Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Anno 2020 Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento Coordinamento, di cui all'art. 100 del D. Lgs. D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltanteappaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore direttore dei Lavori lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltanteappaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica E Segnalazione Semaforica, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica E Segnalazione Semaforica, Codice Unico Di Progetto (Cup): C83g17000210004 Codice Identificativo Gara (c.i.g.): 7192319964

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale non rientra nelle ipotesi di rischio di cui al D.Lsv. 81/2008 in quanto si ipotizza la presenza di un’unica impresa ed i lavori saranno svolti per interventi successivi non legati tra loro nel luogo e nel tempo, conseguentemente i singoli cantieri di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti allestiti saranno per la predisposizione del Piano entità e presenza di Sicurezza e di Coordinamento uomini inferiori ai limiti di cui all'artal decreto richiamato. 100 del D. LgsAi fini degli obblighi di legge varrà pertanto il P.S.S. presentato all’Impresa. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione AppaltanteQualora, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, vi fosse la compresenza di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, più imprese verrà applicato quanto previsto dal citato decreto legislativo. Nel caso in cui si rendesse necessario il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro P.S.C. l’appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltanteappaltante, ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81. L’appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le segnalazioni di difesa, come barricate, segnali, lumi in corrispondenza ai lavori o guasti in sede stradale da attuarsi con cavalletti, fanali, segnali, ecc, alle armature per gli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza degli operai, e ciò sia durante l’esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione, alle passerelle pedonali per il transito e per garantire l’accesso agli stabili e ai negozi (sono vietate le passerelle costituite da una o più tavole sciolte), ai provvedimenti di spazzatura, sfangatura ed innaffiamento della sede stradale circostante i lavori durante i medesimi e sino alla loro ultimazione. Tali provvedimenti debbono essere adottati sempre a cura e iniziativa dell’Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori; ove si verificassero danni e l’Impresa avesse trascurato le precauzioni necessarie, essa dovrà provvedere al risarcimento. Quando le opere di difesa siano tali da portare modificazioni nello svolgimento della viabilità, dovranno prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori e/o la Polizia Locale prima di iniziare i lavori. Nei casi di urgenza, sia durante l’esecuzione di lavori che per guasti che avessero a verificarsi in sede stradale, l’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni singolo lavoro o in corso d'operamisura, l'affidatario può presentare anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori ed il Comando della Polizia Locale. L’appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni nelle quali debbono eseguirsi i lavori, né potrà far valere contro l’Amministrazione Comunale titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una via od un tratto di via al coordinatore per l'esecuzione passaggio dei lavori veicoli, mantenendosi al Comune, a questo riguardo, la facoltà di apprezzamento sulla necessità della chiusura, pur restando all’Appaltatore la responsabilità di cui al D. LgsCapitolato Generale. n. 81/2008Per tutte le opere che richiedono manomissioni, se nominatoanche parziali, proposte della sede stradale, compete all’Impresa l’obbligo di modificazioni segnalare le opere stesse nel modo più opportuno ed evidente con cartelli regolamentari di pericolo e dell’eventuale limitazione di traffico, muniti nelle ore di buio o integrazioni al piano scarsa visibilità delle prescritte luci di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte segnalazione, fermo restando naturalmente all’Impresa l’obbligo di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavorialtre provvidenze e sbarramenti necessari di cui sopra. Le gravi Tutte le segnalazioni di cui sopra dovranno essere conformi alle norme stabilite dal vigente Codice della Strada, delle apposite disposizioni normative in materia di cantieri mobili su strada, di sicurezza. Gli sbarramenti posti a segnalare le aree di lavoro dovranno essere segnalati con fanali a gas, a pila o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattoa luce intermittente.

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Samples: www.comune.terni.it, www.comune.terni.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di volta in volta servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri dove peraltro è prevista la presenza di un’unica impresa, il committente non è tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti designare il coordinatore per la predisposizione del Piano di Sicurezza progettazione né quello per l’esecuzione previsti dall’articolo 90, commi 3 e di Coordinamento di cui all'art. 100 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto. Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, Il committente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per la nomina cui non ha proceduto alla redazione del coordinatore per l'esecuzioneDocumento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). Qualora la Stazione AppaltanteL’appaltatore deve quindi, relativamente prima dell’inizio del servizio, ai sensi dell’articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006, predisporre ed inviare alla committente un Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che può essere inteso come l’insieme del Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza. Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al singolo ordinativorisparmio energetico degli impianti di illuminazione invece, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporresi ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 pertanto l’appaltatore dovrà quindi, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stessolavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 dell’articolo 131 del D. Lgs. 81/2008n. 163/2006, comprende predisporre il documento Piano di valutazione sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro quando essi hannoun'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei rischi lavoratori impiegati nel cantiere. Il Piano di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Ai sensi dell’articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivosostitutivo previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del D. Lgs. Qualora venga predisposto n. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al predisposto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano . Tutti i piani di sicurezza e di coordinamento per adeguarne (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti alle proprie tecnologie e minimi previsti nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano gli adempimenti, da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatarioquesti ultimi, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa degli obblighi di risoluzione del contrattosicurezza.

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Samples: trasparenza.comune.colleferro.rm.it, trasparenza.comune.colleferro.rm.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltantesenza riserve o eccezioni il PSC, relativamente al singolo ordinativoladdove previsto, verifichi la non necessità di nominare un predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneprogettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suddetto obbligo è fatto obbligo all'affidatario esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di predisporreEsecuzione (CSE), prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stessoladdove previsto, il piano sostitutivo delle misure ai sensi del successivo comma 3. L’Appaltatore deve produrre al Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive in fase di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza nella in fase di esecuzione, un piano operativo esecuzione una o più proposte motivate di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo modificazione o di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento coordinamento, nei seguenti casi: - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessodi sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Il Direttore Tecnico il Coordinatore per la sicurezza in fase di cantiere è responsabile del rispetto del piano esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione annotare sul giornale dei lavori, in merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l’Appaltatore. Le gravi o ripetute violazioni L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei piani stessi da parte dell’affidatariolavori, comunque accertateil documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, previa formale costituzione in mora dell’interessatocomma 1, costituiscono causa di risoluzione lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del contrattoD.Lgs. n. 81/2008, ove necessario.

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Samples: va.minambiente.it, www.stradeanas.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta L'Appaltatore si obbliga a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, redigere il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratorilavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare dell'art. Tale 100 del D.Lgs. 81 del 2008. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione: - eventuali proposte integrative del piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantierisicurezza e di coordinamento previsto ai sensi dell'art. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario100 del D.Lgs. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 81 del 2008. - un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle proprie scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivoe di coordinamento previsto ai sensi dell'art. Qualora venga predisposto il 100 del D.Lgs. 81 del 2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltantecoordinamento, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'operaprevisto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori nonché le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di cui al D. Lgsprecedente comma 2, formano parte integrante del contratto d'appalto. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al Gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza sicurezza, evidenziati nel bando di gara e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoripresente Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell’affidatariodell'Appaltatore, comunque accertatecostituiscono, previa formale costituzione messa in mora dell’interessatodello stesso, costituiscono causa di risoluzione del contrattocontratto d’appalto. L’appaltatore dovrà affiggere in maniera ben visibile presso il cantiere la copia della notifica preliminare all’organo di vigilanza competente. La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere e al Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

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Samples: www.arnascivico.it

Piani di sicurezza. La L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i piani di sicurezza messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante procederà appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Qualora sussistano i presupposti di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione legge, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del Piano di Sicurezza Dlgs. 81/08 e di Coordinamento di cui all'artdell’art. 100 131, comma 4 del D. LgsDlgs. 81/2008 e per la nomina del 163/06, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporrel’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o ovvero in corso d'operad’opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori una o più proposte motivate di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte modificazione o di modificazioni o integrazioni integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento coordinamento, nei seguenti casi: - per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie tecnologie dell’impresa; - per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano stessodi sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Il Direttore Tecnico coordinatore per la sicurezza in fase di cantiere è responsabile esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del rispetto coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del piano da parte Dlgs. 81/08, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavorialcun genere del corrispettivo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatarioNei casi di cui al comma 2, comunque accertatelettera b), previa formale costituzione in mora dell’interessatoqualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, costituiscono causa di risoluzione del contrattoe tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Samples: www.amaroma.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneprogettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratoriin fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. Tale piano è messo I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantiericura della Stazione appaltante. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatarioL'Appaltatore, prima dell’inizio della consegna dei lavori relativi dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo ordinativocantiere interessato, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivosopra menzionato. Qualora venga predisposto Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di coordinamento da parte della Stazione Appaltantesicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, prima mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di ogni singolo lavoro affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in corso d'operaessi compresi. Ai sensi dell’articolo 90, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/200881/ 2008 e s.m.i., se nominatol’Appaltatore prima della redazione del verbale di consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. petente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; eventuali richieste di adeguamento; L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti in precedenza descritti, proposte anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di modificazioni o integrazioni richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. Ad integrazione degli obblighi già elencati, si precisa che il cantiere di cui al piano presente appalto è assoggettato all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che è previsto il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 90 – comma 3, per cui è stato designato il coordinatore per la progettazione. L’appaltatore dei lavori è quindi obbligato, oltre al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e salute del lavoro (anche se qui non richiamate o se richiamate in altri documenti contrattuali) all’adempimento degli obblighi in capo al datore di coordinamento per adeguarne i contenuti lavoro o alle proprie tecnologie imprese previsti nel citato D.Lgs. 81/2008 e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessos.m.i. Il Direttore Tecnico di cantiere L’appaltatore è altresì interamente responsabile del rispetto del piano medesimo adempimento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoriditte o lavoratori autonomi chiamati a qualsiasi titolo ad operare in cantiere, naturalmente per quanto attiene l’attività del cantiere stesso. Le gravi o ripetute violazioni L’appaltatore è tenuto alla consegna alla committente dei piani stessi di cui all’art. 131 del Codice, e quindi, nello specifico, i POS (redatti da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione tutte le imprese). Il POS conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 deve contenere in mora dell’interessato, costituiscono causa particolare tutti gli elementi di risoluzione del contrattocui all’all. XV.

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Samples: Contratto Di Appalto

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta Per cantieri ove previsto a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione norma del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'artD.Lgs. 100 81 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 2008 è fatto obbligo all'affidatario all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio della consegna dei lavori relativi all’ordinativo stessolavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatariodall'appaltatore. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in eventualmente predisposto nel corso d'opera, l'affidatario può presentare al dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di cui al D. Lgs. n. 81/2008sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, se nominato, proposte di modificazioni l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o integrazioni al eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessodi sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Il Direttore Tecnico L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di cantiere è responsabile del rispetto del piano esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Le Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatarioerrori ed omissioni, comunque accertatecomporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, previa formale costituzione in mora dell’interessatoe tale circostanza sia debitamente provata e documentata, costituiscono causa di risoluzione del contrattotrova applicazione la disciplina delle varianti.

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Samples: trasparenza.comune.frosinone.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento Coordinamento, di cui all'art. 100 del D. Lgs. Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: www.comunequarrata.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Gli obblighi ed adempimenti sopra precisati, inerenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento, trovano attuazione in tutte le ipotesi previste dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Viceversa, nelle ipotesi residuali, permane l’obbligo della predisposizione da parte dell’impresa appaltatrice, del piano di Coordinamento sicurezza sostitutivo del piano di cui all'artsicurezza e coordinamento ex D.Lgs. 100 n. 81/2008, comprensivo anche del D. Lgspiano operativo di sicurezza, ossia il piano complementare di dettaglio, da redigersi e consegnare alla stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. 81/2008 In tali fattispecie, pertanto, l’impresa è tenuta alla predisposizione di un piano di sicurezza e di igiene che analizzi in maniera dettagliata i processi di costruzione, di esecuzione e di modalità di lavoro e che effettui la valutazione dei rischi possibili. Il piano dovrà indicare le attrezzature di cantiere, le macchine ed i dispositivi previsti per la nomina del coordinatore per l'esecuzionerealizzazione dell'opera. Qualora la Stazione AppaltanteIl piano di igiene e sicurezza dovrà perciò definire i rischi prevedibili legati alle modalità operative, relativamente al singolo ordinativoai macchinari, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore ai dispositivi e alla installazione per la sicurezza messa in fase opera, all'utilizzazione di esecuzionesostanze o preparati, è fatto obbligo all'affidatario ai movimenti del personale, all'organizzazione del cantiere, esso dovrà indicare le misure di predisporreprotezione collettive o, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stessoin mancanza di queste, il piano sostitutivo le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi, nonché le condizioni nelle quali dovranno essere effettuati i controlli dell'applicazione delle misure per di prevenzione e la manutenzione degli apparecchi usati. I piani di sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo devono essere consegnati all'Amministrazione prima della stipula del contratto e messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, in base all’art. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016. Esso dovrà essere trasmesso alla AUSL di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine Forlì - SPSAL prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 gg. dalla consegna degli stessi, ove previsto dalla legge. Nel caso di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori osostitutivo, se nominatodovuto, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve dovranno essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, consegnati prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dell'inizio dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei ; in tale caso i piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione potranno essere redatti in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione forma provvisoria limitatamente ai soli lavori previsti con la consegna; i piani definitivi dovranno essere consegnati prima della stipula del contratto.

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Samples: www.comune.forli.fc.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta L'Appaltatore si obbliga a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, redigere il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratorilavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare dell'art. Tale 100 del D.Lgs. 81 del 2008. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione: - eventuali proposte integrative del piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantierisicurezza e di coordinamento previsto ai sensi dell'art. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario100 del D.Lgs. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 81 del 2008. - un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle proprie scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivoe di coordinamento previsto ai sensi dell'art. Qualora venga predisposto il 100 del D.Lgs. 81 del 2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltantecoordinamento, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'operaprevisto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori nonché le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di cui al D. Lgsprecedente comma 2, formano parte integrante del contratto d'appalto. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al Gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza sicurezza, evidenziati nel bando di gara e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoripresente Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell’affidatariodell'Appaltatore, comunque accertatecostituiscono, previa formale costituzione messa in mora dell’interessatodello stesso, costituiscono causa di risoluzione del contrattocontratto d’appalto. La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere e al Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

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Samples: old.molfetta.clio.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta Per cantieri ove previsto a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione norma del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'artD.Lgs. 100 81 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 2008 è fatto obbligo all'affidatario all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio della consegna dei lavori relativi all’ordinativo stessolavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatariodall’appaltatore. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in eventualmente predisposto nel corso d'opera, l'affidatario può presentare al dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di cui al D. Lgs. n. 81/2008sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, se nominato, proposte di modificazioni l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o integrazioni al eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessodi sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoriD.Lgs. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto163/2006.

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Samples: www.provincia.savona.it

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneprogettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratoriin fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. Tale piano è messo I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantiericura della Stazione appaltante. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatarioL'Appaltatore, prima dell’inizio della consegna dei lavori relativi dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo ordinativocantiere interessato, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivosopra menzionato. Qualora venga predisposto Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di coordinamento da parte della Stazione Appaltantesicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, prima mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di ogni singolo lavoro affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in corso d'operaessi compresi. Ai sensi dell’articolo 90, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/200881/ 2008 e s.m.i., se nominatol’Appaltatore prima della redazione del verbale di consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. petente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; eventuali richieste di adeguamento; L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti in precedenza descritti, proposte anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di modificazioni o integrazioni richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. Ad integrazione degli obblighi già elencati, si precisa che il cantiere di cui al piano presente appalto è assoggettato all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che è previsto il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 90 – comma 3, per cui è stato designato il coordinatore per la progettazione. L’appaltatore dei lavori è quindi obbligato, oltre al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e salute del lavoro (anche se qui non richiamate o se richiamate in altri documenti contrattuali) all’adempimento degli obblighi in capo al datore di coordinamento per adeguarne i contenuti lavoro o alle proprie tecnologie imprese previsti nel citato X.Xxx. 81/2008 e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessos.m.i. Il Direttore Tecnico di cantiere L’appaltatore è altresì interamente responsabile del rispetto del piano medesimo adempimento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoriditte o lavoratori autonomi chiamati a qualsiasi titolo ad operare in cantiere, naturalmente per quanto attiene l’attività del cantiere stesso. Le gravi o ripetute violazioni L’appaltatore è tenuto alla consegna alla committente dei piani stessi di cui all’art. 131 del Codice, e quindi, nello specifico, i POS (redatti da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione tutte le imprese). Il POS conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 deve contenere in mora dell’interessato, costituiscono causa particolare tutti gli elementi di risoluzione del contrattocui all’all. XV.

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Samples: Contratto Di Appalto

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneprogettazione (CSP) e Piano di sicurezza integrativo quali misure anticontagio da COVID19 messi a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratoriin fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle verifiche ispettive imprese esecutrici e indicati nel cartello di controllo dei cantiericantiere. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatarioL'Appaltatore, prima dell’inizio della consegna dei lavori relativi dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo ordinativocantiere interessato, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivosopra menzionato. Qualora venga predisposto Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di coordinamento da parte della Stazione Appaltantesicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, prima mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di ogni singolo lavoro affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in corso d'operaessi compresi. Ai sensi dell’articolo 90, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/200881/ 2008 e s.m.i., se nominatol’Appaltatore prima della redazione del verbale di consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. petente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; eventuali richieste di adeguamento; L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti in precedenza descritti, proposte anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di modificazioni o integrazioni richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. Ad integrazione degli obblighi già elencati, si precisa che il cantiere di cui al piano presente appalto è assoggettato all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che è previsto il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 90 – comma 3, per cui è stato designato il coordinatore per la progettazione. L’appaltatore dei lavori è quindi obbligato, oltre al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e salute del lavoro (anche se qui non richiamate o se richiamate in altri documenti contrattuali) all’adempimento degli obblighi in capo al datore di coordinamento per adeguarne i contenuti lavoro o alle proprie tecnologie imprese previsti nel citato X.Xxx. 81/2008 e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessos.m.i. Il Direttore Tecnico di cantiere L’appaltatore è altresì interamente responsabile del rispetto del piano medesimo adempimento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoriditte o lavoratori autonomi chiamati a qualsiasi titolo ad operare in cantiere, naturalmente per quanto attiene l’attività del cantiere stesso. Le gravi o ripetute violazioni L’appaltatore è tenuto alla consegna alla committente dei piani stessi di cui all’art. 131 del Codice, e quindi, nello specifico, i POS (redatti da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione tutte le imprese). Il POS conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 deve contenere in mora dell’interessato, costituiscono causa particolare tutti gli elementi di risoluzione del contrattocui all’all. XV.

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Samples: Contratto Di Appalto

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà L’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, la seguente documentazione: • Piano di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento • Un Piano Operativo di Coordinamento Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore dei suddetti piani sono causa di cui all'artrisoluzione del contratto, previa costruzione in mora. 100 La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall’art. 108 del D. LgsD.Lgs. 81/2008 n. 50/2016 e per la nomina successive modificazioni ed interrogazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del coordinatore per l'esecuzionecantiere. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità I piani di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese tutti i subappaltatori operanti nel cantiere , al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici dai singoli subappaltatori compatibili fra tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatariodall’affidatario. L’affidatarioNell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, prima dell’inizio dei lavori relativi detto obbligo incombe al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavorimandatario. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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