CONDIZIONI DI CARENZA Clausole campione

CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 30 giorni dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dal Contraente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato.
CONDIZIONI DI CARENZA. Il Contraente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato. Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 60 giorni dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dal Contraente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio versato. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo sette anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 30 giorni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto a Malattia, il capitale assicurato non sarà pagato.
CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa è operante alle seguenti condizioni di carenza:
CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia in caso di perdita dell’autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante alle seguenti condizioni di carenza: • per infortunio: nessuna carenza; • per malattia: lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 1 anno dalla data di decorrenza del contratto; • per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer): lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 3 anni dalla data di decorrenza del contratto. In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato durante i periodi di carenza sopra indicati la Compagnia corrisponderà al contraente i premi versati al netto dei costi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso operano le seguenti condizioni di carenza: • Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa collegate: 5 anni dalla data di decorrenza del contratto. In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di carenza sopra indicato la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore della riserva matematica maturata al momento del decesso. In caso di decesso per altre cause la Compagnia non applica carenza.
CONDIZIONI DI CARENZA. L'Aderente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza pe- riodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato. Qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dall'Aderente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assi- curato – una somma pari al premio versato. Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il de- cesso sia conseguenza diretta:
CONDIZIONI DI CARENZA. L’Esonero Pagamento Premi in caso di morte o invalidità totale e permanente del Primo Assicurato (di cui all’art. 2, punto 2.2) non opera nei casi in cui il decesso o l’invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicu- rato, siano avvenuti nei primi 6 mesi dalla data di conclusione del contratto a meno che il decesso, o l’invalidità totale e permanente, siano esclusivamente ascrivibili, quali conseguenza diretta, ad una delle cause sotto spe- cificate, purché sopravvenute dopo l’entrata in vigore della garanzia stessa: • una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite ante- riore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esan- tematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; • Shock anafilattico; • Infortunio, inteso come l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità totale e permanente. Nel caso di decesso o di invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato avvenuti nei primi 6 mesi dalla data di conclusione del contratto, ad eccezione delle ipotesi sopra riportate, la Compagnia restituisce al Beneficiario Secondo Assicurato la somma dei premi (ricorrenti e unici) effettivamente versati dal Contraente Primo Assicurato deceduto.
CONDIZIONI DI CARENZA. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso
CONDIZIONI DI CARENZA. Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all’Art. 13, non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12. Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio è stato investito.