CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “X. XXXXXXX” DI GARDONE V.T. (BS)
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
PARTE NORMATIVA
L’anno 2020, mese di novembre il giorno 30 alle ore 15.30, tra il Dirigente Scolastico (DS), xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d’Istituto ai sensi dell’art. 22 del CCNL 2016-18.
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata
Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Possono essere applicate anche al personale di altre scuole che presta collaborazioni plurime nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione portata a conoscenza tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, fermo restando che quanto sottoscritto nel presente Contratto Integrativo di Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, gerarchicamente superiori e a carattere imperativo, qualora incompatibili.
Il presente Contratto Integrativo di Istituto conserva validità per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, secondo quanto previsto dall'art. 7 c. 3 CCNL 2016-18.
I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o a richiesta di uno dei soggetti firmatari, a mezzo di apposite sequenze contrattuali da elaborare con le stesse procedure adottate per la conclusione del contratto integrativo.
La verifica dell’attuazione del presente contratto integrativo avviene alla fine delle lezioni, in appositi incontri tra le parti. Tali incontri possono essere proposti dal dirigente scolastico o richiesti dai soggetti sindacali.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede a far pubblicare copia del presente Contratto Integrativo di Istituto all’albo e alle bacheche sindacali di ogni sede della scuola. Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di seguito riportate: legge n. 300/70 (“Statuto dei Lavoratori”) e successive modificazioni; D.lgs. 297/94; D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; CCNL 2006-09; CCNL 2016-18; D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; legge 107/2015; legge 146/1990; Accordo integrativo nazionale 08/10/1999;
Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente Contratto Integrativo di Istituto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma presso la sede della scuola, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione.
La procedura deve concludersi entro 30 gg dalla data del primo incontro.
Nel caso si raggiunga l’accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto, si tiene conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.
Titolo II – Relazioni sindacali
Art. 3 – Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali si svolgeranno secondo quanto previsto dalle norme vigenti e più precisamente con le seguenti modalità conseguenti agli istituti contrattuali esistenti:
Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto:
1. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
3. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
6. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
8. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48, comma 3 del Dlgs 165/2001.
Sono oggetto di confronto:
1. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn- out.
Sono materia di informazione:
1. la proposta di formazione delle classi e degli organici
2. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
3. tutto ciò che è oggetto di confronto e contrattazione
4. le decisioni del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro (allegato 6 DPCM 26 aprile 2020), di cui fa parte integrante il RLS.
Il Dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Alla RSU, spettano permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio, comprensivo delle unità di personale in posizione di comando e fuori ruolo, in base a quanto previsto dalle linee guida Aran 18/03/2014.
All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU, che lo gestisce in piena autonomia e senza procedere ad ulteriore ripartizione.
I componenti la RSU comunicheranno di volta in volta e con almeno 48 ore di anticipo il giorno e il monte ore di cui necessitano per espletare il proprio mandato, secondo quanto previsto dal CCNQ 17/10/2013. Spetta all’Amministrazione il controllo puntuale del rispetto del monte ore globale attribuito alle RSU.
Gli incontri concordati a livello di Istituto avvengono di norma al di fuori dell’orario di lezione, ma possono essere effettuati, in caso di necessità, all’interno dell’orario di lezione usufruendo le RSU di permesso sindacale.
In ogni plesso dell’Istituto alla RSU viene assegnata una bacheca denominata “RSU” (ospitata anche sul sito web istituzionale) su cui affiggere materiale di interesse sindacale e tutti gli atti concernenti l’attività svolta come rappresentanza sindacale, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente e assumendosene la responsabilità.
Un ulteriore spazio, denominato “Albo sindacale”, verrà messo a disposizione per tutte le comunicazioni sindacali. Stampati e documenti possono essere inviati nella scuola per l’affissione, anche sullo spazio sindacale sul sito istituzionale, direttamente dalle strutture sindacali.
Le bacheche sono allestite in via permanente in luoghi di normale transito da parte del Personale in servizio a scuola e sul sito istituzionale dell'IIS Beretta.
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
Art. 4 – Assemblee
Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’art.8 CCNL. Le assemblee sindacali si possono svolgere anche a distanza su piattaforma telematica al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo (4 nel caso l’assemblea si tenga fuori dall’orario di lezione). Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
Ai fini del computo del monte ore individuale, per il personale che dichiara di voler partecipare all’assemblea, fa fede la dichiarazione scritta di adesione, che è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Il personale partecipante alle assemblee sindacali non è tenuto ad apporre firme di presenza durante l’assemblea né ad assolvere ad altri adempimenti.
In occasione delle assemblee, rilevate le adesioni del personale docente, il dirigente informa le famiglie degli alunni. I docenti che non partecipano sono tenuti a proseguire le lezioni.
Nel caso di adesione totale del personale ATA, le unità minime di personale da mantenere in servizio per garantire i servizi essenziali sono: n. 2 collaboratori scolastici per plesso, n. 1 assistente amministrativo per la sede e n. 1 assistente tecnico per i plessi Itis e Ipsia, individuati a rotazione tramite sorteggio.
Art. 5 – Agibilità
L’Ufficio protocollo assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale sindacale pervenuto alla scuola per posta, per fax o via e-mail.
Alla RSU, per espletare i compiti connessi al mandato è consentito l’uso gratuito dei mezzi di comunicazione anche digitali presenti nell’Istituto, l’utilizzo di un locale per le proprie riunioni ed il supporto del personale ATA per la diffusione di eventuali comunicazioni ad personam all’interno dell’Istituto, garantendo la priorità alle esigenze della scuola e dell’attività didattica, con assunzione diretta di responsabilità.
Al di fuori del proprio orario obbligatorio di lezione o di servizio, alla RSU è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale.
La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di confronto e di informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del CCNL Scuola 2016-18, con riferimento anche a quanto previsto dal Dlgs 33/2013 e dal Dlgs 97/2016.
Il rilascio di copia degli atti avviene (quando previsto ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.), senza oneri di segreteria, di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i cinque giorni.
Art. 6 – Incontri RSU
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle RSU. Il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione per le materie previste nell’incontro almeno 48 ore prima. Di ogni incontro si formalizzeranno le decisioni assunte con apposito verbale sottoscritto in forma congiunta.
Il Dirigente scolastico e la RSU si impegnano ad osservare i termini previsti dal vigente CCNL 2016-18 art. 22, sia con riferimento al termine ultimo per l’inizio delle trattative sia per la sottoscrizione del contratto ed a tal fine concordano un calendario degli incontri.
Eventuali incontri non previsti nel calendario di cui al comma precedente possono essere richiesti da entrambe le parti e devono essere fissati entro 7 gg. dalla data della richiesta.
Art. 7 – Sciopero
In caso di sciopero il personale può volontariamente e non obbligatoriamente dare comunicazione della sua posizione in merito all’azione di lotta. Il personale docente e ATA che, preventivamente, non abbia comunicato l’adesione allo sciopero, viene considerato scioperante in caso di assenza dal servizio, fatta eccezione per eventuali assenze ad altro titolo già autorizzate e accertate.
Il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie la possibilità di non regolare svolgimento delle lezioni o la loro sospensione nel caso di totale adesione del personale.
Qualora l’adesione fosse totale, si assicureranno i servizi minimi ed essenziali nel rispetto della legge 146/90 e della 83/2000 con particolare riferimento agli articoli 1 e 2. I dipendenti precettati per l’espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
Le unità minime di personale da mantenere in servizio per assicurare i servizi minimi di cui all’art. 2 146/90 e 83/2000 sono: n. 2 collaboratori scolastici per plesso, n. 1 assistente amministrativo per
la sede e n. 1 assistente tecnico per i plessi Xxxx e Ipsia. Le mansioni specifiche verranno determinate di volta in volta nel rispetto dell’art. 2 di cui sopra e d’intesa con le RSU
Per reperire il personale ATA, che dovrà garantire i servizi essenziali, si chiederà in prima istanza la disponibilità su base volontaria ed in seconda istanza si farà riferimento alla graduatoria d’istituto a rotazione partendo dall’ultimo in graduatoria.
Qualora il dirigente scolastico aderisse allo sciopero, ne darà comunicazione al direttore generale e ai suoi collaboratori, i quali svolgeranno le funzioni essenziali di direzione. In caso di loro adesione allo sciopero, le funzioni saranno svolte dal docente di ruolo con anzianità anagrafica maggiore in servizio o dal docente con incarico a tempo determinato con anzianità anagrafica maggiore.
Titolo III – Sicurezza
Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al “Cap. VII – Tutela della salute nell’ambiente di lavoro” del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 e alle successive norme legislative in materia.
Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, provvede a:
• adottare le misure protettive necessarie in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali…
• valutare i rischi esistenti
• elaborare il DVR
• designare l’ASPP
• nominare il medico competente
• conferire l’incarico di RSPP in via prioritaria a personale interno all’istituzione scolastica o in sub ordine ad altra istituzione scolastica. In via residuale si ricorre a personale esterno avvalendosi dell’opera di un esperto individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici e in ultima istanza ci si avvale dell’opera di un libero professionista.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al proprio interno. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 2006/09 all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 8 – Soggetti tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio a qualunque titolo e con qualsiasi contratto di lavoro, siano essi interni o esperti esterni.
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti frequentanti l’Istituto e quanti vi frequentano corsi di specializzazione o di altro tipo o comunque presenti a scuola per iniziative di orientamento, per incontri, convegni o altro. Si ricomprendono tutti coloro che temporaneamente e legittimamente possono essere presenti all’interno degli edifici scolastici. Tali tutele si devono tradurre in specifiche previsioni all’interno del DVR.
Art. 9 – Le figure sensibili
Per ogni plesso scolastico sono individuate dal dirigente scolastico nella sua funzione di datore di lavoro le seguenti figure:
- addetti al primo soccorso
- preposti
- addetti al primo intervento sugli incendi
- addetti alle procedure di emergenza e di evacuazione
Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso in base a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. articolo 18.
I preposti (ex art.3 D.lgs. 81/2008) devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei dipendenti degli obblighi di legge, delle prescrizioni del DVR, delle disposizioni del dirigente scolastico e, in mancanza, informarlo delle criticità riscontrate.
Alle figure sensibili di plesso competono tutte le funzioni previste dal Dlgs 81/2008 e s.m.i., che esercitano sulla base del D.V.R., delle direttive impartite dal datore di lavoro e con il coordinamento dell’RSPP
In ogni plesso, all’inizio dell’anno scolastico viene esposto l’organigramma con i diversi incarichi relativi alla sicurezza, sentito anche il RLS ed in base al ruolo organizzativo e di proposta del RSPP, anche in conseguenza di quanto deciso di comune intento nella riunione periodica
Art. 10 – Responsabilità del personale
Tutti i lavoratori presenti all’interno delle strutture dell’istituto sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella notifica di eventuali criticità, anche e soprattutto in collaborazione con il RLS
Nel corso dell’anno scolastico vengono svolte almeno due prove di evacuazione in tutti i plessi.
Art. 10 bis – Protocolli di sicurezza per la prevenzione da Covid-19
In conseguenza della necessità di prevenire il contagio da Covid-19 il DVR vigente è stato e potrà essere integrato da nuove misure che verranno adottate con la stessa procedura disciplinata dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n°87 6 agosto 2020 “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e XX.XX. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”.
Il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, dovrà informare e consultare preventivamente le RSU in merito alle integrazioni al DVR, anche valorizzando la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Al fine di verificare ed implementare le misure di prevenzione è stato istituito il comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro (allegato 6 DPCM 26 aprile 2020), di cui fa parte integrante il RLS.
Sono individuati in ogni plesso scolastico due referenti Covid che, dopo adeguata formazione, svolgano un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possano creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Ai referenti Xxxxx viene destinato un budget oggetto di contrattazione gravante sul fondo di istituto
Il dirigente scolastico consegna al personale i dispositivi di protezione individuale indicati nel Dvr dopo adeguata informazione preliminare sui rischi dai quali il DPI lo protegge; il dipendente ha l’obbligo di indossare e utilizzare correttamente il dpi ricevuto e di richiedere la sua sostituzione in caso di rottura o di esaurimento
Titolo IV – Personale
Art. 11 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
1. I criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono stabiliti come segue:
1. L’Amministrazione potrà pubblicare liberamente sulle piattaforme telematiche istituzionali oppure inviare a mezzo mail al personale scolastico comunicazioni e/o informazioni a carattere professionale. Il personale è tenuto a prenderne visione in orario di servizio (che è convenzionalmente fissato nella fascia oraria 8.00 – 16.00) e comunque in tempo utile rispetto
allo svolgimento delle attività previste, fatto salvo il preavviso di almeno 5 giorni e nel rispetto di situazioni eccezionali e di straordinaria urgenza
2. b) in caso di estrema urgenza e comunque sempre in maniera motivata, derivante in particolare dall’esigenza di garantire la sicurezza degli studenti e della scuola, è possibile raggiungere il personale su indirizzi e-mail, account social e telefoni anche in deroga rispetto alle fasce sopra esposte
3. c) L’eventuale svolgimento di una prestazione lavorativa, necessaria e urgente in conseguenza della comunicazione intervenuta tra l’istituzione scolastica e il dipendente, sarà considerata come lavoro effettivo per riconoscimento di compenso accessorio e/o riposi compensativi
Art. 12 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica
1. Le innovazioni tecnologiche digitali e i processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica determinano i seguenti riflessi sull’attività lavorativa e sulla professionalità:
a) una progettazione dei servizi improntata sulla certezza delle procedure (predefinite, standardizzate, condivise ed adeguatamente comunicate) all’interno delle quali devono essere individuate con chiarezza le funzioni e le responsabilità di ciascun operatore in modo da garantire la massima qualità delle prestazioni professionali, il benessere organizzativo e la prevenzione dello stress lavoro correlato;
b) una riduzione dei tempi di lavorazione di procedure ripetitive, a vantaggio di tempi più distesi per la programmazione e l’attuazione delle azioni professionali di profilo
c) la definizione periodica di monitoraggi e confronti per rilevare le criticità e adottare i conseguenti correttivi;
d) una diversa modalità di relazioni con istituzioni, organizzazioni sindacali, enti, utenza interna ed esterna, operatori economici, professionisti caratterizzata da rapidità e chiarezza;
e) una diversa organizzazione del lavoro per favorire l’effettuazione di prestazioni professionali a distanza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e con il consenso del personale interessato dai processi di innovazione;
f) una diversa organizzazione e modalità di fruizione delle attività di formazione in servizio del personale;
g) una applicazione più efficace e flessibile delle normative generali sulla privacy e sicurezza, trasparenza e diritto di accesso;
2. Per garantire effettivi risultati di buon andamento dei servizi amministrativi a supporto dell’attività scolastica, derivanti dall’introduzione degli strumenti digitali e dell’innovazione tecnologica, sono fondamentali gli strumenti delle direttive e della pianificazione, uniti a quelli del confronto e del dialogo con il personale dipendente. Le direttive di massima del dirigente scolastico sono condivise con il dsga così come il Piano delle attività del personale ATA ha come presupposto il consenso quanto più largo possibile del personale stesso. Prima della formalizzazione della proposta il Dsga deve confrontarsi con il dirigente e accogliere i suoi indirizzi in materia di organizzazione del lavoro e di attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Strumento fondamentale perché l’innovazione digitale e tecnologica possa avere un impatto positivo sul benessere organizzativo del personale dipendente è l’adozione da parte del dirigente scolastico, d’intesa con il DSGA e sentito il personale stesso, di adeguati piani di formazione continua in servizio.
Titolo V – Personale docente
Art. 13 – Assegnazione cattedre
Il Dirigente scolastico nell’assegnazione delle cattedre e degli spezzoni orari, che devono risultare di valore didattico e carico di lavoro sostanzialmente equivalente per tutti i docenti della stessa
classe di concorso in ciascuno dei tre plessi, tiene conto dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, di cui agli art. 7 e 10 del Dlgs 297/94, e inseriti nella contrattazione integrativa d’Istituto così formulati:
• Garantire a tutte le classi, ove possibile, una percentuale simile di docenti a tempo indeterminato, garantire un numero equilibrato di docenti in rapporto alle discipline esistenti (con particolare riferimento alle classi di concorso con più insegnamenti), nei limiti dell’organico disponibile e dei vincoli derivanti dalle regole di costituzione delle cattedre;
• Garantire in particolare alle classi prime, per quanto possibile, la presenza di docenti stabili, evitando al contempo situazioni non equilibrate in tal senso nelle classi prime parallele;
• Garantire, quando possibile, la continuità didattica sulla classe (soprattutto nelle classi terminali), nel rispetto del processo di apprendimento degli studenti e valorizzando l’esperienza professionale maturata dai docenti, soprattutto in questa istituzione scolastica;
• Tenere conto delle competenze professionali specifiche ed esperienze acquisite in relazione alla funzionalità e alla efficacia didattica e educativa, con particolare riguardo ai diversi indirizzi di studio, ai progetti pluriennali attivati e alle problematiche connesse agli alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento e ad alunni stranieri presi in carico con piani personalizzati;
• Prendere in considerazione le proposte motivate di dipartimenti ed aree disciplinari;
• In caso di accorpamento di due classi, tenere conto prioritariamente dell’esperienza pregressa e delle competenze didattiche dei docenti in relazione all’indirizzo;
• Tenere in considerazione l’anzianità di servizio e nella classe di concorso (nella scuola ed in altre scuole).
• Nel caso di classi sdoppiate in conseguenza della necessità di prevenire il contagio da Covid-19 per l’a.s. 2020/21, impiegare i docenti dell’organico dell’autonomia cercando di garantire, per quanto possibile, ai due gruppi classe generati dalla scissione un uguale numero di docenti a tempo indeterminato o anche di docenti a tempo determinato con esperienza pregressa nell’istituzione scolastica. In questo caso si deve evitare di attribuire lo stesso insegnamento dei due gruppi classe generati dallo sdoppiamento a docenti a tempo determinato su posti attivati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e solo per l’a.s. 2020/21 al fine di prevenire scoperture di organico se la sospensione delle lezioni e la riattivazione della sola didattica digitale integrata imponesse la cessazione dei contratti di supplenza temporanea in base a quanto previsto dalla legge 77/2020
• L’orario di insegnamento può essere svolto sia in didattica in presenza che a distanza oppure interamente a distanza in caso di sospensione delle lezioni in presenza per emergenza epidemiologica, nel rispetto dei contratti nazionali e dei regolamenti dell’istituzione scolastica approvati dagli organi collegiali, in applicazione del D.M. n°89 7 agosto 2020 e del D.L. n°22 8 aprile 2020 art. 2 comma 3 convertito nella legge n°41 6 giugno 2020
Il Docente che intende cambiare tipologia di cattedra avanza apposita domanda al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno di ogni anno, indicando anche le motivazioni della propria richiesta.
Valorizzando l’organico dell’autonomia, istituito in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 63 legge 107/2015, e nei limiti delle risorse umane assegnate nelle varie classi di concorso, sarà possibile attribuire ai docenti cattedre inferiori a 18 ore e con ore di completamento finalizzate ad azioni di organizzazione, coordinamento, orientamento e potenziamento.
Art. 14 - Orario delle lezioni
La formulazione dell’orario delle lezioni è prerogativa del Dirigente Scolastico tenuto conto delle indicazioni del Collegio dei Docenti, nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto. Per l’a.s. 2020/21 l’orario delle lezioni sarà articolato su due turni in conseguenza della
prioritaria esigenza di mettere in atto misure di prevenzione contro la diffusione del contagio da Covid-19.
Le lezioni si potranno svolgere sia in presenza che a distanza su piattaforma telematica (ai sensi dell’articolo 2 comma 3 D.L. n°22 22 aprile 2020 convertito nella legge 41 6 giugno 2020), sia in sincrono che in asincrono, in base a quanto stabilito dal piano per la didattica digitale integrata deliberato dagli organi collegiali d’Istituto nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n°89 7 agosto 2020.
La possibilità di erogare la prestazione lavorativa per il personale scolastico in modalità agile è preclusa ai sensi dell’articolo 32 comma 4 D.L. n°104 del 14 agosto 2020 convertito nella legge 126/2020. Tale modalità è, invece, consentita per il personale docente nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica. In quest’ultimo caso il lavoro agile è previsto anche per il personale di cui all’articolo 231 bis comma 1 lettera b) del D.L. n°34 19 maggio 2020 convertito nella legge n°77 17 luglio 2020.
La didattica a distanza sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi se poste anch’esse in quarantena, Qualora le classi possano svolgere attività in presenza, il docente di cui sopra svolgerà la didattica a distanza da casa laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri ordinamentali e comunque nel rispetto dell’art. 28 comma 1 CCNL 2016-18.
In caso di sospensione, anche parziale, dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica, il personale docente, fermo restando l’orario settimanale stabilito dal CCNL e impegni funzionali connessi, svolgerà la didattica a distanza in base a quanto previsto dal DM 89 7 agosto 2020 così come declinato in un proprio piano dall’istituzione scolastica.
La rilevazione delle presenze nella didattica a distanza è effettuata tramite il registro elettronico.
Le disposizioni di cui ai capoversi precedenti valgono fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica deliberato dal Consiglio dei Ministri.
Art. 15 – Organi Collegiali
Il piano annuale delle attività indica la partecipazione del personale agli impegni collegiali in base a quanto previsto dagli art. 28 e 29 CCNL.
I docenti con numero di classi superiori a sei per la partecipazione alle riunioni dei Consigli di classe concorderanno con il DS un piano di presenza fondato sull’individuazione di priorità che assicurino comunque la necessaria qualità del servizio e l’ottimale funzionamento del consiglio di classe.
Nel caso di superamento delle 40 annue per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 29 del XXXX 0000-0000, le ore eccedenti, svolte su formale richiesta del DS, sono retribuite nella stessa misura delle ore funzionali all’insegnamento. Il monte ore di cui all’art. 29 c. 3 è ripartito proporzionalmente alla quota oraria di competenza per i docenti titolari di spezzoni orari o in servizio su più scuole o con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Al fine di prevenire il contagio da Covid-19 ed in base a quanto previsto dall’art. 73 del D.L. n°18 17 marzo 2020 convertito nella legge 27 29 aprile 2020, le riunioni e le attività degli organi collegiali potranno svolgersi a distanza su piattaforma telematica, con l’adozione di regolamenti deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Art. 16 – Vigilanza degli alunni
Il DS, sentito il Collegio dei Docenti, organizza la vigilanza degli alunni durante l’intervallo (o i due intervalli), in modo da assicurare un impegno uniforme tra i docenti e la massima copertura di presenza negli spazi della scuola.
I docenti sono tenuti ad effettuare la sorveglianza nel rispetto dei turni durante gli intervalli e in tutte le situazioni in cui gli studenti sono loro affidati.
Per l’a.s. 2020/21 le misure di prevenzione da Covid-19 adottate non consentiranno lo svolgimento degli intervalli, ma di pause didattiche di dieci minuti al termine di ogni ora, ad eccezione di quelle terminali.
In considerazione della esigenza di garantire la massima prevenzione del contagio da Covid-19 e di evitare assembramenti con lo scaglionamento degli ingressi a scuola degli studenti, i docenti della prima ora di lezione assicurano la loro presenza in servizio fino a dieci minuti prima dell’orario di ingresso a scuola degli studenti per svolgere compiti di sorveglianza e vigilanza. Tale tempo di servizio è ricompreso all’interno del tempo scuola e quindi del monte ore erogato alle classi.
Art. 17 – Assegnazione dei docenti ad attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento Il DS nomina le Funzioni strumentali sulla base delle indicazioni e relative delibere del Collegio dei Docenti ed assegna gli incarichi per il miglioramento dell’offerta formativa e per il funzionamento della struttura organizzativa in base ad una dichiarata disponibilità dei candidati ed alle loro competenze professionali; in caso di concorrenza di più aspiranti, i criteri per l’assegnazione saranno ispirati al possesso dei requisiti professionali e scientifici necessari all’espletamento dell’incarico, individuati in seno al Collegio Docenti. Nel caso di docenti in organico senza attribuzione di classi, gli obblighi di funzione di cui all'art. 29 comma 3 lettera b devono essere rinegoziati in virtù delle eventuali partecipazioni programmate alle sedute dei consigli di classe e trasformati in un monte ore finalizzato allo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento.
Art. 18 - Ora di colloquio settimanale e relazioni con le famiglie
Le modalità di interazione tra scuola e famiglia devono essere radicalmente riviste alla luce delle azioni che la scuola deve mettere in atto per prevenire il contagio da Covid-19, in base ai documenti di indirizzo del CTS della Protezione civile nazionale e al Protocollo d’intesa tra organizzazioni sindacali e ministero dell’Istruzione.
L’esigenza di non fare entrare a scuola persone esterne porta ad interazione virtuale, fondata sull’uso di piattaforme telematiche e di procedure che garantiscano funzionalità e riservatezza.
• Tempi e modi di svolgimento dei colloqui generali (in quanto momenti di informazione alle famiglie sull’andamento di profitto e di comportamento degli studenti – art. 29 c. 3 CCNL 2007) sono fissati dal Collegio docenti nel piano annuale delle attività e la partecipazione dei docenti a questo momento di incontro con le famiglie è obbligatoria. Nell’a.s. 2020/21 i colloqui generali si terranno a distanza su piattaforma telematica in base a prenotazione che porterà alla elaborazione di un calendario coordinato a livello centrale (anche grazie all’ausilio del registro elettronico), in modo da evitare sovrapposizioni e disagi per docenti e genitori. Per lo stesso motivo i colloqui generali non si terranno nella stessa giornata, ma verranno distribuiti nell’arco di una settimana per favorire la massima accessibilità e consentire ai docenti un impegno sostenibile, anche ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/2008. Ogni colloquio avrà la durata di cinque minuti ed ogni docente metterà a disposizione due ore nella fascia oraria 14 – 18. L’impegno totale per i docenti sarà di due ore per ogni tornata di colloqui generali
• I rapporti ordinari tra scuola e famiglia sono regolati da colloqui settimanali della durata di una unità oraria di lezione, che si svolgeranno secondo un calendario che sarà comunicato con chiarezza e tempestività a tutte le famiglie a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale e sulla apposita area del registro elettronico. I colloqui non si svolgeranno in presenza nell’a.s. 2020/21 (almeno per la durata dell’emergenza epidemiologica), ma su piattaforma telematica. Ogni colloquio avrà la durata massima di dieci minuti. Sarà il docente a fornire al genitore prenotato le credenziali di accesso alla piattaforma telematica e a comunicare l’orario esatto di incontro virtuale tramite il registro elettronico. Potranno essere svolti non più di sei colloqui per ogni turno settimanale
• La collocazione dell’ora di colloquio nell’arco della settimana e della giornata (nella fascia oraria 9 – 14) rimarrà fissa per tutta la durata dell’anno scolastico, chiaramente in presenza dell’orario definitivo delle lezioni, fatte salve nuove disposizioni legate all’andamento della emergenza epidemiologica. Eventuali mutamenti saranno disposti dal dirigente scolastico in casi eccezionali e comunicati tempestivamente alle famiglie interessate. In caso di impedimento per un qualsiasi motivo (anche per impegni legati a visite ad altre attività didattiche), il docente dovrà provvedere ad informare tempestivamente il plesso di servizio perché la sua indisponibilità possa essere comunicata immediatamente alle famiglie già prenotate per il colloquio
• L’ora di colloquio dovrà essere collocata nell’orario settimanale in modo tale da garantire la massima accessibilità al servizio alle famiglie; il docente può proporre tale collocazione al responsabile della formulazione dell’orario delle lezioni, ma la decisione finale spetta al dirigente scolastico
• L’accesso ai colloqui settimanali da parte delle famiglie avverrà previa prenotazione; le prenotazioni verranno prese tramite l'apposita funzionalità del registro elettronico
• I colloqui si svolgeranno con la seguente scansione temporale: da metà ottobre a metà dicembre e da inizio febbraio a metà maggio. Tutti i colloqui tra docenti e genitori dovranno essere annotati a cura del docente per garantirne la tracciabilità temporale con una breve sintesi degli argomenti affrontati e delle problematiche emerse
• Il docente o il coordinatore di classe hanno la facoltà di convocare le famiglie (sempre su piattaforma telematica) per colloquio o comunicazioni importanti (anche solo telefoniche) in ogni momento dell’anno scolastico, di cui va curata la tracciabilità
• In esito ai consigli di classe di fine novembre e di fine marzo il coordinatore di classe procederà ad una comunicazione dettagliata alle famiglie interessate delle situazioni critiche
Art. 19 – Permessi brevi con recupero, permessi retribuiti e ferie
Ci si attiene a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in particolare agli articoli dal 12 al 19. Le richieste vanno presentate cinque giorni prima, salvo situazioni con carattere di eccezionalità.
In particolare, si segnala che, come indicato dall’art. 13, comma 9, del CCNL in vigore, “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il dipendente ha inoltre diritto a domanda, presentata al DS almeno due giorni prima, come indicato dall’art. 15 comma 2 del CCNL, “a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti a domanda i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
Per i permessi brevi, di durata non superiore a due ore e comunque non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, non occorre motivare o documentare la domanda. La richiesta di permesso breve deve essere presentata almeno il giorno precedente. In caso contrario e per circostanze eccezionali, la concessione è demandata alla valutazione del DS.
Art. 20 – Permessi per formazione e aggiornamento
Ci si attiene a quanto previsto dal Capo VI – La Formazione” del XXXX 0000-0000, in particolare là dove si dice, all’art. 64, comma 5, che “gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici”. Questo sia in qualità di corsista che di formatore e senza possibilità di cumulo. E al comma 6 dello stesso articolo si afferma inoltre che “il DS assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5”.
Poiché la formazione in servizio rappresenta una scelta di qualità, il dirigente scolastico favorisce la massima partecipazione degli interessati nell’ambito del Piano annuale di formazione del personale docente, fatta salva l’esigenza di garantire il servizio. In caso di richiesta contemporanea di permesso per formazione da parte di più docenti tale da determinare problemi per la funzionalità e la qualità del servizio, la selezione dei docenti da avviare alla formazione avverrà su decisione del DS, sentite le proposte dei dipartimenti interessati e d’intesa con le RSU, viste le priorità e gli indirizzi strategici del piano di formazione ed aggiornamento d’Istituto.
I docenti interessati ad iniziative di aggiornamento con esonero dal servizio, debbono presentare apposita richiesta al DS almeno tre giorni prima e impegnarsi nella rendicontazione al Collegio ed alla pubblicazione della documentazione ricevuta ed elaborata.
Ai docenti che partecipano ad attività di aggiornamento individuate dal Dirigente scolastico sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate nell’ambito della normativa vigente, compatibilmente con le risorse a disposizione e qualora previsto da espresse disposizioni normative e regolamentari.
Art. 21 – Cattedre non riportate a 18 ore
I docenti con orario di cattedra inferiore a quello di obbligo utilizzano prioritariamente le ore disponibili nella sostituzione dei colleghi assenti ed in subordine, in attività di organizzazione e coordinamento, in progetti didattici previsti dal Piano triennale dell’Offerta Formativa, per approfondimenti e potenziamenti nell’ambito delle aree disciplinari inseriti nell’orario ed in attività di recupero, anche con programmazione flessibile su base plurisettimanale o periodica. Tali ore potranno essere prestate anche in orario pomeridiano, sulla base di adeguata ed asseverata programmazione didattica.
Art. 22 – Recupero frazioni orarie non prestate
L’ora di lezione è strutturato su unità di lezione di 60 minuti, di cui gli ultimi dieci dedicate alla pausa didattica o alla disconnessione in caso di DDI, ad eccezione delle ultime ore dei diversi turni che hanno una durata di cinquanta minuti. Le frazioni orarie non prestate in questo caso non sono soggette a recupero in base a quanto previsto dall’articolo 28 comma 8 CCNL 2007 e quindi dalla
C.M. 243/1979 e 192/1980. Lo stesso regime di orario con la stessa normativa è previsto per le attività didattiche condotte a distanza su piattaforma telematica in sincrono.
Art. 23 – Sostituzioni colleghi assenti
La sostituzione dei colleghi assenti è assicurata con il ricorso alle ore a disposizione dei docenti di cui all’art. 21. In caso di estrema necessità il Dirigente scolastico può incaricare un docente di compiere una supplenza in orario aggiuntivo rispetto a quello d’obbligo. Il DS può utilizzare per supplire alle assenze dei docenti, anche per periodi di maggiore durata, i docenti appartenenti all’organico dell’autonomia con cattedra senza attribuzione di classi, nel rispetto delle progettualità e delle previsioni del P.T.O.F. e del Piano triennale dell’offerta formativa
Art. 24 – Visite e viaggi di istruzione
Al personale docente che accompagna gli studenti in visite e viaggi di istruzione di una o più giornate in Italia o all’estero, verrà riconosciuto, per l’impegno organizzativo che il viaggio comporta, un recupero di frazioni orarie non prestate pari a un’ora per il viaggio di una giornata, due ore per due giornate, tre ore per tre giornate e così di seguito, non oltre comunque il monte ore previsto dalla delibera del Collegio dei Docenti relativa al recupero delle frazioni orarie non prestate (cinque ore), senza fare cumulo con le ore recuperate in base alle altre tipologie di uscita didattica e visita guidata ammesse dalla delibera citata.
Le ore a recupero di cui sopra saranno calendarizzate in base alla programmazione stesa dai Consigli di Classe entro il mese di novembre. Tale articolo non si applica per l’a.s. 2020/21.
Art. 25 – Ritardi
Il ritardo deve avere carattere di eccezionalità ed essere sempre giustificato. Se non motivato e/o reiterato verrà valutata un’azione disciplinare da parte del DS. I ritardi cumulati nell’arco dell’anno scolastico e calcolati di mese in mese verranno posti a recupero su indicazione e necessità dell’Amministrazione.
Titolo VI – Personale Ata
Art. 26 – Organizzazione del Servizio
Il piano delle attività del personale Ata è proposto all’inizio dell’anno scolastico dal DSGA, dopo aver riunito il personale ATA in apposita assemblea, ed approvato dal DS, che ne verifica la conformità con il Piano triennale dell’Offerta Formativa e lo presenta alla RSU.
Le eventuali variazioni, per motivi di eccezionalità, del piano di lavoro già approvato vengono effettuate dal DSGA, che si può avvalere di personale con incarichi di coordinamento, ricompresi nell’ambito di incarichi specifici e compiti di particolare responsabilità previsti dal CCNL art. 47.
All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con le indicazioni di mansioni, turni e orari, assegnati a ciascuno, ricompresi all'interno del piano delle attività.
La ripartizione delle mansioni, incarichi specifici e compiti di particolare responsabilità viene effettuata in modo equo fra il personale risultante in organico nel rispetto delle professionalità maturate, della formazione effettuata e della effettiva disponibilità.
Fatto salvo quanto disposto per il personale docente all’art. 13 del presente contratto integrativo d’Istituto, il personale scolastico che può usufruire del lavoro in forma agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 è costituito dalle figure professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico. Il lavoro agile potrà essere disposto dal dirigente scolastico solo in caso di necessità di adozione di ulteriori misure di prevenzione del contagio da Covid-19 che impongano la limitazione delle unità di personale in presenza negli uffici e nei reparti di lavorazione, collegata alla eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza o ulteriore misura precauzionale disposta dall’amministrazione centrale o dagli organi preposti. In tal caso le unità di personale appartenenti alle figure professionali sopra citate ruoteranno in presenza e in lavoro agile secondo un calendario disposto dalla DSGA secondo un criterio di uniformità.
Art. 27 – Permessi orari e recuperi
I permessi brevi, richiesti sia dal personale assunto a tempo indeterminato che dal personale con contratto a tempo determinato, possono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e possono essere concessi per esigenze personali e a domanda scritta. Non possono superare le 36 ore nell’arco dell’anno scolastico. La richiesta scritta va presentata di norma almeno due giorni prima, salvo casi di eccezionalità. I permessi, che non possono avere una durata inferiore ai 30 minuti, sono concessi dal DS, sentito il parere del DSGA.
I permessi brevi, a recupero, non necessitano di particolare motivazione o documentazione. L’eventuale diniego o riduzione della concessione del permesso breve deve essere comunicato per iscritto. Ciò può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.
In relazione alle esigenze di servizio, le ore di permesso saranno recuperate, in accordo con il DSGA, entro i due mesi successivi alla fruizione. La richiesta di prestazione sarà notificata al dipendente almeno un giorno prima.
Art. 28 - Ritardi
Il ritardo deve avere carattere di eccezionalità ed essere giustificato. In caso contrario al terzo ritardo mensile ed in assenza di valide motivazioni, il DS valuterà l’avvio di un procedimento disciplinare, fatto salvo il recupero integrale del tempo oggetto di ritardo. Fino a dieci minuti, il ritardo può essere recuperato nella stessa giornata o entro il mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA.
Art. 29 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita professionale
I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e ed in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita professionale, devono comunque essere rispettosi dell’orario di servizio dell’istituzione scolastica
stabilito nel PTOF e l’orario di lavoro disciplinato dagli articoli 51, 53, 54 e 55 del CCNL 29/11/2007.
I criteri di cui al precedente capoverso sono stabiliti come segue:
a) possibilità, a domanda, di anticipare o posticipare l’entrata e conseguentemente l’uscita nel limite massimo di 10 minuti, sia per il turno antimeridiano che pomeridiano (solo antimeridiano durante il periodo estivo), fatte salve le esigenze di servizio e di svolgimento, all’interno del turno, di tutti i compiti assegnati dal Dsga nel piano di lavoro di ciascun dipendente e con particolare riguardo al compito di apertura delle sedi.
b) possibilità, a richiesta del personale interessato, di attribuire un orario spezzato tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano, assicurando una prestazione di orario minima di almeno due ore in ciascuno spezzone orario giornaliero
c) la possibilità di accedere alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi generali, ausiliari ed amministrativi, così come prospettati dal piano annuale delle attività ed in base al PTOF
d) in presenza di un numero di richieste superiori a quelle concedibili, si terrà conto delle esigenze personali e familiari debitamente documentate del dipendente, anche collegate a particolari ed apprezzabili stati
e) le fasce temporali di flessibilità oraria riguardanti il Dsga sono concordate con il dirigente scolastico nell’osservanza dei criteri contenuti nel presente articolo.
Art. 30 – Ore straordinarie
Le eventuali ore straordinarie per lo svolgimento di attività impreviste devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal DSGA, sentito il DS, e controfirmate dal dipendente; potranno essere recuperate con riposi compensativi, a richiesta degli interessati.
Le ore non autorizzate dal DSGA non saranno prese in considerazione.
Il recupero con riposi compensativi, concordato con il DSGA, dovrà privilegiare i periodi di minore attività e soprattutto i periodi di sospensione dell’attività didattica, oppure potrà essere effettuato in occasione delle chiusure prefestive. Ogni dipendente potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio rilevate dall’Amministrazione, della possibilità di recuperare al massimo dodici ore eccedenti entro i due mesi successivi all’anno scolastico in cui sono state maturate.
Il personale ha diritto ad usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti quando la prestazione giornaliera supera le sei ore continuative. La pausa è obbligatoria qualora l’orario continuativo di lavoro superi le sette ore e dodici minuti.
Art. 31 – Chiusure prefestive
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate di sabato e prefestivi, su delibera del Consiglio di Istituto. Tale chiusura è possibile quando richiesta da almeno due terzi del personale in servizio.
Il servizio non prestato in tali giorni è compensato, d'intesa con la DSGA, in base ai seguenti criteri:
- Recupero della 35esima ora;
- Crediti da lavoro straordinario e banca ore;
- Fruizione di ferie e di festività soppresse.
Art. 32 – Ferie, festività soppresse e servizio nel periodo estivo
Le richieste di ferie e di recupero delle festività soppresse sono autorizzate dal DSGA, sentito il parere del DS. Potranno essere concesse anche durante il periodo delle lezioni, salvaguardando le esigenze di servizio, previa richiesta con anticipo di almeno tre giorni se si tratta di un solo giorno, di sei giorni se si tratta di più giorni. La richiesta è accolta se non perviene risposta scritta negativa. La richiesta per il periodo estivo dovrà essere presentata entro il 15 aprile di ogni anno. Entro il 20 maggio l’amministrazione predisporrà il piano ferie complessivo, tenendo presenti le esigenze del’amministrazione e contemperando le richieste del personale.
Ciascun lavoratore ha il diritto di fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (luglio-agosto).
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica o di un ufficio richieda lo stesso periodo, sarà proposto ad ognuno di modificare la richiesta; nel caso ciò non avvenga, sarà adottato il criterio del sorteggio e della turnazione annuale.
Le festività e le ferie dovranno essere fruite entro il mese di agosto o comunque, nel caso di motivate e documentate esigenze, entro e non oltre il mese di aprile dell’anno successivo.
Nel caso in cui il dipendente non rientri dalle ferie per malattia o per gravi e documentati motivi, se necessario per le esigenze di servizio, verranno sospese o revocate le ferie ai colleghi.
Art. 33 – Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive sono assegnate prioritariamente al personale che opera nei settori di lavoro coinvolti nelle stesse attività, con criteri di equità e tenendo conto delle competenze professionali.
Nel caso in cui nel settore siano presenti più di una unità di personale, l’attività viene assegnata prioritariamente al personale disponibile, con equa ripartizione fra gli interessati.
Le attività aggiuntive non possono di norma essere assegnate al personale a part time.
Art. 34 – Assistenti tecnici
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici prevede l’assistenza alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; le restanti ore a completamento sono utilizzate per la manutenzione e la riparazione delle attrezzature presenti nei laboratori. In base all’art. 5 c. 5 del D.I. trasmesso con nota 4638 - 1/6/2011, nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico.
Art. 35 – Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali
Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello “adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità” ed in servizio in plessi con orario di servizio giornaliero superiore a dieci ore per almeno tre giorni.
Da questo beneficio è escluso il personale a lavoro con contratto part-time. Esclusi sono anche gli assistenti tecnici in quanto non rientrano nei requisiti per la riduzione dell’orario a 35 ore.
Si concorda che il personale ATA beneficiario della riduzione svolgerà comunque 36 ore settimanali di servizio e che il recupero dell’ora settimanale di lavoro, quantificato in 36 ore riferite a 36 settimane, verrà effettuato prioritariamente nei giorni di chiusura prefestiva.
I giorni di assenza, per qualsiasi motivo, riducono il beneficio, per cui ogni sei giorni di assenza il monte ore accumulato si riduce di un’ora.
Art. 36 – Intensificazione del lavoro
Eventuali intensificazioni del lavoro per far fronte a situazioni specifiche verranno incentivate su proposta del DSGA tenendo conto dell'entità dell'attività.
Titolo VII – Criteri relativi alla ripartizione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF)
Art. 37 - Ripartizione incarichi e compensi
Gli incarichi per i quali si accede al MOF andranno distribuiti in modo equo fra il personale, tenendo naturalmente conto delle singole professionalità e competenze, delle progettualità approvate dal Collegio docenti, delle attività previste dal Piano di miglioramento connesso al RAV e ricompreso nel PTOF, delle complessive disponibilità individuali, evitando il cumulo nella stessa persona di un numero eccessivo di incarichi soggetti a retribuzione. In caso di unità di personale
disponibile superiori ai posti effettivamente attribuibili, si farà riferimento in primo luogo al criterio della anzianità di servizio e successivamente a quello della rotazione.
Tutti i compensi forfettari per le attività aggiuntive non completate per assenza del lavoratore, superiore complessivamente a venti giorni, verranno retribuiti in proporzione all’attività svolta durante l’anno scolastico e in relazione all’incarico di lavoro assegnato.
Tutto il personale dovrà presentare come atto conclusivo dell’incarico conseguito una relazione attestante l’attività svolta, completa della rendicontazione degli obbiettivi conseguiti desunta dalla verifica e valutazione degli indicatori assunti in fase di progettazione. Senza questa relazione non si potrà procedere alla liquidazione del compenso previsto. La relazione andrà presentata anche dalle commissioni costituite dal Collegio dei Docenti per lo svolgimento di determinati compiti. Il coordinatore indicherà le ore effettivamente svolte in riunione da ogni componente.
Calcolato l’ammontare del fondo, comprensivo di tutte le voci di cui all’art.84 del CCNL e riscontrato l’ammontare dei residui di gestione, si fisseranno i criteri di ripartizione tra il personale; di norma la suddivisione avviene in proporzione al numero dei lavoratori delle due categorie personale Docente e Non Docente. In una fase successiva si procede all’individuazione delle attività che saranno compensate così come dettagliato negli allegati al presente contratto, elaborati ed approvati per ogni annualità di vigenza.
I fondi trasferiti per le attività didattiche legate alle Aree a forte processo immigratorio e per l’Avviamento alla pratica sportiva saranno utilizzati sulla base di una progettualità annuale elaborata dai dipartimenti linguistico-letterari dei tre plessi nel primo caso e dal dipartimento di scienze motorie nel secondo sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti, valorizzando risorse professionali interne in base alla loro disponibilità e competenza, oltre che applicando il principio di rotazione, quando possibile. Il quadro generale delle progettualità annuali e delle azioni correlate sarà portato a conoscenza delle RSU d’Istituto, con successiva rendicontazione finale.
Art. 38 – Criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA in conseguenza della attuazione di progetti europei
1. Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti europei (PON, Xxxxxxxx) viene effettuata l’informazione dopo l’approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Ulteriore informazione verrà data in caso di approvazione e conseguente finanziamento dei progetti. In sede di confronto sui criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, si effettua lo stesso anche sui criteri per l’individuazione del personale che parteciperà alla realizzazione del progetto finanziato con fondi comunitari. All’informazione sui finanziamenti effettivamente assegnati alla scuola per la realizzazione del progetto, seguirà una specifica sessione di contrattazione relativamente all’utilizzo dei fondi del progetto specificamente destinati al personale, soprattutto per quanto riguarda i compensi diversi da quelli riconosciuti a costi standard. In sede di informazione sull’utilizzo dei fondi per il compenso accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione del progetto.
2. I criteri per l’individuazione del personale docente e ATA impegnato in progetti finanziati con fondi europei sono fissati come segue:
a) riguardo al personale docente che svolge funzioni di tutor e/o esperto formatore l’individuazione verrà fatta mediante avvisi di selezione pubblici diretti al personale docente interno, pubblicati all’albo d’Istituto per almeno sette giorni; si potranno reperire con gli stessi strumenti selettivi altre figure professionali quali progettisti, collaudatori e referenti per la valutazione. In questo caso i compensi saranno erogati in base alle tabelle allegate al CCNL 2007 per le attività aggiuntive, a seguito di rendicontazione.
b) ai fini della selezione del personale docente, si considerano prioritariamente le specifiche e documentate esperienze professionali e titoli formativi che il personale docente possiede, in relazione alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività didattiche e di organizzazione della
didattica da svolgere; in seconda battuta si terrà conto della anzianità di servizio, con particolare riguardo a quella maturata nell’IIS Beretta
c) ai fini della selezione del personale ATA, si potrà ricorrere a procedure selettive collegate ad avvisi pubblici (sulla base di quanto sopra esposto al punto b), ma in via prioritaria le unità di personale necessarie, i tempi ed i modi della prestazione professionale, le mansioni verranno individuate all’interno del piano annuale delle attività del personale ATA. Se in questo caso si è in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in possesso dei necessari requisiti, si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola di servizio e in generale di ruolo.
d) in assenza di disponibilità e / specifiche professionalità si farà ricorso alle collaborazioni plurime previste dagli artt. 35 e 37 del CCNL 2007 e successivamente a personale esterno.
3. I compensi per il personale docente impegnato nei ruoli e nelle funzioni di tutor ed esperto formatore verranno attribuiti a costi standard. Per tutte le altre prestazioni professionali non espressamente previste dagli avvisi PON FSE, la remunerazione dei compensi avverrà in base alle tabelle di profilo professionale allegate al CCNL ed alla durata della prestazione
Titolo VIII – Clausola di salvaguardia finanziaria
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Nel caso di variazione delle disponibilità finanziarie rispetto a quelle sottoscritte al momento della stipula dell’accordo, si attiveranno appositi incontri per l’integrazione al contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in data 30 novembre 2020
I componenti della RSU: prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx ...............................................
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx ...................................................
prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx ...................................................
Il Dirigente Scolastico: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx ......