Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. Il Personale dipendente acquisito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti con contratto di lavoro a tempo parziale, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende cedenti saranno tenute in considerazione da Banco Desio.

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Samples: Bozza Verbale Di Accordo

Part-time. Il Personale dipendente acquisito con rapporto Visti I decreti legislativi 61/2000 e 100/2001 che permettono la prestazione di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i ore supplementari da parte dei lavoratori acquisiti con contratto di lavoro a tempo parziale, nonché il CCNL Terziario Distribuzione e servizi del 03 novembre 1994 e successive modifiche; - vista l'esigenza della generalità delle imprese e l'interesse da parte dei lavoratori di uno strumento flessibile in tema di contratto a tempo parziale, ma nello stesso momento anche di sicurezza della sua regolare applicazione, si conviene quanto segue: Fermo restando che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari la prestazione di orario supplementare rimane su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso base volontaria ai sensi del d.lgs. 61/2000 ed in deroga all' art. 53 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi le aziende cedentiche occupano personale a tempo parziale, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti possono chiedere allo stesso, in caso di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario necessità, l'effettuazione di un numero massimo di ore di lavoro applicato presso la struttura supplementare pari al 50% dell'orario di assegnazione, anche lavoro previsto nel contratto individuale su base mensile e comunque non oltre l'orario settimanale previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi per il tempo pieno. In caso di diversa assegnazione, assenze prolungate dovute a: ♦ malattia / infortunio superiore al mese; ♦ ferie ♦ difficoltà nella misura massima ricerca di 30 minuti relativi all’orario personale; la base di ingresso e/o uscitacalcolo sarà quella dell'orario annuale individuale. I rapporti Le ore di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente supplementare dovranno essere richieste ed autorizzate dal datore di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttivelavoro. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro Ferma restando la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale parziale, o viceversa, dei lavoratori già presentate presso in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le aziende cedenti saranno tenute in considerazione da Banco Desiostesse mansioni, il datore di lavoro darà comunicazione scritta a tutto il personale delle succitate assunzioni, indicando la tipologia del contratto e del relativo orario. I lavoratori dovranno comunicare entro 7 gg. di calendario il proprio interesse al datore di lavoro, che ne terrà conto nelle sue valutazioni.

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Part-time. a. il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti lÊattività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. b. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno, saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate della percentuale del 25% GESTIONE per le ore di lavoro ordinarie. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista del 25% e dalle indennità per servizio notturno e festivo. Nel caso di superamento della misura massima sopra prevista ed esclusivamente per situazioni di effettiva emergenza connesse allo svolgimento di servizi essenziali, dovrà essere riconosciuto al lavoratore, solo se richiesto, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione. Nella maggiorazione predetta è già compresa la quota del 25%. Il Personale dipendente acquisito riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con rapporto le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana, altrimenti verrà retribuito con le maggiorazioni stabilite. Le ore supplementari e/o straordinarie potranno confluire nella Banca Ore, solo su richiesta del dipendente. Al personale deve essere riconosciuto il consolidamento nellÊorario settimanale di lavoro ordinario di una quota di almeno il 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dellÊorario pieno settimanale contrattuale su richiesta scritta del lavoratore. Sono esclusi dal consolidamento in caso di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto; c. clausole elastiche: il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi, e la misura dellÊaumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione Lavoro domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio determinato non potranno superare il contratto 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo parziale già indeterminato e con contratto di apprendistato, in essere forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel vigente CCNL. È vietata lÊutilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni: a. che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore 3 mesi; b. nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto allÊapplicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si rendano necessari a causa del mutato orario riferisce la fornitura; c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero; d. da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi. Le parti concordano che lÊutilizzo di personale con contratti di lavoro applicato presso a termine e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro non regolamentato Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato Viaggiatori e piazzisti non previsti Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. integrativa/complem. le Parti stipulanti, con verbale di accordo del 26.6.2014, decidono di aderire al costituito Fondo Nazionale di Pensione Complementare „PERSEO‰. Contribuzione: a. i lavoratori hanno la struttura facoltà di assegnazioneaderire al fondo destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, anche in aggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dellÊ1% (con la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione per multipli dello 0,5%); b. nel caso di diversa assegnazioneversamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura massima minima, i lavoratori attivano, contestualmente, lÊobbligo del datore di 30 minuti relativi all’orario lavoro di ingresso e/o uscitaversare al Fondo un contributo a suo carico nella misura dellÊ1% della retribuzione utile al calcolo del TFR; c. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data del 28.4.1993, è previsto lÊintegrale conferimento del TFR maturando in caso di adesione al Fondo; d. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente alla data del 29.4.1993 è previsto, in alternativa, a scelta del lavoratore: 1) il conferimento integrale del TFR maturando; 2) il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda, assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al Fondo. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti con contratto di lavoro Associazioni aderenti allÊANPAS, a tempo parzialefar data dal 26.6.2014, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel in caso di diversa assegnazioneesplicito conferimento del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, nella misura massima si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai contributi previsti dal presente accordo (contributo del lavoratore e del datore di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro lavoro) alla forma pensionistica complementare a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta decorrere dal mese successivo a quello della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende cedenti saranno tenute in considerazione da Banco Desio.scelta Assistenza integrativa non prevista

