Common use of REQUISITI GENERALI Clause in Contracts

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

Appears in 3 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara 2, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara S207 2

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, comma 17 pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della l. 6 provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE2016).

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. (rif. DGUE PARTE III) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del CodiceCodice dei Contratti . In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6Sono, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUEcomunque, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD. Lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del D. L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.integrità (Allegato 5) costituisce

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara Procedura, Disciplinare Di Gara Procedura

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo “Protocollo di intesa integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” approvato con le organizzazione sindacali deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 di cui al paragrafo 2 approvazione del PTPCT 2018/2020, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 668, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD. Lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 165190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo “Patto di intesa integrità in materia di contratti pubblici regionali” (Allegato D), approvato con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUEL. 190/2012.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla Non è ammessa la partecipazione alla gara gli operatori economici di concorrenti per i quali sussistono sussistano: - Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del CodiceD.lgs. In relazione al possesso del requisito n. 50/2016. - Le condizioni di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con le organizzazione sindacali la pubblica amministrazione; - Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo 2 costituisce causa all’art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i., qualora sussistano relazioni di esclusione parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare alla procedura: - I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del X.Xxx. 50/2016 per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla garagara sia il consorziosia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 148, comma 17 della l. 6 novembre 20127, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8primo periodo, del DGUED.Lgs. 50/2016, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara Di Concessione, Disciplinare Di Gara Di Concessione

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165 o per i quali sussistano le e cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 165159. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. • I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 17 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. • Iscrizione, a pena esclusione, nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della l. 6 novembre 2012presente procedura di gara. L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIcomma 3 del Codice, sezione D, numero 8, del DGUEpresenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Appears in 2 contracts

Samples: www.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al Il possesso del requisito dei requisiti di cui all’art. all’articolo 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare essere dichiarato all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6Documento di Gara Unico Europeo, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE Parte III, SEZIONE Clettere … … 9. REQUISITI SPECIALI …. I concorrenti, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80a pena di esclusione, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONEdevono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei paragrafi seguenti. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai Ai sensi dell’art. 80 59, comma 3 ultimo periodo 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 53… 9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE a) Esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, comma 16-ter eseguiti nel triennio precedente la data di pubblicazione del D.Lgsbando a favore di committenti pubblici e privati, contenenti i seguenti requisiti minimi: 1. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali per il servizio principale di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. alla tabella 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012“servizio di reception”, n. 190i servizi svolti devono complessivamente essere di importo minimo pari a euro 4.000.000,00 al netto di I.V.A.; 2. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIper il servizio secondario di cui alla tabella 4, sezione D“servizio di pulizia”, numero 8i servizi svolti devono complessivamente essere di importo minimo pari a euro 3.400.000,00, del DGUE.al netto di I.V.A. b) …

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto Per La Riqualificazione Tecnologica Delle Aule Della Scuola Superiore Sant’anna Per L’erogazione Di Didattica Blended

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter 16- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del D.LgsMinistro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 2001Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, n. 165pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa integrità, approvato con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 determinazione dirigenziale n. 1518/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta Di Rilevanza Comunitaria Per L’affidamento Dell’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Pavimentazioni Stradali Mediante Accordo Quadro Con Unico Fornitore

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsdecreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del 2001Codice. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Centrale regionale di committenza; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 165135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Centrale regionale di committenza valuta i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale regionale di committenza ogni opportuna valutazione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012190/2012. Si precisa, n. 190infatti, che l’appalto è regolato altresì: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXXXXX XX UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH allegato al GA/2019/192 del 10/07/2019 Firmatari: Xxxx Xxxxxxxx  dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III2, sezione Dco. 2, numero punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del DGUEcontratto o subcontratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti: Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell’importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. Resta salvo quanto prescritto dal codice antimafia. Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 47, c. 2 del D.L. 77/21 e xx.xx., il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, c. 5, lettera i) del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 80, c. 5, lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate Tale condizione è dichiarata dall’operatore economico nella Parte III, sezione D, numero 8, 8 del DGUE. Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono esclusi dalla procedura di gara nel caso di mancata produzione dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale condizione è assolta allegando il rapporto nello spazio previsto sulla piattaforma. Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta sono esclusi dalla procedura di gara se, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante, in relazione ad un contratto precedente finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. Tale condizione è assolta allegando apposita dichiarazione nello spazio previsto sulla piattaforma. Ogni concorrente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto e di assunzioni in relazione ad esso: - una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione giovanile; - una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione femminile.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara L761

