Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modificazioni si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.l. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto di lavoro part-time si deve stipulare per iscritto. In esso devono essere indicati: a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lav.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modificazioni si intende part-time il modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispet- to a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi pre- determinati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. 2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione van- no presentate all’Ente secondo le modalità da definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.l. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come seguepriorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia. 3. Il contratto rapporto di lavoro part-time si deve stipulare essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati:La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time in contratto di lavoro full time. a) 4. L’orario di lavoro, convenuto tra le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata Parti, deve risultare da atto scrit- to, con precisazione delle funzioni da svolgere, della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con relativa distri- buzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annoall’anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le Parti interessate. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti del contratto di lavoro Per il personale assunto a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o mistoè ammesso, anche clausole elastiche oltre l’orario settimanale concordato: a. il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella misura massima dell’orario settimanale; b. il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella mi- sura massima di aumento della prestazione lavorativa2 ore giornaliere nel limite massimo annuo fis- sato dall’art. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento38. 5. All'atto della stipula del contratto Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time con- cordate é ammesso fino alla concorrenza dell’orario convenziona- le, e comunque non oltre le imprese informeranno 8 ore giornaliere, e viene retribuito come completamento d’orario. 6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ri- corre il giustificato motivo di licenziamento. 7. Su richiesta del lavoratore sui riflessi in materia previdenziale dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o supe- riori ai nove mesi nell’arco dell’anno formativo, è assorbito e con- solidato nell’orario settimanale ordinario individuale, con esclu- sione dei casi di cui all'art. 11 sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del D.Lgs. n. 81/2015posto di lavoro. 8. La disponibilità a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di va- riazione temporale, comporta a favore del lavoratore una maggio- razione della retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero globale in atto di ore settimanali del rapporto part-timenorma non inferiore al 10%. Percentuale di maggiorazione, modalità di at- tuazione, periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, fatti salvi i migliori trattamenti economici in essere. La retribuzione oraria si ottiene applicando variazione temporale deve essere comuni- cata al lavoratore con almeno 5 giorni di anticipo. 9. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante richie- sta di variazione temporale, quando ricorrano comprovati moti- vi di famiglia, di salute, di formazione o di altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in ogni caso occorre che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie data del consenso previo preavviso di rapporto di lavoro 1 mese. 10. Il trattamento economico del dipendente a part-time, fatto salvo il periodo rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il per- sonale dipendente a tempo pieno di provapari livello ed anzianità, riferito all'effettivo servizioivi comprese competenze fisse e periodiche complessive. II persona- le dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. 11. La eventuale trasformazione dell’orario da part-time a full time, sarà determinato a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto si applica in un numero tutte le Istituzioni Formative di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazioneuno stesso Ente, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavnel rispetto delle modali- tà definite in contrattazione regionale.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. In relazione Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e del successivo Decreto Legislativo n. 100/2001, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a quanto tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal D.Lgspresente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. n. 81 Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del 15 giugno 2015 e successive modificazioni si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.lda tempo pieno a tempo parziale. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segueLe domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all'Istituto secondo le modalità da definire in sede di contrattazione decentrata. Il II rapporto di lavoro part time deve essere stipulato per iscritto. La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part time in contratto di lavoro part-time si full time. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve stipulare per iscritto. In esso devono essere indicati: a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione dell'orario con in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. (nel caso Per il personale assunto a part time é ammesso, oltre l'orario settimanale concordato: ▇▇ ricorso al lavoro supplementare e straordinario é consentito solo quando il contratto é a tempo indeterminato. II lavoro supplementare e/o straordinario svolto in aggiunta alle ore part time concordate é ammesso nella misura massima del 10% dell'orario part time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come straordinario. La contrazione di Istituto, nelle modalità di cui al precedente art. , può stabilire percentuali superiori rispetto a quella fissata dal precedente comma. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno scolastico, é assorbito e consolidato nell'orario settimanale ordinario individuale, con esclusione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto del 25% . II lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro articolato part time, fatto salvo il rapporto proporzionale, é identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza. II personale dipendente a part time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. La eventuale trasformazione dell'orario da part time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. II diritto di precedenza in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione favore dei turni di lavoro). Le parti del lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-part time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali applica in tutte le strutture operative. Il personale docente della scuola materna ed elementare è escluso dal part time Il personale docente delle scuole materne e degli asili nido elementari e medie impegnate in discipline curriculari è escluso dal part time limitato ad alcuni periodi dell’anno, del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavmese e della settimana.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: CCNL Agidae 2002 2005

Part-time. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 A. Trasformazione del 15 giugno 2015 e successive modificazioni si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.lda tempo pieno a tempo parziale 1. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto La richiesta di lavoro part-time si deve stipulare per iscritto. In esso devono essere indicati: a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento passaggio al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti del contratto rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative potrà essere presentata solo dai dipendenti con almeno due anni di anzianità inquadrati fino alla variazione della collocazione temporale della prestazione eposizione organizzativa 2 (5° livello retributivo) dell’area professionale B (esclusi turnisti) cui si applichi la distribuzione di orario di lavoro di cui al punto 1), nel caso lett. a) dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007 e per i quali sussistano particolari ragioni di ordine familiare, quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi) ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai 16 anni (10 anni per ▇▇▇▇▇▇▇▇) o qualora sussistano gravi ed accertati motivi personali. L’Azienda si riserva di prendere in considerazione le richieste di passaggio a part-time verticale o mistopresentate dal personale inquadrato nella posizione organizzativa 3 (6° livello retributivo) dell’area professionale B, anche clausole elastiche seconda parte della declaratoria, motivate da ragioni di aumento della prestazione lavorativaparticolare gravità. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi In caso di concessione del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il rapporto verrà disciplinato dal presente articolo. 2. L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai richiedenti. Comunque, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze legate all'organizzazione del lavoro, detto accoglimento - fermi i limiti percentuali indicati al punto 3. - verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità alla eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa, di norma nell’ambito della sede di lavoro originaria. 3. I rapporti di lavoro a tempo parziale complessivamente ammessi a norma dei punti che precedono non potranno riguardare più del 10% del personale amministrativo dell’Azienda (esclusi Dirigenti, produttori e, per Alleanza Assicurazioni, anche Agenti Generali) in servizio a tempo indeterminato. Esclusivamente agli effetti del presente articolo, per il personale amministrativo dell’Azienda si intende il totale dei dipendenti, diminuito dei dipendenti distaccati presso altre Aziende del Gruppo ed aumentato di quelli distaccati da altre Società del Gruppo. Nei limiti della suddetta percentuale complessiva del 10%, le richieste saranno accolte per ciascuna Società in proporzione, rispettivamente, al numero dei dipendenti della stessa e a quello dei distaccati da altra Azienda del Gruppo. Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi del punto 5. del presente articolo - abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time. In fase di prima applicazione del nuovo sistema di computo delle percentuali massime di part- time concedibili ed al fine di consentire il graduale adeguamento, potranno permanere, per la durata del presente CIA, eventuali situazioni di superamento dei limiti sopra indicati in atto nelle Aziende interessate. Ove il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale manifesti la disponibilità - per un periodo minimo di due anni - ad un part-time pomeridiano eventualmente comprendente anche il pomeriggio del venerdì, l’Azienda, in relazione a specifiche esigenze organizzative, potrà accogliere la domanda anche in deroga alla percentuale di cui sopra e fermi gli altri requisiti di cui al presente articolo. Nelle unità di contenute dimensioni e nelle quali, in forza della richiamata percentuale, non sarebbe possibile riconoscere part-time, sarà concesso un part-time ogni 7 dipendenti (esclusi Dirigenti, produttori e, per Alleanza Assicurazioni, anche Agenti Generali). In mancanza di tali presupposti, la possibilità di concedere un part-time potrà essere eccezionalmente valutata compatibilmente con le esigenze organizzative dell’unità interessata. 4. In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale, salvo quanto previsto alla precedente Nota a verbale 2, non potrà essere inferiore a due anni, riducibili a un anno in caso di gravi e comprovate ragioni; eventuali richieste di ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno dovranno essere avanzate con un preavviso di almeno sei mesi ed accolte trascorso il periodo di provapreavviso stesso. Laddove sussistessero particolari e comprovate esigenze legate all'organizzazione del lavoro, riferito all'effettivo servizioil rientro a tempo pieno verrà attuato non oltre un anno dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità all'eventuale assegnazione a diversa unità organizzativa e/o a diverse mansioni equivalenti. 5. Alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4., a fronte di esigenze legate all'organizzazione del lavoro, l’Azienda potrà richiedere - con un preavviso di sei mesi - il ritorno a tempo pieno del dipendente; il richiesto rientro a tempo pieno non sarà determinato attuato ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che ai sensi del punto 1. avevano dato titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in un numero tal caso il rapporto a tempo parziale si prorogherà per uno o più periodi di ore che tempo eguali a quello di cui al punto 4. In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro a tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio: stato di vedovanza, unico reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze organizzative aziendali. 6. Ove l'Azienda proceda ad assunzioni di personale a tempo parziale, si concorda che, in deroga a quanto previsto al precedente punto 4., detto personale potrà comunque comportare richiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro trascorsi almeno cinque anni dalla data di assunzione, ferme le altre modalità di cui al richiamato punto 4. In deroga a quanto precede, ove l'Azienda proceda ad assunzioni di personale a tempo pieno, è riconosciuto al lavoratore assunto a part-time - a parità di inquadramento e di mansione richiesti - il diritto di precedenza. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, in relazione a specifiche esigenze aziendali, potranno essere previste modalità di orario di lavoro comprendenti anche il pomeriggio del venerdì. 7. La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista, per il personale a tempo pieno, dal CCNL vigente, applicandosi ovviamente una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavriduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo.) Livello (sett 8. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A Annualmente le Parti si incontreranno per verificare l’andamento in termini numerici e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesigli effetti derivanti dall’applicazione del presente istituto.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. In relazione 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni a quanto tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal D.Lgspresente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. n. 81 Dette assunzioni si ef- fettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni. 2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del 15 giugno 2015 e successive modificazioni si intende part-time il rapporto rap- porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all’Ente secondo le modalità da definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.lpriorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia. 3. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto II rapporto di lavoro part-time si deve stipulare essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati:La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time in contratto di lavoro full time. a) 4. L’orario di lavoro, convenuto tra le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazio- ne delle funzioni da svolgere, della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione dell'orario con dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annoall’anno, fatte salve le clausole di elasticità concor- date tra le Parti interessate. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti del contratto di lavoro Per il personale assunto a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o mistoè ammesso, anche clausole elastiche oltre l’o- rario settimanale concordato: a) il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella misura massima dell’o- rario settimanale; b) il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di aumento della prestazione lavorativa2 ore giornaliere. 5. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate é ammesso fino alla concorrenza dell’orario convenzionale, e comunque non oltre le imprese informeranno 8 ore giorna- liere, e viene retribuito come completamento d’orario. 6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre il giustificato motivo di licenziamen- to. 7. Su richiesta del lavoratore sui riflessi in materia previdenziale dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori ai sei mesi nell’arco dell’anno formati- vo, é assorbito e consolidato nell’orario settimanale ordinario individuale, con esclu- sione dei casi di cui all'art. 11 sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del D.Lgs. n. 81/2015posto di lavoro. 8. La disponibilità a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero globa- le in atto non inferiore al 15%. Percentuali maggiori, modalità di ore settimanali del rapporto part-timeattuazione periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione regionale o, in subordine, di Ente. La retribuzione oraria si ottiene applicando va- riazione temporale deve essere comunicata al lavoratore con almeno 5 giorni di anti- cipo. 9. II lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante richiesta di variazione temporale prevista dal comma 8, quando ricorrano comprovati motivi di famiglia, di salute, di formazione o di altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in ogni caso occorre che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie data del consenso previo preavviso di rapporto di lavoro 1 mese. 10. Il trattamento economico del dipendente a part-time, fatto salvo il periodo rapporto proporzio- nale, é identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di provapari li- ▇▇▇▇▇ ed anzianità, riferito all'effettivo servizio▇▇▇ comprese competenze fisse e periodiche complessive. II perso- nale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale di- pendente con contratto full time. 11. La eventuale trasformazione dell’orario da part-time a full time, sarà determinato a richiesta degli inte- ressati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto si applica in un numero tutte le Istituzioni Formative di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazioneuno stesso Ente, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavnel rispetto delle modalità definite in contrattazione regionale.