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Samples: www.abcdeidiritti.it

Part-time. a. il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti lÊattività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. b. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno, saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate della percentuale del 25% GESTIONE per le ore di lavoro ordinarie. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista del 25% e dalle indennità per servizio notturno e festivo. Nel caso di superamento della misura massima sopra prevista ed esclusivamente per situazioni di effettiva emergenza connesse allo svolgimento di servizi essenziali, dovrà essere riconosciuto al lavoratore, solo se richiesto, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione. Nella maggiorazione predetta è già compresa la quota del 25%. Il Personale dipendente acquisito riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con rapporto le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana, altrimenti verrà retribuito con le maggiorazioni stabilite. Le ore supplementari e/o straordinarie potranno confluire nella Banca Ore, solo su richiesta del dipendente. Al personale deve essere riconosciuto il consolidamento nellÊorario settimanale di lavoro ordinario di una quota di almeno il 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dellÊorario pieno settimanale contrattuale su richiesta scritta del lavoratore. Sono esclusi dal consolidamento in caso di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto; c. clausole elastiche: il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi, e la misura dellÊaumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione Lavoro domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio determinato non potranno superare il contratto 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo parziale già indeterminato e con contratto di apprendistato, in essere forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel vigente CCNL. ˚ vietata lÊutilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni: a. che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore 3 mesi; b. nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto allÊapplicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si rendano necessari a causa del mutato orario riferisce la fornitura; c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero; d. da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi. Le parti concordano che lÊutilizzo di personale con contratti di lavoro applicato presso a termine e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro non regolamentato Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato Viaggiatori e piazzisti non previsti Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. integrativa/complem. le Parti stipulanti, con verbale di accordo del 26.6.2014, decidono di aderire al costituito Fondo Nazionale di Pensione Complementare „PERSEO‰. Contribuzione: a. i lavoratori hanno la struttura facoltà di assegnazioneaderire al fondo destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, anche in aggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dellÊ1% (con la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione per multipli dello 0,5%); b. nel caso di diversa assegnazioneversamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura massima minima, i lavoratori attivano, contestualmente, lÊobbligo del datore di 30 minuti relativi all’orario lavoro di ingresso e/o uscitaversare al Fondo un contributo a suo carico nella misura dellÊ1% della retribuzione utile al calcolo del TFR; c. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data del 28.4.1993, è previsto lÊintegrale conferimento del TFR maturando in caso di adesione al Fondo; d. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente alla data del 29.4.1993 è previsto, in alternativa, a scelta del lavoratore: 1) il conferimento integrale del TFR maturando; 2) il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda, assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al Fondo. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti con contratto di lavoro Associazioni aderenti allÊANPAS, a tempo parzialefar data dal 26.6.2014, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel in caso di diversa assegnazioneesplicito conferimento del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, nella misura massima si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai contributi previsti dal presente accordo (contributo del lavoratore e del datore di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro lavoro) alla forma pensionistica complementare a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta decorrere dal mese successivo a quello della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende cedenti saranno tenute in considerazione da Banco Desio.scelta Assistenza integrativa non prevista