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui al suddetto articolo 80 co. 5 lett. c) del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 668, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD.lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi i negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 16578 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali legalità/patto di cui al paragrafo 2 costituisce integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, 00 xxx xxx xxxxxxx legislativo n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE159/2011.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgs. del 20012001 n. 165. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 165135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 80, co. 5 5, lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate Tale condizione è dichiarata dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, 8 del DGUE.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara 3

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del requisito Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno è attestata e verificata nei confronti del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità consorzio e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codicedelle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, n. 165in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici (ivi compresi tutti i membri dei soggetti costituiti in forma associata, le even- tuali consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie) devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a ten- tativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di in- filtrazione della criminalità organizzata nel protocollo di intesa settore degli appalti pubblici, approvata con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce Delibera- zione della Giunta n. 347/2019, e il mancato rispetto della stessa costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, 190/2012 e dell’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legislativo n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE159/2011.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 668, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. L'appalto è sottoposto all'attuazione del Protocollo di legalità di cui alla delibera Giunta del Comune di Livorno n. 165552 del 22/09/2017. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUEL. 190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità tra DTT e gli operatori economici costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012190/2012. Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice (come modificato dal D.L. n. 19076/2020) l’operatore economico può essere escluso dalla gara se DTT è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo comma. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIIl comma 4 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, sezione Dcompresi eventuali interessi o multe, numero 8ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del DGUEtermine per la presentazione dell’offerta.

Appears in 1 contract

Samples: www.dtt-project.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XXA.N.AC. n. 6, aggiornate al D.LgsD. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, 8 del DGUE.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara 3

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla Non è ammessa la partecipazione alla gara gli operatori economici dei concorrenti per i quali sussistono sussistano: - le cause di esclusione di cui all’artall'art. 80 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice. In relazione al possesso del requisito ; - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’artall'art. 80 co. 5 lett. c) 67 del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo 159/2011; - le condizioni di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’artall'art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgs. 165/2001. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del 2001Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, n. 165devono essere in possesso, a pena di esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’art.37 del D.L. 78/2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali legalità e nel patto di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 Legge 190/2012. Atteso che ai sensi del comma 53 art. 1 Legge 190/2012 lett. i bis) i servizi cimiteriali sono definite tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è necessaria l'iscrizione nella cd white list presso le rispettive Prefetture (dove gli operatori economici hanno la propria sede). Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della citata Xxxxx e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 20122016, n. 190l’iscrizione alla white list di tutti gli operatori economici un requisito obbligatorio (pena l’esclusione) per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (Vedasi in tal senso DELIBERA ANAC N. 1071 DEL 14 novembre 2018). Tali condizioni N.B. La white list è, pertanto, richiesta come obbligatoria in capo al/i soggetto/i che svolge/ono la prestazione principale, consistente nella gestione del servizio cimiteriale, nonché la prestazione secondaria inerente alla categoria OS30 (predisposizione nuovi allacci), in quanto strettamente e continuativamente connessa alla predetta gestione del servizio. Resta inteso che l’obbligatorietà dell’iscrizione nella white list ricade anche in capo ai subappaltatori e alle società ausiliarie (ove l’avvalimento sia ammesso) se il relativo subappalto o avvalimento sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUEinerenti a servizi a cimiteriali e/o predisposizione di nuovi allacci.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee e/o i divieti a porre in dubbio contrarre con la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del CodicePubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001n. 165/2001. Saranno, n. 165inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo “Patto di intesa con le organizzazione sindacali integrità” (Allegato nr. 6) e nel “Codice di cui comportamento” (Allegato nr. 7), allegati al paragrafo 2 presente disciplinare, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012190/2012. La mancata, espressa dichiarazione dell’operatore economico circa l’intendimento di conformarsi alla normativa interna in tema di “Golden Power”, costituirà causa di esclusione. Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura la mancata accettazione della “c.d. “Clausola sociale", qualora prevista, di cui al successivo articolo 23, in aderenza alla previsione di cui all’articolo 5 della Delibera numero 114 in data 13 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante Linee Guida n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE13 afferente “La disciplina delle clausole sociali”.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Ai Sensi Dell’art. 60, Comma 1, Del Decreto Legislativo Nr. 50 Del 18/04/2016, Per La “Realizzazione Di Un Servizio Lte Public Safety Sul Territorio Di 11 (Undici) Province, Articolantesi Nella Fruizione Di Un Servizio Di Comunicazione McPTT E Fonia, Di Un Servizio Di Videosorveglianza in Mobilità E Di Un Servizio Di Accesso a Banche Dati, Con Una Durata Pari a 36 (Trentasei) Mesi”, Realizzata in Modalità Asp”. N. Iniziativa 2736129

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del Tale requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codicedeve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, comma 17 della l. legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori per l’attività oggetto della gara, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del DGUE23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, così come integrato dall’art. In relazione 8, comma 5, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020. Sul punto, si precisa che i reati di cui al possesso del requisito comma 1 dell’art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare si precisa che - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) ) del medesimo Codice, rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione concedente; le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XXD.Lgs. n. 650/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., aggiornate salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la Stazione concedente valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo fine di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsentire alla Stazione concedente ogni opportuna valutazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.LgsD.lgs. n. 165 del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Protocollo di intesa legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, approvato con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 Determinazione prot. n. 135261 del 17 dicembre 2014, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre legge 190 del 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali legalità/patto di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (richiamati dall’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice , rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 135/2018 convertito con legge 12/2019. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Stipula Di Una Convenzione Avente Ad Oggetto La Fornitura Di Veicoli Per Le Forze Di Sicurezza – Ed. 3 Ai Sensi Dell’art. 26 Legge N. 488/1999 E s.m.i. E Dell’art. 58 Legge N. 388/2000

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, n. 165in qualità di dipendenti, poteri autorizzativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012190/2012. Al fine dell’invio dell’offerta, n. 190si richiede un sopralluogo preliminare obbligatorio presso il Centro Regionale V.E.C.A di Roma – Ostia sito in via del Xxxxxxxx Xxxxxxxx Zerbi n.100 - 00122, ove è previsto lo svolgimento del servizio, da effettuarsi nei giorni dal 24.05.2022 al 27.05.2022 al fine di prendere visione dello stato dei luoghi. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIIl sopralluogo dovrà essere concordato con i seguenti referenti: V.Sov. della P.di X. Xxxxx Xxxxxx e V.Sov. della P.di X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx tramite appuntamento da richiedere, sezione Dentro e non oltre il 23.05.2022 ore 12,00, numero 8esclusivamente al seguente indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Nella richiesta dovranno essere indicati i dati della persona che dovrà effettuare l’accesso al Compendio: nome, del DGUEcognome, recapito e-mail, e dovrà essere allegato copia documento di riconoscimento, in corso di validità, ed eventuale delega se persona diversa dal rappresentante legale della società.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Europea a Procedura Aperta Per L’affidamento

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le organizzazione sindacali fattispecie di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’artall’art. 180, comma 17 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della l. 6 novembre 2012condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 190135. Tali condizioni Si precisa che, gli operatori economici sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIItenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, sezione D, numero 8, del DGUE.dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione -

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione dalla gara, previsti dal medesimo art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, saranno esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante la presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto Decreto ministeriale. Dato atto che la procedura di affidamento è relativa a servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi e autotrasporti per conto di terzi, considerate attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53, dell’art. 1, comma 17 della l. legge 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione Dgli operatori economici devono possedere, numero 8pena l’esclusione dalla gara, del DGUEl’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione Insussistenza delle condizioni di cui all’artall’articolo 38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i; - Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; - Rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (articolo 17 Legge n.68/99), salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa. 80 Non sono ammessi a partecipare i concorrenti che siano destinatari di un provvedimento interdittivo alle contrattazioni con Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 del CodiceD.Lgs. In relazione al possesso 9 aprile 2008, n.81 o nel caso in cui all’impresa siano state applicate le sanzioni interdittive del requisito divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’artall’articolo 9, comma 2, lettera c) ed agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 80 co. 5 lett8 giugno 2001, n.231. Per i raggruppamenti temporanei di imprese il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che si intendono raggrupparsi. Nel caso di partecipazione a Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per il quale il consorzio dichiara di concorrere; a porre questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6qualsiasi altra forma, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53alla gara (articolo 37, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 87, del DGUED.Lgs.n.163/2006). Qualora il Consorzio stabile in sede di gara dichiari che intende concorrere in proprio, il possesso dei requisiti generali è richiesto solo in capo al consorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sul punto, si precisa che i reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo caso di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codicerevoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD.lgs. del 2001, 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrate.gov.it

REQUISITI GENERALI. (rif. DGUE PARTE III) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD. Lgs. n. 165 del 2001. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 16578 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità (All. 5) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta, Di Carattere Comunitario, Per L’affidamento Di Tre Accordi Quadro, Ai Sensi Dell’art. 60 Del D. Lgs. N. 50/2016 E s.m.i., Secondo Il Criterio Dell’offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa, Suddivisa in Tre Distinti Lotti Aventi Ad Oggetto I Servizi Di Tipo a Inerenti “La Messa a Secco, Il Trasporto Ed Il Deposito”, I Servizi Di Tipo B Inerenti “La Messa a Secco, Il Trasporto E La Distruzione” Di Imbarcazioni Di Migranti Approdate Rispettivamente Nel Comune Di Lampedusa E Linosa E Nei Restanti Comuni Della Regione Sicilia” Ed Il Servizio Di Tipo C Inerente “Il Recupero, Trasporto Navale E Distruzione” Di Imbarcazioni Di Migranti Approdate Nel Comune Di Lampedusa E Linosa”

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. all’articolo 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsdecreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. del 2001Gli operatori economici aventi sede, n. 165residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali black list di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUEfebbraio 2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.acerbologna.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i.. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. all’articolo 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 668, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8ter, del DGUEdecreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. In sede di offerta i concorrenti dichiarano il possesso dei requisiti di seguito indicati mediante il DGUE e la domanda di partecipazione; le verifiche saranno espletate da parte della Stazione Appaltante mediante Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all’apposito link sul Portale ANAC all’indirizzo Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio, indica a sistema il CIG della procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da stampare e da inserire nella busta come specificato al punto successivo.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001. Sono esclusi gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 2001Codice, n. 165per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Sono esclusi i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012, legge n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.LgsD. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, DGUE PARTE III, III SEZIONE C, NEL C AL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, ARTICOLO 80 COMMA 5, 5 LETTERA C), ) TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 80 C. 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE CODICE PER CONSENTIRE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codicecodice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni della categoria OS20B e OG3 (appaltatore, subappaltatore, cooptata, consorziata esecutrice) devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale condizione è dichiarata dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 11, del DGUE La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara 3

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza Servizio Spesa comune requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter 16- ter, del D.Lgs. 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del 2001Codice. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Centrale regionale di committenza; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 165135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Centrale regionale di committenza valuta i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale regionale di committenza ogni opportuna valutazione. Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza Servizio Spesa comune La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente, nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti, dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i.. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e, nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione Insussistenza delle condizioni di cui all’artall’articolo 38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i; - Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; - Rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (articolo 17 Legge n.68/99), salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa. 80 Non sono ammessi a partecipare i concorrenti che siano destinatari di un provvedimento interdittivo alle contrattazioni con Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 del CodiceD.Lgs. In relazione al possesso 9 aprile 2008, n.81 o nel caso in cui all’impresa siano state applicate le sanzioni interdittive del requisito divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’artall’articolo 9, comma 2, lettera c) ed agli articoli 13 e seguenti del D. Lgs. 80 co. 5 lett8 giugno 2001, n.231. Per i raggruppamenti temporanei di imprese il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che si intendono raggrupparsi. Nel caso di partecipazione a Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per il quale il consorzio dichiara di concorrere; a porre questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6qualsiasi altra forma, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53alla gara (articolo 37, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 87, del DGUED.Lgs.n.163/2006). Qualora il Consorzio stabile in sede di gara dichiari che intende concorrere in proprio, il possesso dei requisiti generali è richiesto solo in capo al consorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Per Il Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. all’articolo 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsdecreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 2001, n. 16523 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali legalità/Patto di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: www.urp.cnr.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. all’articolo 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 668, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Sono esclusi gli operatori economici che per i quali sussistano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente ai soggetti individuati dall'art. 85 del 2001, D.L. n. 165159/2011. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui integrità, allegato al paragrafo 2 costituisce presente documento, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara. Qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art 46, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: • una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile • una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309]. Relativamente ai requisiti dell’art. 147, c. 4 ai sensi del comma 7 dello stesso articolo si applica deroga parziale in considerazione del mercato di riferimento, della scarsa occupazione femminile nel settore e perché contrasterebbe con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 17 3 del decreto legge n. 77 del 2021. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della l. formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non comporta l'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 novembre 2012dell'articolo 47, Decreto Legge n. 77/2021. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 19068, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIITale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, sezione Dcostituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, numero 8non comporta l'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, del DGUEDecreto Legge n. 77/2021.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Gara Di Mediante Procedura Aperta Per Lavori Di Riqualificazione Funzionale Ed Energetica Della Struttura Sportiva Di Proprieta’ Comunale – Bocciodromo Centro Maps Comune Di Solaro (Mi) – Lavori a Corpo – Cig 9934983f51

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 165135. Si precisa che: gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: www.aqdigitaltransformation-lotti12.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.LgsD. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni delle categorie OG1 e OS3 (appaltatore, cooptata, consorziata esecutrice) devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale condizione è dichiarata dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 11, del DGUE. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara 3

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla Alla gara gli saranno ammessi i concorrenti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 [imprese individuali, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo (riunioni di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ex-art. 2602 c.c. e GEIE), operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX3, comma 22, dello stesso X.Xxx. n. 6163/06, aggiornate al D.Lgsstabiliti negli Stati membri indicati nell’art. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 47 dello stesso X.Xxx. n. 1008 dell’11 ottobre 2017163/06, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dallo stesso art. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 5347, comma 16-ter 2, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.], che siano in possesso, all’atto della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionali di cui all’articolo 39 del 2001D.Lgs. n. 163/06, dei requisiti di ordine speciale, come richiesti dalla documentazione di gara e di cui agli art. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/06, dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, e dei requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 16581, xxx xxxxxxxxx. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo È consentita la presentazione di intesa con le organizzazione sindacali offerte da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2 costituisce causa all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di esclusione dalla aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ogni vicenda soggettiva del candidato, dell´offerente e dell´aggiudicatario ai sensi dell’artdell´art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE51 D.Lgs.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. 45, comma 2, lettere b)e c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, n. 165in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 201237 del d.l. 3 maggio 2010, n. 19078, convertito in legge 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, 1 comma 3 del DGUED.M. 14 dicembre 2010.

Appears in 1 contract

Samples: Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Affidamento Contrattuale

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: Il possesso dei requisiti generali di cui all’artal punto 8.1 dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare. 80 del Codice. In relazione al Il possesso del requisito dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 let. c), c-bis) c-ter) e let. f-ter) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all’interno del Mo ello 1 – ulteriori ichiarazioni, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara. In caso di incorporazione, nusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. cl) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6Codice, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo devono rinerirsi anche ai soggetti di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’artall’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici Codice che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53hanno operato presso la società incorporata, comma 16-ter nusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs. del 2001, n. 165bando di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo sussistenza di intesa con le organizzazione sindacali tale condizione dovrà essere dichiarata all’interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al paragrafo successivo articolo 12 punto A.2. In caso di operatori riuniti i suddetti requisiti di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e, in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 costituisce causa di esclusione dalla garalett. b) e c) e 46 co. 1 lett. n), ai sensi dell’artsia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190È vietato il ricorso all’istituto ell’avvalimento i cui all’art. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE89 el Co ice per la so isfazione ei requisiti generali.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Cig 78678009f2 Cpv: 80110000 8

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del requisito Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 668, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, n. 165in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo nell’Allegato 2 - Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 183 bis del D.Lgs. n. 159/2011. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati ANAC e, comma 17 della l. 6 novembre 2012nello specifico, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUEmediante il Fascicolo virtuale.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. 6.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di gara unico europeo, Parte III, lettere A, B, C, D (articolo 15, p. A.2). In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.LgsD. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali legalità/patto di cui al paragrafo 2 integrità allegati alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’artdell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190190/2012. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis) c-ter) c-quater) e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1 Dichiarazione integrativa al

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Servizi/Concessione Da Bando Tipo

REQUISITI GENERALI. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un appalto integrato deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice dei contratti per ciascuna prestazione di lavori e servizi di progettazione prevista dal contratto. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 2001, 2001 n. 165. A pena di esclusione, non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, l. n. 190/2012. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della l. 6 novembre 2012presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 190198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIIl concorrente si impegna, sezione Da pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: • una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile • una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero 8di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del DGUEdecreto legge n. 77 del 2021.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b), della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 10 della Legge n. 238/2021 (c.d. Legge Europea). In relazione al possesso caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c), del requisito Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 668/1999, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta oltre che ai sensi dell’art. 80 80, comma 3 ultimo periodo 5, lett. i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del D.Lgs. del 2001n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, n. 165in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Per la presente procedura di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.finanziata con risorse PNRR:

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgs. del 20012001 n. 165, nei confronti della stazione appaltante e della committente. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 165135. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di intesa con le organizzazione sindacali condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di cui al paragrafo 2 costituisce condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’artpartecipazione agli appalti. 1, comma 17 La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, Concorrenza e del DGUEMercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto dell’Accordo Quadro.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsd.lgs. del 20012001 n. 165. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che: - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 165135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità (Allegato 2) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE190/2012.

Appears in 1 contract

Samples: www.consip.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 80 co. 5 lett. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità Codice è attestata e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 verificata nei confronti del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codiceconsorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. dell’articolo 53, comma 16-ter ter, del D.Lgsdecreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 2001Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 16578 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo nell’Allegato Patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’artdell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, L’accettazione del DGUEpatto di integrità avviene tramite sottoscrizione dell’allegato Domanda di partecipazione.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta Fornitura Triennale Di TNT Non Sterile E Materiale Monouso Per Le Esigenze Della Asl Roma 1

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. Ai predetti soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice nonché quelle dell’art. 92 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Non è ammessa la partecipazione alla gara gli operatori economici di concorrenti per i quali sussistono cause sussistano: • le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito Codice così come modificato e integrato dal D.L. 18 Aprile 2019, n. 32; • le condizioni di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del ter, D.Lgs. del 2001165/2001 o, n. 165ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa Modello IDC_96_CUC: Patto d’integrità della CUC Area Vasta Brescia, approvato con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 Determina Dirigenziale n. 1949 del 20/12/2019, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012L. 190/0000.Xx precisa che il suddetto patto d’integrità è valido solo per la presente procedura di gara, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, per l’esecuzione del DGUE.contratto si faccia riferimento al Patto d’integrità del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) reperibile al seguente link:

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE50/2016, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codicenonché previste dalle norme sulla contrattualistica pubblica. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.Lgs. del 2001, 2001 n. 165. La mancata accettazione Trattandosi di servizio rientrante in una delle clausole contenute nel protocollo attività a maggior rischio di intesa con le organizzazione sindacali infiltrazione mafiosa di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla garacomma 53, ai sensi dell’art. dell’articolo 1, comma 17 della l. legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Tali condizioni Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che: • tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 [di cui all’art. 80, comma 5, lett.a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante; • le fattispecie di cui all’art. 80 comma , lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIquelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di ANAC, sezione Dsalve le modifiche apportate dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135. Si precisa che, numero 8gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti anti-trust. In conformità a quanto chiarito dalla AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione sulla partecipazione degli appalti. La Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per illeciti anti-trust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del DGUEcontratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti che nel caso siano state adottate misure di self cleaning dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione in merito.

Appears in 1 contract

Samples: www.arpat.toscana.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo all’art.80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter ter, del D.LgsD. Lgs. del 2001, 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo patto di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012190/2012. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 19050/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. Tali 110, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R. D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti). L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R. D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione: - di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria; - del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura; - del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. Non è ammesso che l’impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono dichiarate dall’operatore nella Parte IIIresponsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, sezione D, numero 8, del DGUEin relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.pistoia.it

REQUISITI GENERALI. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In relazione al possesso del requisito Costituisce causa di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 47, comma 3 ultimo periodo 4 del D.L. 77/21, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro nei confronti delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, c. 5, lettera i) del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, 2001 n. 165. escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80, comma 3, ultimo periodo del Codice. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate Tale condizione è dichiarata dall’operatore nella nel DGUE, Parte III, sezione D, numero 8, punto 8 del DGUE. Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono esclusi dalla procedura di gara nel caso di mancata produzione dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale condizione è assolta allegando il rapporto nello spazio previsto sulla piattaforma. Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta sono esclusi dalla procedura di gara se, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante, in relazione ad un contratto precedente finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 165. Tale condizione è assolta allegando apposita dichiarazione nello spazio previsto sulla piattaforma. Ogni concorrente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto e di assunzioni in relazione ad esso: - una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione giovanile; - una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione femminile.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara S198