Aggravamento o diminuzione del rischio Clausole campione

Aggravamento o diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di fatti o circostanze che aggravino il rischio e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. Se l’Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.
Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro sette giorni dalla data del loro accadimento, e si applicano le disposizioni dell’Art. 1898 c.c. Gli aggravamenti del rischio che non sono stati resi noti o che non sono stati accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa. Se l’Assicurato comunica alla Società mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’Art. 1897 c.c. e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Aggravamento o diminuzione del rischio ll Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’lndennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione di Xxxxxxx, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Se il cambiamento non comporta né aggravamento né diminuzione del Rischio, l’Assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.
Aggravamento o diminuzione del rischio. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).
Aggravamento o diminuzione del rischio. Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.
Aggravamento o diminuzione del rischio. Il Contraente dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’Assicuratore ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 del Codice Civile) o una diminuzione (Art. 1897 del Codice Civile) del rischio coperto dalla presente Polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell’assicurazione.
Aggravamento o diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).
Aggravamento o diminuzione del rischio. L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).
Aggravamento o diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..