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. L’apprendistato è un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’ele­ mento della formazione quale condizione essenziale e indispensabile. Lo svolgimento del rapporto di lavoro, pertanto, segue le comuni regole presenti in materia di lavoro subordinato ma con alcune eccezioni. Di seguito si elencheranno peculiarità proprie di tale tipologia di rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 2, c. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 gli apprendisti maggioren­ ni sono stati assimilati agli altri lavoratori, pertanto a essi sono applicate le regole generali in tema di orario di lavoro, ferie e riposi settimanali. In relazione a sostanza la nuova disciplina in materia di orario di lavoro supera quanto previsto dalla legge n. 25/1955, la quale stabiliva un orario di 8 ore giornaliere, non più di 44 ore settimanali e anche limiti in materia di straordinario e di lavoro notturno. ▇▇▇▇ apprendisti minorenni, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003, sono invece confermate le limitazioni previste dalla legge n. 977/1967 per gli adolescenti, ossia: – 8 ore giornaliere e 40 settimanali; – l’orario di lavoro non può durare senza interruzione per più di 4 ore e mezza o minor periodo disposto dall’ufficio ispezioni della DPL; – le ferie maturano come per tutti gli altri lavoratori nella misura minima di 4 settimane (le giornate di ferie non possono essere inferiori ai 30 giorni per apprendisti di età inferiore a 16 anni). Relativamente all’orario di lavoro notturno è bene distinguere la discipli­ na applicabile agli apprendisti minorenni da quella applicabile agli appren­ disti maggiorenni: – agli apprendisti minorenni è fatto divieto di lavoro notturno, consistente nel periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 10 del D.Lgs. n. 345/1999); – per gli apprendisti maggiorenni il divieto di lavoro notturno, a decorrere dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, è stato rimosso. Secondo quanto indicato dal Ministero del lavoro con circolari n. 102/1986 e n. 9/2004, l’apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale, sempreché la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire il raggiungimento delle finalità formative ovvero di adattamento delle competenze professionali. Tuttavia il dicastero con nota 13.12.2006, n. 7209 ha precisato che, pur non sussistendo alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto di apprendistato, il periodo di attività formativa non può essere ripropor­ zionato in relazione al ridotto orario di lavoro. In linea generale è permesso all’apprendista anche di svolgere contempora­ neamente due rapporti part­time con differenti datori di lavoro, fermo restando il rispetto: – delle ore, non riproporzionabili, di formazione minima obbligatoria; – dei limiti di orario di lavoro posti a tutela del lavoratore come disciplina­ ti dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 66/2003 e successive modificazioni si intende part-time il rapporto in particolare della durata massima settimana­ le dell’orario di lavoro (48 ore settimanali in media). In tale circostanza si ricorda tuttavia che il Ministero del lavoro con prestazione ad orario ridotto circolare n. 8/2005 ha precisato che “il lavoratore ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.ldei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso”. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segueTali interpretazioni ministeriali sembrano in linea anche con l’ap­ prendistato ex Dlgs 167/2011. Il contratto periodo di lavoro part-time si deve stipulare per iscritto. In esso devono essere indicati: a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. (prova è permesso purché nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione rispetto delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale regole di cui all'artall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lav2096 c.c.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: Apprendistato

Part-time. In relazione A - NORME DI CARATTERE GENERALE. 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e del successivo Decreto Legislativo n. 100/2001, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a quanto tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal D.Lgspresente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. n. 81 del 15 giugno 2015 Al personale docente di scuole materne, elementari e successive modificazioni medie impegnato in attività e/o discipline curriculari si intende applica esclusivamente il part-time il di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodo dell’anno. 3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni. 4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.lda tempo pieno a tempo parziale. 5. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto II rapporto di lavoro part-part time si deve stipulare essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati:caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. a) 6. Nei casi previsti dall’art. … la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le mansioni e gli elementi previsti dall'artparti. 7. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione dell'orario con in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. 8. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti Il trattamento economico del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di personale con rapporto di lavoro part-part time, fatto salvo il periodo rapporto proporzionale, é identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di provapari livello ed anzianità, riferito all'effettivo servizioivi comprese competenze fisse e periodiche, sarà determinato in un numero nonché indennità di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazionecontingenza. 9. II personale dipendente a part time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. 10. La eventuale trasformazione dell'orario da part time a full time, riferita ai mesi di calendarioa richiesta degli interessati, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: Accordo Di Collaborazione

