Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall’art. 4 – D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; ® di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti. La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l’azienda, deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta, per le ore non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto di assunzione, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie. Il lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento nel proprio orario di lavoro ordinario in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all’orario inizialmente concordato o successivamente modificato. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003, e con le modalità ivi previste l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e in mancanza, alle OO. SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Part-time. Il contratto dal 01/01/2006 al I contratti di lavoro a tempo parziale (part-time)hanno la facoltà di prevedere: - clausole flessibili, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall’art. 4 – D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontalelavorativa; - clausole elastiche, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; ® di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle partiprestazione lavorativa. La disponibilità alla variazione dell'orario di lavoro richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della modalità della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, qualora non richiesta nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto (contenente le clausole) per una delle seguenti motivazioni: a) Esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi 53/2000 e concordata L. 104/92; b) Esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico; c) Esigenze di studio o di formazione; d) Necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO dal 01/02/1998 al Concesso per le seguenti qualifiche: - professionalità elevate: livelli I e II - durata 24 mesi; - professionalità intermedie: livelli III Super e IV Super - durata 24 mesi - adeguamento alle capacità professionali: tutti i livelli escluso V liv. - durata 12 mesi CONTRATTO DI INSERIMENTO dal 01/04/2015 al Per la vigenza del presente CCNL, in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di dotare il settore di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguate misure a sostegno del reddito, è consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con l’azienda, deve essere preannunciata esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato. Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori con un preavviso salario di almeno 10 giorni ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e comportadi un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento. Il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello. Al fine di promuovere l'accrescimento delle competenze del lavoratore assunto con contratto di lavoro di reimpiego, Fondoprofessioni individuerà specifiche modalità di intervento adatte a garantirne un'adeguata formazione. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE dal 01/02/1998 al Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, per le ore seguenti attività: - Attività contabile-tecninca-amministrativa saltuaria - Punte intensa attivtà non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto prevedibile - Manutenzione straordinarie - Prevenzione e sicurezza sul lavoro - Sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei (D.Lgs 626/1994) - Sostituzione personale dimissionario che non rispetti i termini di assunzione, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%preavviso Escluso per qualifiche di esiguo contenuto professionale (livelli V e VI). In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20Max 15% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pienoindeterminato Min 5 lavoratori TELELAVORO dal 01/04/2015 al Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di legge. Le ore strumenti di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie. Il lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento nel proprio orario di lavoro ordinario in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all’orario inizialmente concordato o successivamente modificato. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione informatici e/o studiotelematici - risultano modificate e che sono caratterizzate da: la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l'azienda. In conformità A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro: - Telelavoro mobile; - Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: - Volontarietà delle parti; - Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti; - Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa; - Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; - Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; - Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto previsto dall’artesistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa; - Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei. 5 L'Ente Bilaterale Nazionale, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al co-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o del D.Lgs. n. 61/2000lavoratore come da allegato X; - Inviolabilità del domicilio del lavoratore, così come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore; - Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e con le modalità ivi previste l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e in mancanza, alle OO. SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioniun luogo di pertinenza del datore di lavoro.

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Samples: Contratto Formazione E Lavoro

Part-time. Il contratto Disponibilità a ricercare il miglior contemperamento fra le esigenze aziendali di utilizzo del part time quale ulteriore strumento di flessibilità della prestazione e quelle dei dipendenti prospettate nella piattaforma, tendenti a facilitare l’accoglimento delle istanze. Gli interventi formativi contrattualmente previsti saranno, di norma collocati all’interno dell’orario di lavoro a tempo parziale (convenuto per la prestazione part-time); ove sussista la disponibilità degli interessati alla partecipazione a corsi strutturati sull’orario full-time, disciplinato dal D.Lgsper l’orario in esubero saranno corrisposti i previsti compensi per le prestazioni supplementari. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della La prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori dei dipendenti a tempo pieno comparabile part-time nelle giornate semifestive sarà resa proporzionale a quella svolta dal personale full-time e, comunque, la prestazione in conformità a quanto previsto dall’art. 4 – D.Lgs. n. 61/2000tali giornate non potrà superare le 5 ore. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale Parti convengono sull’effettuazione di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo un esame congiunto delle richieste di part-time non ancora accordate alla data del presente accordo, allo scopo di individuare le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; ® di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative alla variazione in aumento della prestazione)gli accorgimenti per dare esito positivo alle richieste medesime. In entrambi i casitale circostanza, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti. La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata l’Azienda si riserva la possibilità di proporre ai dipendenti interessati soluzioni con l’azienda, deve essere preannunciata con un preavviso articolazioni di almeno 10 giorni e comporta, per le ore non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto di assunzione, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratoreorario diverse da quelle richieste, anche con ricorso a forme di part-time verticale o misto. L’Azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a favorire l’accoglimento tempestivo di tutte le richieste di part-time inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap; ove circostanze oggettive impedissero l’accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle segreterie dell’Organo di coordinamento sindacale aziendale nel corso di uno specifico incontro, finalizzato a ricercare soluzioni condivise. Analogo incontro sarà tenuto qualora, in caso di rapporti richiesta di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua prosecuzione del 20% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori contratto a tempo pienoparziale, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salarioalla scadenza originariamente convenuta, onnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e sussistessero delle difficoltà ad accogliere l’istanza. In caso di legge. Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie. Il lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento nel proprio orario di lavoro ordinario in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all’orario inizialmente concordato o successivamente modificato. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni mancato accoglimento della richiesta per il ripristino del rapporto originario. Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno passaggio a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003, e con le modalità ivi previste l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e in mancanza, alle OO. SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulatiè prevista la possibilità di richiedere le motivazioni nel corso di un incontro a livello locale; in tale circostanza il dipendente può eventualmente richiedere l’intervento delle XX.XX.. Con cadenza semestrale, l’Organo di coordinamento sindacale sarà destinatario di un’informativa specifica sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare posizioni a part-time e sulle sue motivazionidomande rimaste inevase.

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Samples: Premio Di Fedeltà

Part-time. Il In considerazione delle disposizioni di legge intervenute a modifica della Legge 863/84 e specificatamente per quanto attiene al d.lgs 61/2000 e successive modifiche, e alle materie che le nuove disposizioni demandano alle parti sociali nellʼambito del confronto decentrato, le parti si danno reciprocamente atto che il presente testo recepisce i contenuti della discus- sione fatta normando le specificità ritenute di reciproco interesse. In ogni caso si conviene che eventuali e future modifiche legislative e di contratto saranno discusse a questo livello nellʼambito delle relazioni sindacali definite e che per quanto non previsto dal presente testo si rimanda alla legge e al C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra indicato, e con riferimento ai singoli canali si concorda che: Lʼistituto del PT è una forma utile allʼoccupazione che consente di coniugare necessità ed esigenze individuali ai bisogni della cooperativa e concordano che il PT è un elemento orga- nizzativo che consente maggiore flessibilità alla forza lavoro ed è funzionale alla necessità di fornire un migliore servizio alla clientela. Inoltre, nellʼ ambito dellʼorganizzazione del lavoro ed in particolare in relazione ai regimi di orario estesi e/o ai maggiori livelli di servizio of- ferti ai consumatori, si ritiene che lʼutilizzo del lavoro a tempo parziale, nelle diverse forme previste dalla legge e dal C.C.N.L., sia una delle componenti essenziali per raggiungere tali obiettivi. Per tali ragioni lʼutilizzo del lavoro a tempo parziale (va definito nellʼambito del confronto sullʼO.D.L., attraverso la programmazione degli orari di lavoro anche nellʼottica di salvaguardare il diritto del lavoratore alla gestione del proprio tempo. Inoltre: Nel rispetto di quanto definito dal CCNL e dalla legge e fermo restando i diritti individuali da questa previsti, al fine di determinare i riproporzionamenti nella struttura di vendita ed i passaggi a tempo pieno il personale presenterà una domanda scritta e, nel caso di eccedenze di domande rispetto alle necessità, la precedenza, di norma, nellʼ ambito della stessa specia- lizzazione e dello stesso punto di vendita, sarà determinata