Ulteriori attività Clausole campione

Ulteriori attività. 1. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell’erogazione dei servizi affidati.
Ulteriori attività. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo condividono:
Ulteriori attività. 21.1 Il Gestore si impegna a coadiuvare l’Ufficio d’Ambito nello svolgimento di attività anche di carattere amministrativo accettando sin da ora eventuali deleghe di funzioni, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, che l’Ufficio riterrà necessario e opportuno istituire o delegare al fine di ottimizzare lo svolgimento dell’attività di competenza per il raggiungimento di obiettivi individuati da norme e regolamenti nazionali e regionali, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento: ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 d.lgs. n. 152/2006, alle attività legate all’effettuazione dei controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi prescritti da piani di controllo puntualmente definiti dalla stesso Ufficio d’Ambito, secondo le modalità indicate dalla convenzione; alle procedure espropriative di cui all’art. 158 bis d.lgs. n. 152/2006 e art. 48, comma 2, lettera j), l.r. 26/2003.
Ulteriori attività. 5.1 Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del SII e delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali si impegna, su richiesta dell’EGATO, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento della gestione del SII e dei servizi affidati.
Ulteriori attività. Le parti convengono di prevedere fin d’ora la possibilità di integrare il presente atto con lo svolgimento di altre attività, previste e consentite dalla normativa vigente, che l’Associazione si rende disponibile a svolgere nell’interesse collettivo. L’eventuale integrazione della presente convenzione sarà oggetto di successivo atto integrativo.
Ulteriori attività. All’interno dell’area demaniale indicata al precedente art. 1, il concessionario potrà utilizzare lo spazio adibito a solarium/plateatico anche per il posizionamento di ombrelloni e lettini/sdraio. Le tariffe applicate agli utenti per l’utilizzo delle predette attrezzature non possono superare i limiti massimi giornalieri stabiliti periodicamente dall’Amministrazione con provvedimento della Giunta Comunale, i quali attualmente sono fissati come di seguito: Ombrellone € 5,00 Il concessionario sarà inoltre tenuto all’esecuzione integrale delle eventuali prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara e non previste all’interno del presente articolo.
Ulteriori attività. Ciascuna delle prestazioni descritte prevede l’esecuzione delle seguenti ulteriori attività comprese nel corrispettivo del Servizio: – Sopralluoghi presso i locali di pertinenza, al fine di comprendere la consistenza dei beni oggetto di movimentazione ed eventuali modalità specifiche per l’esecuzione della movimentazione; – Fornitura dei materiali per l’imballaggio dei beni da movimentare, quali a titolo esemplificativo contenitori in cartone, scatole, nastro adesivo, spago, etichette ecc.; – Raccolta, recupero e/o smaltimento del materiale di imballaggio; – Raccolta e conferimento dei beni da smaltire nei contenitori indicati dal Referente dell’Amministrazione; – Pratiche per occupazioni di suolo pubblico con relativi oneri; – Impiego dei mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 5.1.51.5.
Ulteriori attività. La fruizione, da parte del dirigente, dei servizi erogati dal CFMT ai sensi del presente regolamento, non preclude il diritto del medesimo, ove ne ricorrano i presupposti, di iscriversi e prendere parte alle ulteriori attività promosse dal CFMT.
Ulteriori attività. (art.3 del Contratto di Servizio)

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).