Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro, in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recupero, con opzione annua, si prevede per il personale part time della categoria dei Quadri direttivi.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c., Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.

Part-time. Le parti Nell’ambito delle disposizioni riguardanti la conciliazione vita-lavoro, è possibile trovare, in alcuni accordi, l’opportunità di convertire il rap- porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Questa misura è rico- nosciuta solo in determinate situazioni di necessità come nel caso in cui si danno atto debbano assistere famigliari affetti da malattia oppure i figli fino ai 12 anni di età, nonché nelle ipotesi in cui sia lo stesso lavoratore a soffrire di gravi problemi di salute. Di particolare interesse risulta l’accordo FIS, che l’istituto riconosce la possibilità di conversione del rapporto di lavoro, anche al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori ad attività di istruzione e formazione. Molti anche i casi di accordi aziendali che concedono il tempo parziale alle lavoratrici madri nei primi mesi di vita del bambino. In particolare, in Adare Pharmaceuticals, il tempo parziale con regime orario di 20 ore settimanali è garantito alle lavoratrici madri fino al 20° mese di vita del bambino con possibile proroga fino al compimento dei 3 anni; alle stesse lavoratrici è in qualche caso permesso di concentrare l’orario di lavoro su un solo turno o nelle ore centrali della giornata. Normalmente, l’unico limite posto alla concessione di questa misura è costituito dalle esigenze organizzative aziendali. Non a caso, per soddi- sfare la richiesta del dipendente, può essere necessario predisporne il tra- sferimento temporaneo presso altro reparto o azienda consociata, fissare un limite minimo di ore lavorative al giorno e garantire la reversibilità della misura (Procter & Gamble, Fater). Pur non essendo molto diffusi, i temi della gestione della disabilità e della tutela delle persone affette da malattie croniche occupano un ruolo centrale in alcuni contratti. A titolo esemplificativo, l’accordo Protec prevede la possibilità per il lavoratore soggetto ad una malattia invalidan- te all’80%, una volta esauriti il periodo di comporto e le ferie maturate, di richiedere un’aspettativa di 12 mesi con una retribuzione del 50% nel primo semestre e del 30% nel secondo. In altri contratti è concessa la possibilità di passare al part-time rappresenta una positiva forma per il lavoratore con gravi problemi di flessibilità salute (FIS) o la priorità di accesso allo smart working ai lavoratori con dif- ficoltà motorie (Alfasigma) o affetti da patologie riconosciute ai sensi del- la legge n. 68/1999 (Eni). Di particolare interesse sono i casi nei quali si considerano, tra i motivi di utilizzo della banca ore solidale, la malattia invalidante del lavoratore che abbia esaurito il periodo di comporto (Xxxxxxx & Xxxxxxx) e la necessità di assistere familiari affetti da patolo- gie che richiedono un’assistenza domiciliare costante (Mapei). Per i c.d. caregivers, alcune intese prevedono altresì la possibilità di fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita di massimo un anno (Oikos), la pre- cedenza nelle richieste di passaggio allo smart working (Eni) e l’esenzione dallo svolgimento della prestazione lavorativalavorativa in regime di orario a turni (Adare Pharmaceuticals). Particolare sensibilità alla gestione e valorizzazione del personale af- fetto da disabilità è riscontrabile negli accordi Merck Serono e Xxxxxxx & Xxxxxxx, offrendo altresì una importante occasione dove sono stati costituiti Osservatori bilaterali sul tema ed è stata introdotta la figura del c.d. disability manager. Come chiarito nell’intesa Xxxxxxx & Xxxxxxx, il disability manager ha il compito di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi ri- spondere a tutte le esigenze del lavoratore disabile (accesso al lavoro, svolgimento della prestazione, adeguamento delle postazioni di lavoro e degli strumenti di lavoro, costruzione di opportunità di valorizzazione professionale), mentre l’Osservatorio aziendale per l’inclusione lavorativa si occupa, sulla base delle personeindicazioni ricevute dal disability manager, di ri- solvere particolari problematiche all’interno dell’azienda, coinvolgendo le figure adatte alla salute e alla prevenzione di infortuni e promuovendo una rete di servizi sul territorio volta a favorire l’inclusione lavorativa del- le persone con disabilità. A fronte Proprio con l’obiettivo di richieste avanzate realizzare un sistema a rete per motivate esigenze tra cui quellela diffusione sul territorio di Roma di progetti di inclusione la- vorativa e iniziative virtuose, aventi prioritàMerck Serono ha sottoscritto nel 2019 un accordo di partenariato territoriale con le organizzazioni sindacali, previste dal 2° comma dell’artAISM (Associazione italiana sclerosi multipla) e la Fondazione ASPHI Onlus. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del Infine, di rilievo è la disposizione ex articolo 8, decreto-legge n. 138/2011, inserita nell’accordo Xxxxxxx & Xxxxxxx, secondo la quale, nei casi di assunzione di lavoratori rientranti nelle prerogative della legge n. 68/1999, possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori determi- nato di handicap, assistenza a figli con meno durata massima di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 40 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratorerinnovabili e/o prorogabili liberamen- te entro tale limite, senza l’applicazione della causale. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro, in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recupero, con opzione annua, si prevede per il personale part time della categoria dei Quadri direttiviTali inserimenti sa- ranno accompagnati da adeguati percorsi formativi.

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Part-time. Nel settore del Turismo è consentito, ai lavoratori assunti a tempo parziale, su richiesta dell’azienda e con il consenso dei lavoratori, di superare l’orario di lavoro concordato (lavoro supplementare ) per un numero massimo di 120 ore annue comprensive di quelle già previste per lo stesso scopo del CCNL. Per i ratei di 13° e di 14° mensilità, delle ferie e per quelli relativi ai permessi retribuiti, sarà corrisposta in busta paga una maggiorazione pari al 33% non assorbibili con altre maggiorazioni contrattuali. La richiesta dell’azienda al dipendente di lavoro supplementare potrà essere avanzata al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: inventari - breve assenza per malattia od infortunio di altro personale non programmabile (ivi compresi il titolare, ed i suoi collaboratori o soci), godimento ferie, allestimento per rinnovo esercizio, maggior lavoro per punte stagionali, eventi eccezionali e momentanea intensificazione delle attività lavorativa. Le parti si danno atto convengono che l’istituto del eventuali richieste di applicazione di orario di lavoro part-time rappresenta time, anche in deroga da quanto previsto dal CCNL, purche’ nel rispetto delle norme di leggi vigenti, potranno essere sottoposte per la loro applicazione alla Commissione paritetica provinciale. La Commissione delibererà su tali richieste con parere vincolante entro 7 giorni dalla presentazione della stessa. Nell’intento di individuare meccanismi incentivanti di avviamento al lavoro a tempo indeterminato anche per coloro per i quali è riscontrabile una positiva forma oggettiva difficoltà di flessibilità inserimento le parti convengono di effettuare un primo inserimento per mesi 12 nel rispetto dei criteri previsti dalla Legge n. 451/94 per i contratti di formazione e lavoro. Tale inserimento viene applicato ai lavoratori che non abbiano in precedenza maturato esperienze specifiche nello stesso settore di attività e nella stessa mansione. Con cadenza semestrale le Associazioni categoriali dovranno far pervenire alla Commissione i dati sul numero di rapporti instaurati in base a tale disposizione suddivisi per qualifica. Nell’intento di individuare meccanismi incentivanti di avviamento al lavoro a tempo indeterminato anche per coloro per i quali è riscontrabile una oggettiva difficoltà di inserimento le parti convengono di effettuare un primo inserimento per mesi 12 nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3 dell’art. 3 della prestazione Legge n. 451/94 per i contratti di formazione e lavoro. Tale inserimento viene applicato ai lavoratori che non abbiano in precedenza maturato esperienze specifiche nello stesso settore di attività e nella stessa mansione o che presentano una ridotta capacità lavorativa. Con cadenza semestrale le Associazioni categoriali dovranno far pervenire alla Commissione i dati sul numero di rapporti instaurati in base a tale disposizione suddivisi per qualifica e per tipologia di invalidità. In ordine a particolari esigenze produttive ed in deroga a quanto previsto dal CCNL, offrendo altresì una importante occasione potranno essere concordate diverse distribuzioni di conciliazione tra orario di lavoro, anche con superamento delle otto giornaliere e delle 40 ore ordinarie settimanali per un massimo di 16 settimane annue di cui consecutive al massimo 4, nel rispetto delle limitazioni di legge . Per i tempi di vita e i tempi lavoratori assunti con contratto a tempo determinato l’eventuale flessibilita’ non recuperata verrà liquidata alla fine del rapporto di lavoro delle personecon retribuzione comprensiva di maggiorazione per le ore straordinarie. A fronte di richieste avanzate tali diverse distribuzioni dell’orario di lavoro l’azienda riconoscerà, riposi compensativi nei periodi di minor intensità produttiva, (con recupero articolato in mezze giornate o giornate intere) entro il 31 luglio dell’anno successivo.. L’Azienda dovrà darne comunicazione alla Commissione Paritetica e ai dipendenti almeno 20 giorni prima della decorrenza, indicando il calendario annuale di superamento del normale orario ed il programma di massima del successivo recupero. Le variazioni sostanziali sopravvenute al programma aziendale dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione scritta. A tal fine le aziende dovranno presentare i progetti alla Commissione, per motivate esigenze tra cui quelleil tramite dell’Associazione Categoriale che li assiste, aventi prioritàentro 20 giorni dalla data fissata per il suo inizio; nei successivi 7 giorni tali progetti verranno vistati dalla Commissione. In concomitanza con una delle seguenti ipotesi aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro: - allestimento per rinnovo, previste dal 2° comma ristrutturazione o apertura di esercizio; - maggior lavoro per punte stagionali legate ad attività produttive e/o di servizi di particolare specificità (esempio : manifestazioni fieristiche, congressi e convegni e particolari eventi in ambito regionale) le aziende potranno assumere personale a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto all’art. 23 della legge 56/87 ed in deroga a quanto previsto dall’art.64 del CCNL Turismo, con un massimo di 6 unita' per aziende che occupano fino a 9 dipendenti, con un massimo di 10 unità per aziende che occupano da 10 fino a 30 addetti e 15 unità per aziende fino a 50 addetti. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute pena la decadenza, a richiedere il parere favorevole vincolante della commissione motivando la relativa istanza. La Commissione esprimerà il relativo parere entro i 10 giorni successivi. Istanze per rapporti a termine diversi dai casi sopra saranno valutate dalla Commissione caso per caso. Le assunzioni a termine in applicazione dell’art. 2 dell’allegato “E” 64 del CCNL Turismo non sottoposte alle deroghe sopra regolamentate, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione scritta alla Commissione e al C.C.N.L. Centro Servizi dell’Ente Bilaterale dopo la sua attivazione, come previsto dal CCNL. Pertanto, in deroga a quanto previsto dal capo IV e V della parte generale del vigente CCNL Turismo, le aziende potranno assumere personale con contratto a termine anche per periodi inferiori ad un mese per incremento dell'attività derivante da punte stagionali (Disciplina del lavoro stagione estiva ed invernale). L'impresa che occupa fino a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati tre addetti (dipendenti, soci o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970collaboratori), potrà assumere fino a 10 unità; l'impresa che occupa oltre tre addetti come sopra identificati potrà assumere fino a 15 unita'. In deroga a quanto previsto ai capoversi precedenti, le Casse Rurali - B.C.C.aziende operanti nelle zone montane che intendano avvalersi del presente provvedimento sono tenute, all’interno dell’aliquota pena la decadenza, a darne comunicazione scritta entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione alla Commissione Paritetica allocata presso l'Ente Bilaterale. La retribuzione spettante a ciascun lavoratore assunto a termine, sarà maggiorata della percentuale fissata dall’artdel 33% a compensazione dei ratei di 13°, 14° mensilità nonche' ferie e permessi retribuiti. 1 Resta comunque escluso da tale criterio il computo del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste trattamento di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time fine rapporto. In relazione al comma 3 dell’art. 23 della Legge n. 56/87 che consente l’assunzione a tempo determinato nel limite di 1 unità durata non superiore ad un giorno per ogni 20 dell’organico l’esecuzione di speciali servizi, le aziende dovranno far pervenire alla Commissione entro il quinto giorno successivo non festivo, per il tramite della propria l’Associazione di categoria, copia della comunicazione di assunzione inviata alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego . I casi di impiego di lavoratori extra sono quelli previsti dal capo V - parte generale del CCNL intitolato "Lavoro extra e di surroga"; in servizio, con arrotondamento commercialeaggiunta potranno essere valutate dalla Commissione particolari iniziative da presentarsi da parte delle singole aziende interessate. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmente, comunicazioni inviate con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca sopra indicate assolveranno all’obbligo, previsto dal contratto nazionale a carico delle Oresingole aziende, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta di invio quadrimestrale al normale orario di lavoro, in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recupero, con opzione annua, si prevede per il Centro Servizio degli elenchi nominativi del personale part time della categoria dei Quadri direttiviextra utilizzato.

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Part-time. Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma Parti convengono che, fermo restando le previsioni di flessibilità della prestazione lavorativaXxxxx e di contratto vigenti in materia, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” il ricorso al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicapverrà favorito in tutte le sue forme, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere dando attuazione alle richieste di trasformazione attualmente pendenti nei tempi gestionali necessari e, comunque, entro 6 mesi dalla data del presente Accordo. Le Parti, altresì, entro la data del 10 aprile 2003, si incontreranno per stabilire, con separati accordi, azienda per azienda, tempi e modalità di presentazione delle richieste di trasformazione del contratto di lavoro da contratti tempo pieno a parziale da parte del personale interessato, nonché i criteri di accoglimento in caso di più richieste presso la stessa unità produttiva, ed anche gli ulteriori aspetti applicativi circa le diverse modulazioni degli orari e le posizioni lavorative del personale che, dopo aver trasformato – ai sensi e per gli effetti del presente Accordo – il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, dovesse poi accedere al “Fondo di solidarietà”. Pertanto, resta inteso che le Aziende del Gruppo Capitalia, in ragione dell’accesso degli interessati al “Fondo di solidarietà”, accoglieranno le eventuali domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dai dipendenti che si trovino a contratti part time time. Le Parti si riservano di valutare la possibilità di addivenire ad intese, ai sensi dell’art. 26 del CCNL, per il superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo determinato nel limite parziale. L’attuazione dei processi di 1 unità esodo anticipato potrà comportare mobilità territoriale per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commercialequote di lavoratori. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre Parti convengono che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generalelivello aziendale, a tempo determinato. I rinnovi partire dal 10 aprile 2003, si procederà ad un esame congiunto di detti contratti avranno in via generale cadenza annualeaspetti e problematiche connesse alla mobilità, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesial fine di determinare, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmentenegozialmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa XX.XX. firmatarie del presente Accordo, preventivamente alla Banca delle Orefase di attuazione di eventuali provvedimenti di mobilità, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario intese e criteri che agevolino eventuali processi di lavoromobilità interna. Le Aziende, in luogo della corrispondente retribuzioneoccasione degli incontri già programmati, forniranno alle XX.XX. Analoga possibilità adeguate e preventive informative sulle esigenze di recuperomobilità, sia temporanea che definitiva, e sul numero delle risorse interessate. Le Aziende si impegnano ad orientare anche la mobilità a criteri di valorizzazione delle risorse e di crescita professionale, garantendo al riguardo i necessari e specifici percorsi formativi. Nelle more del raggiungimento di pertinenti intese aziendali continueranno a rimanere valide, senza soluzione di continuità, precedenti accordi inerenti i processi di mobilità. Qualora in singole Aziende siano previste indennità di pendolarismo riferite a precedenti Piani Industriali, le stesse continueranno ad essere erogate con opzione annua, si prevede per il personale part time della categoria dei Quadri direttividecorrenza 1° gennaio 2003.

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Samples: Verbale Di Accordo

Part-time. Le parti si danno atto concordano in conformità dell’art 22 CCNL 19.04.2004, che l’istituto del i contingenti di personale da destinare al part-time rappresenta sono riferiti ai singoli profili professionali e corrispondono al 25% della dotazione organica, come determinata al 31 dicembre di ogni anno ( in caso di frazionamento il contingente è arrotondato per eccesso). La distribuzione in ogni modo deve tener conto prioritariamente delle esigenze di servizio e delle carenze di organico nell’ambito dei profili. Nell’accoglimento delle domande sarà favorito il part- time di tipo verticale, salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto per le necessità di cui alle leggi 151/2001 e 104/1992. Nel caso di saturazione percentuale del profilo professionale, è fissata un’ulteriore quota non superiore all’1% a favore dei dipendenti che si trovino in gravi e motivate situazioni familiari, da concedere con provvedimento motivato e documentato. Tali rapporti hanno carattere temporaneo e non possono essere di durata superiore ad un biennio. Sono in ogni caso revocati al cessare delle condizioni che li hanno determinati. Al fine di una positiva forma razionale gestione dell’istituto, onde evitare un’eccessiva frammentazione e diffusione di flessibilità della casi e tipologie le parti concordano sulla necessità di attivare un confronto per definire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CIA, un regolamento che disciplini, nell’ambito delle tipologie dei rapporti di lavoro part-time [orizzontale, verticale e/o combinato), l’articolazione dell’orario di lavoro rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione il tutto commisurato alle esigenze funzionali di conciliazione tra servizio ed adeguato a quelle dei dipendenti. In tale regolamento dovranno essere individuati inoltre i tempi criteri di vita precedenza e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di preferenza da usarsi nel caso in cui le richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina la concessione del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicappart-time eccedano, assistenza a figli con meno di tre anniin numero, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo quello percentualmente determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il profilo. L’azienda, previo accordo con il dipendente o su istanza dello stesso, può concordare, se ed in quanto possibile, il suo temporaneo utilizzo ad altra attività o struttura al fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto rendere efficace la prestazione part-time. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio si fa rinvio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato normativa in merito vigente ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulatiai CC.CC.N.L., in via generale, a tempo determinatoparticolare all’art. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E 22 del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro, in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recupero, con opzione annua, si prevede per il personale part time della categoria dei Quadri direttiviCCNL 19 aprile 2004.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. Le parti (docenti ed ATA). Il personale con contratto a tempo indeterminato può chiedere sin dall’assunzione di essere collocato in part-time. La domanda deve essere presentata dopo l’uscita della circolare annuale del Provveditore (generalmente mesi di febbraio - marzo). La durata di tale contratto è necessariamente biennale. La riduzione del rapporto di lavoro può raggiungere al minimo il 50% dell’orario ordinario di lezione su base settimanale (analogamente, per gli ATA vd. orario settimanale di servizio). Può essere organizzato in senso orizzontale (diminuzione d’orario giornaliera per tutta la settimana) o verticale (riduzione dei giorni di lavoro rispetto alla settimana o dei mesi rispetto all’anno). La retribuzione è proporzionale all’orario svolto: per i docenti si danno atto che l’istituto del fa riferimento alle sole ore di lezione (non vi sono ore a disposizione; quelle relative agli OOCC sono proporzionali all’orario di lavoro svolto. Nel caso si sia optato per il part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità verticale, il docente è tenuto a partecipare alle ore relative agli OOCC solo nei giorni in cui presta servizio. E’ comunque richiesta in ogni caso la partecipazione agli scrutini.). Gli effetti pensionistici sono da valutarsi sempre proporzionalmente. I periodi non coperti dal part-time sono riscattabili ai fini pensionistici, sempre ai sensi della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di etàL. 29/97. Il contratto personale docente in part-time (anche di origine sindacale) non può venire nominato funzione obiettivo. Analogamente la figura aggiuntiva ATA non può essere in part-time. Per il part-time non sono proponibili riduzioni ulteriori d’orario, tranne che per i casi previsti da leggi speciali come la L 1204/71. Il personale precario non può fruire dell’istituto del part-time, concesso ma può essere nominato per coprire le ore a completamento, Un’altra novità riguarda le ferie non godute (per il personale ATA e direttivo): queste possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo e non più entro il mese di febbraio. Per le ferie, va ricordato che rimane in vigore il vergognoso comma 3 dell’art. 19 del CCNL ‘95, che dispone che per i primi 3 anni dall’assunzione i dipendenti della scuola hanno diritto ad un numero ridotto di ferie (30 gg., anziché 32). A questi giorni, vanno aggiunti, per tutti, i 4 giorni delle festività soppresse. Tali giorni possono essere goduti dal personale Direttivo ed ATA in qualsiasi periodo dell’anno (tranne i periodi critici già segnalati). Il personale docente ha diritto indiscusso a fruirne nel periodo di chiusura della scuola agli alunni. Generalmente si consiglia di approvare delibere dei Collegi dei Docenti che aggancino i 4 gg. alle ferie estive, in particolare nei primi giorni di Settembre. Il singolo docente può comunque scegliere di riservarsi la fruizione dei 4 gg. anche in altri periodi dell’anno solare ove la compatibilità con tale motivazionegli oneri di servizio lo consenta. Nel caso la fruizione richiesta sia stata negata per motivi di servizio, coprirà tutto a fine anno solare deve venire effettuato il periodo fino all’inserimento pagamento dei giorni non goduti (si consiglia ovviamente di produrre richiesta scritta). Si ricorda, per quanto attiene alle ferie anticipate per il personale docente (6 gg.), che le stesse possono essere richieste ai sensi del figlio alla scuola maternavigente art. Ai fini del computo 21 CCNL ‘95, comma 2, e computate come permessi per motivi personali o di famiglia con sostituzione tramite personale a disposizione o, in assenza di questo, personale supplente. Vanno documentati tramite autocertificazione. Non sono quindi dipendenti dall’assenza di aggravio di spesa, ma dovuti al dipendente (vd. la casistica di cui al secondo commaprossimo capoverso). Viceversa, se richiesti come ferie anticipate, devono venire concessi, ma solo a condizione che vi sia personale a disposizione. Rimangono poi 3 gg. per motivi personali o familiari, il cui godimento non è affatto discrezionale (periodi relativi alla valutazione ed agli esami, a parte). Vale a dire che devono venire concessi anche se ciò comportasse la nomina di personale supplente e possono venire documentati anche al rientro o autocertificati. Si segnala che non si considerano tratta di “gravi motivi”, bensì di normali motivi anche solo a carattere personale. Vi sono infine 3 gg. per ogni lutto entro il secondo grado di parentela ed affini (entro il primo grado), 8 gg. per concorsi ed esami (compresi viaggi relativi), 15 gg. per matrimonio, 1 gg. per i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni In mancanza di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre cheaspiranti alla nomina dello specifico sottosettore si attinge agli elenchi dei docenti appartenenti agli altri sottosettori compresi, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figlicomunque, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, un’opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro, in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recupero, con opzione annua, si prevede per il personale part time della categoria dei Quadri direttivinell'area disciplinare.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Della Provincia Di Roma Sui Criteri Per La Fruizione Dei Permessi Per Il Diritto Allo Studio, Ai Sensi Dell'