Variante urbanistica Clausole campione

Variante urbanistica. 2.1. Il presente accordo di programma ha effetto di variante urbanistica al P.A.T.I. “ Comunità Metropolitana di Padova”, al P.A.T. ed al P.I. del Comune di Padova e comporta altresì la decadenza del Piano Particolareggiato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 31.07.2001, il tutto come meglio descritto negli elaborati allegati al presente accordo di programma.
Variante urbanistica. 6.1 Con il presente Accordo di Programma si approvano le varianti al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, come da allegati da n. 1 a n. 7 di cui all’articolo 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Variante urbanistica. 6.1 Con il presente Accordo di Programma si approvano tutti gli allegati di cui all’articolo 2 dal punto 1 al 9, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e che comportano Variante al Piano degli Interventi.
Variante urbanistica. 4.1 Ildecreto di approvparzeisoeAncetcedeo, rlpdoubblicato sul Bollettin Regione Lomcboamrpdiaovartariazione alla disciplina del Piano di G Comune di Beirgnacmonformità aggralifiecliabaolrlaatinormativa tecnic allegatiaslupbresente Accordo
Variante urbanistica. Il presente Accordo, nei limiti di quanto descritto e rappresentato negli elaborati allegati, che ne sono parte integrante, costituisce variante urbanistica al Programma di Fabbricazione del Comune di Palau che perciò s’impegna in particolare a: - adeguare il proprio strumento urbanistico al fine di consentire la definizione dei piani attuativi per la realizzazione dell’intervento; - rilasciare le autorizzazioni e le concessioni relative alle iniziative di cui in premessa nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione delle relative domande. Poiché il presente atto comporta modifiche al Programma di Fabbricazione, è soggetto a ratifica del Consiglio Comunale di Palau entro trenta giorni a pena di decadenza, ai sensi del medesimo art. 34 del dlgs. 267/2000, comma 5.
Variante urbanistica. Il Documento “Scheda descrittiva”, allegato sub C) al III Atto integrativo all’Accordo di Programma, sottoscritto in data 08/10/2012, esplicita gli obiettivi, lo schema insediativo, i parametri urbanistici, le prescrizioni e vincoli, i criteri insediativi, le prestazioni pubbliche attese e le funzioni di indirizzo per la trasformazione dell’ex comparto ospedaliero di Largo Barozzi. L’ambito oggetto del presente Accordo di Programma è recepito nel vigente Documento di Piano del PGT all’interno dell’Ambito Strategico 2, individuato dall’elaborato cartografico “DP3 - Quadro di sintesi degli Ambiti Strategici”. L’elaborato cartografico “DP3.2 - Ambito Strategico 2 - Il Nuovo Quartiere di Largo Barozzi” specifica gli obiettivi e i programmi strategici del Documento di Piano ai quali gli Ambiti di Trasformazione ricompresi negli stessi si devono riferire e coerenziare. L’ambito oggetto del presente Accordo di Programma risulta classificato con la denominazione “IU5 - Piani e programmi in corso”, regolata dalle disposizioni di cui all’art. 37.1 delle Norme del Piano delle Regole, che rimandano integralmente alle specifiche previsioni e destinazioni d’uso disciplinate dall’Accordo di Programma vigente. Le variazioni urbanistiche connesse al presente Atto Integrativo hanno come oggetto le modifiche delle previsioni contenute negli atti dell’Accordo di Programma e del PGT vigenti, sulla scorta dei contenuti del Masterplan di progetto oggetto del V Atto integrativo all’Accordo di Programma. Esse si configurano sia come varianti al PGT interne al perimetro di AdP vigente, sia come modifiche al Piano dei Servizi in ambito esterno al suddetto perimetro, su un’area già destinata a servizi e denominata Campo di Xxxxx, tale modifica non comporta variante ai sensi dell’art. 9 comma 15 LR 12/05 e sarà autorizzata dal Consiglio Comunale. La suddetta modifica al Piano dei servizi risulta necessaria alla luce degli impegni previsti dall’Accordo. Gli allegati al presente V Atto integrativo costituiscono Variante Urbanistica unicamente per quanto compreso all’interno del perimetro dell’Accordo di programma. Quanto riferito alle aree esterne al perimetro dell’Accordo di Programma, ivi impropriamente definito “Variante al Piano dei Servizi” non è da intendersi variante allo strumento urbanistico ma modifica al Piano dei Servizi che sarà autorizzata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.9 comma 15 della l.r. 12/2005. In particolare, la variante urbanistica consiste nella modifica...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.