Part-time. In relazione A NORME DI CARATTERE GENERALE 1. Ai sensi del D.lgs n. 61/00 e del D.Lgs n.81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a quanto tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal D.Lgspresente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. n. 81 Al personale docente di Scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il parttime di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del 15 giugno 2015 parttime limitato ad alcuni periodi dell’anno. 3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e successive modificazioni si intende part-time il delle modalità previste dall'art. 19 del presente CCNL. 4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.lda tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 5. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto II rapporto di lavoro part-time si parttime deve stipulare essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati:caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. a) 6. L'orario di lavoro, convenuto tra le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione dell'orario con in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. 7. (nel caso Nei casi previsti dall’art. 77 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni al lavoratore con il preavviso di lavoro)un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. Le parti del contratto In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativaè concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto. 8. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi Il trattamento economico del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di personale con rapporto di lavoro part-timeparttime, fatto salvo il periodo rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di provapari livello ed anzianità, riferito all'effettivo servizioivi comprese competenze fisse e periodiche. 9. II personale dipendente a parttime fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto fulltime. 10. L’eventuale trasformazione dell'orario da parttime a fulltime, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazionea richiesta degli interessati, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: Ipotesi Di Accordo

Part-time. In relazione A - NORME DI CARATTERE GENERALE. 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e del successivo Decreto Legislativo n. 100/2001, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a quanto tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal D.Lgspresente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. n. 81 del 15 giugno 2015 Al personale docente di scuole materne, elementari e successive modificazioni medie impegnato in attività e/o discipline curriculari si intende applica esclusivamente il part-time il di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodo dell’anno. 3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni. 4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dal c.c.n.lda tempo pieno a tempo parziale. 5. che viene quindi a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue. Il contratto II rapporto di lavoro part-part time si deve stipulare essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati:caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. a) 6. Nei casi previsti dall’art. … la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le mansioni e gli elementi previsti dall'artparti. 7. 9 del vigente c.c.n.l.; b) la durata L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della prestazione lavorativa e la relativa distribuzione dell'orario con in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticitàconcordate tra le parti interessate. 8. (nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione può avvenire tramite rinvio alla programmazione dei turni di lavoro). Le parti Il trattamento economico del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa. Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente delle R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula: RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time. La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: Tenuto conto delle diverse tipologie di personale con rapporto di lavoro part-part time, fatto salvo il periodo rapporto proporzionale, é identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di provapari livello ed anzianità, riferito all'effettivo servizioivi comprese competenze fisse e periodiche, sarà determinato in un numero nonché indennità di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazionecontingenza. 9. II personale dipendente a part time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. 10. La eventuale trasformazione dell'orario da part time a full time, riferita ai mesi di calendarioa richiesta degli interessati, superiore a quella prevista nella seguente tabella: Categoria Livello (2e lavha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.) Livello (sett. a mano ed a soffio) Livello (sett. lampade/ display) Limite mensile A e B 8°, 7° 9° - 8° (gruppo 1) A, B, C (gruppi 1) 6 mesi C2 6° (gruppo 1) 5 mesi

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Sources: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005