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Part-time. Il Personale dipendente acquisito con In applicazione dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento nonché dal CCNL 11/7/99, la disciplina del part-time in azienda viene così regolamentata: La durata del rapporto part-time è fissata in 12 o 24 mesi e vengono confermati i limiti di durata settimanale dell'orario di lavoro fissati tra le 15 e le 32 ore e mezzo. L'Azienda favorirà il più possibile l'accoglimento delle richieste di part-time presentate dai dipendenti aventi motivazioni personali o familiari di rilevante gravità, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive. La valutazione di merito sarà effettuata semestralmente sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nell'allegata tabella dei punteggi per la definizione della graduatoria; l'Azienda si impegna a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio il contratto a tempo parziale già in essere alla dare risposta agli interessati entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizionescadenza fissata per la presentazione delle domande: 31 maggio e 30 novembre, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario date che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti con contratto di lavoro a tempo parziale, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni potranno essere rivedute concordemente per esigenze tecnico/-organizzative/produttive. Le domande non accolte potranno essere ripresentate alla luce di trasformazione nuove circostanze comportanti un incremento di rapporto punteggio. Fermo restando che le domande di lavoro da part time devono essere richieste ed accordate nei tempi e modi indicati, è consentito presentarle anche fuori sessione e, se accettate, il periodo del part-time concesso scadrà alla prima sessione utile e il dipendente, qualora interessato alla prosecuzione, dovrà presentare nuova domanda nei termini previsti. Tali richieste dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio, tempo pieno entro il quale l'Azienda si impegna a dare risposta. Le parti concordano inoltre che per favorire l'applicazione del part time l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo parziale determinato secondo i criteri definiti nell’accordo aziendale del 2/4/2002. Quando possibile, si darà priorità ad assunzioni da liste di mobilità. Per i part-time che svolgono attività di formazione oltre il proprio orario di lavoro, il personale interessato potrà scegliere tra il pagamento delle ore eccedenti con l’importo previsto per la normale paga oraria od il recupero compensativo. Viene introdotta la corresponsione del ticket ai part time che effettuano più di 5 ore nella giornata, con decorrenza 1/1/2002. Le OOSS richiedono all’azienda che nella fase di individuazione delle risorse da assumere si dia priorità alle risorse che hanno già presentate presso le aziende cedenti saranno tenute prestato attività lavorativa a tempo determinato in considerazione da Banco DesioFindomestic.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. Il Personale dipendente acquisito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario Le Parti concordano che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazionesiano favorite, anche nel caso al fine di diversa assegnazioneconcorrere a ridurre quanto più possibile eventuali disagi collegati a fenomeni di mobilità, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti compatibilmente con contratto di lavoro a tempo parzialele esigenze aziendali, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza sia le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande richieste di trasformazione di del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che la riduzione di orario di lavoro di dipendenti part time già in essere, e comunque fino al 25% complessivo (salvo diversa futura previsione migliorativa in CCNL) in tutte le forme possibili, prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate. In particolare saranno accolte, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive di ciascuna azienda, le domande sia di trasformazione da full time a part time che di riduzione di orario di lavoro per i part time già in essere, per una durata di 24 mesi, salvo diversa richiesta del lavoratore, anche con modulazioni/durata di orario di lavoro settimanale aggiuntive rispetto a quelle oggi previste dal vigente CCNL e comunque nel pieno rispetto dello stesso. I contratti di lavoro a tempo parziale già presentate in essere presso tutte le aziende cedenti banche e Società del Gruppo alla data di sottoscrizione del presente accordo ed aventi scadenza entro il 31/12/2021, saranno tenute prorogati di 24 mesi alla rispettiva scadenza, senza necessità di richiesta e salvo diversa richiesta da parte della risorsa interessata; l’azienda si riserva la facoltà di non prorogare un limitato numero di contratti part time in considerazione da Banco Desiocaso di eccezionali esigenze tecniche, organizzative o produttive. Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale per una valutazione congiunta sulla materia e una verifica sugli eventuali elementi ostativi all'accoglimento di richieste/proroghe di part time, anche al fine di concordare soluzioni che ne consentano l'accoglimento.

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Samples: Verbale Di Accordo

Part-time. Il Personale dipendente acquisito incorporato con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banco Desio BPER il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di acquisizioneincorporazione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i lavoratori acquisiti incorporati con contratto di lavoro a tempo parziale, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedentiincorporate , fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende cedenti di provenienza saranno tenute in considerazione da Banco DesioBPER in coerenza con quanto previsto all’art. 12 Accordo Gruppo BPER 28.12.2021.

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Samples: Verbale Di Accordo