Oggetto del mandato Clausole campione

Oggetto del mandato. Il presente mandato è conferito ai sensi dell’art. 1754 c.c. senza rappresentanza ed ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies Testo Unico Bancario vigente). I diritti e gli obblighi di finanziamento sorgeranno con la sottoscrizione del relativo contratto con l’Ente erogante. L’attività di mediazione va adeguata al profilo economico/reddituale e generale del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all’entità del finanziamento richiesto e si sviluppa nelle seguenti attività: - pre-istruttoria documentale e raccolta delle richieste di finanziamento/i sottoscritte dal Cliente nell’ambito dell’istruttoria di primo livello per conto del Soggetto finanziatore anche in base alle direttive dallo stesso prescritte; - predisposizione e trasmissione al Soggetto finanziatore della richiesta e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi nonché dai singoli Istituti di Credito/Intermediari finanziari; - ricezione della risposta di approvazione/non approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell’ente erogante interpellato; - assistenza al Cliente durante l’intero iter fino al perfezionamento del contratto di finanziamento. Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili ad una scelta libera e consapevole tra le diverse alternative presenti sul mercato.
Oggetto del mandato. Il presente contratto si riferisce ai seguenti beni immobili: (consegna dell’immobile entro una data specifica)
Oggetto del mandato. Il presente mandato è conferito ai sensi dell’art. 1754 del codice civile e seguenti, senza rappresentanza. Ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come la ricerca e/o la messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con la potenziale Clientela per la ricerca di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'attività di mediazione va adeguata al profilo economico/reddituale e generale del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto. Potrà essere sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti senza aggravio di costo per il cliente. Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili a una scelta libera e consapevole da parte sua tra le eventuali diverse alternative presenti sul mercato. Il Mediatore potrà assumere tutte le informazioni (inerenti il Cliente) tecnico-legali ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali enti finanziatori e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno per l'espletamento e il conseguimento del presente mandato con promessa fin d'ora da parte del Cliente di rato e valido rispetto all'operato del Mediatore Creditizio.
Oggetto del mandato. Tutte le spedizioni vengono eseguite secondo l’ordine di spedizione impartito dal cliente/mittente a Ferrari, il quale le affida a un vettore e/o corriere espresso di sua scelta, ai sensi dei regolamenti e leggi applicabili. Ferrari è responsabile solo di tale scelta relativa a via, mezzo e modalità del trasporto. Su richiesta, a tariffa da concordarsi, è possibile effettuare trasporti aerei speciali a mezzo portavalori Ferrari con merce al seguito.
Oggetto del mandato. Il presente mandato è conferito ai sensi dell’art. 1754 c.c. e seguenti modificazioni ed integrazioni, senza rappresentanza ed i diritti e gli obblighi di finanziamento sorgeranno con la sottoscrizione del relativo contratto con l’Ente erogante ed ha, nello specifico, per oggetto la mediazione creditizia intesa come messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies del Testo Unico Bancario vigente). L’attività di mediazione va adeguata a titolo esemplificativo e non esaustivo al profilo economico/reddituale finanziario, familiare e generale del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all’entità del finanziamento richiesto e si sviluppa nelle seguenti attività: ✓ studio preliminare di fattibilità ed ottimizzazione degli obiettivi del Cliente/potenziale Cliente; ✓ pre – istruttoria documentale; ✓ analisi finanziaria e patrimoniale; ✓ individuazione dell’Ente/Soggetto finanziatore che presenti le proposte e le condizioni maggiormente confacenti alle esigenze ed alle caratteristiche del Cliente; ✓ predisposizione e trasmissione al Soggetto finanziatore della richiesta e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi ed eventualmente dai singoli Istituti di Credito/Intermediari finanziari (previa indicazioni degli stessi); ✓ assistenza durante l’iter procedurale della pratica e nei contatti con il/i potenziale/i ente/i erogante/i sino al perfezionamento del finanziamento (salvo diversa decisione dell’ente medesimo cui spetta in via esclusiva ed insindacabile la decisione finale circa la concessione del finanziamento e le modalità di espletamento del rapporto tra ente e Cliente); ✓ affiancamento nella ricezione della risposta di approvazione/non approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell’ente erogante interpellato. ✓ assistenza al Cliente durante l’intero iter fino all’atto notarile; L’attività di mediazione di cui al presente incarico sarà principalmente sviluppata attraverso l’intervento e l’interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti; tali collaborazioni non comporteranno alcun aggravio di spesa per il Cliente a cui non verrà richiesta alcuna commissione aggiuntiva. Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili ad una scelta li...
Oggetto del mandato. L’incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:
Oggetto del mandato. Ai patti e alle condizioni appresso stabiliti, la Mandante affida alla Mandataria, che accetta, in esclusiva, un mandato senza rappresentanza e irrevocabile, di distribuzione, sfruttamento e di utilizzazione economica, ivi compreso il noleggio ed il prestito nonché la concessione in licenza, dei Diritti nel Territorio in relazione al Film (di seguito tale mandato definito “Mandato”). il Mandato verrà eseguito dalla Mandataria alle condizioni e termini che seguono.
Oggetto del mandato. C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici che riceve il presente mandato opererà per realizzare le finalità di cui all'art.1, nell'interesse, in nome e per conto della Mandante, mediante: Ai fini dell’espletamento dell’oggetto del mandato, l’Azienda mandante autorizza e delega C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici a svolgere, a proprio nome e conto, tutte le ulteriori attività che si rendessero necessarie a seguito di norme e condizioni, anche in futuro emanande dalle competenti Autorità in ordine alla regolamentazione del libero mercato dell’energia come, a titolo esemplificativo: - partecipare (ove non sia preferibile o richiesta la partecipazione diretta del Cliente finale) alla procedura di assegnazione, da parte dell’Autorità competente, della capacità di trasporto sull’interconnessione con l’estero, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Autorità stessa; - partecipare (ove non sia preferibile o richiesta la partecipazione diretta del Cliente finale) all’assegnazione dell’energia di cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 (“CIP 6”), nelle forme e con le modalità stabilite dalle competenti Autorità.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).