dalla valutazione dei seguenti criteri in concorso fra di loro: ■ Carichi familiari ■ Personale con orario settimanale più ridotto ■ Capacità tecnico professionali ■ Anzianità di servizio ■ Si concorda che, in caso di assunzione di PT lineari, lʼAzienda privilegerà la scelta di lavoratori sia dipendenti che non dipendenti ma che in ogni caso hanno già prestato la lo- ro attività allʼinterno delle rispettive strutture di vendita. Nel caso ciò non fosse possibile, lʼAzienda ne illustrerà alla RSU le motivazioni. In ogni caso verrà effettuata una valuta- zione sui contratti a PT ciclico in essere alla firma dellʼaccordo e, salva diversa volontà del singolo lavoratore, verranno trasformati in part time lineari ■ Ai sensi del comma 7 dellʼart.78, Titolo XXIV, seconda parte del CCNL, le parti indica- no, a titolo esemplificativo, quali casi di eccezionalità ove è consentito il ricorso a presta- zioni supplementari, purché il lavoratore vi acconsenta, quelli programmabili con congruo anticipo nellʼambito del calendario annuo e/o allʼinterno delle periodiche verifiche sullʼor- ganizzazione del lavoro, ovvero: assenze non previste di personale, eventi naturali straor- dinari, iniziative commerciali non programmate. Per il resto vale quanto definito nei testi dei rispettivi canali ■ Fermo restando quanto previsto del vigente CCNL non potranno essere richieste modifi- che di orario al lavoratore che abbia instaurato con altra azienda rapporti di lavoro dipen- dente e che lo abbia regolarmente comunicato allʼazienda. Lʼazienda peraltro, fermo re- stando le compatibilità di tipo tecnico organizzative, si impegna a prendere in considera- zione, successivamente alla presentazione della documentazione idonea, casi specifici di lavoratori che instaurino un rapporto di lavoro dipendente con altra azienda. Questo al fine di facilitare lʼattivazione del secondo rapporto di lavoro ■ In riferimento alle modalità di riproporzionamento previste nei due canali si conviene che esse raggiungono lʼobbiettivo di riduzione complessiva delle ore eccedenti laddove vengono modulate sulle reali necessità di ogni singola struttura di vendita ■ Il ricorso al part-time)time deve avvenire in forme tali da assicurare le massime garanzie di natura previdenziale ed assicurativa ■ Tutti i lavoratori part time che, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000in virtù dellʼapplicazione della riduzione di orario, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 si tro- vano in regime di orario a 19 e come modificato dal D.Lgs. 276/2003 22, 48 ore settimanali, e dalla precedente legislazione in materiacomunque fino al tetto delle 30 ore, comporta lo svolgimento avranno la facoltà, con le modalità sotto riportate, di optare, riguardo la parte di riduzione di orario, per lʼeffettuazione di attività lavorativa ad con conseguente monetizza- zione della mancata riduzione prevista (1 ora per i 19 ore e 1,12 minuti per i 22,48, ecc...). La richiesta dovrà essere fatta in forma scritta ed entro un mese dalla comunicazione che lʼazienda invierà a tutte le strutture di vendita. Potranno usufruire di tale monetizzazione tutti i PT in tali regimi di orario inferiore rispetto alla data della sigla del presente integrativo. Per chi sce- gliesse tale opzione, fermo restando la possibilità di trovare altre soluzioni a livello decen- trato con le R.S.U, il criterio organizzativo sarà quello ordinario del mantenimento dellʼattuale regime di orario per tre settimane e di modifica della quarta settimana in virtù del montante di ore da effettuare in una unica soluzione (4 ore per il 19 ore e 4 ore e 48 minuti per il 22,48, ecc.). La partenza di tale attività, in virtù delle necessarie modifiche organizzative, delle comunicazioni da effettuare e di altri elementi tecnici partirà dal mese di gennaio 2004. Per quanto riguarda i neo assunti si concorda il diritto di opzione a partire dalla matura- zione di un anno lavorativo. Oltre a quanto sopra definito, PER IL CANALE SUPER, considerati gli effetti sullʼorganizzazione del lavoro del PT, si procederà a livello di ogni singolo centro di costo, sia al fine di ottimizzare lʼattività e di migliorare la qualità di servizio sia sulla base della verifica delle ore supplementari e straordinarie effettuate, a confronti annuali allo scopo di individuare margini di riproporzionamento dellʼorario di lavoro contrattuale, ciò anche in riferimento a quanto già previsto dal presente contrattoal capitolo relazioni sindacali. Alla fine degli incontri le parti individueranno il numero di riproporzionamenti previsti. Questi confronti dovranno anche permettere la ricerca delle soluzioni organizza- tive più adeguate nella distribuzione settimanale dellʼorario di lavoro e nella programma- zione degli orari. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall’art. 4 – D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno ricorso al lavoro supplementare dovrà essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo concordato fra le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; ® di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti. La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l’azienda, deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta, Si ribadisce che per le ore non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto di assunzionespecifiche esigenze organizzative, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore se prevedibili e programmabi- li, che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie. Il lavoratore potrà richiedere per iscritto motivano il consolidamento nel proprio orario di lavoro ordinario in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all’orario inizialmente concordato o successivamente modificato. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003, e con le modalità ivi previste l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e in mancanza, alle OO. SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioniche saranno oggetto di confronto fra le parti come previsto dal vigente CCNL, vale quanto previsto dallʼaccordo aziendale del 18.01.1991. Solo nel caso di indisponibilità allʼinterno del reparto interessato, verrà previsto il passaggio di personale di altro reparto, disposto al trasferimento. Per il CANALE IPER, anche in relazione alla pregressa contrattazione, si ribadisce che è ammesso il ricorso al lavoro supplementare quando sia motivato dalle seguenti specifi- che esigenze organizzative e commerciali e fatto salvo il consenso del lavoratore: ■ Partecipazione ai corsi di formazione (esempio corsi in formazione e lavoro, etc.) ■ Campagne promozionali (esempio 3x2, campagne promozionali a tema, etc.) ■ Intensificazione dellʼattività di vendita in periodi (Natale, Pasqua, etc...) o collegata ad iniziative particolari ■ Periodi di aperture straordinarie al pubblico ■ Periodi caratterizzati da elevate assenze del personale (ferie, malattie, corsi di formazione) ■ Periodi lavorativi antecedenti lʼapertura al pubblico di una nuova unità di vendita ■ Inventari ■ Eventi straordinari non originati da intensificazione dellʼ attività di vendita (eventi naturali o sociali, ristrutturazioni, etc.). Le parti convengono tuttavia sulla necessità di contenere il ricorso alle ore supplementari e a tal fine, considerati gli effetti sullʼorganizzazione del lavoro si procederà, a livello di sin- golo ipermercato, a confronti semestrali fra le parti finalizzati alla verifica dellʼattuazione di quanto qui concordato. La riduzione graduale dellʼincidenza delle ore supplementari avverrà attraverso: riproporzionamenti da effettuarsi sullʼorganico a tempo parziale dellʼipermercato, riproporzionamenti temporanei, nuove assunzioni; passaggi a tempo pieno, recuperi di pro- duttività, interventi organizzativi. Fatto salvo quanto verrà concordato a livello dei singoli ipermercati negli incontri di verifica sui diversi temi previsti dal presente accordo, lʼAzienda si impegna a destinare una quota adeguata della riduzione delle ore supplementari al riproporzionamento degli orari di lavo- ro dei lavoratori a tempo parziale. Circa il consolidamento delle ore supplementari le parti concordano di mantenere lʼandamento di tali ore in un riferimento collettivo del 5,5%, già previsto dalla pregressa contrattazione, sul totale delle ore ordinarie. Le eventuali differenze che si dovessero realizzare tra la risultante numerica di detto limite e lʼandamento di fatto saranno soggette a confronto al fine di destinare quote di ore al consolidamento. Fermo re- stando i diritti soggettivi in materia e quanto definito in premessa le parti concordano che in riferimento a tale tetto verranno recepite eventuali future e diverse previsioni del C.C.N.L attualmente in rinnovo. In ogni caso con il presente accordo non si intendono introdurre au- tomatismi. La presente normativa non verrà applicata nei primi due anni di apertura di nuovi punti di vendita. Le parti inoltre si incontreranno a livello locale nelle occasioni previste per ridefinire e concordare la pianificazione degli orari di lavoro ordinari nei periodi di aperture straordinarie al pubblico e ampliamenti straordinari degli orari di apertura.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Per I Lavoratori

Part-time. Il contratto di Le Parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale (part-time)può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell'impresa ed all'interesse del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contrattolavoratore. Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in conformità a quanto previsto dall’artragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 4 – D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elasticatipo orizzontale, verticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: ® di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale orario giornalierogiornaliero di lavoro; ® di tipo verticale, con lo svolgimento di attività verticale quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell'anno; di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’annodell'anno. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; ® in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l'attivazione sarà oggetto di tipo misto, esame preventivo con una la Rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati la durata della prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) lavorativa e b); Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della la collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche ( relative dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla variazione in aumento settimana, al mese e all'anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate. Il lavoro a tempo parziale, a seguito della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti. La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l’azienda, deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta, per le ore non coincidenti con l’orario stabilito nel contratto di assunzione, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo da parte del lavoratore, anche in è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. In caso di rapporti assunzione di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore personale a tempo pieno sono retribuite come straordinarie. Il lavoratore potrà richiedere per iscritto è riconosciuto il consolidamento nel proprio orario diritto di lavoro ordinario in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell’arco temporale precedenza nei confronti dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all’orario inizialmente concordato o successivamente modificato. La trasformazione del rapporto da tempo pieno lavoratori con contratto a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle partiparziale, a parità di mansioni, fatte salve le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003, e con le modalità ivi previste l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati. Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e in mancanza, alle OO. SS. Territoriali, una informativa sui contratti partesigenze tecnico-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioniorganizzative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro