Contratti di sponsorizzazione Clausole campione

Contratti di sponsorizzazione. (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
Contratti di sponsorizzazione. 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. (46)
Contratti di sponsorizzazione. (art. 45, comma 2, lettera b del D.I. n. 129/2018)
Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001. L'Istituto può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell’offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d’interesse tra l’attività dell’amministrazione e quella privata. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, per finalità statutarie, attività svolte o per altre circostanze, abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione esclusiva, la distribuzione esclusiva o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali di alunni o dipendenti allo sponsor. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto:
Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del dlgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologiemerceologiche:
Contratti di sponsorizzazione. 1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: * in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; * non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; * non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola; * nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Contratti di sponsorizzazione. (art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 43, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs. n. 267/2000; art. 2, X.Xxx. n. 30/2004)
Contratti di sponsorizzazione. Nell’art. 19 viene in parte riprodotto l’art. 26 dell’abrogando d.lgs. n. 163/2006. Quest’ultimo considerava una sola ipotesi di sponsorizzazione, mediante esecuzione diretta lavori, etc., che viene riprodotta nel comma 2 del presente articolo. Peraltro, il presente articolo prevede anche, nel comma 1, la sponsorizzazione mediante dazione di denaro o accollo di debito. Questa ipotesi è libera, salvo avviso e possibilità di partecipazione. Tuttavia anche per la sola dazione di denaro andrebbe verificata l’affidabilità del contraente privato, e comunque i suoi requisiti di moralità. Si ritiene che debba essere fatto quanto meno salvo il rispetto dell’art. 80 del codice sui requisiti di ordine morale (che a sua volta implica anche il rispetto della normativa antimafia), non potendosi consentire che un accordo di sponsorizzazione sia stipulato con soggetto che non ha i requisiti morali per contrarre con la pubblica amministrazione. La sponsorizzazione in relazione ai beni culturali è regolata, oltre che nell’art. 120 d.lgs. n. 42 del 2004, dall’art. 151 del codice. La sponsorizzazione può anche essere vista come una forma di partenariato, come si desume anche dalla rubrica dell’art. 151 del codice. In tale prospettiva, si demanda al Governo di valutare di riassettare nel codice, con conseguente abrogazione, le ipotesi di sponsorizzazione previste dall’art. 43 della l. n. 449/1997, tuttora in vigore (sponsorizzazione di aree verdi pubbliche). A tal proposito si segnala che l’art. 43 l. n. 449/1997 prevede anche un regolamento attuativo da parte del Ministero dell’ambiente, di - recente trasmesso al Consiglio di Stato per il parere, ma restituito all’Amministrazione proponente [Cons. St., sez. affari normativi, 11-26 febbraio 2016 n. 558]. Il riassetto potrebbe avvenire nel presente articolo ovvero nell’art. 190 (rubricato: baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale). L’art. 19 si presta inoltre ai seguenti rilievi di carattere formale: - al comma 1, poiché ridondante, si può eliminare l’incipit e, in particolare, le parole “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. Si tratta infatti di una formulazione ripetitiva dell’art. 4; - al comma 2, le parole “e/o” vanno sostituite con “o” sia nel primo che nel secondo periodo.
Contratti di sponsorizzazione. I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, fra l’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx” e soggetti privati e associazioni senza fini di lucro. Mediante tali accordi la scuola si obbliga a favorire la diffusione del marchio (o di altri elementi distintivi e/o materiale concordato) del soggetto sponsorizzante. Lo “sponsor”, a sua volta, si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, e/o a fornire beni e/o a fornire servizi a titolo completamente o parzialmente gratuito.
Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: