PON Inclusione Clausole campione

PON Inclusione. Viene prescelto il riferimento a situazioni homeless connesse all’età adulta (da 18 a 60 anni), senza discriminazione di genere, intercettabili dalle Unità di Strada, dal loro passaggio a sportelli/uffici, da segnalazioni. La rete dei servizi farà riferimento operativo alle organizzazioni del 3° settore che già agiscono nell’ambito della esclusione, che condivideranno il progetto e porranno in atto loro risorse implementando le attuali forme di intervento; l’azione complessiva avrà regia e coordinamento pubblico (EGSA e Comune) in modo da raccordare le azioni progettuali con i servv.socio assistenziali professionali. L’ accordo di rete a pubblica evidenza tra i vari soggetti individua le singole prestazioni e le relative forme di intervento economico. La definizione dell’intervento sui casi singoli avviene in ambito dell’equipe formata dai soggetti dell’accordo, con eventuali allargamenti a in relazione ai bisogni specifici (lavoro, sanità, scuola, ecc.). La presa in carico condivisa in equipe determina in singoli progetti le azioni sociali da svolgersi a cura dell’operatore e le relative modalità; in generale, dovrà essere impostato un percorso facendo leva sulla fiducia reciproca, mettendo in conto possibili tempi medio lunghi di intervento e ponendo obiettivi generali/intermedi monitorabili. Il riferimento metodologico corrisponderà alle “Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia” fornite dal competente Ministero. La rete e, più in particolare i soggetti del terzo settore che la compongono, garantisce, con propri operatori sociali: l’accompagnamento ai servizi del territorio, l’accompagnamento/ aiuto a riprendere confidenza coi luoghi ove può veder riconosciuti i propri diritti, la gestione di possibili fallimenti in itinere, il “mettersi a fianco” anche di chi “non voler essere aiutato”, richiama il soggetto alle sue responsabilità e alle prerogative di scelta, garantisce comunicazione e feedback costante coi servizi della rete, struttura percorsi formativi orientati alla multidisciplinarietà, al lavoro di equipe, supervisiona l’apporto dei singoli operatori di cui è responsabile.
PON Inclusione. Rafforzare la conoscenza e la raccolta dati sulla condizione di disagio delle persone a rischio di marginalità estrema e dei senza dimora sul singolo territorio. - Potenziare la rete dei servizi per il pronto intervento sociale e l’inclusione delle persone a rischio di marginalità estrema e dei senza dimora valorizzando l'apporto del Terzo settore. - Favorire l’accesso ai servizi (sociali, sanitari, abitativi, tirocini lavorativi …) delle persone a rischio di marginalità estrema e dei senza dimora. - Sperimentare e/o consolidare misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia. - Consolidare il sistema integrato dei servizi territoriali pubblici e del privato sociale e migliorarne la capacità di risposta ai bisogni delle persone a rischio di marginalità estrema e dei senza dimora. - Potenziare interventi a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati (distribuzione di beni di prima necessità - Rafforzare la distribuzione di altri beni materiali all’interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all’autonomia.
PON Inclusione. La Regione Xxxxxx-Romagna persegue le seguenti finalità che verranno raggiunte attraverso le azioni di sistema regionale descritte nella sezione 4: - facilitare il raccordo funzionale del sistema dei servizi territoriali pubblici, privati e del terzo settore per azioni, interventi e progetti innovativi nell’ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità; - promuovere la realizzazione di interventi strategici integrati coinvolgendo i vari settori (casa, salute, lavoro, istruzione, giustizia) per fornire risposte ai bisogni complessi dalle persone in condizione di marginalità estrema; - ottimizzare la capacità di risposta tramite strumenti di condivisione, concertazione informativa, operativa e metodologica tali da permettere una corretta integrazione degli interventi per i senza fissa dimora; - sostenere e supportare il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la complementarietà con politiche, programmi e strumenti a livello locale, regionale, nazionale.
PON Inclusione. Obiettivi: - sperimentare modalità innovative integrate di HF e HL per le persone che sono da poco senza dimora e a rischio di cronicizzare la loro situazione (prevenzione), persone con problematiche socio-economiche o croniche, in percentuali tra loro compatibili con le dimensioni degli alloggi e le eventuali convivenze; - sperimentare un patto di collaborazione con i beneficiari che preveda la consapevolezza del percorso che si compie insieme e la reciproca collaborazione; - sperimentare l’unità di strada per l’avvicinamento leggero ai senza dimora per strada o in rifugi di fortuna (40); - costruire una rete di Ambito, tra Enti e Terzo settore, per potenziare l’efficacia di interventi, sperimentare soluzione innovative di HF e HL anche fuori dalla città capoluogo di provincia, formalizzando collaborazioni e intese, confrontare le procedure e mettere a disposizione occasioni formative; Nello specifico il progetto si propone di realizzare: - 15 percorsi di Housing First/Housing Led (da avviare con la sottoscrizione del Patto di Collaborazione, riguardante anche il trattamento dei dati personali), il reperimento e la messa in atto della soluzione abitativa + percorsi di recupero di tutta l’autonomia possibile; - almeno12 percorsi di tirocinio/inclusione sociale (anche sperimentando modalità innovative); - almeno 11 percorsi formativi e linguistici nonché accompagnamento ai servizi-socio sanitari per tutti i beneficiari; - avviare il progetto pilota di Unità di Strada.
PON Inclusione. L’ambito in oggetto presenta una forte disomogeneità territoriale rispetto agli interventi messi in atto rispetto al target, che vede concentrati nel centro urbano della città di Asti la maggior parte dei servizi ad esso dedicati, attuati sia dal pubblico che dal privato sociale. Se il fenomeno appare più evidente nella città di Asti rispetto all’insieme dei comuni di ambito, in entrambe le situazioni appare comunque necessario procedere ad una mappatura al fine di predisporre le opportune e più adeguate risposte, nell’ottica della creazione/miglioramento del coordinamento dei vari interventi che vengono effettuati dalla rete. Pertanto gli obiettivi, possono essere così declinati:
PON Inclusione. Obiettivo delle azioni realizzate a valere sul PON sarà sperimentare modalità innovative integrate di presa in carico delle persone 'croniche' e delle persone da poco senza dimora o unicamente con problematiche socio-economiche. Nello specifico, per quanto concerne l'impatto sui beneficiari diretti: Per quanto concerne il 'Sistema dei servizi sociali e sanitari':
PON Inclusione. L’obiettivo generale è sperimentare una metodologia olistica che preveda un’alta integrazione tra Servizi, strutture e associazioni del privato sociale, intervenendo sui diversi livelli di manifestazione del problema. Prioritario sarà monitorare l’evoluzione dello stato di marginalità della persona (recente o radicato). Obiettivi specifici:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.