Outsourcing Clausole campione

Outsourcing. In data 21 dicembre 2005 la Società ha rinegoziato con Aubay Researches & Technologies S.p.A. (“Aubay”) un preesistente contratto di fornitura di servizi, stipulato in data 17 novembre 2004. Ai sensi del nuovo contratto, ulteriormente ridefinito a decorrere dal 1° gennaio 2007, Aubay fornisce alla Società un servizio di “Full Outsourcing” per la gestione degli ambienti IT e per alcuni servizi di gestione dell’ambiente di produzione (cfr. Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1.2).
Outsourcing. 26.1. Swissquote si riserva il diritto di dare in outsourcing tutte o parte delle sue attività. Tali attività in outsourcing rimarranno sotto la responsabilità e la supervisione di Swissquote nella misura richiesta dal diritto applicabile.
Outsourcing. Trasparenza dei contratti, giustificazione strategica e revisione e ritorno dei servizi in-house • Questioni di leadership, coesione sociale e sicurezza • Revisione sulla qualità dei servizi per gli utenti • Equità e condizioni di lavoro e diritti simili per i dipendenti esternalizzati per evitare di dare alle aziende esternalizzate un vantaggio competitivo • Diritti di consultazione sui piani di esternalizzazione (preavviso ai sindacati e ai consigli di fabbrica) e sulle alternative • Diritti di trasferimento, diritto di rimanere o ritornare
Outsourcing. Ove l’Organizzazione abbia deciso di allocare dei processi che impattano sulla sicurezza dei dispositivi medici all’esterno della stessa Organizzazione, le attività di Audit potranno essere estese presso tali outsourcer, al fine di verificare l’efficacia del sistema presso tali Organizzazioni. Gli audit presso fornitori dell’Organizzazione possono avvenire nell’ambito dell’Audit Iniziale e/o degli audit periodici di mantenimento. La scelta di condurre tali audit dipenderanno dall’influenza dell’outsourcer sul Sistema Gestione per la Qualità dei dispositivi medici, la cui rilevanza sarà dettata dall’analisi e valutazione del rischio e dalle valutazioni del Lead Auditor. La titolarità dell’efficacia del Sistema Gestione per la Qualità dei dispositivi medici rimarrà dell’Organizzazione. La mancata disponibilità da parte di tali fornitori a essere sottoposti ad audit, farà decadere la possibilità di certificare la medesima Organizzazione.
Outsourcing. In caso di servizi affidati in outsourcing, Kiwa Cermet effettuerà l’audit presso tali operatori, tenendo conto del fatto che i processi essenziali (es. gestione dei QSCD; gestione dei database delle revoche CRL; gestione delle Registration Authority RA) alla realizzazione dei servizi gestiti a fronte del Regolamento “eIDAS” (non processi di supporto) debbono essere comunque svolti da un TSP qualificato (QTSP). Kiwa Cermet verificherà che tali outsourcer siano qualificati come QTSP. In tale caso, l’audit sarà riconducibile all'applicazione della sola ETSI EN 319 401 e alle modalità adottate per garantire il controllo dei processi in "outsourcing". Ciò vale anche per l'erogazione dei processi di TSP qualificati in modalità "full outsourcing". Nel caso di TSP qualificati, che allocano sotto la propria responsabilità uno o più QSCD presso uno o più Clienti, il TSP qualificato deve garantire degli adeguati criteri di monitoraggio e controllo operativo di tali apparati, facendosi garantire il diritto di audit e l'autorizzazione di accesso per gli Auditor di Kiwa Cermet e per gli Osservatori di AgID e dell’Organismo di accreditamento Accredia.
Outsourcing. La licenza concessa all'Utente per l'uso del Software può essere utilizzata, alle condizioni del presente Contratto, da una terza parte che opera per conto dell'Utente, come un provider di servizi cloud indipendente o un fornitore di servizi di outsourcing, che ospita o gestisce (in modalità remota o virtuale) il Software per conto dell'Utente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni da parte dell'Utente: (1) L'Utente mantiene le proprie responsabilità in relazione a tutti i propri obblighi ai sensi del presente Contratto e stipula con la terza parte un accordo applicabile con lo scopo di proteggere i diritti del Licenziante in relazione al Software, contenente termini e condizioni non meno restrittivi di quelli previsti dal presente Contratto, inclusa a titolo di esempio non esaustivo la sezione Audit riportata di seguito; (2) l'Utente vieta alla terza parte di utilizzare il Software per qualunque scopo che non sia a vantaggio esclusivo dell'Utente stesso; (3) l'Utente è l'unico responsabile nel confronti del Licenziante per qualsiasi violazione del presente Contratto a opera della terza parte e (4) l'Utente è e si mantiene aggiornato sugli acquisti di sottoscrizioni a copertura di tutte le installazioni e distribuzioni del Software effettuate a opera della terza parte per conto dell'Utente.
Outsourcing. In the event that certain phases of activities or complete activities cannot be carried out in-house, Pres-x reserves the right to contract them out with the prior approval of the Customer. Outsourced activities are clearly identified in the Offer and are subcontracted to qualified and monitored suppliers according to the requirements of Pres-x's Quality Management System procedures, unless otherwise requested by the Customer. Pres-x remains responsible for the results and services provided to the Principal.
Outsourcing. Non tutti i componenti o semiassemblati che sono richiesti per l’ottenimento del prodotto finale devono essere necessariamente prodotti all’interno dell’azienda anzi, secondo la filosofia Toyota, per ottenere il prestigio del prodotto/i cardini dell’azienda `e importante ricorrere all’Outsourcing. Questa nuova forma di gestione emerge come uno degli strumenti manageriali, di carattere tattico e strategico, che hanno conosciuto la maggiore espansione nel corso degli anni 90; secondo autorevoli e diffuse proiezioni, continuer`a a proporsi nei suoi diversi ambiti e nelle sue varie applicazioni come una via obbligata per la sopravvivenza sul mercato delle imprese, senza distinzione di industria, dimensione o missione aziendale. Liberarsi di alcune funzioni per puntare sulle attivit`a in cui l’azienda si sente piu` forte: `e questo in sostanza il motivo principale, affiancato a quello della riduzione dei costi, che spinge un numero sempre maggiore di imprese a ricorrere all’outsourcing. Delegando, cos`ı, a fornitori esterni la gestione di attivit`a considerate non strategiche per le imprese, `e possibile concentrarsi sul “core business”, obiettivo che oggi `e imposto dai mercati. Il principio era semplice: far fare agli altri ci`o che fanno meglio di noi, in modo tale da ridurre i costi, migliorare la qualita` dei servizi o dei prodotti intermedi di cui si ha bisogno e liberare cos`ı le risorse necessarie per lo sviluppo di ci`o che costituisce la “Core Competencies”.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: