Common use of Obblighi di tracciabilità Clause in Contracts

Obblighi di tracciabilità. L’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

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Obblighi di tracciabilità. L’Appaltatore, a pena AI fine di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all’art. all'art 3 della Legge L. 13 agosto 20102010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con privati subappaltatori o fornitori modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di beni e servizi le seguenti clausole: “Artrisoluzione del contratto. (….) Obblighi L'Aggiudicatario del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del presente contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna obbliga a dare immediata comunicazione comunicare a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti dedicati e già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine il contraente deve comunicare termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o postali preesistentidella società Poste Italiane S.P.A., dedicati successivamente il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data pena di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatario, il bonifico bancario o postale deve riportaresubappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a ciascuna transazioneRoma Capitale. Roma Capitale, il CIG ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e il codice unico progetto ( CUP)i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione 7 del conto corrente dedicatoD. L. 12 novembre 2010 n.187, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessoriconvertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore modifiche. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) 9 - Obblighi del subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa finanziari. L’impresa (….) in qualità di subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (…..) titolare )del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALECittà metropolitana di Roma Capitale , identificato con il CIG. n. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 2010,n.136 e s.m.i. L’Impresa L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE al Committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALEal Committente)L’Impresa L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE al Committente e alla prefettura Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: • di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia) • di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati. • che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la non sussistenze delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del del D.L.gs.n.50 del 18.04.2016e s.m.i.. La stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

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Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’operatore economico, a pena di nullità in dipendenza del presente contrattocontratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del Il presente contratto è sottoposto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.aSocietà Poste Italiane spa. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati L’operatore economico si impegna, a registrare tutti i movimenti finanziaripena di nullità, in ingresso o in uscitaa inserire negli eventuali contratti di subappalto, in esecuzione degli qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi scaturenti dal presente contrattodi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. A tal fine, il contraente comunica Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), a commesse pubblicheai sensi dell’art. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/201, con nota prot. del e nello stesso termine il contraente deve comunicare agli atti dell’Ente. e che le generalità persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e il codice fiscale i dati delle persone delegate ad operare su essisul medesimo conto, con nota prot. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubblichedel e agli atti dell’Ente. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione Il mancato utilizzo del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportarepostale, in relazione ovvero degli altri strumenti idonei a ciascuna transazioneconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del conto corrente dedicato, completo di tutte Codice Civile e si applicheranno le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessorisanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

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Obblighi di tracciabilità. L’Appaltatore9 Ai sensi dell’art.103, a pena comma 11 D.Lgs. 50/2016. 10 Vedi nota n. 12. 11 Vedi nota n. 12. 13 In mancanza di nullità tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L’operatore economico, in dipendenza del presente contrattocontratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del Il presente contratto è sottoposto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.aSocietà Poste Italiane spa. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati L’operatore economico si impegna, a registrare tutti i movimenti finanziaripena di nullità, in ingresso o in uscitaa inserire negli eventuali contratti di subappalto, in esecuzione degli qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi scaturenti dal presente contrattodi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. A tal fine, il contraente comunica Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), a commesse pubblicheai sensi dell’art. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/201, con nota prot. del e nello stesso termine il contraente deve comunicare agli atti dell’Ente. e che le generalità persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e il codice fiscale i dati delle persone delegate ad operare su essisul medesimo conto, con nota prot. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubblichedel e agli atti dell’Ente. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione Il mancato utilizzo del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportarepostale, in relazione ovvero degli altri strumenti idonei a ciascuna transazioneconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del conto corrente dedicato, completo di tutte Codice Civile e si applicheranno le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessorisanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Affidamento Di Lavori

Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’operatore economico, a pena di nullità in dipendenza del presente contrattocontratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del Il presente contratto è sottoposto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.aSocietà Poste Italiane spa. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati L’operatore economico si impegna, a registrare tutti i movimenti finanziaripena di nullità, in ingresso o in uscitaa inserire negli eventuali contratti di subappalto, in esecuzione degli qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi scaturenti dal presente contrattodi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. A tal fine, il contraente comunica Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), a commesse pubblicheai sensi dell’art. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/201, con nota prot. del e nello stesso termine agli atti dell’Ente. e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: 15 In mancanza di tali indicazioni il contraente deve comunicare le generalità successivo subappalto è vietato. Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e il codice fiscale i dati delle persone delegate ad operare su essisul medesimo conto, con nota prot. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubblichedel e agli atti dell’Ente. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione Il mancato utilizzo del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportarepostale, in relazione ovvero degli altri strumenti idonei a ciascuna transazioneconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del conto corrente dedicato, completo di tutte Codice Civile e si applicheranno le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessorisanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Affidamento Di Lavori

Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’operatore economico, a pena di nullità in dipendenza del presente contrattocontratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del Il presente contratto è sottoposto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.aSocietà Poste Italiane spa. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati L’operatore economico si impegna, a registrare tutti i movimenti finanziaripena di nullità, in ingresso o in uscitaa inserire negli eventuali contratti di subappalto, in esecuzione degli qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi scaturenti dal presente contrattodi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. A tal fine, il contraente comunica Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati postale) dedicato (anche se non in via esclusiva ), ai sensi dell’art.3 - comma 1- della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), a commesse pubblicheai sensi dell’art.3 - comma 1- della citata Legge n. 136/201, con nota prot. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati del e nello stesso termine il contraente deve comunicare agli atti dell’Ente. e che le generalità persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e il codice fiscale i dati delle persone delegate ad operare su essisul medesimo conto, con nota prot. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubblichedel e agli atti dell’Ente. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione Il mancato utilizzo del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportarepostale, in relazione ovvero degli altri strumenti idonei a ciascuna transazioneconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del conto corrente dedicato, completo di tutte Codice Civile e si applicheranno le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessorisanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

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Samples: trasparenza.comune.trani.bt.it

Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’operatore economico, a pena di nullità in dipendenza del presente contrattocontratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del Il presente contratto è sottoposto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.aSocietà Poste Italiane spa. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati L’operatore economico si impegna, a registrare tutti i movimenti finanziaripena di nullità, in ingresso o in uscitaa inserire negli eventuali contratti di subappalto, in esecuzione degli qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi scaturenti dal presente contrattodi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. A tal fine, il contraente comunica Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), a commesse pubblicheai sensi dell’art. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 3 - comma 1- della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1- della citata Legge n. 136/201, con nota prot.___________ del___________________ e nello stesso termine il contraente deve comunicare agli atti dell’Ente. e che le generalità persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e il codice fiscale i dati delle persone delegate ad operare su essisul medesimo conto, con nota prot.__________ del___________________ e agli atti dell’Ente. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione Il mancato utilizzo del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportarepostale, in relazione ovvero degli altri strumenti idonei a ciascuna transazioneconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del conto corrente dedicato, completo di tutte Codice Civile e si applicheranno le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessorisanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

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Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

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Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore modifiche. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) 9 - Obblighi del subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa finanziari. L’impresa (….) in qualità di subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (…..) titolare i tra del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALERoma Capitale , identificato con il CIG. n. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 2010,n.136 e s.m.i. L’Impresa L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE Roma Capitale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALERoma Capitale)L’Impresa L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE Roma Capitale e alla prefettura Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori del servizio e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,136/2010, e ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( (CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.” Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: • di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia) • di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati. • che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la non sussistenze delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del del D.L.gs.n.50 del 18.04.2016e s.m.i.. La stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

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Obblighi di tracciabilità. L’Appaltatore, a pena Al fine di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all’artagli artt. 3 e 6 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. A tal riguardo l’ANAC ha adottato tre atti di determinazione rispettivamente, n.8 del 18.10.2010, n.10 del 22.12.2010, e per ultimo n. 4 del 2011 recante “Linee Guida sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010L.136/2010”. Ai sensi dell'art. 3, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di beni e servizi le seguenti clausole: “Artrisoluzione del contratto. (….) Obblighi L'Aggiudicatario del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del presente contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna obbliga a dare immediata comunicazione comunicare a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti dedicati e già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine il contraente deve comunicare termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o postali preesistentidella società Poste Italiane S.P.A., dedicati successivamente il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data pena di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatario, il bonifico bancario o postale deve riportaresubappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a ciascuna transazioneRoma Capitale. Roma Capitale, il CIG ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e il codice unico progetto ( CUP)i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione 7 del conto corrente dedicatoD. L. 12 novembre 2010 n.187, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessoriconvertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Obblighi di tracciabilità. L’AppaltatoreL’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa L’impresa (….) in qualità di subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (…..) titolare i tra del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 2010,n.136 e s.m.i. L’Impresa L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE)L’Impresa L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatoresubappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

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