Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Sources: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo

Part-time. La Federazione 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR successive modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni a verificare in apposito incontro eventuali richieste di tempo parziale per prestazioni di lavoro attività ad orario ridotto avanzate dai dipendenti inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Dette assunzioni si ef- fettuano in presenza dei presupposti e non accolte dalle rispettive Banche delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni. 2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del rap- porto di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione lavoro da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all’Ente secondo le modalità da definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia. 3. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. La mancanza della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contrattoforma scritta trasforma il contratto part-time in contratto di lavoro full time. 4. In caso L’orario di richieste lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazio- ne delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le clausole di trasformazione da tempo pieno elasticità concor- date tra le Parti interessate. Per il personale assunto a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatoriè ammesso, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di oltre l’orario settimanale concordato: a) il lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultatasupplementare, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda previo consenso del lavoratore, purché nella misura massima dell’orario settimanale; b) il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di 2 ore giornaliere. 5. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate é ammesso fino alla concorrenza dell’orario convenzionale, e comunque non oltre le 8 ore giorna- liere, e viene retribuito come completamento d’orario. 6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei limiti confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre il giustificato motivo di licenziamen- to. 7. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori ai sei mesi nell’arco dell’anno formati- vo, é assorbito e consolidato nell’orario settimanale ordinario individuale, con esclu- sione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 8. La disponibilità a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della percentuale contrattualmente definita anche retribuzione mensile globa- le in atto non inferiore al 15%. Percentuali maggiori, modalità di fuori dei attuazione periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione regionale o, in subordine, di Ente. La va- riazione temporale deve essere comunicata al lavoratore con almeno 5 giorni di anti- cipo. 9. II lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione temporale prevista dal comma 8, quando ricorrano comprovati motivi di famiglia, di salute, di formazione o di altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in ogni caso occorre che siano trascorsi almeno 5 mesi previsti e della graduatoriadalla data del consenso previo preavviso di 1 mese. 10. I contratti Il trattamento economico del dipendente a part-time, fatto salvo il rapporto proporzio- nale, é identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo parziale pieno di cui al presente articolo vanno stipulati pari li- vello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche complessive. II perso- nale dipendente a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficiopart-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. 11. In caso di La eventuale trasformazione del dell’orario da part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time full time, a richiesta degli in- teressati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto si applica in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time tutte le Istituzioni Formative di uno stesso Ente, nel rispetto delle mo- dalità definite in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalicontrattazione regionale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione e Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇sue partico- lari caratteristiche. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di Il lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 25, comma Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, allegato E del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al c.c.n.l. 21.12.2007limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, per l’accoglimento delle richieste valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che prestano servizio non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del presente contratto. In caso lavoratore di richieste di trasformazione da tempo pieno a avvalersi del part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatoritenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato su richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultatadella Rappresentanza sindacale unitaria, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • informera` la medesima sui motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 del diniego della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste richiesta avanzata dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato questo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non viene più conteggiato tra i part-time sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in essereconformita` al 4º comma, dell’art. Sono altresì esclusi dal computo 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite limiti individuali di trasformazione lavoro di cui al vigente c.c.n.lquarto e quinto comma dell’art. quei contratti part-time 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di dipendenti affetti lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro ▇▇▇▇` compensato da patologie oncologicheuna maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori a parita` di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisicamansioni, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalifatte salve le esigenze tecnico- organizzative.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le Banche competenze spettanti al personale con rapporto di Credito Cooperativo lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono tenuteretribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro 15 giorni il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta delle del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle ▇▇.▇▇. stipulanti aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il presente CIR a verificare patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in apposito incontro eventuali richieste servizio alla data di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto Il rapporto di lavoro a tempo parzialeparziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati pieno e lavoratori a tempo determinato parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time il rapporto a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalipieno.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione e prestazione individuale sarà fissata tra le Banche parti in misura non inferiore a: - 12 ore nel caso di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche rispetto al normale orario settimanale; - 52 ore nel caso di Credito Cooperativo. Ferma restando orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale E' ammessa la previsione stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra elencate per un numero massimo di lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31.12 dell'anno precedente (con esclusione delle cooperative di tipo “B” di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007L. 381/91, previa verifica).Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà soluzioni per l’accoglimento un aumento delle richieste di trasformazione da tempo pieno ore settimanali del personale a tempo parziale parziale. Sarà quindi valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti effettuerà su richiesta del lavoratore, relativamente alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso ore di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time lavoro supplementare eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parzialeparziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno 9 mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5, c. 2, del D.lgs. 81/2015.è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale. Le richieste dovranno prestazioni supplementari potranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio recuperate, nei 6 mesi successivi e lugliofino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. La graduatoria maggiorazione per le ore supplementari, escluse quelle recuperate, è pari la 27% della retribuzione oraria.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, secondo la disciplina legale e contrattuale ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ datore di lavoro può essere consultatavariare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile, a richiesta, dalle RSA si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o dai diretti interessatiuguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.lcontratto individuale per ogni giornata interessata.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi rapporti di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti lavoro a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato che non prevedono una prestazione durante l’intero anno, possono essere stabilite anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata massima di due annidella prestazione lavorativa.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficiosi applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. In caso di trasformazione Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Sono altresì esclusi Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi contrattoindividuate per tali causaliogni giornata interessata.

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Sources: CCNL Cooperative Sociali

Part-time. 1. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni trasformazione del rapporto di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e la sua disciplina sono regolamentate dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. In particolare le parti si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti danno atto che deve essere rispettato il principio di non discriminazione. Si applica pertanto il principio di proporzionalità negli istituti contrattuali legati al trattamento economico e alle aree professionali) progressioni orizzontali. 2. Per l’individuazione del personale che prestano servizio può usufruire del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contrattoparziale nell’Azienda USL 5 di Pisa si fa riferimento al CCNL vigente e alle disposizioni di legge in materia. 3. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in Il contratto di lavoro a tempo parzialeparziale dovrà essere stipulato per iscritto. 4. Le richieste La richiesta di trasformazione del dipendente non può essere presentata durante il periodo di prova. 5. La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% e superiore all’84% della prestazione a tempo pieno. 6. La richiesta deve contenere le modalità di svolgimento della prestazione a part-time, e l’articolazione oraria che dovranno essere presentate entro concordate per iscritto tra il 15 gennaio ed richiedente e il 15 luglio responsabile della struttura/professionale. 7. L’orario concordato e la sua articolazione dovranno necessariamente tenere conto delle esigenze di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio servizio e lugliogarantire i servizi resi dalla struttura. 8. La graduatoria trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha una durata minima di 6 mesi. Il dipendente nella richiesta può essere consultatainserire la data di scadenza presunta del rapporto part- time, a richiestache comunque non è vincolante, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al vigente normativa in materia, ma solo indicativa. 9. Il responsabile della struttura esprimerà il parere in ordine alla trasformazione del rapporto di fuori dei mesi previsti lavoro, alla sua durata e all’articolazione dell’orario di lavoro. 10. L’Azienda, acquisito il parere favorevole del responsabile della graduatoria. I contratti struttura, può procedere alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro 60 giorni dalla domanda ai sensi dell’art. 58 della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. 11. L’Azienda compatibilmente con le esigenze di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima servizio e in funzione della possibilità di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso utilizzazione del lavoratore interessato potrà accogliere le domande di trasformazione del part-time rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essereparziale nel limite della percentuale prevista dalle vigente norme contrattuali (25%). 12. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti Il rapporto di lavoro part- time in essere ai fini della verifica del è incompatibile con la titolarità di posizioni organizzative. 13. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario nei limiti dell’attuale normativa. 14. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative dell’Azienda il personale a tempo parziale è tenuto all’effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di trasformazione 30 ore complessive distribuite nell’arco dell’anno, con la corresponsione della ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate. 15. Una volta concesso il part time, è possibile richiederne la variazione solo dopo 6 mesi. La variazione equivale ad una nuova richiesta. 16. Al fine di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-applicare in maniera omogenea la disciplina del part- time, nel rispetto della normativa vigente, le parti concordano di attivare una ricognizione dei part- time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino esistenti in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causaliAzienda.

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Sources: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Part-time. La Federazione L’auspicio relativo alla generalizzazione e le Banche al significativo sviluppo del part time nel settore del credito è rimasto tale. Sono maturi i tempi per rivedere nel contratto la percentuale obbligatoria di Credito Cooperativo sono tenuteaccoglimento delle domande di part time per tutto il personale, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇Quadri Direttivi inclusi, da 1 ogni 30 a 1 ogni 20, estendendo tale computo anche all’eventuale frazione e rivedendo in senso sociale la graduatoria per l’accoglimento del part time. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste In relazione all’effettività del “principio di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando discriminazione“ va superata la previsione di cui deroga prevista all’art. 2106, comma 1ultimo comma, allegato e, segnatamente per il part time, all’art. 6 dell’Allegato E al c.c.n.lin materia di criterio di prevalenza e continuità; per quanto riguar- da la formazione, va modificata la formula che prevede che essa non sia retribuita, nel caso in cui il corso cada fuori dall’orario della lavoratrice o del lavoratore part time; va estesa anche ai part time la facoltà di elasticità di orario prevista dall’art. 21.12.2007119, fino a trenta minuti. Va infine modificato l’art. 8 dell’allegato E equiparando il trattamento degli avanzamenti automatici dei lavoratori part time con quelli a tem- po pieno. Occorre prevedere, anche alla luce delle recenti disposizioni legislative, che le clausole elastiche siano su base volontaria, strettamente collegate a specifiche esigenze organizzative concordate aziendalmente con le rappresentanze sinda- cali. In questo caso sarà necessario individuare una specifica indennità che verrà erogata per l’accoglimento delle richieste tutto il tempo di trasformazione prestazione diversa da tempo pieno quella ordinaria, precedente- mente concordata. Il buono pasto va erogato integralmente quando l’orario comprende la pausa e proporzionalmente per gli altri casi. La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i part time devono prestare il loro consenso in caso di missioni, trasferimenti, distacchi, nel caso in cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contrattole distanze superino la possibilità di un pendolarismo giornaliero. In caso di richieste assenza per maternità, il trattamento economico va erogato incremen- tando l’importo riproporzionato di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria percentuale variabile in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto relazione all’orario di lavoro a tempo parzialeprestato. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.lA minor orario corrisponde una maggiorazione percentuale supe- riore.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Sources: Contratto Per La Valorizzazione Delle Lavoratrici E Dei Lavoratori

Part-time. La Federazione Nel settore del Terziario, Distribuzione e le Banche Servizi è consentito, ai lavoratori assunti a tempo parziale, su richiesta dell’azienda e con il consenso dei lavoratori, di Credito Cooperativo sono tenutesuperare l’orario di lavoro concordato (lavoro supplementare ) per un numero massimo di 120 ore annue comprensive di quelle già previste per lo stesso scopo del CCNL. Per i ratei di 13° e 14° mensilità, entro 15 giorni dalla richiesta delle ferie e per quelli relativi ai permessi retribuiti, sarà corrisposta in busta paga una maggiorazione pari al 33% non assorbibili con altre maggiorazioni contrattuali. Le ore supplementari effettuate nei periodi disciplinati al punto 3.4 dell’art. 3 del presente accordo concorreranno al calcolo del TFR e saranno retribuite con una maggiorazione pari al 33% per reintegrazione ratei mens. ▇▇▇.▇▇, ferie e rol + 60% di maggiorazione se supplementari festive e pari al 33% per reintegrazione ratei mens. stipulanti ▇▇▇.▇▇, ferie e rol + 15% se supplementari notturne. La richiesta dell’azienda al dipendente potrà essere avanzata al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: inventari - breve assenza per malattia od infortunio di altro personale non programmabile (ivi compresi il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di titolare, ed i suoi collaboratori o soci) campagne promozionali, godimento ferie, allestimento per rinnovo esercizio, rifacimento del display e del lay-out, maggior lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti per punte stagionali, eventi eccezionali e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativomomentanea intensificazione delle attività lavorativa. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti Considerando i limiti di accoglimento obbligatorialla durata della prestazione settimanale, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio mensile e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti annuale previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi contratto collettivo nazionale di richieste motivate da eccezionalità od urgenzaLAVORO, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causaliLE PARTI VALUTATE LE REALI ESIGENZE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI RICONOSCONO LA PRESENZA DEL PROBLEMA E CONCORDANO DI VALUTARE CONGIUNTAMENTE NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI EVENTUALI DEROGHE.

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Sources: Provincial Agreement

Part-time. La Federazione Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni Il rapporto di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche potrà essere di Credito Cooperativotipo orizzontale, verticale o misto. Ferma restando la previsione Il rapporto di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno lavoro a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio è di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; è di tipo verticale quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del presente contrattomese, o dell’anno; è di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settima, del mese o dell’anno. In Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a e nel caso in cui il part-time eccedenti verticale comprenda i limiti giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in esame congiunto con la Rappresentanza sindacale aziendale. Il contratto di lavoro a tempo parzialeparziale deve essere stipulato per iscritto. Le richieste dovranno In esso devono essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio indicati la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, all’anno così come previsto dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitorinorme vigenti, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficiole altre eventuali condizioni concordate. In caso di trasformazione del part-time assunzione di personale a tempo indeterminato questo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative. Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini superiore al 50 per cento della verifica normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del limite di trasformazione di cui 10% da computare su gli elementi utili al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologichecalcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, notturno e che siano stati concessi agli stessi per tali causalifestivo.

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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Part-time. La Federazione Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le Banche competenze spettanti al personale con rapporto di Credito Cooperativo sono tenutelavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, entro 15 giorni dalla anche a tempo determinato, può essere richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad orario ridotto avanzate dai un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non accolte dalle rispettive Banche si riducono i tempi previsti per il periodo di Credito Cooperativoprova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Ferma restando Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la previsione trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di cui all’artpart-time. 2L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, comma 1, allegato E e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al c.c.n.lCentro per l’impiego competente. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine applicazione di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.clausole:

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenuteLe Parti, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti ritenendo che il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori, concordano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione aggiuntiva. Nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito di quanto qui di seguito espresso. Le assunzioni a tempo parziale dovranno avvenire nel rispetto delle norme del collocamento con particolare riguardo alla occupazione femminile e giovanile; per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto avanzate dai dipendenti rispetto a quello stabilito dal presente contratto. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale sia indicato il trattamento economico e non accolte dalle rispettive Banche normativo secondo criteri di Credito Cooperativoproporzionalità all’entità della presentazione lavorativa. Ferma Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a. volontarietà da entrambe le parti; b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento volontarietà delle richieste di trasformazione parti; c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i o viceversa di lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; d. il passaggio da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti tempo parziale sarà oggetto di accoglimento obbligatoriconfronto a livello aziendale tra la direzione e le Organizzazioni Sindacali Aziendali anche al fine, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta compatibilmente con le esigenze aziendali, di trasformazione in contratto di lavoro evitare riduzione del personale; e. il ritorno a tempo pieno potrà essere concordato anche all’atto dell’instaurazione del rapporto a tempo parziale; f. la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporta novazione; g. è fatto divieto ai lavoratori a tempo parziale di effettuare lavoro straordinario; h. i lavoratori a tempo parziale potranno accedere ad orari eccedenti quelli concordati, qualora, loro consenzienti fra Azienda e Organizzazioni sindacali aziendali siano concordati tempi e modalità opportune; i. oltre a quanto previsto dalla precedente lettera h), per specifiche esigenze organizzative è ammesso il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 60 ore annue per lavoratore a part- time. Qualora venisse richiesta al lavoratore la prestazione di lavoro supplementare superiore ad 1 ora al giorno e sussistessero per il lavoratore stesso gravi ed insuperabili impedimenti, su richiesta del medesimo lavoratore si attiverà uno specifico confronto in sede aziendale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio ore di ogni anno; lavoro supplementare saranno retribuite con una maggiorazione del 10% della quota oraria di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese cui al quarto comma dell’art. 53. In sede di gennaio informazione aziendale di cui al 2° comma dell’art. 3 verrà illustrato l’andamento dell’utilizzazione dei contratti a tempo parziale e lugliodel relativo tempo supplementare. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine In sede di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi contrattazione aziendale di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. 51 le parti verificheranno la possibilità e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenzale condizioni utili all’incremento dei rapporti a tempo parziale, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti eventualmente prevedendo apposite rotazioni temporali tra dipendenti assunti a tempo parziale di cui al successivamente alla firma del presente articolo vanno stipulati contratto, o dipendenti con rapporto trasformato da tempo pieno a tempo determinato per la durata massima di due anniparziale successivamente alla medesima data, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time e dipendenti a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalipieno disponibili a rapporti a tempo parziale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni Per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione a tempo parziale, di cui all’artalla lettera C) dell’art. 24, comma 1Sezione Quarta – Titolo I, allegato E al c.c.n.lle parti hanno proceduto sia ad una semplificazione del testo contrattuale, ora ripartito secondo appositi paragrafi per facilitarne la lettura, ma soprattutto ad una sostanziale riformulazione del paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” ampliando i precedenti limiti di utilizzabilità da parte dei lavoratori. 21.12.2007Quest’ultima modifica costituisce, per insieme alle previsioni introdotte in materia di regole di utilizzo individuale dei P.A.R., una risposta alle richieste sindacali di una maggiore flessibilità nell’interesse dei lavoratori finalizzata alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a fronte del significativo potenziamento degli strumenti di flessibilità realizzato a favore delle esigenze delle imprese e che illustreremo di seguito. Nello specifico, l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto part- time viene declinata sulla base di specifici casi e condizioni a seconda della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria dimensione aziendale di appartenenza del presente contrattolavoratore. In Nel caso delle aziende con più di richieste 100 dipendenti, nell’ambito di una percentuale massima di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria ora fissata al 4% del personale in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro forza a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio pieno, sono previste tre opzioni possibili sulla base delle specifiche motivazioni addotte dal lavoratore e lugliodebitamente documentate. La graduatoria può essere consultataprima opzione, che costituisce la vera innovazione, consente ai lavoratori una trasformazione certa a richiestapart-time per le seguenti motivazioni sociali: - necessità di assistere familiari (genitori, dalle RSA coniuge o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di seguito indicato: • per assistenza a figli assistenza) gravemente ammalati o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per handicap; - necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. Con la seconda opzione si ripropone la valutazione positiva della richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore interessato11 nel caso di: - necessità di assistere familiari conviventi che accedano a figli programmi terapeutici e di età riabilitazione per tossico dipendenti; - necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. Così come con la terza opzione si conferma l’accoglimento della richiesta motivata da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate in funzione delle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. Nel caso delle aziende fino a 100 dipendenti, salvo l’innalzamento della percentuale massima di trasformazione a part-time al 3% del personale in forza a tempo pieno, sono sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni che prevedevano solo due opzioni. Nel caso di richieste motivate sulla base delle casistiche già elencate, l’azienda valuterà positivamente la richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore mentre nel caso di altre motivazioni l’accoglimento sarà valutato tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative. In base alle previgenti clausole contrattuali, qualora il datore di lavoro non accolga la richiesta del part-time per il superamento della soglia percentuale di trasformazione o per l’infungibilità del lavoratore, sarà svolto un confronto con la RSU finalizzato all’individuazione di un’eventuale soluzione mentre nel caso di valutazione negativa, in relazione alle esigenze tecnico organizzative dell’azienda, la RSU potrà chiedere al datore di lavoro di essere informata circa i motivi del mancato accoglimento della richiesta. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le proprie decisioni entro un tempo che è stato ridotto a 30 giorni dalla 11 In linea generale, la non fungibilità del lavoratore è valutabile in funzione delle mansioni, incarichi o posizioni ricoperte ovvero delle modalità di esecuzione della prestazione. presentazione della richiesta; in caso di riposta positiva, il part-time potrà anche avere una durata predeterminata, indicativamente non inferiore a 16 anni • motivi 6 mesi e non superiore a 24 mesi salvo diverse specifiche condizioni stabilite in azienda, soprattutto se si considera che in tal caso si potrà procedere, come espressamente previsto dalle norme contrattuali, all’assunzione di studio personale con contratto a tempo determinato, anch’esso parziale, per corsi completare il normale orario di lavoro del lavoratore passato a part-time trattandosi di una ragione di carattere sostitutivo di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 1, comma 1, del D.Lgs. n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l368 del 2001.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Sources: Accordo Di Rinnovo

