Common use of Premesse Clause in Contracts

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Samples: Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Prevalentemente Locali, Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Locali, Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Prevalentemente Locali

Premesse. La legge n. 81/2017 Il progetto Medir ha previsto la realizzazione di un Sistema Informativo per l’integrazione operativa di tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a livello regionale, per arrivare alla creazione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico (arttFSE), tramite il quale saranno progressivamente raccolte e rese fruibili tutte le informazioni relative agli eventi sanitari che fanno capo al singolo assistito. 18 Il FSE è l’insieme dei documenti informatici sanitari del cittadino creato nella storia dei suoi contatti con i diversi attori del SSN. E’ accessibile da internet dal cittadino e 19dagli operatori sanitari giuridicamente autorizzati, in qualunque luogo ed in qualunque momento, nel rispetto della regolamentazione nazionale e della tutela della privacy. Tramite l’infrastruttura realizzata, le informazioni sanitarie potranno essere disponibili dal momento in cui vengono generate sia per gli usi primari (emergenza, assistenza) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti che per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita gli usi secondari (amministrativi e di lavorogoverno). La previsione dell’accordo tra Tra gli obiettivi del progetto Medir vi è la realizzazione dell’Infrastruttura di Base della Sanità Elettronica (IBSE), un insieme di componenti logiche che comprendono: − un “archivio di puntatori”, con la funzione di indirizzare le partiinformazioni richieste dagli attori autorizzati del sistema attraverso un meccanismo di routing che ne consenta il raggiungimento; − la definizione e l’implementazione degli standard semantici e sintattici necessari allo scambio e alla mutua comprensione delle informazioni; − un sistema integrato di servizi e processi sanitari on-line; − un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e della privacy. Il FSE e, in ambito giornalisticogenerale, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale i servizi applicativi del dominio Medir, renderanno quindi disponibili le informazioni cliniche dell'assistito a qualunque attore autorizzato e in qualsiasi luogo fisico (purché dotato di lavoro giornalisticoun adeguato accesso informatizzato). InfattiIl progetto “EVO Medir “è l’EVOluzione del progetto “Medir”. Tra i suoi task è incluso il servizio di supporto tecnico principalmente rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendama anche ai Farmacisti, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale Specialisti Ambulatoriali ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, generale a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – Operatori Sanitari che impoverisce il confronto inviano e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità visualizzano documenti sanitari al Fascicolo Sanitario Elettronico del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataPaziente.

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Samples: www.area.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

Premesse. La Il DPR 20/10/1998, 428 disponeva che le pubbliche amministrazioni dovessero provvedere “entro 5 anni a partire dal 1/1/1999 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 81/2017 (artt567, nonché dell'art. 18 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra dei relativi regolamenti di attuazione”. Tra le parti amministrazioni tenute a tale adempimento sono comprese anche le istituzioni scolastiche. Come era previsto nel DPR 428, veniva emanato successivamente il regolamento DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per stabilire lo smart workingil protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, quale modalità n. 428”. Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 disponeva che “le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di esecuzione della prestazione ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.” Nel tempo sono state emanate una serie di lavoro subordinatodisposizioni, finalizzata ad incrementare che hanno integrato quanto inizialmente disposto col DPR 428/1998, sia sotto il profilo tecnologico sia quello organizzativo. Gli aspetti qualificanti di questa innovazione sono numerosi anche perché si combinano con altre normative, prima fra tutte la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di vita procedimento amministrativo e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale diritto di lavoro giornalisticoaccesso ai documenti amministrativi”. Infatti, l’applicazione della modalità proprio da quest'ultima scaturisce il diritto del lavoro smart all’interno cittadino all'accesso ai documenti riservandogli la facoltà di seguire, in qualsiasi momento, l'iter formativo degli atti amministrativi che lo riguardano. Altro aspetto caratterizzante è l'introduzione delle redazioni potrà avvenire solo nuove tecnologie per la gestione degli atti amministrativi. In particolare il D.Lgs. 82 /2005 riconosce che i cittadini e le imprese “hanno diritto a seguito richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta pubblici servizi statali nei limiti di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del previsto nel presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavorocodice”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero La norma riserva comunque il principio che alle amministrazioni regionali e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa locali questa attività possa svolgersi nei limiti delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo risorse tecnologiche ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive organizzative disponibili e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto della loro autonomia normativa. Si tratta di una innovazione non da poco: il lavoratore cittadino non è più costretto ad adeguarsi, come avveniva in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base passato, alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione vetustà della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore“macchina” pubblica, ma questa deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche per garantire i diritti del cittadino. La nuova procedura deve anche tenere conto di quanto definito nell’accordo sindacale disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1962. Strumento fondamentale per raggiungere questo fine è il protocollo informatico. Comunque sono da sottolineare altri vantaggi del protocollo informatico:  elimina i registri cartacei,  diminuisce gli uffici di protocollo,  razionalizza i flussi documentali,  rende più efficace ed economica l’azione amministrativa,  favorisce, come già detto, la trasparenza dell’azione amministrativa dei procedimenti Va evidenziato che il CNIPA (si veda Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministraziomne) sul punto la sentenza tema della Corte protocollazione informatica, della gestione documentale ed archivistica svolge una serie importantissima di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendalefunzioni tra cui:  propone alle funzioni competenti l’emanazione delle norme, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad lasciando alla autonomia di ciascuna amministrazione tutti gli aspetti relativi al miglioramento della propria efficienza interna;  svolge un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “ruolo di sussidiarietà nei confronti dei lavoratori che svolgono delle amministrazioni;  favorisce il riuso (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx) di applicativi utilizzati da altre amministrazioni;  propone e coordina le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce iniziative delle amministrazioni allo scopo di economicizzare le stesse e favorirne il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore reimpiego in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataaltre realtà.

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Premesse. Questa Stazione appaltante, che opera in qualità di Centrale di Committenza, indice una procedura aperta per la stipula, ai sensi del comma 7 lettera b) dell’articolo 37 del Codice, di un Accordo quadro suddiviso in lotti, al quale le Stazioni appaltanti possono ricorrere per aggiudicare i propri Appalti specifici. La legge n. 81/2017 Centrale regionale di Committenza mette a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli enti appartenenti al Sistema Regione, ex art. 1 comma 2bis della L.R. 31/98, e degli enti Sistema dell'amministrazione territoriale e locale, ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98 (arttalle condizioni sotto riportate), uno strumento telematico di negoziazione, come definito dalla lettera dddd) dell’articolo 3 del Codice, che prevede l’aggiudicazione di singoli contratti con gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro per ciascun lotto, con riapertura del confronto competitivo. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingSi tratta, quale modalità quindi, di esecuzione della prestazione una procedura articolata in due fasi: la prima completamente gestita dalla Centrale Regionale di lavoro subordinatoCommittenza, finalizzata ad incrementare all’individuazione degli Operatori economici aggiudicatari dei diversi lotti nei quali è suddiviso l’Accordo quadro; la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi seconda gestita direttamente dalla Stazione appaltante che, accedendo al lotto di vita e interesse, rinegozierà il prezzo sulla base degli Elementi caratterizzanti l’esecuzione che fornirà agli Operatori aggiudicatari di lavoroquel lotto dell’Accordo quadro. La previsione dell’accordo tra le partiprocedura ha, in ambito giornalisticoquindi, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale come obiettivo quello di lavoro giornalistico. Infattiindividuare un numero definito di Operatori economici per ciascun lotto, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo i quali saranno poi invitati, dalle Stazioni appaltanti che aderiranno all’Accordo quadro, attraverso una richiesta di offerta (RdO) telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, a seguito rinegoziare con la presentazione di accordo scritto tra aziendaun ribasso migliorativo, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il sull’elemento prezzo, rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed quello effettuato in sede di partecipazione all’Accordo quadro, previa pubblicazione da parte della Stazione appaltante di alcuni Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico stesso che saranno dettagliati nei paragrafi seguenti. La procedura è stata indetta con Determinazione a contrarre del Servizio interventi inerenti il Patrimonio Edilizio della Centrale regionale di Committenza - Regione Autonoma della Sardegna, e si svolgerà in forma telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT. L’individuazione degli Operatori economici avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, con ribasso percentuale sulle voci del Prezziario Regionale di cui all’allegato n. 1 alla Delib. G.R. n. 19/39 del 17.4.2018, prima applicazioneparte relativa ai costi elementari, fatto salvo i prezzi dei semilavorati e delle voci finite, e il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione precedente Prezziario per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione non aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della modalità silenziosa delle chat Giunta Regionale n. 51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56 dell’11/02/2009. I criteri di redazione così valutazione dell’offerta tecnica saranno descritti nei paragrafi successivi. La fase di rinegoziazione sarà relativa solo all’offerta economica. L’Accordo quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (CPV 45450000-6) da garantire per il periodo eseguirsi in immobili in uso/di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali proprietà dell’amministrazione e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” degli enti del Sistema Regione con diverse destinazioni d’uso (abitativo/commerciale/uffici etc) e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e capienza residua del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacyplafond del presente Accordo quadro, con provvedimento decorrenza dal secondo anno di vigenza dello stesso, delle amministrazioni locali che costituiscono il Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna, previa stipula di apposita convenzione con la CRC RAS, e secondo quanto si vorrà disporre eventualmente con Delibera di Giunta. La procedura è suddivisa in 10 lotti definiti in cinque ambiti territoriali corrispondenti alle attuali strutture amministrative territoriali. Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2]. Il valore stimato dell’Accordo quadro è rappresentativo della somma dei valori presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’accordo stesso, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 del 17 marzo 2017Codice, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimoè pari ad € 23.400.000,00 + IVA. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017ventitremilioniquattrocentomila/00 euro). Le parti concordano che l’uso categorie di lavorazioni sono ricomprese nella qualifica OG1 e la classificazione necessaria varia dalla I alla II, a seconda del lotto per il quale l’Operatore economico intende presentare offerta. La qualificazione richiesta è stata stabilita tenuto conto dei sistemi editoriali limiti di partecipazione e dei programmi attivabili con essodi aggiudicazione. La partecipazione è limitata ad un massimo di due lotti della medesima classifica, anche indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. L’operatore economico potrà ad esempio presentare offerta per un lotto come impresa singola e per un altro lotto come partecipante ad un raggruppamento (mandataria o mandante), oppure presentare offerta per un massimo di due lotti in qualità di impresa individuale o alternativamente presentare offerta per due lotti come partecipante ad un RTI. L’Operatore economico potrà presentare offerta per un numero massimo di due lotti ed essere aggiudicatario in entrambi. All’interno di ciascun lotto aggiudicato è poi previsto un limite minimo di importo di affidamento (superiore a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo € 150.000 per i lotti dispari e dei tassi superiore a € 258.000 per i lotti pari) e un numero massimo di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale affidamenti al medesimo Operatore economico (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020due). Nei lotti per la cui qualificazione è necessaria la Classifica I (lotti 1,3,5,7,9) potranno essere affidati contratti di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. A ciascun Operatore economico potranno essere affidati un massimo di due contratti, per ciascun lotto di cui risulti aggiudicatario (massimo due lotti), per un totale di quattro contratti, a prescindere dall’importo di aggiudicazione e dalla Stazione appaltante che affida. Nei lotti per la cui qualificazione è necessaria la Classifica II (lotti 2,4,6,8,10) potranno essere affidati contratti di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. A ciascun Operatore economico potranno essere affidati un massimo di due contratti, per ciascun lotto di cui risulti aggiudicatario (massimo due lotti), per un totale di quattro contratti, a prescindere dall’importo e dalla Stazione appaltante che affida. L’appalto è finanziato con i fondi delle Stazioni appaltanti che aderiscono all’Accordo quadro e contrattano per i singoli Appalti specifici. Le parti confermano che l’accordo aziendaleStazioni appaltanti indicano la fonte del finanziamento nella richiesta di negoziazione e nei loro atti di avvio della procedura. L’Accordo quadro è suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 - Città Metropolitana di Cagliari Importo € 2.600.000,00 CIG 7638695287 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 2 Città Metropolitana di Cagliari Importo € 3.000.000,00, nella definizione del trattamento economico e normativoCIG 763870284C per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; Xxxxx 0 Xxx Xxxxxxxx importo € 2.600.000,00 CIG 7638707C6B per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Xxxxx 0 Xxx Xxxxxxxx importo € 3.000.000,00 CIG 7638713162 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 5 Oristano importo € 2.200.000,00 CIG 7638719654 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 6 Oristano importo € 1.100.000,00, dovrà ribadire principio CIG 763878197D per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 7 Nuoro importo € 2.200.000,00, CIG 7638786D9C per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 8 Nuoro importo € 1.100.000,00, CIG 76387900ED per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 9 Sassari importo € 2.600.000,00 CIG 76387976B2 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II. Nei casi in cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore numero degli operatori economici aggiudicatari si riducesse rispetto a quello complessivamente applicato”previsto durante la vigenza dell’Accordo quadro, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”si procederà allo scorrimento della graduatoria. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel Nel caso in cui operi non sia possibile raggiungere il numero di operatori economici aggiudicatari rispetto a quello previsto o non ci sia una graduatoria utilizzabile si veda il paragrafo 6.1. Gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti si impegnano a presentare un’offerta migliorativa con riferimento agli Elementi caratterizzanti gli Appalti specifici delle singole Stazioni appaltanti. La tipologia di lavorazioni rientra nella categoria OG1. Per accedere ai lotti 1, 3, 5, 7 e 9 è necessario possedere la classifica I; per i restanti lotti (2, 4, 6, 8 e 10) è necessaria la classifica II. Il bando di gara è stato: - inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenzadata 05/11/2018; - gli aumenti periodici di anzianitàpubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20); - i superminimi individuali e aziendalipubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturnopubblicato su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista pubblicazioni a pagamento, il cui importo è quantificato in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavorocirca € 15.000,00, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (da ripartire in base al principio della parità di trattamento economica ai lotti e ai relativi importi, saranno suddivise proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei 10 lotti dell’Accordo Quadro, ai sensi del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendalicomma 2 dell’articolo 5 del DM MIT del 2/12/2017; Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettiviDottor Xxxx Xxxxxxx, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto dirigente del Servizio Interventi inerenti il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataPatrimonio Edilizio.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge n. 81/2017 presente descrizione delle opere, relative alla costruzione in oggetto, ha lo scopo di individuare, illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l’intervento. Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle singole opere, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare le opere ultimate nel loro complesso. In particolare tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (arttmateriale, mano d’opera, mezzi d’opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, complete, posate e funzionanti a perfetta regola d’arte. 18 Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza. Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione descrizione delle opere deciderà il Direttore dei tempi di vita e di Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. La previsione dell’accordo tra I materiali da impiegare debbono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le partinorme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in ambito giornalisticomateria, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale dovranno inoltre conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e comunque preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori o dalla Committenza. Per tutti i materiali, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori e del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta a far eseguire prove ed analisi di lavoro giornalistico. Infattilaboratorio, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessoqualora si ravvisasse questa necessità, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità la loro accettazione. L’Appaltatore dovrà attenersi ai disegni di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale progetto ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, alle prescrizioni contenute nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacydescrizioni particolareggiate riportate, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e l’avvertenza che, per tali finalitàquanto non detto e specificato nella descrizione seguente, siano stati posti in uso valgono i particolari sui disegni e messi le relative prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all’atto dell’esecuzione. Gli impianti devono essere realizzati a disposizione regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari Comitato Elettrotecnico Italiano (art. 21 della legge n. 81 del 2017CEI). Le parti concordano L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e alle indicazioni che l’uso riceverà dalla Direzione dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto Lavori ogni qualvolta se ne presenterà la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datanecessità.

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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità L’Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall’atto di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità indirizzo adottato dal Ministero del lavoro smart all’interno e delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendapolitiche sociali in data 13.11.2017 in attuazione agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 3 Luglio 2017, direttore - responsabile dell’organizzazione n. 117 (”Codice del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreTerzo settore”) che, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agiledopo aver individuato gli obiettivi generali, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità aree prioritarie di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente intervento e le indicazioni linee di attività finanziabili, destina, attraverso gli Accordi di programmi annuali, una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostengo di iniziative e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà progetti a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione erilevanza locale, al fine di garantire assicurare, in un contesto di prossimità un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la compiuta formazione professionalecornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome. Il presente Avviso ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, sono esclusi dalla modalità da parte delle Organizzazioni di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileVolontariato, nelle redazionidelle Associazioni di Promozione Sociale e delle Fondazioni del Terzo Settore che risultino iscritte nel Registro Regionale del Terzo Settore e/o Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in fase di trasmigrazione nel RUNTS, l'esatta determinazione del numero delle ore o che abbiano concluso l’iter di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà trasmigrazione consolidando la propria prestazione lavorativa esternaiscrizione nel RUNTS, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltào trasmigrati dai Registri Regionali e/o Nazionali con ancora dei procedimenti in corso o direttamente iscritti nel RUNTS dalla data del 23/11/2022 che abbiano esperienza ed operatività nel territorio ligure negli ultimi 5 anni da almeno 3 non continuativi nel settore dell’inclusione sociale a sostegno delle persone con Alzheimer e dei loro familiari/caregiver. L’Accordo sottoscritto tra Ministero del Lavoro e Regione Liguria, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, ha previsto un finanziamento complessivo di modificare - senza autorizzazione - la scelta € 978.647,00 di cui € 600.000,00 già accertati (accertamento 2327/2021) e impiegati ai sensi della DGR 398 del luogo. Xxx, in occasione 7 maggio 2021; € 78.687,36 già impiegati ai sensi della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto DGR 652 del 23 luglio 2021 e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni DD 7560/2021; € 299.959,64 solo accertati (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreaccertamento 3088 /2021), che ne mantiene comunque la piena disponibilitàRegione Liguria intende destinare a progetti di inclusione sociale, al fine impegnando: € 130.000,00 per attività di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “sostegno nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”pazienti con Alzheimer e dei familiari/caregiver; ed € 169.959,64 per azioni inclusive di promozione alla cultura inclusiva, nella fattispecie nell’area socio-culturale. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce Da molti anni il principio della “parità mondo delle attività socio-culturali, segmentato nelle sue varie competenze di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista genere si dedica anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad attività rivolte ad essere dovute al giornalista di stimolo verso segmenti della popolazione caratterizzate da oggettive marginalità e fragilità, tra le quali si possono riconoscere portatori di disabilità fisica e cognitiva, cittadini in smart working che esegue la prestazione stato di costrizione carceraria o viventi in tali giornizone del territorio caratterizzate da un sensibile degrado sociale. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma Tutto ciò con l’intento di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, intervenire sempre più fattivamente nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datamondo dell’inclusione.

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Premesse. La legge Con determina a contrarre n. 81/2017 (...................... del , questa Amministrazione ha deliberato di affidare l’appalto per la fornitura di gas analitici per la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico. Il presente documento disciplina la procedura e le modalità di partecipazione a tale gara, espletata mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95.4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”). La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica per l’e- procurement, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “piattaforma”), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nell’allegato al presente disciplinare di gara denominato “Disciplinare telematico” ove sono descritte, in particolare, le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione accesso e utilizzo della prestazione piattaforma telematica, la registrazione alla Piattaforma, la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura nonché le tempistiche relative alle varie fasi della procedura di lavoro subordinatogara. Per partecipare alla presente procedura telematica, finalizzata ad incrementare gli operatori economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all'interno del disciplinare telematico di gara. Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la competitività e ad agevolare corretta presentazione delle offerte, la conciliazione dei tempi stazione appaltante adotterà i provvedimenti di vita e cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D. Lgs n. 50/2016. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di lavorotelefono: 0000 000000, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30 ÷ 13.00/14.00 ÷ 17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx /xxxx@xxx0xxxxxx.xxx. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici scostamento del presente accordo concordano sulla necessità Disciplinare dalle previsioni del Disciplinare tipo. Il luogo di sottoscrivere un accordo quadro in consegna della fornitura è la sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarecentrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.[codice NUTS: ITH36] – codice ISTAT CIG: 860150172B; CUI 00206200289201900008 Il Responsabile del procedimento, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione sensi dell’art. 20 31 del Codice, è il Direttore della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica SCA2 – Acquisti e normativa del lavoratore in smart workingLogistica, dr. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataXxxxxxx Xxxxxxxx.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge Con determinazione n. 81/2017 512 R.G. del 05.11.2019, l’Area Tecnica del Comune di Erbusco (arttBS) ha stabilito di avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione, tramite lo strumento della finanza di progetto, di cui al combinato disposto degli articoli 179, comma 3, e 183, comma 1 e 15, del Codice, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura di energia elettrica e dei lavori di riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi, demandando alla CUC l’espletamento della relativa procedura. 18 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingcon applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, quale modalità ai sensi dell’articolo 183, comma 4 e 5, del Codice. Il luogo di esecuzione svolgimento del servizio/consegna della prestazione fornitura è il comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Erbusco. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: - di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partinon procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in ambito giornalisticoconformità a quanto previsto dall’articolo 95, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale comma 12, del Codice; - di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 all'articolo 30, comma 3, del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreCodice; - di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - di sospendere, ove l’editoreannullare, d’intesa con il direttorerevocare, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità indire nuovamente o non aggiudicare la procedura motivatamente; - di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinon stipulare, motivatamente, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Convenzione anche qualora sia intervenuta in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccprecedenza l’aggiudicazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta Per L’affidamento in Concessione, Mediante Project Financing, Del Servizio Di Gestione E Manutenzione Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione, Fornitura Di Energia Elettrica E Riqualificazione Degli Impianti Con Conversione a Led Di Tutti I Centri Luminosi Del Comune Di Erbusco

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di Costruzione di n. 81/2017 (artt26 alloggi di E.R.P. compre nel PDZ in Loc. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità “Is Tanas” nel Comune di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroTortolì. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di Costruzione di n. 81/2017 (artt6 alloggi di E.R.P. siti in Loc. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità “Su Tauli” nel Comune di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroLanusei. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Premesse. La legge n. 81/2017 Il presente Piano di Sicurezza e Xxxxxxxxxxxxx, che nel seguito viene indicato come “PSC”, contiene, come disposto al Titolo IV del X.X.xx 81/08, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dalle Imprese Appaltatrici ed subappaltatrici nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. Il PSC viene redatto seguendo la traccia definita nell’allegato XV del Testo Unico e secondo le istruzioni del D.M. 09-09-2014. Gli argomenti sono evidentemente interlacciati e, per maggior garanzia si è preferito ripetere alcune prescrizioni in più paragrafi, senza preoccuparsi della ridondanza. Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori (arttTitolo IV del Testo Unico); gli stessi rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo ritengano necessario produrre proposte di modifica. 18 E' facoltà e 19dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al fine di integrare e migliorare il presente Piano. Il Piano stesso potrà essere modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali proposte da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni. • Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell'impresa appaltatrice che quelli autonomi, dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del presente Piano. • Il committente (Responsabile dei Lavori) espressamente prevede l’accordo scritto tra è obbligato a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le parti per stabilire lo smart workingnorme di sicurezza previste dalla legge, quale modalità attraverso la valutazione preventiva del rischio e la vigilanza nella fase di esecuzione; potrà essere coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione della prestazione lavori. • Il Coordinatore in materia di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare sicurezza e salute durante la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi esecuzione dell'opera è tenuto agli obblighi di vita e di lavorocui all'art. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico92 del D.Lgs. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art81/08. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria • I Lavoratori autonomi sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 18 21 e 94 del D.Lgs. 81/08. • I Datori di lavoro per le Imprese Appaltatrici sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 93, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08. • I preposti, ed i responsabili del Cantiere sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 D.Lgs. 81/08. • I lavoratori sono tenuti agli obblighi di cui agli art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere, che dirige l'impresa è tenuto ad attuare il presente Piano di Sicurezza e fermo restando di Coordinamento e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendono necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artnorme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità Il Direttore Tecnico di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editorecantiere, il direttore Preposto o l’assistente di cantiere per conto dell'impresa è tenuto, secondo le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte di tutti le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione. In particolare devono rendere edotti i lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione delle mansioni loro affidate; ad assicurare l'affissione di idonei cartelli monitori in cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di prevenzione e protezione vigenti e previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal proprio Piano Operativo di Sicurezza; a verificare le omologazioni, i collaudi e le verifiche dei macchinari, attrezzature ed il comitato impianti di redazione o fiduciario cantiere. Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di redazione in virtù quella delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore altre persone presenti sul luogo di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad utilizzare i macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale conformemente alle istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a non modificare in remoto dovrà essere comunque eseguita entro alcun modo i limiti suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di durata massima dell’orario protezione collettiva ed individuale; a segnalare tempestivamente ai propri superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di lavoro giornaliero protezione collettiva ed individuale; a sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto contribuire all'applicazione del presente Piano di 10 ore giornaliereSicurezza e Coordinamento, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi come eventualmente aggiornato dal Piano Operativo di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive Sicurezza e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datacorso d'opera.

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Samples: Prospetto Riepilogativo

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl Servizio Opere di competenza regionale e degli Enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell’archivio di deposito generale dell’Amministrazione Regionale e di un primo nucleo dell’archivio storico – Capannone officine presso i locali CRFP EX CISAPI - CAGLIARI”. 18 Detti lavori, che sono comprensivi di opere, impianti e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingforniture accessorie, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività risultano caratterizzati da opere complesse e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroelevata componente tecnologica. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Premesse. La legge Con delibera 31 del 23.03.2022, questa Amministrazione ha deliberato di concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 81/2017 (artt. 18 50/2016 per l’affidamento di successivi contratti operativi di appalto inerenti i lavori di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editorestraordinaria edile ed impiantistica, il direttore ed il comitato ripristino di redazione alloggi sfitti da realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprietà o fiduciario in gestione di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto artA.C.E.R. Ravenna. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione eL’Accordo Quadro, al fine di garantire il principio di massima partecipazione alla procedura di gara anche delle piccole medio imprese, in linea con i principi comunitari, sarà concluso con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Codice. L’Accordo Quadro prevede l’aggiudicazione di due Aree di intervento, la compiuta formazione professionalecui consistenza è indicata all’articolo 5 del Capitolato di Accordo Quadro. L’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria, sono esclusi dalla modalità che sarà formulata alla conclusione della procedura di lavoro agile i praticantigara, sarà chiamato ad indicare la zona di riferimento, presso cui intende svolgere le prestazioni. L’accordo aziendale dovrà contenere All’Operatore Economico secondo classificato nella graduatoria che sarà formulata sarà invece affidata la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore seconda area di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriaintervento oggetto dell’Accordo Quadro. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione discrezione della modalità silenziosa delle chat Stazione Appaltante, e sulle base di redazione così da garantire per il periodo particolari esigenze facenti capo alla medesima (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: esigenze organizzative dei cantieri; rischio di riposo l’assenza perdita di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), potrebbero essere chiamati a sottoscrivere accordi operativi anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto gli operatori economici classificati al luogo terzo e al quarto posto della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remotograduatoria finale. Pertanto, il giornalista - pur indicando laddove presenti, sarà richiesta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro anche agli Operatori Economici classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale in qualità di “Aggiudicatari di Riserva”. Rimane inteso che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte degli operatori Aggiudicatari di Riserva NON comporta alcun obbligo per la stazione appaltante di affidare lavorazioni. Ogni Operatore Economico sarà chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni offerte in sede di accordo individuale gara. Ogni Operatore Economico sarà chiamato a svolgere le lavorazioni esclusivamente nella zona di riferimento individuata al momento della stipula dell’Accordo Quadro. Tuttavia qualora per esigenze straordinarie, non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante (lettera ba mero titolo esemplificativo e non esaustivo: rischio di perdita di finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), dello schema allegato) si rendesse necessario implementare i lavori in una delle due zone, l’Aggiudicatario dell’altra zona potrà essere chiamato ad eseguire alcune lavorazioni. In questo caso le prestazioni saranno eseguite alle condizioni indicate in sede di offerta dall’operatore economico chiamato a intervenire, e il luogo esterno alla redazione in cui “compenso sarà detratto dall’importo di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esternariferimento della sua area di competenza, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, ovvero quella al medesimo assegnata all’esito della procedura di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstigara. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato garantire l’esecuzione di giorni (su base settimanale o mensile) tutte le prestazioni necessarie sull’intero territorio provinciale, lo stesso meccanismo sopra descritto opererà nell’ipotesi in cui la prestazione può essere resal’importo massimo dell'Accordo Quadro, dal singolo lavoratorestimato in euro 6.000.000,00 (euro seimilioni / 00) per singola area, venisse raggiunto rispetto a una sola delle due aree. L’Accordo Quadro verrà concluso mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in modalità agile all’esterno dei locali della redazioneseguito: Codice). L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneAi sensi dell’art. 58 del Codice, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al lavoratoresuccessivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare, fatta eccezione per i calcoli di coefficienti e punteggi, fermo restando quanto di seguito indicato. Questo meccanismo, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàprevede una valutazione dell’operato del Contraente al termine della esecuzione di ogni singolo Contratto Operativo, è volto ad incentivare negli Operatori Economici l’innalzamento delle prestazioni che sono chiamati a svolgere, al fine di garantiremigliorarne la qualità, in coerenza con la finalità ultima delle attività di A.C.E.R., ovvero, restituire alla comunità – utenza finale – alloggi di standard qualitativi superiori alla media e con modalità realizzative, in particolare nel caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoroalloggi occupati, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore tengano in ampia considerazione la presenza in situ dell’utenza. Il luogo di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo svolgimento è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti la Provincia di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataRavenna.

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Efficientamento Energetico, Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Edile E Impiantistica, Il Ripristino Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Ravenna 2023/2026

Premesse. La legge L’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio (nel prosieguo anche Stazione Appaltante) è affidato secondo quanto previsto dall’articolo 40 dello Statuto consortile, il quale prevede che il servizio sia affidato “in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere con l’istituto di credito affidatario ” e che suddetta convenzione preveda: “la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese, la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza del Consorzio giacenti in tesoreria, l’effettuazione dei pagamenti disposti dal Consorzio anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazione di cassa entro importi stabiliti, le sanzioni a carico dell’affidatario in caso di inadempimento”. Pertanto l’affidamento del servizio, in forza della Determina a Contrarre n. 81/2017 (248 del 22.11.2018, avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti aprile 2016, n. 50 di seguito richiamato, per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorobrevità Codice. La previsione dell’accordo tra presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), mediante la quale verranno gestite le partifasi di pubblicazione della procedura, in ambito giornalisticodi presentazione delle offerte, va tuttavia declinata tenuto conto di verifica e valutazione delle previsioni contenute stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Oristano (OR) codice NUTS ITG28. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx. La scadenza per la presentazione delle offerte come anche precisato nel Contratto nazionale successivo art. 15.1 è riportata nel bando di lavoro giornalisticogara di cui il presente disciplinare costituisce un allegato. Infatti, l’applicazione Detta scadenza può essere prorogata da parte della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo Stazione Appaltante a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artprecisa richiesta scritta e motivata da parte dell’Operatore Economico interessato. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e Si specifica che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl sistema sanitario ed il sistema universitario sono sempre stati reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca. 18 In particolare la necessaria inscindibilità e 19) espressamente prevede l’accordo scritto pariteticità tra le parti predette funzioni diventa elemento essenziale: - per stabilire il miglioramento della salute della popolazione; - per la qualità della formazione dei professionisti della sanità; - per l’ideazione, lo smart workingsviluppo e l’implementazione di nuove conoscenze nelle scienze di base ed applicate collegate alla medicina. Il contesto normativo all’interno del quale sono declinati i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università è rappresentato: ▪ dal decreto legislativo 517/1999 che ha sancito, tra gli altri: - il principio della partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale; - la necessità dello strumento convenzionale per assicurare, in concreto, l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi; ▪ dal D.P.C.M. del 24 maggio 2001, contenente le linee guida da seguire per un’omogenea ed uniforme redazione dei protocolli d’intesa; ▪ dalla legge 240/2010 che, all’art. 8, comma 13, ha sancito la necessità di predisporre un nuovo schema tipo delle convenzioni al quale modalità devono attenersi le regioni e le Università per regolare i rapporti in materia di esecuzione attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione, tuttavia, non ha avuto attuazione in quanto il decreto applicativo non è stato mai emanato. In aggiunta alle norme sopra richiamate vengono in rilievo: ▪ il decreto legge 158/2012 (il c.d. “Decreto Balduzzi”) in materia di riorganizzazione dei servizi sanitari; ▪ il “Patto per la salute” tra Governo, regioni e province autonome, firmato il 10.7.2014 e contenente l’accordo finanziario e programmatico su spesa, programmazione del Servizio sanitario nazionale, miglioramento della prestazione qualità dei servizi, promozione dell’appropriatezza delle prestazioni e unitarietà del sistema sanitario; ▪ il decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica n. 47/2013, attuativo della legge 240/2010 e del decreto legislativo 19/2012 in materia di lavoro subordinatoautovalutazione, finalizzata ad incrementare accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, valutazione periodica dei corsi di studio e delle sedi universitarie; ▪ il decreto interministeriale 68/2015 in materia di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con il quale si definiscono i nuovi parametri per le scuole di specializzazione mediche. In tale contesto si colloca la competitività legge regionale n. 17, del 22.10.2014, di Riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale che, tra le altre cose: ▪ ha ribadito l’importanza del rapporto tra Servizio sanitario regionale ed Università con riferimento alle attività di assistenza, didattica e ad agevolare la conciliazione dei tempi ricerca; ▪ interviene sulle due aziende ospedaliero – universitarie presenti in Regione prevedendo l’incorporazione dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali riuniti”, nonché dell’Azienda ospedaliero universitaria “S. Xxxxx della Misericordia”, rispettivamente nell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e nell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” che, all’esito di vita tale incorporazione, assumeranno il nome di aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di lavoroUdine. La previsione dell’accordo tra le partiPer entrambi tali aspetti la legge regionale 17/2014 rinvia allo strumento pattizio di cui al decreto legislativo 517/1999. In attuazione della legge di riforma è già stato siglato, in ambito giornalisticodata 16.12.2014, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale un accordo Regione / Università degli studi di lavoro giornalisticoTrieste e di Udine che ribadisce il ruolo di presidi di riferimento, per la collaborazione tra Servizio sanitario regionale ed Università, dei presidi degli enti nei quali confluiscono le aziende ospedaliero – universitarie. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordoSi tratta, tra l’editorel’altro, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio presidi che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce hanno acquisito l’accreditamento internazionale con la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante “Joint Commission International” come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicatoAcademic hospital”, in attuazione quanto sedi dei contratti collettivi nazionali ed aziendalicorsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, di corsi di laurea triennali di area sanitaria, scuole di specializzazione, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento. L’accordo del 16.12.2014 prevede la sottoscrizione, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, di un unico protocollo d’intesa. Tale protocollo quindi sostituirà: ▪ l’intesa tra la Regione e l’Università degli studi di Trieste concernente: nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese Principi fondamentali propedeutici per la connessione internetcostituzione dell'Azienda ospedaliero – universitaria di Trieste - linee guida”, elettricità del 5.3.2004; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione ed Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste”, del 13 febbraio 2006; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione ed Università degli Studi di Udine per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Xxxxx della Misericordia” di Udine”, del 9 gennaio 2006; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione Università degli studi di Trieste relativo all’organizzazione ed al funzionamento delle strutture universitarie operanti presso l’IRCCS “Burlo Xxxxxxxx”, del 21.1.2009. Tutto ciò premesso e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.considerato

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Premesse. La legge Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” (pubblicate a cura dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 81/2017 3180 del 04/05/2020 in attuazione del DPCM 26 Aprile 2020), hanno rappresentato il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport individuali. Per la loro attuazione e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali (artt. 18 FSN), le Discipline Associate (DSA) e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workinggli Enti di Promozione Sportiva (EPS), quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoquindi anche il CSI, finalizzata erano stati chiamati ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessoadottare, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilegli ambiti di specifica competenza e in osservanza della normativa vigente in materia, appositi protocolli attuativi e disposizioni applicative di dettaglio per tutelare la salute dei tesserati in generale, degli atleti, dei dirigenti/tecnici, dei gestori degli impianti e tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono e frequentano abitualmente i siti ove si svolge attività sportiva. Il Centro Sportivo Italiano in ottemperanza a quanto stabilito dalle citate Linee Guida in data 25/05/2020 ha predisposto un primo apposito protocollo con le indicazioni generali da seguire per l’espletamento in sicurezza dell’Attività Sportiva a cui hanno fatto seguito, a livello nazionale, le parti sottoscrittrici edizioni aggiornate del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni 22/07/2020 e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità04/09/2020, al fine di garantire, nel contesto della pandemia da COVID-19, la ripresa in sicurezza delle attività sportive. I Protocolli a livello Nazionale riportano le indicazioni generali demandando ai Comitati la facoltà di adottare normativa propria contemperando alle prescrizioni delle singole Regioni. Con la pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive promosse in ambito nazionale CSI, ma organizzate a livello locale (Territoriale e Regionale) di Campionati, Tornei e Trofei, è stata autorizzata a far data dal 1° settembre 2020. Il DPCM del 07/09/2020 ha ulteriormente prorogato fino al 07/10/2020, integrandole, le misure già previste dall’analogo provvedimento del 07/08/2020. I successivi DPCM e DL (ultimo quello del 22 aprile 2021 n. 52) hanno disciplinato la possibilità di svolgere attività organizzata “di preminente interesse nazionale” quali gare, manifestazioni e allenamenti e ludica- sportiva all’aperto. In relazione a quanto sopra il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, ha provveduto a predisporre, delle indicazioni complessive (il primo per la ripresa degli allenamenti del 14/07/2020) a cui hanno fatto seguito specifici documenti contenenti, oltre al Protocollo Nazionale, anche le Disposizioni Applicative di dettaglio, i Vademecum riassuntivi, le infografiche e i modelli di autocertificazione, in previsione della ripresa dell’attività sportiva organizzata che vanno ad integrare quanto statuito dal citato Protocollo Generale del CSI del 04/09/2020, che costituisce il documento applicabile, laddove compatibile, per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19; per la disciplina dell’Atletica Leggera quello del .4 ottobre 2020. In particolare, a seguito del DL 22 aprile 2021 n. 52 con riferimento agli articoli 5 e 6 dello stesso, il CSI Lombardia ha proceduto ad aggiornare alla data del 4 maggio 2021 le Disposizioni Applicative citate, valevoli sia per quanto attiene agli allenamenti, sia per le manifestazioni ufficiali organizzate, in relazione alle decorrenze temporali ed alle limitazioni indicate nel citato decreto. Il presente documento di aggiornamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti, si compone di tre elaborati e tre allegati. Nel dettaglio: • Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale – del 04/09/2020, con proprio allegato 3). • Disposizioni applicative di dettaglio predisposte dalla Presidenza Regionale del CSI Lombardia e valide per l’attività sportiva della disciplina dell’Atletica Leggera distinte in manifestazioni NO Stadia competitive di Corsa Campestre, Corsa su Strada e Corsa in Montagna (Parte I), non competitive quali Camminate non competitive a passo libero, Nordic Walking e Fit Walking (Parte II), manifestazioni Stadia quali l’Atletica su Pista (parte III), promosse e/o riconosciute dal Comitato Regionale e/o dai Comitati Territoriali del CSI Lombardia e/o organizzate dalle Società Sportive. • Vademecum riassuntivo dei comportamenti igienico sanitari. • Infografiche dei comportamenti e delle azioni da porre in essere, nonché della cartellonistica identificativa delle Aree. • Fac-simile dei modelli di autocertificazione. Il presente documento e quanto in esso contenuto fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle Strutture competenti. L’evoluzione del quadro normativo e l’eventuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbero richiedere modifiche o la necessità di diversi adempimenti da parte dei soggetti interessati. Inoltre, il presente documento non tiene in considerazione eventuali provvedimenti aggiuntivi o integrativi emanati da Autorità Locali. Lo stesso, pertanto, avrà valore e vigenza fino all'emanazione di nuove e diverse disposizioni in materia da parte delle Autorità Governative e/o Regionali o della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. In caso di recessoprovvedimenti delle competenti Autorità che revocano limitazioni e/o prescrizioni già in essere, in attesa di aggiornamento dello stesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedentedocumento dovrà ritenersi automaticamente emendato in tutte quelle parti che contengono tali indicazioni. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologiciPROTOCOLLO APPLICATIVO CSI DEL 04 SETTEMBRE 2020 “LO SPORT RIPARTEdi lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e Aggiornamento del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.4 settembre 2020

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Premesse. La legge n. 81/2017 (arttdisciplina relativa ai contratti pendenti nel concordato preventivo ha rappresentato e, per alcuni versi, continua ancor oggi a rappresentare una delle tematiche più controverse dell’intera sistematica fallimentare italiana. 18 ‚ll’analitica e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingdettagliata disciplina dettata in tema di rapporti preesistenti nel fallimento, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoregolati dalla disposizione contenuta nell’articolo 72 l.fall, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partifaceva da contraltare, in ambito giornalisticotema di concordato preventivo, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale l’inspiegabile silenzio del Legislatore. Tale mancanza, foriera di numerose problematiche applicative poneva gli operatori del diritto e lo stesso imprenditore uno stato di incertezza tale da rendere eccessivamente nebuloso l’accesso alla procedura de qua. Il presente lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito muoverà dunque dall’analisi degli orientamenti sviluppatisi intorno all’opportunità o meno di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - applicare in via sperimentale ed analogica al concordato preventivo la disciplina dettata in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione ambito fallimentare e, precisamente, lo stesso articolo 72 l.fall.. Lo scrivente si soffermerà sulle soluzioni interpretative offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di garantire colmare tale vuoto normativo, interpretato da alcuni come chiaro segno dell’impossibilità di estendere la compiuta formazione professionaledisciplina del fallimento al concordato preventivo, sono esclusi da altri, al contrario, come tacita volontà di equiparare le due figure in nome dell’unitarietà, quanto a funzioni presupposti ed effetti, delle procedure concorsuali disciplinate dalla modalità di lavoro agile i praticantilegge fallimentare. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e Dopo aver tratteggiato lo stato dell’arte agli albori della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneriforma, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoretrattazione procederà ad illustrare la svolta rappresentata dall’introduzione dell’articolo 169 bis l.fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, che ne mantiene comunque n. 8, che, sposando la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro tesi maggiormente avallata dalla dottrina e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017dalla giurisprudenza, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base donato alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali pendenti nel concordato preventivo un precipuo ed aziendaliautonomo assetto normativo. L’intervento del 2012 definito dalla stessa dottrina “un’equilibrata soluzione di compromesso tra le esigenze dell’imprenditore in crisi e il sacrificio imposto al contraente in bonis” ha rappresentato la manifestazione di una chiara volontà del Legislatore di favorire la soluzione concordataria della crisi, “nei confronti dei lavoratori consentendo al debitore di liberarsi da quei contratti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce ostacolino il principio della “parità processo di trattamento” economica riorganizzazione e normativa del lavoratore in smart working. Pertantoconcorsualizzando, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabilicontestualmente, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento credito del contraente in bonis, in virtù del venir meno del vincolo negoziale. Particolare attenzione sarà rivolta ad un’altra figura introdotta dalla stessa legge di riforma, riflesso anch’essa dello spirito della prestazione esterna riforma: il c.d. concordato in bianco o con riserva ossia la facoltà per l’imprenditore che presenti richiesta ex articolo 161 l.fall. di posticipare il momento della presentazione del piano concordatario, beneficiando comunque degli effetti dell’accesso alla procedura concorsuale de qua . Non mancherà, anche con riferimento a quest’ultimo istituto, l’indagine volta ad altra dataaccertare la compatibilità dello stesso con gli strumenti della sospensione e dello scioglimento delineati nell’articolo 169 bis l.fall. ‚ll’analisi sostanziale e procedurale della disciplina regolante i rapporti pendenti nel concordato preventivo seguirà poi un’approfondita indagine critica delle numerose fragilità riferibili alla stessa norma. Il plauso manifestato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei confronti dell’intervento legislativo sopra richiamato ha subito invero, fin dalle prime applicazioni dell’articolo 169 bis l.fall., una repentina battuta di arresto. L’agognato inserimento di una disposizione che disciplinasse la sorte dei rapporti pendenti nella procedura del concordato preventivo, priva fino a quel momento di qualsiasi collocazione all’interno della legge fallimentare, si era infatti dimostrato sotto numerosi aspetti deludente ed eccessivamente frettoloso. La seconda parte della trattazione sarà dunque dedicata allo studio di alcuni aspetti di indiscutibile rilievo pratico trattati dal Legislatore con estrema genericità, o per meglio dire approssimazione, che hanno reso ancor più incerto l’assetto sostanziale e procedurale dell’istituto, si da comprometterne le elementari esigenze di certezza connesse alla sua applicazione. Xxxxxxx affrontati uno ad uno i dubbi interpretativi sorti con riferimento all’articolo 169 bis l.fall e le soluzioni integrative offerte dal d.l.83/2015 in relazione alle questioni afferenti, l’ambito di applicazione della norma e l’infelice nozione di “contratti in corso di esecuzione”, l’individuazione del momento di presentazione della domanda e la possibilità di deposito in corso di procedura, il diritto al contraddittorio del contraente in bonis e le finalità connesse al suo intervento, la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione o di scioglimento, finanche la natura prededucibile o concorsuale dell’indennizzo concesso al contraente a titolo di risarcimento del danno. ‚ll’indagine in chiave teorica degli aspetti problematici della disciplina dei contratti pendenti seguirà, nella terza ed ultima parte del lavoro, un focus su alcune fattispecie contrattuali che con maggiore frequenza vengono ad acquisire rilevanza nell’ambito del concordato preventivo.

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Premesse. La legge Con Deliberazione n. 81/2017 (arttdel l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha indetto una procedura aperta per l’“Acquisto di sistemi diagnostici di immunoematologia eritrocitaria e dei relativi materiali di consumo per Asl Roma 6”. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingSi precisa, quale modalità che la procedura è sottoposta a condizione risolutiva anticipata nel caso di esecuzione della prestazione definizione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorogara centralizzata regionale e/o procedura in aggregazione. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di lavoro giornalisticonegoziazione ai sensi dell’art. Infatti, l’applicazione 58 del Codice. Ai fini della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro Sistema dovrà essere concordataeffettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx- imprese. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo. L’Operatore Economico, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce con la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione registrazione e, al fine di garantire comunque, con la compiuta formazione professionalepresentazione dell’offerta, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” eSistema si intenderà, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza direttamente e lavoro da remotoincontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. PertantoL’accesso, il giornalista - pur indicando in sede l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di accordo individuale (lettera btutti i termini, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “le condizioni di massima” eseguirà utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstipubblicazione nel Sistema. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: • un personal computer collegato ad internet e dotato di evitare un browser; • una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82; • la registrazione al Sistema con le modalità e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato in conformità alle indicazioni di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in presente Disciplinare; In caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato partecipazione di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) prevede l’“uso e c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e tali soggetti L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020)del miglior rapporto qualità prezzo. Le parti confermano che l’accordo aziendaleIl Responsabile del procedimento, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione ai sensi dell’art. 20 della legge n. 81 31 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. PertantoCodice, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataè .

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Premesse. La legge In linea con quanto previsto dallo Statuto dell’Ente e nell’ambito delle attività previste dall’art. 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente, il CNR ha ritenuto opportuno avviare, negli ultimi anni, un processo di razionalizzazione delle collaborazioni con le Università e i Politecnici italiani al fine di definire, in un quadro sistematico ed organico, un sistema che garantisca alla propria rete scientifica una serie di strumenti di cooperazione e interazione con il mondo accademico nei diversi settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione tecnologica. In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 81/2017 (artt272/2022 del 13 settembre 2022 ha approvato un articolato standard di schema di Convenzione tipo in cui viene uniformata una specifica forma di accordo per attività di ricerca e per l’ospitalità delle strutture di ricerca dell’Ente presso l’Università. 18 A tal riguardo, alla luce del combinato disposto all’art. 15, l. 241/1990: «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e 19) espressamente prevede l’accordo scritto dell’art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, è stato predisposto dall’Ufficio Contratti e Partnership un Format di Convenzione operativa che definisce i rapporti tra gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le parti per stabilire lo smart working, Università nel quale modalità assume rilievo la posizione di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non di comporre interessi di carattere patrimoniale; in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistisostanza, la nuova organizzazione finalità della disciplina prevista è una “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur nella diversità del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione. In particolare lo scopo delle Convenzioni operative tra l’editore, il direttore ed il comitato gli Istituti di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto ricerca del lavoro agile, CNR e le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplareUniversità, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - disciplinato nel Format in via sperimentale ed in sede di prima applicazioneoggetto, fatto salvo è il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima perseguimento di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale interesse scientifico comune volto alla realizzazione del fine pubblico istituzionale di ciascuna parte contraente in cui l’ospitalità degli Istituti CNR in spazi delle Università non può essere considerato come mero oggetto di un contratto di locazione, comodato o concessione ma è elemento essenziale di un numero massimo predeterminato rapporto sinallagmatico di giornalisti da adibire allo smart workingcooperazione scientifica Direzione Generale in cui le parti mettono a disposizione nel comune interesse risorse umane, ripartito su singole unità operative (redazionistrumentali ed economiche, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, ciò anche al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità una efficiente riduzione della spesa in un’ottica di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e economia della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”finanza pubblica. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce tale ambito il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore contributo forfettario erogato dal CNR ai partner, secondo le modalità riportate in smart working. PertantoConvenzione, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica si configura come ristoro delle spese sostenute nell’esecuzione per le attività oggetto della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema convenzione, senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa in materia di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datacontratti pubblici.

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Premesse. La legge n. 81/2017 L’articolo 60, comma 1, del vigente CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17/06/2011, prevede le attività culturali e ricreative promosse nell'azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori e che la regolamentazione di tali organismi sia demandata alla contrattazione aziendale. Le parti prendono atto che presso CMV SERVIZI e, dunque, presso CMV RACCOLTA è stato istituito e risulta funzionante un CRAL, denominato CRAL GRUPPO CMV SERVIZI - Associazione di Promozione Sociale, via Baldassarre Malamini, 1 - 44042 CENTO (arttFerrara) - codice fiscale 90012820388. 18 e 19Il succitato CRAL GRUPPO CMV SERVIZI ha sottoscritto con la parte datoriale un apposito accordo di agibilità (16/11/2012) espressamente prevede l’accordo scritto tra che prevede, da un lato, l’utilizzo di uno spazio all’interno della struttura del Gruppo CMV SERVIZI dotato di arredi, fruibile compatibilmente con le parti per stabilire lo smart workingprocedure di prenotazione in essere, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistidall’altro, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato possibilità di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima godere di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti monte annuale permessi aziendali retribuiti pari a 60 ore, da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione utilizzarsi da parte dei membri del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativaCdA, anche in remotomodo diversificato. Accanto a ciò, dovrà comunque avvenire per ciascun dipendente associato al CRAL, vengono garantite due ore di permesso retribuito all’anno per partecipare alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Con accordo sottoscritto in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile data 14/09/2012 al CRAL GRUPPO CMV SERVIZI sono stati assegnati fondi annuali pari al prodotto di 100,00 (cento/00) euro per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre di ciascun anno. L’azienda, in forza di quanto prescritto dall’articolo 60 del vigente CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17/06/2011, sostiene la costituzione di una associazione di promozione sociale, ai sensi e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 81 383 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale dell’Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, denominata CRAL CLARA SPA, cui possono partecipare tutti i dipendenti dell’azienda, gli ex dipendenti di CLARA SpA e delle aziende partecipanti alla sua costituzione (CMV RACCOLTA e AREA), i famigliari dei soci e quanti, condividendone le finalità istituzionali, ne vogliano far parte. CLARA SpA contribuirà alle spese di funzionamento e di gestione del 2017). Le CRAL nei seguenti termini: • sarà garantita, presso la sede aziendale o presso una delle sedi periferiche, la fruibilità di un apposito spazio, dotato di arredi, anche in comunione con altre attività, da prenotarsi con le modalità che saranno in uso nell’azienda, per l’agibilità funzionale del CRAL; • sarà messo a disposizione: • un monte permessi annuali retribuiti pari a 60 (sessanta/00) ore, da fruirsi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione del CRAL; • un monte permessi annuali retribuiti pari a 2 (due/00) ore, per ciascun dipendente associato al CRAL, per consentire la partecipazione alle assemblee che verranno convocate per la discussione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’APS; • verrà garantito un contributo annuale pari al prodotto di 40,00 (quaranta/00) euro per il numero di dipendenti presenti in organico al 31 dicembre dell’anno precedente - il contributo sarà versato in due rate: la prima, pari al 50% del contributo dell’anno precedente, entro il mese di marzo - il conguaglio entro il mese di agosto; • per il 2017 le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali il contributo annuale sarà pari a 17.000,00 (diciasettemila/00) euro e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”lo stesso verrà versato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendaliun’unica soluzione, “nei confronti dei lavoratori che svolgono entro trenta giorni dalla data di costituzione del CRAL CLARA SPA; • le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in condizioni su citate saranno valide fino al 31/12/2019 - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - successivamente le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working si ritroveranno per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera rimodulare il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datapresente accordo.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttLe osservazioni contenute nel presente documento sono riferibili a tutte le tipologie di appalto di servizi. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Si ritiene comunque auspicabile la previsione di disciplinari ad hoc per stabilire lo smart workingsettori con importanti specificità, quale modalità ad esempio quello della ristorazione collettiva. Si ritiene congruo, come tremine ultimo entro cui inviare i chiarimenti, il termine di esecuzione 5 giorni prima della prestazione di lavoro subordinatoscadenza della gara Riteniamo che, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando per garantire il rispetto delle procedure previste del principio di concorrenza e la massima partecipazione alla procedura di gara, sia necessario sottolineare la facoltatività di tale opzione per la stazione appaltante, evidenziando le ragioni per le quali procedere a tali limitazioni con particolare riferimento alla dimensione, al riguardo dall’artnumero dei lotti e al settore merceologico dell’appalto. 26 CNLG FNSI ANSO FISCVa evitato il rischio, al crescere dei requisiti tecnico economici richiesti, di ridurre eccessivamente il numero degli offerenti. Inoltre, ove l’editoreappare eccessivo consentire che la Stazione Appaltante limiti, d’intesa con contemporaneamente, tanto la partecipazione solo ad alcuni Lotti quanto l’aggiudicazione solo ad alcuni dei Lotti partecipati. Si tratta di ipotesi che dovrebbero configurarsi alternative fra loro. Se il direttoresingolo Operatore Economico può aggiudicarsi solo alcuni Lotti, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità allora dovrebbe poter partecipare a tutti i Lotti oggetto di lavoro agile o aggiudicazione. Nella nota illustrativa viene prevista la possibilità di vietare la partecipazione al singolo Lotto di quelle Aziende che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi da sole hanno la complessiva capacità produttiva ed esecutiva richiesta. La clausola in questione non è prevista nel dal Codice e, a nostro avviso, giustamente dal Disciplinare tipo poiché appare eccessivamente limitante. Occorre prevedere, come indicato nella nota illustrativa a pag.14, la possibilità di rinnovo espresso del contratto nazionale alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato In caso di lavoro utilizzo dei giornalistiprezzi di riferimento, la nuova organizzazione procedura di gara dovrebbe prevedere espressamente, per l'elemento relativo al prezzo, un valore molto basso ben al di sotto del lavoro dovrà essere concordatalimite massimo dal Codice (30 punti) oppure l’utilizzo dell’opzione prevista dall’articolo 95, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26comma 7 (gara a prezzo fisso). Pertanto, sulla scorta è assolutamente condivisibile quanto evidenziato nella nota illustrativa a pag. 13, che prevede, nel caso di quanto premessoutilizzo a base d’asta dei prezzi di riferimento (poichè già elaborati alle condizioni di maggior effcienza di Beni e Servizi), per che la Stazione Appaltante potrà ridurre il peso della componente economica (esempio max 5 punti al prezzo e 95 al offerta tecnica) oppure valutare la possibilità, già prevista all’art.95 comma 7 del codice dei contratti, di una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità competezione in base solo a criteri qualitativi con un costo fisso (prezzi di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.riferimento ANAC). Tenuto conto delle peculiarità della professione eE’ necessario prevedere dei limiti non superabili anche in termini di ribasso rispetto ai prezzi di riferimento, al fine soprattutto a fronte di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile realtà in cui i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleribassi offerti non possono considerarsi omogenei. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza clausola non è in linea con quanto stabilito dall’articolo 48, comma 7 bis, del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal d.lgs. 56/17, che ha previsto una generale possibilità di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo sostituzione della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàconsorziata esecutrice, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta ragione della natura del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto rapporto esistente tra consorzio e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreconsorziata, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.anche

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Samples: www.anticorruzione.it

Premesse. La legge n. 81/2017 Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella Conferma d’Ordine (arttper brevità CdO) e sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita (per brevità CGV). 18 Eventuali variazioni o comunicazioni nel corso della fornitura non costituiranno novazioni di contratto. Le CGV sono parte integrante dei nostri listini e 19saranno inviate, in allegato, a tutti i nuovi Clienti contestualmente alla prima CdO. L’Acquirente potrà in ogni momento visionare e scaricare le CGV dal nostro sito: xxx.xxxxx.xx. A ordinazione ricevuta, Vefim S.r.l. avrà 30 (trenta) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti giorni di tempo, durante i quali l’ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del cliente, per stabilire lo smart working, quale modalità trasmettere la relativa accettazione. L'Acquirente dichiara di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita essere a conoscenza delle nostre CGV e di lavoroassumersi ogni rischio o responsabilità derivante dall'uso del prodotto acquistato avendone accertata l'idoneità all'uso per il quale intende destinarlo. La previsione dell’accordo tra le parti2. Inoltro, formalizzazione e Conferma dell’Ordine Secondo quanto previsto dalle nostre Procedure Aziendali gli ordini dovranno esserci trasmessi esclusivamente in ambito giornalisticoforma scritta e inviati mediante posta elettronica, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticofax, posta prioritaria. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Gli ordini telefonici dovranno esserci confermati in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita forma scritta entro i limiti 2 (due) giorni successivi e formulati mediante una delle modalità sopra descritte. Qualsiasi ordine inoltrato da un nostro Agente di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacaleXxxxxxx, dovrà essere riconosciuto il diritto approvato da Vefim S.r.l.: L’accettazione dell’ordine sarà formalizzata con l’invio all’Acquirente della nostra CdO a mezzo posta elettronica o fax. Per quanto non espressamente specificato nella CdO, fanno fede le presenti CGV. L’Acquirente dovrà verificare con la massima attenzione e tempestivamente la CdO segnalando a Vefim S.r.l. entro 1 (uno) giorno dalla data della CdO, eventuali contestazioni. In mancanza, la CdO si intende interamente e incondizionatamente accettata. 3. Prezzi di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datavendita e loro validità I prezzi sono riferiti ai listini in vigore alla data dell’ordine e sono da intendersi secondo le modalità espressamente specificate nella CdO. Nel caso di consegne dilazionate su espressa richiesta dell’Acquirente e che superino i 30 (trenta) giorni solari, Vefim S.r.l. avrà la facoltà di applicare i prezzi di listino entrati in vigore nel frattempo. 4. Annullamento ordini Eventuali richieste di annullamento di un ordine confermato da Vefim S.r.l., o di parte di esso, potranno essere accettate solo se riguardanti materiali standard e solo se preventivamente concordate ed autorizzate da Vefim S.r.l. in forma scritta. Non saranno, in ogni caso, accettati annullamenti parziali o totali di materiali non standard realizzati appositamente e su specifiche dell’Acquirente. 5.

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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Ai sensi del Decreto, l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingl’osservanza del Modello, quale modalità nonché di esecuzione della prestazione curarne l’aggiornamento, s’identifica in un Organismo di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Vigilanza interno alla Società dotato di vita autonomi poteri di iniziativa e di lavorocontrollo. La In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Xxxxxxxxx, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è stato affidato ad un organismo ad hoc. L’Organismo di Xxxxxxxxx deve soddisfare i seguenti requisiti: - autonomia e indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida emanate da Confindustria, la posizione dell’Organismo di Vigilanza nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo di Vigilanza deve, pertanto, essere inserito in una posizione, la più elevata possibile, con la previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste un riporto informativo al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISCmassimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire garantirne la compiuta formazione professionalenecessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, sono esclusi dalla modalità “è indispensabile che all’Organismo di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileXxxxxxxxx non siano attribuiti compiti operativi che, nelle redazionirendendolo partecipe di decisioni e attività operative, l'esatta determinazione del numero ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle ore di lavoro verifiche sui comportamenti e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavorosul Modello”. L’artSi precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società. 19 della L. 81/2017 introduce- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo di Vigilanza per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida emanate da Confindustria. E’, infatti, un vero essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici valutazione dei rischi, del flow charting di lavoro procedure e processi, delle metodologie per un periodo l’individuazione di tempo determinato dalle partifrodi, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro campionamento statistico e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia struttura e delle competenze della professione giornalistica sulla base modalità di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte realizzazione dei reati. - continuità di Cassazione n. 1733/2020)azione: tale requisito deve connotare l’attività dell’Organismo di Vigilanza per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo. Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico - onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ai componenti dell’organo amministrativo e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datacontrollo.

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Premesse. Con determina a contrarre n. 179 del 14/11/2022, questa Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, di durata triennale, con più operatori per la fornitura di protesi per la chirurgia vertebrale per le esigenze dell’U.O.S.D. Ortopedia dell’AOU “Xxxxx Xxxxxxxxxx”, per l’importo presunto di € 5.373.000,00, distinta in n° 14 lotti. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La legge n. 81/2017 gara è finalizzata alla selezione dei contraenti per la conclusione di un AQ con più OE senza la fissazione delle quantità, le quali possono dunque variare sia rispetto ai singoli sistemi costitutivi ciascun oggetto di contratto applicativo (arttCA) sia rispetto alle singole componenti del sistema in ragione delle effettive necessità, eventualmente anche in aumento tenuto conto sia dell’economia di gara conseguita sui singoli prezzi unitari sia dell’importo pieno riferito a ciascun oggetto di CA. 18 Rispetto al valore pieno dell’AQ stipulato e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale alle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatocalcolo del quadro economico, finalizzata si rinvia interamente a successivo paragrafo del presente documento. Gli OE selezionati per la conclusione dell’AQ sono tutti i primi quattro (4) che rispetto ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto almeno un lotto presentano offerta accettabile All’esito delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria operazioni di cui agli arttsopra la commissione/seggio – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto in favore dei primi quattro (4) concorrenti risultanti dalla graduatoria finale. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisticontratto, la nuova organizzazione stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dello specifico oggetto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Codice. Gli importi massimi indicati non sono in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, alcun modo vincolanti per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” el’Amministrazione contraente che, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro non risponderà nei confronti del fornitore in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) caso in cui la prestazione può essere resafornitura risulti complessivamente inferiore a detti importi. La fornitura, dal singolo lavoratorepertanto, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazionesarà determinata, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e fino a concorrenza del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire predetto importo massimo in base alle direttive effettive esigenze dell’Azienda. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e per l’effetto il lavoratore 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017seguito: Codice). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con essoIl Responsabile del procedimento, anche a distanzaai sensi dell’articolo 31 del Codice, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattoreè la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020)tel. Le parti confermano che l’accordo aziendale081/0000000, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovveroe-mail: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

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Samples: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 4 alloggi di esecuzione della prestazione E.R.P.compresi nel PdZ nel Comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroLULA”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Premesse. Al fine di far fronte all'elevato livello di morosità riscontrato dal Comune nello svolgimento dell'attività concernente l'espletamento del servizio idrico integrato, si rende necessario procedere attraverso una politica volta a rendere efficace l'azione di recupero dei crediti vantati, ferma restando la necessità operare senza incorrere nel rischio di compiere “pratiche commerciali scorrette”. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 una pratica commerciale si definisce scorretta “ se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ”. La legge gestione del SII assolve a due distinte e convergenti funzioni di interesse pubblico: l'approvvigionamento della risorsa idrica, di carattere essenziale, e la tutela della medesima in chiave di protezione ambientale. In considerazione dell'obbligo di gestire il SII in condizioni di equilibrio economico e finanziario (articolo 117 del Decreto Legislativo n. 81/2017 (267/2000 e artt. 18 149 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti 151 del Decreto Legislativo n. 152/06), il pagamento del servizio alla tariffa determinata al fine di coprire oltre i costi operativi anche la quota di ammortamento degli interventi di competenza dell'esercizio, deve consentire di disporre dei mezzi finanziari per stabilire lo smart workingla gestione stessa del SII, quale modalità inclusa anche la auspicabile realizzazione degli investimenti, realizzando la duplice funzione di esecuzione della prestazione interesse pubblico sopra individuata. In questo quadro, la tutela dei crediti commerciali realizza, dunque, una peculiare convergenza degli interessi del soggetto gestore e dei soggetti beneficiari, tanto che il legislatore ha previsto peculiari forme di lavoro subordinatotutela del credito, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particonsentendo, in ambito giornalisticoparticolare, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale al gestore del SII di lavoro giornalisticoagire in autotutela, con la sospensione del servizio di fornitura d'acqua mediante distacco (D.P.C.M. 4 marzo 1996, art. Infatti8.4.5; “Il gestore, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di accordo scritto tra aziendaintervento dell'autorità competente”). Lo stesso codice civile all'art. 1565 prevede che: “ Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto nazionale senza dare congruo preavviso …” . L'obiettivo che si prefigge il presente documento è quello di lavoro dei giornalistidefinire una rigorosa procedura interna che impedisca di operare in modo non uniforme e scoordinato, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccingenerando confusione nell'utenza.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 4 alloggi di esecuzione della prestazione E.R.P. siti in Via E.Loi nel Comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroBORORE”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl presente documento fornisce le indicazioni generali relative alle specifiche informative finalizzate alla gestione digitale del progetto. 18 Costituisce atto propedeutico alla redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa oGI, come di seguito specificato. L’art. 23, c.13, del D.lgs. 50/2016 introduce il concetto di metodi e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingstrumenti elettronici specifici atti alla definizione, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività consegna e ad agevolare la conciliazione gestione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particontenuti informativi, in ambito giornalisticoformato digitale, va tuttavia declinata tenuto conto relativi ad un appalto di opera pubblica. Il presente documento, di seguito denominato Capitolato Informativo è stato redatto avendo a riferimento le indicazioni della Norma UNI 11337:2017. L’ottemperanza da parte del concorrente alle richieste espresse da questo Capitolato Informativo è da intendersi obbligatoria e prenderà forma con la redazione del documento Offerta per la Gestione Informativa (oGI). Il documento prodotto dal concorrente a dimostrazione delle previsioni contenute sue capacità di assicurare le esigenze della Stazione Appaltante sarà oggetto di valutazione, nei termini indicati nel Contratto nazionale Disciplinare di lavoro giornalisticogara. InfattiIl Capitolato Informativo costituisce l’atto propedeutico ed indispensabile alla redazione di una Offerta per la Gestione informativa in fase di gara in cui il Concorrente, l’applicazione rispondendo ad ogni specifica sezione del Capitolato Informativo, descrive come intende garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante da considerarsi pre- contratto BEP(pre contract BIM Execution Plan - PAS 1192-2:2013). Si specifica che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e prima della modalità stipulazione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito contratto d’appalto, l’affidatario avrà l’onere di accordo scritto tra aziendaprodurre un piano per la Gestione Informativa (pGI) che sostanzia, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artintegra e precisa quanto dichiarato nell’oGI, anche sulla base di osservazioni, commenti e prescrizioni proposte dalla Stazione Appaltante contestualmente all’aggiudicazione. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime l’affidatario da tutte le proprie e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle procedure previste normative nazionali applicabili al riguardo dall’artcaso, sia l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo che gestionale. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con Il Piano di Gestione Informativa farà parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Appalto e traduce il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione nell’ottica della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione digitalizzazione dei processi informativi della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataStazione Appaltante.

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Premesse. La legge n. 81/2017 L’Amministrazione Capitolina è deputata a promuovere e realizzare interventi a favore di persone svantaggiate e o disagiate, a qualsiasi titolo di difficoltà, organizzando servizi e interventi di assistenza sociale. In attuazione dei principi di cui all’articolo 354 del Codice Civile e delle successive disposizioni di cui alla Legge 6 del 2004, è stato istituito presso il Dipartimento Politiche Sociali l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno dove operano assistenti sociali che, con apposito atto di delega nominativa dell’Onorevole Sindacopro tempore, esercitano le funzioni attribuite allo stesso con decreto del Giudice Tutelare. Tale ufficio è chiamato a funzioni di protezione e promozione in favore di una tipologia di utenza – interdetti giudiziali, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno – che vive una forte fragilità socio-sanitaria e che spesso restano fuori dai normali circuiti di protezione e assistenza presenti nel territorio. Si tratta di persone spesso sole, senza grandi disponibilità economiche né risorse personali e familiari, con fragilità socio sanitarie, per le quali il “Tutore e/o l’Amministratore di Sostegno Pubblico” può rappresentare una nuova svolta per l’attivazione di un percorso di recupero/acquisizione dei diritti di cittadinanza sanciti dalla nostra costituzione e rafforzati dalle disposizioni di cui alla 328/2000. Per queste persone che vivono ai margini della nostra società, prive o limitate anche nella capacità di agire, sono rari percorsi di protezione e promozione, anche perché spesso, non sono collocabili nei in standardizzati servizi, per questo motivo, nasce questo progetto, per pendersi cura di coloro che sono più ai margini della società. Si darà priorità a quattro macro obiettivi: • sostenere nuove forme di residenzialità, che mantenendo la caratteristica di civile abitazione possano al contempo garantire un buon grado di autonomia e l’attivazione di un sostegno nelle situazioni di maggiore fragilità socio sanitaria e relazionale; • migliorare la qualità vita delle persone più fragili,favorendo la realizzazione e diffusione di strutture di piccole dimensioni, con elevata flessibilità organizzativa, all’interno delle quali le persone possano riappropriarsi della dimensione quotidiana del vivere: un vivere fatto di piccoli gesti che passano dalla cura del sé, alla condivisione degli spazi di vita, alla condivisione e programmazione di piccole attività; • costruire rapporti con i Servizi Sociali del Municipio e con i Servizi Sanitari Distrettualiper accompagnare le persone in questo nuovo progetto di Promozione Sociale e individuare ulteriori risorse territoriali al fine replicare il modello su tutto il territorio cittadino; • sensibilizzare le realtà locali per promuovere una cultura solidale verso i più fragili e i più soli, favorendo al massimo l’apertura al territorio con attività e iniziative che coinvolgano le diverse realtà presenti e al contempo promuovendo l’attivazione di risorse territoriali (artt. 18 istituzionali e 19non) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità anche attraverso la costruzione di esecuzione della prestazione reti di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita solidarietà informali e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc“buon vicinato”.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Con determina a contrarre del 26/01/2023 la Volsca Ambiente e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Servizi SpA ha deliberato di indire la procedura aperta per stabilire lo smart working, quale modalità l’affidamento del servizio di esecuzione della prestazione somministrazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatatempo determinato, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato sottoscrizione di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro con un operatore, avente durata di 36 mesi. L’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della struttura utilizzatrice - ma solo il loro prezzo e tipologia. Con l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Ditta aggiudicataria. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 4.600.000 oltre iva e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi, pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall’azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all’interno del valore dell’accordo quadro. L’appalto è riservato agli operatori economici in sede aziendale possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 smi, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciariodi seguito Piattaforma) contenente le indicazioni il cui accesso è consentito dall'apposito link: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e gli del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. L’appalto verrà aggiudicato a lotto intero, unico ed indivisibile, poiché l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla commissione giudicatrice, e valutazione degli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarequalità e prezzo, così come riportato dall’articolato che segueil tutto di seguito descritto. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantoammesso alla sottoscrizione dell’accordo quadro, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta inteso quale somma del luogopunteggio qualitativo e del punteggio tecnico). Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto Per le attività oggetto dell'appalto e la discussione redazionale con disciplina dei rapporti fra la conseguente diminuzione della qualità Stazione Appaltante e l’appaltatore, si rimanda al capitolato speciale d’appalto, disponibile fra gli atti di gara. CIG 96259419CC Il Responsabile del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resaprocedimento, dal singolo lavoratoreai sensi dell’articolo 31 del Codice, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneè Xxxxxx Xxxxx, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Il direttore dell’esecuzione del cui buon funzionamento quest’ultimo contratto è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.Xxxxxxxx Xxxxxxx coadiuvato da personale amministrativo

