Common use of REQUISITI GENERALI Clause in Contracts

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico partecipante. In caso di servizi partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) il Patto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o forniture rientranti in una raggruppate o aggregate. In caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche da legale rappresentante dell’Impresa o delle attività a maggior rischio Imprese ausiliarie. In caso di infiltrazione mafiosa subappalto, il patto va sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa subappaltante. La mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al all’art. 83, comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, 9 del D.lgs. n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco50/2016.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità disabilitm di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità qualitm di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante affidante negli ultimi tre anni. In caso Sono esclusi dalla procedura di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gara gli operatori economici dovranno possedereche occupano oltre cinquanta dipendenti, pena l’esclusione nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla garaprocedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriche nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, prestatori finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoall’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione esclusione, di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 D. Lgs. n. 165 a soggetti che hanno esercitatodel 30.3.2001. Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato: - da ciascun concorrente singolo; - da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio RTI (sia costituito che costituendo); - dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di infiltrazione mafiosa consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice; - da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo); - da ciascuna delle imprese retiste, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice; - da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), del Codice. A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al comma 53pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencopresentazione delle domande.

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Samples: Contratto Di Appalto

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo dell’art. 1, della legge L. 6 novembre 2012, n. 190 190, gli operatori economici dovranno devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 80 95 del CodiceCodice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c), ) del Codice la sussistenza dei i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e delle dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’artdell’artt. 8057, comma 561 co. 4, lettera i), 102 e dell’allegato II.3 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi incarichi3 in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio legalità/patto di infiltrazione mafiosa integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono 8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. In particolare, sono esclusi dalla gara gli operatori economici economici: • per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all'art. 80 del Codice; • che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. In 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di partecipazione aggregazione di imprese di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma c. 2, lettere lett. b) e c), del Codice la sussistenza dei (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e in questione devono essere posseduti direttamente dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali come esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispettoRimane, al momento della presentazione dell'offertainfine, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999fermo che, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i)11, del CodiceD.lgs. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 5312-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 16-ter3 del Codice, del l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto legislativo del 2001 n. 165 a ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 533 dello stesso articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara). La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve essere pertanto resa anche per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo così come dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, dell’articolo a cui si rinvia integralmente, elencando esplicitamente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune ed indirizzo di residenza) dei singoli soggetti, la relativa carica ricoperta e la posizione attuale: se tuttora in carica o se cessato dalla carica e, in quest’ultimo caso, indicando la data di cessazione. Tale dichiarazione deve essere resa da parte di tutti i concorrenti, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, mediante il Modello 1-ter “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, della legge 6 novembre 2012comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.” o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco445/2000 e s.m.i.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio legalità tra Prefettura di infiltrazione mafiosa Firenze e Università degli Studi di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione Firenze del 13 ottobre 2020 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica Distretto di Venezia – Mestre Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 D. Lgs. n. 165 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni165. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa Con riferimento alle fattispecie di cui al all’art. 80, comma 535 del Codice, dell’articolo 1si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possederedichiarare nel DGUE, pena l’esclusione nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto comma 5. A tal proposito si precisa che: - relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente; - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. - relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3: - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del Codice, - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6; - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando. - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 per cento dell’importo del contratto stesso, sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriai sensi dell’art. 1, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura comma 17, della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencol. 190/2012.

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Samples: www.consip.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici E’ escluso dall’affidamento l’Operatore Economico per i quali il quale sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi Le fattispecie di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’artall’art. 80, comma 5, lettera i)lett. c, del CodiceCodice sono, altresì, quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. Sono dell’A.N.A.C. E’ comunque esclusi gli operatori economici escluso l’Operatore Economico che abbiano abbia affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi L’Operatore Economico avente sede, residenza o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al comma 53decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 deve, dell’articolo 1essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al predetto elencofine di consentire alla Ammnistrazione contraente ogni opportuna valutazione.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Mediazione Linguistica Tramite Interpretariato Telefonico Di Emergenza Da

REQUISITI GENERALI. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito FVOE). Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codiceagli artt. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 94 e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), 95 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato165. Gli operatori economici aventi sede, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi residenza o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre annidomicilio nei paesi inseriti nelle c.d. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190, o di risoluzione del contratto, come previsto all’art 3 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si precisa, infatti, che l’appalto è regolato altresì dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità, al quale l’Università ha aderito in data 10.12.2021. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti: Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei fornitoricontratti in corso. Clausola 2): La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del Protocollo, prestatori nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Clausola 3): La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di servizi ed esecutori interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente. Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di lavori non soggetti a ogni tentativo di infiltrazione mafiosa estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (cosiddetta white list) istituito presso richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c. Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Prefettura Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c. Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della provincia criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in cui l’operatore economico ha vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la propria sede oppure devono aver presentato domanda realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi. Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di iscrizione al predetto elencoclausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

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Samples: Disciplinare Di Procedura Aperta

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli Gli operatori economici per i quali sussistono cause devono essere in possesso, a pena di esclusione esclusione, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del in relazione sia al consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codiceconsorziati indicati quali esecutori. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di servizi legalità/patto di integrità costituisce Gli operatori economici aventi sede, residenza o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriessere in possesso, prestatori dell’autorizzazione in corso di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (cosiddetta white listart. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) istituito presso la Prefettura oppure della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato: o da ciascun operatore candidato singolo;

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del CodiceD.Lgs. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 4550/2016, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codicenonché previste dalle norme sulla contrattualistica pubblica. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità 165. Trattandosi di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 190, gli operatori economici dovranno devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito con L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che: • tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 [di cui all’art. 80, comma 5, lett.a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante; • le fattispecie di cui all’art. 80 comma , lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di ANAC, salve le modifiche apportate dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti anti-trust. In conformità a quanto chiarito dalla AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione sulla partecipazione degli appalti. La Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per illeciti anti- trust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti che nel caso siano state adottate misure di self cleaning dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione in merito.

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Samples: www.arpat.toscana.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi Gli operatori economici aventi sede, residenza o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriessere in possesso, prestatori dell’autorizzazione in corso di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (cosiddetta white listart. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) istituito presso la Prefettura oppure della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al predetto elencodecreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all9articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo all9articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell9articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione l9amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel <Patto di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio integrità di infiltrazione mafiosa Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati= approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - e di cui al comma 53punto 6.7 del P.T.P.C.T. e relativo allegato n. 7) approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022, dell’articolo costituisce causa di esclusione dall9accordo quadro, ai sensi dell9articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 e dell9art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012l. 190/2012. Considerato che il servizio di rendicontazione prevede il trattamento dei dati economici relativi alla gestione dei progetti finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell9Asilo, n. 190 gli operatori economici dovranno possedereal fine di evitare potenziali conflitti di interesse, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori l9Amministrazione non procederà all9affidamento del servizio di servizi ed esecutori cui alla presente procedura ad Organismi che alla data di lavori non soggetti a tentativo sottoscrizione del contratto siano gestori di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda progetti di iscrizione al predetto elencoaccoglienza SAI/CARI di Roma Capitale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento A seguito della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lettera i)lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del Codicesecondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato165. Gli operatori economici aventi sede, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi residenza o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre annidomicilio nei paesi inseriti nelle c.d. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriessere in possesso, prestatori dell’autorizzazione in corso di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (cosiddetta white listart. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) istituito presso la Prefettura oppure della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoautorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

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Samples: www.regione.lazio.it

REQUISITI GENERALI. Sono 8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. In particolare, sono esclusi dalla gara gli operatori economici economici: • per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici ; • che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell'art. 53, comma 16-ter, ter del decreto legislativo del 2001 d.lgs. n. 165 a soggetti 165/2001; • che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco non siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta cd. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver non abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elencoelenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Nel caso di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti in questione devono essere posseduti direttamente dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici. Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del Codice, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara). La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve essere pertanto resa anche per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo così come dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, a cui si rinvia integralmente, elencando esplicitamente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune ed indirizzo di residenza) dei singoli soggetti, la relativa carica ricoperta e la posizione attuale: se tuttora in carica o se cessato dalla carica e, in quest’ultimo caso, indicando la data di cessazione. Tale dichiarazione deve essere resa da parte di tutti i concorrenti, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, mediante il Modello 1-ter “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.” o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Sono esclusi gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per i nuovi assunti, per effetto dell’aggiudicazione: - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio legalità/patto di infiltrazione mafiosa integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. esecutrici Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. In caso di mancato adempimento si applicheranno le penali previste dall’art.47, comma 6, della L. 108/2021. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso Sono esclusi dalla procedura di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gara gli operatori economici dovranno possedereche occupano oltre cinquanta dipendenti, pena l’esclusione nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Avvalendosi della deroga prevista ai sensi dell’art. 47, comma 7, della L. 108/2021, l’Amministrazione non richiede al concorrente, in caso di aggiudicazione, il rispetto di alcuna quota percentuale di occupazione giovanile e femminile delle assunzioni necessarie all’esecuzione del presente contratto (art. 47 comma 4 della L. 108/2021), data la particolare tipologia di servizio, dove sono presenti norme specifiche. Sono esclusi dalla garaprocedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, l’iscrizione nell’elenco che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. Per il tipo di prestazione in oggetto, in relazione alla linea di finanziamento PNRR, ove è richiesto all’aggiudicatario, il rispetto dei fornitorivincoli DNSH, prestatori in particolare il rispetto del regolamento UE 2020/852 e l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di servizi ed esecutori di lavori non soggetti arrecare un danno significativo, e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio <non arrecare un danno significativo> a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso norma del regolamento sul dispositivo per la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha ripresa e la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoresilienza”, si precisa che non esistono schede DNSH relative agli incarichi professionali.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutriciqualiesecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro dilavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’artsensidell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo violazionedell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante l’amministrazioneaffidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. nr.703 del 27/08/2015 e il mancato rispetto dello stessocostituiscono causa di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato165. Gli operatori economici aventi sede, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi residenza o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre annidomicilio nei paesi inseriti nelle c.d. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 533 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, dell’articolo ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge l. 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici o di risoluzione del contratto, come previsto all’art 3 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. Si precisa, infatti, che l’appalto è regolato altresì: • dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2, co. 2, punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno possedereessere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena l’esclusione la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti: Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della provincia denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell’importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in cui l’operatore economico ha relazione alla prima erogazione utile. Resta salvo quanto previsto nel Codice antimafia. Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la propria sede oppure devono aver presentato domanda clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di iscrizione al predetto elencograve e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Allegato 5- Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che: ● tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; ● le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59 La Centrale regionale di committenza valuta i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione. N.B.: Con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 è stato reso operativo, presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Il FVOE, obbligatorio per la partecipazione alle gare d’appalto, sostituisce il sistema AVCPASS. L’operatore economico che intenda partecipare ad uno o ad entrambi i lotti della presente procedura di gara dovrà, pertanto, registrarsi al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx ) indicando a sistema il CIG dei lotti della procedura cui intende partecipare. Il PASSOE rilasciato dal sistema dovrà essere inserito nella busta amministrativa, così come specificato al paragrafo 13 del presente disciplinare. In caso di servizi ricorso all’avvalimento o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio al subappalto si prega di infiltrazione mafiosa di cui seguire le indicazioni contenute nel manuale Utente OE predisposto dall’ANAC e consultabile al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencolink sopra indicato.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 190, gli operatori economici dovranno devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità disabilitm di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità qualitm di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante affidante negli ultimi tre anni. In Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di servizi o forniture rientranti omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformitm a quello eventualmente gim trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di paritm ovvero, in una delle attività a maggior rischio mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di infiltrazione mafiosa paritm. In ragione della natura del progetto, dell’oggetto dell’appalto e del criterio di aggiudicazione, ai sensi della deroga di cui al comma 537 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 non sono previste le clausole di premialitm e la destinazione della quota del 30 per cento alle nuove nuove assunzioni giovanili e femminili di cui al comma 48 dell’art. 47 del D.L. 77/2021, dell’articolo 1e in conformitm a quanto previsto dalle “Linee guida volte a favorire la pari opportunita' di genere e generazionali, della legge 6 novembre 2012nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, n. 190 di cui al comma 8 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 . Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici dovranno possedereche occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, pena l’esclusione dalla garache nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, l’iscrizione nell’elenco dei fornitorifinanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, prestatori la relazione di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoall’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 190, gli operatori economici dovranno devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (Allegato D), approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In [Eventuale in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici dovranno devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di infiltrazione mafiosa esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gara gli operatori economici dovranno possedereche occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il concorrente si impegna, a pena l’esclusione di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: ∙ una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile; ∙ una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309]. Sono esclusi dalla garaprocedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriche nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, prestatori finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoall’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

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Samples: www.arpae.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio legalità/patto di infiltrazione mafiosa integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoai sensi dell’articolo 83 bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti o che hanno esercitatosi trovino in qualsiasi altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, in qualità secondo la normativa vigente. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di dipendentiintegrità costituisce causa di esclusione dalla gara, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anniai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. Il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e le consorziate esecutrici dovranno produrre il DGUE per il Lotto per il quale partecipa ed una domanda di partecipazione; In caso di servizi o forniture rientranti RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto, ciascuna impresa dovrà produrre il DGUE per il Lotto per il quale partecipa ed una domanda di partecipazione; Nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tante domande di partecipazione e specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencotra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del RTI/Consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento A seguito della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lettera i)lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali che in ogni caso devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore ad € 35.000,00. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo del Codicecitato comma 4 dell’art. 80. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato165. Gli operatori economici aventi sede, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi residenza o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre annidomicilio nei paesi inseriti nelle c.d. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriessere in possesso, prestatori dell’autorizzazione in corso di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (cosiddetta white listart. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) istituito presso la Prefettura oppure della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoautorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

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Samples: www.regione.lazio.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti 165. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, non possiedono l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver sede, o, in alternativa, non abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto elencoelenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino che hanno formulato autonomamente l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla Sonoesclusidalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunqueesclusigli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio integrità e il mancato rispetto dello stesso Disciplinare procedura aperta per la fornitura dell’elettronica per i moduli ottici e le linee di infiltrazione mafiosa rivelazione di cui al comma 53KM3NeT4RR costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, 83 bis del decreto legislativo n. 190 159/2011. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici dovranno possedereche occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il concorrente si impegna, a pena l’esclusione di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: •una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile •una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309). Sono esclusi dalla garaprocedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriche nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, prestatori finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoall’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio integrità di infiltrazione mafiosa Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - e di cui al comma 53punto 6.7 del P.T.P.C.T. e relativo allegato n. 7) approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022, costituisce causa di esclusione dall’accordo quadro, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 e dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencol. 190/2012.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per Con la presentazione della proposta il concorrente (in forma singola o associata) conferma di possedere i quali sussistono cause requisiti generali come infra specificati. La Stazione Appaltante richiederà al miglior offerente la presentazione delle relative dichiarazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione aggiudicazione. La verifica del possesso dei suddetti requisiti generali sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Bando tipo ANAC n.1 tenuto conto delle Linee guida ANAC n.4/2018. La Stazione Appaltante si riserva di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata effettuare verifiche anche nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codicenon aggiudicatari. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 D.Lgs. n. 165 a soggetti 165/2001 che recita “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato, in qualità di dipendenti, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l’amministrazione affidante negli ultimi i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” In caso di servizi o forniture aventi ad oggetto ESCLUSIVAMENTE prestazioni (principali e/o secondarie) rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo dell’art. 1, della legge Legge 6 novembre 2012, n. 190 190, gli operatori economici dovranno devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoelenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità / protocollo di legalità - ove presente - costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Nell’ipotesi di appalti PNRR o PNC, trovano applicazione le cause di esclusione di cui all’art.47 co. 2 e 6 del D.L. 77/2021 conv. L. n.108/2021. ✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato: In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro il concorrente deve considerare il socio di maggioranza. In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società. In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di lancio della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di lancio della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4. ✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.5 lett. l) del D.Lgs.n.50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di lancio della RDO. ✓ Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx . ✓ Nell’ipotesi di concordato ex art.186-bis R.D. n.267/1942, il concorrente deve possedere il provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché considerare il divieto di partecipare quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e l’assenza di altre imprese aderenti al raggruppamento assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; il concorrente deve possedere una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici economici: - per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici ; - che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni; - per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. In 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e ss.mm.ii. Conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 e relativa Legge di conversione 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di servizi inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussiste l’impossibilità a partecipare a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o forniture rientranti in una parte, con le risorse assimilabili a quelle di cui all’art. 47, comma 1, del DL. 77/2021, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, a causa della violazione dell’obbligo di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 commessa nel periodo di 12 mesi antecedente il termine di presentazione delle attività offerte alla presente procedura di gara. Conformemente a maggior rischio quanto previsto dall’art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, introdotto con Legge di infiltrazione mafiosa conversione 108/2021, gli operatori economici di cui al comma 533 del medesimo articolo, dell’articolo 1sono tenuti a consegnare, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 6 novembre 201212 marzo 1999, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere68, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di servizi ed esecutori cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di lavori non soggetti a tentativo scadenza di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencopresentazione delle offerte.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo all’art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 5346, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 198 del 2001 n. 165 2006, con attestazione della sua conformità a soggetti che hanno esercitatoquello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in qualità mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di dipendentiparità. Il concorrente si impegna, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In a pena di esclusione, in caso di servizi aggiudicazione dell’Accordo quadro, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o forniture rientranti in una delle per la realizzazione di attività a maggior rischio ad esso connesse o strumentali. Sono esclusi dalla procedura di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gara gli operatori economici dovranno possedereche occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, pena l’esclusione dalla garache nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre all’Agenzia di un precedente contratto d’appalto, l’iscrizione nell’elenco dei fornitorifinanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, prestatori la relazione di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoall’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa Con riferimento alle fattispecie di cui al all’art. 80, comma 535, dell’articolo 1del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della legge 6 novembre 2012condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, n. 190 gli operatori economici dovranno possederedichiarare nel DGUE tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto comma 5. A tal proposito si precisa che: ▪ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, pena l’esclusione comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente; ▪ fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla garapartecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; ▪ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, l’iscrizione nell’elenco comma 5, lettere c e c-bis, del Codice, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3: - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1, del Codice; - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6; - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando. ▪ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell’ANAC n. 6: - per le contestazioni di inesattezze nell’esecuzione sussiste l’obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 per cento dell’importo del contratto stesso, sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate. Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate. Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencodati richiesti.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi Gli operatori economici aventi sede, residenza o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriessere in possesso, prestatori dell’autorizzazione in corso di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (cosiddetta white listart. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) istituito presso la Prefettura oppure della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella dichiarazione integrativa al DGUE per quelle non espressamente previste nello stesso DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto elencocomma 5. A tal proposito si precisa che: ✓ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente; ✓ fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. ✓ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3: - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del Codice, - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6; - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando. ✓ relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell’ANAC n. 6: - per le contestazioni di inesattezze nell’esecuzione sussiste l’obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 per cento dell’importo del contratto stesso, sussiste l’obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione Appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate. Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni165. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa Con riferimento alle fattispecie di cui al all’art. 80, comma 535 del Codice, dell’articolo 1si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possederedichiarare nel DGUE, pena l’esclusione nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del predetto comma 5. A tal proposito si precisa che: - relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente; - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. - relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3: - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del Codice, - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6; - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell’ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l’oggetto dell’appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell’offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando. dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all’1% del valore del contratto cui afferiscono (nell’ipotesi di contratti quadro o convenzioni l’1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriai sensi dell’art. 1, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura comma 17, della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencol. 190/2012.

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REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 d.lgs. n. 165 a soggetti che hanno esercitato165/2001. Gli operatori economici aventi sede, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi residenza o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre annidomicilio nei paesi inseriti nelle c.d. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa black list di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. È ammesso il concorrente che si impegna fin d’ora ad eseguire l’appalto nei confronti della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo allo stesso. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori contributi previdenziali non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencopresentazione delle domande.

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Samples: Contratto Ponte Per Il Servizio Di Pulizia Occorrente Alle Esigenze Dell’inmi L. Spallanzani Nelle More Dell’aggiudicazione Della Gara Regionale

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici dalla procedura tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (operatori con più di gara il mancato rispetto50 dipendenti), ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offertadell’offerta, degli copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Conformemente a quanto previsto dall’’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e relativa legge di conversione 108/2021, sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussiste l’impossibilità a partecipare a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse assimilabili a quelle di cui all’art. 47, comma 1, del D.L. 77/2021, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, a causa della violazione dell'obbligo di cui all’art. 47, comma 3, del D.L.. 77/2021 commessa nel periodo di dodici mesi antecedente il termine di presentazione delle offerte alla presente procedura di gara. Conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, così come integrato con Legge di conversione 108/2021, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

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Samples: Disciplinare Di Gara