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenuteIl numero dei lavoratori, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇a tempo parziale limitato, è fissato nella misura massima del 15%. stipulanti il presente CIR a verificare Tale percentuale andrà calcolata sul personale full time equivalente in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni forza nelle unità organizzative (includendo tutti i nastri orari esistenti). in ragione della modulazione dei nastri orari, intendendosi per tali: • orario di lavoro a giornata (spezzato), • 1° turno 6.00-14.00 • 2° turno 14.00-22.00 • 3° turno 22.00-6.00 • ed altre formulazioni. le Parti si impegnano a perseguire un’omogenea redistribuzione della percentuale dei part-time sui nastri orari presenti in maniera tale che risultino distribuiti in maniera omogenea su ciascun nastro orario. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una attività di informazione ai lavoratori, un periodo di sperimentazione ed un’analitica valutazione dell’organizzazione del lavoro di ciascun stabilimento e dei vincoli dalla stessa determinati. nell’ambito dei turni la concessione dei part-time è strettamente vincolata al pieno bilanciamento dell’intero nastro orario, ovvero dell’intero orario di utilizzo impianti. La concessione dell’orario ridotto viene subordinata alla condizione che la prestazione part-time venga bilanciata in modo tale da consentire il normale e completo utilizzo dell’impianto o macchinario. nell’ambito degli orari a giornata, vengono individuate in una riunione semestrale dell’apposita commissione, i reparti/attività a bassa intensità di bilanciamento laddove deroghe sono consentite e organizzativamente non impattanti, e reparti ed attività ad orario ridotto avanzate dai dipendenti alta intensità di bilanciamento laddove il singolo posto di lavoro deve essere gestito al fine del pieno utilizzo di impianti e non accolte dalle rispettive Banche macchinari o di Credito Cooperativopresidio di attività accessorie alla produzione o di servizio. Ferma restando la previsione il dipendente il cui rapporto di cui all’art. 2lavoro, comma 1in seguito a sua regolare domanda, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i deve accettare l’orario assegnato a cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria consegue la firma del presente contratto. In caso La reversibilità del rapporto da part time a full time non è di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro norma consentita se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conversione del rapporto a tempo parziale. Le Tali richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio pervenire all’azienda nei medesimi termini previsti per la domanda di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglioaccesso al part-time. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria l’assegnazione del part-time viene stilata effettuata per ciascun stabilimento in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli alle regole e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale procedure di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata e nei limiti della misura massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del lavoratori part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi ivi stabilita per tali causaliciascun nastro orario.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. La Federazione a. il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti lÊattività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. b. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno, saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate della percentuale del 25% GESTIONE per le Banche ore di Credito Cooperativo sono tenutelavoro ordinarie. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista del 25% e dalle indennità per servizio notturno e festivo. Nel caso di superamento della misura massima sopra prevista ed esclusivamente per situazioni di effettiva emergenza connesse allo svolgimento di servizi essenziali, dovrà essere riconosciuto al lavoratore, solo se richiesto, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione. Nella maggiorazione predetta è già compresa la quota del 25%. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 15 30 giorni dalla dal termine della settimana, altrimenti verrà retribuito con le maggiorazioni stabilite. Le ore supplementari e/o straordinarie potranno confluire nella Banca Ore, solo su richiesta delle ▇▇.▇▇del dipendente. stipulanti Al personale deve essere riconosciuto il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni consolidamento nellÊorario settimanale di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti ordinario di una quota di almeno il 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non accolte dalle rispettive Banche occasionale, fino a concorrenza dellÊorario pieno settimanale contrattuale su richiesta scritta del lavoratore. Sono esclusi dal consolidamento in caso di Credito Cooperativo. Ferma restando lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto; c. clausole elastiche: il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi, e la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento misura dellÊaumento delle richieste di trasformazione da tempo pieno ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale si terrà conto parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della seguente regolamentazione i cui destinatari sono retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione Lavoro domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso assunti con contratto di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto somministrazione di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro determinato non potranno superare il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda 8% del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori numero dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time lavoratori occupati a tempo indeterminato questo e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel vigente CCNL. ˚ vietata lÊutilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni: a. che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non viene più conteggiato tra i part-time superiore 3 mesi; b. nelle quali siano in esserecorso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto allÊapplicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero; d. da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi. Sono altresì esclusi dal computo Le parti concordano che lÊutilizzo di personale con contratti di lavoro a termine e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei contratti part- time lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in essere forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro non regolamentato Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato Viaggiatori e piazzisti non previsti Collocamento non sono computabili ai fini della verifica del limite di trasformazione determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. integrativa/complem. le Parti stipulanti, con verbale di accordo del 26.6.2014, decidono di aderire al vigente c.c.n.lcostituito Fondo Nazionale di Pensione Complementare „PERSEO‰. Contribuzione: a. i lavoratori hanno la facoltà di aderire al fondo destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, in aggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dellÊ1% (con la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione per multipli dello 0,5%); b. nel caso di versamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura minima, i lavoratori attivano, contestualmente, lÊobbligo del datore di lavoro di versare al Fondo un contributo a suo carico nella misura dellÊ1% della retribuzione utile al calcolo del TFR; c. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data del 28.4.1993, è previsto lÊintegrale conferimento del TFR maturando in caso di adesione al Fondo; d. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente alla data del 29.4.1993 è previsto, in alternativa, a scelta del lavoratore: 1) il conferimento integrale del TFR maturando; 2) il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda, assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al Fondo. quei contratti part-time Le Associazioni aderenti allÊANPAS, a far data dal 26.6.2014, in caso di dipendenti affetti da patologie oncologicheesplicito conferimento del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai contributi previsti dal presente accordo (contributo del lavoratore e del datore di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.lavoro) alla forma pensionistica complementare a decorrere dal mese successivo a quello della scelta Assistenza integrativa non prevista