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Samples: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Nell’ambito del Progetto RiformAttiva – Metodi e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Strumenti per stabilire lo smart workingl’implementazione e diffusione attiva della riforma della Pubblica Amministrazione, quale modalità PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, Asse I, Azione 1.3.5 del Dipartimento della Funzione Pubblica, attuato dal FormezPA - questa Amministrazione intende affidare servizi di esecuzione consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzati all’implementazione della prestazione di lavoro subordinatoriforma della pubblica amministrazione nell’ambito della semplificazione, finalizzata ad incrementare la competitività della gestione delle risorse umane con riguardo all’analisi delle competenze e ad agevolare la conciliazione definizione dei tempi di vita fabbisogni e di lavorovalutazione delle performance individuali. La previsione dell’accordo tra le partiprima fase dell’ “Azione 1.1. Sperimentazione di metodi e strumenti” riguarda 17 amministrazioni pilota, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute è stata avviata nel Contratto nazionale mese di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del settembre 2017 e fermo restando si concluderà entro il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artprimo semestre del 2018. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa La seconda fase della stessa azione relativa all’utilizzo assistito e alla valutazione di metodologie e strumenti realizzati con il direttorecontributo delle amministrazioni pilota, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità coinvolge un secondo gruppo complessivamente di lavoro agile 108 amministrazioni locali e regionali attraverso incontri territoriali e/o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinazionali (workshop, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataseminari, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.), con occasioni di affiancamento individuale e/o per gruppi di amministrazioni. Tenuto conto Le amministrazioni (sono suddivise per tema nel modo seguente: - Semplificazione: 16 - Analisi delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità competenze e definizione dei fabbisogni: 36; - Valutazione delle performance individuali: 39; - Trasparenza e accesso civico generalizzato: 17. Le amministrazioni aderenti a questa seconda fase di lavoro agile i praticantisono state selezionate attraverso una manifestazione di interesse. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione La terza fase di “Azione 1.2 Disseminazione e accompagnamento” all’utilizzo di metodi e strumenti per cui l’implementazione della riforma usufruirà degli esiti della seconda fase in termini di output e di percorsi sperimentati e si realizzerà con azioni di accompagnamento, formative e/o workshop a distanza e in presenza. Le amministrazioni locali e regionali da interessare in questa fase dovranno essere almeno 100. La presente procedura di gara, suddivisa in 3 lotti indipendenti relativamente ai temi della Semplificazione, Gestione delle risorse umane con riferimento a Assessment delle competenze e Valutazione del personale, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Per l’Accesso civico generalizzato – FOIA – tenuto conto della specificità della materia e della recente introduzione del FOIA nelle PPAA - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore le amministrazioni saranno supportate direttamente da un gruppo di lavoro composto da esperti esterni ed interni di FormezPA. Pertanto il tema non sarà oggetto di gara e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti le 17 amministrazioni non faranno parte dei destinatari coinvolti dal presente disciplinare. Il luogo di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno svolgimento dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire servizi differisce in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio ai lotti: lotto 1 : codice NUTS 1 ( ITC, ITH, ITI, ITF, ITG) lotto 2 : codice NUTS 2 (ITC; ITH) lotto 3 : codice NUTS 2 (ITI; ITF; ITG) lotto 1 CIG742808165ACUP J59J17000090007 lotto 2 CIG 7428093043 CUP J59J17000090007 lotto 3 CIG 74281027AE CUP J59J17000090007 Il Responsabile del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotteprocedimento, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione ai sensi dell’art. 20 della legge n. 81 31 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. PertantoCodice, è la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataDott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 FST per lo svolgimento delle sue attività si deve dotare dei servizi di operatori media esterni che siano in grado di operare, con adeguata qualità e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti capacità di risposta, ai suoi bisogni per stabilire lo smart workingla predisposizione di materiali multimediali, quale modalità di esecuzione video, audio, assimilabili a supporto della prestazione di lavoro subordinatosua redazione, finalizzata ad incrementare dei suoi siti, dei servizi che la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26Fondazione stessa eroga. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire avere a disposizione queste potenziali capacità e servizi a prezzi prevedibili con adeguata garanzia di esperienza e qualità, avvia un indagine di mercato per la compiuta formazione professionalecostruzione di un accordo quadro con gli operatori disposti a rendersi disponibili per tutto il 2017 a condizioni economiche determinate. All’articolo 54 del D.Lgs 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici o Codice degli Appalti), sono esclusi dalla modalità si descrivono gli elementi della procedura alla quale ci si ispira (in particolare comma 3) ma semplificandone il percorso, vista la dimensione totale e parziale degli impegni. In sostanza: per accordo quadro si deve intendere un accordo tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici - individuati con procedura di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui gara aperta - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui si definiscono le condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successivi incarichi specifici” l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni. Questa procedura, dunque, offre la possibilità alla Fondazione di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta individuare uno o più operatori a supporto del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire Mediacenter in base alle direttive condizioni economiche e nel rispetto operative proposte (prima parte, ovvero quella presentata dal presente avviso, della selezione), sulla base delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e quali la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari Fondazione potrà poi procedere a realizzare singoli acquisti (art. 21 della legge n. 81 del 2017incarico specifico). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con essoA titolo esemplificativo: per organizzare delle riprese audiovideo di un determinato evento, anche la FST invierà a distanzatutti gli operatori individuati nella prima parte, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica ovvero sulla base del presente avviso) una richiesta di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020)disponibilità indicando quando, cosa e dove e ricordando le tariffe applicate e che sono rese note con questo avviso. Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel Nel caso in cui operi in - alcune condizioni siano diverse dallo standard, si proporrà una soluzione o si chiederà un’offerta. Sulla base delle disponibilità ricevute, la FST individuerà l’operatore sulla base del principio di esperienza, di rotazione, di economicità e di prudenza (p.e. favorendo chi è più vicino all’evento se il minimo tabellare comprensivo dell’indennità tempo di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazionipreavviso è limitato). Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working Il principio che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempioprevarrà sugli altri, per quanto riguarda la partecipazione alle assembleestretto riferimento di legge, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacalecomunque, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento è quello della prestazione esterna ad altra datarotazione, poi dall’economicità (costo dei rimborsi spese), seguito dall’esperienza e infine dalla prudenza.

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Samples: Bando Di Gara

Premesse. La legge Visto quanto previsto dalle leggi vigenti in tema di formazione professionale continua per gli ingegneri ed in attuazione dell’art. 9 comma 1 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che attribuisce agli Ordini Territoriali l’organizzazione delle attività formative rivolte agli iscritti ingegneri anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. ‐ Visto i corsi specialistici proposti dalla Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna Società Cooperativa rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal proprio Piano Didattico allegato. ‐ Visto il carattere formativo professionale delle attività proposte. regolamento citato in premessa, promuovendo, uno o più corsi rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’allegato 1, con impegno da parte degli Ordini stessi di accreditare crediti formativi professionali agli ingegneri partecipanti nella misura di n. 81/2017 1 (arttuno) CFP per ora di partecipazione ad ogni singolo evento per gli eventi che rientreranno nelle qualifiche e caratteristiche definite per la formazione dal Consiglio dell’Ordine, di competenza territoriale rispetto alla sede del corso, in relazione alle specifiche competenze degli ingegneri ed al Regolamento vigente approvato dal Ministro della Giustizia. 18 Per il riconoscimento dei CFP (riconosciuti dall’Ordine di competenza territoriale rispetto alla sede del corso) la partecipazione ai singoli eventi dovrà essere totale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra continuativa: le parti per stabilire lo smart workingParti concorderanno preventivamente, quale di volta in volta, le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita organizzative e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partirilevazione delle presenze degli ingegneri partecipanti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta conformità di quanto premesso, previsto dal Regolamento per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici l’aggiornamento della competenza professionale. Gli eventi oggetto del presente accordo concordano sulla necessità avranno luogo presso le sedi indicate, di sottoscrivere volta in volta, da CMC. I corsi dovranno essere approvati dal Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale rispetto alla sede del corso indicata, previa comunicazione allo stesso, trasmessa con un accordo quadro in sede aziendale anticipo di almeno 30 gg, dei seguenti dati: ‐ TITOLO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA ‐ DATA DI EFFETTUAZIONE ‐ DURATA (Aziendaorario + ore complessive) ‐ PROGRAMMA DEL CORSO ‐ DOCENTE/Direttore/CDR-FiduciarioI con qualifica di laureato magistrale (di cui dovranno essere allegati i CV) contenente ‐ N. MASSIMO POSTI RISERVATI ALL’ORDINE DI COMPETENZA TERRITORIALE ‐ RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO (soggetto da contattare per tutte le indicazioni attività di coorganizzazione congiunta) L’Ordine di competenza, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio, provvederà alla divulgazione delle predette iniziative sul proprio portale della formazione, ad inserirli nella piattaforma nazionale della Formazione degli Ingegneri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaltri Ordini Territoriali degli Ingegneri d’Italia.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Samples: Accordo Di Cooperazione Tra Ordini Ingegneri E c.m.c. Ra Per Attività Di Formazione Professionale Per Ingegneri Dipendenti CMC E Iscritti Agli Ordini Partecipanti

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Il presente disciplinare di gara descrive e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra disciplina le parti per stabilire lo smart working, quale condizioni e le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita redazione e di lavoropresentazione delle offerte, le cause di esclusione e di decadenza, i criteri di aggiudicazione, nonché gli obblighi dell’aggiudicatario per la fornitura relativa alla realizzazione, installazione, configurazione e personalizzazione del sistema di pagamento per i servizi di Comunas. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale pubblicazione dell’estratto dell’avviso di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistigara, la nuova organizzazione trasmissione del lavoro dovrà essere concordatapresente disciplinare e del capitolato, mediante apposito accordola partecipazione alla gara, tra l’editorela formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla commissione di gara, il direttore ed il comitato non comportano per la stazione appaltante alcun obbligo di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertantoaggiudicazione, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilei partecipanti alla procedura, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà alcun diritto a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che seguequalsivoglia prestazione da parte della stazione appaltante stessa. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduceLa stazione appaltante, infatti, un vero e proprio si riserva il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche procedere all’aggiudicazione nel caso in cui operi nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. In particolare, la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del presente appalto anche in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità presenza di contingenza; - gli aumenti periodici una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di anzianità; - vista tecnico, ovvero di procedere a trattativa privata (anche senza preventiva pubblicazione di un ulteriore bando di gara), ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 5/2007, nel caso di infruttuoso esperimento della presente procedura. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturnopartecipanti all'appalto possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue imprese concorrenti, con la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoropresentazione delle offerte, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità consentono il trattamento dei rispettivi dati societari e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempiopersonali, per quanto riguarda la partecipazione alle assembleele esigenze concorsuali, al lavoratore ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto materia di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprotezione dei dati personali.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq) in Materia Di Società Dell’informazione

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working6 alloggi di edilizia residenziale da realizzarsi in Giba, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoronel PdZ 167/62”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Premesse. Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici nei LL.PP., occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 rubricato “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Facendo un passo indietro l’art. 24, comma 8 del D. Lgs 50/2016, prevede infatti che: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.” L’art. 24 comma 8 ha dunque sancito la necessità di emanare il decreto, divenuto appunto DM 17/06/2016, ma ha anche posto alcune prescrizioni in merito alla corresponsione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura. In particolare, il comma 8-bis del medesimo articolo afferma che: “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.” E ancora il comma 8-ter prevede che: “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.” La legge determinazione di corrispettivi è stata poi ripresa dalle Linee Guida ANAC n. 81/2017 (artt1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Esse trattano l’argomento al capitolo III “Indicazioni operative” che qui, per stabilire lo smart workingsemplicità di lettura, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non vengono integralmente riportate ma di cui agli artt. 18 si richiamano alcuni principi fondamentali: • Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni architettura e gli elementi altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; • Per motivi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a sua volta contemplarebase di gara, così inteso come riportato dall’articolato che segueelenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. L’ accordo aziendale che introduce Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la modalità congruità dell’importo fissato, l’assenza di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede eventuali errori di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale impostazione o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al calcolo; • Al fine di garantire la compiuta formazione professionaleil principio dell’equo compenso, sono esclusi dalla modalità fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoregara, che ne mantiene comunque la piena disponibilitànon sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara; Il decreto parametri D.M. 17/06/2016 approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, al fine di garantirecomma 8, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge del decreto legislativo n. 81/2017 50 del 2016 (art. 181). In particolare, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e i parametri generali per la determinazione del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari compenso (art. 21 2) sono i seguenti • parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera; • parametro «G», relativo alla complessità della legge n. 81 del 2017)prestazione; • parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; • parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera. Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con essoNelle operazioni preliminari occorre identificare il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l’opera, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica è individuato sulla base del preventivo di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendaledirezione esecutiva e collaudo e, nella definizione ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui presente decreto; Nel caso dei lavori pubblici il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataparametro «V» è dato DALL’IMPORTO DEI LAVORI A CUI DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI ONERI DELLA SICUREZZA.

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Premesse. La legge n. 81/2017 sponsorizzazione, costituendo sia un fondamentale strumento di finanziamento per molte attività, in primis quelle sportive, sia un efficacissimo strumento di comunicazione aziendale per le imprese, nonché il negozio giuridico obbligatorio con cui lo scambio “finanziamento -comunicazione” si realizza, si presenta come un fenomeno complesso, che deve essere analizzato quindi sotto diversi punti di vista: quello economico, quello comunicazionale e quello giuridico. A tal riguardo, con la presente opera sulla sponsorizzazione e la cessione d’immagine in ambito sportivo, si è cercato di ricostruire il fenomeno della sponsorizzazione in generale e in tutte le sue forme, in modo da fornire una visione dello stesso a trecentosessanta gradi, per poi individuarne e trattarne, anche in senso critico, alcuni singoli e specifici aspetti in relazione alla sua applicazione in ambito sportivo. A tal fine, infatti, nel capitolo primo si procede innanzitutto alla ricostruzione etimolog ica del termine sponsor il quale, sebbene sia di indubbia origine latina, è stato importato nel nostro ordinamento attraverso il filtro della cultura anglosassone. Nell’intenzione poi di procedere all’analisi del fenomeno, è stato necessario affrontare, in xxx xxxxxxxxxxx, il delicato problema della distinzione tra sponsorizzazione e mecenatismo, la cui risolu zione infatti è di fondamentale importanza per comprendere il processo evolutivo del fenomeno in questione. Se infatti la sponsorizzazione, caratterizzandosi nella sua forma originaria come atto unilaterale, deriva sicuramente dal mecenatismo, già nella pr ima età industriale inizia a discostarsi da esso, assumendo progressivamente la forma di un contratto di scambio a scopo pubblicitario, che si diffonde nel settore televisivo e in particolare in quello sportivo, per poi estendersi anche a quello artistico, culturale e sociale. Individuato così il background della sponsorizzazione, si è ritenuto poi opportuno, sulla base del fatto che ancor oggi in nessun ordinamento giuridico europeo ed extra europeo è data rinvenire una definizione legale di sponsorizzazione, ricercar ne le varie definizioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e confrontarle tra loro al fine di individuare gli aspetti economici, comunicazionali e giuridici della stessa. Dal punto di vista comunicazionale , infatti, la sponsorizzazione rappresenta ormai un autonomo strumento di marketing, inserito dall e imprese tra gli elementi del c.d. communication mix . Di conseguenza la sponsorizzazione viene in genere affiancata e combinata, all’interno delle strategie di marketing delle aziende , con altri strumenti comunicazionali, e in particolare con l’advertising, dal quale comunque la sponsorizzazione resta autonoma e distinta così come autonoma e distinta è la fattispecie contratt uale “sponsorizzazione” da tutta una serie di figure contratt uali promopubblicitarie affini. Una volta inquadrato in termini generali il fenomeno in questione, volendo rivolgere l’attenzione al solo settore sportivo, si è data prima di tutto risposta al perch é di una così forte affermazione della sponsorizzazione nello sport e in seguito si sono individuate le caratteristiche del fenomeno in questo settore. A tal riguardo , nel capitolo secondo si indicano le peculiarità dello sport come veicolo comunicazionale e gli eventi e i mutamenti sociali che hanno contribuito all’affermazione della sponsorizzazione, in diverse forme (arttsponsorizzazione di una squadra, di un atleta, di una federazione e di un evento) e livelli (sponsorizzazioni uniche, principali , secondarie e tecniche), nel mondo dello sport, e al conseguente passaggio dello stesso da mero gioco a vero e proprio business, caratterizzato da un proprio mercato, in cui non solo le imprese sponsor ma anche le stesse società sportive (sempre meno club e sempre più aziende) ricorrono agli strumenti del c.d. 18 marketing sportivo. Una volta compresi i perché di questo matrimonio tra sport e 19industria, volendo passare ad un’analisi più giuridica del fenomeno, si sono dovute innanzitutto individuare le regole che presiedono alla disciplina del contratto di sponsorizzazione sportiva, affrontando e risolvendo il pr oblema di fondo di tale accordo che, essendo definito come il contratto con cui lo sponsor utilizza l’immagine dello sponsee a scopo pubblicitario, non può che essere rappresentato da qu ello relativo allo sfruttamento commerciale-pubblicitario dell’immagine (e del nome e degli altri segni distintivi in senso lato) espressamente prevede l’accordo scritto tra dello sponsee. A tal riguardo, infatti, nel capitolo terzo si ripercorrono, con particolare riferimento a casi relativi al mondo dello sport, le parti per stabilire lo smart workingtappe fondamen tali della dottrina e della giurisprudenza che hanno contribuito al riconoscimento, quale modalità nel nostro ordinamento, di esecuzione un diritto esclusivo all’utilizzazione e conomica della propria immagine e, più in generale, di ogni elemento identificativo della persona. I n forza di tale diritto è stato possibile riconoscere il carattere patrimoniale della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita dello sponsee e di lavoroconseguenza il carattere giuridico e vincolante del contratto di sponsorizzazio ne ai sensi dell’art. 1174 c.c. e, allo stesso tempo, fornire una forte e certa tutela allo sponsee in tutti i casi di non autorizzato sfruttamento promopubblicitario dei propri elementi distintivi da parte dello sponsor o comunque da parte di terzi. La previsione dell’accordo tra le partisomiglianza, in ambito giornalisticoalcuni casi, e la diversità, in altri, con cui nei vari ordinamenti stranieri la questione in esame viene affrontata e risolta, ha poi offerto la possibilità di effettuare una comparazione con il sistema USA, UK e quello di altri Paesi europei circa appunto lo sfruttamento inautorizzato dei c.d. sport personality rights e sport intellectual property rights . Una volta individuate così le “fondamenta” del contratto di sponsorizzazione, si è affrontato il problema della sua qualificazione giuridica, il quale, essendo il contratto di sponsorizzazione ampiamente diffuso nella prassi e non ancora espressamente previsto dalla legge ma solo preso in considerazione in alcuni testi normativi al fine di disciplinarne alcuni aspetti specifici in determinati settori, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa risolto con il direttorericonoscimento dell’accordo di sponsorizzazione in termini di contratto nominato, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità socialmente tipico e legalmente atipico. Tali questioni di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione qualificazione sono affrontate al capitolo quarto in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione ecui inoltre, al fine di garantire individuare la compiuta formazione professionaledisciplina applicabile al contratto di sponsorizzazione, sono esclusi da un lato si ripercorrono da un lato i c.d. tentativi di tipizzazione tout court operati dalla modalità dottrina e quelli di lavoro agile ricorso ai criteri della combinazione, dell’assorbimento e dell’analogia, e dall’altro si affrontano i praticantiproblemi riguardanti l’estendibilità al contratto di sponsorizzazione della disciplina speciale in materia di pubblicità, in particolare quella concernente i divieti di pubblicità dei prodotti da fumo, e quelli relativi all’ applicazione allo stesso dei codici di autoregolamentazione in materia, della normativa delle varie federazioni sportive in cui la stessa sponsorizzazione opera, e infine della normativa tributaria. L’accordo aziendale dovrà contenere Individuata la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficiledisciplina o , nelle redazionimeglio, l'esatta determinazione del numero le discipline applicabili al contratto di sponsorizzazione, si è poi potuto passare all’a nalisi della sua struttura, delle ore di lavoro sue caratteristiche e dei suoi elementi. In tal senso infatti nel capitolo quinto si affrontano le questioni giuridiche relative alla sussistenza della sinallagmaticità e della loro distribuzione - onerosità delle prestazioni anche nell’accordo di c.d. sponsorizzazione interna e quella relativa al riconoscimento del contratto di sponsorizzazione come contratto aleatorio in senso economico ma non tecnico-giuridico, all’interno della quale un ruolo fondamentale è giocato dalla qualificazione dell’obbligazione dello sponsee in termini di obbligazioni di mezzi e non di risultato. Problemi giuridici relativi alla gestione del rapporto con lo sponsee e alla procedura di stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono poi sollevati, rispettivamente, dall’affermazione nella prassi di forme associative di sponsor, i c.d. pool e comitati, e dall’emersione di nuove figure di sponsor, quali gl i Enti Pubblici Territoriali. Inoltre, sul versante dello sponsee la prestazione lavorativa svolta sponsorizzazione di atleti minori e quella d elle federazioni sportive richiede necessariamente la preventiva risoluzione delle questioni relative rispettivamente all’inquadramento della sponsorizzazione tra gli atti di straordinaria o ordinaria amministrazione e quella della natura giuridica delle f ederazioni stesse. Tali aspetti infatti sono oggetto di specifiche trattazioni sempre al capitolo quinto, in remoto dovrà cui, dopo aver fornito le risposte alle questioni anzidette, vengono anche indicate le peculiarità degli elementi essenziali del contratto di sponsorizzazione. Al fine di fornire poi una visione completa ed esauriente del contenuto di un contratto di sponsorizzazione, è stato necessario individuare le singole clausole che lo compongono o , più correttamente, che possono essere comunque eseguita entro i limiti eventualmente previste in un accordo di durata massima dell’orario sponsorizzazione sportiva, dal momento che lo stesso varia, e non di lavoro giornaliero poco, a seconda delle diverse normative federali, del tipo di soggetto sponsorizzato, della tipologia di sponsorizzazione e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle concreta volontà delle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo quindi, per l’elaborazione di un ipotetico e generale contenuto di un accordo di sponsorizzazione, non si poteva fare a meno di un minuzioso riferimento ad una pluralità di contratti di sponsorizzazione stipulati nella prassi. Al capitolo sesto infatti , attraverso una serie di rinvii a contratti effettivamente rinvenuti nella prassi, riportati in appendice, è stato possibile indicare con precisione le disposizioni che, in genere, le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa inseriscono nelle c.d. premesse contrattuali , così come individuare le prestazioni principali ed accessorie dello sponsee e tutta una serie di clausole dirette a disciplinare i rapporti delle chat parti durante la fase di redazione così esecuzione e quella successiva alla sua scadenza dell’accordo. Attraverso questa tecnica di rinvii si è individuato anche il nucleo essenziale del contratto di sponsorizzazione, costituito da garantire per il periodo un insieme di riposo l’assenza specifiche clausole di comunicazioni inerenti l’attività redazionalec.d. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale tutela preventiva (lettera b, dello schema allegatorisoluzione automatica e/ o riduzione del corrispettivo) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, vengono inserite nell’accordo al fine di garantireelimin are, o comunque ridurre, quei rischi tipici del contratto di sponsorizzazione che derivano dall’interferenza d’immagine tra sponsor e sponsee che il contratto in questione inevitabilmente realizza. Partendo dal presupposto infatti che , in un contratto di sponsorizzazione, l’immagine dello sponsor viene associata a quella dello sponsee, è inevitabile che lo sponsor godrà , in termini di ritorno pubblicitario, dei positivi risultati sportivi dello sponsee e della simpatia che lo stesso suscita nel pubblico, così come, per converso, subirà diminuzioni di ritorni pubblicitari e persino ritorni d’immagine negativi nel caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro insuccessi sportivi e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativascandali, anche in remotoambito privato, dovrà comunque avvenire dello stesso. Nell’eventualità in cui le parti non provvedano all’inserimento nel contratto di sponsorizzazione di tali clausole, si sono poi anche ricostruite , sulla base alle direttive degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, le eventuali possibilità (per lo sponsor) di adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere una risoluz ione del contratto e un eventuale risarcimento del danno, in presenza di determinate situazioni, fatti e comportamenti dello sponsee idonei a vanificare l’investimento dello sponsor e a ripercuotersi negativamente sulla sua reputazione commerciale. Il verificarsi poi, nella nostra realtà , di episodi e fatti sempre nuovi, potenzialmente capaci di incidere sui ritorni d’immagine dello sponsor (come per esempio i cori razzisti dei tifosi e il mancato rispetto da parte dello sportivo sponsorizzato delle c.d. re gole di fair play, così come l’eventuale mancato raggiungimento, da parte dello stesso, di un traguardo sportivo in seguito proprio ad un suo comportamento di fair play) hanno inoltre offerto lo spunto per un’analisi giuridica degli stessi che porta ad ipotizzare la previsione, all’interno dei contratti di sponsorizzazione, di specifiche clausole di tutela preventiva al riguardo. Ricostruito, in tal modo, il contenuto di un contratto di sponsorizzazione sportiva , si è poi ritenuto opportuno approfondire l’argomento nel rispetto delle attività assegnate settore specifico del calcio, dal responsabile momento che tale sport, per il numero di praticanti e appassionati e per l’effetto il lavoratore coverage televisivo, almeno in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario Italia e in Europa, è quello che offre agli sponsor la più vasta e frequente audience. A tal riguardo infatti, nel capitolo settimo, dopo aver ripercorso le fasi principali dell’avvento della sponsorizzazione nel “tempio del calcio”, si sono ricostr uite, sempre attraverso la tecnica dei rinvii in appendice, le varie forme di lavoro come sopra specificato - sponsorizzazione di una squadra di calcio, quelle relative ai singoli calciatori, agli allenatori e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee agli arbitri nonché quelle della FIGC e della Nazionale e del Campionato e della Coppa di Lega. In relazione alla sponsorizzazione delle squadre, che è la forma più antica e diffusa di sponsorizzazione calcistica, si sono inoltre analizzate le specifiche disposizioni federali dirette ad indicare i tipi e le opzioni di sponsorizzazione consentite in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione tale settore e gli spazi riservati ai marchi dello sponsor sulla divisa degli atleti e la descrizione loro dimensione, peraltro in costante ampliamento, in ossequio alle regole e alle esigenze del calcio business. Si sono poi analizzate le varie procedure di quelle condotteautorizzazione e controllo dei contratti di sponsorizzazione da parte dei relativi organi calcistici competenti e, connesse all’esecuzione sulla base delle disposizioni contenute in apposite convenzioni interne, anch’esse riportate in appendice, si è ricostruita la specifica disciplina nel settore del calcio della prestazione lavorativa all’esterno titolarità dei locali aziendalidiritti di sfruttamento commerciale dell’immagine dei calciatori “in borghese” e “in divisa” e come “singoli” e come “gruppo” così come quella dei rapporti tra gli sponsor di soggetti calcistici diversi. Il continuo ed inarrestabile sviluppo della tecnologia, unitamente al sempre maggiore bisogno di comunicazione da parte delle aziende per rimanere competitive nel mercato, ha determinato poi una diffusione della sponsorizzazione sportiva in senso lato in settori fino a qualche anno fa impensabili, come internet, i cellulari e i videogiochi e ha consentito la nascita di forme di sponsorizzazione sportiva digitali virtuali. Queste nuove forme sponsorizzative però non hanno solamente aumentato le opportunità comunicazionali delle aziende e le entrate dei vari sponsee, ma, dal punto di vista giuridico, hanno sollevato una serie di vecchi problemi, come quello dello sfruttamento commerciale non autorizzato degli elementi identificativi di una persona fisica o giuridica e quello dei tetti massimi della sponsorizzazione televisiva, in nuovi e non ancora regolamentati settori e media. Allo stesso tempo poi, i sempre più crescenti costi di sponsorizzazione hanno anche contribuito alla formazione di forme di sponsorizzazione improprie e parassitarie, conosciute sotto il nome di ambush marketing, che, se non adeguatamente e rapidamente combattute, rischiano di mettere in seria crisi l’intero sistema delle sponsorizzazioni ufficiali. A tutte queste forme di sponsorizzazione e ai problemi giuridici vecchi e nuovi che le stesse comportano è stato dedicato il capitolo ottavo, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 va così a concludere il tragitto evolutivo compiuto fino ad oggi dal fenomeno della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datasponsorizzazione.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione E Cessione D’immagine

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttL’Organo Amministrativo, nell’ambito del sistema di governo societario, ha istituito con specifica delibera le funzioni fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa. 18 Sono state istituite le Funzioni di Compliance, Risk Management, Attuariale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingRevisione Interna. Sono stati altresì nominati i Titolari delle Funzioni nel rispetto dei requisiti previsti. I compiti attribuiti al Titolare della Funzione sono chiaramente definiti ed approvati, quale sentito il Collegio Sindacale, con delibera del Consiglio di Amministrazione che fissa anche poteri, responsabilità e modalità di esecuzione reportistica all’Organo Amministrativo stesso da parte del Titolare della prestazione Funzione. L’attività di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività supporto al Titolare della Funzione è esternalizzata e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo le attività sono regolate da apposita convenzione tra le parti, . Tale esternalizzazione non pregiudica in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale ogni caso il sistema di lavoro giornalisticogovernance dell’impresa e non incrementa il rischio operativo. Infatti, l’applicazione sono definiti adeguati meccanismi e presidi di controllo che assicurano la qualità e la continuità del servizio fornito, nonché la possibilità di continue verifiche sullo stesso. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha individuato all’interno della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito Società il Titolare della Funzione cui è stata assegnata la responsabilità correlata alla funzione nel pieno rispetto dei requisiti di accordo scritto tra aziendaprofessionalità, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artonorabilità e indipendenza. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria L’Alta Direzione può avvalersi dell’apporto della Funzione di cui agli arttRevisione Interna (richiesta di pareri, consulenza, compiti speciali, attività non previste da piano) attraverso apposita richiesta, formalizzata dall’Amministratore Delegato o dal Direttore Generale. 18 e 19 Il Titolare della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Funzione con il direttoresupporto esterno applica con scrupolo la normativa interna aziendale, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata e le comunicazioni di periodo censite della modalità Politica di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione reporting all’Autorità di Vigilanza. Principi generali del lavoro all’interno Sistema di Control Governance delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale Funzioni di lavoro dei giornalistiControllo Interno. Nel caso di potenziali altre ipotesi di comunicazione all’IVASS, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, Funzione informa il direttore ed Collegio Sindacale e il comitato Consiglio di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccAmministrazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Samples: www.imaitalia.it

Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working14 alloggi di edilizia residenziale da realizzarsi in Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxx, quale modalità in Località PdZ “Via di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroVittorino””. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazionecompletamente compiuto, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile caratteristiche tecniche, qualitative e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario quantitative di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataprogetto esecutivo da affidare.

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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire Il Piano di Organizzazione Variabile costituisce lo smart workingstrumento, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla vigente normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatacontrattuale, mediante apposito accordoil quale il Consorzio definisce la propria struttura organizzativa per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, tra l’editore, tenendo conto degli aspetti economici connessi alla gestione del personale. Con il direttore ed il comitato Piano di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. PertantoOrganizzazione Variabile si delinea l’assetto organizzativo e strutturale del Consorzio e si individuano, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilebase della declaratoria esistente, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità relative figure professionali per lo svolgimento delle attività. Il Piano di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente Organizzazione Variabile comprende 3 Direzioni Operative a capo delle quali sono preposti altrettanti dei Dirigenti. Alle Direzione Operativa Ambiente e Gestione Idraulica e Contabilità, Personale e Entrate sono preposti due dirigenti. Il coordinamento dell’attività di tutte le indicazioni e gli elementi Direzioni Operative viene garantito dalla partecipazione di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione tutti i dirigenti e, di volta in volta, di alcuni dei quadri (in base agli argomenti da trattare), al fine Comitato Esecutivo, un organismo di garantire la compiuta formazione professionaleconfronto che si riunisce periodicamente convocato dal Direttore, che lo presiede. Le Direzioni operative sono esclusi dalla modalità suddivise in Settori a ciascuno dei quali è preposto personale con qualifica di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoroquadro”. L’artIl Settore si definisce complesso quando è articolato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici In questo caso il Capo Settore assume la qualifica di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto preposto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”settore operativo complesso. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel Nel caso in cui operi il settore non sia articolato in - sezioni, il minimo tabellare comprensivo dell’indennità capo settore assume la qualifica di contingenza; - quadro preposto ad un settore semplice. Complessivamente il Piano di Organizzazione Variabile conta 12 Settori. All’interno di ogni Settore vi saranno impiegati direttivi o di concetto a seconda della complessità dell’ufficio, oltre ad impiegati esecutivi. Il personale operaio è organizzato in squadre che costituiscono le unità operative di base per gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla leggeoperai. Ad esempioogni Squadra è preposto un Capo Operaio che risponde del suo operato al Capo Settore. Complessivamente si contano 16 Squadre Operai. All’intera organizzazione del Consorzio è preposto il Direttore Generale con il compito di dirigerne e coordinarne il funzionamento. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale si collocano il Settore Segreteria ed il Servizio Prevenzione e Protezione. ******* Il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale è articolato, oltre che nelle Premesse, nelle seguenti parti: ▪ Struttura Operativa; ▪ Competenze delle Direzioni Operative; ▪ Profili Professionali; ▪ Norme di Organizzazione del Lavoro; ▪ Procedure di gestione del personale; ▪ Criteri da seguire per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore l’assegnazione dei punteggi in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto occasione dei meriti comparativi; ▪ Norme da osservare nell’ipotesi di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataassunzione per pubblico concorso; ▪ Codice di comportamento.

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Samples: Piano Di Organizzazione Variabile

Premesse. La legge n. 81/2017 (arttSi intendono per obblighi tecnico-amministrativi quelli che comportano l’adempimento di attività che non consistono nell’esecuzione di opere o apprestamenti, ma che comportano la redazione e/o presentazione dei principali documenti preliminari all’inizio dei lavori. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Si precisa che quanto riportato è solo una descrizione sintetica di alcuni degli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008. Pertanto ogni soggetto indicato, per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo ottemperare compiutamente a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come quanto previsto dalla normativa ordinaria vigente, dovrà attenersi agli specifici articoli di sua competenza previsti dal Titolo IV del Decreto ed in generale al quadro normativo complessivo in materia di sicurezza. PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO (qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento) L’articolo 10, comma 1, lettera dd), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ha previsto, tra le funzioni e i compiti del Responsabile del procedimento anche quello di svolgere “ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, su delega del soggetto di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. all’articolo 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal 3 (datore di lavoro e della cui committente) del predetto decreto legislativo i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3 (redazione del D.U.V.R.I.), qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. all’articolo 26, comma 3 prevede che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e la descrizione di quelle condotteva adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendaliservizi e forniture”. Di seguito vengono elencate sinteticamente le procedure che saranno attuate, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore l’appalto in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”oggetto, in attuazione dei contratti collettivi nazionali fase di gara, di aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.corso d’opera:

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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra sostanziale del bando e contiene le parti per stabilire lo smart working, quale norme relative alla modalità di esecuzione della prestazione partecipazione alla procedura di lavoro subordinatogara di cui all’oggetto. Il Responsabile unico del procedimento dell’intera procedura di affidamento, finalizzata ad incrementare la competitività ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio, email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx. Come indicato nella determinazione a contrarre E1135/2022/010 del 09/11/2022. La documentazione di gara comprende: - Bando di gara; - Relazione generale; - Allegato A alla relazione generale; - Disciplinare di gara; - Capitolato Speciale d’Appalto; - Capitolato Speciale Tecnico; - Modello requisiti tecnico-professionali e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e gruppo di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito ; - Scheda sub criterio A1.2; - Scheda sub criterio A1.3; - Scheda sub criterio B1.6; - Schema di accordo scritto tra aziendaquadro. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, direttore - responsabile dell’organizzazione ai sensi dell’art. 58 del lavoro secondo l’artd.lgs. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 2650/2016. Pertanto, sulla scorta le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di quanto premessoNapoli, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriaaccessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il periodo rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di riposo l’assenza gara presenti sulla piattaforma telematica. Gli avvisi relativi alle sedute di comunicazioni inerenti l’attività redazionalegara o avvisi relativi al rinvio delle sedute di gara saranno pubblicati sulla piattaforma telematica per la gestione della procedura di appalto. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante Nel presente disciplinare trovano applicazione i periodi di riposoprincipi e gli obblighi per esso specifici, e per tale ragione il medesimo Disciplinare è conforme alle specifiche disposizioni normative per l’affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse. Quanto In particolare, trovano applicazione: - gli obblighi relativi al luogo della prestazionenon arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternoai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; - ove applicabili, senza una postazione fissa” ei principi trasversali, pertantoquali, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantol’altro, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (lettera bcd. Tagging), dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del giornalista superamento dei divari territoriali, e quindi i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e nello Schema di Accordo Quadro. Tutti gli interventi inclusi nella presente procedura saranno conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l’utilizzo della tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) in smart working) forme modo da permettere l’utilizzazione di compensazione economica modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempiointerferenze, per quanto riguarda la partecipazione alle assembleeseguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al lavoratore supporto in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacalecantiere, dovrà essere riconosciuto alla manutenzione. In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Il luogo di esecuzione è il diritto Comune di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataNapoli (Codice NUTS ITF33). Il CPV unico è: 71356300-1 (Servizi di supporto tecnico).

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Premesse. La legge Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” (pubblicate a cura dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 81/2017 3180 del 04/05/2020 in attuazione del DPCM 26 Aprile 2020), hanno rappresentato il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport individuali. Per la loro attuazione e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali (artt. 18 FSN), le Discipline Associate (DSA) e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workinggli Enti di Promozione Sportiva (EPS), quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoquindi anche il CSI, finalizzata erano stati chiamati ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessoadottare, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilegli ambiti di specifica competenza e in osservanza della normativa vigente in materia, appositi protocolli attuativi e disposizioni applicative di dettaglio per tutelare la salute dei tesserati in generale, degli atleti, dei dirigenti/tecnici, dei gestori degli impianti e tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono e frequentano abitualmente i siti ove si svolge attività sportiva. Il Centro Sportivo Italiano in ottemperanza a quanto stabilito dalle citate Linee Guida in data 25/05/2020 ha predisposto un primo apposito protocollo con le indicazioni generali da seguire per l’espletamento in sicurezza dell’Attività Sportiva a cui hanno fatto seguito, a livello nazionale, le parti sottoscrittrici edizioni aggiornate del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni 22/07/2020 e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità04/09/2020, al fine di garantire, nel contesto della pandemia da COVID-19, la ripresa in sicurezza delle attività sportive. I Protocolli a livello Nazionale riportano le indicazioni generali demandando ai Comitati la facoltà di adottare normativa propria contemperando alle prescrizioni delle singole Regioni. Con la pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive promosse in ambito nazionale CSI, ma organizzate a livello locale (Territoriale e Regionale) di Campionati, Tornei e Trofei, è stata autorizzata a far data dal 1° settembre 2020. Il DPCM del 07/09/2020 ha ulteriormente prorogato fino al 07/10/2020, integrandole, le misure già previste dall’analogo provvedimento del 07/08/2020. I successivi DPCM e DL (ultimo quello del 22 aprile 2021 n. 52) hanno disciplinato la possibilità di svolgere attività organizzata “di preminente interesse nazionale” quali gare, manifestazioni e allenamenti e ludica- sportiva all’aperto. In relazione a quanto sopra il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, ha provveduto a predisporre, delle indicazioni complessive (il primo per la ripresa degli allenamenti del 14/07/2020) a cui hanno fatto seguito specifici documenti contenenti, oltre al Protocollo Nazionale, anche le Disposizioni Applicative di dettaglio, i Vademecum riassuntivi, le infografiche e i modelli di autocertificazione, in previsione della ripresa dell’attività sportiva organizzata che vanno ad integrare quanto statuito dal citato Protocollo Generale del CSI del 04/09/2020, che costituisce il documento applicabile, laddove compatibile, per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19; per la disciplina dell’Atletica Leggera quello del .4 ottobre 2020. In particolare, a seguito del DL 22 aprile 2021 n. 52 con riferimento agli articoli 5 e 6 dello stesso, il CSI Lombardia ha proceduto ad aggiornare alla data del 4 maggio 2021 le Disposizioni Applicative citate, valevoli sia per quanto attiene agli allenamenti, sia per le manifestazioni ufficiali organizzate, in relazione alle decorrenze temporali ed alle limitazioni indicate nel citato decreto. Il presente documento di aggiornamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti, si compone di tre elaborati e tre allegati. Nel dettaglio: • Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale – del 04/09/2020, con proprio allegato 3). • Disposizioni applicative di dettaglio predisposte dalla Presidenza Regionale del CSI Lombardia e valide per l’attività sportiva della disciplina dell’Atletica Leggera distinte in manifestazioni NO Stadia competitive di Corsa Campestre, Corsa su Strada e Corsa in Montagna (Parte I), non competitive quali Camminate non competitive a passo libero, Nordic Walking e Fit Walking (Parte II), manifestazioni Stadia quali l’Atletica su Pista (parte III), promosse e/o riconosciute dal Comitato Regionale e/o dai Comitati Territoriali del CSI Lombardia e/o organizzate dalle Società Sportive. • Vademecum riassuntivo dei comportamenti igienico sanitari. • Infografiche dei comportamenti e delle azioni da porre in essere, nonché della cartellonistica identificativa delle Aree. • Fac-simile dei modelli di autocertificazione. Il presente documento e quanto in esso contenuto fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle Strutture competenti. L’evoluzione del quadro normativo e l’eventuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbero richiedere modifiche o la necessità di diversi adempimenti da parte dei soggetti interessati. Inoltre, il presente documento non tiene in considerazione eventuali provvedimenti aggiuntivi o integrativi emanati da Autorità Locali. Lo stesso, pertanto, avrà valore e vigenza fino all'emanazione di nuove e diverse disposizioni in materia da parte delle Autorità Governative e/o Regionali o della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. In caso di recessoprovvedimenti delle competenti Autorità che revocano limitazioni e/o prescrizioni già in essere, in attesa di aggiornamento dello stesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale documento dovrà inoltre prevedere ritenersi automaticamente emendato in tutte quelle parti che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per contengono tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataindicazioni.

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Premesse. La legge Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni già in fase di gara d’appalto in materia di sicurezza da fornire all’impresa appaltatrice relativamente ai rischi specifici derivanti da possibili interferenze esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81/2017 81 e successivo D. Lgs 3 Agosto 2009 n° 106, ed alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici 5 marzo 2008, relativa a: Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (arttDUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. 18 (Determinazione n. 3/2008). Secondo il suddetto art. 26, al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingva adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, quale servizi e forniture”. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: > derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; > immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; > esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; > derivanti da modalità di esecuzione della prestazione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). L’impresa dovrà presentare il Piano Sostitutivo di lavoro subordinatoSicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza secondo le indicazioni previste nell’allegato XV D.Lgs 81/08, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa coordinato con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici i contenuti del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccDUVRI.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.

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Samples: Accordo Quadro

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Società, nella persona del suo Presidente e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra legale rappresentante, agente in forza dei poteri a lui conferiti, gestisce le parti per stabilire lo smart workingaerostazioni passeggeri, quale modalità merci e relative pertinenze dell’Aeroporto di esecuzione della prestazione Ronchi dei Legionari “Xxxxxx Xxxxxxxxx di lavoro subordinatoBrazzà”, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio Convenzione N. 31, sottoscritta con E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in data 31/05/2007, approvata con Decreto N. 128/T del potere Ministro dei Trasporti, di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili concerto con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia il Ministro dell’Economia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Finanze, registrato alla Corte di Cassazione n. 1733/2020)dei Conti in data 23/11/2007. Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart La Società ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore affidare in subconcessione aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, ricavandone corrispettivi. La Società nello svolgere le proprie attività, anche tramite terzi concessionari, si ispira al principio di garantire ai propri clienti (passeggeri - compagnie – etc.) il più alto livello di qualità delle prestazioni quale si riscontra negli ambiti aeroportuali internazionali di maggior prestigio. Tale principio è elemento sostanziale del contratto di subconcessione ed il Subconcessionario lo spostamento condivide e lo fa proprio impegnandosi con ciò ad ispirarvi la propria concreta e quotidiana attività, consapevole che azioni contrarie a tale principio ledono l'immagine ed il buon nome della prestazione esterna ad altra dataSocietà e che questa, in conseguenza, si riserva la più ampia facoltà di tutela. Poiché l'attività consentita in organizzazione ed oggetto del contratto di subconcessione rappresenta anche manifestazione dell'immagine aeroportuale offerta all'utenza, è fatto obbligo al Subconcessionario di operare al fine della migliore resa del servizio anche in termini di qualità, oltreché di puntuale adempimento degli obblighi assunti. Il Subconcessionario dovrà attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni emanate dall’ E.N.A.C., dall’Agenzia delle Dogane, dalle Forze di Pubblica Sicurezza e dalle altre Autorità competenti, nonché dalla stessa Società. Le premesse assertive fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

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Samples: triesteairport.it

Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria L’indagine esplorativa di cui agli arttal presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, di conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità precontrattuale in capo alla medesima. 18 Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. Trattandosi di richiesta di preventivi non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e 19 non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e la Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta anche in presenza di un unico preventivo ricevuto. Qualora, successivamente ricorressero le condizioni e la Stazione Appaltante decidesse di procedere ad un’eventuale successiva procedura di affidamento, questa avverrà tramite piattaforma "Mercato Elettronico della legge sul lavoro agile n. 81 Pubblica Amministrazione" (MEPA) a mezzo Trattativa Diretta con l’operatore economico che abbia correttamente inviato un preventivo e che sia stato individuato idoneo. Ciascun soggetto che abbia inviato un preventivo ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante si impegna a fornire alla Stessa, prima dell’eventuale stipula del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisticontratto, la nuova organizzazione seguente documentazione: • Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17; • Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010; La richiesta di preventivi di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del lavoro dovrà essere concordataCNR (xxx.xxx.xxx.xx sezione Gare e appalti), mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato ha lo scopo di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce favorire la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto più ampia partecipazione e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato consultazione di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo Operatori economici abilitati sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra dataMEPA.

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Samples: Avviso Di Indagine Informale Di Mercato Per L’acquisizione Di Preventivi Finalizzati All’affidamento Diretto, Tramite Trattativa Diretta, Dell’appalto Per La Fornitura Del Servizio Di Manutenzione Ordinaria E Correttiva Del Videogioco

Premesse. La legge n. 81/2017 Le presenti Condizioni Generali di contratto (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingdi seguito denominate “Condizioni Generali”), quale modalità unitamente alle eventuali condizioni particolari di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contratto contenute nel Contratto nazionale modulo d’ordine o preventivo sottoscritto (di lavoro giornalisticoseguito denominati “Allegato/i”), relativo a prodotti e servizi informatici offerti da SINATTICA SRL (di seguito denominata “Fornitore”), disciplinano le modalità e i termini di fornitura nei confronti del Cliente (di seguito Fornitore e Cliente collettivamente denominati “Parti”) di tutti i prodotti e servizi attualmente offerti dal Fornitore. InfattiIn particolare, l’applicazione il Fornitore eroga servizi informatici nell’ambito della modalità sicurezza e/o assistenza e/o monitoraggio e/o consulenza in relazione ai sistemi informativi del lavoro smart all’interno Cliente medesimo (di seguito denominati “Servizi” e ciascuno di essi denominato “Servizio”), nonché fornisce i prodotti informatici software e/o hardware eventualmente correlati ovvero necessari per la corretta esecuzione dei Servizi da erogare o comunque che è interesse del Cliente acquistare o avere in uso (di seguito denominati “Prodotti” e ciascuno di essi denominato “Prodotto”). L’accettazione delle redazioni potrà avvenire solo a seguito presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ si intenderà avvenuta, di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatavolta in volta, mediante apposito accordola trasmissione del modulo d’ordine o preventivo, tra l’editoredatato e sottoscritto per accettazione, a SINATTICA SRL, tramite p.e.c. o raccomandata a.r. o comunicazione e-mail o consegna a mani ed è requisito necessario ed indispensabile per l’erogazione e fruizione dei Prodotti e/o Servizi offerti dal Fornitore. Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali secondo le suddette modalità, il direttore Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed il comitato di redazione accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o fiduciario di redazione aggiornamenti alle presenti, che verranno in virtù delle prerogative garantite futuro adottate e contestualmente pubblicate dal predetto artFornitore. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio Xxxxx che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantonon sia espressamente dichiarato diversamente, il giornalista - pur indicando in sede Cliente si presume agisca per scopi professionali o di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare impresa e non sia qualificabile come un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile consumatore ai sensi e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - gli effetti del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datas.m.i.

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Samples: sinattica.com

Premesse. La legge Con DGR n. 81/2017 X/5805 del 18 novembre 2016 recante: “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2017 e seguenti – indicazioni per la ricognizione delle esigenze del piano straordinario”, è stata avviata una fase di ricognizione di investimenti per gli esercizi 2017 e seguenti, con riferimento agli ambiti seguenti: A) piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico; B) piani strategici di razionalizzazione in attuazione del criterio di continuità delle cure in attuazione della LR 23/2015; C) implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzata all’attuazione della LR 23/2015; D) sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l’esigenza di sostituzione nel prossimo biennio; - Con D.G.R. n. X/6548 del 4 maggio 2017 recante: “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti” è stato approvato l’elenco degli interventi di edilizia sanitaria comprendente, tra gli altri, gli interventi di “Ampliamento area dedicata al P.S.” (arttLodi), per un importo di € 730.000,00, di “Adeguamento normativo Farmacia ospedaliera” (Lodi) per un importo di €. 18 1.650.000,00, di “Ristrutturazioni aree DH-DS Centralizzato – Centro emotrasfusionale e 19laboratorio di microbiologia – Area morgue” (Lodi) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingun importo di €. 4.180.000,00 e di “Adeguamento prevenzione incendi – prima fase” (Codogno) per un importo di €. 1.200.000,00 e così per un importo complessivo di €. 7.760.000,00 (quest’ultimo intervento non oggetto della presente progettazione); - Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si rende necessario procedere con una gara di lavori, quale modalità ponendo a base di gara il progetto esecutivo; - Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato redatto dall’ufficio tecnico della Stazione Appaltante; - Oggetto della presente procedura sarà quindi la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivi del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della prestazione degli interventi di lavoro subordinatoristrutturazione ed adeguamento del Presidio Unico, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi stabilimento Ospedaliero di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenzaLodi; - gli aumenti periodici La presente relazione rappresenta il documento preliminare necessario all’avvio dell’attività di anzianitàprogettazione; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) Precisazioni di natura procedurale per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.l’appalto dei lavori:

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Samples: www.asst-lodi.it

Premesse. La legge n. 81/2017 Nel corso dell’anno 2021 giungeranno a scadenza gli attuali contratti di durata triennale per cui si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per la fornitura di carta in risme (A4 e A3) ed articoli di cancelleria/materiale vario d’ufficio e i relativi servizi connessi, per soddisfare i fabbisogni di “Agenzia delle entrate–Riscossione” (di seguito anche AdeR o Ente). I servizi connessi consistono nel trasporto e consegna del materiale presso gli sportelli di riscossione e le sedi indicate. Tali ineludibili forniture economali sono infatti a supporto dei processi di riscossione aziendale ed in particolare delle attività di “business” presso gli sportelli specie per la gestione degli istituti delle maggiori rateazioni e della “definizione agevolata” che comportano la predisposizione e stampa di voluminosi fascicoli cartacei. A fronte della necessità di proseguire nel già operativo piano delle sinergie acquisitive con Agenzia delle Entrate (di seguito anche AdE), finalizzato a perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione di servizi e forniture, aggregando i relativi fabbisogni, si è convenuto con la stessa AdE l’opportunità di prevedere, nelle more dell’espletamento di una gara pluriennale congiunta, un autonomo affidamento di AdeR finalizzato alla stipula di contratti di sola durata biennale. Sulla base del suddetto accordo il Comitato di gestione di AdeR, con delibera del 25 febbraio 2021, ha autorizzato l’affidamento di cui al presente Progetto per la durata di 24 mesi. Tale durata è reputata come sufficiente a consentire l’approvvigionamento sia di AdE che di AdeR nel rispetto della tempistica ipotizzata per l’avvio esecutivo dei prossimi contratti in sinergia a seguito della creazione di apposito Gruppo Di Lavoro tecnico congiunto per la redazione dei documenti di gara e per l’espletamento della stessa. Verificata l’indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno ovvero l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria - ed allo SDAPA, per assenza di bando idoneo, l’affidamento avverrà mediante procedura di gara da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione dal MEF per il tramite della CONSIP. Come meglio dettagliato nel seguito del documento verrà bandita una procedura aperta suddivisa in due lotti, aggiudicabili entrambi attraverso il criterio del minor prezzo, determinato sull’importo complessivo, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 18 60 e 1995 comma 4, lett. b) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli arttX.Xxx. 18 e 19 della legge sul lavoro agile aprile 2016, n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità 50 – Codice dei contratti pubblici (di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.seguito: Codice). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – Il presente Progetto si articola nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra data.seguenti paragrafi:

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Premesse. La legge n. 81/2017 Al fine di evitare errori e refusi, si suggerisce di indicare nella documentazione di gara (arttbando e disciplinare) una sola volta informazioni rilevanti quali importi a base d’asta e criteri di selezione e pertanto di precisare che il bando possa rinviare a precisi paragrafi del disciplinare per l’indicazione di alcuni dati rilevanti (es. 18 par. 3 e 194 per quanto attiene agli importi a base d’asta, par. 7 per i criteri di selezione richiesti, valore delle sotto basi d’asta unitarie ove previste). Nell’ambito delle “istruzioni sintetiche” del bando tipo si legge: «Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida, che non verrà aperta. …” Si suggerisce di prevedere per la stazione appaltante la facoltà di stabilire che “Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta, che non verrà aperta” senza riferimento alla validità della stessa, termine che potrebbe implicitamente richiamarne l’apertura e la valutazione. Si chiede di chiarire che l’indicazione dell’avviso di pre-informazione (che non è previsto quale adempimento obbligatorio nel Codice) espressamente prevede l’accordo scritto tra debba intendersi quale informazione facoltativa, da inserire solo nel caso in cui esso sia stato pubblicato. Sempre rispetto alle premesse. Si chiede altresì di prevedere la facoltà per le parti stazioni appaltanti di introdurre una disciplina specifica per stabilire lo smart workingla fase di “verifica tecnica” sui beni acquisiti, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroantecedente l’aggiudicazione. La previsione dell’accordo scrivente quanto spedisce, per la successiva pubblicazione, i Bando alla commissione europea, e contemporaneamente pubblica sul profilo del committente la documentazione di gara (tra le particui ovviamente il disciplinare), in ambito giornalisticonon ha conoscenza della data di pubblicazione sulla GURI. Provvede a valorizzare tale informazione solo sul profilo del committente successivamente alla pubblicazione nella detta Gazzetta. Pertanto nei disciplinari della scrivente non potrà essere presente tale informazione. Nel descrivere gli adempimenti di pubblicità obbligatoria codesta spett.le Autorità ha individuato, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatticorrettamente, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistila GUUE, la nuova organizzazione GURI e il profilo del lavoro dovrà essere concordatacommittente. Solo alle anzidette pubblicazioni, mediante apposito accordoinfatti, tra l’editorevengono riconnessi effetti dal codice degli appalti in tema di termini di presentazione delle offerte e termini per l’impugnazione. Non viene fatto riferimento alla pubblicazione sui quotidicani in quanto la stessa, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione non essendo inquadrabile nelle pubblicazioni obbligatorie, rientra in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, quelle cd facoltative al fine di garantire la compiuta formazione professionaleuna capillare pubblicità dell’appalto. La non obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani è intuibile anche in considerazione del fatto che, i relativi oneri, non sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale imputabili all’OE aggiudicatario (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18arrt 216, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro11, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017d.lgs 50/2016). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili Si chiede di fornire maggiori indicazioni in merito alla nozione di servizi analoghi, chiarendo se, come sembra emergere dalla nota illustrativa (pag.14), i medesimi si traducano in un rinnovo contrattuale predeterminato ab origine, oppure se debba trattarsi di servizi non coincidenti con essoquelli originariamente previsti in gara, anche nonché in merito al contenuto del progetto a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datadell’affidamento.

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Premesse. La legge n. 81/2017 L’avviamento per le cure termali degli assicurati INPS (arttdi seguito denominato anche “Istituto”) alla struttura (di seguito denominata anche “amministrazione” o “struttura”), costituente un unico complesso alberghiero/termale, ovvero situata nelle vicinanze, è subordinato alla constatazione dello standard delle prestazioni sanitarie nonché del servizio alberghiero normalmente fornito ai clienti privati, standard che l’Amministrazione si impegna a garantire anche nei confronti degli assicurati che saranno avviati dall’Istituto. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingLe strutture saranno inserite, quale modalità di esecuzione previa valutazione dell’INPS della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partirispondenza delle condizioni richieste, in ambito giornalisticoelenco alfabetico annuale suddiviso per regione e per ciascuna tipologia di trattamento termale. L’elenco sarà messo a disposizione degli assicurati completo di indirizzo, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale numero di lavoro giornalistico. Infattitelefono e degli eventuali trattamenti gratuiti (esclusi quelli termali), l’applicazione di miglior favore rispetto a quelli generali praticati secondo il presente “capitolato”, nonché della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - categoria alberghiera e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa dell’ accreditamento tariffario con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, ASL per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarecure termali, così come riportato dall’articolato che segueespressamente indicati dalle strutture stesse nell’atto di adesione. L’ accordo aziendale che introduce Per l'erogazione delle cure e la modalità sistemazione alberghiera, l'amministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un congruo numero di esecuzione posti in tutti i turni stabiliti dall’INPS, ammettendo nella struttura gli assicurati autorizzati dall’INPS stesso. Il numero dei posti messi a disposizione potrà oscillare da turno a turno, tra la disponibilità minima e quella massima, entro il limite del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione25%. In deroga all’oscillazione anzidetta, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o le strutture potranno peraltro accettare un numero maggiore di assicurati rispetto alla disponibilità inizialmente fornita per i vari turni. Previa autorizzazione della Direzione regionale competente, può essere ammessa l’adesione parziale ai turni nel limite di 1/3 in meno, in apertura o in chiusura della stagione, rispetto ai turni programmati. L’assicurato, che sarà libero di scegliere il turno in cui praticare le cure, sarà preventivamente avvertito dall’INPS dell’accettazione della sua domanda. La domanda dal secondo anno di validità della presente convenzione, dovrà essere presentata durante l’anno di effettuazione delle cure. La Sede INPS competente ricevuta ed esaminata la domanda invierà un’apposita comunicazione/autorizzazione - a cui sarà allegato l’elenco delle strutture termali convenzionate – con cui l’assicurato prenderà diretti contatti con la struttura, almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. La comunicazione/autorizzazione costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura, che segnalerà entro il giorno successivo - pena il mancato riconoscimento della tariffa per i giorni di ritardo - l’arrivo dell’interessato e l’inizio delle cure (queste ultime con le modalità indicate nel relativo punto B2, n. 4, lett. a) alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la struttura stessa e a quella a cui appartiene l’assicurato. Oltre alla comunicazione che precede, l’amministrazione, ricevute le prenotazioni da parte degli assicurati, invierà comunque alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la struttura, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno, l’elenco dei curandi di cui è previsto l’arrivo. All’atto della prenotazione la struttura termale potrà chiedere espressamente all’assicurato una somma, entro un massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working50 euro, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.)a titolo di caparra a garanzia dell’effettiva presentazione alle cure. Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto Tale somma dovrà essere comunque eseguita entro i limiti restituita alla fine del soggiorno o conguagliata con quanto eventualmente dovuto dall’assicurato per la fruizione di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, altri servizi; la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciò, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” di lavoro, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche verrà altresì restituita nel caso in cui operi l’interessato, impossibilitato a presentarsi nel turno previsto, abbia comunicato la disdetta della prenotazione almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. Qualora lo stabilimento termale abbia una gestione diversa rispetto a quella alberghiera, quest’ultima, prima di confermare all’interessato la disponibilità, dovrà garantire la effettuabilità delle prescritte cure nel periodo in - questione. I turni avranno la durata di due settimane (dal lunedì della prima settimana, al sabato della seconda (13 giorni di soggiorno completo di cui 12 di cure), secondo il minimo tabellare comprensivo dell’indennità calendario triennale stabilito dall’INPS, allegato al presente capitolato (All. 1). L’arrivo è previsto il pomeriggio della domenica precedente l’inizio del turno e la partenza il sabato di contingenza; - fine turno, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo E), punto 2), secondo e terzo cpv.. L’allegato calendario generale dei turni, in particolare per il 2009, potrà, comunque subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate ai singoli aderenti. Per tutti gli aumenti periodici adempimenti connessi con la pratica attuazione del servizio, si dovrà far capo alla Direzione Provinciale dell’Istituto che effettua il pagamento delle fatture, ovvero alla Direzione Regionale competente. Il servizio potrà cessare di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioniavere efficacia od essere modificato in qualsiasi momento, in relazione ad eventi che dovessero influire sulla erogazione delle prestazioni alberghiere o di quelle terapeutiche, che costituiscono il presupposto delle prime. Sono voci variabili La volontà della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie struttura di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente partecipare al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva si concretizza mediante l’invio, a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la struttura termale, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico/invito, della espressa adesione al presente capitolato, unitamente alle dichiarazioni della sussistenza dei requisiti di seguito indicati e all’indicazione dei posti messi a disposizione in tutti i vari turni, adesione che avrà validità fino all’anno solare 2011; è fatta salva la facoltà di recesso anticipato, da effettuare con lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la struttura termale, almeno entro il 31 ottobre degli anni 2009 o buoni pasto - 2010, recesso che avrà efficacia a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esternodecorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoroL’adesione, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno quale potrà essere utilizzato lo schema riportato in sede di accordo quadro aziendale allegato (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendaliAll. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale2), dovrà essere riconosciuto debitamente sottoscritta (anche dal titolare delle Terme qualora la titolarità della struttura alberghiera e dello stabilimento facciano capo a due soggetti distinti) con l’esatta denominazione della struttura e indicazione espressa degli altri elementi indicati di seguito nel presente paragrafo e non dovrà contenere riserve o condizioni di sorta, a pena di esclusione. Eventuali adesioni successive al termine indicato nell’avviso al pubblico/invito 2009 avranno efficacia per gli anni solari successivi a quello di adesione, entro il diritto triennio di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datavalidità del presente capitolato.

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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità Il presente Capitolato delinea gli obiettivi dell’intervento di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita adeguamento e di lavoroinstallazione nuovo impianto vasche di stoccaggio e smaltimento reflui radiaottivi provenienti dalla S.C. DI MEDICINA NUCLEARE P.O.C. STABILIMENTO “SS. ANNUNZIATA” di Taranto. Di seguito sono fornite le prescrizioni da assumere in fase di progettazione nonché le indicazioni relative alle apparecchiature da installare ed allo stato di fatto di strutture e impianti. La previsione dell’accordo tra definizione dettagliata di tutte le partisoluzioni tecniche atte a consegnare l’impianto funzionale e funzionante, in ambito giornalisticononché a norma secondo le leggi e normative vigenti, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticoresta a carico del Fornitore, che nella sua Offerta Tecnica dovrà sottoporre le proprie proposte alla stazione appaltante. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Tali sistemi devono essere opportunamente certificati e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando deve essere prodotta la documentazione attestante il rispetto delle procedure previste direttive delle norme nazionali ed internazionali applicabili. La fornitura dovrà essere eseguita nella formula “chiavi in mano”, comprensiva di tutte le apparecchiature, i programmi, l’esecuzione di allacciamenti alle reti impiantistiche predisposte elettrica/ trasmissione dati/idraulica/scarico, gli impianti di distribuzione ed i servizi necessari alla messa in esercizio di tali sistemi. Il sistema offerto dovrà essere di ultima generazione tecnologica, collocata al riguardo dall’arttop della gamma tra le apparecchiature commercializzate dalla Ditta offerente. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreLa fornitura comprende inoltre:  Il trasporto, ove l’editorefacchinaggio, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni smaltimento rifiuti e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiimballaggi, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataposa in opera, mediante apposito accordol’installazione, tra l’editore, il direttore ed il comitato la messa in funzione e la verifica di redazione o fiduciario buon funzionamento delle apparecchiature e degli impianti;  Configurazione di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, tutte le parti sottoscrittrici informatiche;  Formazione e addestramento del presente accordo concordano sulla necessità personale medico e paramedico;  Formazione e addestramento del personale tecnico;  I dispositivi hardware e software e tutto il materiale necessario ad eseguire la diagnosi on line dell’impianto, rappresentazione grafica del circuito, registro degli eventi, azioni ed allarmi, performance dell’impianto; L’ASL TA si riserva la facoltà di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarerisolvere il contratto anticipatamente, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantirenaturale scadenza, in caso di recessoaccertate violazioni degli obblighi e condizioni previste col presente capitolato, col solo obbligo di avviso a mezzo raccomandata A.R., con conseguente danno e spese a carico della Ditta. Ciascuna Impresa concorrente deve specificare chiaramente nella documentazione da allegare all'offerta le dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura proposta con il ripristino effettivo relativo peso. Infine l’apparecchiatura deve essere opportunamente certificata, in conformità alle direttive ed immediato della situazione precedentealle norme nazionali ed internazionali applicabili e deve risultare adeguata alle compatibilità elettromagnetiche (EMC) contro i radiodisturbi. L’accordo aziendale Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi alla legislazione nazionale vigente. Le apparecchiature fornite dovranno possedere la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE, che modifica la Direttiva 93/42/CE-Dispositivi Medici, con indicato il numero dell’organismo certificatore che le ha rilasciate. La Ditta dovrà inoltre prevedere fornire copia dei certificati CE di conformità e la loro eventuale traduzione in italiano. Inoltre, l’apparecchiatura offerta deve essere conforme alle norme tecniche CEI in materia sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali. La Relazione Tecnica Descrittiva presentata nell’offerta tecnica deve consentire alla Commissione tecnica di valutare la soluzione progettuale proposta nelle sue caratteristiche e punti di forza, oltre che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo: Ciòle caratteristiche di ogni zona funzionale di progetto. Nelle Relazioni Tecniche sono richiesti paragrafi specifici per tipologia di opera, tenuto conto che la legge n. 81/2017 (art. 18, comma 2) prevede l’“uso di strumenti tecnologici” illustrino le caratteristiche tecniche proposte per ogni voce di lavoro. Il Fornitore ha facoltà di proporre delle migliorie rispetto a quanto richiesto nel capitolato delle opere di adeguamento. Tali elementi, che sono “assegnati al lavoratore” dal datore dovranno essere compresi nell’offerta economica, saranno valutati nell’offerta tecnica, secondo quanto indicato nel Disciplinare di lavoro e della cui sicurezza e del cui buon funzionamento quest’ultimo è responsabile e che il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 marzo 2017, ha definito strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi e congegni che sono “indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che, per tali finalità, siano stati posti in uso e messi a disposizione del lavoratore medesimo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in remoto, dovrà comunque avvenire in base alle direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal responsabile e per l’effetto il lavoratore in smart working dovrà essere regolarmente reperibile – nei limiti dell’orario di lavoro come sopra specificato - e dovrà comunicare eventuali assenze anche temporanee in base alla disciplina vigente. L’accordo sul lavoro agile deve infatti contenere anche le indicazioni sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nonché l’individuazione e la descrizione di quelle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 della legge n. 81 del 2017). Le parti concordano che l’uso dei sistemi editoriali e dei programmi attivabili con esso, anche a distanza, non può mai essere diretto alla valutazione del rendimento produttivo e dei tassi di errore del redattore, ma deve invece avvenire nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della professione giornalistica sulla base di quanto definito nell’accordo sindacale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1733/2020). Le parti confermano che l’accordo aziendale, nella definizione del trattamento economico e normativo, dovrà ribadire principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili, ovvero: Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in - il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza; - gli aumenti periodici di anzianità; - i superminimi individuali e aziendali; - le eventuali forfetizzazioni. Sono voci variabili della retribuzione: - il lavoro straordinario; - il lavoro notturno; - il lavoro festivo; - il lavoro festivo notturno; - il lavoro domenicale con riposo compensativo; - il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo; - il lavoro straordinario festivo; - il lavoro straordinario notturno festivo; - il lavoro straordinario notturno. Le maggiorazioni previste (ex Art. 16 CNLG FNSI-ANSO-FISC) per tali tipologie di lavoro continueranno ad essere dovute al giornalista in smart working che esegue la prestazione in tali giorni. Relativamente al servizio mensa oppure sull’eventuale indennità sostitutiva o buoni pasto - a cui non viene riconosciuta natura retributiva ma di agevolazione di carattere assistenziale (Sentenza della Corte di Cassazione n. 16135/2020) - le parti definiranno in sede di accordo quadro aziendale se gli stessi saranno riconosciuti al giornalista nei giorni in cui presta la propria attività in esterno. Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, quali – a titolo puramente esemplificativo - le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, nel silenzio della norma, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. Le parti concordano inoltre nel ritenere che lo smart working non altera il sistema di diritti e libertà sindacali individuali e collettivi, previsti dal CNLG e dalla legge. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee, al lavoratore in smart working che dovesse prestare la propria attività in remoto nella giornata in cui venga indetta una assemblea sindacale, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter concordare col Direttore lo spostamento della prestazione esterna ad altra datagara.

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