Common use of Premesse Clause in Contracts

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Contratto Collettivo, Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità L’Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall’atto di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità indirizzo adottato dal Ministero del lavoro smart all’interno e delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendapolitiche sociali in data 13.11.2017 in attuazione agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 3 Luglio 2017, direttore - responsabile dell’organizzazione n. 117 (”Codice del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreTerzo settore”) che, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agiledopo aver individuato gli obiettivi generali, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità aree prioritarie di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente intervento e le indicazioni linee di attività finanziabili, destina, attraverso gli Accordi di programmi annuali, una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostengo di iniziative e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà progetti a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione erilevanza locale, al fine di garantire assicurare, in un contesto di prossimità un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la compiuta formazione professionalecornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome. Il presente Avviso ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, sono esclusi dalla modalità da parte delle Organizzazioni di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileVolontariato, nelle redazionidelle Associazioni di Promozione Sociale e delle Fondazioni del Terzo Settore che risultino iscritte nel Registro Regionale del Terzo Settore e/o Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in fase di trasmigrazione nel RUNTS, l'esatta determinazione del numero delle ore o che abbiano concluso l’iter di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà trasmigrazione consolidando la propria prestazione lavorativa esternaiscrizione nel RUNTS, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltào trasmigrati dai Registri Regionali e/o Nazionali con ancora dei procedimenti in corso o direttamente iscritti nel RUNTS dalla data del 23/11/2022 che abbiano esperienza ed operatività nel territorio ligure negli ultimi 5 anni da almeno 3 non continuativi nel settore dell’inclusione sociale a sostegno delle persone con Alzheimer e dei loro familiari/caregiver. L’Accordo sottoscritto tra Ministero del Lavoro e Regione Liguria, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, ha previsto un finanziamento complessivo di modificare - senza autorizzazione - la scelta € 978.647,00 di cui € 600.000,00 già accertati (accertamento 2327/2021) e impiegati ai sensi della DGR 398 del luogo. ▇▇▇, in occasione 7 maggio 2021; € 78.687,36 già impiegati ai sensi della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto DGR 652 del 23 luglio 2021 e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni DD 7560/2021; € 299.959,64 solo accertati (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreaccertamento 3088 /2021), che ne mantiene comunque la piena disponibilitàRegione Liguria intende destinare a progetti di inclusione sociale, al fine impegnando: € 130.000,00 per attività di garantiresostegno nei confronti dei pazienti con Alzheimer e dei familiari/caregiver; ed € 169.959,64 per azioni inclusive di promozione alla cultura inclusiva, nella fattispecie nell’area socio-culturale. Da molti anni il mondo delle attività socio-culturali, segmentato nelle sue varie competenze di genere si dedica anche ad attività rivolte ad essere di stimolo verso segmenti della popolazione caratterizzate da oggettive marginalità e fragilità, tra le quali si possono riconoscere portatori di disabilità fisica e cognitiva, cittadini in caso stato di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedentecostrizione carceraria o viventi in zone del territorio caratterizzate da un sensibile degrado sociale. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Tutto ciò con l’intento di intervenire sempre più fattivamente nel mondo dell’inclusione.

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Sources: Deliberazione, Public Notice for Funding

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 “Codice di contratti pubblici”. 18 In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 15 del citato Decreto legislativo che ad ogni buon fine si riporta “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti disposizioni per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione stesura dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria documenti inerenti alla sicurezza di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2017 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artdivieto di modifica sostanziale. 26 CNLG FNSI ANSO FISCPer i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”, si produce di seguito il documento descrittivo preliminare del progetto. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con Il documento è suddiviso in 4 punti. Nello specifico: - La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le servizio; - Le indicazioni e gli elementi disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di dettaglio cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; - Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; - Il capitolato d’oneri, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarele offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di prima applicazionegara, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima l'indicazione di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per condizioni negoziali durante il periodo di riposo l’assenza validità, fermo restando il divieto di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:modifica sostanziale

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Premesse. La legge n. 81/2017 presente descrizione delle opere, relative alla costruzione in oggetto, ha lo scopo di individuare, illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l’intervento. Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle singole opere, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare le opere ultimate nel loro complesso. In particolare tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (arttmateriale, mano d’opera, mezzi d’opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, complete, posate e funzionanti a perfetta regola d’arte. 18 Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza. Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione descrizione delle opere deciderà il Direttore dei tempi di vita e di Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. La previsione dell’accordo tra I materiali da impiegare debbono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le partinorme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in ambito giornalisticomateria, va tuttavia declinata tenuto conto dovranno inoltre conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e comunque preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori o dalla Committenza. Per tutti i materiali, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori e del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta a far eseguire prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvisasse questa necessità, per la loro accettazione. L’Appaltatore dovrà attenersi ai disegni di progetto ed alle prescrizioni contenute nelle descrizioni particolareggiate riportate, con l’avvertenza che, per quanto non detto e specificato nella descrizione seguente, valgono i particolari sui disegni e le relative prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all’atto dell’esecuzione. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle previsioni norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - presente Capitolato Speciale d'Appalto e giornalista interessato come previsto alle indicazioni che riceverà dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro Direzione dei giornalisti, Lavori ogni qualvolta se ne presenterà la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccnecessità.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Premesse. La legge n. 81/2017 Il progetto Medir ha previsto la realizzazione di un Sistema Informativo per l’integrazione operativa di tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a livello regionale, per arrivare alla creazione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico (arttFSE), tramite il quale saranno progressivamente raccolte e rese fruibili tutte le informazioni relative agli eventi sanitari che fanno capo al singolo assistito. 18 Il FSE è l’insieme dei documenti informatici sanitari del cittadino creato nella storia dei suoi contatti con i diversi attori del SSN. E’ accessibile da internet dal cittadino e 19dagli operatori sanitari giuridicamente autorizzati, in qualunque luogo ed in qualunque momento, nel rispetto della regolamentazione nazionale e della tutela della privacy. Tramite l’infrastruttura realizzata, le informazioni sanitarie potranno essere disponibili dal momento in cui vengono generate sia per gli usi primari (emergenza, assistenza) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti che per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita gli usi secondari (amministrativi e di lavorogoverno). La previsione dell’accordo tra Tra gli obiettivi del progetto Medir vi è la realizzazione dell’Infrastruttura di Base della Sanità Elettronica (IBSE), un insieme di componenti logiche che comprendono: − un “archivio di puntatori”, con la funzione di indirizzare le partiinformazioni richieste dagli attori autorizzati del sistema attraverso un meccanismo di routing che ne consenta il raggiungimento; − la definizione e l’implementazione degli standard semantici e sintattici necessari allo scambio e alla mutua comprensione delle informazioni; − un sistema integrato di servizi e processi sanitari on-line; − un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e della privacy. Il FSE e, in ambito giornalisticogenerale, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale i servizi applicativi del dominio Medir, renderanno quindi disponibili le informazioni cliniche dell'assistito a qualunque attore autorizzato e in qualsiasi luogo fisico (purché dotato di lavoro giornalisticoun adeguato accesso informatizzato). InfattiIl progetto “EVO Medir “è l’EVOluzione del progetto “Medir”. Tra i suoi task è incluso il servizio di supporto tecnico principalmente rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendama anche ai Farmacisti, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale Specialisti Ambulatoriali ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, generale a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – Operatori Sanitari che impoverisce il confronto inviano e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità visualizzano documenti sanitari al Fascicolo Sanitario Elettronico del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Paziente.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement

Premesse. La legge Con determina a contrarre n. 81/2017 , questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di deposito, conservazione e archiviazione di documenti sanitari e cartelle cliniche/ambulatoriali in fabbisogno all’Aulss 8 Berica, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato “SinTel” (arttdi seguito per brevità anche solo Sistema e/o SinTel e/o Piattaforma), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 18 Le modalità tecniche per l’utilizzo di SinTel sono contenute nell'Allegato Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel, che è parte integrante e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra sostanziale del presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le parti informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per stabilire lo smart workingla partecipazione alla presente procedura, quale modalità di esecuzione la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Per la lettura della prestazione di lavoro subordinatodocumentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui agli arttall’art. 18 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 19 95 del Codice. Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della legge sul lavoro agile fornitura è ITH 32 codice NUTS Gara n. 81 9029519 CIG 9749978061 CUI S02441500242202200015 Il Responsabile del 2017 procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreGestione della Logistica, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo▇▇▇▇. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del Il presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce documento disciplina la modalità di esecuzione acquisizione delle dotazioni necessarie all’adeguamento tecnologico dei Centri di Elaborazione Dati delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e Ospedaliere- Universitarie della Regione Sardegna e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. La presente procedura d’appalto, che viene avviata dopo un apposito studio preliminare, è tesa all’acquisizione della fornitura di infrastrutture hardware, software e di servizi così identificata: La pubblicazione dell’avviso di gara, del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede presente Disciplinare e degli allegati, del Capitolato tecnico e la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di prima applicazioneaggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice, fatto salvo non comportano per la stazione appaltante alcun obbligo di aggiudicazione, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante stessa. La stazione appaltante si riserva il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima diritto di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione nessuna delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale offerte presentate sia ritenuta idonea o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recessopresenza di pubblico interesse in tal senso. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico, ovvero di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006, nel caso di infruttuoso esperimento della presente procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di agire in autotutela per sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo di compenso risarcimento, indennità, indennizzo o rimborso spese. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare in futuro forniture complementari, lavori e servizi complementari e/o analoghi a quelli già affidati all’Aggiudicatario del contratto di cui alla presente procedura, indicendo una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei limiti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 3, lettera b), dell’articolo 57, comma 5, lettera a) e dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006. Le imprese concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il ripristino effettivo ed immediato trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Le prestazioni da affidare a esito della situazione precedentepresente procedura INFRAS ICT dovranno coordinarsi con quelle da affidare a esito della procedura denominata “INFRAS CED” bandita da Sardegna IT S.r.l., società in house della Regione Autonoma della Sardegna, avente a oggetto l’adeguamento delle sale CED presso le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna n. 3-8, l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere Il coordinamento sarà effettuato a cura del Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio e come tale responsabile del procedimento della procedura INFRAS ICT, che l’attività resa all’esterno opererà di concerto con il Responsabile del procedimento e con il Direttore dell’esecuzione del contratto e dei lavori della redazione dovrà svolgersi garantendo:procedura INFRAS CED.

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Sources: Procurement Agreement, Procurement Agreement

Premesse. La Il DPR 20/10/1998, 428 disponeva che le pubbliche amministrazioni dovessero provvedere “entro 5 anni a partire dal 1/1/1999 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 81/2017 (artt567, nonché dell'art. 18 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra dei relativi regolamenti di attuazione”. Tra le parti amministrazioni tenute a tale adempimento sono comprese anche le istituzioni scolastiche. Come era previsto nel DPR 428, veniva emanato successivamente il regolamento DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per stabilire lo smart workingil protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, quale modalità n. 428”. Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 disponeva che “le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di esecuzione della prestazione ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.” Nel tempo sono state emanate una serie di lavoro subordinatodisposizioni, finalizzata ad incrementare che hanno integrato quanto inizialmente disposto col DPR 428/1998, sia sotto il profilo tecnologico sia quello organizzativo. Gli aspetti qualificanti di questa innovazione sono numerosi anche perché si combinano con altre normative, prima fra tutte la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di vita procedimento amministrativo e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale diritto di lavoro giornalisticoaccesso ai documenti amministrativi”. Infatti, l’applicazione proprio da quest'ultima scaturisce il diritto del cittadino all'accesso ai documenti riservandogli la facoltà di seguire, in qualsiasi momento, l'iter formativo degli atti amministrativi che lo riguardano. Altro aspetto caratterizzante è l'introduzione delle nuove tecnologie per la gestione degli atti amministrativi. In particolare il D.Lgs. 82 /2005 riconosce che i cittadini e le imprese “hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice”. La norma riserva comunque il principio che alle amministrazioni regionali e locali questa attività possa svolgersi nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della modalità loro autonomia normativa. Si tratta di una innovazione non da poco: il cittadino non è più costretto ad adeguarsi, come avveniva in passato, alla vetustà della “macchina” pubblica, ma questa deve adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche per garantire i diritti del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito cittadino. La nuova procedura deve anche tenere conto di accordo scritto tra aziendaquanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, direttore - responsabile dell’organizzazione n. 1962. Strumento fondamentale per raggiungere questo fine è il protocollo informatico. Comunque sono da sottolineare altri vantaggi del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato protocollo informatico:  elimina i registri cartacei,  diminuisce gli uffici di protocollo,  razionalizza i flussi documentali,  rende più efficace ed economica l’azione amministrativa,  favorisce, come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistigià detto, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatatrasparenza dell’azione amministrativa dei procedimenti Va evidenziato che il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministraziomne) sul tema della protocollazione informatica, mediante apposito accordodella gestione documentale ed archivistica svolge una serie importantissima di funzioni tra cui:  propone alle funzioni competenti l’emanazione delle norme, tra l’editore, lasciando alla autonomia di ciascuna amministrazione tutti gli aspetti relativi al miglioramento della propria efficienza interna;  svolge un ruolo di sussidiarietà nei confronti delle amministrazioni;  favorisce il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale riuso (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇) di applicativi utilizzati da altre amministrazioni;  propone e coordina le iniziative delle amministrazioni allo scopo di economicizzare le stesse e favorirne il reimpiego in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:altre realtà.

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Sources: Materiale Di Studio, Materiale Di Studio Assistenti Amministrativi – Area Nuove Tecnologie

Premesse. La legge 1.1. In ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 81/2017 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee – tra cui il Regolamento Delegato (artt. 18 UE) 2016/522 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 – nonché dalle norme nazionali dettate in materia dal TUF e dal Regolamento Emittenti, EEMS Italia S.p.A., a seguito della prestazione modifica del modello di lavoro subordinatoamministrazione e controllo deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 15 giugno 2020, finalizzata ha adottato la versione presente Procedura, in sostituzione del precedente regolamento in materia di internal dealing, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2020, delegando l’Amministrare Delegato ad incrementare apportare alla stessa ogni modifica che si rendesse necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA. (a) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti nonché le Operazioni Rilevanti da essi effettuate, che devono essere comunicate alla CONSOB, alla Società e al pubblico ai sensi delle citate previsioni normative; (b) determinare le modalità e i termini per la competitività comunicazione alla CONSOB, alla Società e al pubblico delle Operazioni Rilevanti; (c) identificare, tra i dirigenti della Società, i Soggetti Rilevanti obbligati ad agevolare la conciliazione effettuare le comunicazioni previste dalle citate previsioni normative; (d) dare informazione alle Persone Rilevanti identificate ai sensi della presente Procedura dell’avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei tempi doveri connessi; (e) garantire il rispetto della normativa c.d. “Market Abuse” in tema di vita e di lavoroabusi del mercato. La previsione dell’accordo tra presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA. L’osservanza delle regole previste nella presente Procedura non esonera le parti, Persone Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari vigenti in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26materia. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto la conoscenza del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del contenuto della presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:necessariamente si rimanda.

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Sources: Internal Dealing Regulation, Internal Dealing Regulation

Premesse. Questa Stazione appaltante, che opera in qualità di Centrale di Committenza, indice una procedura aperta per la stipula, ai sensi del comma 7 lettera b) dell’articolo 37 del Codice, di un Accordo quadro suddiviso in lotti, al quale le Stazioni appaltanti possono ricorrere per aggiudicare i propri Appalti specifici. La legge n. 81/2017 Centrale regionale di Committenza mette a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli enti appartenenti al Sistema Regione, ex art. 1 comma 2bis della L.R. 31/98, e degli enti Sistema dell'amministrazione territoriale e locale, ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98 (arttalle condizioni sotto riportate), uno strumento telematico di negoziazione, come definito dalla lettera dddd) dell’articolo 3 del Codice, che prevede l’aggiudicazione di singoli contratti con gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro per ciascun lotto, con riapertura del confronto competitivo. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingSi tratta, quale modalità quindi, di esecuzione della prestazione una procedura articolata in due fasi: la prima completamente gestita dalla Centrale Regionale di lavoro subordinatoCommittenza, finalizzata ad incrementare all’individuazione degli Operatori economici aggiudicatari dei diversi lotti nei quali è suddiviso l’Accordo quadro; la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi seconda gestita direttamente dalla Stazione appaltante che, accedendo al lotto di vita e interesse, rinegozierà il prezzo sulla base degli Elementi caratterizzanti l’esecuzione che fornirà agli Operatori aggiudicatari di lavoroquel lotto dell’Accordo quadro. La previsione dell’accordo tra le partiprocedura ha, in ambito giornalisticoquindi, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale come obiettivo quello di lavoro giornalistico. Infattiindividuare un numero definito di Operatori economici per ciascun lotto, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo i quali saranno poi invitati, dalle Stazioni appaltanti che aderiranno all’Accordo quadro, attraverso una richiesta di offerta (RdO) telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, a seguito rinegoziare con la presentazione di accordo scritto tra aziendaun ribasso migliorativo, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il sull’elemento prezzo, rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed quello effettuato in sede di partecipazione all’Accordo quadro, previa pubblicazione da parte della Stazione appaltante di alcuni Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico stesso che saranno dettagliati nei paragrafi seguenti. La procedura è stata indetta con Determinazione a contrarre del Servizio interventi inerenti il Patrimonio Edilizio della Centrale regionale di Committenza - Regione Autonoma della Sardegna, e si svolgerà in forma telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT. L’individuazione degli Operatori economici avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, con ribasso percentuale sulle voci del Prezziario Regionale di cui all’allegato n. 1 alla Delib. G.R. n. 19/39 del 17.4.2018, prima applicazioneparte relativa ai costi elementari, fatto salvo i prezzi dei semilavorati e delle voci finite, e il futuro accordo sulla sua trasformazione precedente Prezziario per le parti non aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56 dell’11/02/2009. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica saranno descritti nei paragrafi successivi. La fase di rinegoziazione sarà relativa solo all’offerta economica. L’Accordo quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (CPV 45450000-6) da eseguirsi in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima immobili in uso/di proprietà dell’amministrazione e degli enti del Sistema Regione con diverse destinazioni d’uso (abitativo/commerciale/uffici etc) e, in caso di capienza residua del plafond del presente Accordo quadro, con decorrenza dal secondo anno di vigenza dello stesso, delle amministrazioni locali che costituiscono il Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna, previa stipula di apposita convenzione con la CRC RAS, e secondo quanto si vorrà disporre eventualmente con Delibera di Giunta. La procedura è suddivisa in 10 lotti definiti in cinque ambiti territoriali corrispondenti alle attuali strutture amministrative territoriali. Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2]. Il valore stimato dell’Accordo quadro è rappresentativo della somma dei valori presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’accordo stesso, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 del Codice, è pari ad € 23.400.000,00 + IVA. (ventitremilioniquattrocentomila/00 euro). Le categorie di lavorazioni sono ricomprese nella qualifica OG1 e la classificazione necessaria varia dalla I alla II, a seconda del lotto per il quale l’Operatore economico intende presentare offerta. La qualificazione richiesta è stata stabilita tenuto conto dei limiti di partecipazione e di aggiudicazione. La partecipazione è limitata ad un annomassimo di due lotti della medesima classifica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale L’operatore economico potrà ad esempio presentare offerta per un lotto come impresa singola e per un altro lotto come partecipante ad un raggruppamento (mandataria o mandante), oppure presentare offerta per un massimo di due lotti in qualità di impresa individuale o alternativamente presentare offerta per due lotti come partecipante ad un RTI. L’Operatore economico potrà presentare offerta per un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative due lotti ed essere aggiudicatario in entrambi. All’interno di ciascun lotto aggiudicato è poi previsto un limite minimo di importo di affidamento (redazioni, servizi ecc.superiore a € 150.000 per i lotti dispari e superiore a € 258.000 per i lotti pari) e un numero massimo di affidamenti al medesimo Operatore economico (due). Tenuto conto delle peculiarità della professione eNei lotti per la cui qualificazione è necessaria la Classifica I (lotti 1,3,5,7,9) potranno essere affidati contratti di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. A ciascun Operatore economico potranno essere affidati un massimo di due contratti, al fine per ciascun lotto di garantire la compiuta formazione professionalecui risulti aggiudicatario (massimo due lotti), sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo totale di tempo determinato dalle partiquattro contratti, ulteriore ai tempi a prescindere dall’importo di riposo definiti aggiudicazione e dalla contrattazione Stazione appaltante che affida. Nei lotti per la cui qualificazione è necessaria la Classifica II (lotti 2,4,6,8,10) potranno essere affidati contratti di categoriaimporto superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione ciascun Operatore economico potranno essere affidati un massimo di due contratti, per ciascun lotto di cui risulti aggiudicatario (massimo due lotti), per un totale di quattro contratti, a prescindere dall’importo e dalla Stazione appaltante che affida. L’appalto è finanziato con i fondi delle Stazioni appaltanti che aderiscono all’Accordo quadro e contrattano per i singoli Appalti specifici. Le Stazioni appaltanti indicano la fonte del finanziamento nella richiesta di negoziazione e nei loro atti di avvio della modalità silenziosa procedura. L’Accordo quadro è suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 - Città Metropolitana di Cagliari Importo € 2.600.000,00 CIG 7638695287 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 2 Città Metropolitana di Cagliari Importo € 3.000.000,00, CIG 763870284C per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ importo € 2.600.000,00 CIG 7638707C6B per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ importo € 3.000.000,00 CIG 7638713162 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 5 Oristano importo € 2.200.000,00 CIG 7638719654 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 6 Oristano importo € 1.100.000,00, CIG 763878197D per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 7 Nuoro importo € 2.200.000,00, CIG 7638786D9C per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 8 Nuoro importo € 1.100.000,00, CIG 76387900ED per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 9 Sassari importo € 2.600.000,00 CIG 76387976B2 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II. Nei casi in cui il numero degli operatori economici aggiudicatari si riducesse rispetto a quello previsto durante la vigenza dell’Accordo quadro, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di operatori economici aggiudicatari rispetto a quello previsto o non ci sia una graduatoria utilizzabile si veda il paragrafo 6.1. Gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti si impegnano a presentare un’offerta migliorativa con riferimento agli Elementi caratterizzanti gli Appalti specifici delle chat singole Stazioni appaltanti. La tipologia di redazione così da garantire lavorazioni rientra nella categoria OG1. Per accedere ai lotti 1, 3, 5, 7 e 9 è necessario possedere la classifica I; per il periodo i restanti lotti (2, 4, 6, 8 e 10) è necessaria la classifica II. Il bando di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionalegara è stato: - inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 05/11/2018; - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20); - pubblicato sul profilo del committente ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; - pubblicato su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. PertantoLe pubblicazioni a pagamento, il giornalista - pur indicando cui importo è quantificato in sede di accordo individuale (lettera bcirca € 15.000,00, dello schema allegato) da ripartire in base ai lotti e ai relativi importi, saranno suddivise proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei 10 lotti dell’Accordo Quadro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del DM MIT del 2/12/2017; Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Dottor ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, dirigente del Servizio Interventi inerenti il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Patrimonio Edilizio.

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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Premesse. La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 81/2017 (artt83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,“Misure urgenti per la crescita del Paese”. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordoIl citato articolo prevede, tra l’editorel’altro, che il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione eMinistero dello Sviluppo economico, al fine di garantire sostenere la compiuta formazione professionalecompetitività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotti Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) e che per la definizione e attuazione degli stessi si avvalga della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia). Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di “Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”, sono esclusi dalla stati dettati i criteri per l’individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e per la definizione dei PRRI. In particolare, sono state definite le modalità di lavoro agile i praticantiadozione dei PRRI mediante appositi Accordi di Programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileCon decreto del Ministro dello Sviluppo economico, nelle redazioni, l'esatta determinazione adottato di concerto con il Ministro del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche delle politiche sociali, del 19 novembre 2013 di “Attuazione dell’articolo 27, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”, sono stati individuati i criteri per la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo disciplina degli interventi per le politiche attive del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo le situazioni di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriacrisi industriale complessa. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire Con la DGR n. 163 del 29 aprile 2014 la Regione Molise ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo economico per il periodo riconoscimento quale area di riposo l’assenza crisi industriale complessa per il territorio ricompreso tra le due province di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleIsernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro(CB) e Bojano (CB), alla luce del fatto che in esso ricadono due dei tre maggiori nuclei industriali regionali che hanno dato alla crisi una dimensione tale da non consentire alla Regione di intervenire soltanto con le proprie risorse e strumentazioni. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza Con la DGR n. 419 del 4 agosto 2015 la Regione Molise ha approvato i contenuti della proposta di notifiche durante i periodi Progetto di riposoriconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB). Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” eCon DM del 7 agosto 2015 è stato, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantoriconosciuto quale “area di crisi industriale complessa”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il giornalista - pur indicando in sede territorio ricompreso tra le due province di accordo individuale Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (lettera bIS), dello schema allegatoCampochiaro(CB) il luogo esterno alla redazione in cui “e Bojano (CB) e alle aree di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàlocalizzazione delle aziende dell’indotto. Con DM del 28 ottobre 2015, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativecoerenza con quanto disposto dal comma 6, art. 1, del DM 31 gennaio 2013, è stato costituito il Gruppo di modificare - senza autorizzazione - Coordinamento e Controllo che ha tra le sue funzioni quella di fornire a Invitalia gli indirizzi strategici per l’elaborazione del PRRI. Con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 è stata istituita l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). In particolare, l’articolo 9 elenca le funzioni dell’ANPAL e il comma 1, lett. o), richiama espressamente “l’assistenza e consulenza nella Con il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016 tra la scelta Presidenza del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto Consiglio e la discussione redazionale con Regione Molise, le Parti si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario e condiviso, identificando interventi prioritari e obiettivi da conseguire di sviluppo economico e produttivo, occupazionale e di sostenibilità ambientale e sicurezza del territorio. Con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resaDGR n. 125/2016, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata aggiornata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneintegrata dalle successive DGR n. 196/2016 e DGR n. 422/2016, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreRegione Molise ha definito il perimetro dell’area di crisi industriale complessa, che ne mantiene comunque costituita in totale da 67 Comuni. In data 20 aprile 2017 si è tenuta la piena disponibilitàriunione del Gruppo di Coordinamento e Controllo nel corso della quale è stata approvata la proposta di PRRI dell’area di crisi industriale complessa del territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), al fine di garantireCampochiaro(CB) e Bojano (CB), elaborata da Invitalia, ai sensi del comma 6 dell’art. 27del DL n. 83 del 22 giugno 2013, convertito in caso di recessoLegge n. 134 del 7 agosto 2012, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:e degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013.

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Sources: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma

Premesse. L’intento di Azienda Sociosanitaria Ligure 3 è di stabilire un processo che consenta di gestire l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna fase del ciclo di vita. La legge n. 81/2017 metodologia del Building Information Modeling (arttBIM) è stata scelta per agevolare questo percorso. 18 L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e 19la consegna di un modello digitale dell’opera che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. L’applicazione della metodologia BIM prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello. Nell’ambito dell’espletamento dei servizi richiesti, è interesse dell’Asl ricevere un insieme di informazioni funzionali sia alla descrizione e alla catalogazione, che siano strutturate e coerenti tra loro in modo da garantirne la sua gestione durante il ciclo di vita. L’Asl, attraverso l’applicazione delle regole e delle procedure descritte nel presente documento, si pone l’obiettivo di ottenere informazioni consistenti, fruibili e aggiornabili durante le diverse fasi di vita del Bene. Il Modello elaborato dall’Appaltatore del servizio deve assicurare l’estrazione delle informazioni richieste dall’Asl e la produzione di elaborati tecnici, caratterizzati da definizioni grafiche e informative, coerenti con la tipologia di appalto e con il livello di progettazione richiesto. Per questa ragione, si richiede all’appaltatore del servizio di porre particolare attenzione all’inserimento delle informazioni richieste, e alla loro consegna secondo le modalità indicate nel presente documento. La gestione dei contenuti informativi rimarrà in capo all’appaltatore del servizio per il tramite dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (di seguito ACDat) espressamente prevede l’accordo scritto tra condiviso con la Committenza. Rimane altresì in capo all’appaltatore del servizio la responsabilità del sistema di produzione, gestione, aggiornamento, verifica, validazione e coordinamento dei modelli informativi considerato quale supporto ai processi decisionali. Il presente capitolato informativo fornisce le indicazioni per la creazione, condivisione e consegna dei Modelli, fornendo indicazioni in termini di: • contenuto informativo, ossia requisiti di produzione, strutturazione e codifica delle informazioni; • strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti da utilizzare per la condivisione di quantoprodotto e per i formati di condivisione delle informazioni. Per quanto concernente le parti per stabilire lo smart workingdel presente capitolato informativo che fanno riferimento a fasi realizzative successive alla validazione della fase di progetto affidato, quale modalità le stesse devono intendersi non pertinenti relativamente alla procedura di esecuzione della prestazione affidamento del servizio di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi progettazione. Permangono indicate nel presente documento al fine di vita e far conoscere all’appaltatore del servizio incaricato le finalità del committente di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata cui dovrà esser tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale in fase di lavoro giornalisticoprogettazione In sede di gara di affidamento l’Appaltatore deve produrre l’ oGI. InfattiAd aggiudicazione avvenuta, l’applicazione della modalità lo stesso, dovrà redigere il pGI, esplicitando come si intendano perseguire gli obiettivi minimi definiti nei paragrafi successivi del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito presente CI. Nel caso di accordo scritto tra aziendaaffidamento di un Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro progetto correlato dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, redatto fino alla quinta dimensione (5D). Per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR o del PNC è previsto il direttore ed ricorso a gare d’appalto con a base il comitato PFTE. In tal caso i documenti amministrativi per la gara di redazione o fiduciario appalto dovranno prevedere di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale giungere almeno alla settima dimensione (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario7D) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative progettazione definitiva e almeno alla nona dimensione (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali9D) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) progettazione esecutiva. Per questo scopo il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà presente CI descrive come giungere all’obiettivo finale sia per la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà fase progettuale che per la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:fase realizzativa.

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Sources: Capitolato Informativo

Premesse. La 1. In base all’art. 15 della legge n. 81/2017 183/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni (arttad eccezione della Questura ai fini della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, per cui è richiesto il certificato di iscrizione al Corso di Dottorato) ed i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra In questi casi l’utente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le parti per stabilire lo smart workingautocertificazioni, quale modalità pena la violazione dei doveri d’ufficio. 2. L’Università di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partiCamerino rilascia pertanto, in ambito giornalisticobase alla normativa sopra citata, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale certificati utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati (art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000 – Testo Unico in materia di lavoro giornalisticodocumentazione amministrativa) e non chiede né accetta dai suoi utenti certificati rilasciati da Amministrazioni Pubbliche e da gestori di pubblici servizi. 3. InfattiIn conseguenza di quanto esposto ai punti precedenti: • l’Ateneo rilascia certificati sui quali è riportata la frase prevista dalla già citata normativa vigente “Il presente certificato si rilascia a richiesta dell’interessato e non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; • nei rapporti con l’Ateneo, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito i dottorandi, i dipendenti e gli utenti esterni devono ricorrere all’autocertificazione, ossia alla dichiarazione sostitutiva di accordo scritto tra aziendacertificazione ed alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artentrambi esenti dall’imposta di bollo (art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - 37, comma 1, D.P.R. 445/2000. 4. Non sono sostituibili con l’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme comunitarie, di marchi e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore brevetti ed il comitato documento unico di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto artregolarità contributiva (DURC). 5. 26. Pertanto, L’ufficio della School of Advanced Studies provvede ad effettuare controlli sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione veridicità dei dati autocertificati dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriautenti. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleproposito, si ricorda che sono previste conseguenze penali, richiamate dall’art. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta 76 del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmenteD.P.R. 445/2000, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine carico di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale chiunque rilasci dichiarazioni o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:atti falsi.

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Sources: Linee Guida Per Il Rilascio Di Certificati

Premesse. Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici nei LL.PP., occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 rubricato “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Facendo un passo indietro l’art. 24, comma 8 del D. Lgs 50/2016, prevede infatti che: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.” L’art. 24 comma 8 ha dunque sancito la necessità di emanare il decreto, divenuto appunto DM 17/06/2016, ma ha anche posto alcune prescrizioni in merito alla corresponsione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura. In particolare, il comma 8-bis del medesimo articolo afferma che: “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.” E ancora il comma 8-ter prevede che: “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.” La legge determinazione di corrispettivi è stata poi ripresa dalle Linee Guida ANAC n. 81/2017 (artt1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Esse trattano l’argomento al capitolo III “Indicazioni operative” che qui, per stabilire lo smart workingsemplicità di lettura, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non vengono integralmente riportate ma di cui agli artt. 18 si richiamano alcuni principi fondamentali: • Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni architettura e gli elementi altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; • Per motivi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a sua volta contemplarebase di gara, così inteso come riportato dall’articolato che segueelenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. L’ accordo aziendale che introduce Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la modalità congruità dell’importo fissato, l’assenza di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede eventuali errori di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale impostazione o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al calcolo; • Al fine di garantire la compiuta formazione professionaleil principio dell’equo compenso, sono esclusi dalla modalità fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoregara, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:gara;

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Sources: Guida Corrispettivi

Premesse. La legge Con determinazione a contrarre n. 81/2017 853 del 13 luglio 2020 il Settore Vigilanza e Sicurezza della Provincia di Brescia ha disposto di procedere ad una procedura di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. iii), 35, 54 e 60, del Codice, finalizzata, ai sensi dell’articolo 54 del medesimo decreto, alla sottoscrizione di un Accordo Quadro multilotto con un unico fornitore per lotto per la fornitura di attrezzature tecniche, armeria e vestiario per il Corpo della Polizia provinciale di Brescia per la durata di quattro anni, demandando al settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta l’espletamento della relativa procedura. Con successiva determinazione dirigenziale 2020 il Settore Vigilanza e Sicurezza ha riapprovato le 5 (arttcinque) Liste prezzi dei lotti. 18 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, 54 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità 60 del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Codice da aggiudicarsi con il direttorecriterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, intenda ricorrere comma 4 lett. b) del medesimo Codice. Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice, il presente appalto viene aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo in quanto ha ad un’applicazione generalizzata oggetto forniture le cui caratteristiche sono standardizzate dal mercato e precisamente dettagliate all’interno del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della modalità provincia di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione Brescia. Rimane ferma la competenza del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi Settore proponente la procedura di gara in ordine alla necessità di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità relativamente alle fasi di esecuzione del lavoro agile - singolo Contratto di Fornitura, qualora ne sussistano i presupposti. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: • di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in via sperimentale ed relazione all’oggetto contrattuale, in sede conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; • di prima applicazionenon procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima comma 3, del Codice; • di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - procedere all’aggiudicazione anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza di una sola offerta valida ovvero la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 59 commi 3 e lavoro da remoto. Pertanto4 del Decreto Legislativo n. 50/2016; • di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; • di non stipulare, motivatamente, il giornalista - pur indicando contratto anche qualora sia intervenuta in sede precedenza l’aggiudicazione. • di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) non stipulare il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà contratto applicativo anche qualora sia intervenuta la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

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Sources: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità Il presente Capitolato delinea gli obiettivi dell’intervento di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita adeguamento e di lavoroinstallazione nuovo impianto vasche di stoccaggio e smaltimento reflui radiaottivi provenienti dalla S.C. DI MEDICINA NUCLEARE P.O.C. STABILIMENTO “SS. ANNUNZIATA” di Taranto. Di seguito sono fornite le prescrizioni da assumere in fase di progettazione nonché le indicazioni relative alle apparecchiature da installare ed allo stato di fatto di strutture e impianti. La previsione dell’accordo tra definizione dettagliata di tutte le partisoluzioni tecniche atte a consegnare l’impianto funzionale e funzionante, in ambito giornalisticononché a norma secondo le leggi e normative vigenti, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticoresta a carico del Fornitore, che nella sua Offerta Tecnica dovrà sottoporre le proprie proposte alla stazione appaltante. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Tali sistemi devono essere opportunamente certificati e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando deve essere prodotta la documentazione attestante il rispetto delle procedure previste direttive delle norme nazionali ed internazionali applicabili. La fornitura dovrà essere eseguita nella formula “chiavi in mano”, comprensiva di tutte le apparecchiature, i programmi, l’esecuzione di allacciamenti alle reti impiantistiche predisposte elettrica/ trasmissione dati/idraulica/scarico, gli impianti di distribuzione ed i servizi necessari alla messa in esercizio di tali sistemi. Il sistema offerto dovrà essere di ultima generazione tecnologica, collocata al riguardo dall’arttop della gamma tra le apparecchiature commercializzate dalla Ditta offerente. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreLa fornitura comprende inoltre:  Il trasporto, ove l’editorefacchinaggio, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni smaltimento rifiuti e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiimballaggi, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataposa in opera, mediante apposito accordol’installazione, tra l’editore, il direttore ed il comitato la messa in funzione e la verifica di redazione o fiduciario buon funzionamento delle apparecchiature e degli impianti;  Configurazione di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, tutte le parti sottoscrittrici informatiche;  Formazione e addestramento del presente accordo concordano sulla necessità personale medico e paramedico;  Formazione e addestramento del personale tecnico;  I dispositivi hardware e software e tutto il materiale necessario ad eseguire la diagnosi on line dell’impianto, rappresentazione grafica del circuito, registro degli eventi, azioni ed allarmi, performance dell’impianto; L’ASL TA si riserva la facoltà di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarerisolvere il contratto anticipatamente, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantirenaturale scadenza, in caso di recessoaccertate violazioni degli obblighi e condizioni previste col presente capitolato, col solo obbligo di avviso a mezzo raccomandata A.R., con conseguente danno e spese a carico della Ditta. Ciascuna Impresa concorrente deve specificare chiaramente nella documentazione da allegare all'offerta le dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura proposta con il ripristino effettivo relativo peso. Infine l’apparecchiatura deve essere opportunamente certificata, in conformità alle direttive ed immediato della situazione precedentealle norme nazionali ed internazionali applicabili e deve risultare adeguata alle compatibilità elettromagnetiche (EMC) contro i radiodisturbi. L’accordo aziendale Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi alla legislazione nazionale vigente. Le apparecchiature fornite dovranno possedere la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE, che modifica la Direttiva 93/42/CE-Dispositivi Medici, con indicato il numero dell’organismo certificatore che le ha rilasciate. La Ditta dovrà inoltre prevedere fornire copia dei certificati CE di conformità e la loro eventuale traduzione in italiano. Inoltre, l’apparecchiatura offerta deve essere conforme alle norme tecniche CEI in materia sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali. La Relazione Tecnica Descrittiva presentata nell’offerta tecnica deve consentire alla Commissione tecnica di valutare la soluzione progettuale proposta nelle sue caratteristiche e punti di forza, oltre che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:le caratteristiche di ogni zona funzionale di progetto. Nelle Relazioni Tecniche sono richiesti paragrafi specifici per tipologia di opera, che illustrino le caratteristiche tecniche proposte per ogni voce di lavoro. Il Fornitore ha facoltà di proporre delle migliorie rispetto a quanto richiesto nel capitolato delle opere di adeguamento. Tali elementi, che dovranno essere compresi nell’offerta economica, saranno valutati nell’offerta tecnica, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

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Sources: Capitolato Tecnico

Premesse. La legge n. 81/2017 Nel corso dell’anno 2021 giungeranno a scadenza gli attuali contratti di durata triennale per cui si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per la fornitura di carta in risme (A4 e A3) ed articoli di cancelleria/materiale vario d’ufficio e i relativi servizi connessi, per soddisfare i fabbisogni di “Agenzia delle entrate–Riscossione” (di seguito anche AdeR o Ente). I servizi connessi consistono nel trasporto e consegna del materiale presso gli sportelli di riscossione e le sedi indicate. Tali ineludibili forniture economali sono infatti a supporto dei processi di riscossione aziendale ed in particolare delle attività di “business” presso gli sportelli specie per la gestione degli istituti delle maggiori rateazioni e della “definizione agevolata” che comportano la predisposizione e stampa di voluminosi fascicoli cartacei. A fronte della necessità di proseguire nel già operativo piano delle sinergie acquisitive con Agenzia delle Entrate (di seguito anche AdE), finalizzato a perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione di servizi e forniture, aggregando i relativi fabbisogni, si è convenuto con la stessa AdE l’opportunità di prevedere, nelle more dell’espletamento di una gara pluriennale congiunta, un autonomo affidamento di AdeR finalizzato alla stipula di contratti di sola durata biennale. Sulla base del suddetto accordo il Comitato di gestione di AdeR, con delibera del 25 febbraio 2021, ha autorizzato l’affidamento di cui al presente Progetto per la durata di 24 mesi. Tale durata è reputata come sufficiente a consentire l’approvvigionamento sia di AdE che di AdeR nel rispetto della tempistica ipotizzata per l’avvio esecutivo dei prossimi contratti in sinergia a seguito della creazione di apposito Gruppo Di Lavoro tecnico congiunto per la redazione dei documenti di gara e per l’espletamento della stessa. Verificata l’indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno ovvero l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria - ed allo SDAPA, per assenza di bando idoneo, l’affidamento avverrà mediante procedura di gara da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione dal MEF per il tramite della CONSIP. Come meglio dettagliato nel seguito del documento verrà bandita una procedura aperta suddivisa in due lotti, aggiudicabili entrambi attraverso il criterio del minor prezzo, determinato sull’importo complessivo, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 18 60 e 1995 comma 4, lett. b) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇. 18 aprile 2016, in occasione della giornata n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstiseguito: Codice). Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendoIl presente Progetto si articola nei seguenti paragrafi:

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Sources: Fornitura Di Carta E Articoli Di Cancelleria

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt1. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto Le seguenti Condizioni di Finanziamento si applicano a qualsiasi Finanziamento concluso tra le parti per stabilire lo smart workinggli Utenti attraverso la Piattaforma. 2. Il Finanziamento si perfeziona con l’erogazione delle somme specificate nelle Condizioni Economiche del Documento di Sintesi, quale modalità a seguito della sottoscrizione del Contratto di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoFinanziamento. L’erogazione del Finanziamento è subordinata all’accettazione da parte dei Prestatori, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partida intendersi discrezionale e, in ambito giornalisticoogni caso, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto subordinata al completamento delle procedure previste di verifica della sottoscrizione digitale apposta dal Richiedente al riguardo dall’artDocumento di Sintesi. 3. 26 CNLG FNSI ANSO FISCAll’interno dell’Area Clienti gli Utenti troveranno tutti i dati aggiornati in merito alle rispettive posizioni, inclusi i tassi di interesse, dettaglio rate e piano di ammortamento dei finanziamenti nonché le situazioni aggiornate dei rispettivi Conti di Pagamento. InoltreI Prestatori Istituzionali ricevono appositi flussi di reportistica. I Finanziamenti stipulati attraverso la Piattaforma possono comportare per il Richiedente una pluralità di rapporti con diversi Prestatori. 4. Le informazioni presenti sulla Piattaforma e le registrazioni effettuate dall’Istituto consentono di definire le posizioni reciproche degli Utenti. 5. I dati presenti sulla Piattaforma in caso di contenzioso, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro sia in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni stragiudiziale che in sede giudiziale, faranno fede ad ogni effetto anche per il valore di riconoscimento del debito da parte dei Richiedenti. 6. Il Richiedente prende atto e gli elementi conviene che i ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ possano accedere a tutti i dati ed i documenti comunicati dal Richiedente medesimo in sede di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarerapporto. 7. Il credito eventualmente erogato direttamente dall’Istituto sotto forma di linea di credito sul Conto di Pagamento è, invece, espressamente regolato dall’Istituto ed è estraneo alle presenti Condizioni di Finanziamento. 8. Le Condizioni di Finanziamento applicate saranno quelle vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo pubblicate sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccPiattaforma.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Financing Conditions

Premesse. La legge n. 81/2017 1. Le attività oggetto del contratto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (arttUE) 679/2016 (di seguito, “Regolamento”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), nonché del D.lgs. 18 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018. 2. Il Regolamento fissa le modalità da adottare e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partiindividua i soggetti che, in ambito giornalisticorelazione all’attività svolta, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni Le presenti clausole definiscono i diritti e gli elementi di dettaglio obblighi del Titolare e quelli del Responsabile. 3. L’art. 28 del Regolamento afferma che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato Responsabili del trattamento che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - presentino garanzie sufficienti per mettere in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le atto misure tecniche e organizzative per assicurare adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la disconnessione tutela dei diritti dell’interessato. 4. Nell’esecuzione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche servizio [Erogazione dei servizi previsti dall’Avviso “Ricostruire il Mio Futuro” Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di lavoro”. L’art. 19 un percorso integrato di Certificazione delle Competenze” approvato con Deliberazione della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàGiunta Regionale 08/11/2021 n. 1005, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativeai trattamenti dei dati derivanti dall’utilizzo degli applicativi Sil Consolle e Progetti SIL, sottosistemi del Sistema Informativo del Lavoro di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remotoRegione Liguria], il giornalistaResponsabile tratterà i dati personali per conto del Titolare in conformità alle presenti clausole. 5. Il presente Accordo non esonera il Responsabile dagli obblighi ai quali lo stesso è soggetto ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) o di altra legislazione. 6. Si specifica che il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile (cd. “sub- Responsabile”) senza previa autorizzazione scritta, sarà chiamatospecifica o generale, del titolare del trattamento. 7. L’Appendice A contiene i dettagli sul trattamento dei dati personali, inclusi l’oggetto, la finalità, la base giuridica, la tipologia di dati personali e le categorie di soggetti interessati. 8. L'Appendice B contiene le condizioni stabilite dal Titolare per il ricorso dei sub-Responsabili da parte del Responsabile. 9. L'Appendice C contiene ulteriori disposizioni che non sono contenute nel presente Accordo. 10. Le premesse e le tre appendici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 11. L’Accordo e le Appendici devono essere conservate per iscritto, anche occasionalmenteelettronicamente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:da entrambe le Parti.

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Sources: Data Processing Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttLe osservazioni contenute nel presente documento sono riferibili a tutte le tipologie di appalto di servizi. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Si ritiene comunque auspicabile la previsione di disciplinari ad hoc per stabilire lo smart workingsettori con importanti specificità, quale modalità ad esempio quello della ristorazione collettiva. Si ritiene congruo, come tremine ultimo entro cui inviare i chiarimenti, il termine di esecuzione 5 giorni prima della prestazione di lavoro subordinatoscadenza della gara Riteniamo che, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando per garantire il rispetto delle procedure previste del principio di concorrenza e la massima partecipazione alla procedura di gara, sia necessario sottolineare la facoltatività di tale opzione per la stazione appaltante, evidenziando le ragioni per le quali procedere a tali limitazioni con particolare riferimento alla dimensione, al riguardo dall’artnumero dei lotti e al settore merceologico dell’appalto. 26 CNLG FNSI ANSO FISCVa evitato il rischio, al crescere dei requisiti tecnico economici richiesti, di ridurre eccessivamente il numero degli offerenti. Inoltre, ove l’editoreappare eccessivo consentire che la Stazione Appaltante limiti, d’intesa con contemporaneamente, tanto la partecipazione solo ad alcuni Lotti quanto l’aggiudicazione solo ad alcuni dei Lotti partecipati. Si tratta di ipotesi che dovrebbero configurarsi alternative fra loro. Se il direttoresingolo Operatore Economico può aggiudicarsi solo alcuni Lotti, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità allora dovrebbe poter partecipare a tutti i Lotti oggetto di lavoro agile o aggiudicazione. Nella nota illustrativa viene prevista la possibilità di vietare la partecipazione al singolo Lotto di quelle Aziende che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi da sole hanno la complessiva capacità produttiva ed esecutiva richiesta. La clausola in questione non è prevista nel dal Codice e, a nostro avviso, giustamente dal Disciplinare tipo poiché appare eccessivamente limitante. Occorre prevedere, come indicato nella nota illustrativa a pag.14, la possibilità di rinnovo espresso del contratto nazionale alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato In caso di lavoro utilizzo dei giornalistiprezzi di riferimento, la nuova organizzazione procedura di gara dovrebbe prevedere espressamente, per l'elemento relativo al prezzo, un valore molto basso ben al di sotto del lavoro dovrà essere concordatalimite massimo dal Codice (30 punti) oppure l’utilizzo dell’opzione prevista dall’articolo 95, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26comma 7 (gara a prezzo fisso). Pertanto, sulla scorta è assolutamente condivisibile quanto evidenziato nella nota illustrativa a pag. 13, che prevede, nel caso di quanto premessoutilizzo a base d’asta dei prezzi di riferimento (poichè già elaborati alle condizioni di maggior effcienza di Beni e Servizi), per che la Stazione Appaltante potrà ridurre il peso della componente economica (esempio max 5 punti al prezzo e 95 al offerta tecnica) oppure valutare la possibilità, già prevista all’art.95 comma 7 del codice dei contratti, di una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità competezione in base solo a criteri qualitativi con un costo fisso (prezzi di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.riferimento ANAC). Tenuto conto delle peculiarità della professione eE’ necessario prevedere dei limiti non superabili anche in termini di ribasso rispetto ai prezzi di riferimento, al fine soprattutto a fronte di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile realtà in cui i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleribassi offerti non possono considerarsi omogenei. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza clausola non è in linea con quanto stabilito dall’articolo 48, comma 7 bis, del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal d.lgs. 56/17, che ha previsto una generale possibilità di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo sostituzione della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàconsorziata esecutrice, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta ragione della natura del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto rapporto esistente tra consorzio e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreconsorziata, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:anche

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Sources: Bando Tipo Per L’affidamento Di Pubblici Contratti Di Servizi E Forniture

Premesse. La legge L’art. 92 comma 5 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 81/2017 163 (artt. 18 Codice degli Appalti) stabilisce che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingassistenziali a carico dell'amministrazione, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria valere direttamente sugli stanziamenti di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltreall'articolo 93, ove l’editorecomma 7, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessoè ripartita, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agileogni singola opera o lavoro, con le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni modalità e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed i criteri previsti in sede di prima applicazionecontrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, fatto salvo tra il futuro accordo sulla sua trasformazione responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un annorapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto La ripartizione tiene conto delle peculiarità della professione eresponsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”. L’Ateneo di Bologna, nell’ambito di quanto previsto dal d.lgs. sopra citato, al fine di garantire adottare uno specifico Regolamento in materia, ritiene opportuno rivedere l’Accordo integrativo vigente in materia del 7 aprile 2004 e definire le modalità e i criteri per la compiuta formazione professionaleripartizione delle somme sopra precisate con il presente Accordo. Ai fini del presente Accordo s’intendono acquisite le seguenti definizioni: - Ateneo: l’Università di Bologna; - Area Tecnica: la struttura organizzativa dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo che presidia l’esecuzione dei lavori tecnici. Attualmente tale Area è ufficialmente denominata Area Edilizia e Logistica; - Fondo, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileovvero incentivo, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ovvero compenso ex ▇▇▇▇▇▇▇: l’incentivo oggetto del presente regolamento; - Codice dei contratti pubblici: il Decreto Legislativo 163/2006 e s. m. e i.; - Dirigente: il dirigente responsabile dell’Area Tecnica; - Responsabile del Procedimento, ovvero RUP: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del codice dei contratti pubblici; - Staff di Direzione, ovvero Staff: i Settori o Uffici dell’Area Tecnica che agiscono in occasione della giornata maniera trasversale a tutti i progetti consentendone il regolare sviluppo. Lo staff di lavoro da remotodirezione è quindi a supporto del RUP per ogni procedimento. Attualmente fanno parte dei servizi di Staff le seguenti unità dell’Area Edilizia e Logistica: Settore Amministrazione Contabilità, il giornalistaSettore Archivio e Servizi Informatici, sarà chiamatoUnità di Coordinamento Pianificazione, anche occasionalmenteSicurezza e Sviluppo Risorse Umane e l’Ufficio Supporto ai Procedimenti; - Tabella di Ripartizione, ovvero Tabella, ovvero Scheda: una delle tabelle di ripartizione dell’incentivo di allegate al presente regolamento; - Importo posto a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstibase di gara: s’intende l’importo posto a base d’asta o di affidamento come risultante dal quadro economico approvato dell’opera, con l’esclusione delle somme a disposizione, dell’I.V.A., degli imprevisti e delle altre spese tecniche. Al fine Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendoseguito riportato:

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Sources: Accordo Per La Ripartizione Degli Incentivi

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt1.1 L’efficacia del Contratto è subordinata all’accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell’Acquirente, che dovrà restituirle al Venditore controfirmate dal proprio Legale Rappresentante o da un procuratore autorizzato per accettazione. 18 Tutti i successivi Contratti con lo stesso Acquirente saranno soggetti alle Condizioni Generali tempo per tempo vigenti. Laddove sia/siano già in vigore tra le Parti un accordo commerciale e/o singoli contratti compravendita/fornitura nei quali Bialetti rivesta la qualità di venditore, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tali accordi. L’applicazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Venditore viene richiamata in tutte le Offerte e 19) espressamente prevede l’accordo Conferme d’Ordine da quest’ultimo inviate ai propri Clienti. 1.2 In caso di mancata restituzione delle Condizioni Generali regolarmente firmate, il Venditore avrà la facoltà di annullare l’Ordine dell’Acquirente. Tuttavia, l’avvenuta esecuzione del Contratto da parte dell’Acquirente verrà considerata quale tacita accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni Generali. 1.3 L’accettazione, espressa o tacita, costituisce rinuncia da parte dell’Acquirente all’applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto, generali e particolari. Qualunque condizione contenuta nell’Ordine che modifichi, contrasti o contraddica le presenti Condizioni Generali sarà considerata invalida e non applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingParti. 1.4 Il Venditore si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento le Condizioni Generali, quale modalità dandone comunicazione scritta ai Clienti. Nel caso in cui l’Acquirente ometta di esecuzione sollevare obiezioni a tali modifiche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione scritta, le predette modifiche dovranno ritenersi tacitamente accettate dall’Acquirente. L’Ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto, mentre deve ritenersi accettato dal Venditore unicamente a seguito della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo Conferma d’Ordine o dell’evasione dell’Ordine stesso. 1.5 Le presenti Condizioni Generali potranno essere espressamente derogate da un accordo scritto stipulato tra le partiParti (di seguito, l’“Accordo in ambito giornalisticoDeroga”) o dalla Conferma d’Ordine stessa. In caso di discrepanze, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni l’ordine di prevalenza sarà il seguente: la Conferma d’Ordine prevale sull’Accordo in Deroga, l’Accordo in Deroga prevale sulle Condizioni Generali. In assenza di specifiche pattuizioni contenute nel Contratto nazionale in un apposito contratto di lavoro giornalistico. Infattifornitura o di distribuzione stipulato per iscritto, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito l’Acquirente non godrà di accordo scritto tra aziendaalcun diritto di esclusiva per la rivendita dei Prodotti in un determinato territorio o nei confronti di determinati clienti. 1.6 Ciascuna Parte può comunicare con l’altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, avente piena validità fra le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazioneParti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. In particolare, le Parti espressamente concordano che l’Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecclegge.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Premesse. La legge Con la richiesta di Acquisto nr. 1043 (d’ora in avanti RDA), il Settore Esercizio Sistemi ICT (d’ora in avanti Settore richiedente) ha manifestato l’esigenza di acquistare un congruo numero di pc portatili da assegnare ad alcune risorse di Agenzia delle entrate–Riscossione (d’ora in avanti anche AdeR o Ente), mediante la fornitura in acquisto tramite adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3” - Lotto 2 per nr. 505 pc portatili di fascia A del tipo “P Probook 440 G6” in configurazione base con sistema operativo Windows e n. 81/2017 505 Docking Station Lenovo USB Type C Dock (arttd’ora in avanti pc portatili). 18 Come dettagliatamente descritto nel Progetto tecnico prot. 2020/1300761, redatto dal Settore richiedente ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 ed allegato alla RdA, la Circolare n.1 del 4 marzo 2020 – Emergenza epidemiologica COVID-2019, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, evidenzia l’importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile anche detto smart working nel novero delle misure e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra strumenti, anche informatici, a cui le parti pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali e Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per stabilire lo smart workingtutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana Sede legale Via ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale 14 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di esecuzione svolgimento a distanza della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISClavorativa. Inoltre, ove l’editoregià in data 15 maggio 2019, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata AdeR e le Segreterie di Coordinamento delle ▇▇.▇▇. avevano sottoscritto l’Accordo in materia di “Smart Working” che introduce una sperimentazione della durata di un anno di detta modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistioperativa. In aderenza alla sopra citata circolare ministeriale, la nuova organizzazione presente iniziativa è volta all’incremento della dotazione hardware indispensabile alle attività in smart working. In coerenza con l’art. 7 del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito già menzionato accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù è stabilito che AdeR fornirà al dipendente un computer portatile per lo svolgimento delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” mansioni lavorative e, pertanto, garantendo è stata effettuata una alternanza tra lavoro in presenza ricerca di mercato che ha portato all’individuazione dei prodotti idonei all’interno della Convenzione Consip “Pc Portatili e lavoro da remotoTablet 3 – Lotto 2 – Fascia A”. PertantoCome indicato nel suddetto Progetto Tecnico, il giornalista - pur indicando in sede sulla base del fabbisogno e dei prezzi unitari di accordo individuale (lettera blistino della Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3 – Lotto 2”, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale l’acquisto proposto risulta così composto: Descrizione PC Portatile Lotto Codice Prodotto Prezzo unitario Quantità Importo Totale HP ProBook 440 G6 2 Fascia A con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:S.O. Windows 507,50 € 505 256.287,50 €

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Sources: Adesione a Convenzione Consip

Premesse. La legge n. 81/2017 L’avviamento per le cure termali degli assicurati INPS (arttdi seguito denominato anche “Istituto”) alla struttura (di seguito denominata anche “amministrazione” o “struttura”), costituente un unico complesso alberghiero/termale, ovvero situata nelle vicinanze, è subordinato alla constatazione dello standard delle prestazioni sanitarie nonché del servizio alberghiero normalmente fornito ai clienti privati, standard che l’Amministrazione si impegna a garantire anche nei confronti degli assicurati che saranno avviati dall’Istituto. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingLe strutture saranno inserite, quale modalità di esecuzione previa valutazione dell’INPS della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partirispondenza delle condizioni richieste, in ambito giornalisticoelenco alfabetico annuale suddiviso per regione e per ciascuna tipologia di trattamento termale. L’elenco sarà messo a disposizione degli assicurati completo di indirizzo, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale numero di lavoro giornalistico. Infattitelefono e degli eventuali trattamenti gratuiti (esclusi quelli termali), l’applicazione di miglior favore rispetto a quelli generali praticati secondo il presente “capitolato”, nonché della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - categoria alberghiera e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa dell’ accreditamento tariffario con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, ASL per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarecure termali, così come riportato dall’articolato che segueespressamente indicati dalle strutture stesse nell’atto di adesione. L’ accordo aziendale che introduce Per l'erogazione delle cure e la modalità sistemazione alberghiera, l'amministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un congruo numero di esecuzione posti in tutti i turni stabiliti dall’INPS, ammettendo nella struttura gli assicurati autorizzati dall’INPS stesso. Il numero dei posti messi a disposizione potrà oscillare da turno a turno, tra la disponibilità minima e quella massima, entro il limite del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione25%. In deroga all’oscillazione anzidetta, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o le strutture potranno peraltro accettare un numero maggiore di assicurati rispetto alla disponibilità inizialmente fornita per i vari turni. Previa autorizzazione della Direzione regionale competente, può essere ammessa l’adesione parziale ai turni nel limite di 1/3 in meno, in apertura o in chiusura della stagione, rispetto ai turni programmati. L’assicurato, che sarà libero di scegliere il turno in cui praticare le cure, sarà preventivamente avvertito dall’INPS dell’accettazione della sua domanda. La domanda dal secondo anno di validità della presente convenzione, dovrà essere presentata durante l’anno di effettuazione delle cure. La Sede INPS competente ricevuta ed esaminata la domanda invierà un’apposita comunicazione/autorizzazione - a cui sarà allegato l’elenco delle strutture termali convenzionate – con cui l’assicurato prenderà diretti contatti con la struttura, almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. La comunicazione/autorizzazione costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura, che segnalerà entro il giorno successivo - pena il mancato riconoscimento della tariffa per i giorni di ritardo - l’arrivo dell’interessato e l’inizio delle cure (queste ultime con le modalità indicate nel relativo punto B2, n. 4, lett. a) alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la struttura stessa e a quella a cui appartiene l’assicurato. Oltre alla comunicazione che precede, l’amministrazione, ricevute le prenotazioni da parte degli assicurati, invierà comunque alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la struttura, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno, l’elenco dei curandi di cui è previsto l’arrivo. All’atto della prenotazione la struttura termale potrà chiedere espressamente all’assicurato una somma, entro un massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working50 euro, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.)a titolo di caparra a garanzia dell’effettiva presentazione alle cure. Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto Tale somma dovrà essere comunque eseguita entro i limiti restituita alla fine del soggiorno o conguagliata con quanto eventualmente dovuto dall’assicurato per la fruizione di altri servizi; la stessa verrà altresì restituita nel caso in cui l’interessato, impossibilitato a presentarsi nel turno previsto, abbia comunicato la disdetta della prenotazione almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. Qualora lo stabilimento termale abbia una gestione diversa rispetto a quella alberghiera, quest’ultima, prima di confermare all’interessato la disponibilità, dovrà garantire la effettuabilità delle prescritte cure nel periodo in questione. I turni avranno la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero due settimane (dal lunedì della prima settimana, al sabato della seconda (13 giorni di soggiorno completo di cui 12 di cure), secondo il calendario triennale stabilito dall’INPS, allegato al presente capitolato (All. 1). L’arrivo è previsto il pomeriggio della domenica precedente l’inizio del turno e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente la partenza il sabato di fine turno, fermo restando quanto previsto di 10 ore giornaliereal successivo paragrafo E), pause comprese. L’accordo aziendale dovràpunto 2), altresìsecondo e terzo cpv.. L’allegato calendario generale dei turni, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire in particolare per il periodo 2009, potrà, comunque subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate ai singoli aderenti. Per tutti gli adempimenti connessi con la pratica attuazione del servizio, si dovrà far capo alla Direzione Provinciale dell’Istituto che effettua il pagamento delle fatture, ovvero alla Direzione Regionale competente. Il servizio potrà cessare di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “avere efficacia od essere modificato in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàqualsiasi momento, in relazione all’evoluzione ad eventi che dovessero influire sulla erogazione delle esigenze lavorativeprestazioni alberghiere o di quelle terapeutiche, che costituiscono il presupposto delle prime. La volontà della struttura di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmentepartecipare al servizio si concretizza mediante l’invio, a prestare un determinato mezzo di lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la struttura termale, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico/invito, della espressa adesione al presente capitolato, unitamente alle dichiarazioni della sussistenza dei requisiti di seguito indicati e all’indicazione dei posti messi a disposizione in tutti i vari turni, adesione che avrà validità fino all’anno solare 2011; è fatta salva la facoltà di recesso anticipato, da effettuare con lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la struttura termale, almeno entro il 31 ottobre degli anni 2009 o 2010, recesso che avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’adesione, per la quale potrà essere utilizzato lo schema riportato in allegato (All. 2), dovrà essere debitamente sottoscritta (anche dal titolare delle Terme qualora la titolarità della struttura alberghiera e dello stabilimento facciano capo a due soggetti distinti) con l’esatta denominazione della struttura e indicazione espressa degli altri elementi indicati di seguito nel presente paragrafo e non dovrà contenere riserve o condizioni di sorta, a pena di esclusione. Eventuali adesioni successive al termine indicato nell’avviso al pubblico/invito 2009 avranno efficacia per gli anni solari successivi a quello di adesione, entro il triennio di validità del presente capitolato. a) l’iscrizione alla C.C.I.A.; b) il possesso della licenza di Pubblico esercizio rilasciata dal Comune in relazione all’attività svolta; c) (per l’albergo) la classificazione con almeno 3 stelle; d) (per le terme) l’accreditamento presso le competenti strutture sanitarie al livello tariffario A, ovvero B; e) (per l’albergo non costituente unico complesso con le terme) l’ubicazione nelle vicinanze delle terme e, se la distanza è superiore a circa 300 metri, ma non oltre 700 metri, collegamento con le medesime tramite servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstiautomobilistico di navetta dedicato, continuativo e coperto da polizza assicurativa per danni alle persone trasportate in corso di validità; f) l’inesistenza di crediti dell’Istituto nei confronti dell’azienda; g) la regolarità della posizione aziendale sotto il profilo contributivo, regolarità che deve sussistere per tutta la durata del contratto; h) la regolarità sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento all’aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia (in proposito dovrà essere prodotto lo stato di famiglia e certificato di residenza dei titolari degli alberghi e/o stabilimenti), alla rispondenza alle prescrizioni del d.lgs. Al fine n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni e al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (“norme per il diritto al lavoro dei disabili); i) il possesso della certificazione di evitare prevenzione antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco; Le condizioni suddette potranno essere autocertificate secondo le disposizioni vigenti, salvo la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto documentazione richiesta dalla legislazione antimafia e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione certificazione dell’assicurazione di cui al punto e) che dovranno essere prodotte in copia autentica prima dell’avvio degli assicurati. La certificazione o le autocertificazioni dovranno essere rinnovate annualmente prima dell’avvio dei curandi e comunque alla eventuale scadenza di validità anticipata rispetto alla data dell’ultimo giorno di cure della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale stagione. Tutti i requisiti per il convenzionamento saranno verificati annualmente, prima dell’inizio della stagione termale, dalle Direzioni regionali INPS competenti, secondo le prescrizioni della Direzione generale. Ulteriori accessi di verifica potranno essere effettuati durante l’anno. L’eventuale cessione di azienda ad altro soggetto dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreimmediatamente comunicata all’Istituto, che ne mantiene comunque si riserva la piena disponibilità, al fine facoltà di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:recedere dal contratto.

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Sources: Capitolato Regolante

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 FST per lo svolgimento delle sue attività si deve dotare dei servizi di operatori media esterni che siano in grado di operare, con adeguata qualità e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti capacità di risposta, ai suoi bisogni per stabilire lo smart workingla predisposizione di materiali multimediali, quale modalità di esecuzione video, audio, assimilabili a supporto della prestazione di lavoro subordinatosua redazione, finalizzata ad incrementare dei suoi siti, dei servizi che la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26Fondazione stessa eroga. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire avere a disposizione queste potenziali capacità e servizi a prezzi prevedibili con adeguata garanzia di esperienza e qualità, avvia un indagine di mercato per la compiuta formazione professionalecostruzione di un accordo quadro con gli operatori disposti a rendersi disponibili per tutto il 2017 a condizioni economiche determinate. All’articolo 54 del D.Lgs 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici o Codice degli Appalti), sono esclusi dalla modalità si descrivono gli elementi della procedura alla quale ci si ispira (in particolare comma 3) ma semplificandone il percorso, vista la dimensione totale e parziale degli impegni. In sostanza: per accordo quadro si deve intendere un accordo tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici - individuati con procedura di lavoro agile i praticantigara aperta - in cui si definiscono le condizioni della fornitura (es. L’accordo aziendale dovrà contenere prezzi, qualità), rimandando a successivi “incarichi specifici” l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni. Questa procedura, dunque, offre la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficilepossibilità alla Fondazione di individuare uno o più operatori a supporto del Mediacenter in base alle condizioni economiche e operative proposte (prima parte, nelle redazioniovvero quella presentata dal presente avviso, l'esatta determinazione del numero della selezione), sulla base delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche quali la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale Fondazione potrà poi procedere a realizzare singoli acquisti (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriaincarico specifico). A tal riguardo titolo esemplificativo: per organizzare delle riprese audiovideo di un determinato evento, la FST invierà a tutti gli operatori individuati nella prima parte, ovvero sulla base del presente avviso) una richiesta di disponibilità indicando quando, cosa e dove e ricordando le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaletariffe applicate e che sono rese note con questo avviso. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione Nel caso in cui alcune condizioni siano diverse dallo standard, si proporrà una soluzione o si chiederà un’offerta. Sulla base delle disponibilità ricevute, la FST individuerà l’operatore sulla base del principio di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativeesperienza, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogorotazione, di economicità e di prudenza (p.e. ▇▇▇favorendo chi è più vicino all’evento se il tempo di preavviso è limitato). Il principio che prevarrà sugli altri, in occasione per stretto riferimento di legge, comunque, è quello della giornata di lavoro da remotorotazione, il giornalistapoi dall’economicità (costo dei rimborsi spese), sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto seguito dall’esperienza e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:infine dalla prudenza.

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Sources: Contratti Quadro Per Servizi Di Media

Premesse. La presente procedura è stata autorizzata con deliberazione del Commissario Straordinario della Asl di Olbia n. 1273 del 23/12/2016; dopo l’incorporazione della Asl 2 in ATS, Azienda Incorporante Asl 1 Sassari, con effetto 1/01/2017, la progettazione è stata oggetto di modifiche, includendovi i fabbisogni dell’Assl di Sassari; essendo peraltro ancora in corso, al momento della formalizzazione della proposta di modifica all’autorizzazione a contrarre originaria, la ricognizione dei fabbisogni preordinata alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in ATS, a titolo cautelativo è inserita nel presente CSA opzione di estensione (vedasi oltre). L’offerente dev’essere consapevole che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia, soggetto giuridico che ha autorizzato l’avvio della procedura di gara, o di ATS, soggetto incorporante che ha disposto modifiche alla progettazione di gara, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto, nel caso in cui questa debba essere annullata, revocata o non si debba procedere alla stipulazione dei contratti dopo l’aggiudicazione; ed anche il contraente dev’essere consapevole che la stazione appaltante ATS potrebbe recedere anticipatamente dal contratto stipulato in esito alla procedura di gara, senza oneri aggiuntivi oltre il pagamento delle prestazioni già eseguite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Tutto questo perchè nel momento in cui è bandita la presente procedura di gara è ancora in itinere la riforma del SSR (Legge Regionale 23/2014, legge n. 81/2017 regionale 17/2016), e le esigenze di approvvigionamenti dell’unica Azienda Sanitaria a valenza regionale potrebbero essere diverse da quelle conosciute dalla Asl di Olbia al momento dell’indizione della procedura o dalla stessa ATS ancora al momento ipotetico dell’aggiudicazione, posto che a quest’ultima Azienda occorrerà un ragionevole lasso di tempo per la programmazione razionale delle proprie acquisizioni di beni e servizi. Di quest’alea pre contrattuale ed eventualmente contrattuale concorrenti e aggiudicatari dovranno tenere conto nel momento in cui decideranno di formulare le proprie offerte ed eventualmente di stipulare i relativi contratti. L’appalto condurrà alla stipulazione di accordi quadro, con un aggiudicatario per ciascun lotto, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016. Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi. Le condizioni di acquisizione saranno quelle definite negli accordi quadro, che potranno prevedere responsabili dell’esecuzione contrattuale differenziati per Area Socio Sanitaria interessata ed anche eventualmente, in quei rispettivi ambiti territoriali, per strutture secondo i modelli organizzativi interni vigenti nel periodo di esecuzione degli accordi (arttquindi eventualmente soggetti a modifiche in divenire); correlativamente le fatturazioni delle prestazioni rese dovranno essere differenziate per ambiti territoriali in relazione agli ordini emessi dai responsabili dell’esecuzione contrattuale. 18 La disciplina contrattuale risultante dal presente CSA, dal CGA per le forniture di beni e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingservizi dell’ex Asl 2 di Olbia, quale valido in quanto applicabile rispetto alle sopravvenute norme regionali sul riassetto organizzativo del SS e dall’offerta tecnico-economico accettata è integrabile, nei contratti, in base alle peculiari necessità delle singole Aree Socio Sanitarie, senza alterazioni sostanziali e senza oneri aggiuntivi (ad esempio: la disciplina delle consegne è integrabile delimitando un arco orario di ricevimento merci differenziato; si potranno prevedere in contratto peculiari modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione trasmissione degli ordini dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccdiversi punti ordinanti).). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale Per La Fornitura in Service Di Pompe Per Nutrizione Enterale E Relativi Deflussori

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Le Parti si sono incontrate i giorni 11 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 17 febbraio 2015 con l’intento di esecuzione della prestazione analizzare e valutare compiutamente la richiesta aziendale di introdurre un nuovo orario di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorocircoscritto all’ufficio in oggetto. La previsione dell’accordo tra le partiDirezione Aziendale durante gli incontri ha fatto presente che il servizio attualmente è svolto da una società esterna. Ha poi esposto analiticamente gli obiettivi del progetto che sono, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale sintesi: Internalizzazione del servizio di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Assistenza Agenzie tramite risorse ▇▇▇▇; Riqualificazione professionale di risorse ▇▇▇▇ attraverso formazione tecnica e di comunicazione ad hoc (durante l’incontro si è fatto presente che, in occasione della giornata di lavoro da remotoper motivi tecnologici, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione le risorse identificate dovranno comunque essere riqualificate); Miglioramento della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale servizio oggi offerto alle nostre agenzie da consulenti esterni. Il servizio di front office dovrà prevedere un numero massimo predeterminato continuare così come avviene ad essere prestato necessariamente dal lunedì al venerdì con il seguente orario di giorni lavoro: 8.30-18.30. Le Parti richiamano gli artt. 2, ultimo comma (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede Orario di lavoro assegnata a turni), 12 (Indennità di turno) e 13 bis (Assegno ad personam sostitutivo delle indennità speciali cessate) del vigente CIA 8.11.2012. Le OO.SS.AA. hanno evidenziato all’Azienda la necessità di maggior sicurezza delle risorse interessate alla turnazione relativamente all’uscita del turno pomeridiano. Si fa presente che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantireil personale interessato dal presente accordo dovrà essere riassegnato dall’Azienda, in caso di recessonecessità o riorganizzazione, il ripristino effettivo ad una nuova o diversa mansione all’interno del proprio livello di appartenenza. Tutto ciò premesso le Parti concordano sullo schema di orario di lavoro (comprensivo della flessibilità in ingresso ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:uscita) di seguito riportato: ingresso ▇.▇▇▇▇▇▇ uscita

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Premesse. La legge Con deliberazione a contrarre n…….. del quest’Amministrazione ha deliberato di indire procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione della fornitura di sistemi hardware e software di base per il potenziamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura informatica dei servizi sanitari della A.O.R.N. “A.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇” per un importo pari ad € 1.640.000,00, oltre IVA, a valere sui fondi POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2.2.1 . L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura aperta (ex art. 71 D.Lgs n.36/2023-Codice dei Contratti pubblici, in seguito Codice), a lotto unico, e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108 co.1 del Codice. Stante la necessità di procedere in tempi rapidi all’affidamento, alla luce del termine ultimo per il completamento delle attività di cui al POR Campania FSR 2014 – 2020, fissato al 31/12/2023 nonché del cronoprogramma delle attività da espletare di cui al progetto ammesso a finanziamento, la presente gara prevede le seguenti specifiche: a) riduzione dei termini di presentazione delle offerte a 15 gg., ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.Lgs n. 81/2017 (artt36/2023, per le suddette motivazioni di urgenza, in quanto i termini ordinari di cui al comma 2 dello stesso articolo non possono essere rispettati; b) applicazione, sempre per le suddette motivazioni di cui sopra, dell’istituto dell’inversione procedimentale secondo i principi e le modalità previste dall’art. 18 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023; c) esecuzione d’urgenza del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 8 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working9 dell’art. 17 del D.Lgs 36/2023, quale modalità di esecuzione la stazione appaltante procederà a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, dedotta in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficilegara, nelle redazionimore della stipula del contratto, l'esatta determinazione atteso che la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno quale l’eventuale perdita dei contributi ammessi a finanziamento. Il luogo di consegna della fornitura è l’AORN “A. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇” (codice NUTS ITF33) Il Responsabile del numero delle ore Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – Direttore della U.O.C. Gestione Sistemi Informatici Il Direttore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliereEsecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 114 del Codice è il Collaboratore Tecnico, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, in occasione forza presso la UOC Gestione Sistemi Informatici. Per l’espletamento della giornata corrente gara, l’A.O.R.N., ai sensi dell’art. 25 del Codice, si avvale della piattaforma di lavoro da remotoe-procurement_ SIAPS (d’ora in poi anche “Sistema”) della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a., raggiungibile dal Sito nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”. Tramite il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstiSito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàPreliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati: • di garantireun Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo1; 1 Si riportano, di seguito, le guide per l’attivazione/disattivazione dei popup sullo schermo per alcuni dei principali browser in uso: Google Chrome: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇?▇▇=▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇&▇▇=▇▇ Safari: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇=▇▇_▇▇&▇▇▇▇▇▇=▇▇_▇▇ Microsoft Edge: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇-▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇- ups-in-microsoft-edge Mozilla Firefox: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇▇-▇▇ • della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000; • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema; nonché effettuare la registrazione al Sistema, in caso conformità alle indicazioni di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:seguito riportate e con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).

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Sources: Public Procurement Agreement

Premesse. La legge L’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio (nel prosieguo anche Stazione Appaltante) è affidato secondo quanto previsto dall’articolo 40 dello Statuto consortile, il quale prevede che il servizio sia affidato “in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere con l’istituto di credito affidatario ” e che suddetta convenzione preveda: “la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese, la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza del Consorzio giacenti in tesoreria, l’effettuazione dei pagamenti disposti dal Consorzio anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazione di cassa entro importi stabiliti, le sanzioni a carico dell’affidatario in caso di inadempimento”. Pertanto l’affidamento del servizio, in forza della Determina a Contrarre n. 81/2017 (248 del 22.11.2018, avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti aprile 2016, n. 50 di seguito richiamato, per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorobrevità Codice. La previsione dell’accordo tra presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA (▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), mediante la quale verranno gestite le partifasi di pubblicazione della procedura, in ambito giornalisticodi presentazione delle offerte, va tuttavia declinata tenuto conto di verifica e valutazione delle previsioni contenute stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Oristano (OR) codice NUTS ITG28. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. La scadenza per la presentazione delle offerte come anche precisato nel Contratto nazionale successivo art. 15.1 è riportata nel bando di lavoro giornalisticogara di cui il presente disciplinare costituisce un allegato. Infatti, l’applicazione Detta scadenza può essere prorogata da parte della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo Stazione Appaltante a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artprecisa richiesta scritta e motivata da parte dell’Operatore Economico interessato. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Si specifica che: a) il presente disciplinare è stato redatto in conformità e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria senza significative variazioni (se non quelle relative alle implementazioni necessarie per la formulazione della gara in modalità telematica) al Bando-tipo n. 1/2017 dell’Anac: Schema di cui agli artt. 18 disciplinare di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il direttorecriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; b) ai sensi dell’art. 32, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione comma 4 del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiCodice, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto l’operatore economico sarà vincolato alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro propria offerta per un periodo di tempo determinato 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte; c) ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle partinormative vigenti, ulteriore la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni; d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua Italiana o corredati di traduzione giurata; e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in Euro; f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; g) è esclusa la competenza arbitrale; h) non sono ammesse le varianti; i) i dati raccolti saranno trattati, ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriasensi del D. Lgs. A tal riguardo n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare. j) l’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio consortile anno 2018; k) il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, secondo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. l) si procederà all’aggiudicazione anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegatoconveniente; m) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recessoofferte uguali si procederà per sorteggio; n) non sono ammesse offerte in aumento; o) è in facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se proposto di aggiudicare di non stipulare in autotutela il contratto d’appalto; p) al contratto, oltre agli elaborati progettuali vengono allegati il bando di gara, il ripristino effettivo ed immediato presente disciplinare, le polizze assicurative e l’offerta economica presentate dall’Operatore Economico partecipante (nel prosieguo definito anche indifferentemente Impresa, Ditta, Società, concorrente, candidato); q) il concorrente si impegna ad accettare e osservare le disposizioni previste dal Patto di Integrità Consortile, il cui schema, allegato al presente disciplinare, dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante e inserito nella documentazione della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere busta telematica A – “Documentazione Ammnistrativa” di cui si dirà più avanti; è prevista l’esclusione dalla gara per i candidati che l’attività resa all’esterno omettono di allegare ai documenti amministrativi della redazione dovrà svolgersi garantendo:Busta telematica A il Patto di Integrità Consortile, fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio; il Consorzio non procederà alla stipula del contratto qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il Patto di Integrità Consortile; r) ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del Codice, il Consorzio si riserva di non aggiudicare l'appalto se accerta che l’aggiudicatario ha presentato un’offerta che non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice - rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui al seguente elenco: i Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; - ii Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

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Sources: Service Agreement

Premesse. La legge Con deliberazione a contrarre n 845 del 29/09/2023 quest’Amministrazione ha deliberato di indire procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione della fornitura di sistemi hardware e software di base per il potenziamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura informatica dei servizi sanitari della A.O.R.N. “A.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇” per un importo pari ad € 1.640.000,00, oltre IVA, a valere sui fondi POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2.2.1 . L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura aperta (ex art. 71 D.Lgs n.36/2023-Codice dei Contratti pubblici, in seguito Codice), a lotto unico, e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108 co.1 del Codice. Stante la necessità di procedere in tempi rapidi all’affidamento, alla luce del termine ultimo per il completamento delle attività di cui al POR Campania FSR 2014 – 2020, fissato al 31/12/2023 nonché del cronoprogramma delle attività da espletare di cui al progetto ammesso a finanziamento, la presente gara prevede le seguenti specifiche: a) riduzione dei termini di presentazione delle offerte a 15 gg., ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.Lgs n. 81/2017 (artt36/2023, per le suddette motivazioni di urgenza, in quanto i termini ordinari di cui al comma 2 dello stesso articolo non possono essere rispettati; b) applicazione, sempre per le suddette motivazioni di cui sopra, dell’istituto dell’inversione procedimentale secondo i principi e le modalità previste dall’art. 18 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023; c) esecuzione d’urgenza del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 8 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working9 dell’art. 17 del D.Lgs 36/2023, quale modalità di esecuzione la stazione appaltante procederà a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, dedotta in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficilegara, nelle redazionimore della stipula del contratto, l'esatta determinazione atteso che la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno quale l’eventuale perdita dei contributi ammessi a finanziamento. Il luogo di consegna della fornitura è l’AORN “A. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇” (codice NUTS ITF33) Il Responsabile del numero delle ore Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – Direttore della U.O.C. Gestione Sistemi Informatici Il Direttore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliereEsecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 114 del Codice è il Collaboratore Tecnico, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, in occasione forza presso la UOC Gestione Sistemi Informatici. Per l’espletamento della giornata corrente gara, l’A.O.R.N., ai sensi dell’art. 25 del Codice, si avvale della piattaforma di lavoro da remotoe-procurement_ SIAPS (d’ora in poi anche “Sistema”) della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a., raggiungibile dal Sito nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”. Tramite il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstiSito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàPreliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati: • di garantireun Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo1; 1 Si riportano, di seguito, le guide per l’attivazione/disattivazione dei popup sullo schermo per alcuni dei principali browser in uso: Google Chrome: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇?▇▇=▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇&▇▇=▇▇ Safari: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇=▇▇_▇▇&▇▇▇▇▇▇=▇▇_▇▇ Microsoft Edge: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇-▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇- ups-in-microsoft-edge Mozilla Firefox: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇▇-▇▇ • della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000; • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema; nonché effettuare la registrazione al Sistema, in caso conformità alle indicazioni di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:seguito riportate e con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).

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Sources: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di Costruzione di n. 81/2017 (artt26 alloggi di E.R.P. compre nel PDZ in Loc. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità “Is Tanas” nel Comune di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroTortolì. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Premesse. La legge Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni già in fase di gara d’appalto in materia di sicurezza da fornire all’impresa appaltatrice relativamente ai rischi specifici derivanti da possibili interferenze esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81/2017 81 e successivo D. Lgs 3 Agosto 2009 n° 106, ed alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici 5 marzo 2008, relativa a: Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (arttDUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. 18 (Determinazione n. 3/2008). Secondo il suddetto art. 26, al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingva adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, quale servizi e forniture”. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: > derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; > immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; > esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; > derivanti da modalità di esecuzione della prestazione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). L’impresa dovrà presentare il Piano Sostitutivo di lavoro subordinatoSicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza secondo le indicazioni previste nell’allegato XV D.Lgs 81/08, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa coordinato con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici i contenuti del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccDUVRI.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Accordo Quadro

Premesse. La legge Con determinazione a contrarre n. 81/2017 1181 del 07/08/2019 il Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia ha disposto l’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERA- TORE, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI DOCUMENTI SCAMBIATI ALL'INTERNO DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (artt. 18 PRESTITI INTERBIBLIOTECARI, NUOVE ACCESSIONI CATALOGATE, MA- L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, 54 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working60 del Codice, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa da aggiudicarsi con il direttorecriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice, con applicazione del metodo aggregativo-compensatore. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della modalità provincia di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione Brescia, [codice NUTS ITC47] Il Responsabile Unico del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiCodice, è la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Funzionario P.O.del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni. – Provincia di Brescia • di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in occasione della giornata relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; • di lavoro da remotonon procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice; • di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; • di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; • di non stipulare, motivatamente, il giornalista, sarà chiamato, contratto anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) qualora sia intervenuta in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:precedenza l’aggiudicazione.

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Sources: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 4 alloggi di esecuzione della prestazione E.R.P.compresi nel PdZ nel Comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroLULA”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Premesse. La legge Il presente documento è redatto in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2017 (artt. 18 81 al fine di: ⮚ informare i soggetti partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio di sgombero della neve e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti spargimento del sale per stabilire lo smart workingdisgelo stradale stagione invernale 2019/2020, quale modalità dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamati ad operare; ⮚ informare l’azienda sulle misure di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita prevenzione e di lavoroemergenza adottate dal Comune di Merate nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale; ⮚ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi; ⮚ eliminare le interferenze fra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel presente appalto. La previsione dell’accordo tra Si specifica che le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artcomma 3 dell’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISCdel D.Lsg. Inoltre81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e dunque: ✓ non costituiscono oggetto del presente “documento” le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editoreagli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere utilizzati dalla ditta appaltatrice, il direttore ed il comitato cui impiego può costituire causa di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertantorischio commesso con la specifica attività svolta da quest’ultima; ✓ per tali attrezzature, sulla scorta di quanto premessoimpianti e macchinari, nonché per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la relative modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantooperative, il giornalista - pur indicando committente non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell’attività della ditta appaltatrice; ✓ la stessa ditta appaltatrice deve inoltre provvedere all’informazione, formazione, scelta e addestramento nell’uso di idonee mezzi personali di protezione da parte del proprio personale. Si precisa altresì che il presente documento potrà essere aggiornato in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamatoqualsiasi momento, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità su proposta dell’esecutore del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantirecontratto, in caso di recessomodifiche di carattere tecnico, il ripristino effettivo logistico o organizzativo; lo stesso potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:a seguito di valutazione da parte dell’Amministrazione appaltante.

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Sources: Service Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 disciplina di gara è dettata dal Bando ed integrata dal presente Disciplinare e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in particolare, il CSA. In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno: a) il Bando ed il Disciplinare per le norme afferenti la procedura di gara; b) il CSA per la parte contrattuale. 1) decorso il termine per la ricezione delle offerte indicato al punto 6 del Bando di gara, la commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora indicati nel Bando di gara, in seduta pubblica, procederà, nell’ordine: a) ad accertare che il medesimo concorrente non partecipi alla procedura in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, consorzio, GEIE od altro soggetto multiplo, ove non consentito dal presente disciplinare (artt. 18 vedasi oltre) ovvero in più raggruppamenti, consorzi, GEIE od altro soggetto multiplo e 19ad adottare provvedimento di non ammissione alla procedura nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, ove ricorra uno di tali casi. b) espressamente prevede l’accordo scritto tra all’apertura dei plichi, all’esame della completezza della documentazione, quindi all’analisi della documentazione amministrativa per verificarne la correttezza e all’adozione dei relativi provvedimenti; saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione insufficiente o non conforme, per il contenuto e/o le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoredazione e presentazione, finalizzata ad incrementare la competitività a quanto previsto nel presente Disciplinare (vedasi oltre più in dettaglio); indi si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e ad agevolare la conciliazione un mero riscontro di corrispondenza tra elenco dei tempi di vita documenti costituenti l’offerta tecnica e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partii documenti ivi contenuti; 2) In sedute riservate, in ambito giornalisticoper gli offerenti ammessi, va tuttavia declinata tenuto conto si procederà all’esame delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infattiofferte tecniche e alla loro valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria i criteri di cui agli arttal paragrafo 7 del presente Disciplinare, che rinvia all’art. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 7 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiCSA;. 3) In seduta pubblica, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle mezzo fax con almeno 48 ore di lavoro preavviso, si effettuerà l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, verranno attribuiti i punteggi relativi al prezzo; qualora uno o più offerenti abbiano dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto con altro partecipante si procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; indi si procederà all’individuazione del miglior offerente e all’estensione della loro distribuzione - anche graduatoria definitiva. Nel corso della procedura, la prestazione lavorativa svolta Commissione potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti, documenti e notizie a completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. Ma in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di durata massima dell’orario presentazione delle offerte: a) l’integrazione di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanaliun’offerta incompleta; b) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto la correzione di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi errori; c) la modificazione o sostituzione di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente un’offerta pervenuta nei termini previsti. Al fine N.B. Non essendo previsti specifici requisiti di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’ammissione alla procedura, non sarà effettuato il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazionesorteggio per le verifiche ai sensi dell’art. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente48 D. Lgs. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:163/2006.

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Sources: Accordi Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Funzionalità Cardiaca

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare LepidaSpA è la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo società strumentale a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, per la fornitura della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, costituita con obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura in occasione accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide. LepidaSpA, per conto della giornata Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna, è il soggetto attuatore dell’iniziativa denominata “Net4All - Contrasto al digital divide fino alle abitazioni e fino alle imprese” del Piano telematico dell’▇▇▇▇▇▇-Romagna (PiTER 2011-2013), con l’obiettivo primario di lavoro consentire l’accesso alla banda larga e ultralarga. Le azioni attuate da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) LepidaSpA avvengono prevalentemente in zone in cui non risulti disponibile connettività a banda larga e ultralarga con un livello sufficiente a soddisfare le esigenze delle imprese e della cittadinanza. L’intervento di LepidaSpA si articola in varie modalità: la prestazione organizzazione e concertazione della infrastrutturazione; l’utilizzo diretto della infrastrutturazione per la Pubblica Amministrazione presente nel territorio; la ricerca di operatori pubblici interessati ad utilizzare l’infrastrutturazione realizzata per fornire servizio a imprese e cittadini; sulla base di segnalazioni provenienti dagli Enti soci di LepidaSpA che hanno manifestato l’esigenza di estendere la copertura, previa verifica dei requisiti tecnici delle infrastrutture esistenti e in realizzazione. In attuazione di quanto sopra e nel pieno rispetto dei principi contenuti nella propria Carta dei Servizi (http://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/sites/default/files/u8/Chi_siamo/doc_societaria/Carta%20dei% 20servizi%20di%20LepidaSpA.pdf), LepidaSpA ha come obiettivo complementare la realizzazione di infrastrutture da cedere a fornitori di servizi o operatori di reti di telecomunicazioni, per favorire l’ampliamento dei servizi pubblici di comunicazione elettronica a favore del territorio dell'▇▇▇▇▇▇-Romagna, e può essere resaoffrire infrastrutture e servizi agli operatori pubblici interessati a fornire servizio in zone a fallimento di mercato, dal singolo lavoratorequalora non vi siano altri operatori con offerte tecniche/commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato. LepidaSpA opera a tal fine in forza dei mandati che la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna le ha conferito con delibera di giunta regionale n. 1907/2010 e di quelli conferiti nell’ambito del contratto di servizio di cui alla delibera di giunta regionale n. 1974/2007 e successive modifiche e integrazione, nonché in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere forza di specifici mandati ricevuti da Enti soci che mettono a disposizione di LepidaSpA proprie infrastrutture per la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:riduzione del digital divide.

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Sources: Iru Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 Il presente capitolato speciale d’appalto, nella parte prima “Norme Generali”, stabilisce le norme generali riguardanti l’appalto per il servizio di Locazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (artt. 18 e 19di seguito indicati come PMS) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità l a S cuola secondaria di esecuzione della prestazione secondo grado Liceo ▇▇▇▇▇▇ di lavoro subordinato, finalizzata Aosta in Via ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ di Aosta per mesi 24 (da settembre 2020 ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi agosto 2022) con l’opzione di vita un ulteriore anno (da settembre 2022 a agosto 2023) e di lavororiscatto, comprensivo di trasporto, montaggio, e di tutte delle prestazioni e lavorazioni interne ai PMS, necessarie al pieno utilizzo degli stessi, nonché della manutenzione straordinaria e del successivo smontaggio e di ogni altro onere relativo alla installazione e locazione in oggetto, fatta esclusione di tutte le opere relative agli allacci ai pubblici servizi, alle fognature, nonché delle opere di fondazione e di ogni altra opera esterna ai Prefabbricati Modulari Scolastici. Nel presente capitolato speciale d’appalto nella parte seconda, “Norme e Prescrizioni Tecniche” stabilisce le norme e prescrizioni di carattere tecnico generale, relative all’appalto del servizio di installazione e Locazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) per la Scuola secondaria di secondo grado Liceo ▇▇▇▇▇▇ di Aosta in Via ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ di Aosta”. La previsione dell’accordo tra le partilocazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) da parte dell’appaltatore, in ambito giornalisticoqualità di locatario, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo se gli stessi PMS siano progettati, realizzati ed installati a seguito regola d’arte e nel rispetto di accordo scritto tra aziendatutte le normative di carattere strutturale, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - impiantistico, architettonico, igienico sanitario, antincendio e giornalista interessato come previsto dalla di ogni altra ulteriore normativa ordinaria di cui agli artt. 18 settore, riguardante la progettazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 realizzazione degli edifici scolastici, di ordine e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltregrado indicato in appalto, ove l’editorepur se non espressamente richiamate nel presente capitolato, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionalenel capitolato tecnico degli impianti. Tale precondizione sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza poi verificata ed asseverata dall'appaltatore mediante fornitura di notifiche tutta la documentazione tecnica riportata nel paragrafo degli oneri e obblighi a carico dell’appaltatore. Si precisa, inoltre, che i prefabbricati modulari scolastici dovranno essere adeguati ad eventuali normative che dovessero intervenire durante i periodi la fase di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali gara e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativeaggiudicazione, di modificare - installazione, di locazione, fino a scadenza contrattuale e senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione alcun onere a carico della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:stazione appaltante.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Premesse. La legge n. 81/2017 Agenzia delle entrate-Riscossione (artt. 18 di seguito anche solo AdeR), con l’obiettivo di efficientare tutti i processi di lavorazione dei documenti in ingresso, ha definito una strategia evolutiva basata sulla costituzione di un polo unico accentrato per la lavorazione della carta e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale per stabilire lo smart working, quale modalità la completa automazione di esecuzione della prestazione alcune fasi di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare lavorazione quali il repertoriamento e la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroprotocollazione. La previsione dell’accordo tra le partirealizzazione di tali iniziative ha comportato la predisposizione di una adeguata architettura dei sistemi e il ridisegno dei processi, ma anche il potenziamento delle infrastrutture di supporto in ambito giornalisticogrado di assicurare l’automazione di alcune fasi di lavorazione e performance adeguate e coerenti con i volumi gestiti, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infattiessendo, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendaquesto, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando un fattore critico per il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26successo dell’iniziativa. Pertanto, sulla scorta AdeR ha ritenuto opportuno realizzare il processo di quanto premessolavorazione con risorse interne acquistando, mediante Ordine diretto di acquisto sul MePA (CIG 8474822C58), un Sistema di scansione “Opex Falcon Red Mod. V72” (di seguito anche Falcon Red) ricondizionato e integrato, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilecui era garantita l’installazione, la fornitura di tutte le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità componenti hardware e software, il servizio di sottoscrivere un accordo quadro assistenza e manutenzione in sede aziendale garanzia on site per 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. Il periodo di garanzia in parola è scaduto il 04/03/2022. Con la Richiesta di Acquisto n.2109 (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciariod’ora in avanti Rda), la Direzione Produzione Ruoli e Gestione Documentale (d’ora in avanti Direzione) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplareha formalizzato, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di per garantire la compiuta formazione professionalecontinuità di utilizzo del sistema, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui il fabbisogno consistente nella: - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero fornitura delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro licenze annuali d’uso software per un periodo complessivo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi 36 mesi; - servizio di riposo definiti dalla contrattazione di categoriamanutenzione on site “full risk” hardware e software sempre per un periodo pari a 36 mesi. A tal riguardo Piu precisamente le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così Licenze Software da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:acquistare sono le seguenti: Rule Sorting Atalasoft JBIG2 Compression Atalasoft TIFF

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Sources: Service Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 Al fine di evitare errori e refusi, si suggerisce di indicare nella documentazione di gara (arttbando e disciplinare) una sola volta informazioni rilevanti quali importi a base d’asta e criteri di selezione e pertanto di precisare che il bando possa rinviare a precisi paragrafi del disciplinare per l’indicazione di alcuni dati rilevanti (es. 18 par. 3 e 194 per quanto attiene agli importi a base d’asta, par. 7 per i criteri di selezione richiesti, valore delle sotto basi d’asta unitarie ove previste). Nell’ambito delle “istruzioni sintetiche” del bando tipo si legge: «Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida, che non verrà aperta. …” Si suggerisce di prevedere per la stazione appaltante la facoltà di stabilire che “Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta, che non verrà aperta” senza riferimento alla validità della stessa, termine che potrebbe implicitamente richiamarne l’apertura e la valutazione. Si chiede di chiarire che l’indicazione dell’avviso di pre-informazione (che non è previsto quale adempimento obbligatorio nel Codice) espressamente prevede l’accordo scritto tra debba intendersi quale informazione facoltativa, da inserire solo nel caso in cui esso sia stato pubblicato. Sempre rispetto alle premesse. Si chiede altresì di prevedere la facoltà per le parti stazioni appaltanti di introdurre una disciplina specifica per stabilire lo smart workingla fase di “verifica tecnica” sui beni acquisiti, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroantecedente l’aggiudicazione. La previsione dell’accordo scrivente quanto spedisce, per la successiva pubblicazione, i Bando alla commissione europea, e contemporaneamente pubblica sul profilo del committente la documentazione di gara (tra le particui ovviamente il disciplinare), in ambito giornalisticonon ha conoscenza della data di pubblicazione sulla GURI. Provvede a valorizzare tale informazione solo sul profilo del committente successivamente alla pubblicazione nella detta Gazzetta. Pertanto nei disciplinari della scrivente non potrà essere presente tale informazione. Nel descrivere gli adempimenti di pubblicità obbligatoria codesta spett.le Autorità ha individuato, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatticorrettamente, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistila GUUE, la nuova organizzazione GURI e il profilo del lavoro dovrà essere concordatacommittente. Solo alle anzidette pubblicazioni, mediante apposito accordoinfatti, tra l’editorevengono riconnessi effetti dal codice degli appalti in tema di termini di presentazione delle offerte e termini per l’impugnazione. Non viene fatto riferimento alla pubblicazione sui quotidicani in quanto la stessa, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione non essendo inquadrabile nelle pubblicazioni obbligatorie, rientra in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, quelle cd facoltative al fine di garantire la compiuta formazione professionaleuna capillare pubblicità dell’appalto. La non obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani è intuibile anche in considerazione del fatto che, i relativi oneri, non sono esclusi imputabili all’OE aggiudicatario (arrt 216, comma 11, del d.lgs 50/2016). Si chiede di fornire maggiori indicazioni in merito alla nozione di servizi analoghi, chiarendo se, come sembra emergere dalla modalità nota illustrativa (pag.14), i medesimi si traducano in un rinnovo contrattuale predeterminato ab origine, oppure se debba trattarsi di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileservizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara, nelle redazioni, l'esatta determinazione nonché in merito al contenuto del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, progetto a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:dell’affidamento.

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Sources: Bando Tipo Per L’affidamento Di Pubblici Contratti Di Servizi E Forniture

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Nell’ambito del Progetto RiformAttiva – Metodi e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Strumenti per stabilire lo smart workingl’implementazione e diffusione attiva della riforma della Pubblica Amministrazione, quale modalità PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, Asse I, Azione 1.3.5 del Dipartimento della Funzione Pubblica, attuato dal FormezPA - questa Amministrazione intende affidare servizi di esecuzione consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzati all’implementazione della prestazione di lavoro subordinatoriforma della pubblica amministrazione nell’ambito della semplificazione, finalizzata ad incrementare la competitività della gestione delle risorse umane con riguardo all’analisi delle competenze e ad agevolare la conciliazione definizione dei tempi di vita fabbisogni e di lavorovalutazione delle performance individuali. La previsione dell’accordo tra le partiprima fase dell’ “Azione 1.1. Sperimentazione di metodi e strumenti” riguarda 17 amministrazioni pilota, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute è stata avviata nel Contratto nazionale mese di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del settembre 2017 e fermo restando si concluderà entro il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artprimo semestre del 2018. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa La seconda fase della stessa azione relativa all’utilizzo assistito e alla valutazione di metodologie e strumenti realizzati con il direttorecontributo delle amministrazioni pilota, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità coinvolge un secondo gruppo complessivamente di lavoro agile 108 amministrazioni locali e regionali attraverso incontri territoriali e/o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinazionali (workshop, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataseminari, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.), con occasioni di affiancamento individuale e/o per gruppi di amministrazioni. Tenuto conto Le amministrazioni (sono suddivise per tema nel modo seguente: - Semplificazione: 16 - Analisi delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità competenze e definizione dei fabbisogni: 36; - Valutazione delle performance individuali: 39; - Trasparenza e accesso civico generalizzato: 17. Le amministrazioni aderenti a questa seconda fase di lavoro agile i praticantisono state selezionate attraverso una manifestazione di interesse. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione La terza fase di “Azione 1.2 Disseminazione e accompagnamento” all’utilizzo di metodi e strumenti per cui l’implementazione della riforma usufruirà degli esiti della seconda fase in termini di output e di percorsi sperimentati e si realizzerà con azioni di accompagnamento, formative e/o workshop a distanza e in presenza. Le amministrazioni locali e regionali da interessare in questa fase dovranno essere almeno 100. La presente procedura di gara, suddivisa in 3 lotti indipendenti relativamente ai temi della Semplificazione, Gestione delle risorse umane con riferimento a Assessment delle competenze e Valutazione del personale, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Per l’Accesso civico generalizzato – FOIA – tenuto conto della specificità della materia e della recente introduzione del FOIA nelle PPAA - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore le amministrazioni saranno supportate direttamente da un gruppo di lavoro composto da esperti esterni ed interni di FormezPA. Pertanto il tema non sarà oggetto di gara e della loro distribuzione - anche le 17 amministrazioni non faranno parte dei destinatari coinvolti dal presente disciplinare. Il luogo di svolgimento dei servizi differisce in base ai lotti: lotto 1 : codice NUTS 1 ( ITC, ITH, ITI, ITF, ITG) lotto 2 : codice NUTS 2 (ITC; ITH) lotto 3 : codice NUTS 2 (ITI; ITF; ITG) lotto 1 CIG742808165ACUP J59J17000090007 lotto 2 CIG 7428093043 CUP J59J17000090007 lotto 3 CIG 74281027AE CUP J59J17000090007 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Dott.ssa ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl presente Regolamento disciplina i criteri di accesso alle attività del progetto denominato “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale”. 18 Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’incrocio fra domanda e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra offerta di alloggi in locazione a canone concordato sul territorio dell’ambito di Treviglio. Il presente Regolamento è diviso in tre parti: la Parte Prima norma le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione accesso (lato domanda) da parte delle famiglie alle possibilità di lavoro subordinatolocazione a canone concordato nell’ambito delle attività di progetto; la Parte Seconda regola le modalità di adesione da parte dei proprietari di immobili alle attività del progetto; la Parte Terza regolamenta il funzionamento, finalizzata ad incrementare la competitività le condizioni e ad agevolare la conciliazione dei tempi le modalità di vita attivazione del combinato di incentivi e meccanismi di lavorogaranzia di cui possono beneficiare i partecipanti alle attività di progetto. Ai fini del presente progetto si è costituita in data 11/9/2013 una Cabina di Regia, così composta: • Per l’Ufficio di Piano dell’ambito di Treviglio: Responsabile UdP e referente area Marginalità Sociale; • Per i Comuni: Assessori ai Servizi Sociali di Treviglio e Pagazzano; • Per le associazioni di proprietari immobiliari: referenti APPE, ASPPI, UPPI; • Per i Sindacati degli inquilini: referenti SUNIA-CGIL, SICET-CISL, UNIAT-UIL. La previsione dell’accordo tra Cabina di Regia si riunirà ogniqualvolta le partiattività di progetto ne prevedano la necessità e avrà funzioni di coordinamento, in ambito giornalisticomonitoraggio e implementazione delle azioni previste dal presente Regolamento. La composizione della Cabina di Regia potrà variare, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale prevedendo l’aggiunta di lavoro giornalisticoun rappresentante per ciascun Comune che aderisca alle attività di progetto. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Le premesse e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccRegolamento.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Regolamento Per L’accesso Alle Attività Del Progetto “Casa – Fideiussioni E Incentivi Per L’affitto Sociale”

Premesse. La legge n. 81/2017 Il presente Piano di Sicurezza e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, che nel seguito viene indicato come “PSC”, contiene, come disposto al Titolo IV del ▇.▇.▇▇ 81/08, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dalle Imprese Appaltatrici ed subappaltatrici nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. Il PSC viene redatto seguendo la traccia definita nell’allegato XV del Testo Unico e secondo le istruzioni del D.M. 09-09-2014. Gli argomenti sono evidentemente interlacciati e, per maggior garanzia si è preferito ripetere alcune prescrizioni in più paragrafi, senza preoccuparsi della ridondanza. Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori (arttTitolo IV del Testo Unico); gli stessi rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo ritengano necessario produrre proposte di modifica. 18 E' facoltà e 19dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al fine di integrare e migliorare il presente Piano. Il Piano stesso potrà essere modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali proposte da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni. • Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell'impresa appaltatrice che quelli autonomi, dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del presente Piano. • Il committente (Responsabile dei Lavori) espressamente prevede l’accordo scritto tra è obbligato a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le parti per stabilire lo smart workingnorme di sicurezza previste dalla legge, quale modalità attraverso la valutazione preventiva del rischio e la vigilanza nella fase di esecuzione; potrà essere coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione della prestazione lavori. • Il Coordinatore in materia di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare sicurezza e salute durante la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi esecuzione dell'opera è tenuto agli obblighi di vita e di lavorocui all'art. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico92 del D.Lgs. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art81/08. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria • I Lavoratori autonomi sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 18 21 e 94 del D.Lgs. 81/08. • I Datori di lavoro per le Imprese Appaltatrici sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 93, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08. • I preposti, ed i responsabili del Cantiere sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 D.Lgs. 81/08. • I lavoratori sono tenuti agli obblighi di cui agli art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere, che dirige l'impresa è tenuto ad attuare il presente Piano di Sicurezza e fermo restando di Coordinamento e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendono necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artnorme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità Il Direttore Tecnico di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editorecantiere, il direttore Preposto o l’assistente di cantiere per conto dell'impresa è tenuto, secondo le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte di tutti le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione. In particolare devono rendere edotti i lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione delle mansioni loro affidate; ad assicurare l'affissione di idonei cartelli monitori in cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di prevenzione e protezione vigenti e previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal proprio Piano Operativo di Sicurezza; a verificare le omologazioni, i collaudi e le verifiche dei macchinari, attrezzature ed il comitato impianti di redazione o fiduciario cantiere. Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di redazione in virtù quella delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore altre persone presenti sul luogo di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad utilizzare i macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale conformemente alle istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a non modificare in remoto dovrà essere comunque eseguita entro alcun modo i limiti suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di durata massima dell’orario protezione collettiva ed individuale; a segnalare tempestivamente ai propri superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di lavoro giornaliero protezione collettiva ed individuale; a sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto contribuire all'applicazione del presente Piano di 10 ore giornaliereSicurezza e Coordinamento, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi come eventualmente aggiornato dal Piano Operativo di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche Sicurezza e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:nel corso d'opera.

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Sources: Piano Di Sicurezza E Coordinamento

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Il presente disciplinare di gara descrive e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra disciplina le parti per stabilire lo smart working, quale condizioni e le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita redazione e di lavoropresentazione delle offerte, le cause di esclusione e di decadenza, i criteri di aggiudicazione, nonché gli obblighi dell’aggiudicatario per la fornitura relativa alla realizzazione, installazione, configurazione e personalizzazione del sistema di pagamento per i servizi di Comunas. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale pubblicazione dell’estratto dell’avviso di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistigara, la nuova organizzazione trasmissione del lavoro dovrà essere concordatapresente disciplinare e del capitolato, mediante apposito accordola partecipazione alla gara, tra l’editorela formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla commissione di gara, il direttore ed il comitato non comportano per la stazione appaltante alcun obbligo di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertantoaggiudicazione, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilei partecipanti alla procedura, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà alcun diritto a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che seguequalsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante stessa. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduceLa stazione appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. In particolare, la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico, ovvero di procedere a trattativa privata (anche senza preventiva pubblicazione di un vero ulteriore bando di gara), ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici dell’art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 5/2007, nel caso di lavoro per un periodo infruttuoso esperimento della presente procedura. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di tempo determinato dalle partisospendere, ulteriore ai tempi modificare e annullare la procedura di riposo definiti dalla contrattazione gara e/o di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternostessa, senza una postazione fissa” eche i partecipanti all'appalto possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. Le imprese concorrenti, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno protezione dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:dati personali.

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Sources: Intervento Siai202 Comunas

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl Servizio Opere di competenza regionale e degli Enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell’archivio di deposito generale dell’Amministrazione Regionale e di un primo nucleo dell’archivio storico – Capannone officine presso i locali CRFP EX CISAPI - CAGLIARI”. 18 Detti lavori, che sono comprensivi di opere, impianti e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingforniture accessorie, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività risultano caratterizzati da opere complesse e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroelevata componente tecnologica. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Premesse. La legge Con determinazione n. 81/2017 512 R.G. del 05.11.2019, l’Area Tecnica del Comune di Erbusco (arttBS) ha stabilito di avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione, tramite lo strumento della finanza di progetto, di cui al combinato disposto degli articoli 179, comma 3, e 183, comma 1 e 15, del Codice, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura di energia elettrica e dei lavori di riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi, demandando alla CUC l’espletamento della relativa procedura. 18 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingcon applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, quale modalità ai sensi dell’articolo 183, comma 4 e 5, del Codice. Il luogo di esecuzione svolgimento del servizio/consegna della prestazione fornitura è il comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Erbusco. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: - di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partinon procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in ambito giornalisticoconformità a quanto previsto dall’articolo 95, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale comma 12, del Codice; - di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 all'articolo 30, comma 3, del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreCodice; - di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - di sospendere, ove l’editoreannullare, d’intesa con il direttorerevocare, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità indire nuovamente o non aggiudicare la procedura motivatamente; - di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinon stipulare, motivatamente, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Convenzione anche qualora sia intervenuta in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccprecedenza l’aggiudicazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Concession Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 Direzione Servizi ICT – Funzione Demand & Delivery Servizi Riscossione, Enti e Contribuenti di Equitalia S.p.A. (arttd’ora in avanti Direzione richiedente) ha trasmesso la Richiesta di Acquisto RdA-2017-40 (d’ora in avanti RdA) con cui ha rappresentato la necessità di rinnovare, per la durata di ventiquattro mesi, il servizio di manutenzione delle licenze sw dei prodotti della suite Columbus già in uso e i relativi aggiornamenti a partire dalla data di scadenza del contratto in essere, intervenuta in data 12 febbraio 2017. 18 Al riguardo, la Direzione richiedente, nel progetto allegato alla citata Rda, ha evidenziato che Equitalia Spa utilizza già dal 2012 le licenze Columbus come soluzione tecnologica per la gestione dei flussi AFP (Advanced Function Presentation) prodotti per la stampa, l’archiviazione e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra consultazione dei documenti e la produzione dei file in formato PDF/A per l’invio degli atti di riscossione tramite PEC. Nel 2012 è stata aggiudicata la gara EA11002 che riguardava la realizzazione di un sistema di Customer Communication Management per la produzione, gestione e delivery di documenti esattoriali. In conseguenza di tale aggiudicazione sono state avviate le parti attività di porting sulla nuova piattaforma di tutti i servizi gestiti dalla piattaforma CSF, il cui perfezionamento è previsto nel corso del biennio 2017-2018. Nell’ambito del complesso sistema che governa la produzione e gestione di documenti esattoriali destinati ai contribuenti, il sw Columbus si integra con la piattaforma CSF in maniera complementare attraverso funzionalità diverse che completano la soluzione tecnologica. Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005 Dunque, nelle more del completamento del porting verso la nuova soluzione e della dismissione della piattaforma CSF, il servizio di manutenzione delle licenze della suite Columbus si rende necessario per stabilire lo smart workinggarantire la continuità operativa dei servizi di produzione, quale modalità gestione e delivery di esecuzione della prestazione documenti esattoriali e, di lavoro subordinatoconseguenza, finalizzata dei processi aziendali di riscossione ancora gestiti dalla vecchia piattaforma CSF sino alla effettiva conclusione del porting sulla nuova piattaforma. In assenza del servizio di cui trattasi non sarebbe possibile garantire la continuità operativa del servizio di consultazione delle cartelle di pagamento e l’invio di documenti tramite PEC attualmente previsto dalle norme sulla notifica degli atti. Il servizio di manutenzione ed aggiornamento del software è essenzialmente finalizzato alla diagnosi e alla rimozione di eventuali problemi riscontrati nell’uso dei prodotti software, nonché ad incrementare la competitività assicurare ad Equitalia SpA il rilascio di nuove versioni, release, aggiornamenti e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorocorrezioni degli stessi. La previsione dell’accordo tra le partispesa massima complessiva, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto indicata dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessoDirezione richiedente nella RdA, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agileil servizio di manutenzione delle licenze Columbus e dei relativi aggiornamenti, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza 24 mesi, è pari ad € 29.390,00, oltre IVA, di comunicazioni inerenti l’attività redazionalecui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso così costituito: Descrizione Licenza Durata (mesi) Costo (12 mesi) Costo (24 mesi) Rinnovo manutenzione licenze sw Columbus acquisite con contratto prot. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza 2393/2012 Ambiente di notifiche durante i periodi test:  Columbus DW – prodotto base, WUI  Columbus OM  Columbus CAT – 2 processi paralleli Ambiente di riposo. Quanto al luogo della prestazionecollaudo:  Columbus DW – prodotto base, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternoWUI  Columbus OM  Columbus CAT – 1 processo Ambiente di produzione:  Columbus DW – prodotto base, senza una postazione fissa” WUI  Columbus OM  Columbus CAT – 5 processi paralleli 24 € 10.795 € 21.590 Manutenzione licenze sw Columbus CAT acquisite con contratto CIG 5415504745 Ambiente di produzione:  Columbus CAT – 10 processi paralleli 24 € 3.900 € 7.800 Data la natura dell’acquisto, il contratto verrà stipulato a misura e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remotoalla luce di quanto riportato all’art. Pertanto95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il giornalista - pur indicando criterio di aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo”, mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di servizi standard le cui condizioni sono stabilite dal mercato. Per il servizio in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàpiù lotti, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativequanto una eventuale suddivisione su più fornitori apporterebbe un aggravio gestionale aumentando la complessità e non garantendo allineamento tra tutte le licenze. La spesa prevista è parzialmente imputabile, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, per un importo stimato in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàeuro 14.695,00, al fine budget dell’anno in corso. La restante parte troverà copertura negli esercizi successivi, ed il Responsabile di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:budget ne ha verificato la disponibilità.

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Sources: Service Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttL’Organo Amministrativo, nell’ambito del sistema di governo societario, ha istituito con specifica delibera le funzioni fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa. 18 Sono state istituite le Funzioni di Compliance, Risk Management, Attuariale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingRevisione Interna. Sono stati altresì nominati i Titolari delle Funzioni nel rispetto dei requisiti previsti. I compiti attribuiti al Titolare della Funzione sono chiaramente definiti ed approvati, quale sentito il Collegio Sindacale, con delibera del Consiglio di Amministrazione che fissa anche poteri, responsabilità e modalità di esecuzione reportistica all’Organo Amministrativo stesso da parte del Titolare della prestazione Funzione. L’attività di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività supporto al Titolare della Funzione è esternalizzata e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo le attività sono regolate da apposita convenzione tra le parti, . Tale esternalizzazione non pregiudica in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale ogni caso il sistema di lavoro giornalisticogovernance dell’impresa e non incrementa il rischio operativo. Infatti, l’applicazione sono definiti adeguati meccanismi e presidi di controllo che assicurano la qualità e la continuità del servizio fornito, nonché la possibilità di continue verifiche sullo stesso. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha individuato all’interno della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito Società il Titolare della Funzione cui è stata assegnata la responsabilità correlata alla funzione nel pieno rispetto dei requisiti di accordo scritto tra aziendaprofessionalità, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artonorabilità e indipendenza. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria L’Alta Direzione può avvalersi dell’apporto della Funzione di cui agli arttRevisione Interna (richiesta di pareri, consulenza, compiti speciali, attività non previste da piano) attraverso apposita richiesta, formalizzata dall’Amministratore Delegato o dal Direttore Generale. 18 e 19 Il Titolare della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Funzione con il direttoresupporto esterno applica con scrupolo la normativa interna aziendale, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata e le comunicazioni di periodo censite della modalità Politica di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione reporting all’Autorità di Vigilanza. Principi generali del lavoro all’interno Sistema di Control Governance delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale Funzioni di lavoro dei giornalistiControllo Interno. Nel caso di potenziali altre ipotesi di comunicazione all’IVASS, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, Funzione informa il direttore ed Collegio Sindacale e il comitato Consiglio di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccAmministrazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Solvency and Financial Condition Report

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Con determina a contrarre del 26/01/2023 la Volsca Ambiente e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Servizi SpA ha deliberato di indire la procedura aperta per stabilire lo smart working, quale modalità l’affidamento del servizio di esecuzione della prestazione somministrazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatatempo determinato, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato sottoscrizione di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro con un operatore, avente durata di 36 mesi. L’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della struttura utilizzatrice - ma solo il loro prezzo e tipologia. Con l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Ditta aggiudicataria. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 4.600.000 oltre iva e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi, pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall’azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all’interno del valore dell’accordo quadro. L’appalto è riservato agli operatori economici in sede aziendale possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 smi, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciariodi seguito Piattaforma) contenente le indicazioni il cui accesso è consentito dall'apposito link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e gli del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. L’appalto verrà aggiudicato a lotto intero, unico ed indivisibile, poiché l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla commissione giudicatrice, e valutazione degli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarequalità e prezzo, così come riportato dall’articolato che segueil tutto di seguito descritto. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantoammesso alla sottoscrizione dell’accordo quadro, il giornalista - pur indicando in sede concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (inteso quale somma del punteggio qualitativo e del punteggio tecnico). Per le attività oggetto dell'appalto e la disciplina dei rapporti fra la Stazione Appaltante e l’appaltatore, si rimanda al capitolato speciale d’appalto, disponibile fra gli atti di accordo individuale (lettera bgara. CIG 96259419CC Il Responsabile del procedimento, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esternaai sensi dell’articolo 31 del Codice, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. è ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro ▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Il direttore dell’esecuzione del contratto è ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ coadiuvato da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:personale amministrativo

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

Premesse. 1. La legge Società Transcom Worldwide Italy S.p.A. (d’ora in poi anche “Transcom”) intende continuare a migliorare, al di là delle contingenze del momento, il contesto nel quale i propri lavoratori sono chiamati ad operare incrementando il benessere personale ed il clima aziendale. In tale quadro si inserisce lo strumento dello Smart Working (di seguito anche “Lavoro Agile”) che, anche all’esito del periodo di emergenza sanitaria, si è mostrato in grado, non solo di garantire il contemperamento tra salute ed esigenze aziendali, ma anche di: - produrre effetti positivi sulla motivazione e sulla conciliazione vita-lavoro del personale; - rafforzare il rapporto di fiducia azienda-lavoratore conseguente ad una modalità di svolgimento della prestazione basata su flessibilità, autonomia ed impegno; - garantire, attraverso la tecnologia e la strumentazione messa a disposizione dall’azienda, modalità organizzative e formative idonee a mantenere elevati standard qualitativi e livelli di produttività non inferiori al lavoro in azienda; - produrre benefici per il lavoratore (in termini di costi e tempi di spostamento); - ridurre le emissioni verso l’ambiente (emissioni di CO2 e PM10, riduzione del traffico e dei consumi energetici) nonché il rischio correlato agli spostamenti casa-lavoro. 2. Le Parti riconoscono, in relazione al punto che precede, un ruolo centrale alla formazione per una positiva implementazione di modelli di lavoro agile. A tal fine si ritiene di particolare importanza il costante aggiornamento professionale con l’obiettivo di favorire l’accrescimento e la certificazione delle competenze dei lavoratori e sostenere il processo di riorganizzazione aziendale e di trasformazione ed evoluzione digitale/tecnologica. 3. In ragione di quanto sopra le Parti reputano indispensabile un intervento teso al superamento della fase emergenziale e volto alla definizione di un ritorno ad una “nuova” normalità ibrida nella quale le prestazioni di lavoro agile si alterneranno con le prestazioni di lavoro rese in presenza. 4. Il presente Accordo sperimentale (in avanti anche “Accordo”), al fine di implementare e regolamentare l’istituto a livello aziendale, definisce le modalità operative dello Smart Working in Transcom, nel rispetto della vigente normativa legale (L. n. 81/2017 81 del 2017 e Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021) e contrattuale (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra CCNL TLC), per le parti per stabilire lo smart working, quale risorse con mansioni compatibili con tale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatolavorativa. 5. Le Parti, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resapresente intesa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione si danno atto che lo svolgimento Smart Working non sarà causa della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede dismissione di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:sedi aziendali

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Sources: Smart Working Agreement

Premesse. Con determina a contrarre AsurDG*** n…. del…, questa Stazione Appaltante ha disposto di affidare la fornitura di reagenti e apparecchiature diagnostiche in noleggio (prestazioni principali) e l’assistenza tecnica tutto compreso (prestazione accessoria) per le esigenze del laboratorio analisi. Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi (CUI è F02175860424201944012) approvato con determina AsurDG n 135 del 15/03/2020, ai sensi dell’art.21, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.M. 16 gennaio 2018, n.14 (di seguito ▇▇▇▇▇▇). La legge n. 81/2017 (presente procedura di affidamento è strumentale a soddisfare le esigenze della Aree Vaste ASUR 1, 2, 4, che provvederanno singolarmente alla stipula di specifici accordi attuativi. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 18 60 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working95 del Codice. La presente procedura di affidamento è finalizzata alla conclusione di accordi quadro con un unico operatore economico aggiudicatario del singolo lotto ai sensi dell’art. 54, quale modalità comma 3, del Codice. La disciplina di dettaglio degli accordi quadro e dei contratti attuativi è contenuta nel presente disciplinare di gara. I luoghi di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatodell’appalto saranno specificati nei singoli contratti attuativi successivamente stipulati dalle Aree Vaste con riferimento ai seguenti ambiti territoriali: ▪ AV1 Pesaro e Urbino = ITI31 (lotti 2, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro7, 9, 10) ▪ AV2 Fabriano = ITI32 (lotto 2) ▪ AV4 Fermo = ITI35 (tutti i lotti) Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. La previsione dell’accordo tra le parti31 del Codice, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando è il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogoDott. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇. Per i Contratti attuativi stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro, i RUP e DEC saranno di volta in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:volta individuati dalle singole Aree Vaste.

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Sources: Accordo Quadro Per Fornitura Di Reagenti E Apparecchiature Diagnostiche

Premesse. La legge In linea con quanto previsto dallo Statuto dell’Ente e nell’ambito delle attività previste dall’art. 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente, il CNR ha ritenuto opportuno avviare, negli ultimi anni, un processo di razionalizzazione delle collaborazioni con le Università e i Politecnici italiani al fine di definire, in un quadro sistematico ed organico, un sistema che garantisca alla propria rete scientifica una serie di strumenti di cooperazione e interazione con il mondo accademico nei diversi settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione tecnologica. In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 81/2017 (artt272/2022 del 13 settembre 2022 ha approvato un articolato standard di schema di Convenzione tipo in cui viene uniformata una specifica forma di accordo per attività di ricerca e per l’ospitalità delle strutture di ricerca dell’Ente presso l’Università. 18 A tal riguardo, alla luce del combinato disposto all’art. 15, l. 241/1990: «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e 19) espressamente prevede l’accordo scritto dell’art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, è stato predisposto dall’Ufficio Contratti e Partnership un Format di Convenzione operativa che definisce i rapporti tra gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le parti per stabilire lo smart working, Università nel quale modalità assume rilievo la posizione di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non di comporre interessi di carattere patrimoniale; in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistisostanza, la nuova organizzazione finalità della disciplina prevista è una “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur nella diversità del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione. In particolare lo scopo delle Convenzioni operative tra l’editore, il direttore ed il comitato gli Istituti di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto ricerca del lavoro agile, CNR e le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplareUniversità, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - disciplinato nel Format in via sperimentale ed in sede di prima applicazioneoggetto, fatto salvo è il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima perseguimento di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale interesse scientifico comune volto alla realizzazione del fine pubblico istituzionale di ciascuna parte contraente in cui l’ospitalità degli Istituti CNR in spazi delle Università non può essere considerato come mero oggetto di un contratto di locazione, comodato o concessione ma è elemento essenziale di un numero massimo predeterminato rapporto sinallagmatico di giornalisti da adibire allo smart workingcooperazione scientifica Direzione Generale in cui le parti mettono a disposizione nel comune interesse risorse umane, ripartito su singole unità operative (redazionistrumentali ed economiche, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, ciò anche al fine di garantire la compiuta formazione professionaleuna efficiente riduzione della spesa in un’ottica di economia della finanza pubblica. In tale ambito il contributo forfettario erogato dal CNR ai partner, sono esclusi dalla secondo le modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione riportate in Convenzione, si configura come ristoro delle spese sostenute per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e le attività oggetto della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternoconvenzione, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede materia di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:contratti pubblici.

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Sources: Convenzione Operativa

Premesse. La L’articolo 60, comma 1, del vigente CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17/06/2011, prevede le attività culturali e ricreative promosse nell'azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori e che la regolamentazione di tali organismi sia demandata alla contrattazione aziendale. Le parti prendono atto che presso CMV SERVIZI e, dunque, presso CMV RACCOLTA è stato istituito e risulta funzionante un CRAL, denominato CRAL GRUPPO CMV SERVIZI - Associazione di Promozione Sociale, via Baldassarre Malamini, 1 - 44042 CENTO (Ferrara) - codice fiscale 90012820388. Il succitato CRAL GRUPPO CMV SERVIZI ha sottoscritto con la parte datoriale un apposito accordo di agibilità (16/11/2012) che prevede, da un lato, l’utilizzo di uno spazio all’interno della struttura del Gruppo CMV SERVIZI dotato di arredi, fruibile compatibilmente con le procedure di prenotazione in essere, dall’altro, la possibilità di godere di un monte annuale permessi aziendali retribuiti pari a 60 ore, da utilizzarsi da parte dei membri del CdA, anche in modo diversificato. Accanto a ciò, per ciascun dipendente associato al CRAL, vengono garantite due ore di permesso retribuito all’anno per partecipare alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Con accordo sottoscritto in data 14/09/2012 al CRAL GRUPPO CMV SERVIZI sono stati assegnati fondi annuali pari al prodotto di 100,00 (cento/00) euro per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre di ciascun anno. L’azienda, in forza di quanto prescritto dall’articolo 60 del vigente CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17/06/2011, sostiene la costituzione di una associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 81/2017 383 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale dell’Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, denominata CRAL CLARA SPA, cui possono partecipare tutti i dipendenti dell’azienda, gli ex dipendenti di CLARA SpA e delle aziende partecipanti alla sua costituzione (arttCMV RACCOLTA e AREA), i famigliari dei soci e quanti, condividendone le finalità istituzionali, ne vogliano far parte. 18 CLARA SpA contribuirà alle spese di funzionamento e 19di gestione del CRAL nei seguenti termini: • sarà garantita, presso la sede aziendale o presso una delle sedi periferiche, la fruibilità di un apposito spazio, dotato di arredi, anche in comunione con altre attività, da prenotarsi con le modalità che saranno in uso nell’azienda, per l’agibilità funzionale del CRAL; • sarà messo a disposizione: • un monte permessi annuali retribuiti pari a 60 (sessanta/00) espressamente prevede l’accordo scritto tra ore, da fruirsi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione del CRAL; • un monte permessi annuali retribuiti pari a 2 (due/00) ore, per ciascun dipendente associato al CRAL, per consentire la partecipazione alle assemblee che verranno convocate per la discussione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’APS; • verrà garantito un contributo annuale pari al prodotto di 40,00 (quaranta/00) euro per il numero di dipendenti presenti in organico al 31 dicembre dell’anno precedente - il contributo sarà versato in due rate: la prima, pari al 50% del contributo dell’anno precedente, entro il mese di marzo - il conguaglio entro il mese di agosto; • per il 2017 le parti per stabilire concordano che il contributo annuale sarà pari a 17.000,00 (diciasettemila/00) euro e lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partistesso verrà versato, in ambito giornalisticoun’unica soluzione, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale entro trenta giorni dalla data di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità costituzione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore CRAL CLARA SPA; • le condizioni su citate saranno valide fino al 31/12/2019 - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, successivamente le parti sottoscrittrici del si ritroveranno per rimodulare il presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaccordo.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Accordo Sindacale Aziendale

Premesse. ● Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; ● Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; ● Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; ● Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi ● Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, alla documentazione di esperienze, alla formazione in servizio del personale scolastico e alla disseminazione dei risultati; ● Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete; ● Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti; ● La legge Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 81/2017 (artt. 18 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità lavoro” e ss.mm.ii.; ● Il Regolamento di esecuzione della prestazione L.R. 32/2002 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. n. 47/R dell’8 agosto 2003 e ss.mm.ii.; ● Il Piano di lavoro subordinatoIndirizzo Generale Integrato (PIGI) ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012 “Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015”, finalizzata ad incrementare Obiettivo Globale 1) Promuovere i percorsi di sviluppo personale,culturale e formativo dei cittadini, attraverso l‘offerta di opportunità educative e la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particrescita qualitativa del sistema scolastico toscano, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato approccio integrato per l’apprendimento lungo tutto l'arco della vita; Obiettivo Specifico 1.b Promuovere l’innovazione e l’efficacia dell’offerta didattica per prevenire la dispersione scolastica, migliorare i livelli di giornalisti da adibire allo smart workingapprendimento e la qualità dell’istruzione facendo leva sul valore aggiunto della programmazione territoriale integrata; Azione 1.b.3 Indirizzi alle istituzioni ● La Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 4 luglio 2011, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, avente ad oggetto “Approvazione dello schema del protocollo di intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana al fine di garantire la compiuta formazione professionalerealizzare il governo del sistema educativo regionale”, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e firmato in data 4 ottobre 2011 tra l'Ufficio Scolastico regionale della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto Toscana e la discussione redazionale con Regione Toscana prevede la conseguente diminuzione possibilità di progetti congiunti su vari temi, tra cui attività sistemiche a supporto della qualità crescita qualitativa delle autonomie scolastiche e attività di contrasto della dispersione e dell'abbandono scolastico. ● Vista la Delibera n 660 del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato 25/05/2020 della Giunta Regionale della Regione Toscana relativa ai progetti Educativi Zonali ● Vista la necessità del rinnovo dell’accordo di giorni (su base settimanale o mensile) in cui rete tra le istituzioni scolastiche per la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, rete SCIENZA LUDICA Le scuole aderenti stipulano il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendoseguente accordo:

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Sources: Accordo Di Rete Scolastica

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working6 alloggi di edilizia residenziale da realizzarsi in Giba, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoronel PdZ 167/62”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Premesse. La legge Con determina di indizione n. 81/2017 282 del 01.06.2022, l’Agenzia Intercent-ER (artt. 18 e 19in seguito: Agenzia) espressamente prevede l’accordo scritto tra ha deliberato di affidare la fornitura in acquisto di n. 36 mammografi digitali con tomosintesi per le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione Aziende Sanitarie della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1 “Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero”, mediante la stipula di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’▇▇▇▇▇▇-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, con la ripartizione di seguito riportata: • N. 21 attrezzature all’operatore economico primo in graduatoria; • N. 9 attrezzature all’operatore economico secondo in graduatoria; • N. 6 attrezzature all’operatore economico terzo in graduatoria. Resta fermo che i dispositivi opzionali e i servizi aggiuntivi (manutenzione, ecc.) potranno essere acquistati esclusivamente dal Fornitore da cui è stata acquistata l’attrezzatura di base. Nel caso in cui gli operatori economici in graduatoria risultassero due, la fornitura delle restanti 6 attrezzature verrà ripartita in uguale misura tra i due aggiudicatari per un totale di N. 24 attrezzature all’operatore economico primo in graduatoria e N. 12 attrezzature all’operatore economico secondo in graduatoria. Nel caso in cui risultasse in graduatoria un solo operatore economico, allo stesso si aggiudicherà il totale delle attrezzature in gara (N. 36). La ripartizione della fornitura tra le AASS sarà quella riportata nel Piano indicativo della fornitura di cui al Capitolato tecnico. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo quadro afferente gli investimenti pubblici finanziati, in occasione tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della giornata Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna (di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstiseguito SATER) accessibile dal sito all’indirizzo www.▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/ (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente. Al fine Il luogo di evitare consegna della fornitura è la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazioneRegione ▇▇▇▇▇▇ - Romagna [codice NUTS ITH5]. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:CIG 92581188A8

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Sources: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge Il presente documento costituisce il Capitolato Prestazionale per l’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti 163/2006, della progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per stabilire lo smart working, quale modalità la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità previa acquisizione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed progetto definitivo in sede di prima applicazioneofferta. Il presente documento ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico dell’Appaltatore per la realizzazione di interventi edili ed impiantistici volti all’adeguamento antincendio del presidio ospedaliero “▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇” in Viale Gorki,50 in Cinisello Balsamo, fatto salvo da realizzare su tutto il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima presidio ospedaliero, eccetto la palazzina uffici. Tutto quanto di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti seguito riportato è da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante intendersi come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissaminima richiesta” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza non esime l' Appaltatore da tutte le proprie e lavoro più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi sia realizzativi che gestionali. La redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, oltre che dalle condizioni contenute nel contratto d’appalto, anche da remotoquanto contenuto nel presente Capitolato speciale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. PertantoCiò premesso, il giornalista - pur indicando presente Capitolato speciale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente, a livello preliminare, l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remotoofferta, il giornalistasuccessivo progetto esecutivo, sarà chiamatole condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, anche occasionalmentele prestazioni, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo progetto definitivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:esecutivo da affidare.

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Sources: Contract

Premesse. La legge n. 81/2017 L’Amministrazione Capitolina è deputata a promuovere e realizzare interventi a favore di persone svantaggiate e o disagiate, a qualsiasi titolo di difficoltà, organizzando servizi e interventi di assistenza sociale. In attuazione dei principi di cui all’articolo 354 del Codice Civile e delle successive disposizioni di cui alla Legge 6 del 2004, è stato istituito presso il Dipartimento Politiche Sociali l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno dove operano assistenti sociali che, con apposito atto di delega nominativa dell’Onorevole Sindacopro tempore, esercitano le funzioni attribuite allo stesso con decreto del Giudice Tutelare. Tale ufficio è chiamato a funzioni di protezione e promozione in favore di una tipologia di utenza – interdetti giudiziali, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno – che vive una forte fragilità socio-sanitaria e che spesso restano fuori dai normali circuiti di protezione e assistenza presenti nel territorio. Si tratta di persone spesso sole, senza grandi disponibilità economiche né risorse personali e familiari, con fragilità socio sanitarie, per le quali il “Tutore e/o l’Amministratore di Sostegno Pubblico” può rappresentare una nuova svolta per l’attivazione di un percorso di recupero/acquisizione dei diritti di cittadinanza sanciti dalla nostra costituzione e rafforzati dalle disposizioni di cui alla 328/2000. Per queste persone che vivono ai margini della nostra società, prive o limitate anche nella capacità di agire, sono rari percorsi di protezione e promozione, anche perché spesso, non sono collocabili nei in standardizzati servizi, per questo motivo, nasce questo progetto, per pendersi cura di coloro che sono più ai margini della società. Si darà priorità a quattro macro obiettivi: • sostenere nuove forme di residenzialità, che mantenendo la caratteristica di civile abitazione possano al contempo garantire un buon grado di autonomia e l’attivazione di un sostegno nelle situazioni di maggiore fragilità socio sanitaria e relazionale; • migliorare la qualità vita delle persone più fragili,favorendo la realizzazione e diffusione di strutture di piccole dimensioni, con elevata flessibilità organizzativa, all’interno delle quali le persone possano riappropriarsi della dimensione quotidiana del vivere: un vivere fatto di piccoli gesti che passano dalla cura del sé, alla condivisione degli spazi di vita, alla condivisione e programmazione di piccole attività; • costruire rapporti con i Servizi Sociali del Municipio e con i Servizi Sanitari Distrettualiper accompagnare le persone in questo nuovo progetto di Promozione Sociale e individuare ulteriori risorse territoriali al fine replicare il modello su tutto il territorio cittadino; • sensibilizzare le realtà locali per promuovere una cultura solidale verso i più fragili e i più soli, favorendo al massimo l’apertura al territorio con attività e iniziative che coinvolgano le diverse realtà presenti e al contempo promuovendo l’attivazione di risorse territoriali (artt. 18 istituzionali e 19non) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità anche attraverso la costruzione di esecuzione della prestazione reti di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita solidarietà informali e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc“buon vicinato”.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Appalto Per La Gestione Dei Servizi

Premesse. La legge Visto quanto previsto dalle leggi vigenti in tema di formazione professionale continua per gli ingegneri ed in attuazione dell’art. 9 comma 1 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che attribuisce agli Ordini Territoriali l’organizzazione delle attività formative rivolte agli iscritti ingegneri anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. ‐ Visto i corsi specialistici proposti dalla Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna Società Cooperativa rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal proprio Piano Didattico allegato. ‐ Visto il carattere formativo professionale delle attività proposte. regolamento citato in premessa, promuovendo, uno o più corsi rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’allegato 1, con impegno da parte degli Ordini stessi di accreditare crediti formativi professionali agli ingegneri partecipanti nella misura di n. 81/2017 1 (arttuno) CFP per ora di partecipazione ad ogni singolo evento per gli eventi che rientreranno nelle qualifiche e caratteristiche definite per la formazione dal Consiglio dell’Ordine, di competenza territoriale rispetto alla sede del corso, in relazione alle specifiche competenze degli ingegneri ed al Regolamento vigente approvato dal Ministro della Giustizia. 18 Per il riconoscimento dei CFP (riconosciuti dall’Ordine di competenza territoriale rispetto alla sede del corso) la partecipazione ai singoli eventi dovrà essere totale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra continuativa: le parti per stabilire lo smart workingParti concorderanno preventivamente, quale di volta in volta, le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita organizzative e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partirilevazione delle presenze degli ingegneri partecipanti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta conformità di quanto premesso, previsto dal Regolamento per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici l’aggiornamento della competenza professionale. Gli eventi oggetto del presente accordo concordano sulla necessità avranno luogo presso le sedi indicate, di sottoscrivere volta in volta, da CMC. I corsi dovranno essere approvati dal Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale rispetto alla sede del corso indicata, previa comunicazione allo stesso, trasmessa con un accordo quadro in sede aziendale anticipo di almeno 30 gg, dei seguenti dati: ‐ TITOLO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA ‐ DATA DI EFFETTUAZIONE ‐ DURATA (Aziendaorario + ore complessive) ‐ PROGRAMMA DEL CORSO ‐ DOCENTE/Direttore/CDR-FiduciarioI con qualifica di laureato magistrale (di cui dovranno essere allegati i CV) contenente ‐ N. MASSIMO POSTI RISERVATI ALL’ORDINE DI COMPETENZA TERRITORIALE ‐ RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO (soggetto da contattare per tutte le indicazioni attività di coorganizzazione congiunta) L’Ordine di competenza, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio, provvederà alla divulgazione delle predette iniziative sul proprio portale della formazione, ad inserirli nella piattaforma nazionale della Formazione degli Ingegneri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaltri Ordini Territoriali degli Ingegneri d’Italia.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Cooperation Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 disciplina di gara è dettata dal Bando ed integrata dal presente Disciplinare e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in particolare, il CSA. In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno: a) il Bando ed il Disciplinare per le norme afferenti la procedura di gara; b) il CSA per la parte contrattuale. 1) decorso il termine per la ricezione delle offerte indicato al punto 6 del Bando di gara, la commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora indicati nel Bando di gara, in seduta pubblica, procederà, nell’ordine: a) ad accertare che il medesimo concorrente non partecipi alla procedura in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, consorzio, GEIE od altro soggetto multiplo, ove non consentito dal presente disciplinare (arttvedasi oltre) ovvero in più raggruppamenti, consorzi, GEIE od altro soggetto multiplo e ad adottare provvedimento di non ammissione alla procedura nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, ove ricorra uno di tali casi. b) alla scelta, mediante sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato per eccesso, cui richiedere, se necessario, ai sensi dell’art. 18 48 D. Lgs. 163/2006, di dimostrare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 19tecnico- organizzativa previsti nel presente Disciplinare. Le richieste verranno trasmesse immediatamente dopo aver effettuato la verifica della documentazione amministrativa, anche alle ditte eventualmente escluse dalla procedura. Mentre correranno i termini per il ricevimento dei documenti e per la verifica di conformità delle dichiarazioni alla documentazione pervenuta (verifica che sarà effettuata dalla commissione in sedute riservate), si proseguirà con le restanti operazioni di gara, ad esclusione dell’apertura delle offerte economiche. Il sorteggio sarà espletato, fra tutte le Ditte offerenti, come segue: considerato che i plichi pervenuti alla A.S.L. 2 sono contrassegnati da un numero di protocollo apposto dall’apposito ufficio, si predisporrà una quantità di biglietti pari al numero dei plichi pervenuti, e in ognuno di essi sarà trascritto uno dei numeri di protocollo assegnati ai plichi; indi si procederà ad un numero di estrazioni fino al 10% del numero dei plichi, arrotondato per eccesso, e su tali offerte sarà effettuato il controllo ex art. 48 del Codice dei contratti; i presenti alla seduta avranno libertà di verificare anche i restanti biglietti. La mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine suddetto, ovvero la non conformità sostanziale della stessa a quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara e relativi allegati, comporterà l’esclusione dalla gara, nonché l’applicazione delle ulteriori conseguenze previste dall’art. 48 del Codice dei contratti. Prima di effettuare il sorteggio la Commissione potrà decidere di assoggettare al controllo di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 una percentuale di offerenti superiore al 10% o tutti gli offerenti. c) espressamente prevede l’accordo scritto tra all’apertura dei plichi, all’esame della completezza della documentazione, quindi all’analisi della documentazione amministrativa per verificarne la correttezza e all’adozione dei relativi provvedimenti; saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione insufficiente o non conforme, per il contenuto e/o le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione redazione e presentazione, a quanto previsto nel presente Disciplinare (vedasi oltre più in dettaglio); 2) In sedute riservate, per gli offerenti ammessi, si procederà all’esame delle offerte tecniche e alla loro valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi, secondo i criteri di cui al paragrafo 7 del presente Disciplinare. 3) In seduta pubblica, la cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi a mezzo fax con almeno 24 ore di preavviso, si effettuerà l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, verranno attribuiti i punteggi relativi al prezzo; qualora uno o più offerenti abbiano dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto con altro partecipante si procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; indi si procederà all’individuazione del miglior offerente e all’estensione della prestazione graduatoria definitiva. Nel corso della procedura, la Commissione potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti, documenti e notizie a completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. Ma in nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di lavoro subordinatopresentazione delle offerte: a) l’integrazione di un’offerta incompleta; b) la correzione di errori; c) la modificazione o sostituzione di un’offerta pervenuta nei termini previsti. Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche; solo i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o loro delegati hanno diritto: di verificare la documentazione, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita parola e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo chiedere che siano scritte dichiarazioni a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccverbale.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Leasing Agreement

Premesse. La legge Con determinazione a contrarre n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità 1888 del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore21/12/2020, il direttore ed Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione della Provincia di Brescia ha indetto di una PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogoRag. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – Funzionario Amministrativo P.O. del delle Risorse Umane e del Controllo di Gestione della Provincia di Brescia. Il Referente del procedimento di gara della CUC è il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – Funzionario Amministrativo del Settore della Stazione appaltante – CUC di Area Vasta della Provincia di Brescia. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, 54 e 60 del Codice da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo Codice. Il luogo di svolgimento della fornitura è il comune di Brescia. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: • di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in occasione della giornata conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; • di lavoro da remotonon procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice; • di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; • di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; • di non stipulare, motivatamente, il giornalista, sarà chiamato, contratto anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) qualora sia intervenuta in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:precedenza l’aggiudicazione.

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Sources: Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi)

Premesse. La legge Con Deliberazione n. 81/2017 (arttdel l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha indetto una procedura aperta per l’“Acquisto di sistemi diagnostici di immunoematologia eritrocitaria e dei relativi materiali di consumo per Asl Roma 6”. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingSi precisa, quale modalità che la procedura è sottoposta a condizione risolutiva anticipata nel caso di esecuzione della prestazione definizione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorogara centralizzata regionale e/o procedura in aggregazione. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di lavoro giornalisticonegoziazione ai sensi dell’art. Infatti, l’applicazione 58 del Codice. Ai fini della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro Sistema dovrà essere concordataeffettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇- imprese. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo. L’Operatore Economico, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce con la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione registrazione e, al fine di garantire comunque, con la compiuta formazione professionalepresentazione dell’offerta, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” eSistema si intenderà, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza direttamente e lavoro da remotoincontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. PertantoL’accesso, il giornalista - pur indicando in sede l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di accordo individuale (lettera btutti i termini, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “le condizioni di massima” eseguirà utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstipubblicazione nel Sistema. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: • un personal computer collegato ad internet e dotato di evitare un browser; • una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82; • la registrazione al Sistema con le modalità e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato in conformità alle indicazioni di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in presente Disciplinare; In caso di recessopartecipazione di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedentecomma 2, lettere b) e c), d.lgs. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è .

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Sources: Procurement Agreement

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire Il Piano di Organizzazione Variabile costituisce lo smart workingstrumento, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla vigente normativa ordinaria contrattuale, mediante il quale il Consorzio definisce la propria struttura organizzativa per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, tenendo conto degli aspetti economici connessi alla gestione del personale. Con il Piano di Organizzazione Variabile si delinea l’assetto organizzativo e strutturale del Consorzio e si individuano, sulla base della declaratoria esistente, le relative figure professionali per lo svolgimento delle attività. Il Piano di Organizzazione Variabile comprende 3 Direzioni Operative a capo delle quali sono preposti altrettanti dei Dirigenti. Alle Direzione Operativa Ambiente e Gestione Idraulica e Contabilità, Personale e Entrate sono preposti due dirigenti. Il coordinamento dell’attività di tutte le Direzioni Operative viene garantito dalla partecipazione di tutti i dirigenti e, di volta in volta, di alcuni dei quadri (in base agli argomenti da trattare), al Comitato Esecutivo, un organismo di confronto che si riunisce periodicamente convocato dal Direttore, che lo presiede. Le Direzioni operative sono suddivise in Settori a ciascuno dei quali è preposto personale con qualifica di “quadro”. Il Settore si definisce complesso quando è articolato in più sezioni cui agli arttsiano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori. 18 e 19 In questo caso il Capo Settore assume la qualifica di quadro preposto ad un settore operativo complesso. Nel caso in cui il settore non sia articolato in sezioni, il capo settore assume la qualifica di quadro preposto ad un settore semplice. Complessivamente il Piano di Organizzazione Variabile conta 12 Settori. All’interno di ogni Settore vi saranno impiegati direttivi o di concetto a seconda della legge sul lavoro agile n. 81 complessità dell’ufficio, oltre ad impiegati esecutivi. Il personale operaio è organizzato in squadre che costituiscono le unità operative di base per gli operai. Ad ogni Squadra è preposto un Capo Operaio che risponde del 2017 e fermo restando suo operato al Capo Settore. Complessivamente si contano 16 Squadre Operai. All’intera organizzazione del Consorzio è preposto il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Direttore Generale con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità compito di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione dirigerne e coordinarne il funzionamento. Alle dirette dipendenze del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, Direttore Generale si collocano il direttore Settore Segreteria ed il comitato Servizio Prevenzione e Protezione. ******* Il Piano di redazione o fiduciario Organizzazione Variabile del Consorzio di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertantobonifica dell’Emilia Centrale è articolato, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio oltre che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficilenelle Premesse, nelle redazioni, l'esatta determinazione seguenti parti: ▪ Struttura Operativa; ▪ Competenze delle Direzioni Operative; ▪ Profili Professionali; ▪ Norme di Organizzazione del numero delle ore Lavoro; ▪ Procedure di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo gestione del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative personale; ▪ Criteri da seguire per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno l’assegnazione dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, punteggi in occasione della giornata dei meriti comparativi; ▪ Norme da osservare nell’ipotesi di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine assunzione per pubblico concorso; ▪ Codice di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:comportamento.

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Sources: Piano Di Organizzazione Variabile

Premesse. La legge n. 81/2017 Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella Conferma d’Ordine (arttper brevità CdO) e sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita (per brevità CGV). 18 Eventuali variazioni o comunicazioni nel corso della fornitura non costituiranno novazioni di contratto. Le CGV sono parte integrante dei nostri listini e 19saranno inviate, in allegato, a tutti i nuovi Clienti contestualmente alla prima CdO. L’Acquirente potrà in ogni momento visionare e scaricare le CGV dal nostro sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. A ordinazione ricevuta, Vefim S.r.l. avrà 30 (trenta) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti giorni di tempo, durante i quali l’ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del cliente, per stabilire lo smart working, quale modalità trasmettere la relativa accettazione. L'Acquirente dichiara di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita essere a conoscenza delle nostre CGV e di lavoroassumersi ogni rischio o responsabilità derivante dall'uso del prodotto acquistato avendone accertata l'idoneità all'uso per il quale intende destinarlo. La previsione dell’accordo tra le parti2. Inoltro, formalizzazione e Conferma dell’Ordine Secondo quanto previsto dalle nostre Procedure Aziendali gli ordini dovranno esserci trasmessi esclusivamente in ambito giornalisticoforma scritta e inviati mediante posta elettronica, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticofax, posta prioritaria. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Gli ordini telefonici dovranno esserci confermati in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita forma scritta entro i limiti 2 (due) giorni successivi e formulati mediante una delle modalità sopra descritte. Qualsiasi ordine inoltrato da un nostro Agente di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇▇▇▇▇, in occasione dovrà essere approvato da Vefim S.r.l.: L’accettazione dell’ordine sarà formalizzata con l’invio all’Acquirente della giornata di lavoro da remotonostra CdO a mezzo posta elettronica o fax. Per quanto non espressamente specificato nella CdO, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstifanno fede le presenti CGV. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale L’Acquirente dovrà verificare con la conseguente diminuzione massima attenzione e tempestivamente la CdO segnalando a Vefim S.r.l. entro 1 (uno) giorno dalla data della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resaCdO, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazioneeventuali contestazioni. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneIn mancanza, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:CdO si intende interamente e incondizionatamente accettata.

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Sources: Modulo Concessione Linea Di Credito

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per stabilire lo smart workingl’Edilizia Abitativa, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità previa acquisizione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed progetto definitivo presentato in sede di prima applicazioneofferta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 14 alloggi di edilizia residenziale da realizzarsi in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima Comune di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, in occasione della giornata Località PdZ “Via di lavoro Vittorino””. La redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, oltre che dalle norme contenute nel sopraccitato contratto, anche da remotoquanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Le norme di cui agli articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e necessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, l’edificio e le sue pertinenze, così come individuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. Ciò premesso, il giornalistapresente Capitolato prestazionale d’appalto, sarà chiamatocontiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, anche occasionalmentele modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:progetto esecutivo da affidare.

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di Costruzione di n. 81/2017 (artt6 alloggi di E.R.P. siti in Loc. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità “Su Tauli” nel Comune di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroLanusei. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl sistema sanitario ed il sistema universitario sono sempre stati reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca. 18 In particolare la necessaria inscindibilità e 19) espressamente prevede l’accordo scritto pariteticità tra le parti predette funzioni diventa elemento essenziale: - per stabilire il miglioramento della salute della popolazione; - per la qualità della formazione dei professionisti della sanità; - per l’ideazione, lo smart workingsviluppo e l’implementazione di nuove conoscenze nelle scienze di base ed applicate collegate alla medicina. Il contesto normativo all’interno del quale sono declinati i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università è rappresentato: ▪ dal decreto legislativo 517/1999 che ha sancito, tra gli altri: - il principio della partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale; - la necessità dello strumento convenzionale per assicurare, in concreto, l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi; ▪ dal D.P.C.M. del 24 maggio 2001, contenente le linee guida da seguire per un’omogenea ed uniforme redazione dei protocolli d’intesa; ▪ dalla legge 240/2010 che, all’art. 8, comma 13, ha sancito la necessità di predisporre un nuovo schema tipo delle convenzioni al quale modalità devono attenersi le regioni e le Università per regolare i rapporti in materia di esecuzione attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione, tuttavia, non ha avuto attuazione in quanto il decreto applicativo non è stato mai emanato. In aggiunta alle norme sopra richiamate vengono in rilievo: ▪ il decreto legge 158/2012 (il c.d. “Decreto Balduzzi”) in materia di riorganizzazione dei servizi sanitari; ▪ il “Patto per la salute” tra Governo, regioni e province autonome, firmato il 10.7.2014 e contenente l’accordo finanziario e programmatico su spesa, programmazione del Servizio sanitario nazionale, miglioramento della prestazione qualità dei servizi, promozione dell’appropriatezza delle prestazioni e unitarietà del sistema sanitario; ▪ il decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica n. 47/2013, attuativo della legge 240/2010 e del decreto legislativo 19/2012 in materia di lavoro subordinatoautovalutazione, finalizzata ad incrementare accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, valutazione periodica dei corsi di studio e delle sedi universitarie; ▪ il decreto interministeriale 68/2015 in materia di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con il quale si definiscono i nuovi parametri per le scuole di specializzazione mediche. In tale contesto si colloca la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi legge regionale n. 17, del 22.10.2014, di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo Riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale che, tra le partialtre cose: ▪ ha ribadito l’importanza del rapporto tra Servizio sanitario regionale ed Università con riferimento alle attività di assistenza, didattica e ricerca; ▪ interviene sulle due aziende ospedaliero – universitarie presenti in ambito giornalisticoRegione prevedendo l’incorporazione dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali riuniti”, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare nonché dell’Azienda ospedaliero universitaria i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. S. ▇▇▇▇▇ della Misericordia”, rispettivamente nell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e nell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” che, all’esito di tale incorporazione, assumeranno il nome di aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine. Per entrambi tali aspetti la legge regionale 17/2014 rinvia allo strumento pattizio di cui al decreto legislativo 517/1999. In attuazione della legge di riforma è già stato siglato, in occasione della giornata data 16.12.2014, un accordo Regione / Università degli studi di lavoro da remotoTrieste e di Udine che ribadisce il ruolo di presidi di riferimento, il giornalistaper la collaborazione tra Servizio sanitario regionale ed Università, sarà chiamatodei presidi degli enti nei quali confluiscono le aziende ospedaliero – universitarie. Si tratta, anche occasionalmentetra l’altro, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – presidi che impoverisce il confronto e la discussione redazionale hanno acquisito l’accreditamento internazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratoremodalità “Joint Commission International” come “Academic hospital”, in modalità agile all’esterno quanto sedi dei locali della redazionecorsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, di corsi di laurea triennali di area sanitaria, scuole di specializzazione, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere del 16.12.2014 prevede la precisazione che lo svolgimento sottoscrizione, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, di un unico protocollo d’intesa. Tale protocollo quindi sostituirà: ▪ l’intesa tra la Regione e l’Università degli studi di Trieste concernente: “Principi fondamentali propedeutici per la costituzione dell'Azienda ospedaliero – universitaria di Trieste - linee guida”, del 5.3.2004; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione ed Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste”, del 13 febbraio 2006; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione ed Università degli Studi di Udine per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. ▇▇▇▇▇ della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede Misericordia” di lavoro assegnata Udine”, del 9 gennaio 2006; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione Università degli studi di Trieste relativo all’organizzazione ed al funzionamento delle strutture universitarie operanti presso l’IRCCS “Burlo ▇▇▇▇▇▇▇▇”, del 21.1.2009. Tutto ciò premesso e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:considerato

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Sources: Protocollo d'Intesa

Premesse. La legge n. 81/2017 In base a quanto emerso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.19936 citata in precedenza, con la presente si è proceduto alla determinazione del valore venale a base del calcolo dell’indennità di servitù per i terreni interessati dalle condotte irrigue. Criteri di calcolo: Nel procedere al calcolo della “Indennità di asservimento” ai sensi di legge, sono stati adottati i seguenti criteri: • Preliminarmente è stata accertata la destinazione urbanistica dei terreni interessati dalle opere. In base all’esame del vigente strumento urbanistico dei Comuni di Manoppello e Casalincontrada, è emerso che le condotte irrigue (artt. 18 e 19interessate dalla servitù) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti ricadono per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, maggior parte in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso“zone agricole”, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, alcuni casi in “zone edificabili e per casi sporadici in “zone non edificabili”; nello specifico si evidenzia che le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDRdestinazioni urbanistiche riscontrate sono state le seguenti: -Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) -▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) -verde pubblico attrezzato -completamento urbano (b2.1) -completamento urbano (b2.3) -zona agricola a valenza ambientale (B.3.2.) Per l’individuazione dell’indennità di servitù relativa alle zone edificabili si riferirà nel successivo paragrafo della presente relazione. • Tenuto conto che le zone agricole interessate dalle opere risultano in prevalenza senza colture arboree, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata casi limitatissimi si riscontrano piante arboree e che quando comunque, stante la prestazione tipologia di opere (condotte irrigue interrate), si andrà ad interessare le aree libere da piantagioni, per la individuazione del valore venale si farà riferimento ad un terreno agricolo senza soprassuolo. Per quanto concerne le zone non viene resa edificabili, stante il vincolo a “verde pubblico attrezzato” riscontrato, si applicherà una riduzione pari al 20% del valore venale. Tali valori, espressi in remoto ma Euro/ettaro, saranno poi trasformati in presenza Euro/mq e successivamente moltiplicati per un coefficiente pari a 0,50 per individuare l’indennità di servitù. • Per la determinazione dei prezzi sono stati raccolti molti dati e svolte accurate indagini di mercato che hanno portato ai dati che seguono. Il calcolo effettuato in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:base ai criteri sopra enunciati ha portato alla determinazione dei seguenti valori a mq come sotto riportato nel dettaglio: Manoppello €/ettaro 20.000,00 €/mq 2,00 €/mq 1,00 Casalincontrada €/ettaro 20.000,00 €/mq 2,00 €/mq 1,00 Manoppello €/ettaro 16.000,00 €/mq 1,60 €/mq 0,80 Zone non edificabili destinate a “Verde Pubblico Attrezzato”

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Sources: Espropriazione Per Causa Di Pubblica Utilità

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl presente documento fornisce le indicazioni generali relative alle specifiche informative finalizzate alla gestione digitale del progetto. 18 Costituisce atto propedeutico alla redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa oGI, come di seguito specificato. L’art. 23, c.13, del D.lgs. 50/2016 introduce il concetto di metodi e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingstrumenti elettronici specifici atti alla definizione, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività consegna e ad agevolare la conciliazione gestione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particontenuti informativi, in ambito giornalisticoformato digitale, va tuttavia declinata tenuto conto relativi ad un appalto di opera pubblica. Il presente documento, di seguito denominato Capitolato Informativo è stato redatto avendo a riferimento le indicazioni della Norma UNI 11337:2017. L’ottemperanza da parte del concorrente alle richieste espresse da questo Capitolato Informativo è da intendersi obbligatoria e prenderà forma con la redazione del documento Offerta per la Gestione Informativa (oGI). Il documento prodotto dal concorrente a dimostrazione delle previsioni contenute sue capacità di assicurare le esigenze della Stazione Appaltante sarà oggetto di valutazione, nei termini indicati nel Contratto nazionale Disciplinare di lavoro giornalisticogara. InfattiIl Capitolato Informativo costituisce l’atto propedeutico ed indispensabile alla redazione di una Offerta per la Gestione informativa in fase di gara in cui il Concorrente, l’applicazione rispondendo ad ogni specifica sezione del Capitolato Informativo, descrive come intende garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante da considerarsi pre- contratto BEP(pre contract BIM Execution Plan - PAS 1192-2:2013). Si specifica che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e prima della modalità stipulazione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito contratto d’appalto, l’affidatario avrà l’onere di accordo scritto tra aziendaprodurre un piano per la Gestione Informativa (pGI) che sostanzia, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artintegra e precisa quanto dichiarato nell’oGI, anche sulla base di osservazioni, commenti e prescrizioni proposte dalla Stazione Appaltante contestualmente all’aggiudicazione. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime l’affidatario da tutte le proprie e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle procedure previste normative nazionali applicabili al riguardo dall’artcaso, sia l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo che gestionale. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con Il Piano di Gestione Informativa farà parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Appalto e traduce il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione nell’ottica della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione digitalizzazione dei processi informativi della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Stazione Appaltante.

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Sources: Servizi Di Progettazione

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 4 alloggi di esecuzione della prestazione E.R.P. siti in Via E.Loi nel Comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroBORORE”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttDopo aver delineato il quadro socio-economico nel quale il Decreto Sblocca Italia interviene, introduciamo il contratto di rent to buy sollevando due questioni che hanno interessato il dibattito dottrinale: la qualificazione del contratto e l’ambito di applicazione del novellato articolo 23. 18 Il rent to buy si caratterizza per il godimento di un bene immobile finalizzato all’acquisto dello stesso, da effettuare con l’utilizzo, in tutto o in parte, delle somme già versate, imputate a corrispettivo dell’acquisto: il canone infatti è destinato per una parte all’utilizzo del bene e 19) espressamente prevede l’accordo scritto per l’altra al prezzo finale. Abbiamo già osservato come prima dell’entrata in vigore dell’articolo 23 il mercato immobiliare avesse adottato, grazie al principio della libertà contrattuale, degli innovativi strumenti destinati a consentire l’immediato godimento dell’immobile in funzione di una successiva alienazione. Per quanto concerne la qualificazione del contratto bisogna premettere che l’articolo 23 non rappresenta confini ben delineati26portando la dottrina ad adottare diverse letture della norma; a tal proposito esistono due visioni contrapposte: una parte della dottrina infatti ritiene che la fattispecie contrattuale regolata con il Decreto Legge 133/2014 sia tipica, altra parte invece, specialmente prima del 2014, data anche l’assenza di una disciplina normativa, si divideva tra l’idea del rent to buy come contratto collegato, contratto misto e contratto atipico. L’ipotesi che il rent to buy sia un contratto collegato e non autonomo e nuovo, vede un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso più contratti coordinati. Il collegamento tra i contratti si definisce funzionale quando le parti abbiano voluto collegarli per stabilire lo smart workingrealizzare il risultato. Va sottolineato che il collegamento produce effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli che si sarebbero avuti con ciascun contratto27. 26 Cfr. ▇.▇▇▇▇▇▇▇, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività Rent to buy nelle leggi 80 e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti164 del 2014: ora dunque empio non tolti locatum, in Contratto e impresa , 1, 2015 p 21 , a tale proposito segnala che “l’assenza di confini certi che delimitino ‘ambito giornalisticodi applicazione dell’art 23 potrebbe aprire il varco al suo impiego oltre la ratio legis quindi per contratti in frode alla legge per esempio con lo scopo unico di raggirare la normativa sulla locazione (così al solo scopo di lucrare un maggior guadagno) (..) o prassi di vario tipo al confine col patto commissorio, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, già avvenuto per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavorofattispecie affini”. L’art27 Cfr. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Commento giurisprudenziale sistematico, Codice civile e leggi collegate, in occasione della giornata Breviaria Iuris fondati da ▇. ▇▇▇▇ e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Padova, 2010, pp. 2002 ss. È necessario che l’intento delle parti sia quello di lavoro coordinare i contratti per raggiungere una determinata operazione economica unitaria. Nel caso del rent to buy, prendendo in esame la teoria secondo la quale si tratterebbe di un collegamento fra più contratti, si avrebbe un contratto di locazione collegato ad un contratto preliminare o di opzione. Qualora una delle due parti sia inadempiente agli obblighi che derivano dal contratto di locazione o da remotoquello preliminare/opzione, si applica la disciplina di quel contratto, e l’invalidità non interesserà solo uno dei due negozi, ma entrambi. Nell’ipotesi invece di contratto misto, gli elementi distintivi di ognuno di questi divengono gli elementi costitutivi di un unico negozio28. In quest’ultimo caso il giornalistacontratto è unico, sarà chiamato, ma anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:causa è unica.

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Sources: Rent to Buy Contract

Premesse. La 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno congiuntamente alle Condizioni Speciali di Vendita relative a ogni ordine (da qui in poi denominato “Ordine”) e sono applicabili a qualsiasi tipo di vendita, incluse le vendite effettuate da singoli reparti separati e le vendite continuative dei Prodotti effettuate dal Venditore nei confronti dell’Acquirente. Le Condizioni Generali di Vendita saranno da intendersi incluse nell’ordine, nel preventivo, nella fattura o in qualsiasi altro documento al quale siano allegate o nel quale vi si faccia riferimento, e costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto, indipendentemente dal fatto che nell’ordine, nel preventivo, nella fattura o in altro documento vi si faccia espresso riferimento. 1.2. Qualsiasi Ordine effettuato dall’Acquirente comporta l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita da parte del medesimo. Altri tipi di termini o condizioni fornite dall’Acquirente non potranno essere applicate, nemmeno in parte, al rapporto commerciale con il Venditore, salvo che tali condizioni generali non siano state approvate dal Venditore per iscritto. Il Venditore si oppone e rifiuta qualsiasi disposizione aggiuntiva o diversa dalle Condizioni Generali di Vendita eventualmente inclusa nell’ordine di acquisto, nell’attestazione di ricevuta, nella conferma, nei documenti scritti o in qualsiasi comunicazione precedente o successiva emessa dall’Acquirente nei confronti del Venditore, salvo che tale disposizione non sia stata espressamente approvata dal Venditore per iscritto. 1.3. Nessuna rinuncia da una delle Parti a far valere un diritto riconosciuto ai sensi delle presenti Condizioni Generali di ▇▇▇▇▇▇▇ costituirà una rinuncia definitiva a tale diritto, quanto piuttosto una rinuncia limitata alla circostanza nella quale si è verificata. Il ritardato o mancato esercizio da una delle Parti di qualsiasi diritto o rimedio previsto dalle presenti Condizioni non pregiudicherà tale diritto o rimedio, né fungerà o sarà adottato per costituire una rinuncia del medesimo; inoltre, qualsiasi singolo vizio o imperfezione nell’esercizio di tale diritto o rimedio da una delle Parti non precluderà qualsiasi ulteriore o diverso esercizio ai sensi delle Condizioni Generali di Vendita, né di qualsiasi altro diritto previsto dalla legge n. 81/2017 (arttapplicabile. 1.4. 18 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e 19) espressamente prevede le Condizioni Speciali di Vendita costituiscono l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingParti e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatointesa, finalizzata ad incrementare la competitività negoziazione e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo trattazione tra le partiParti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale forma orale o scritta. Qualsiasi modifica apportata alle Condizioni Generali di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione▇▇▇▇▇▇▇ non sarà vincolante, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere ove sia stata approvata per iscritto tra rappresentanti autorizzati dell’Acquirente e del Venditore. 1.5. Qualora una durata predeterminata massima disposizione delle presenti Condizioni Generali di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale Vendita diventi illecita, nulla o un numero massimo predeterminato priva di giornalisti da adibire allo smart workingefficacia, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita medesima sarà ritenuta inefficace entro i limiti di durata massima dell’orario tale illiceità, nullità o inefficacia e non pregiudicherà, nei limiti di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornalierelegge consentiti, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo l’efficacia delle altre disposizioni del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Contratto.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl presente capitolato ha lo scopo di descrivere le attività e i contenuti tecnici dell’appalto in oggetto, che l’Assuntore sarà chiamato a espletare, limitatamente alla categoria di “impianti elettrici e speciali”. 18 Come già indicato all’art. 1.7 del Capitolato d’▇▇▇▇▇, il presente appalto ricomprende: 1. il servizio di gestione manutentiva impianti elettrici e 19) speciali, a canone, per un importo annuo a base d’asta pari a € 523.893,00, oltre oneri della sicurezza in misura di € 5.239,00; 2. interventi extra-canone per un importo presunto annuo a base d’asta pari a € 417.327,00, oltre oneri della sicurezza in misura di € 8.347,00. Per tutto quanto non espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingindicato nel presente documento, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatosi rimanda, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroin ogni caso, al Capitolato d'Oneri, propedeutico a tutto il progetto. La previsione dell’accordo tra finalità, quindi, del presente Capitolato è quella di disciplinare: − le partierogazioni minime, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo remunerate a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessocanone, per una corretta la gestione dell’istituto del lavoro agiledegli immobili relativamente alle componenti di impiantistica elettrica degli stessi, comprendente ogni operazione, fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza e valorizzare gli stessi; − le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDRlavorazioni extra-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà canone, non riconducibili alle attività previste a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” canone e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro remunerate a misura, e per la cui realizzazione il concorrente dovrà essere dotato delle idonee qualificazioni. Si rammenta che il presente servizio manutentivo, così come le prestazioni extra-canone ad esso riconnesse, dovrà essere espletato da società adeguatamente qualificata in presenza possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico del 22.01.2008, n. 37 (G.U. 12.03.2008), per le specializzazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) del medesimo D.M. e, per l’esecuzione delle prestazioni extra-canone, è richiesto il possesso di adeguata certificazione SOA per gli importi indicati nel bando e lavoro da remotonel disciplinare di gara. PertantoSi sottolinea che la quota prevista per le attività extra-canone è presunta, ed utilizzabile secondo necessità, pertanto, il giornalista - pur indicando concorrente nulla potrà pretendere in sede merito al suo eventuale, solo parziale utilizzo. L'esecuzione di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. ▇▇▇, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamatoogni intervento extra-canone, anche occasionalmentese preventivato, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può potrà essere resa, affidata dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Committente anche ad altro soggetto senza nulla dovere all'Assuntore.

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Sources: Appalto Misto Per Servizi Di Manutenzione