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Part-time. La Federazione Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato e nel limite del tempo pieno, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare le Banche prestazioni supplementari richieste, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di Credito Cooperativo licenziamento. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Le ore di lavoro supplementare sono tenuteretribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale assunto con contratto part-time a tempo determinato ed orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro 15 il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, e da utilizzare nell’arco della settimana. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. Le cause obiettive che possono richiedere lavoro supplementare sono: - esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Tale atto dovrà essere convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione della clausola elastica secondo le seguenti condizioni e modalità : Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta delle del lavoratore (se accolta); Modalità: - accordo scritto; - possibilità di denuncia della clausola elastica ai sensi del D.lgs n. 100/2001; - preavviso di 10 gg.; - informazione dell’intervenuto accordo alle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativoaziendali. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria Lo svolgimento del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto rapporto di lavoro a tempo parzialeparziale con clausola elastica, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria normale pari al 5% per il periodo di svolgimento del lavoro in orario diverso da quello inizialmente pattuito. Le richieste dovranno essere presentate entro Per il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i personale part-time in essereservizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto d’assunzione non preveda l’adozione di clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula di apposito accordo scritto con il lavoratore. Sono altresì esclusi Per tutto quanto non specificatamente previsto dal computo dei contratti part- time presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge in essere ai fini della verifica materia ed in particolare al D.lgs. n. 61 del limite di trasformazione di cui 25.2.2000 e al vigente c.c.n.lD.lgs. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, n. 100/2001 e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.successive modifiche ed integrazioni;

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione Le ore di lavoro supplementare così come definite nella Parte generale sanno compensate con una percentuale di incremento del 15% per le prestazioni eccedenti l'orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell'orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al primo capoverso del presente comma la percentuale di incremento sarà del 20%. Dette percentuali sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il t.f.r., così come previsto al 4° comma, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come successivamente modificato ed integrato. In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni eccedenti le ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente definite per il lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale. A cadenza annuale le aziende e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta strutture regionali/territoriali ed aziendali delle ▇▇.▇▇OO.SS. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste contratto, si incontreranno per un'analisi congiunta sulla modalità di prestazioni utilizzo del lavoro supplementare. Tutte le percentuali di incremento di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche straordinario diurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007lavoro, per l’accoglimento delle richieste aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto4 ore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o festivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore. In caso relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le parti si danno atto che hanno inteso introdurre un elemento di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa discontinuità rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’artpregresse discipline, scegliendo un'unica modalità di calcolo sia per le prestazioni straordinarie che notturne ed utilizzando per le stesse, quale unico riferimento, la retribuzione mensile così come definita nell'art. 68 c.c.n.lG18 con i minimi contrattuali tempo per tempo vigenti.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Part-time. Art. 15 È consentito stipulare contratti part-time, a titolo indicativo, in misura non superiore al 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno. La Federazione percentuale potrà essere modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato per iscritto e devono essere precisate il periodo di prova, la durata della prestazione ridotta, le Banche funzioni assegnate, la distribuzione dell’orario, la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico. Il personale part-time di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti straordinario entro 50 ore annue. In caso di part-time orizzontale è ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Il rifiuto delle prestazioni straordinarie non accolte dalle rispettive Banche integrano gli estremi di Credito Cooperativogiustificato motivo di licenziamento. Ferma restando Il datore di lavoro può mutare la previsione collocazione temporale della prestazione con consenso del lavoratore e con atto scritto. Il rapporto di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i o viceversa dei lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contrattogià in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. In caso di richieste di trasformazione Nel passaggio da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti tempo parziale e viceversa non vi è obbligo di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria periodo di prova. Le parti concordano di verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole di attuazione del presente articolo Contratti di inserimento Art. 16 Il contratto di inserimento definirà le modalità esecutive di piani individuali di inserimento e di strutturazioni volte ad adeguare le competenze professionali dei lavoratori al contesto delle strutture in cui saranno inseriti operano. Si applica il D.Lgs. 276/03 che prevede 24 mesi di contrattistica di inserimento per ciascun dipendente che ne ha i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta requisiti. Se il dipendente ha già svolto attività per più di trasformazione in contratto 12 mesi nello stesso settore e con le medesime mansioni, detto periodo va scomputato dai 24 mesi. Il progetto deve prevedere 16 ore di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio formazione (su prevenzione, sicurezza, antinfortunistica, primo soccorso ecc..) accompagnate da fasi di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.laddestramento.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Part-time. La Federazione e Allo scopo di utilizzare le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs n. 61 del 2000 e del Dlgs n. 100 del 2001, si intende per part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto avanzate dai dipendenti rispetto a quello stabilito dal ccnl, che verrà regolato a far data dall’entrata in vigore del ccnl come segue. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: gli elementi previsti dall’art. 9 del presente contratto la durata della prestazione lavorativa e non accolte dalle rispettive Banche la distribuzione dell’orario La prestazione di Credito Cooperativolavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. Ferma restando la previsione misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui all’art. sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto motivate dalla necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; c) studio connesse al conseguimento della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. All’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in ordine alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’ambito della normativa prevista dall’art. 16 del ccnl, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 3 del Dlgs n. 61 del 2000. Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 61/2000, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria parziale dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente contrattocomma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui al terzultimo comma dell’art. 17. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di richieste cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di trasformazione da tempo pieno a riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al part-time eccedenti i orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art16 del ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi Lo svolgimento di richieste motivate da eccezionalità od urgenzatali prestazioni è ammesso, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al oltreché nelle ipotesi di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale rapporto di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del lavoro part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time indeterminato, anche in essereogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 61 del 2000. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della verifica del limite di trasformazione retribuzione di cui all’art. 17, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 20%. Qualora il limite massimo di cui sopra sia interamente utilizzato con riferimento all’anno di servizio, al vigente c.c.n.llavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in costanza delle esigenze che hanno giustificato l’utilizzo delle prestazioni supplementari nell’anno di riferimento, il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell’anno. quei contratti part-time Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta. Nel rapporto di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e che siano stati concessi agli stessi nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per tali causalii lavoratori a tempo pieno. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima. In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l’applicazione.

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Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro a tempo parzialeparziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, senza superare però il 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le richieste dovranno Il rapporto di lavoro part-time deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di tale atto deve essere presentate inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. Previo accordo tra le parti, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria rapporto part-time può essere consultata, trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a richiesta, tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle RSA o dai diretti interessatisezioni locali del collocamento. La graduatoria Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: − part-time orizzontale: la prestazione viene stilata effettuata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età un orario settimanale non inferiore a 16 anni • 12 ore; − part-time verticale o ciclico: la prestazione viene effettuata a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; − part-time week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e gli altri giorni festivi. Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di studio per corsi incompatibilità con altri rapporti di cui all’artlavoro stipulati, nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (In tale ipotesi, si procede al recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’artaltre giornate salvo diverse intese tra le parti. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoriaallo stesso livello retributivo. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per dipendenti che adottano la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione modalità del part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello che spetta ai lavoratori a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i pieno. I dipendenti, invece, che adottano la modalità del part- time verticale o ciclico, o la modalità del part-time week end, hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, considerando le peculiarità del rapporto di lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applicano, in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite quanto compatibili, le disposizioni di trasformazione legge e contrattuali dettate per il rapporto di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalilavoro a tempo pieno.

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Part-time. La Federazione Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e le Banche allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di Credito Cooperativo sono tenutelavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, entro 15 giorni dalla anche a tempo determinato, può essere richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad orario ridotto avanzate dai un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; − per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non accolte dalle rispettive Banche si riducono i tempi previsti per il periodo di Credito Cooperativoprova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Ferma restando Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la previsione trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di cui all’artpart-time. 2L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, comma 1, allegato E e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al c.c.n.lCentro per l’impiego competente. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: - flessibili: relative alla variazione della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; - elastiche: nei rapporti di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatoritipo verticale o misto, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria relative alla variazione in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parzialeaumento della durata della prestazione lavorativa. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio clausole flessibili ed il 15 luglio elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di ogni annonormative; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.letc.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere inerenti la domanda funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalilavoratore (se accolta).

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Part-time. La Federazione Le ore di lavoro supplementare così come definite nella Parte generale saranno compensate con una percentuale di incremento del 15% per le prestazioni eccedenti l'orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell'orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al primo capoverso del presente comma la percentuale di incremento sarà del 20%. Dette percentuali sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il t.f.r., così come previsto al 4° comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come successivamente modificato ed integrato. In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni eccedenti le ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente definite per il lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale. A cadenza annuale le aziende e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta strutture regionali/territoriali ed aziendali delle ▇▇.▇▇OO.SS. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste contratto, si incontreranno per un'analisi congiunta sulla modalità di prestazioni utilizzo del lavoro supplementare. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche straordinario diurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di Credito Cooperativolavoro, per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di 4 ore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o festivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore. Ferma restando In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le parti si danno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto alle pregresse discipline, scegliendo un'unica modalità di calcolo sia per le prestazioni straordinarie che notturne ed utilizzando per le stesse, quale unico riferimento, la previsione retribuzione mensile così come definita nell'art. H14 con i minimi contrattuali tempo per tempo vigenti. Le parti si danno atto che la normativa di cui all’artsopra non ha superato gli accordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di straordinario. 2Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui all'art. 17, comma 15, allegato E al c.c.n.llett. 21.12.2007a), per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contrattoD.Lgs. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l66/2003.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione e Viene innalzata fino al 10% su base volontaria, anche tenendo conto della fungibilità del lavoratore interessato, la soglia per le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti parziale, in forma verticale o mista, nonché in forma orizzontale con prestazione lavorativa giornaliera anche superiore alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria 4 ore. La durata del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a contratto part-time eccedenti i limiti potrà essere di accoglimento obbligatorinorma predeterminata in un periodo non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi, presso ogni Azienda verrà compilata eventualmente rinnovabili. I dipendenti in part-time, con prestazione fino a 6 ore giornaliere, potranno non effettuare la pausa mensa. In aggiunta a quanto previsto dal CCNL verranno agevolate le seguenti categorie: Genitori con figli fino al 14° anno d’età Lavoratori che utilizzano la legge 104 Lavoratori con una graduatoria distanza dalla residenza/domicilio superiore ai 30 km dalla sede di lavoro Categorie fragili e/o con malattie invalidanti previste dal vigente CCNL Viene istituita la banca ore solidale, in cui saranno inseriti i nominativi ambito del Gruppo Leonardo e delle società controllate, sarà consentita su base volontaria, la cessione delle ferie e dei PAR tra dipendenti appartenenti alla stessa società, Divisione o sito nei confronti delle lavoratrici e lavoratori che abbiano presentato si trovano nelle seguenti condizioni: Lavoratrici/ori che per casi gravi necessitano di assistere i figli e/o genitori e/o coniuge e/o convivente ai sensi della legge 76/2016, per cure mediche costanti previa presentazione di idonea certificazione Termine del periodo di malattia con comporto lungo. La fruizione individuale non potrà eccedere complessivamente n.40 giorni. All’esaurimento di questa donazione permanendo i presupposti la richiesta potra essere rinnovata. La cessione riguarderà le quote di trasformazione PAR accantonate in contratto di lavoro conto ore e le ferie residue anni precedenti salvo diverse intese a tempo parzialelivello locale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio L’azienda contribuirà con una quota del 15% del versato dai lavoratori. Al 31 dicembre di ogni anno; anno della vigenza dell’accordo, le ore accantonate nella BOS, non utilizzate, rientreranno nella disponibilità dei cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.lretribuzione equivalente delle ore cedute.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Sources: Contratto Integrativo

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni Il rapporto di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Ministeri. La trasformazione del rapporto potrà essere chiesta dal dipendente in qualsiasi momento e si terrà conto intenderà accolta qualora nessuna decisione sia stata assunta in merito da Persociv entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del dipendente, della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contrattorichiesta stessa. In caso Nello stesso termine di richieste di trasformazione da tempo pieno a sessanta giorni la Direzione Generale per il Personale Civile predisporrà il contratto individuale. Il part-time sarà concesso nel limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale. Il contingente predetto è elevabile di un ulteriore 10% in caso di gravi e documentate situazioni familiari ovvero in presenza di particolari favorevoli situazioni organizzative. Con cadenza trimestrale saranno pertanto esaminate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro eccedenti i limiti il limite del 25% della dotazione organica di accoglimento obbligatoriogni posizione economica – purché rientranti nel più ampio contingente pari al 35% della dotazione organica – e saranno accolte, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo, le domande presentate con le seguenti motivazioni, in ordine di priorità: 1. assistenza a persone portatrici di handicap; 2. lavoratori affetti da gravi patologie; 3. assistenza a familiari affetti da gravi patologie ovvero ad anziani non autosufficienti; 4. figli di età non superiore a 12 anni, in relazione al loro numero; 5. lavoratori soggetti ad effetti da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica che intendano sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbliche o da strutture associative convenzionate previste da leggi regionali; 6. situazione organizzativa dell’Ente che non pregiudica l’efficienza del servizio. Ai sensi dell’articolo 21, comma 9 – ultima parte del succitato C.C.N.L. le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time non incidono sul contingente del 25%. Non è nel potere dell’Amministrazione negare la trasformazione del rapporto di lavoro nei casi in cui saranno inseriti sussistano i nominativi dei lavoratori presupposti (che, come si è visto, consistono unicamente nel rispetto della percentuale indicata al punto precedente). Essa può soltanto rinviare, per un periodo non superiore a sei mesi, la trasformazione del rapporto, per consentire all’Ente di adottare le misure più opportune per fronteggiare la nuova situazione organizzativa determinata dalla richiesta del dipendente. E’, però, necessario che abbiano presentato il Titolare dell’Ente lo richieda espressamente, indicando le ragioni del differimento. In proposito l’art. 21, comma 3, del ripetuto C.C.N.L. prevede che il differimento sia possibile solo quando la trasformazione del rapporto comporta, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Ne consegue che la richiesta del Titolare dell’Ente dovrà indicare compiutamente le ragioni che giustificano il differimento. La trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà disposta a tempo indeterminato. Il dipendente che ha trasformato il suo rapporto di trasformazione in contratto lavoro (tale possibilità allo stato non può essere riconosciuta al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale), potrà esercitare il diritto di ritornare a tempo pieno dopo due anni dalla trasformazione anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, purchè vi sia disponibilità del posto nell’organico locale relativo alla posizione economica del dipendente medesimo (art. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio 22, comma 4, C.C.N.L. 1998/2001). Anche l’istanza di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria rientro a tempo pieno dovrà essere fatta entro presentata 60 giorni prima della sua decorrenza. Al riguardo, tenuto conto dell’avviato processo di riqualificazione del personale civile della Difesa – per effetto del quale l’attuale generalizzato esubero nella ex 4^ qualifica funzionale sarà presumibilmente ripianato con il mese passaggio di gennaio consistenti contingenti di personale dalla ex 4^ qualifica alla ex 5^ qualifica funzionale e luglio. La graduatoria può essere consultatada quest’ultima alla ex 6^ - sino alla conclusione dei corsi- concorsi di riqualificazione e alla completa entrata a regime del nuovo ordinamento professionale, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima verifica dell’eventuale situazione di due anniesubero prima della scadenza del biennio potrà farsi eccezionalmente riferimento, anche allo scopo in presenza di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso esigenze di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologicheservizio debitamente motivate dai responsabili degli Enti, ovvero beneficiari dei permessi all’organico complessivo delle sopraindicate tre ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.qualifiche funzionali corrispondenti all’attuale area B.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Part-time. La Federazione si riconsegna alla contrattazione collettiva la facoltà di definire clausole di flessibilità ed elasticità (e le Banche relativa disciplina) al posto delle norme unilaterali precedenti - si prevede l’obbligo dell’accordo individuale se il part time è motivato da compiti di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste cura - diritto di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste precedenza nei casi di trasformazione da dal part time a tempo pieno - incentivi a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso favore di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale lungo - aumenti contributivi per i contratti part time sotto le 12 ore, per promuovere la diffusione di cui al presente articolo vanno stipulati contratti più lunghi - diritto di reversibilità verso il part time per esigenze di cura e relative agevolazioni. - si ripristina il diritto di precedenza per i lavoratori a contratto a termine (almeno 6 mesi) verso assunzioni a tempo determinato indeterminato, nella loro azienda, realizzate nei 12 mesi successivi. - per gli stagionali entro 3 mesi successivi al termine della stagione. - si escludono dai tetti massimi definiti contrattualmente le sostituzioni, le attività stagionali, l’avvio di nuovi impianti - durata complessiva di 36 mesi (comprensivi di proroghe e ▇▇▇▇▇▇▇). Per proseguire col contratto a tempo determinato, l’azienda dovrà seguire una procedura che, se non rispettata, determinerà la trasformazione in tempo indeterminato. La procedura prevede la stipula dei successivi contratti a termine presso la direzione provinciale del lavoro con l’assistenza di un rappresentante del sindacato. Soluzione totalmente negativa che pone il lavoratore in una condizione di debolezza e contraddice l’affermazione di mettere una durata massima al tempo determinato. - ridefinizione del contratto d’inserimento con attenzione alle figure deboli, tra cui gli ultracinquantenni - investimenti sui servizi pubblici per l’impiego - riordino delle norme per l’apprendistato di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causaliintesa con le Regioni.

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Sources: Accordo Su Mercato Del Lavoro, Pensioni E Stato Sociale

Part-time. La Federazione e Banca ed il dipendente possono concordare, compatibilmente con le Banche di Credito Cooperativo sono tenuteesigenze tecnico-organizzative della Banca, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni la trasformazione temporanea dell’orario di lavoro ad in part-time (con priorità per le richieste che provengano da dipendenti in servizio). Il part-time è applicabile sia ai dipendenti con orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da lavoro a tempo pieno (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) sia a coloro i quali abbiano già un orario di lavoro a tempo parziale si terrà conto (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionalistessa) che prestano servizio e richiedano o concordino di variare temporaneamente tale orario con altra tipologia di part-time. La trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time, concordata a tempo indeterminato presso determinato, può avere una durata massima di 12 mesi (“l’Anno di Part-Time”) e, convenzionalmente, si intende per tale il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell’anno successivo. Pertanto, ogni singola Azienda destinataria trasformazione del presente contrattoregime orario in tempo parziale intervenuta successivamente al 1° ottobre sarà comunque efficace non oltre il 30 settembre dell’anno successivo. Alla scadenza dell’Anno di Part-Time, l’orario part-time concordato si prorogherà tacitamente per periodi di 12 mesi, salvo che non pervenga disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano almeno 2 mesi prima della scadenza. In caso di richieste disdetta, al rapporto di trasformazione da lavoro tornerà ad essere applicato automaticamente l’orario di lavoro - a tempo pieno ovvero a tempo parziale - già applicato al rapporto di lavoro del dipendente sino al primo Periodo di Part-Time. Resta inteso che la predetta proroga tacita dell’orario part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria non farà mai sorgere in capo al dipendente alcun diritto all’applicazione definitiva dello stesso orario part-time. Nell’ipotesi in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche disdetta intervenga al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale termini temporali di cui sopra ovvero in cui il dipendente chieda il ripristino immediato dell’orario di lavoro già applicato al suo rapporto di lavoro sino al primo Periodo di Part-Time, la richiesta sarà valutata attentamente dalla Banca in relazione alla compatibilità della stessa con le proprie esigenze tecnico-organizzative, tenendo conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dal dipendente interessato. Nelle ipotesi di rientro in servizio al termine di periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità, i dipendenti maturano il diritto ad ottenere il part time per i 2 anni successivi al rientro. La trasformazione immediata dell’orario di lavoro sarà accordata dalla Banca su domanda (corredata da specifica documentazione) del dipendente che: • sia affetto da patologia oncologica; • sia presente articolo vanno stipulati grave handicap ai sensi della legge 104/1992; • sia familiare di soggetto con handicap grave previsto dalla legge 104/1992; • il medico aziendale disponga la riduzione dell'orario di lavoro. La Banca darà priorità alle domande inoltrate da dipendenti con le seguenti condizioni: • dipendenti con figli conviventi di età non superiore ad anni 13, con maggior riguardo per quelli di età inferiore e con numero maggiore di figli minori di 13 anni; • dipendenti che assistono disabili ai sensi della legge 104/1992; • motivi di salute dei dipendenti. A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio. Ha altresì diritto al part time il dipendente al quale manchino 3 anni alla pensione ed intenda passare le proprie conoscenze al collaboratore che sarà deputato a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficiosostituirlo. In tal caso sarà da sottoscrivere un apposito accordo da ratificarsi in sede protetta. In tal caso il dipendente è tenuto ad avanzare richiesta di trasformazione del part-part time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite con un preavviso di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalialmeno 12 mesi.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. Disponibilità a ricercare il miglior contemperamento fra le esigenze aziendali di utilizzo del part time quale ulteriore strumento di flessibilità della prestazione e quelle dei dipendenti prospettate nella piattaforma, tendenti a facilitare l’accoglimento delle istanze. Gli interventi formativi contrattualmente previsti saranno, di norma collocati all’interno dell’orario di lavoro convenuto per la prestazione part-time; ove sussista la disponibilità degli interessati alla partecipazione a corsi strutturati sull’orario full-time, per l’orario in esubero saranno corrisposti i previsti compensi per le prestazioni supplementari. La Federazione prestazione lavorativa dei dipendenti a part-time nelle giornate semifestive sarà resa proporzionale a quella svolta dal personale full-time e, comunque, la prestazione in tali giornate non potrà superare le 5 ore. Le Parti convengono sull’effettuazione di un esame congiunto delle richieste di part-time non ancora accordate alla data del presente accordo, allo scopo di individuare le modalità e/o gli accorgimenti per dare esito positivo alle richieste medesime. In tale circostanza, l’Azienda si riserva la possibilità di proporre ai dipendenti interessati soluzioni con articolazioni di orario diverse da quelle richieste, anche con ricorso a forme di part-time verticale o misto. L’Azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a favorire l’accoglimento tempestivo di tutte le richieste di part-time inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap; ove circostanze oggettive impedissero l’accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle segreterie dell’Organo di coordinamento sindacale aziendale nel corso di uno specifico incontro, finalizzato a ricercare soluzioni condivise. Analogo incontro sarà tenuto qualora, in caso di richiesta di prosecuzione del contratto a tempo parziale, alla scadenza originariamente convenuta, sussistessero delle difficoltà ad accogliere l’istanza. In caso di mancato accoglimento della richiesta per il passaggio a part-time è prevista la possibilità di richiedere le Banche motivazioni nel corso di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta un incontro a livello locale; in tale circostanza il dipendente può eventualmente richiedere l’intervento delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste .. Con cadenza semestrale, l’Organo di prestazioni coordinamento sindacale sarà destinatario di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno un’informativa specifica sulle posizioni a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.lsulle domande rimaste inevase.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causali.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR Ai sensi della L. 863/84 gli Istituti possono assumere a verificare in apposito incontro eventuali richieste di tempo parziale per prestazioni di lavoro attivita’ lavorative ad orario ridotto avanzate dai dipendenti inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. La eventuale trasformazione dell'orario, ad eccezione di quella derivante dall'art. 54, deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dall'Ufficio Prov inciale del Lavoro. In tale caso la retribuzione viene riproporzionata in ogni sua parte. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e non accolte dalle rispettive Banche la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 gg. al competente Ufficio Provinciale del Lavoro. Le norme del presente Contratto sono applicate al rapporto part-time in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso. Il trattamento economico, fatto salvo il rapporto proporzionale sara’ identico a quello previsto per il personale a tempo pieno di Credito Cooperativopari livello e anzianita’, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonche’ indennita’ di contingenza. Ferma restando In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a fronte di esigenze organizzative, I'lstituto potra’ chiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato; restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la previsione trasformazione del rapporto di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione lavoro da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i parziale. Il personale part- time non potra’ usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto orario di lavoro o di permessi aggiuntivi, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. I lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti fruiranno di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in ferie alle stesse condizioni e per la stessa durata del personale con contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoriafull-time. Nei casi previsti dall'art. 54, la riduzione dell'orario e’ comunicata dal datore di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche lavoro al lavoratore con il preavviso di fuori dei mesi previsti 1 mese e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causaliprescinde dall'accordo iniziale fra le parti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le Banche competenze spettanti al personale con rapporto di Credito Cooperativo sono tenutelavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, entro 15 giorni dalla anche a tempo determinato, può essere richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad orario ridotto avanzate dai un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non accolte dalle rispettive Banche si riducono i tempi previsti per il periodo di Credito Cooperativoprova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Ferma restando Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la previsione trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di cui all’artpart-time. 2L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, comma 1, allegato E e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al c.c.n.lCentro per l’impiego competente. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatoritipo verticale o misto, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria relative alla variazione in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parzialeaumento della durata della prestazione lavorativa. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio clausole flessibili ed il 15 luglio elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di ogni annonormative; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.letc.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere inerenti la domanda funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e che siano stati concessi agli stessi per tali causalilavoratore (se accolta).

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle ▇▇.▇▇. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro a tempo parzialeparziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, senza superare però il 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le richieste dovranno Il rapporto di lavoro part-time deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di tale atto deve essere presentate inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. Previo accordo tra le parti, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria rapporto part-time può essere consultata, trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a richiesta, tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle RSA o dai diretti interessatisezioni locali del collocamento. La graduatoria Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: – part-time orizzontale: la prestazione viene stilata effettuata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età un orario settimanale non inferiore a 16 anni • 12 ore; – part-time verticale o ciclico: la prestazione viene effettuata a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; – part-time week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e gli altri giorni festivi. Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di studio per corsi incompatibilità con altri rapporti di cui all’artlavoro stipulati, nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (In tale ipotesi, si procede al recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’artaltre giornate salvo diverse intese tra le parti. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoriaallo stesso livello retributivo. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per dipendenti che adottano la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione modalità del part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello che spetta ai lavoratori a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i pieno. I dipendenti, invece, che adottano la modalità del part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica verticale o ciclico, o la modalità del limite di trasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time week end, hanno diritto ad un numero di dipendenti affetti da patologie oncologichegiorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori considerando le peculiarità del rapporto di handicap grave o perché assistono familiari che versino lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applicano, in tali condizione fisicaquanto compatibili, le disposizioni di legge e che siano stati concessi agli stessi contrattuali dettate per tali causaliil rapporto di lavoro a tempo pieno.

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