Accordi di collaborazione Clausole campione

Accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività di Montelibretti. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata. Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art. 2, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare : -concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione -recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile.
Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente Art. 6, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Unione e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio dell’Unione e che siano finalizzati allo sviluppo economico,sociale e culturale della collettività.
Accordi di collaborazione. 1. La stipulazione di accordi di collaborazione, come definiti dall’art. 3 del presente regolamento, avviene mediante la formula della convenzione.
Accordi di collaborazione. 1. Gli accordi di collaborazione determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Poggio Rusco, oltre al ritorno pubblicitario, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto collaborante, consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell’intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate.
Accordi di collaborazione. Articolo 15 Procedure per la fornitura di servizi a tariffa
Accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e terzi relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività di Ghemme. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata. Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art. 3, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare: • gestione di impianti sportivi comunali; • concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione; • recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenete al demanio o al patrimonio indisponibile.
Accordi di collaborazione. Art. 6 - Definizioni
Accordi di collaborazione. 1. L'Amministrazione può stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici, privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 43 della legge 449/1997 e s.m.i.
Accordi di collaborazione. Art. 17 - Aspetti contabili e fiscali Art. 18 -