell’utilizzo dei locali. Il comodatario è tenuto, inoltre, a segnalare senza indugio ogni danno alle strutture al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio sia per le cose che per le persone.
Responsabilità del comodatario. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodante. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso da quello previsto nel contratto o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione. Il Comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene e dal suo uso.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale e amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi del personale eventualmente utilizzato. Il comodatario esonererà espressamente il Comune di Bergamo da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi e/o a cose di terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dell’immobile oggetto del contratto, o comunque verificatisi all’interno dell’immobile medesimo, anche a causa di terzi. Il comodatario è responsabile verso il Comune di Bergamo ed i terzi per i danni derivati da negligenza nell’uso dell’immobile concesso, ivi compresi gli impianti. A titolo indicativo il comodatario è responsabile dei danni che si dovessero verificare a seguito di ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi, spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi e di ogni altro evento riconducibile alla conduzione dell’immobile in parola. Nello svolgimento delle attività proprie ed oggetto della convenzione di cui all’art.1, il comodatario solleverà il Comune di Bergamo da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’utilizzo dell’immobile, delle pertinenze e delle relative attrezzature. Il comodatario dovrà dotarsi del Piano di Sicurezza attestante i rischi e le precauzioni dell’attività sua propria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’Amministrazione Comunale tramite proprio personale avrà libero accesso agli spazi di cui trattasi e potrà vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza applicate, il cui mancato rispetto costituirà “colpa grave” da parte del comodatario.
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, alla struttura o a terzi, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata del comodato. E’ fatto obbligo al Comodatario di predisporre una relazione scritta annuale sulla attività svolta a favore dei cittadini bisognosi.