Common use of Permessi per ex festività Clause in Contracts

Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Permessi per ex festività. 1. ) Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della 2, legge 27 maggio 1949, 27.5.49 n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessatol'interessato, secondo l’orario l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero all'intero trattamento economico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per ex festività. 1. Al AI lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.

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Samples: Verbale Di Accordo 11 Luglio 2007, in Roma 136

Permessi per ex festività. 1. Al lavoratorelavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario l'orario settimanale contrattualmente stabilito prestabiito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero all'intero trattamento economico.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Permessi per ex festività. 1. Al lavoratorelavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro