Modifiche dell’assicurazione Clausole campione

Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Modifiche dell’assicurazione. La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Modifiche dell’assicurazione. Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l’Assicuratore ed il Contraente. L’Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell’IVASS.
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Modifiche dell’assicurazione. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.