Regime transitorio dei Cfl Clausole campione

Regime transitorio dei Cfl. Ferma la scelta legislativa di eliminare il ricorso al contratto di formazione e lavoro, si è provveduto a disciplinarne il regime transitorio che riducesse quanto più possibile i problemi organizzativi e gestionali che una simile scelta avrebbe potuto comportare. Le parti sociali, infatti, hanno provveduto alla stipula dell’Accordo Interconfederale del 13.11.2003 con riferimento ai contratti, appartenenti a questa tipologia, stipulati sulla base di progetti approvati o presentati agli organismi, amministrativi o collettivi, competenti, precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto (24.9.2003). Di fondamentale importanza ai fini della comprensione delle ragioni del regime transitorio appaiono le premesse contenute in tale Accordo, laddove è stato precisato che “l’alto numero di progetti di formazione e lavoro presentati agli organismi preposti alla loro approvazione prima della data di entrata in vigore del decreto n. 276/2003”, nonché la circostanza che, da una parte, la previgente disciplina prevedeva “un non breve arco temporale, successivo all’approvazione, nel corso del quale è possibile effettuare le assunzioni progettate”, e, dall’altra, che tale breve arco temporale fosse “funzionale allo svolgimento delle necessarie operazioni di ricerca e selezione del personale da assumere”, avevano complessivamente contribuito a determinare una condizione fattuale per cui la mancata attuazione di tali attività propedeutiche avrebbe potuto finire per incidere “in termini negativi sulla scelta aziendale di procedere alle assunzioni”, compromettendo, più in generale, l’autonoma gestione organizzativa della forza lavoro nelle singole aziende. In questo Accordo, proprio sulla base di siffatte premesse, è stato così concordato che:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.