Proprietà e diritti Clausole campione

Proprietà e diritti. Le Parti convengono che i Modelli, le Istruzioni e le Buste diverranno di proprietà dell’Agenzia contestualmente alla sottoscrizione del documento di consegna di cui al precedente art. 6 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento. Qualsiasi materiale fornito dall’Agenzia ai fini della presente fornitura è di proprietà esclusiva dell’Agenzia e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese della Società, all’Agenzia medesima. La Società assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. La Società si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dall’Agenzia, se non per l’esecuzione della fornitura, fermo restando che, ove l’Agenzia riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto.
Proprietà e diritti. 1. Il Committente acquisisce la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Proprietà e diritti. I contraenti convengono che i documenti di riscontro e rendicontazione che dovranno essere prodotti nell’ambito del servizio diverranno di proprietà della SA. Qualsiasi materiale fornito dalla SA ai fini del servizio di cui al presente contratto è di proprietà esclusiva della SA e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese del Fornitore, alla SA medesima. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. Il Fornitore si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dalla SA, se non per l’esecuzione del servizio, fermo restando che, ove la SA riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
Proprietà e diritti. Le opere inviate non verranno restituite e rimarranno di proprietà del Comune di Perfugas che potrà utilizzarle liberamente senza limiti di tempo, di spazio e di mezzi nella versione integrale, parziale o anche di sola idea. La proprietà intellettuale delle opere resterà in ogni caso in capo ai relativi autori.
Proprietà e diritti. 12.1. I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto delle norme di sicurezza. anche con strumenti informatici, in conformità all’articolo13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento.
Proprietà e diritti. 8.1 Le Parti convengono che i Modelli, le Istruzioni e le Buste diverranno di proprietà dell’Agenzia contestualmente alla sottoscrizione del documento di consegna di cui al precedente art. 6 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.
Proprietà e diritti. 3.1 L'operatore riconosce il titolo unico di IFOAM sia del logo IFOAM che del sigillo IFOAM e riconosce che IFOAM continua a mantenere la piena proprietà del logo IFOAM e del sigillo IFOAM. 3.2 L'operatore si impegna a non adottare, utilizzare, consentire l'uso di, registrare o tentare di registrare come marchio di fabbrica, marchio di servizio, nome commerciale o denominazione sociale o parte di esso, il sigillo IFOAM o il logo IFOAM, o qualsiasi termine o traduzione con lo stesso significato come uno dei suddetti elementi o qualsiasi parola, simbolo o disegno o combinazione di essi, che sia confondibile con uno dei suddetti elementi. 4. L'uso del sigillo IFOAM 4.1 Il sigillo IFOAM deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione con il logo dell'Organismo di Certificazione conforme al disegno rappresentato in allegato 1 del regolamento del servizio di controllo e certificazione. 4.2 Qualsiasi uso del marchio IFOAM o del sigillo IFOAM da parte dell'operatore è considerato soggetto ai termini della presente licenza. 4.3 Il sigillo IFOAM può essere utilizzato solo su prodotti certificati nell'ambito dello schema di certificazione CCPB GLOBAL PROGRAMME, accreditato da IOAS, e non sotto qualsiasi altro schema di certificazione gestito da CCPB, quali ad es. EU 834, COR, JAS, etc. 4.4 Il sigillo IFOAM può essere utilizzato solo sui prodotti delle categorie per le quali lo schema CCPB GLOBAL PROGRAMME è accreditato. Attualmente il campo di applicazione per cui CCPB è accreditato comprende i prodotti appartenenti alle seguenti categorie: X Produzione vegetale X Produzione animale X Preparazione alimentare X Prodotti della raccolta spontanea [] Vendita al dettaglio [] Fabbricazione Mezzi Tecnici X Acquacoltura [] Lavorazione di prodotti tessili [] Gruppi di piccoli produttori X Trasferimento della certificazione Il campo di applicazione di cui sopra è aggiornato periodicamente sul sito web IOAS (xxx.xxxx.xxx); la pubblicazione sul sito è quella da ritenersi valida ed ha la precedenza sulla lista sopra riportata.. 4.5 Al di fuori dello schema CCPB GLOBAL PROGRAMME, tutte le altre attività di certificazione di CCPB non sono coperte dall’accreditamento IFOAM, pertanto i prodotti ottenuti nell’ambito dalle attività certificate fuori da detto schema non possono portare il sigillo IFOAM. 5. Dichiarazioni sul prodotto relative al logo IFOAM 5.1 La dicitura “IFOAM accredited” non può essere utilizzata come una dichiarazione di qualità per quanto riguarda il prodotto,...
Proprietà e diritti. 1. Le parti convengono che la Rivista in edizione cartacea e digitale è di proprietà esclusiva del COMITATO al quale spettano tutti i diritti di cui alla normativa vigente.
Proprietà e diritti. L’INPS acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutti i prodotti di cui alla presente procedura e commissionati nell’ambito delle campagne di comunicazione esterna/interna, o nelle altre attività di informazione, nonché dei prodotti specificati nel listino prezzi, con il diritto di utilizzarli liberamente e senza alcuna condizione o limitazione, sia per la diffusione sull’intero territorio nazionale sia per la realizzazione di altro materiale informativo. A tutela dei diritti dell’INPS sulla creatività realizzata, l’Appaltatore si impegna a depositare, nelle modalità ritenute più opportune, a proprie spese, la pre emption della creatività stessa. L’Appaltatore, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti e i materiali realizzati, illimitata nel tempo, per consentire all’Istituto il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e con le modalità ritenute opportune, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non costituisce per l’Operatore Economico diritto di esclusiva sulle attività di comunicazione dell’INPS. L’Appaltatore si impegna a consegnare, a proprie spese, il master dei prodotti su supporti professionali e di comune utilizzo, secondo gli standard correnti per ogni singolo mezzo.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: