Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale Clausole campione

Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. Le assenze devono essere senza ritardo segnalate e giustificate all’Azienda. L'assenza per brevi permessi retribuiti che l'Azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non è computabile nelle ferie annuali. Per gravi motivi personali o familiari del lavoratore, l'Azienda può concedere adeguati periodi di congedo, compatibilmente con le esigenze di servizio, determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico. I permessi e i congedi anzidetti vanno concessi con criteri uniformi nell'ambito aziendale; ad esempio, vanno concessi permessi retribuiti per nascita di figli, decesso di familiari xxxxxxx, comprovate visite specialistiche (cui il lavoratore stesso debba sottoporsi). L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta un'aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi dell’art. 91 del presente contratto fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi. Detta aspettativa può essere revocata qualora vengano a cessare i motivi per i quali era stata richiesta. L'aspettativa può essere nuovamente richiesta solo dopo un periodo di servizio effettivo di 5 anni. Le Aziende, nella concessione dell’aspettativa di cui sopra, accoglieranno comunque le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra 3 e 8 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. Il periodo trascorso in aspettativa non comporta decorso dell'anzianità, a nessun effetto. Il lavoratore ha diritto, quando contragga matrimonio, ad un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi, non computabili come ferie. Il periodo di congedo matrimoniale è da considerare a tutti gli effetti come trascorso in servizio.
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. 1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’impresa concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’impresa concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l’impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico. L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell’art. 69 del presente contratto, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura. In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. Vengono riconosciuti i 3 giorni di permesso di cui all’art. 4 della L. 8/3/2000 n. 53 anche in caso di ricovero di figli, coniugi, genitori. I permessi per figli, accordati per patologie legate all’apprendimento, sono retribuiti. Le imprese sono inoltre chiamate a valutare con particolare attenzione la concessione di permessi/congedi e aspettativa per l’assistenza di figli in condizioni di disagio (ad es. bullismo, tossicodipendenza, anoressia/bulimia) È stata inserita una raccomandazione delle Parti sia riguardo alla concessione delle flessibilità di cui all’art.57 e 108 per la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori ei prestatori di assistenza, sia riguardo alle esigenze di permessi e congedi connesse ai percorsi di adozione (inclusa la fase di riconoscimento idoneità), affido e tutela dei minori.
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. Le assenze devono essere senza ritardo segnalate e giustificate all’Azienda. L'assenza per brevi permessi retribuiti che l'Azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non è computabile nelle ferie annuali. Per gravi motivi personali o familiari del lavoratore, l'Azienda può concedere adeguati periodi di congedo, compatibilmente con le esigenze di servizio, determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico.
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. (art. 60)
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale. (Art. 48) L' attuale formulazione accorpa precedenti disposizioni collocate nel ccnl ABI del 1994 (art. 98 e "raccomandazione" in calce all' art. 104). Le normative contrattuali vanno coordinate con quelle di legge (l. n. 53 dell' 8 marzo 2000, su cui cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 37 del 2000). In particolare, il Regolamento d' attuazione della ricordata legge (Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, su cui cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 97 del 2000), stabilisce, nell' ottica di non cumulabilità dei trattamenti, che "in alternativa alle disposizioni del presente Regolamento, per i permessi e congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli" (art. 4, comma 2). Tanto premesso, le Parti si sono date atto che "nella concessione dei congedi e delle aspettative previste dalla norma in oggetto, le aziende terranno conto del mutato quadro legislativo di riferimento, nel cui ambito sono stati già previsti diritti per i lavoratori in materia" (circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001).

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).