Rinuncia alla rivalsa Clausole campione

Rinuncia alla rivalsa. Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: • di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; • del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.
Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Rinuncia alla rivalsa. La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Rinuncia alla rivalsa. La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Rinuncia alla rivalsa. L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Rinuncia alla rivalsa. Le Imprese di Assicurazione rinunciano, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da esse effettuate in forza del presente contratto.
Rinuncia alla rivalsa. Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: ▪ di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; ▪ del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado;
Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art.1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanti, controllate e colle- gate; • i clienti; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
Rinuncia alla rivalsa. L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.