DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (on the spot) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-20
CUP: E21C22000220006 – CUI: S80002870923202200093 - CIG: 9834699A59
DISCIPLINARE DI GARA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SARDEGNACAT) 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, LOTTO 11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 17
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 27
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA27 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 30
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 42
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 44
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 46
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 53
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 53
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 54
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 55
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 56
22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 57
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 60
24. CODICE DI COMPORTAMENTO 61
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 62
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 62
PREMESSE
Con Determinazione n. 340 prot. n. 4131 del 23.05.2023 la Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio spesa comune, di seguito “Stazione appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice”, indice la presente procedura aperta informatizzata, per l’affidamento dei servizi di “Assistenza tecnica all’attuazione delle verifiche in loco (on the spot) di competenza dell’Autorità di gestione del Programma ENI CBC MED 2014-2020” - CUP: E21C22000220006 – CUI: S80002870923202200093 - Gara Anac N. 9107260 - CIG: 9834699A59.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44,52,58 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio di Cagliari - Regione Sardegna [codice NUTS IľG2I ] Il bando di gara è stato:
- inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23/05/2023;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016;
- pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;
- pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti;
- pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
- pubblicato su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza locale
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’aggiudicazione del servizio.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018, è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx.
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Nella presente gara la Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi “Centrale regionale”), svolge le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SARDEGNACAT)
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
− parità di trattamento tra gli operatori economici;
− trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
− standardizzazione dei documenti;
− comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
− comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
− segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
− gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
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− difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
− utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell’Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/ - seguendo il percorso “Regione” – Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale Regionale di committenza” - nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Essa è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna e nell’Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
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L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell’Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx- host/public/browserenv/requirements.jsp e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all’articolo 66;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
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- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell’operatore economico e della sua successiva identificazione.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) secondo le modalità indicate dell’Allegato 7 - Istruzioni di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungile nella sezione Contatti al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
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Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara,
• Allegato 1 - Capitolato Tecnico,
• Allegato 2A - Domanda di partecipazione,
• Allegato 3 - Schema di offerta economica,
• Allegato 4 - Griglia figure professionali
• Allegato 5 - Patto di integrità,
• Allegato 6 - Condizioni generali di registrazione,
• Allegato 7 - Istruzioni di gara,
• Allegato 8 - Informativa privacy,
• Allegato 9 - Schema di contratto.
La presente procedura di gara ha ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica all’attuazione delle verifiche in loco (on the spot) di competenza dell’Autorità di gestione del Programma ENI CBC. Non sussistendo rischi da interferenze non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
È comunque onere dell’aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
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La su elencata documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx) seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale regionale di Committenza” – nella Sezione servizi: “Bandi e gare” e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” e sulla Piattaforma SardegnaCAT nell’homepage (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) – nella sezione “Servizi alle imprese” – “Bandi di gara” – Codice Bando di Gara (tender - 220222).
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro le ore 13:00 del giorno 12/06/23 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata Messaggistica all’interno della RdO, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dell’art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale regionale di Committenza” – nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” e sulla Piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx nell’area pubblica “bandi di gara” all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
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Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti l’espletamento della procedura (ad esempio la comunicazione delle date delle sedute di gara, il ricevimento di deleghe per la partecipazione alle sedute in vdc, ecc.) avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’area “Messaggi” dell’RdO. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso della presenza di una comunicazione nell’area “Messaggi” mediante PEC/e-mail. L’avviso riporta nell’oggetto il contenuto sintetico della comunicazione che potrà essere visualizzata nell’area Messaggi. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
È onere dell’operatore economico provvedere alla verifica dei recapiti indicati in fase di registrazione.
Tutte le altre comunicazioni (ad esempio relative all'aggiudicazione, all’esclusione, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all’attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, ecc.) avvengono utilizzando l’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici nella domanda di partecipazione alla gara.
L’indirizzo PEC della stazione appaltante è il seguente: xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico transfrontaliero non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Centrale regionale; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, LOTTO
La presente procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di “Assistenza tecnica all’attuazione delle verifiche in loco (on the spot) di competenza dell’Autorità di gestione del Programma ENI CBC MED 2014-2020” - CUP: E21C22000220006 – CUI: S80002870923202200093”.
Il programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 è un Programma di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dall’UE nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) che coinvolge le 76 regioni che si affacciano sulle sponde del Mar Mediterraneo appartenenti a 14 paesi partecipanti. Tale Programma ha finanziato progetti presentati da soggetti pubblici e privati organizzati in partenariati transfrontalieri. Il documento attuativo di riferimento è il “Programma Operativo Congiunto” (Joint Operational Programme - JOP) adottato dalla Commissione europea il 17 dicembre 2015 con Decisione C (2015) 9133.
L’appalto è costituito da un unico lotto di aggiudicazione poiché il servizio descritto è di per sé indivisibile; pertanto la suddivisione in lotti ex art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, non garantirebbe la necessaria unitarietà di progetto, e precluderebbe la buona riuscita del medesimo progetto, con particolare riferimento alla corretta esecuzione, come da specifiche espresse dalla Stazione Appaltante nel Capitolato d’appalto.
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, il paragrafo 4.1.2 del Programma prevede che le verifiche in loco (on the spot check) debbano essere condotte al fine di accertare:
A. l’effettiva realizzazione delle operazioni;
B. la fornitura dei progetti e l’esecuzione dei servizi e la loro conformità ai termini e alle condizioni del contratto di finanziamento (Grant Contract);
C. la correttezza dei report finanziari presentati;
D. la conformità delle attività e delle spese al diritto applicabile alle norme del programma e alle condizioni di finanziamento dei progetti
Il servizio richiesto oggetto della presente procedura di gara é dettagliatamente descritto nell’Allegato 1 – Capitolato tecnico, in cui vengono descritte altresì le caratteristiche minime e le modalità di esecuzione del medesimo servizio di assistenza tecnica.
Il dettaglio del servizio è il seguente:
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Disciplinare di gara
Lotto | CIG | Oggetto dell’appalto | CPV | P (principale) S (secondario) | Importo |
Lotto unico | 9834699A59 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC BACINO DELMEDITERRANEO 2014-2020 PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN LOCO (on the spot checks) su 71 progetti. | 79420000-4 Servizi connessi alla gestione | P | € 456.900,00 |
A) Importo totale soggetto a ribasso | € 456.900,00 | ||||
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 0,00 | ||||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | € 456.900,00 |
L’importo complessivo a base di gara per l’unico lotto in gara è pari a € 456.900,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di fornitura di servizi che non dànno origine a rischi da interferenze e per la quale non è quindi prevista l’elaborazione del DUVRI.
L’appalto è finanziato con fondi comunitari a valere sulle risorse ENI CBC MED - mediante l’utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo SC02.1009 - CDR 00.01.61.02 “ Spese di assistenza tecnica dell'Autorità di Gestione del ENI CBC MED - Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa – Prestazioni professionali e specialistiche (Rif. Decisione Commissione Europea, n. C (2015)9133 del 17 dicembre 2015; Del. GR n. 8/9 del 19.2.2016).
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs, 50/2016, si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e purchè sussistano le caratterestiche minime inderogabili prescritte dall’Allegato 1 – Capitolato tecnico.
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Disciplinare di gara
3.1 DURATA E LUOGO DI CONSEGNA
Le prestazioni oggetto del presente contratto, avranno decorrenza dalla comunicazione di autorizzazione dell’impegno di spesa al beneficiario e avrà una durata di 12 mesi.
L’avvio delle prestazioni sarà attestato da apposito Verbale di avvio, redatto in contraddittorio tra l’aggiudicatario contraente e l’amministrazione.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste opzioni e rinnovi.
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi, in aumento o in diminuzione, sono aggiornati, su richiesta di ciascuna delle parti che vi abbiano interesse, una sola volta nell’annualità sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti si dispone la revisione dei prezzi nel caso di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento rispetto al prezzo originario. La presente clausola prevede la remunerazione per la percentuale eccedente il 10 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili derivanti da ribassi d’asta.
La revisione è applicata al prezzo d’aggiudicazione limitatamente al periodo in cui la soglia risulta superata.
La richiesta della revisione in aumento da parte dell’appaltatore, corredata da idonea documentazione giustificativa, è indirizzata al Responsabile del Procedimento, il quale dispone apposita istruttoria. Lo stesso Responsabile del Procedimento effettua la comunicazione della revisione in diminuzione. La revisione del prezzo in aumento potrà quindi avvenire solo previa e analiticamente documentata dimostrazione dell’aumento.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
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Disciplinare di gara
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, la Centrale regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxXXX/xxxxxxxx- news/Delibera_e_Vademecum.pdf
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete o aggregazioni di retisti);
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- oggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
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Disciplinare di gara
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
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Disciplinare di gara
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Allegato 5- Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:
● tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
● le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e
s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.
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Disciplinare di gara
La Centrale regionale di committenza valuta i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
N.B.: Con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 è stato reso operativo, presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Il FVOE, obbligatorio per la partecipazione alle gare d’appalto, sostituisce il sistema AVCPASS. L’operatore economico che intenda partecipare ad uno o ad entrambi i lotti della presente procedura di gara dovrà, pertanto, registrarsi al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx ) indicando a sistema il CIG dei lotti della procedura cui intende partecipare. Il PASSOE rilasciato dal sistema dovrà essere inserito nella busta amministrativa, così come specificato al paragrafo 13 del presente disciplinare.
In caso di ricorso all’avvalimento o al subappalto si prega di seguire le indicazioni contenute nel manuale Utente OE predisposto dall’ANAC e consultabile al link sopra indicato.
In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti che non siano disponibili nel FVOE dovranno essere inseriti nel sistema dagli operatori economici.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 22.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’
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Disciplinare di gara
Costituisce requisito di idoneità l’Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Centrale Regionale di Committenza acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 1, lett. c) l’operatore economico deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a. L’operatore economico deve aver eseguito, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio che preveda attività di verifica in loco nell’ambito di progetti cofinanziati dall’Unione europea. Tale servizio deve essere stato concluso con accettazione da parte del Committente.
Per servizi analoghi si intendono quelli relativi ad attività di verifica in loco nell’ambito di progetti comunitari, non solo nell'ambito di programmi di cooperazione Comunitaria UE, ma di qualunque programma cofinanziato dalla UE.
La comprova del requisito richiesto per l’esecuzione dei servizi è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte 11, del Codice, mediante presentazione, alternativamente, di:
● un elenco dei servizi eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, corredato dai certificati di regolare esecuzione, in originale o copia conforme, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione;
● contratti (stipulati con amministrazioni pubbliche, altri enti o contraenti privati) e fatture in copia conforme all'originale regolarmente quietanzate, relativi ai servizi eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.
Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l’oggetto delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, l’importo e il periodo di esecuzione.
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Disciplinare di gara
Ove le informazioni relative ai servizi richiesti non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità tecnica professionale mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 dovrà essere posseduto sia dalla mandataria e sia dalle mandanti nel loro insieme.
La stazione appaltante ritiene opportuno che il requisito sia posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti al fine di garantire la massima efficienza nell'adempimento del servizio. La presenza del requisito per tutti i soggetti proponenti rappresenta infatti una maggiore affidabilità nell'operato.
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
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Disciplinare di gara
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al paragrafo 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
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Disciplinare di gara
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo per l’adempimento, stabilito dalla stazione appaltante e decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” del DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà produrre e allegare a sistema:
− DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
− dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
− dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
− originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
− PASSOE dell’ausiliaria.
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8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, con specificazione dell’incidenza percentuale sull’importo complessivo del contratto. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta del lotto per cui si partecipa e precisamente:
- Lotto unico: di importo pari a €. 9.138,00
Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare ovvero la concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.
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La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA – SERVIZIO XXXXX XXXXXX - XXXXX XXXXXX, 00 – 09123 – CAGLIARI – Codice fiscale: 80002870923.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente:
● ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il sistema pagoPA xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/
• cliccare sull’icona pagamenti senza autenticazione (non è necessaria l’autenticazione);
• selezionare ente: Regione Autonoma della Sardegna;
• selezionare la tipologia di pagamento Entrate e recuperi vari ed eventuali;
• compilare correttamente tutti i campi della videata (attenzione indicare partita IVA e ragione sociale);
• indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria – CIG ;
ovvero
● tramite bonifico bancario:
INTESTATARIO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IBAN: XX00X0000000000000000000000
SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
• Dentro AREA SEPA XXXXXX00
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Disciplinare di gara
• Fuori AREA SEPA XXXXXX00
Causale: EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria
Dovrà, inoltre, essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso e l’indicazione del CIG del lotto cui si intende partecipare.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata.
b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
d) avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
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Disciplinare di gara
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale Regionale di Committenza prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, a pena di esclusione, ove rilasciata dal medesimo garante;
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Centrale di Committenza, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte, oltre che dall’operatore economico, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno, anche un’autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, un’autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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Disciplinare di gara
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice come di seguito indicato. Per poter fruire delle riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e allega le certificazioni possedute.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di partecipazione di soggetti associati la cauzione e il relativo impegno dovranno essere presentate:
− in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
− in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.
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Disciplinare di gara
Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nei successivi paragrafi.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2023” pubblicata sulla GURI n. 64 del 16/03/2023, nonché sul sito dell’ANAC ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo è dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero Lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
unico | 9834699A59 | € 33,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione della BDNCP gestita dall’ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Qualora il pagamento non risulti registrato nella BDNCP, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della
l. 266/2005, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.
Qualora il pagamento non risulti registrato nella BDNCP la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
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Disciplinare di gara
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCat. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, corredata della documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 27/06/2023 pena l’irricevibilità della stessa. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento Allegato 7 - “Istruzioni di gara” di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’offerta è composta da:
a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 13;
b) Offerta tecnica, di cui al successivo paragrafo 14;
c) Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 15.
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Disciplinare di gara
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
− l’offerta è vincolante per il concorrente
− con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, gli allegati e i chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell’indirizzo mail fornito dall’operatore in fase di registrazione nel portale.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nell’ambito della “RdO.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni (domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative, dichiarazione di avvalimento, offerta tecnica, offerta economica, ecc) sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
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Disciplinare di gara
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
● il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
● l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
● la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
● la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
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Disciplinare di gara
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
● il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A (si rimanda al paragrafo 13.1 per la descrizione);
2. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al paragrafo 13.2 per la descrizione).
3. allegato 5 “Patto di integrità” sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmato del Dirigente competente
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Disciplinare di gara
della procedura di gara; In caso di RTI il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;
4. allegato 6 “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Indicare al punto 8.3 il consenso al trattamento dei dati. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
5. cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta di ciascun lotto (si rimanda al paragrafo 9 per la descrizione);
6. eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;
7. (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La Stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
8. (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 7 del presente Disciplinare;
9. in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;
10. PassOE dell’operatore economico rilasciato dall’ANAC a seguito di registrazione nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022; in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PassOE dell’impresa ausiliaria;
11. pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara (si rimanda al paragrafo 10 per la descrizione);
12. documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00. Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1.
13. allegato 8 “Informativa per il trattamento dei dati personali”, sottoscritto digitalmente per presa visione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa;
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Disciplinare di gara
in caso di partecipazione in RTI costituendo, una dichiarazione sottoscritta dalle imprese consorziate o associate nel costituendo raggruppamento, con l’indicazione dell’impresa capogruppo, delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento e della suddivisione delle relative quote della fornitura, nonché l’impegno espresso di costituire formalmente il RTI, conferendo, in caso di aggiudicazione il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
Al fine della partecipazione alla procedura, il concorrente compila e sottoscrive digitalmente la domanda di partecipazione, redatta in bollo, secondo il modello di cui all’Allegato 2A che contiene tutte le seguenti informazioni e le dichiarazioni integrative.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara o al lotto e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
b) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
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Disciplinare di gara
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla RAS con Delibera di Giunta.
n. 43/7 del 29.10.2021 reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_000_00000000000000.xxx e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
e) di accettare il patto di integrità della RAS attraverso la sottoscrizione dell’Allegato 5 al Disciplinare di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
f) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 8;
g) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione dell’appalto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
h) che l’offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
i) che è stato versato il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
j) che è stato versato l’importo dovuto per la cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto;
k) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure (cancellare l’opzione non scelta) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
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Disciplinare di gara
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
l) in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
m) in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l’eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono rese e sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:
● dal concorrente che partecipa in forma singola;
● nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
● nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
● nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
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Disciplinare di gara
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
● nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva del procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
L’allegato 2A - domanda di partecipazione deve essere presentata:
● nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non costituiti da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
● nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
● nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o ( per gli operatori economici esteri) tramite pagamento con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero (se operatore estero) del bonifico bancario.
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Disciplinare di gara
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
La mancanza, l'insufficiente o il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo, non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio, ma una diretta segnalazione da parte della Stazione Appaltante all'Agenzia delle Entrate/ Uffici del Registro ai sensi dell'art. 19 e 31 del DPR 642/1972.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il Documento di gara unico europeo elettronico (DGUE) è il modulo di autodichiarazione utilizzato nelle procedure di appalto pubblico. Per la compilazione del modello si utilizza l’apposito file editabile, disponibile sul sito della Agenzia per l’Italia digitale, da sottoscrivere digitalmente:
xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx- europeo-procedure-compilazione-digitale
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo “Requisiti generali” del presente documento (Sez. A-B-C-D).
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Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell’Allegato 2A “Domanda di partecipazione” il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter e l del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la sezione «α» e compilando quanto segue:
a) la sezione A “Idoneità” per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al paragrafo 6.2;
N.B. L'operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE “Criteri di selezione” ma deve compilare tutte le sezioni richieste sopra dettagliate.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
● nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
● nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
● nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica, pertanto la ditta concorrente deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
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Disciplinare di gara
80 del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative utilizzando preferibilmente il modello di cui all’allegato 2A, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis, comma 4 (ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate, ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020), comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i lotti cui intende partecipare;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possono influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
4. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
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Disciplinare di gara
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
● copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
● dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
● copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
● dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
● dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
● copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
● dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
● dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
● copia del contratto di rete;
● copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
● dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di fornitura/servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
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Disciplinare di gara
i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
ii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
iii. le parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di fornitura/servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
L’operatore economico, inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica per il lotto in gara, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nell’Allegato 7 – Istruzioni di gara. L’offerta deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13.1 e deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:
a. Indice del contenuto della busta.
b. Relazione tecnica del servizio offerto (con indice generale in riferimento al numero della pagina)
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21 i seguenti elementi:
Proposta progettuale e descrizione dettagliata dell’offerta in termini di attività e di composizione del gruppo di lavoro .
La relazione deve descrivere in modo chiaro
1. Servizi di assistenza tecnica offerti (criterio 1):
- l’architettura generale dell’offerta (criterio 1.1 ) in particolare rispetto a: chiarezza espositiva, completezza e adeguatezza della proposta (sub criterio 1.1.1.); adeguatezza della proposta, completezza e coerenza delle attività rispetto alle esigenze previste nel capitolato (sub criterio 1.1.2)
- la qualità e l’efficacia delle attività proposte rispetto a obiettivi e metodologie (criterio 1.2) in particolare rispetto a: metodologie di analisi proposte (sub criterio 1.2.1) soluzioni organizzative individuate per garantire al tempestiva erogazione del servizio (sub criterio 1.2.2) cronoprogramma e adeguatezza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e tempestività delle attività di verifica e controllo (1.2.3) .
2. Descrizione della proposta di gruppo di lavoro e modello organizzativo per la realizzazione dell’attività di assistenza tecnica (criterio 2):
- Qualità ed efficienza del modello organizzativo (criterio 2.1) in particolare rispetto a: esperienza, coerenza e completezza delle competenze ed esperienze professionali in capo ai soggetti che compongono il GdL
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Disciplinare di gara
rispetto all’articolazione operativa e alle modalità organizzative proposte. (2.1.1.) presenza di esperti con conoscenze ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel capitolato . (2.1.2) possesso da parte degli esperti proposti per le verifihche in loco della conoscenza della lingua araba pari almeno al livello B1 (2.1.3) possesso da parte degli esperti proposti per le verifiche in loco della conoscenza di tuleriori lingue che consenta un più efficiente svolgimento dei controlli richiesti (2.1.4) .
- Modalità organizzative del gruppo di lavoro (criterio 2.2) in particolare rispetto a: - modalità di interazione del gruppo di lavoro con l’Amministrazione appaltante e con gli altri soggetti (sub criterio 2.2.1) strumenti proposti per il governo del contratto (sub criterio 2.2.2)
3. Descrizione dettagliata degli eventuali servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato ed utili ai fini del miglioramento del servizio oggetto di appalto. (criterio 3)
- Quantità servizi aggiuntivi (criterio 3.1) presenza di figure aggiuntive rispetto a quelle richieste, per il miglior espletamento dei servizi (sub criterio 3.1.1) adeguatezza del contributo offerto dalle figure aggiuntive per il miglior espletamento dei servizi (3.1.2) .
- Qualità dei servizi/attività aggiuntivi (criterio 3.2) Attinenza ed efficacia rispetto all’oggetto, coerenza dei servizi aggiuntivi rispetto a quelle richieste (sub criterio 3.2.1) efficacia ed efficienza delle attività aggiuntive rispetto a quelle richieste (sub criterio 3.2.2).
La Relazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (in caso di costituendo RTI, da tutti i componenti dello stesso) non potrà superare le 30 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l’indice, eventuali grafici e tabelle il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall’offerente.
c. Autocertificazione delle competenze ed esperienze pregresse dei singoli componenti del gruppo di lavoro resa utilizzando l’apposito modulo di autocertificazione “ALLEGATO 4 – Esperienze professionali”: (file excel composto da più fogli). Il modulo deve contenere le autocertificazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascun componente il Gruppo di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con liberatoria al trattamento dei dati personali), in merito al possesso dei requisiti minimi indicati dal Capitolato. Tale documento verrà preso in considerazione ai fini della valutazione del criterio 2. Le dichiarazioni rese da ciascun documento ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere firmate da ciascun componente il gruppo di lavoro e dovrà essere allegata copia del documento di identità. La mancanza della firma del componente o del suo documento rende l’autocertificazione non valida e pertanto si considera come non presentata la relativa autocertificazione.
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Disciplinare di gara
- Documenti di identità di ciascun sottoscrittore dell’autocertificazione di cui all’’ALLEGATO 4 – Esperienze professionali” di cui al punto precedente.
L'assenza di una o più figure professionali richieste (considerandosi assenti quando l’autocertificazione delle esperienze non è stata presentata) in possesso delle esperienze minime prescritte, facenti parte del gruppo di lavoro, comporta l'inammissibilità dell'offerta con conseguente esclusione dell'offerente.
L’Amministrazione si riserva di verificare ex D.P.R. 445/2000, sulla base di tali autocertificazioni, la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’Allegato “Esperienze professionali” mediante la richiesta dei documenti rilasciati da datori di lavoro/committenti, ecc.
L’offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.
Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà essere fornita in formato pdf che consenta la ricerca all’interno del testo.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite (comprese quelle attinenti alla presenza del gruppo di lavoro con i requisiti minimi di esperienza e numero ivi previsti) pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.
Si precisa sin d'ora che eventuali documenti e/o allegati ulteriori rispetto alle indicazioni riportate nel presente Disciplinare, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
L’operatore economico inserisce nella Piattaforma, con riferimento al lotto in gara, la documentazione economica secondo le modalità indicate nell’Allegato 7 – Istruzioni di gara. L’operatore deve, a pena di esclusione,:
a) indicare a sistema, nel campo “Sconto”, la percentuale (%) di ribasso offerto da applicare all’importo posto a base di gara del lotto in gara;
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b) indicare a sistema, i costi della manodopera impiegata;
c) indicare a sistema, gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) produrre e allegare a sistema, nella sezione “Schema di offerta economica” della Busta Economica, l’offerta economica formulata, per il lotto in gara, secondo lo schema allegato e descritto nel paragrafo successivo (Allegato 3).
N.B.: Trattandosi di servizi dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
15.1 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Lo schema di offerta economica dovrà riportare quanto contenuto “nell’Allegato 3 – Schema di offerta economica”.
L’offerta economica, è sottoscritta digitalmente secondo le modalità prescritte per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al precedente paragrafo 13.1.
Si specifica che l’Allegato 3 - Schema di offerta economica rappresenta un ausilio offerto agli operatori economici partecipanti, i quali sono comunque responsabili della correttezza della propria offerta.
L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.
Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d’asta.
Si precisa che, per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.
In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modello conforme all’Allegato 3 – Schema di offerta economica, prevarrà quello indicato in quest’ultimo.
Nel caso di discordanza tra il valore riportato in cifre e quello riportato in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
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Disciplinare di gara
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
In caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legati di tutte le imprese del costituendo raggruppamento
16. CRITERIO di aggiudicazione
L’aggiudicazione del lotto in gara è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica (PT) | 80 |
Offerta economica (PE) | 20 |
Totale (PTOT) | 100 |
Il punteggio totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:
PTOT = PT + PE
dove:
PT = punti attribuiti all’offerta tecnica
PE = punti attribuiti all’offerta economica (ribasso offerto)
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che, in possesso di tutte le caratteristiche minime obbligatorie previste dall’Allegato 1 - Capitolato tecnico, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato.
Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’offerta economica gli operatori economici che, in fase di valutazione dell’offerta tecnica, non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 48 punti (Soglia di sbarramento).
Di seguito le fasi applicate per l’analisi delle offerte:
- valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento, ante riparametrazione (Rescailing)
- lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Dlgs 50/2016));
- esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica;
- definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
- formazione della graduatoria di gara.
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
N° | CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO |
1 | QUALITÀ DELLA PROPOSTA | 35 |
2 | GRUPPO DI LAVORO E METODO ORGANIZZATIVO | 30 |
3 | SERVIZI AGGIUNTIVI | 15 |
Totale PUNTEGGIO TECNICO | 80 |
Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito
mediante applicazione di una formula matematica.
Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59
Disciplinare di gara
Tabella dei criteri discrezionali (D) quantitativi (Q), tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica.
LOTTO UNICO: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 | |||||||||
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | Sub-sub/criterio | Punti D max | Punti T max | Punti Qmax | |
1 | QUALITÀ DELLA PROPOSTA | 35 | 1.1 | Architettura generale dell’offerta | 10 | 1.1.1 - Chiarezza espositiva, completezza e adeguatezza della proposta dei servizi offerti rispetto a quanto richiesto dal capitolato | 5 | ||
1.1.2 - Adeguatezza della proposta (Completezza e coerenza delle attività previste nell’offerta tecnica, nel rispetto del dettaglio, delle esigenze, degli adempimenti previsti nel capitolato e nei regolamenti dell’Unione) | 5 | ||||||||
1.2 | Qualità, efficacia e sostenibilit à delle attività rispetto a obiettivi e specifiche | 25 | 1.2.1 – Metodologie di analisi proposte (Adeguatezza e funzionalità delle metodologie proposte in relazione alle previsioni del sistema di gestione e controllo delle operazioni finanziate) | 5 | |||||
1.2.2 - Soluzioni organizzative individuate per garantire la tempestiva erogazione del servizio | 10 | ||||||||
1.2.3 – Cronoprogramma (Adeguatezza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e tempestività delle attività di verifica e controllo) | 10 | ||||||||
2 | GRUPPO DI LAVORO E MODELLO ORGANIZZA TIVO | 30 | 2.1 | Qualificazion e del Gruppo di Lavoro | 20 | 2.1.1 - Esperienza, coerenza e completezza delle competenze ed esperienze professionali in capo ai soggetti che compongono il GdL rispetto all'articolazione operativa e alle modalità organizzative proposte [Gruppo di lavoro più qualificato rispetto al minimo richiesto in | 10 |
termini di professionalità ed esperienza.] | |||||||||
2.1.2 - Presenza di esperti con conoscenze ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati, in particolare nelle materie citate nel Capitolato Paragrafo 5 punti i); j); k). [1 punto per ogni esperto in possesso di conoscenze ulteriori] | 6 | ||||||||
2.1.3 - Possesso da parte degli esperti proposti per le verifiche in loco della conoscenza della lingua araba pari almeno al livello B1 (1 punto per ogni esperto in possesso della conoscenza della lingua araba pari almeno al livello B1) | 2 | ||||||||
2.1.4 - Possesso da parte degli esperti proposti per le verifiche in loco della conoscenza di ulteriori lingue che consenta un più efficiente svolgimento dei controlli richiesti (Greco, Spagnolo, Italiano, Ebraico, in ragione del Paese di appartenenza dei beneficiari selezionati). [0,5 punti per ognuna delle 3 lingue ulteriori indicate, fino a un massimo di 2 punti] | |||||||||
2.2 | Modalità organizzati ve del Gruppo | 10 | 2.2.1 - Modalità di interazione del gruppo di lavoro con l’Amministrazione appaltante e gli altri soggetti. | 5 | |||||
2.2.2 - Capacità delle soluzioni individuate di garantire l’immediata operatività del servizio | 5 | ||||||||
3 | SERVIZI AGGIUNTIVI | 15 | 3.1 | Figure aggiuntive | 8 | 3.1.1 - Presenza di figure aggiuntive per il migliore espletamento dei servizi richiesti [1 punto per ogni figura aggiuntiva, fino a un massimo di | 3 |
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Disciplinare di gara
3 punti] | |||||||||
3.1.2 - Adeguatezza del contributo offerto dalle figure aggiuntive per il migliore espletamento dei servizi richiesti | 5 | ||||||||
3.2 | Qualità servizi/attività aggiuntivi | 7 | 3.2.1 - Attinenza rispetto all’oggetto (attinenza di eventuali attività aggiuntive rispetto a quelle richieste) | 5 | |||||
3.2.2 - Efficacia ed efficienza delle eventuali attività aggiuntive rispetto a quelle richieste | 2 | ||||||||
Totale | 80 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 PUNTI per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Si precisa che per i criteri di natura qualitativa (D) i singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio tecnico per ciascuna offerta a-esima presentata Pt(a), sarà determinato utilizzando il “metodo aggregativo compensatore” con l’applicazione della seguente formula:
Pt(a) = Σn [Wi * V(a)i] Dove:
• Pt(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a);
• Wi = peso previsto per criterio (i)
• V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) e variabile tra 0 e 1;
• Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni criterio n = numero totale dei criteri.
Si precisa che per il criterio di natura qualitativa (D), cui è assegnato un punteggio discrezionale, il singolo coefficiente V(a)i è determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, considerando i seguenti giudizi di preferenza:
Giudizio qualitativo | Coefficiente |
Ottimo | Fino a 1 |
Buono | Fino a 0,80 |
Discreto | Fino a 0,70 |
Sufficiente | Fino a 0,60 |
Mediocre | Fino a 0,40 |
Scarso | Fino a 0,20 |
Non adeguato | 0 |
Si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La formula da applicare per la riparametrazione (rescaling) è la seguente:
V(a)i = Va / Vmax
dove:
Va è il coefficiente ottenuto dalla ditta X per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;
Vmax è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;
V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta A per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.
I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio V(a)i vengono poi moltiplicati per i relativi sub-punteggi Wi. Non verrà effettuata una seconda riparametrazione dei punteggi complessivi ottenuti per l’offerta tecnica
La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’offerta tecnica proposta.
Saranno considerate non ammissibili le offerte indefinite o difformi, in uno solo o in più punti, rispetto a quanto previsto nell’Allegato 1 – Capitolato tecnico.
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Disciplinare di gara
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:
Tutti i punteggi andranno calcolati tenendo conto di un arrotondamento alla seconda cifra decimale.
A seguito della valutazione, verranno escluse dalla gara, e non saranno ulteriormente sottoposte al giudizio, quelle offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di punti 48 (soglia di sbarramento).
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è dato dalla seguente formula:
Pei = Ci x 20
dove:
Pei = punteggio economico del concorrente i;
Ci = coefficiente voce di offerta economica del concorrente i
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La
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Disciplinare di gara
commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, sia riferito all’OT che all’OE, nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e in difetto qualora sia inferiore a cinque.
Non sono ammesse offerte in aumento.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4,5,6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
Verificata, in sede di accettazione dell’incarico, l’assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione di cui all’articolo 77, comma 6 e 9, D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP (qualora lo stesso lo ritenga necessario) nella verifica di anomalia delle offerte. La Commissione, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Stazione Appaltante pubblica, sul Profilo di Committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e in ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le sedute pubbliche in videoconferenza.
Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni operatore economico concorrente collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, al sistema di videoconferenza dedicato della Regione attraverso la piattaforma
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Disciplinare di gara
CISCO WEBEX Meetings secondo le modalità esplicitate in una comunicazione di invito trasmessa alle imprese che ne faranno richiesta.
A tal fine, per essere invitate alla videoconferenza, gli operatori economici concorrenti dovranno inviare, tramite la messaggistica della piattaforma SardegnaCAT, il nominativo della persona individuata a presenziare alla seduta, con allegata l’eventuale delega, ed un indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l’invito e le relative modalità di partecipazione.
Per la prima seduta pubblica, tale richiesta dovrà pervenire almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28.06.2023 alle ore 10:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La data indicata per la prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorni successivi, che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma SardegnaCAT e pubblicati sul sito xxxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alla procedura di gara.
Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite le stesse modalità di cui sopra.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
● della documentazione amministrativa;
● delle offerte tecniche;
● delle offerte economiche.
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta pubblica il RUP (o il seggio di gara, se nominato) accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica afferenti al lotto in gara resteranno chiuse, segrete e bloccate dal sistema.
In tale seduta si procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente si procederà a:
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Disciplinare di gara
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice e alla pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà attraverso la BDNC e l’utilizzo del Fascicolo Virtuale (FVOE), reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 464/2022. Nel caso di problematiche legate al corretto funzionamento del nuovo sistema della BDNC e del FVOE le verifiche verranno eseguite tramite i canali tradizionali.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
20. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche, relativamente al lotto in gara, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente paragrafo.
La Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti, per il lotto in gara, dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla piattaforma elettronica:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
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Disciplinare di gara
La Commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16.3 per il lotto. Successivamente la Commissione procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria relativa al lotto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 .E’ collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex-aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. La Commissione rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria per il lotto in gara e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano le soglie di anomalia di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
• presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
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Disciplinare di gara
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa il RUP, se ritenuto necessario con l’ausilio della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
La Stazione appaltante, tramite il RUP, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP, esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Dirigente della Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Il corrispettivo di ogni singola fornitura verrà determinato sulla base dei ribassi unitari di aggiudicazione, da applicarsi sull’importo riferito ad ogni lotto complessivamente considerato.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
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Disciplinare di gara
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto;
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare il Contratto.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo della BDNC e del FVOE.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’aggiudicazione viene quindi fatta in favore del secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui non si possa procedere all’aggiudicazione neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’aggiudicazione avverrà, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da intendersi come non perentorio.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
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Disciplinare di gara
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, e del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà concluso a tutti gli effetti tra il soggetto aggiudicatario e la Stazione appaltante.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario
L’Amministrazione delegante procede a richiedere all’aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipula del contratto, nei termini indicati nella richiesta medesima tra cui la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’aggiudicatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, deve depositare presso l’Amministrazione delegante l’eventuale contratto di subappalto.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del codice e polizza assicurativa R.C., presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
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Disciplinare di gara
• copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all’Impresa capogruppo;
• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.
Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione o dalla richiesta.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari complessivamente a € 12.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Le spese di pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al valore a base di gara di ciascun lotto.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ dei flussi finanziari
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136. L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59
Disciplinare di gara
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_000_00000000000000.xxx
25. ACCESSO AGLI ATTI
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59
Disciplinare di gara
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le richieste dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Centrale Regionale di Committenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
Si rimanda a quanto stabilito nell’allegato 8 “Informativa privacy”.
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